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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 21080 | Data di udienza: 25 Ottobre 2018

RIFIUTI – Discarica abusiva – Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi – Responsabilità del proprietario del terreno – Configurabilità in forma omissiva – Esclusione – Produttori e detentori dei rifiuti – Presenza di un obbligo giuridico – Limiti – Artt. 192, 256 d.lgs. n.152/2006 – Smaltimento dei rifiuti – Centro di raccolta – Violazione di sigilli – Principio del cui prodest ed altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante – Art. 349 cod. pen. – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – lista testimoniale – Indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame – Diritto di difesa. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Maggio 2019
Numero: 21080
Data di udienza: 25 Ottobre 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: CERRONI


Premassima

RIFIUTI – Discarica abusiva – Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi – Responsabilità del proprietario del terreno – Configurabilità in forma omissiva – Esclusione – Produttori e detentori dei rifiuti – Presenza di un obbligo giuridico – Limiti – Artt. 192, 256 d.lgs. n.152/2006 – Smaltimento dei rifiuti – Centro di raccolta – Violazione di sigilli – Principio del cui prodest ed altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante – Art. 349 cod. pen. – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – lista testimoniale – Indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame – Diritto di difesa. 



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15/05/2019 (Ud. 25/10/2018), Sentenza n.21080


RIFIUTI – Discarica abusiva – Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi – Responsabilità del proprietario del terreno – Configurabilità in forma omissiva – Esclusione – Produttori e detentori dei rifiuti – Presenza di un obbligo giuridico – Limiti – Artt. 192, 256 d.lgs. n.152/2006.
 
In materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. Pertanto, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi.
 
 
RIFIUTI – Smaltimento dei rifiuti – Centro di raccolta – Violazione di sigilli – Principio del cui prodest ed altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante – Art. 349 cod. pen. – Giurisprudenza.
 
In caso di violazione di sigilli, punita dall’art. 349 cod. pen., risponde della stessa il titolare dell’impresa individuale di smaltimento dei rifiuti, al cui centro di raccolta i sigilli risultavano apposti, sulla base del principio del cui prodest, atteso che deve presumersi che la prosecuzione dell’attività non possa che essere riferita al titolare della stessa, in assenza della prova della estraneità del medesimo alla attività illecita. In generale, comunque, è stata ritenuta non censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – lista testimoniale – Indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame – Diritto di difesa.
 
L’obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l’esame è adempiuto anche in presenza di un’implicita articolazione delle circostanze dell’esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purché non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B.).

(conferma sentenza del 22/02/2018 – CORTE DI APPELLO DI MILANO) Pres. RAMACCI, Rel. CERRONI, Ric. Pecchia

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15/05/2019 (Ud. 25/10/2018), Sentenza n.21080

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15/05/2019 (Ud. 25/10/2018), Sentenza n.21080
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Pecchia Adriano, nato a Milano;
 
avverso la sentenza del 22/02/2018 della Corte di Appello di Milano;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
udito per il ricorrente l’avv. Luigi Salice, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 22 febbraio 2018 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del 20 ottobre 2014 del Tribunale di Milano, ha dichiarato non doversi procedere, tra gli altri, nei confronti di Adriano Pecchia per i contestati reati in tema di gestione di rifiuti, di falso e di abuso d’ufficio in ragione dell’intervenuta prescrizione dei medesimi, confermando peraltro le statuizioni civili già disposte.
 
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tredici motivi di impugnazione.
 
2.1. Con i primi quattro motivi di impugnazione il ricorrente ha dedotto inosservanza delle norme processuali in tema di ordinanza di ammissione delle prove, di inammissibilità della lista testimoniale siccome presentata dal Pubblico Ministero, di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi del Pubblico Ministero nonché di illegittimità della motivazione addotta in ordine alle proposte eccezioni di nullità dell’ordinanza istruttoria.
 
2.1.1. In particolare, il ricorrente ha dedotto che la lista testimoniale era priva delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l’esame dei testi medesimi, mentre l’eccezione era stata rigettata sul presupposto che l’indicazione dei testi era accompagnata dalla loro qualità, sì che era comunque consentita la prova contraria. Al contrario, per la maggior parte dei testi mancava anche il generico richiamo ai capi d’imputazione, tanto più in ragione della complessità delle fattispecie in esame, sì che non poteva valere il contrario isolato principio, tra l’altro applicabile in presenza di un’unica contestazione per fatti semplici. In conseguenza, doveva ritenersi l’illegittimità dell’ordinanza di ammissione e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni così rese.
 
2.2. Col quinto e sesto motivo sono stati dedotti vizio motivazionale ed erronea applicazione della legge in ordine alla contestata realizzazione e gestione di una discarica illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sotto il profilo della sussistenza di elemento oggettivo e soggettivo.
 
