AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Formaggio manchego (“queso manchego”) – Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione d’origine protetta (DOP) – Nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” – TUTELA DEI CONSUMATORI – Nozione di consumatore medio – Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP – Rinvio pregiudiziale – Art. 13, par. 1, lett. b) Regolamento (CE) n. 510/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Marzo 2019
Numero: C-614/17
Data di udienza:
Presidente: Vilaras
Estensore: Rodin
Premassima
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Formaggio manchego (“queso manchego”) – Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione d’origine protetta (DOP) – Nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” – TUTELA DEI CONSUMATORI – Nozione di consumatore medio – Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP – Rinvio pregiudiziale – Art. 13, par. 1, lett. b) Regolamento (CE) n. 510/2006.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 28/03/2019 Sentenza C-614/17SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 28/03/2019 Sentenza C-614/17
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
2 maggio 2019
«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Formaggio manchego (“queso manchego”) – Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione d’origine protetta (DOP) – Nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto” – Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP»
Nella causa C-614/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), con decisione del 19 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2017, nel procedimento
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
contro
Industrial Quesera Cuquerella SL,
Juan Ramón Cuquerella Montagud,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 ottobre 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, da M. Pomares Caballero, abogado;
– per la Industrial Quesera Cuquerella SL e J.R. Cuquerella Montagud, da J.A. Vallejo Fernández, F. Pérez Álvarez e J. Pérez Itarte, abogados;
– per il governo spagnolo, da A. Rubio González e V. Ester Casas, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e J. Techert, in qualità di agenti;
– per il governo francese, da D. Colas, S. Horrenberger, A.‑L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da I. Galindo Martín, D. Bianchi e I. Naglis, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 gennaio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (Fondazione Consiglio regolatore della denominazione d’origine protetta «Queso Manchego», Spagna) (in prosieguo: la «fondazione Queso Manchego») e, dall’altro, la Industrial Quesera Cuquerella SL (in prosieguo: la «IQC») e il sig. Juan Ramón Cuquerella Montagud per quanto riguarda, in particolare, l’utilizzo da parte di IQC di etichette per identificare e commercializzare formaggi non protetti dalla denominazione d’origine protetta (DOP) «queso manchego».
Contesto normativo
3 I considerando 4 e 6 del regolamento n. 510/2006 così recitano:
«(4) Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull’origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta.
(…)
(6) È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori».
4 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) “denominazione d’origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
– la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
– la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata».
5 L’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:
«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
(…)
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
(…)».
6 L’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:
«Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 La Fondazione Queso Manchego è incaricata della gestione e della protezione della DOP «queso manchego». A tale titolo, essa ha proposto contro le convenute nel procedimento principale un ricorso dinanzi al competente giudice spagnolo di primo grado, affinché fosse dichiarato che le etichette utilizzate da IQC per identificare e commercializzare i formaggi «Adarga de Oro», «Super Rocinante» e «Rocinante», che non sono protetti dalla DOP «queso manchego», nonché l’utilizzo dei termini «Quesos Rocinante» implicano una violazione della DOP «queso manchego», in quanto tali etichette e tali termini costituiscono un’evocazione illegittima di detta DOP, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006.
8 Il giudice spagnolo di primo grado ha respinto tale ricorso sulla base del rilievo che i segni e le denominazioni utilizzati da IQC per commercializzare i formaggi che non erano protetti dalla DOP «queso manchego» non presentano alcuna somiglianza visiva o fonetica con le DOP «queso manchego» o «la Mancha» e che l’utilizzo di segni come la denominazione «Rocinante» o l’immagine del personaggio letterario Don Chisciotte della Mancia evocano la regione La Mancia (Spagna) e non il formaggio protetto dalla DOP «queso manchego».
9 La Fondazione Queso Manchego ha proposto appello contro tale decisione di rigetto dinanzi all’Audiencia Provincial de Albacete (Corte provinciale di Albacete, Spagna), la quale, con sentenza del 28 ottobre 2014, ha confermato la sentenza di primo grado. Tale giudice ha ritenuto che l’utilizzo, per formaggi commercializzati da IQC non protetti dalla DOP «queso manchego», di paesaggi della Mancia e di rappresentazioni specifiche della Mancia sulle etichette di tali formaggi, inducesse il consumatore a pensare alla regione La Mancia, ma non necessariamente al formaggio protetto dalla DOP «queso manchego».
10 La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna).
11 Nella decisione di rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema), formula una serie di considerazioni di ordine fattuale.
12 Anzitutto il giudice del rinvio indica che il termine «manchego» utilizzato nella DOP «queso manchego» è l’aggettivo che, in spagnolo, qualifica le persone e i prodotti originari della regione La Mancia. Osserva poi che la DOP «queso manchego» protegge i formaggi lavorati nella regione La Mancia con latte di pecora e rispettando i requisiti tradizionali di produzione, lavorazione e stagionatura contenuti nel disciplinare di tale DOP.
