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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 20467 | Data di udienza: 3 Aprile 2019

RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Rilevanza della "assoluta occasionalità" – Singola condotta assolutamente occasionale – Valutazione rimessa al giudice del merito – Art. 256, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Natura della assoluta occasionalità – Limiti di carattere soggettivo o oggettivo – Soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.) – Ininfluenza – Minimum di organizzazione – Altri elementi – Giurisprudenza. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2019
Numero: 20467
Data di udienza: 3 Aprile 2019
Presidente: GENTILI
Estensore: CORBETTA


Premassima

RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Rilevanza della "assoluta occasionalità" – Singola condotta assolutamente occasionale – Valutazione rimessa al giudice del merito – Art. 256, c.1, d.lgs. n. 152/2006 – Natura della assoluta occasionalità – Limiti di carattere soggettivo o oggettivo – Soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.) – Ininfluenza – Minimum di organizzazione – Altri elementi – Giurisprudenza. 



Massima

  

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/05/2019 (Ud. 03/04/2019), Sentenza n.20467

  
RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Rilevanza della "assoluta occasionalità" – Singola condotta assolutamente occasionale – Valutazione rimessa al giudice del merito – Art. 256, c.1, d.lgs. n. 152/2006.
 
La rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell’esclusione della tipicità dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, deriva non già da un’arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo l’attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una singola condotta assolutamente occasionale. Inoltre, il profilo dell’assoluta occasionalità della condotta è oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
 

RIFIUTI – Natura della assoluta occasionalità – Limiti di carattere soggettivo o oggettivo – Soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.) – Ininfluenza – Minimum di organizzazione – Altri elementi – Giurisprudenza.
 
L’assoluta occasionalità non può essere ricavata esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo, invece, ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica della condotta. In particolare, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da un’attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017 – dep. 25/07/2017, Ricevuti; in senso conforme, Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 – dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, la quale ha escluso l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali). Altri elementi indicativi per valutare l’occasionalità o meno del trasporto possono trarsi dal dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, dalla disponibilità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, dal fine di profitto perseguito.
 
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 13/04/2018 – TRIBUNALE DI AGRIGENTO) Pres. GENTILI, Rel. CORBETTA, Ric. Castagna

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/05/2019 (Ud. 03/04/2019), Sentenza n.20467

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/05/2019 (Ud. 03/04/2019), Sentenza n.20467
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Castagna Carmelo, nato a Licata;
 
avverso la sentenza del 13/04/2018 del Tribunale di Agrigento;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Agrigento condannava Carmelo Castagna alla pena di 2.600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) i , d.lgs. n. 152 del 2006 – così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 256, comma 1, lett. a) e del medesimo D.Lgs. per aver effettuato, in assenza delle prescritte autorizzazioni, un’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi e di materiale ferroso.
 
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
 
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. 
 
Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del reato, nonostante l’occasionalità della condotta, in ciò disattendendo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
puntualmente indicato nel ricorso. 
 
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e)cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 – bis cod. pen.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Il primo motivo è infondato.
 
2.1. Invero, la rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell’esclusione della tipicità dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, deriva non già da un’arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo l’attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una singola condotta assolutamente occasionale (in tal senso, già Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, Granata, non massimata, secondo cui ‘con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa). È dunque la descrizione normativa ad escludere dall’area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità. 
 
Peraltro, l’assoluta occasionalità non può essere ricavata esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo, invece, ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica della condotta. In particolare, come recentemente affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da un’attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017 – dep. 25/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995; in senso conforme, Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 – dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305, la quale ha escluso l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali). Altri elementi indicativi per valutare l’occasionalità o meno del trasporto possono trarsi dal dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, dalla disponibilità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, dal fine di profitto perseguito.
 
Il profilo dell’assoluta occasionalità della condotta è oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
 
2.2. Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto ai principi ora richiamati, avendo accertato la non occasionalità dalla qualità e quantità dei rifiuti di materiale ferroso (quali un cestello di lavatrice, una rete metallica per recinzione, tubi di ferro per irrigazione, lamiere e ferraglia di vario genere), ed emergendo, inoltre, che, come riferito dal teste operante, l’imputato era stato visto in precedenti occasioni circolare a bordo del proprio mezzo su cui vi era analogo materiale ferroso.
 
3. Il secondo motivo è inammissibile. 
 
E’ dirimente osservare che, in sede di conclusioni assunte davanti al Tribunale, il difensore aveva chiesto, come risulta dall’epigrafe della sentenza – che il ricorrente non contesta – l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, come già richiesta dal p.m. Di conseguenza, in assenza di una espressa istanza in tal senso, il Tribunale non era tenuto a motivare in ordine all’insussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., questione che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018 – dep. 23/05/2018, Sarr, Rv. 272789).
 
4. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266), ciò che i gavvenuto il 18/10/2018, essendo il fatto contestato in data 29/07/2013, e tenendo conto del periodo di sospensione dal 10/04/2017 al 30/06/2017 per adesione del difensore all’astensione dall’attività di udienza disposta dall’associazione di categoria.
 
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 03/04/2019

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