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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 674 | Data di udienza: 29 Maggio 2019

* SICUREZZA SUL LAVORO – DVR – Art. 28, c. 2 d.lgs. n. 81/2008 – Sottoscrizione del medico competente “ove nominato” – Interpretazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2019
Numero: 674
Data di udienza: 29 Maggio 2019
Presidente: Ravasio
Estensore: Cattaneo


Premassima

* SICUREZZA SUL LAVORO – DVR – Art. 28, c. 2 d.lgs. n. 81/2008 – Sottoscrizione del medico competente “ove nominato” – Interpretazione.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 6 giugno 2019, n. 674


SICUREZZA SUL LAVORO – DVR – Art. 28, c. 2 d.lgs. n. 81/2008 – Sottoscrizione del medico competente “ove nominato” – Interpretazione.

L’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui prevede che il DVR deve essere munito di data certa, attestata dalla sottoscrizione, tra gli altri, del “medico competente, ove nominato” intende richiamare l’obbligo previsto dall’articolo 18, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”. L’espressione “ove nominato” significa quindi che la firma del medico competente è richiesta ove, in forza delle previsioni del decreto stesso, sussista l’obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere a tale nomina.

Pres. f.f. Ravasio, Est. Cattaneo – M. s.r.l. (avv.ti Florio e Yeuillaz) c. Inail – Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (avv.ti Arione e Giordanino)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 6 giugno 2019, n. 674

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 6 giugno 2019, n. 674

Pubblicato il 06/06/2019

N. 00674/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2014, proposto da
Moviter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Andrea Florio e Marco Yeuillaz, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, via Maria Vittoria, 6;

contro

Inail – Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Arione e Cristina Giordanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Torino, corso Orbassano, 366;

per l’annullamento

del provvedimento comunicato con nota del direttore di sede Inail di Asti del 23 dicembre 2013 ad oggetto "Domanda ISI 2012 N. 1 – Esito Riesame" di conferma dell’atto di non ammissione inviato in precedenza;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso l’atto comunicato con nota del Responsabile della sede Inail di Asti del 24 settembre 2013 e del successivo provvedimento comunicato con nota del 28 gennaio 2014 ad oggetto "domanda ISI 2012 N. 1 – Esito secondo riesame" di conferma della non ammissibilità al finanziamento, nonché di ogni ulteriore atto dei relativi procedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inail – Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 29 maggio 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Moviter s.r.l. ha presentato domanda per ottenere un contributo – oggetto dell’avviso pubblico quadro 2012 dell’Inail (“incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, c. 1, lett. a) e comma 5, d.lgs. n. 81/2008”) – per l’acquisto di una macchina operatrice Unimog, per il trasporto di materiali da cantiere, e di una cippatrice.

Con provvedimento del 24 settembre 2013, l’Inail ha comunicato alla società il mancato superamento della fase di verifica prevista dall’art. 16 dell’avviso pubblico, con provvedimento del 23 dicembre 2013 ha confermato del precedente provvedimento e con provvedimento del 28 gennaio 2014 ha ulteriormente confermato, all’esito di un secondo riesame, la non ammissibilità al finanziamento della domanda.

Queste le ragioni poste dall’Inail a fondamento della decisione assunta:

– il documento di valutazione dei rischi (DVR) non ha data certa; non è conforme alla normativa per l’assenza di firma del medico competente nominato;

– non è ammissibile al finanziamento l’acquisto del Mecedes Unimog U20 in quanto mezzo di trasporto, come previsto al punto 8 dell’avviso “spese tecniche non ammesse a contributo”;

– non è finanziabile l’acquisto di una cippatrice da trainare con trattrice in siti impervi al fine di produrre cippato, in quanto non migliorativa rispetto agli sforzi fisici a carico dell’apparato muscolo scheletrico.

