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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti, Tutela dei consumatori, 231 Numero: 17063 | Data di udienza: 10 Gennaio 2019

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari – Criteri di produzione e distribuzione sul mercato – Data di scadenza del prodotto – Irrilevanza con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari – Elemento costitutivo del reato di cattivo stato di conservazione dell’alimento – TUTELA DEI CONSUMATORI – Commercializzazione di prodotti alimentari confezionati – Indicazione della scadenza del prodotto – Vendita oltre la scadenza indicata – Effetti e limiti – Sanzione amministrativa – Disciplina applicabile – Presupposto del reato – Concreto stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari – Giurisprudenza.  


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Aprile 2019
Numero: 17063
Data di udienza: 10 Gennaio 2019
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: REYNAUD


Premassima

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari – Criteri di produzione e distribuzione sul mercato – Data di scadenza del prodotto – Irrilevanza con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari – Elemento costitutivo del reato di cattivo stato di conservazione dell’alimento – TUTELA DEI CONSUMATORI – Commercializzazione di prodotti alimentari confezionati – Indicazione della scadenza del prodotto – Vendita oltre la scadenza indicata – Effetti e limiti – Sanzione amministrativa – Disciplina applicabile – Presupposto del reato – Concreto stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari – Giurisprudenza.  



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/04/2019 (Ud. 10/01/2019), Sentenza n.17063
 
 
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari – Criteri di produzione e distribuzione sul mercato – Data di scadenza del prodotto – Irrilevanza con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari – Elemento costitutivo del reato di cattivo stato di conservazione dell’alimento.
 
Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione. In tale prospettiva la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l’indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Nella fattispecie, la sentenza impugnata dà atto di come le analisi di laboratorio non abbiano riscontrato anomalie circa la qualità del prodotto, l’unico elemento da cui il giudice ha dedotto la cattiva conservazione è il superamento della data di scadenza riportata sulle confezioni, non essendo stata accertata alcuna inosservanza di prescrizioni dettate specificamente a garanzia della buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirino a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione, come invece richiesto perché possa dirsi integrato il reato contestato
 
 
TUTELA DEI CONSUMATORI – Commercializzazione di prodotti alimentari confezionati – Indicazione della scadenza del prodotto – Vendita oltre la scadenza indicata – Effetti e limiti – Sanzione amministrativa – Disciplina applicabile – Presupposto del reato – Concreto stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari – Giurisprudenza
 
In tema di tutela della salute, la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da consumarsi entro il…”, non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992, a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari (Sez. 3, n. 30425/2012 Scognamiglio; Sez. 3, n. 30858 del 27/06/2008, Amantia e altro; Sez. 3, n. 2144 del 24/01/1996, Sanguineti). Tale principio è rimasto valido anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dal d.lgs. 23 giugno 2003, n.181, che ha sostituito l’art. 10, d.lgs. 109 del 1992 e aggiunto l’art. 10-bis, il cui quinto comma ha riprodotto il testo dell’originario art. 10, comma 7, statuendo che «è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione». Anche la violazione delle norme contenute nell’art. 10-bis è stata poi sanzionata solo amministrativamente dall’art. 18, comma 2, d.lgs. 109/1992, nel testo parimenti sostituito dal d.lgs. 181 del 2003.
 
(annulla senza rinvio sentenza del 06/07/2017 – TRIBUNALE DI BARI) Pres. LAPALORCIA, Rel. REYNAUD, Ric. Ragone
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/04/2019 (Ud. 10/01/2019), Sentenza n.17063

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/04/2019 (Ud. 10/01/2019), Sentenza n.17063
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Ragone Angelo Luigi Maria, nato a Adelfia;
 
avverso la sentenza del 06/07/2017 del Tribunale di Bari;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 
udito per il ricorrente l’avv. Maria Federica Sorricelli, in sostituzione dell’avv. Niccolò Alessandro Dello Russo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Con sentenza del 6 luglio 2017, il Tribunale di Bari ha dichiarato la penale responsabilità di Luigi Angelo Maria Ragone in ordine al reato di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), L. 30 aprile 1962, n. 283, per aver posto in vendita, oltre la data di scadenza, quattro confezioni di latte in cattivo stato conservazione, e lo ha condannato alla pena di Euro 2000 di ammenda. 
 
