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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 25548 | Data di udienza: 26 Marzo 2019

* RIFIUTI – Nozione di rifiuto – Giurisprudenza della Corte di Giustizia – Tutela della salute umana e dell’ambiente – Principi di precauzione e prevenzione – Intenzione o obbligo di disfarsi – Mancanza di utilità per il detentore – Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto – Giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Artt. 183, 192 e 256, d.lgs. n.152/2006 – Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata – Presupposti – Giurisprudenza – Responsabilità dei titolari di imprese o responsabili di enti nel settore dei rifiuti – Abbandono di rifiuti e deposito incontrollato – Natura dei reati – Momento consumativo ai fini del decorso del termine di prescrizione – Plurime condotte di accumulo di rifiuti – Attività di smaltimento abusivo dei rifiuti – Disciplina generale sui rifiuti e disciplina emergenziale – Soggetti e condotte – Effetti della riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato – L. n. 225/1992 – Art. 6, c.1, lett. a), d.l. 172/2008 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivo manifestamente infondato – Mancato esame – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Giugno 2019
Numero: 25548
Data di udienza: 26 Marzo 2019
Presidente: DI NICOLA
Estensore: REYNAUD


Premassima

* RIFIUTI – Nozione di rifiuto – Giurisprudenza della Corte di Giustizia – Tutela della salute umana e dell’ambiente – Principi di precauzione e prevenzione – Intenzione o obbligo di disfarsi – Mancanza di utilità per il detentore – Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto – Giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Artt. 183, 192 e 256, d.lgs. n.152/2006 – Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata – Presupposti – Giurisprudenza – Responsabilità dei titolari di imprese o responsabili di enti nel settore dei rifiuti – Abbandono di rifiuti e deposito incontrollato – Natura dei reati – Momento consumativo ai fini del decorso del termine di prescrizione – Plurime condotte di accumulo di rifiuti – Attività di smaltimento abusivo dei rifiuti – Disciplina generale sui rifiuti e disciplina emergenziale – Soggetti e condotte – Effetti della riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato – L. n. 225/1992 – Art. 6, c.1, lett. a), d.l. 172/2008 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivo manifestamente infondato – Mancato esame – Effetti.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/06/2019 (Ud. 26/03/2019), Sentenza n.25548 


RIFIUTI – Nozione di rifiuto – Giurisprudenza della Corte di Giustizia – Tutela della salute umana e dell’ambiente – Principi di precauzione e prevenzione – Intenzione o obbligo di disfarsi – Mancanza di utilità per il detentore – Accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto – Giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Artt. 183, 192 e 256, d.lgs. n.152/2006.
 
In tema di rifiuti, la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi, esige – in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l’azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione – che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino). Inoltre, l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002, Amadori e a.).  
 
 
RIFIUTI – Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata – Presupposti – Giurisprudenza.
 
Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto), con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi (Sez. 3, n. 27296 del 12/05/2004, Micheletti) ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino).
 
 
RIFIUTI – Responsabilità dei titolari di imprese o responsabili di enti nel settore dei rifiuti – Abbandono di rifiuti e deposito incontrollato – Natura dei reati – Momento consumativo ai fini del decorso del termine di prescrizione – Plurime condotte di accumulo di rifiuti.
 
In materia di rifiuti laddove non viga lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, tale condotta, come quella di abbandono, se commessa da titolari di imprese o responsabili di enti è riconducibile all’ipotesi di reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006. Con riguardo a detta fattispecie di reato, mentre l’abbandono di rifiuti è condotta istantanea che differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta (che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive) e dalla quantità dei rifiuti abbandonati (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto), la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti riguarda un’ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma 1, lett. bb ), d.lgs. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia; cfr. anche Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello; reputano trattarsi di reato ad effetti eventualmente permanenti: Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca). Al di là dell’individuazione del momento consumativo ai fini del decorso del termine di prescrizione, quando il deposito incontrollato si realizzi con plurime condotte di accumulo di rifiuti, in assenza di attività di gestione, la distinzione con l’ipotesi di reato della discarica non autorizzata dipende principalmente dalle dimensioni dell’area occupata ed alla quantità dei rifiuti depositati (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi; Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni). 
 