Con il ricorso in epigrafe, la Moviter s.r.l. impugnato questi tre provvedimenti, articolando le seguenti doglianze: violazione dell’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2008, dell’art. 54, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, inosservanza dei limiti, sviamento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

La ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento dei danni subiti.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All’udienza del 29 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La ricorrente ha contestato la contraddittorietà e il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati in quanto:

– nel provvedimento adottato a seguito del primo riesame non vi sarebbe alcun riferimento ai profili di inidoneità dell’investimento per l’acquisto della macchina cippatrice né una replica alle osservazioni presentate dalla società;

– il provvedimento adottato a seguito del secondo riesame, il 28 gennaio 2014, si risolverebbe in una mera conferma del precedente riesame e sarebbe privo di motivazione;

– con riferimento alla contestazione attinente al DVR, inoltre, l’Istituto avrebbe mutato il proprio convincimento a seguito delle osservazioni presentate dalla Moviter s.r.l., perché alla prima contestazione riguardante il difetto di data certa del documento ne seguirebbe un’altra riguardante il difetto di requisiti specifici di validità del documento.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ad avviso della ricorrente, la data certa non doveva essere attestata con modalità particolari, conseguendo direttamente alla sottoscrizione in originale del DVR, come previsto dall’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2008, senza che occorressero ulteriori formalità; né rileverebbe l’assenza di firma del medico in una parte del documento, quello attinente i rischi derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti: la firma del medico competente sarebbe necessaria, ai sensi dell’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2008, solo ove questi sia effettivamente “nominato” e dunque non rileverebbe l’assenza di sottoscrizione in una parte di documento in cui il medico non è menzionato.

In ogni caso, viene sostenuto nel ricorso, la contestazione in questione non avrebbe dovuto portare alla esclusione della ricorrente dalla procedura, trattandosi di una mera incompletezza che avrebbe potuto essere integrata, in applicazione analogica a quanto previsto dall’art. 46, d.lgs. n. 163/2006: in tal senso la Moviter s.r.l. avrebbe provveduto allegando all’ultima comunicazione il DVR completo della firma del medico, anche nella parte relativa al rischio di assunzione di stupefacenti, in cui questi non era menzionato.

La contestazione, infine, sarebbe comunque viziata per eccesso di potere, in considerazione della ratio della produzione del DVR.

La censura è infondata.

I provvedimenti impugnati sono adeguatamente motivati e privi di alcuna contraddittorietà.

Con provvedimento del 24.9.2013 l’Inail ha comunicato alla società ricorrente il mancato superamento della fase di verifica per le tre seguenti ragioni:

– il DVR non ha data certa;

– non sono ammissibili al finanziamento mezzi di trasporto su strada quale è il Mercedes Unimog U20;

– non è finanziabile l’acquisto ex novo di una cippatrice in quanto non migliorativa rispetto agli sforzi fisici a carico dell’apparato muscolo scheletrico.

Con provvedimento del 23.12.2013, l’Inail si è limitato a chiarire le ragioni legate ai primi due motivi ostativi e, a seguito della presentazione, da parte della Moviter s.r.l. di ulteriori osservazioni, ha adottato un ulteriore provvedimento, in data 28.1.2014, limitandosi a confermare la non ammissibilità al finanziamento della domanda “in quanto non migliorativa delle condizioni di salute e sicurezza”.

Questi atti consentono di comprendere agevolmente le ragioni che hanno portato al mancato superamento della fase di verifica.

Né può ravvisarsi un vizio nella mancata replica alle osservazioni presentate dalla ricorrente con riferimento all’acquisto della macchina cippatrice: la giurisprudenza è, invero, concorde nel ritenere che l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non imponga la puntuale, analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 7 maggio 2010, n. 3072, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 dicembre 2009, n. 13300; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 11 aprile 2008, n. 543).

Anche la stringata motivazione contenuta nel provvedimento del gennaio 2014 è giustificata, essendo previsto dal bando un unico procedimento di riesame.

Né i provvedimenti impugnati sono affetti dalla lamentata contraddittorietà quanto alla ragione legata alla mancanza di data certa del DVR.

L’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2008 dispone che il documento di valutazione dei rischi “deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato […]”.