In particolare, non sussistevano elementi per suffragare al riguardo la penale responsabilità del ricorrente, laddove semmai vi erano univoci elementi di gestione della discarica a carico della s.r.l. L.S. Strade, della quale peraltro il ricorrente non era legale rappresentante. Al contrario, era stata ascritta la responsabilità in forza di un asserito potere/dovere di intervenire per impedire la realizzazione della discarica, mentre invece la qualità di committente non poteva determinare alcun obbligo di legge di intervenire nella gestione dei rifiuti, ovvero di garantire la corretta gestione dei medesimi, anche nell’ipotesi in cui il committente fosse stato anche proprietario del terreno. 
 
2.3. Col settimo ed ottavo motivo, quanto all’inottemperanza all’ordinanza emessa dal Comune di Buccinasco, sotto il profilo dell’erronea applicazione di legge e del vizio motivazionale, andava verificata la legittimità dell’ordinanza comunale stessa di rimozione dei rifiuti e di ripristino dell’area, mentre era stato delegato alla società Lavori Stradali il compito di ottemperare all’ordinanza e a quanto successivamente richiesto dall’ente pubblico. 
 
2.4. Col nono e decimo motivo, quanto ai contestati delitti di falso, il ricorrente ha osservato che i Giudici del merito avevano ipotizzato l’esistenza di un pactum sceleris tra il collaudatore delle opere di urbanizzazione, peraltro scelto dall’Amministrazione comunale di Buccinasco ed in tesi autore di una perizia falsa, e gli amministratori della s.p.a. Finman, tra i quali lo stesso Pecchia. Al contrario, alcunché era stato rintracciato al riguardo, ed in realtà il ragionamento dei Giudici milanesi aveva rappresentato solamente un tentativo di risposta al quesito cui prodest, con un presunto ricorso ad una prova logica che logica invece non era non sussistendo alcun elemento di fatto con il quale supportare tale ipotesi. In questo senso non erano neppure utilizzabili, alla stregua dei primi quattro motivi di impugnazione, le dichiarazioni dei testi introdotti dal Pubblico Ministero, i quali avevano ammesso di avere visto solamente pochissime volte il Pecchia e di non averlo mai visto parlare col Ceroni, professionista autore del collaudo.
 
2.5. Con l’undicesimo e dodicesimo motivo è stato così sottolineato che dovevano revocarsi anche le statuizioni a favore delle parti civili costituite, stante la dedotta insussistenza della responsabilità del ricorrente.
 
2.6. Col tredicesimo motivo infine è stato ribadito che la Corte territoriale si era limitata a ripercorrere il percorso motivazionale del primo Giudice, senza operare alcun vaglio critico, anziché provvedere all’integrale  riforma della decisione anche nella parte relativa alla conferma delle statuizioni civili. 
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è infondato.
 
4.1. Per quanto riguarda i primi quattro motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente a termini dei punti 2.1. e 2.1.1., l’impugnazione non è fondata.
 
Vero è, infatti, che l’obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l’esame è adempiuto anche in presenza di un’implicita articolazione delle circostanze dell’esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purché non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273555).
 
In proposito, invero, la Corte territoriale ha osservato che non era stato neppure indicato quale concreto pregiudizio fosse stato arrecato da siffatta indicazione della lista testimoniale, ed anche nel presente ricorso alcunché è stato specificato al riguardo. Laddove, in ogni caso ed anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni del provvedimento impugnato, è stato appunto ripetutamente sottolineato che l’obbligo dell’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni, imposto dal primo comma dell’art. 468 cod. proc. pen., è necessario solo quando le circostanze si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell’istruttoria dibattimentale. Detto obbligo deve ritenersi rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione, ma anche quando sia possibile dedurre per relationem che la persona indicata è tra i protagonisti dei fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in esso o in altri atti che debbono essere noti alle parti. Infatti la finalità dell’art. 468 è quella di tutelare le parti del processo contro la introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (Sez. 3, n. 10504 del 30/06/1999, Cola, Rv. 214444; cfr. altresì Sez. 5, n. 46868 del 29/11/2005, Vilardo, Rv. 233049; Sez. 5, n. 43361 del 05/10/2005, Grispo, Rv. 232978; Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Latini, Rv. 232369; Sez. 4, n. 25523 del 10/05/2007, Boldrini, Rv. 236990).
 
4.2. In ordine al quinto e sesto motivo di censura, parimenti da affrontare congiuntamente, la sentenza impugnata non ha affatto contestato il consolidato principio in forza del quale non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi (Sez. 3, n. 49327 del 12/11/2013, Merlet, Rv. 257294).
 
Infatti, in materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (Sez. 3, n. 40528 del 10/06/2014, Cantoni, Rv. 260754; Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2017, Andrisani e altro, Rv. 270340; conf. altresì Sez. 3, n. 50997 del 07/10/2015, Cucinella e altro, Rv. 266030, che ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva condannato il proprietario non per la sua qualità di possessore dell’area di deposito, ma per avere questi consapevolmente partecipato all’attività illecita, mettendo a disposizione il terreno per lo smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da lavori edili da egli stesso commissionati).
 
