+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Inquinamento atmosferico, Legittimazione processuale Numero: 316 | Data di udienza: 8 Maggio 2019

AMBIENTE IN GENERE – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Materia della tutela dell’ambiente – Peculiare ampiezza della legittimazione partecipativa e processuale – DIRITTO DELL’ENERGIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianto di cogenerazione da biomassa olio vegetale con potenza termica di 2,7 MW – Esenzione dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Inconfigurabilità – Art. 272 d.lgs. n. 152/2006 –  Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 –  Autorizzazione alle emissioni rilasciata in un momento successivo – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 15 Maggio 2019
Numero: 316
Data di udienza: 8 Maggio 2019
Presidente: Morri
Estensore: Morri


Premassima

AMBIENTE IN GENERE – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Materia della tutela dell’ambiente – Peculiare ampiezza della legittimazione partecipativa e processuale – DIRITTO DELL’ENERGIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianto di cogenerazione da biomassa olio vegetale con potenza termica di 2,7 MW – Esenzione dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Inconfigurabilità – Art. 272 d.lgs. n. 152/2006 –  Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 –  Autorizzazione alle emissioni rilasciata in un momento successivo – Illegittimità.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 15 maggio 2019, n. 316


AMBIENTE IN GENERE – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Materia della tutela dell’ambiente – Peculiare ampiezza della legittimazione partecipativa e processuale.

La materia della tutela dell’ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento di soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di VAS e VIA, di legittimazione all’accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi “diffusi” anche quanto al profilo della legittimazione processuale (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 1/3/2019 n. 1423; id. 12/5/2014, n. 2403).
 


DIRITTO DELL’ENERGIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianto di cogenerazione da biomassa olio vegetale con potenza termica di 2,7 MW – Esenzione dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Inconfigurabilità – Art. 272 d.lgs. n. 152/2006.

Un impianto di cogenerazione da biomassa olio vegetale con potenza termica di 2,7 MW non può considerarsi esentato dall’autorizzazione alle/ emissioni in atmosfera. L’art. 272, comma 1, prima parte, del D.Lgs. n. 152/2006, rinvia infatti ad un elenco di attività escluse (parte I dell’Allegato IV alla parte quinta), prevedendo alla lettera bb), i soli  “Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel”.
 


DIRITTO DELL’ENERGIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO –  Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 –  Autorizzazione alle emissioni rilasciata in un momento successivo – Illegittimità
.

Lo schema procedimentale ed autorizzatorio ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, non prevede la possibilità che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera intervenga successivamente al rilascio dell’autorizzazione unica. La circostanza che le valutazioni riguardanti le emissioni gassose devono precedere e non seguire l’autorizzazione unica porta ad escludere che, al riguardo, possa operarsi una sorta di sanatoria con effetto ex tunc.

Pres. f.f. ed Est. Morri – Comune di Montefiore dell’Aso (avv.ti Saitta e Giovannetti) c. Regione Marche (avv. De Bellis), Provincia di Ascoli Piceno (avv. Cavaliere) e Comune di Ripatransone  (avv. Ortenzi)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 15 maggio 2019, n. 316

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 15 maggio 2019, n. 316

Pubblicato il 15/05/2019

N. 00316/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2010 REG.RIC.
N. 00832/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2010, proposto da
Comune di Montefiore dell’Aso e Comune di Massignano, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Saitta, Patricia Giovannetti, con domicilio eletto presso lo studio avv. Alessandro Pantanetti in Ancona, via Calatafimi,1 (c/o V. Speciale);


contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36;
Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall’avvocato Carla Cavaliere, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Comune di Ripatransone, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Ortenzi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti

Società Texon Italia Spa, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Mascitti, con domicilio eletto presso lo studio avv. Silvia Pennucci in Ancona, via Marsala, 1;

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2010, proposto da
Comune di Montefiore dell’Aso e Comune di Massignano, rappresentati e difesi dagli avvocati Patricia Giovannetti, Paolo Saitta, con domicilio eletto presso lo studio avv. Alessandro Pantanetti in Ancona, via Calatafimi,1 (c/o V. Speciale);

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36;
Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall’avvocato Carla Cavaliere, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Comune di Ripatransone, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Ortenzi, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti

Società Texon Italia Spa, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Mascitti, con domicilio eletto presso lo studio avv. Silvia Pennucci in Ancona, via Marsala, 1;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 345 del 2010:

del decreto n. 239/EFR del 24/12/2009 adottato dal Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per realizzare e porre in esercizio, nel Comune di Ripatransone, Loc. Menocchia, un impianto di cogenerazione, alimentato da biomassa olio vegetale;

quanto al ricorso n. 832 del 2010:

della determinazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010 con cui il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia, della Provincia di Ascoli Piceno, ha rilasciato, per l’impianto in oggetto, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di Ripatransone e della Società Texon Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 345/2010 viene impugnato il decreto n. 239/EFR del 24/12/2009 adottato dal Dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche, con cui veniva rilasciata l’autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per realizzare e porre in esercizio, nel Comune di Ripatransone, Loc. Menocchia, un impianto di cogenerazione, alimentato da biomassa olio vegetale, con potenza nominale elettrica netta di 840 KWe e con potenza termica di 2700 Kwt.

Per quanto qui interessa si può subito ricordare che, con clausola inserita al secondo punto del dispositivo del decreto in oggetto, la Regione decideva “di riservarsi di modificare i valori limiti per le emissioni gassose in atmosfera sulla base delle valutazioni conclusive che farà pervenire la Provincia di Ascoli Piceno”.

Con il ricorso n. 832/2010 viene impugnata la determinazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010 con cui il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia, della Provincia di Ascoli Piceno, rilasciava, per l’impianto in oggetto, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Quest’ultimo provvedimento veniva poi annullato, in autotutela, con determinazione dello stesso organo provinciale n. 877/GEN, n. 26/SA del 6/3/2012, essendo stato ritenuto viziato di incompetenza poiché il decreto regionale n. 239/EFR del 24/12/2009, costituendo autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, sostituiva tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, inclusa l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Nel provvedimento in autotutela si legge che, con nota del 6/3/2012 prot. 10299, la Provincia ha trasmesso, alla Regione, le proprie valutazioni conclusive riguardanti le emissioni gassose in atmosfera dell’impianto in esame.

In entrambi i giudizi si sono costituite la Regione Marche, la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ripatransone e la controinteressata Soc. Texon Italia Spa. Le resistenti deducono alcune eccezioni in rito e contestano comunque il ricorso anche nel merito chiedendone il rigetto.

2. I ricorsi vanno previamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

3. Il ricorso n. 832/2010 risulta improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dai ricorrenti con memoria depositata in data 5/4/2019 essendo stato annullato, in autotutela, il provvedimento impugnato.

4. Resta da esaminare il ricorso n. 345/2010 muovendo dalle molteplici eccezioni in rito.

5. Viene innanzitutto eccepita l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse e di legittimazione attiva in capo alle amministrazioni comunali ricorrenti, le quali non hanno fornito alcun elemento di prova circa le effettive ricadute inquinanti, sui propri territori, derivanti dalla diffusione delle emissioni provenienti dall’impianto in esame.

L’eccezione va disattesa.

Al riguardo va osservato che, tra le parti, non è in contestazione che i Comuni ricorrenti siano confinanti con il Comune di Ripatransone.

Nel ricorso si afferma, inoltre, che l’impianto in oggetto viene realizzato in zona limitrofa ai confini comunali. Tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione. L’eccezione non è inoltre supportata da elementi cartografici da cui si possa desumere l’effettiva distanza dell’impianto dai confini, nonché la situazione territoriale circostante che potrebbe influire sul propagarsi delle emissioni.

A giudizio del Collegio il ricorso deve quindi considerarsi ammissibile poiché, in difetto di elementi certi, non si possono escludere, a priori, eventuali pregiudizi derivanti da emissioni potenzialmente pericolose.

Come ha già rilevato la giurisprudenza amministrativa, la materia della tutela dell’ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento di soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di VAS e VIA, di legittimazione all’accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi “diffusi” anche quanto al profilo della legittimazione processuale (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 1/3/2019 n. 1423; id. 12/5/2014, n. 2403).

5.1 Viene inoltre eccepita la sopravvenuta carenza di interesse poiché l’impianto non sarebbe più operativo da oltre un anno e non si prevede la sua riattivazione a breve termine (come riferito dalla controinteressata con nota acquisita dalla Regione in data 25/1/2019 prot. n. 98784).

