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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 13623 | Data di udienza: 3 Aprile 2019

RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tariffe TARSU – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 21.12.2010 – Annullamento automatico ex legge 17/12/2018, n.136 – C.d. Pace fiscale – Cessazione della materia del contendere.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Maggio 2019
Numero: 13623
Data di udienza: 3 Aprile 2019
Presidente: CHINDEMI
Estensore: CRISCUOLO


Premassima

RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tariffe TARSU – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 21.12.2010 – Annullamento automatico ex legge 17/12/2018, n.136 – C.d. Pace fiscale – Cessazione della materia del contendere.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 21/05/2019 (Ud. 03/04/2019),  Sentenza n.13623


RIFIUTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Tariffe TARSU – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 21.12.2010 – Annullamento automatico ex legge 17/12/2018, n.136 – C.d. Pace fiscale – Cessazione della materia del contendere.
 
La norma dell’art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119, convertito nella legge 17.12.2018, n. 136, ha previsto che "i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 21.12.2010… sono automaticamente annullati…". Pertanto, si deve pronunziare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 4 del D.L. n. 119/2018.

(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza n. 4478/2015 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, dep. 27/10/2015) Pres. CHINDEMI, Rel. CRISCUOLO, Ric. COMUNE DI PALERMO contro Monteleone

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 21/05/2019 (Ud. 03/04/2019), Sentenza n.13623

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.5^ 21/05/2019 (Ud. 03/04/2019),  Sentenza n.13623

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso 10914-2016 proposto da:
COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato DANIELA BARTOLONE giusta delega in
calce;
– ricorrente –
contro
MONTELEONE GIUSEPPE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4478/2015 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 27/10/2015;
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;
 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento del 1° e 2° motivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA
 
Il COMUNE di PALERMO proponeva appello dinnanzi alla CTR della Sicilia avverso la sentenza n. 603/4/11 dell’8.6.2011 con la quale la CTP di Palermo aveva accolto in parte il ricorso proposto da MONTELEONE Giuseppe avverso la cartella di pagamento n. 2962009005198460 relativa alla TARSU per l’anno 2008 emessa dalla SERIT SICILIA s.p.a.. In quella sede il MONTELEONE aveva chiesto l’annullamento sulla base della sentenza n. 1550/2009 con cui il TAR Sicilia aveva annullato la delibera della Giunta Comunale di Palermo n. 165 del 30.5.2006 e relativi allegati che aveva previsto l’aumento delle tariffe TARSU.
 
I motivi del gravame venivano indicati dall’Ente comunale nella violazione da parte della CTP della normativa regionale riguardante la ripartizione delle competenze tra Consiglio comunale e Giunta nonchè nell’errato riferimento fatto alla sentenza del TAR della Sicilia stante il principio secondo cui la TARSU viene determinata in base alle tariffe per ogni anno solare a nulla rilevando — sulla scia della decisione di C.G.A. n. 420/2006 – la circostanza che le tariffe relative agli anni 2007 e 2008 siano state fissate per relationem alla misura stabilita per l’anno 2006.
 
La CTR della Sicilia con sentenza n. 4478/01/15 del 9.7.2015 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione.
 
Avverso tale decisione il COMUNE ha proposto ricorso per cassazione affidato ai motivi sottoelencati, entrambi riferiti all’art. 360, comma 1, n 3: 
 
1 = Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 per avere la CTR individuato, quale motivo di illegittimità delle tariffe TARSU anno 2008, il precedente annullamento delle tariffe TARSU anno 2006;
 
2 = Plurime violazioni della normativa sia dello Statuto comunale sia di talune leggi regionali (art. 49 dello Statuto; art. 4 legge 142/1990 recepita con l’art. 1 , lett. a) della legge regionale 11.12.1991, n. 48;art. 13 legge regionale n. 7/1992).
 
MONTELEONE Giuseppe non ha provveduto a costituirsi in giudizio. 
 
Il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.
 
RAGIONI DELLA DECISIONE
 
La norma dell’art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119, convertito nella legge 17.12.2018, n. 136, ha previsto che "i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 21.12.2010 ….. sono automaticamente annullati…".
 
La fattispecie in esame rientra in detta previsione dato che il debito del contribuente per mancato pagamento della TARSU ammonta ad € 323,00 ed è relativo all’anno 2008.
 
Deve, quindi, pronunziarsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 citato.

P.Q.M.
 
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2019.

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