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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2352 | Data di udienza: 13 Dicembre 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di lottizzazione abusiva – Trasformazione urbanistica od edilizia del territorio – Opere idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale – Necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti – Sottrazione delle scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti – Artt. 30 e 44, comma 1 lett.c) dpr n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica – Fattispecie: realizzazione su diversi lotti di due alberghi tra loro interdipendenti – Art. 181, c.1, d.lgs n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Art. 325 cod. proc. pen. – Violazione di legge – Nozione di errores in iudicando o in procedendo – Vizi radicali della motivazione – Valutazione del fumus commissi delicti – Poteri e limiti del giudice del riesame – Art. 321, comma 1 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2019
Numero: 2352
Data di udienza: 13 Dicembre 2018
Presidente: LIBERATI
Estensore: DI STASI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di lottizzazione abusiva – Trasformazione urbanistica od edilizia del territorio – Opere idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale – Necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti – Sottrazione delle scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti – Artt. 30 e 44, comma 1 lett.c) dpr n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica – Fattispecie: realizzazione su diversi lotti di due alberghi tra loro interdipendenti – Art. 181, c.1, d.lgs n.42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Art. 325 cod. proc. pen. – Violazione di legge – Nozione di errores in iudicando o in procedendo – Vizi radicali della motivazione – Valutazione del fumus commissi delicti – Poteri e limiti del giudice del riesame – Art. 321, comma 1 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/01/2019 (Ud. 13/12/2018), Sentenza n.2352

 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di lottizzazione abusiva – Trasformazione urbanistica od edilizia del territorio – Opere idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale – Necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti – Sottrazione delle scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti – Artt. 30 e 44, comma 1 lett.c) dpr n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica – Fattispecie: realizzazione su diversi lotti di due alberghi tra loro interdipendenti – Art. 181, c.1, d.lgs n.42/2004. 
 
Integra il reato di lottizzazione abusiva l’illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona con opere idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti. Nella specie, la lottizzazione abusiva era stata posta in essere mediante l’abusiva realizzazione in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico in base alla disciplina regionale, in assenza di concessione edilizia ed autorizzazione paesaggistica (essendo stati rilasciati titoli abilitativi e autorizzazione paesaggistica per un fabbricato rurale come tale mai realizzato), di due alberghi tra loro interdipendenti, di strutture accessorie (aree di sosta, tre piscine, vasche di accumulo delle acque, aiuole e aree verdi con muretti a secco, archi in muratura, pergolati, basamenti in calcestruzzo, depositi di gpl, centro benessere e sale fitness, campi da tennis e da bocce e maneggio, fabbricati in legno e containers) realizzate su diversi lotti resi tra loro comunicanti da strade e percorsi pedonali appositamente costruiti e con collegamento alla strada pubblica mediante altre strade costruite a tal fine, con radicale trasformazione dell’area agricola non urbanizzata, rilevando come le opere abusive eseguite avessero anche una potenzialità lesiva tale da incidere sull’interesse pubblico primario alla corretta urbanizzazione del territorio.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Art. 325 cod. proc. pen. – Violazione di legge – Nozione di errores in iudicando o in procedendo – Vizi radicali della motivazione.
 
A norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Sicché, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente.


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Valutazione del fumus commissi delicti – Poteri e limiti del giudice del riesame – Art. 321, comma 1 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Sez.5, n. 49596 del 16/09/2014, dep.27/11/2014).
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 02/11/2017 – TRIBUNALE DI CAGLIARI) Pres. LIBERATI, Rel. DI STASI, Ric. Evita s.a.s, in persona del legale rappresentante
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/01/2019 (Ud. 13/12/2018), Sentenza n.2352

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 18/01/2019 (Ud. 13/12/2018), Sentenza n.2352
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
Evita s.a.s, in persona del legale rappresentante Porcu Giovanni Roberto;
 
avverso l’ordinanza del 02/11/2017 del Tribunale di Cagliari;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
 
udito per la ricorrente l’avv. Umberto Cossu, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 02/11/2017, il Tribunale di Cagliari rigettava l’appello proposto nell’interesse di Porcu Giovanni Roberto, quale legale rappresentante della Evita s.a.s., terza interessata, avverso l’ordinanza del 30.9.2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con la quale era stata denegata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto con ordinanza del 12.4.2016 in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, dpr n. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs 42/2004, 30 e 44, comma 1 lett.c) dpr n. 380/2001 per la realizzazione, su terreno sito in Pula, in catasto f. 51 mappali n. 374 e 375. in assenza di concessione edilizia e senza l’autorizzazione paesaggistica di un complesso alberghiero costituito da due alberghi collegati tra loro in terreni agricoli situati nella località Bacchixeddu del Comune di Pula e ricadenti nella fascia costiera.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Porcu Giovanni Roberto, quale legale rappresentante della Evita s.a.s., articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
 