In specie, ed in coerenza con quanto deciso da questa Corte, la sentenza impugnata ha invece correttamente dato atto che la responsabilità doveva ascriversi al fatto che la discarica abusiva venne realizzata dalla Lavori Strade s.r.l. proprio in quell’area nella quale la società divenuta dei Pecchia si era obbligata a provvedere ai lavori di urbanizzazione, sì che era stata invece prestata fattiva adesione alla condotta dell’esecutrice dei lavori, col risultato che un’area siffatta era stata invece destinata ad ospitare materiali di demolizione provenienti anche da altri cantieri, anziché essere destinati allo smaltimento in impianti autorizzati. Laddove, a fronte di precisi obblighi, l’area in questione doveva essere vocata ad area verde ed alle relative attrezzature, e non a discarica incontrollata (tra l’altro con un, manifesto, innalzamento sul piano stradale di addirittura tre metri).
 
Del tutto correttamente quindi la Corte milanese, nel salvaguardare il principio per il quale il proprietario di per sé non è responsabile della realizzazione di una discarica nel proprio terreno da parte di terzi, ha osservato
che la fattispecie, e gli obblighi relativi, erano del tutto differenti. 
 
4.3. L’infondatezza dei due precedenti motivi trattati al punto 4.2. si ripercuote anche nella valutazione del settimo ed ottavo motivo di censura.
 
L’ordine di ripristino dei luoghi, di cui alle ordinanze sindacali del Comune di Buccinasco, era invero correttamente destinato anche alla società proprietaria dell’area, ossia la Finman della famiglia Pecchia, tenuto conto della condotta tenuta e quindi della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 192 d.lgs. 152 del 2006, se non addirittura della stessa responsabilità diretta nell’abbandono e nel deposito dei rifiuti, alla stregua delle considerazioni che precedono, adeguatamente evidenziate dal provvedimento della Corte di Appello (cfr. pagg. 13-14 della sentenza impugnata).
 
4.4. Per quanto riguarda poi il nono ed il decimo motivo di impugnazione, è stato ad es. osservato che, in caso di violazione di sigilli, punita dall’art. 349 cod. pen., risponde della stessa il titolare dell’impresa individuale di smaltimento dei rifiuti, al cui centro di raccolta i sigilli risultavano apposti, sulla base del principio del cui prodest, atteso che deve presumersi che la prosecuzione dell’attività non possa che essere riferita al titolare della stessa, in assenza della prova della estraneità del medesimo alla attività illecita (Sez. 3, n. 24897 del 03/04/2003, Bienati, Rv. 225379). In generale, comunque, è stata ritenuta non censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (Sez. 5, n. 12329 del 04/03/1988, D’Oronzo, Rv. 179918).
 
In proposito è emerso che la redazione di un collaudo provvisorio delle opere era stata sollecitata dalla stessa Finman, all’evidenza interessata a conseguire uno svincolo il più rapido possibile delle garanzie fideiussorie a suo tempo prestate. Da un lato, quindi, il palese elemento indiziante sussiste, dall’altro solamente la società era interessata al collaudo provvisorio (e in effetti su questo profilo fondamentale il ricorso tace, laddove al contrario la ratio della pronuncia di responsabilità era proprio incentrata sulla formazione di questo certificato di collaudo provvisorio, non corrispondente alla realtà delle cose ed invero sollecitato proprio dalla società privata), ancorché sia rimasta nel dubbio l’effettiva incidenza causale delle condotte tenute in relazione all’effettivo svincolo delle garanzie, ma al riguardo la condotta all’epoca sanzionata era circoscritta appunto all’ipotesi di cui all’art. 56 cod. pen.. 
 
In buona sostanza la prova logica, sicuramente ammissibile, trovava conforto in un elemento fattuale dal rilievo assolutamente preminente, al di là dell’incidenza causale del fatto sulle future determinazioni eventuali del danno risarcibile.
 
4.5. Il rigetto dei pregressi motivi di ricorso consente l’assorbimento degli ulteriori profili di censura di cui al punto 2.5., invero formulati sul presupposto dell’accoglimento dell’impugnazione, e quindi sulla conseguente necessità di riformare il punto concernente le statuizioni civili siccome disposte dai Giudici del merito.
 
4.6. Egualmente deve disattendersi il tredicesimo motivo, dal momento che neppure vi è specifica indicazione circa i punti della sentenza d’appello che, anziché rispondere ai motivi di censura, si sarebbero limitati a pedissequamente ripetere le motivazioni del primo Giudice.
 
Al riguardo, peraltro, è appena il caso di ricordare che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni.
 
Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). Invero, qualora il giudice d’appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d’appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).
 
4.6.1. Ciò posto, il motivo è rimasto insanabilmente generico. 
 
5. L’infondatezza dell’impugnazione comporta pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma il 25/10/2018

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