13 Inoltre, il giudice del rinvio precisa che Miguel de Cervantes ha ambientato le azioni del personaggio romanzesco Don Chisciotte della Mancia essenzialmente nella regione La Mancia. Peraltro, tale personaggio è descritto dal giudice del rinvio con determinate caratteristiche fisiche e di abbigliamento simili a quelle del personaggio rappresentato nel motivo figurativo apposto sull’etichetta del formaggio «Adarga de Oro». A tale riguardo, il termine «adarga» (piccolo scudo in cuoio), oggi un arcaismo, è utilizzato nel suddetto romanzo per indicare lo scudo utilizzato da don Chisciotte. Inoltre, il giudice del rinvio osserva che una delle denominazioni utilizzate da IQC per alcuni dei suoi formaggi corrisponde al nome del cavallo montato da Don Chisciotte della Mancia, ossia «Rocinante» (Ronzinante). I mulini a vento contro cui Don Chisciotte combatte sono un elemento caratteristico del paesaggio della Mancia. Su alcune etichette dei formaggi prodotti da IQC e non protetti dalla DOP «queso manchego» e in alcuni disegni presenti nel sito internet di IQC, in cui si pubblicizzano anche formaggi non protetti dalla DOP, appaiono paesaggi con mulini a vento e pecore.
14 In tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’evocazione della [DOP], evocazione che è vietata dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba necessariamente derivare dall’uso di denominazioni che presentano una somiglianza visiva, fonetica o concettuale con la [DOP] o se possa derivare dall’uso di segni figurativi che evocano la [DOP].
2) Nel caso di una [DOP] di natura geografica [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006] e in presenza degli stessi prodotti o di prodotti simili, se l’uso di segni che evocano la regione cui è associata la [DOP] possa essere considerato un’evocazione della stessa [DOP], ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, che è inaccettabile anche nel caso in cui colui che utilizzi tali segni sia un produttore stabilito nella regione cui è associata la [DOP], ma i cui prodotti non sono protetti da tale [DOP], perché non soddisfano i requisiti, diversi dall’origine geografica, richiesti dal disciplinare.
3) Se la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’“evocazione” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore europeo o possa essere riferita solo al consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà origine all’evocazione dell’indicazione geografica protetta o cui è associata geograficamente la DOP, e in cui esso si consuma maggiormente».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 debba essere interpretato nel senso che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.
16 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 maggio 2018, Industrias Químicas del Vallés, C‑325/16, EU:C:2018:326, punto 27, e del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, punto 27).
17 In primo luogo, dal testo dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 risulta che tale disposizione prevede una protezione delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili.
18 Una formulazione siffatta può essere intesa come riferita non solo ai termini con cui una denominazione registrata può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di tale denominazione. A tale riguardo, l’utilizzo del termine «qualsiasi» rispecchia la volontà del legislatore dell’Unione europea di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un’evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un segno figurativo.
19 Invero la Corte ha statuito che la nozione di «evocazione» ricomprende un’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione registrata, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a raffigurarsi, come immagine di riferimento, la merce che beneficia di tale denominazione (v., per analogia, sentenza del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, punto 25).
20 La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della determinazione della nozione di «evocazione», ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16), il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell’indicazione geografica protetta (sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, punto 51).
21 Orbene, anche se la giurisprudenza citata ai punti 19 e 20 della presente sentenza riguarda cause vertenti su denominazioni di prodotti e non su segni figurativi, se ne può tuttavia concludere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, che il criterio determinante per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, è quello di accertare se tale elemento possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione.
22 Pertanto, in linea di principio non si può escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione.
23 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui la nozione di «evocazione» si inserisce, non si può ammettere che, come sostiene la Commissione, l’evocazione mediante segni figurativi di una denominazione registrata possa essere esaminata solo alla luce dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 510/2006.
24 Da un lato, infatti, si deve rilevare che la formulazione stessa dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento non limita la portata di detta disposizione alle sole denominazioni dei prodotti protetti dalle medesime. Al contrario, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, la suddetta disposizione prevede una protezione contro «qualsiasi» evocazione, anche se la denominazione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», apposte sull’imballaggio del prodotto di cui trattasi.
25 Dall’altro, come rilevato dalla Commissione, la Corte invero ha dichiarato, nella sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, punto 65), che l’articolo 16 del regolamento n. 110/2008, redatto in termini analoghi a quelli dell’articolo 13 del regolamento n. 510/2006, elencava una serie graduata di comportamenti vietati.
26 Tuttavia, il fatto che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento riguarda qualsiasi altra indicazione usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati non consente di ritenere che solamente tale disposizione osti all’utilizzo di segni figurativi arrecanti pregiudizio a denominazioni registrate.
27 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, l’elenco graduato a cui fa riferimento la Corte riguarda la natura degli atti vietati, vale a dire, per quanto riguarda l’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, il carattere falso e ingannevole di indicazioni relative alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, e non gli elementi da considerare per determinare l’esistenza di siffatte indicazioni false o ingannevoli.
28 Pertanto, un’interpretazione contestuale dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 conferma l’interpretazione letterale esposta al punto 22 della presente sentenza.