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 8 legge Regione Sardegna n. 27/1998 e del decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna n. 228 del 3/8/1994, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la normativa regionale, la quale, contrariamente a quanto ritenuto, evidenzierebbe che per l’esercizio del turismo rurale non sarebbe prescritta alcuna necessità di collegamento con un’impresa agricola ma sarebbe necessario che l’esercente dell’attività sia un imprenditore commerciale e non un imprenditore agricolo; inoltre, l’attività di turismo rurale dovrebbe svolgersi all’interno di un immobile avente le caratteristiche dell’hotel – come avvenuto nella specie- senza obbligo di preesistenza di un’attività agricola, attività peraltro in precedenza esercitata nell’immobile poi trasformato in struttura alberghiera; doveva ritenersi, pertanto, insussistente il fumus dei reati ipotizzati in quanto, contrariamente a quanto affermato dai giudici del riesame, la struttura realizzata rientrava tra quelle ammesse dalla normativa regionale.
 
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 30 e 44 comma 1 lett.c) dpr n. 380/2001, lamentando che il Tribunale, erroneamente valutando le risultanze istruttorie con errata percezione delle produzioni fotografiche in atti, aveva ritenuto sussistente il fumus del contestato reato di lottizzazione abusiva.
 
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 181, comma 1, d.lgs n. 42/2004, degli art 19 e 20 NTA della G.R. della Sardegna n. 36/7 del 5.9.2006, degli artt 10 e 23 ter dpr n. 380/2001 e dell’art. 11 l.r. Sardegna n. 23/1985, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente il fumus delle violazioni paesaggistiche, risultando agli atti il rilascio di un preventivo nullaosta paesaggistico e non potendosi profilare una modifica della destinazione d’uso dell’immobile, attesa l’intima connessione tra l’attività di turismo rurale e la destinazione agricola dell’area in cui tale attività poteva svolgersi e la sua stretta derivazione dall’attività rurale.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Va premesso che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
 
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv.269119).
 
Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l’asserita falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
 
Va, poi, ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134, Sez.5, n. 49596 del 16/09/2014, dep.27/11/2014, Rv.261677).
 
Va, quindi, ribadito che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell’indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravita degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall’art. 273 cod.proc.pen., per l’applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep.19/01/2004, Montella, Rv. 226492). 
 
L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (per tutti: Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657).
 
2. Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione alla sussistenza del fumus commissi deliciti.
 
Il Tribunale ha, innanzitutto, escluso l’applicabilità nella fattispecie in esame della legge regionale invocata dalla difesa della ricorrente, evidenziando come difettasse il presupposto della preesistenza di un fabbricato rurale e, quindi di un immobile funzionale a scopi agricoli, in quanto l’immobile dei cui all’imputazione era stato realizzato fin dall’inizio quale struttura alberghiera. 
 
L’interpretazione della normativa regionale è corretta in quanto aderente al disposto normativo che prevede, tra le condizioni di applicabilità, l’utilizzazione ai fini previsti di un preesistente fabbricato rurale (l’art.8 della legge della regione Sardegna del 12.8.1997 n. 27 – rubricato turismo rurale – dispone: 
1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano. 
2. L’attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni: a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano urbanistico comunale; b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l’impiego di materie prime di produzione locale; c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.
3. Il termine "turismo rurale" è riservato esclusivamente alle attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge).
Ha, quindi, rimarcato che la lottizzazione abusiva era stata posta in essere mediante la abusiva realizzazione in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico in base alla disciplina regionale, in assenza di concessione edilizia ed autorizzazione paesaggistica (essendo stati rilasciati titoli abilitativi e autorizzazione paesaggistica per un fabbricato rurale come tale mai realizzato), di due alberghi tra loro interdipendenti, di strutture accessorie (aree di sosta, tre piscine, vasche di accumulo delle acque, aiuole e aree verdi con muretti a secco, archi in muratura, pergolati, basamenti in calcestruzzo, depositi di gpl, centro benessere e sale fitness, campi da tennis e da bocce e maneggio, fabbricati in legno e containers) realizzate su diversi lotti resi tra loro comunicanti da strade e percorsi pedonali appositamente costruiti e con collegamento alla strada pubblica mediante altre strade costruite a tal fine, con radicale trasformazione dell’area agricola non urbanizzata, rilevando come le opere abusive eseguite avessero anche una potenzialità lesiva tale da incidere sull’interesse pubblico primario alla corretta urbanizzazione del territorio.
 
Va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte integra il reato di lottizzazione abusiva una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona con opere idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti (Sez.3, n.44946 del 25/01/2017,Rv.271788).
 
Il Tribunale ha, poi, specificamente chiarito che sia la concessione edilizia che l’autorizzazione paesaggistica richiamate dalla ricorrente erano state ottenute per un fabbricato rurale mai realizzato e non avevano, quindi, alcuna attinenza con l’opera effettivamente realizzata.
 
Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato e la valutazione delle risultanze processuali che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in sede di legittimità.
 
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 13/12/2018

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