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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 620 | Data di udienza: 13 Febbraio 2019

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – L.r. Puglia n. 20/01, art. 112, c. 3 bis – rettifica di un errore materiale da parte del Comune – Presa d’atto della Regione – Necessità – Fondamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 6 Maggio 2019
Numero: 620
Data di udienza: 13 Febbraio 2019
Presidente: Dibello
Estensore: Palma


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – L.r. Puglia n. 20/01, art. 112, c. 3 bis – rettifica di un errore materiale da parte del Comune – Presa d’atto della Regione – Necessità – Fondamento.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 6 maggio 2019, n. 620


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – L.r. Puglia n. 20/01, art. 112, c. 3 bis – rettifica di un errore materiale da parte del Comune – Presa d’atto della Regione – Necessità – Fondamento.

La rettifica di un errore materiale degli elaborati del PRG da parte del Comune, che, ai sensi dell’art. 12, c. 3 bis della L.r. Puglia n. 20/01 non costituisce variante urbanistica, richiede – in base ai principi generali inerenti la disciplina dell’atto complesso – comunque, una presa d’atto della Regione, affinché il PRG risultante dalla rettifica possa dirsi imputabile, come quello recante l’errore materiale, sia al Comune sia alla Regione e a questo validamente sostituirsi, laddove, al contrario, se i due atti fossero riconducibili a diversi centri di imputazione – il PRG originario al Comune e alla Regione, quello rettificato solo al Comune – se ne dovrebbe ammettere la coesistenza, in aperto contrasto con la finalità della rettifica di ritirare dal contesto giuridico un atto affetto da errori (Tar Bari, 11.2.2016 n. 160).

Pres. f.f. Dibello, Est. Palma – C. s.r.l. (avv.ti Tarantini e Todisco) c.  Comune di Barletta (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 6 maggio 2019, n. 620

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 6 maggio 2019, n. 620

Pubblicato il 06/05/2019

N. 00620/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2018, proposto da Col-Ma Coltivazione Marmi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Tarantini e Pasquale Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto in Bari, alla via Maggiore Domenico Turitto n. 3 presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Di Modugno;

contro

Comune di Barletta non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza di invito alla conclusione del procedimento di rettifica cartografica, notificata a mezzo pec in data 17.05.2018;

nonché per la declaratoria dell’obbligo per la P.A. di concludere, senza alcun indugio ed in ogni caso entro e non oltre giorni trenta, il procedimento de quo con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione resistente;

e per il consequenziale accertamento del diritto della ricorrente, con la consequenziale condanna del Comune di Barletta, ad ottenere la conclusione del procedimento di correzione cartografica del P.R.G.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, proposto ex art. 117 c.p.a, la Col-Ma Coltivazione Marmi S.r.l, esercente attività estrattiva presso la Località “Pozzelle”, giusta autorizzazione regionale, impugna il silenzio serbato dal Comune di Barletta in ordine all’istanza, notificata a mezzo pec in data 17.5.2018, di invito alla conclusione del già avviato procedimento di rettifica cartografica, chiedendo contestualmente la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione intimata.

2.- La vicenda trae origine dall’attivazione, su istanza della ricorrente, di un procedimento finalizzato all’autorizzazione all’ampliamento della attività estrattiva: in sede di subprocedimento di V.I.A., in particolare, emergeva che le aree oggetto dell’ampliamento e contermini alla p.lla 167 del foglio 81 (autorizzata all’attività di cava dalla Regione Puglia) risultavano cartograficamente interessate da un vincolo boschivo, imposto dal P.R.G. del Comune di Barletta a tutela di un’area boscata.

3.- Il conseguente diniego di V.I.A opposto dal Comune di Barletta è stato impugnato innanzi all’intestato Tribunale con ricorso n. rg .1405/2014, tutt’ora pendente.

4- Precisa parte ricorrente che il vincolo apposto in P.R.G. del Comune di Barletta sarebbe frutto di un macroscopico errore cartografico, come rilevato dalla stessa Soprintendenza di Bari che, difatti, con la nota del 30.01.2015 prot. n. 1326 invitava le Amministrazioni competenti a rimuovere detto errore.

5.- La Regione Puglia, poi, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015 approvava il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (P.P.T.R.) che, in relazione alle particelle in questione, confermava l’inesistenza del vincolo boschivo.

6. Per tali motivi:

a) con nota del 08.05.2017 prot. n. 33070 il preposto dirigente comunale rappresentava la necessità di procedersi all’approvazione di una variante puntuale di rettifica cartografica al PRG/2003 attivabile ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis, lett. c) della L.R. n. 20/2001, da proporre al Consiglio comunale di Barletta;

b) il Comune di Barletta, avviava l’iter di correzione dell’errore cartografico e, con proposta di delibera n. 21 del 07.03.2018, sottoponeva all’approvazione del Consiglio Comunale la rettifica cartografica dell’area in zona agricola “E” in località “Le Pozzelle”, per esclusione dall’ATE di tipo “C” (artt. nn. 2.11, 2.11.1 e 2.11.4 delle NTA del P.R.G./2003) e dall’ATD-Botanicovegetazionale, quale “Area boscata – Area di pertinenza” (artt. nn. 2.12, 2.12.1 e 2.12.5 delle NTA del PRG);

c) Il Comune di Barletta, infine, con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 10.04.2018 esprimeva atto di indirizzo favorevole ad un accordo transattivo per l’adozione della rettifica a condizione della rinunzia, da parte della ricorrente, al contenzioso.