 
RIFIUTI – Attività di smaltimento abusivo dei rifiuti – Disciplina generale sui rifiuti e disciplina emergenziale – Soggetti e condotte – Effetti della riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato – L. n. 225/1992 – Art. 6, c.1, lett. a), d.l. 172/2008.
 
Solo nei territori in cui non vige lo stato di emergenza rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, qualora le condotte di abbandono o deposito incontrollato non siano effettuate da soggetti titolari d’imprese o responsabili di enti, il trasgressore commette l’illecito amministrativo di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. 152 del 2006. L’abusiva attività di smaltimento dei rifiuti integra un’ipotesi di reato comune e non proprio, ben potendo la condotta, stante l’espressione "chiunque" utilizzata dal legislatore, essere commessa da soggetti privati non qualificati nelle zone in cui vige lo stato di emergenza (Sez. 3, n. 41161 del 17/04/2012, Cozzo). Mentre, nel reato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 172 del 2008, i limiti volumetrici o geometrici relativi all’altezza, lunghezza o larghezza sono riferibili esclusivamente ai rifiuti ingombranti domestici, con esclusione di quelli pericolosi o speciali per i quali la punibilità prescinde alle dimensioni. Nella specie, la riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato ha comportato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla disposta confisca.  


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivo manifestamente infondato – Mancato esame – Effetti.
 
In tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo che sia manifestamente infondato non comporta l’annullamento del provvedimento, trattandosi di censura che, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento e non derivandone quindi alcun pregiudizio alla parte (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri; Sez. 5, n. 27202/2013 del 11/12/2012, Tannoia e a.).

(conferma sentenza del 02/03/2018 – CORTE DI APPELLO DI MESSINA) Pres. DI NICOLA, Rel. REYNAUD, Ric. Schepis 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/06/2019 (Ud. 26/03/2019), Sentenza n.25548

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/06/2019 (Ud. 26/03/2019), Sentenza n.25548 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Schepis Pietro;
 
avverso la sentenza del 02/03/2018 della Corte di appello di Messina;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 2 marzo 2018, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato l’odierno ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), dl. 6 novembre 2008, n. 172, per aver realizzato e gestito una discarica non autorizzata, in un territorio in cui era stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, facendovi confluire anche rifiuti pericolosi e speciali.
 
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
3. Con il primo motivo si lamentano vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 6, comma 1, lett. e), d.l. n. 172/2008, 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 e 530 cod. proc. pen. per aver la Corte territoriale omesso di rendere adeguate risposte ai motivi dedotti con l’atto d’appello, limitandosi ad una motivazione per relationem alla sentenza impugnata.
 
In particolare, il giudice del gravame – così come il primo giudice, alla cui decisione il provvedimento impugnato si richiama – non si sarebbe confrontato con l’eccepita insussistenza della fattispecie di discarica abusiva per mancato riscontro dei cd. "indici sintomatici" della stessa, potendosi trattare, piuttosto, di deposito temporaneo di rifiuti. Parimenti priva di motivazione sarebbe rimasta la doglianza relativa all’errata qualifica di rifiuti dei veicoli rinvenuti sui luoghi, essendo gli stessi funzionanti e muniti di targhe. 
 
4. Con un secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 6, comma 1, lett. e), d.l. n. 172/2008 e 530 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui infra, sub §. 3.
 