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse dell’imputato, il suo difensore, deducendo tre motivi.
 
3. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 464-bis, 122 e 99 cod. proc. pen. e la conseguente nullità della sentenza ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per aver il giudice consentito al difensore di rinunciare alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, avanzata personalmente dall’imputato, benché il medesimo difensore non fosse munito di una valida procura speciale. La nullità del provvedimento di revoca della richiesta determina la nullità degli atti successivi sino alla sentenza di condanna. 
 
4. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale per essere stata erroneamente qualificata la condotta come sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 5 della L. n. 283 del 1962 sul mero rilievo che il superamento della data di scadenza del prodotto integrasse l’elemento costitutivo del reato di cattivo stato di conservazione dell’alimento.
 
5. Con il terzo motivo si deducono vizio di motivazione e violazione dell’art. 131 bis, cod. pen. per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità sul rilievo che la vendita dei prodotti era avvenuta a quasi tre mesi dalla data di scadenza, sicché il grado di colpa era elevato, senza considerare che gli esami di laboratorio sulla qualità dell’alimento non avevano riscontrato anomalie e che l’assuntore del medesimo non aveva avuto problemi di salute. 
 
6. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo e può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata.
 
Nella giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidato il principio secondo cui la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da consumarsi entro il…”, non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 del D.Lgs. n. 109 del 1992, a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari (Sez. 3, n. 30858 del 27/06/2008, Amantia e altro, Rv. 240755; Sez. 3, n. 2144 del 24/01/1996, Sanguineti, Rv. 204562). Il principio – più di recente ribadito da Sez. 3, n. 30425 del 11/07/2012, Scognamiglio, non massimata – è rimasto valido anche dopo le modifiche apportate alla citata disciplina dal d.lgs. 23 giugno 2003, n.181, che ha sostituito l’art. 10, d.lgs. 109 del 1992 e aggiunto l’art. 10-bis, il cui quinto comma ha riprodotto il testo dell’originario art. 10, comma 7, statuendo che «è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione». Anche la violazione delle norme contenute nell’art. 10-bis è stata poi sanzionata solo amministrativamente dall’art. 18, comma 2, d.lgs. 109/1992, nel testo parimenti sostituito dal d.lgs. 181 del 2003.
 
Premesso che la sentenza impugnata dà atto di come le analisi di laboratorio non abbiano riscontrato anomalie circa la qualità del prodotto, l’unico elemento da cui il giudice ha dedotto la cattiva conservazione è il superamento della data di scadenza riportata sulle confezioni, non essendo stata accertata alcuna inosservanza di prescrizioni dettate specificamente a garanzia della buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirino a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione, come invece richiesto perché possa dirsi integrato il reato contestato (cfr. Sez. U. n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203094). Proprio le Sezioni unite, di fatti, hanno affermato il principio più sopra riportato, puntualizzando che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni
in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione. In tale prospettiva la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l’indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari (Sez. U. n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203094).
 
6.1. Benché il citato d.lgs. 109 del 1992 sia stato abrogato dall’art. 30, d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 – recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015» – al momento di commissione dei fatti e del giudizio reso esso era ancora vigente, posto che, a norma dell’art. 31 d.lgs. 231 del 2017, detto provvedimento è entrato in vigore decorsi novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 8 febbraio 2018.
 
In ogni caso, la vigente disciplina riproduce le citate disposizioni sulla rilevanza esclusivamente amministrativa dell’illecito in parola, inasprendo, peraltro, le sanzioni pecuniarie. In particolare, l’art. 12, comma 3, d.lgs. 231 del 2017 prevede che, «salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro».
 
6.2. Essendo evidente, pertanto, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio per tale ragione e deve ordinarsi la trasmissione degli atti all’ASL di Bari, autorità competente per l’accertamento dell’illecito amministrativo quale vigente all’epoca dei fatti, giusta la previsione di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. 109/1992 (cfr. Sez. 3, n. 30425 del 11/07/2012, Scognamiglio).
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti alla AUSL di Bari.
 
Così deciso il 10 gennaio 2019.
 

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