29 In terzo luogo, occorre rilevare che il regolamento n. 510/2006 persegue, in particolare, l’obiettivo di garantire, conformemente ai suoi considerando 4 e 6, che il consumatore disponga di un’informazione chiara, succinta e credibile sull’origine del prodotto.
30 Orbene, un obiettivo siffatto è meglio garantito se la denominazione registrata non può essere oggetto di un’evocazione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, per mezzo di segni figurativi.
31 Infine, si deve sottolineare che spetta al giudice del rinvio valutare, in concreto, se segni figurativi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, siano idonei a richiamare direttamente nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata.
32 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.
Sulla seconda questione
33 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 debba essere interpretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.
34 Anzitutto occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 non prevede alcuna deroga in favore di un produttore stabilito in un’area geografica corrispondente alla DOP e i cui prodotti, senza essere protetti da tale DOP, sono simili o comparabili a quelli protetti da quest’ultima.
35 Va osservato che una simile deroga avrebbe l’effetto di autorizzare un produttore a utilizzare segni figurativi che evocano l’area geografica la cui denominazione fa parte di una denominazione d’origine che protegge un prodotto identico o simile a quello di tale produttore e, pertanto, di fargli trarre un vantaggio indebito dalla notorietà di tale denominazione.
36 Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il fatto che un produttore di prodotti simili o comparabili a quelli protetti da una denominazione d’origine sia stabilito in un’area geografica collegata a tale denominazione, non può escluderlo dall’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006.
37 Inoltre, sebbene spetti al giudice nazionale valutare se l’utilizzo, da parte di un produttore, di segni figurativi che evocano l’area geografica il cui nome fa parte di una denominazione d’origine, per prodotti identici o simili a quelli protetti da tale designazione, costituisca un’evocazione di una denominazione registrata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua decisione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Severi, C‑446/07, EU:C:2009:530, punto 60).
38 In tal modo, il giudice nazionale deve sostanzialmente fondarsi sulla presunta reazione del consumatore, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra gli elementi controversi, nel caso di specie segni figurativi che evocano l’area geografica il cui nome fa parte di una denominazione d’origine, e la denominazione registrata (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, punto 22).
39 A tale riguardo, spetta a tale giudice valutare se il nesso tra tali elementi controversi e la denominazione registrata sia sufficientemente diretto e univoco, di modo che il consumatore, in loro presenza, è indotto ad avere in mente soprattutto tale denominazione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, punti 53 e 54).
40 Pertanto, spetterà al giudice del rinvio stabilire se esista una vicinanza concettuale, sufficientemente diretta e univoca, tra i segni figurativi di cui al procedimento principale e la DOP «queso manchego», che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006, rinvia all’area geografica alla quale essa è collegata, vale a dire la regione La Mancia.
41 Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà assicurarsi che i segni figurativi di cui al procedimento principale, in particolare i disegni di un personaggio che assomiglia a Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP «queso manchego», di modo che il consumatore avrà direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP.
42 A tale proposito, il giudice del rinvio dovrà valutare se, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, si debba considerare congiuntamente l’insieme dei segni, figurativi e denominativi, che appaiono sui prodotti di cui al procedimento principale, per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo.
43 Alla luce dei suesposti rilievi, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un’evocazione della medesima, anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.
Sulla terza questione
44 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore europeo o solo al consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.
45 Anzitutto, per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, redatto in termini analoghi a quelli dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, la Corte ha statuito che, per accertare l’esistenza di un’«evocazione» di un’indicazione geografica registrata, spetta al giudice del rinvio valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, punto 56).
46 La Corte ha anche precisato che il fatto che la denominazione controversa, nella causa che ha dato origine alla sentenza citata al punto precedente, faccia riferimento a un luogo di produzione noto ai consumatori dello Stato membro in cui è fabbricato il prodotto non costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione della nozione di «evocazione», ai sensi dell’articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, in quanto tale disposizione protegge le indicazioni geografiche registrate da qualsiasi evocazione in tutto il territorio dell’Unione e, vista la necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme delle medesime indicazioni nell’intero territorio, sono coinvolti tutti i consumatori dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, punti 27 e 28, nonché del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, punto 59).
47 Da quanto precede risulta che la nozione di consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere interpretata in modo da garantire una protezione effettiva e uniforme delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione nell’intero territorio dell’Unione.
48 Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, se la tutela effettiva e uniforme delle denominazioni registrate richiede che non si tenga conto di circostanze suscettibili di escludere l’esistenza di un’evocazione per i soli consumatori di uno Stato membro, tuttavia tale requisito non richiede che un’evocazione valutata con riferimento al consumatore di un solo Stato membro sia insufficiente a far scattare la tutela predisposta dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006.
49 Pertanto, spetterà al giudice del rinvio valutare se gli elementi, figurativi e denominativi, relativi al prodotto di cui al procedimento principale, fabbricato o consumato maggiormente in Spagna, evochino nella mente dei consumatori di tale Stato membro l’immagine di una denominazione registrata, che dovrà, in tal caso, essere protetta contro un’evocazione che avrebbe luogo nell’intero territorio dell’Unione.
50 Ne risulta che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.
2) L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.
3) La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.
Firme