Anche questa eccezione è infondata.

Al riguardo è sufficiente osservare che risulta ininfluente l’attuale inoperatività dell’impianto (per decisione che sembra riferibile esclusivamente alla volontà della controinteressata) poiché esso, in forza dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, può sempre essere riattivato se non a breve (nozione temporale peraltro non quantificata), comunque a medio termine.

5.2 Il Comune di Ripatransone eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva poiché il ricorso non contiene contestazioni mosse al proprio operato.

L’eccezione è infondata.

Al riguardo va osservato che tale Comune ha partecipato alla conferenza di servizi istruttoria esprimendo, come ammette la stessa amministrazione, parere favorevole ex artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934; parere anch’esso costituente presupposto per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 oggetto dell’odierno gravame.

Nel provvedimento impugnato si legge, inoltre, che il Comune di Ripatransone ha espresso anche pareri favorevoli per gli aspetti urbanistici ed acustici, questi ultimi oggetto di specifiche contestazioni da parte dei ricorrenti.

Non si può quindi escludere la legittimazione passiva anche di tale amministrazione comunale.

5.3 Da ultimo la Regione Marche ha eccepito, con dichiarazione resa a verbale nelle attività preliminari della pubblica udienza, l’inammissibilità del ricorso perché l’impianto sarebbe esentato, ex art. 272, prima parte, del D.Lgs. n. 152/2006, dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Anche quest’ultima eccezione va disattesa.

Al riguardo va innanzitutto osservato che l’istruttoria regionale ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e quella provinciale ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, non avevano rilevato questa possibile causa di esenzione. Al contrario, entrambe le istruttorie si erano mosse nel senso che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera fosse necessaria.

Un ripensamento regionale, sul punto, avrebbe quindi dovuto intervenire quanto meno attraverso uno specifico provvedimento, eventualmente contestabile da chi si ritenesse pregiudicato.

Va inoltre osservato che l’eccezione viene posta in termini obiettivamente generici poiché non specifica per quale concreta ragione l’impianto in oggetto sarebbe esentato.

L’art. 272, comma 1, prima parte, del D.Lgs. n. 152/2006, rinvia ad un elenco di attività escluse (parte I dell’Allegato IV alla parte quinta), nel quale l’impianto in esame sembra riconducibile all’ipotesi bb) ovvero “Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel”.

Come rilevato in premessa, l’impianto ha invece una potenza termica di 2700 Kwt (cioè 2,7 MW).

6. Nel merito il ricorso n. 345/2010 deve essere accolto essendo fondato, con carattere assorbente rispetto agli altri, il motivo II con cui si deduce che la questione delle emissioni in atmosfera avrebbe dovuto essere definita prima del rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (che include e autorizza anche tale profilo), anziché rinviarla (come da punto due del dispositivo del decreto 239/EFR del 24/12/2009) a successive valutazioni definitive della Provincia di Ascoli Piceno.

Come ricordato in precedenza, l’istruttoria regionale ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e il conseguente provvedimento autorizzativo unico, si erano mossi tenendo separati i due profili e rinviando, nella sostanza, l’autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera alle successive valutazioni provinciali, poi formalizzate attraverso la determinazione n.1800/GEN, n. 60/SA del 9/6/2010.

Tale “modus operandi” non risultava tuttavia conforme allo schema procedimentale ed autorizzatorio ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, così come riconosciuto dalla stessa Provincia di Ascoli Piceno con il provvedimento in autotutela n. 877/GEN, n. 26/SA del 6/3/2012.

Non può inoltre ritenersi che la nota del 6/3/2012 prot. 10299, con cui la Provincia ha trasmesso, alla Regione, le proprie valutazioni conclusive riguardanti le emissioni gassose in atmosfera dell’impianto in esame, possa costituire una sorta di sanatoria con effetto “ex tunc”, poiché tali valutazioni avrebbero dovuto precedere, e non seguire, l’autorizzazione unica (rilasciata, peraltro, oltre due anni prima).

7. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, sui ricorsi in epigrafe previamente riuniti:

– dichiara improcedibile il ricorso n. 832/2010;

– accoglie il ricorso n. 345/2010 e, per l’effetto, annulla il decreto regionale n. 239/EFR del 24/12/2009.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Gianluca Morri 
        

IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!