Sulla base delle conformi sentenze di primo e secondo grado, in fatto può dirsi accertato che i Carabinieri avevano rivenuto «il deposito, sopra un’area di circa 100 mq., di materiale vario tra cui frigoriferi, pneumatici, materiale ferroso, due autocarri, un’autovettura» (sent. Tribunale, pag. 1). Più in particolare, «gli autocarri del tutto fatiscenti erano a loro volta da tempo adibiti a ricettacolo di rifiuti ingombranti della più varia natura da cerchioni di biciclette a parti di saracinesca ed altro (frigoriferi ed una autovettura)…entrambi i veicoli erano palesemente oggetto di abbandono» (sentenza d’appello, pagg. 2 s.). Il terreno apparteneva a Pietro Schepis, che era proprietario anche dei due autocarri – ancora muniti di targa – da lui acquistati qualche anno prima. Sulla base delle fotografie riproducenti il sito – caratterizzato da «crescita della vegetazione tra i rifiuti, segnale univoco del tempo trascorso e dell’accumularsi di più modesti abbandoni di materiale vario» – e della natura dei materiali, la sentenza impugnata ha ritenuto che si trattasse di rifiuti, caratteristica, questa, che l’appellante aveva per la verità contestato soltanto in parte (non, ad es., per gli elettrodomestici) e senza troppa convinzione nemmeno per i veicoli (che anche il teste Bianchi, citato nell’atto d’appello, aveva riferito essere "in disuso"). 
 
1.1. La qualificazione degli oggetti in questione quale "rifiuto" (per l’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006: «qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi») è dunque corretta in diritto e sorretta da logica motivazione e l’impugnazione sul punto è da ritenersi inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Va ribadito, infatti, che l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445; Sez. 3, n. 14762 del 05/03/2002, Amadori e a., Rv. 221575). Occorre richiamare, inoltre, il principio – di recente espresso con riguardo ad una fattispecie non dissimile da quella in esame – secondo cui, in tema di rifiuti, la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi, esige – in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l’azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione – che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912).
  
2. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, la cui genericità è evidente, posto che lo stesso ricorrente – nell’ammettere che «si era limitato, tutt’al più, ad "accatastare" alcuni elettrodomestici allo scopo di smaltirli poi successivamente» – confessa sostanzialmente il dolo di volontario accumulo di rifiuti sull’area in questione, senza contestare specificamente l’assenza di ulteriori profili idonei ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, ciò che era stato fatto anche nell’atto d’appello, sì che non può censurarsi il silenzio serbato sul punto dalla motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito che, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo che sia manifestamente infondato non comporta l’annullamento del provvedimento, trattandosi di censura che, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento e non derivandone quindi alcun pregiudizio alla parte (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263980; Sez. 5, n. 27202/2013 del 11/12/2012, Tannoia e a., Rv. 256314).
 
3. Il ricorso è invece fondato in relazione a quella parte del primo motivo in cui si lamenta l’erroneità della qualificazione della condotta come realizzazione o gestione di una discarica abusiva. 
 
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996), con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi (Sez. 3, n. 27296 del 12/05/2004, Micheletti, Rv. 229062) ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv.273918).
 
3.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata – descrivendo la situazione nei termini più sopra indicati e pur dando atto che la zona era «limitata per estensione» – ha concluso nel senso di un «degrado complessivo dell’area atto a realizzare la dimensione di offensività propria del reato di discarica abusiva». 
 
Reputa tuttavia il Collegio che tale conclusione sia apodittica e contraddittoria rispetto alla descrizione dei luoghi (i due autocarri, utilizzati quali contenitori per gli altri rifiuti), alla sostanziale omogeneità dei rifiuti (veicoli e parti degli stessi, quali pneumatici, e rottami ferrosi), alla loro modesta quantità anche in considerazione della ridottissima estensione dell’area, posto che, per le dimensioni dei due autocarri, gli stessi ne occupavano sostanzialmente la metà. 
 