L’allegato 1 dell’avviso pubblico richiama questa disposizione richiedendo “copia del documento di valutazione dei rischi, datato, firmato e corredato delle firme di tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente, da cui si devono evincere tra l’altro: ciclo produttivo e layout aziendale. La data certa o attestata del DVR, ai sensi dell’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2008, deve essere antecedente alla data del 14 marzo 2013”.

Nel caso di specie, quanto affermato con il provvedimento del 23.12.2012 circa la non conformità del DVR alla normativa – per la mancanza della firma del medico competente – non costituisce una ragione differente rispetto a quella contestata con il primo provvedimento, ciò in quanto l’art. 28 sopra richiamato richiede la firma del medico competente ai fini della prova della data.

Quanto affermato dalla ricorrente circa la necessità della firma del medico competente, ai sensi dell’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2008, solo ove questi sia effettivamente “nominato” e cioè nelle parti di documento in cui è menzionato, travisa il significato della lettera della legge.

L’art. 28, c. 2, d.lgs. n. 81/2008 nel fare riferimento al “medico competente, ove nominato” intende richiamare l’obbligo previsto dall’articolo 18, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.

L’espressione “ove nominato” significa quindi che la firma del medico competente è richiesta ove, in forza delle previsioni del decreto stesso, sussista l’obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere a tale nomina.

È, parimenti, infondata la doglianza secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e consentire alla ricorrente di porre rimedio alla incompletezza contestata, in applicazione analogica a quanto previsto dall’art. 46, d.lgs. n. 163/2006.

Si richiamano, al riguardo i principi affermati in una fattispecie analoga dal Tar Lombardia, Milano, sez. III, con la sentenza n. 2507/2015, secondo cui l’applicazione del principio del soccorso istruttorio, positivizzato nell’art. 46 del D.lgs. 163/2006 in materia di contratti pubblici e nell’art. 6 comma 1 lett. b) della L. 241/1990 non può “trovare applicazione in una procedura, come quella all’esame, costruita secondo una modalità c.d. “a sportello”, dove rileva anche l’elemento cronologico della presentazione delle domande, e in relazione alla quale vi è uno stanziamento limitato di risorse, pena la violazione del principio della par condicio dei concorrenti e delle disposizioni dell’avviso (cfr. in particolare artt. 15 – secondo cui “le domande pervenute con modulistica diversa da quella predisposta dalla procedura informatica, o mancanti di uno o più degli allegati richiesti, ovvero non presentate nei tempi e nei modi sopra descritti equivalgono a mancata presentazione e comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica” – e 16, secondo cui, in caso di presentazione di osservazioni a seguito di comunicazioni circa la non ammissione al contributo, “l’eventuale documentazione presentata a supporto delle osservazioni non può sostituire o integrare quanto richiesto obbligatoriamente dall’Avviso”) – chiare nel loro contenuto precettivo – che prevedono termini perentori per la presentazione della documentazione nonché l’equivalenza alla mancata presentazione della domanda, ai fini della non ammissione al contributo, della produzione documentale tardiva, difforme dalla modulistica indicata ovvero mancante di uno o più allegati.

Per di più nel caso di specie, in forza di quanto obiettato dalla difesa dell’Inail e non contestato dalla ricorrente, anche la documentazione integrativa presentata in allegato alla comunicazione del 2.1.2014 è inidonea ad attestare la data del DVR.

Poiché il potere esercitato nel caso di specie ha carattere vincolato, non è, infine, configurabile il vizio di eccesso di potere – genericamente dedotto – giacché questo presuppone l’esistenza di un potere discrezionale, nella specie insussistente.

La mancanza del requisito fin qui esaminato, essendo di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda di ammissione al contributo, consente di prescindere dall’esame della legittimità delle ulteriori ragioni di esclusione.

La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell’istanza risarcitoria.

Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore della parte resistente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Roberta Ravasio, Presidente FF
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

L’ESTENSORE
Silvia Cattaneo
        
IL PRESIDENTE
Roberta Ravasio
        
        
IL SEGRETARIO
 

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