7.- La ricorrente ha affidato il ricorso alle seguenti censure “Violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 2bis nonché dei principi generali della Legge n. 241 del 1990 in materia di giusto procedimento e di silenzio ed obbligo di provvedere con un provvedimento espresso sulle richieste del privato; violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione; violazione art. 12, comma 3bis della L.R. n. 20 / 2001 e delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Barletta; violazione dei principi generali in materia urbanistica ed edilizia”.

8.- Il comune di Barletta, ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

9.- Alla camera di consiglio del 13.2.2019 la causa è stata introitata in decisione.

10- La domanda è fondata.

11 – La documentazione versata in atti comprova che l’Amministrazione comunale intimata si è limitata all’attivazione dell’iter procedimentale per la rettifica cartografica del PRG (delibera n. 21 del 07.03.2018).

12.- Nel predetto deliberato, in particolare, il Comune di Barletta ha richiamato, a governo della fattispecie, l’art. 12 comma 3 bis della LR 20/01, ritenendo, quindi, di non dover percorrere la più complessa procedura prevista dalla legislazione regionale per le varianti di piano.

13.- La norma citata, infatti, prevede che “ la deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione”(art. 12 comma 3 bis lett. c).

14.- Il Collegio ritiene, che tale disposizione, pur non imponendo, per i procedimenti di rettifica del Prg, l’atto di approvazione regionale, non escluda che si proceda quantomeno alla presa d’atto da parte della Regione. Tanto in applicazione dei precedenti del Tribunale (citati dalla stessa ricorrente), secondo cui “il caso in esame trova la sua disciplina nei principi generali desumibili dalla normativa che presiede alla formazione e modificazione dell’atto complesso che contempla, comunque, una valutazione da parte della Regione” …. sicchè “la rettifica di un errore materiale degli elaborati del PRG da parte del Comune, richied(e) – in base ai principi generali inerenti la disciplina dell’atto complesso – comunque, una presa d’atto della Regione, affinché il PRG risultante dalla rettifica possa dirsi imputabile, come quello recante l’errore materiale, sia al Comune sia alla Regione e a questo validamente sostituirsi, laddove, al contrario, se i due atti fossero riconducibili a diversi centri di imputazione – il PRG originario al Comune e alla Regione, quello rettificato solo al Comune – se ne dovrebbe ammettere la coesistenza, in aperto contrasto con la finalità della rettifica di ritirare dal contesto giuridico un atto affetto da errori” (Tar Bari, 11.2.2016 n. 160).

15.- Con l’istanza del 17.5.2018, parte ricorrente ha sollecitato, senza risultato, la conclusione del procedimento. Anche la proposta transattiva è rimasta senza esito.

16.- Tutto ciò premesso, il Collegio, a fronte dell’evidente natura non satisfattiva dell’atto di proposta di rettifica, ritiene permanere a carico del Comune di Barletta l’obbligo di provvedere prospettato dalla società ricorrente.

17.- Alla data di proposizione dell’odierno ricorso (19.9.2018), infatti, risultava scaduto, senza che il Consiglio Comunale avesse adottato la determinazione finale del procedimento, – e in assenza di uno specifico termine provvedimentale- il termine previsto dall’art. 2 della L. 241/90 (sia il termine ordinario di 30 giorni, che quello più lungo – non superiore a 90 giorni- ivi previsto), decorrente dalla data di presentazione dell’istanza della società ricorrente (17.5.2018).

18.- A fronte, pertanto, dell’inerzia del Comune, va assegnato allo stesso, in considerazione della natura e della complessità del procedimento in questione, un termine non superiore a 90 (novanta) giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo dell’iter procedimentale già attivato, risultando necessaria, ai fini dell’efficacia della rettifica, la successiva presa d’atto, da parte della Regione, dell’eventuale deliberazione positiva adottata dal Consiglio comunale, conformemente a quanto statuito nelle precedenti decisioni del Tribunale (Tar Bari n. 160/2016) in ordine ad analoghe faattispecie.

19.- Per tali motivi, il Collegio ritiene, altresì, di non provvedere, nella presente fase, alla nomina del commissario ad acta, restando salva la facoltà della ricorrente di presentare separata istanza per l’eventualità di un perdurante inadempimento da parte dell’amministrazione comunale.

20.- In conclusione il ricorso va accolto nei termini sopra indicati e va dichiarato l’obbligo del Comune di Barletta di provvedere sull’istanza presentata da parte ricorrente entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

21.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza della ricorrente entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione.

Rinvia ad una fase successiva l’eventuale nomina di un commissario ad acta.

Condanna il comune di Barletta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF
Giacinta Serlenga, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Rosaria Palma
        
IL PRESIDENTE
Carlo Dibello
        
        
IL SEGRETARIO
 

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