Posto che l’errata qualificazione giuridica data al fatto in sentenza non integra un vizio di motivazione, che non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326), sussiste dunque il menzionato vizio, nella specie parimenti invocato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la situazione descritta deve dunque essere correttamente riqualificata quale deposito incontrollato di rifiuti riconducibile all’ipotesi di reato prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), prima parte, d.l. 172 del 2008.
 
3.2. Com’è noto, laddove non viga lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, tale condotta, come quella di abbandono, se commessa da titolari di imprese o responsabili di enti è riconducibile all’ipotesi di reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006. Con riguardo a detta fattispecie di reato, si è detto che, mentre l’abbandono di rifiuti è condotta istantanea che differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta (che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive) e dalla quantità dei rifiuti abbandonati (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914), la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti riguarda un’ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma 1, lett. bb ), d.lgs. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632; cfr. anche Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011; reputano trattarsi di reato ad effetti eventualmente permanenti: Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino, Rv. 260380; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313). Al di là dell’individuazione del momento consumativo ai fini del decorso del termine di prescrizione – questione che qui non rileva – quando il deposito incontrollato si realizzi con plurime condotte di accumulo di rifiuti, in assenza di attività di gestione, la distinzione con l’ipotesi di reato della discarica non autorizzata dipende principalmente, secondo la giurisprudenza più sopra citata, dalle dimensioni dell’area occupata ed alla quantità dei rifiuti depositati (v. anche Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384; Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865).
 
Sempre nei territori in cui non vige lo stato di emergenza rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, qualora le condotte di abbandono o deposito incontrollato non siano effettuate da soggetti titolari d’imprese o responsabili di enti, il trasgressore commette l’illecito amministrativo di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. 152 del 2006.
 
3.3. Laddove viga, invece, lo stato di emergenza – ciò che pacificamente si verifica nel caso di specie – se autore della condotta sia titolare d’impresa o responsabile di ente, l’abbandono o il deposito incontrollato integrano il delitto punito dall’art. 6, comma 1, lett. b), d.l. 172 del 2008, mentre laddove difettino tali qualifiche soggettive residua la responsabilità ai sensi della lett. a) della citata disposizione, che, nei casi più gravi, delinea un delitto punito meno severamente e, nei casi più lievi, un illecito amministrativo.
 
Poiché all’imputato non è stato contestato di aver agito nello svolgimento di un’attività d’impresa, deve farsi applicazione di tale ultima disposizione e trattandosi di rifiuti correttamente contestati e ritenuti quali pericolosi e speciali il fatto è certamente qualificabile come reato. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di precisare che con riguardo a tale fattispecie, l’abusiva attività di smaltimento dei rifiuti integra un’ipotesi di reato comune e non proprio, ben potendo la condotta, stante l’espressione "chiunque" utilizzata dal legislatore, essere commessa da soggetti privati non qualificati nelle zone in cui vige lo stato di emergenza (Sez. 3, n. 41161 del 17/04/2012, Cozzo, Rv. 253866). Nella stessa decisione si è condivisibilmente affermato che, nel reato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 172 del 2008, i limiti volumetrici o geometrici relativi all’altezza, lunghezza o larghezza sono riferibili esclusivamente ai rifiuti ingombranti domestici, con esclusione di quelli pericolosi o speciali per i quali la punibilità prescinde alle dimensioni.
 
4. La riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato qui individuato comporta l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla disposta confisca. Quest’ultima, con riguardo all’area – e in assenza di diversa motivazione – deve ritenersi effettuata ex lege in forza della (errata) qualificazione giuridica del fatto come riconducibile al reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), dl. 178 del 2008; quanto al materiale depositato, essendo stato richiamato l’art. 240, cod. pen., occorre rivalutarne la confiscabilità con riguardo al diverso reato qui ritenuto.
 
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l’irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità per il reato siccome riqualificato.
 
P.Q.M.
 
Riqualificato il fatto contestato come reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n. 172 del 2008, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
 
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. 
 
Dichiara altresì l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della responsabilità.
 
Così deciso il 26 marzo 2019.

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