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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1410 | Data di udienza: 9 Luglio 2019

* APPALTI – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Sufficiente motivazione – Presupposti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di valutazione – Macro cirteri e sub criteri – Motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2019
Numero: 1410
Data di udienza: 9 Luglio 2019
Presidente: Durante
Estensore: Nasini


Premassima

* APPALTI – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Sufficiente motivazione – Presupposti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di valutazione – Macro cirteri e sub criteri – Motivazione.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 10 luglio 2019, n. 1410


APPALTI – Valutazione delle offerte – Punteggio numerico – Sufficiente motivazione – Presupposti.

La valutazione delle offerte in sede di gara pubblica può dirsi sufficientemente motivata a mezzo di punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione, laddove l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo; in tali casi l’iter logico seguito in concreto nel valutare le singole offerte è immediatamente comprensibile in quanto integra l’applicazione di puntuali criteri predeterminati e permette, così, di controllarne la logicità e la congruità (ex plurimis, C. Stato sez. V, 03/04/2018, n.2051; T.A.R. Puglia, sez. dist. Lecce, sez. II , 11/01/2019, n. 32).
 

APPALTI – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di valutazione – Macro cirteri e sub criteri – Motivazione.

Nelle procedure di evidenza pubblica, in caso di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell’offerta devono essere analitici e determinati. Di contro, nel caso in cui i criteri sono troppo generici per poter ricostruire le ragioni della valutazione espressa sulla singola offerta, spetta alla commissione il potere di individuare sub-criteri più stringenti, ogni volta in cui ciò si riveli necessario per assicurare la correttezza del procedimento di valutazione delle offerte. Non sussiste, quindi, a carico della stazione appaltante, un obbligo ex se di individuazione dei sub-criteri di valutazione, ma, ai sensi dell’art. 95, comma 8, d.lgs. 50 del 2016 , tale obbligo sorge nel momento in cui si intenda attribuire un punteggio numerico alle offerte presentate, senza ulteriore motivazione, in assenza di macro-criteri sufficientemente specifici. In difetto dell’individuazione di sub-criteri, i punteggi numerici attribuiti richiedono una motivazione idonea sulle valutazioni svolte, per rendere trasparente il percorso logico seguito nell’assegnazione dei punteggi (T.A.R. Veneto, sez. I, 19/04/2018, n. 431). Laddove, invece, non siano adeguatamente predeterminati i criteri e i c.d. sottocriteri di valutazione, è necessario recuperare la specificità delle ragioni addotte a fondamento dei diversi punteggi attraverso l’esplicitazione di una idonea motivazione nel provvedimento di aggiudicazione.

Pres. Durante, Est. Nasini – F. s.r.l. (avv. Spadafora) c. Azienda Ospedaliera di Cosenza  (avv. Testa)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ - 10 luglio 2019, n. 1410

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 10 luglio 2019, n. 1410

Pubblicato il 10/07/2019

N. 01410/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2019, proposto da
Fimad Elettromedicali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Spadafora, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catanzaro, via XX settembre n. 63;

contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Testa, con domicilio eletto in Cosenza, via Tagliamento 15;

nei confronti

Formedical Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Rita Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cardioline S.p.A non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione

.- della determinazione del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione logistica n.

00650 del 15.05.2019, avente ad oggetto la “aggiudicazione procedura negoziata telematica per la

fornitura di n. 35 E.C.G. e Sistema di Telerefertazione per varie UU.OO.CC. dell’Azienda – presso la società Formedical Co. S.r.l. – CIG 7807969BD7”;

.- della Relazione Tecnica del 12 aprile 2019 a firma del dott. Vittorio Emanuele e della sig.ra Concetta Santelli e delle allegate “griglia di valutazione” e “matrice di qualità”;

.- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente;

per la declaratoria di inefficacia

del contratto di appalto per la fornitura in questione, eventualmente nelle more concluso con la Formedical Co. Srl, con manifestazione di disponibilità della ricorrente al subentro nel detto contratto in ipotesi di aggiudicazione in proprio favore.

in via subordinata, per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e di Formedical Co S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso datato 13.6.2019 la società Fimad Elettromedicali srl (d’ora in poi Fimad) impugnava la determinazione dell’Azienda Ospedialiera di Cosenza (d’ora in poi AOC) n. 00650 del 15.05.2019, avente ad oggetto l’aggiudicazione della procedura negoziata telematica per la fornitura di n. 35 E.C.G. e Sistema di Telerefertazione per varie UU.OO.CC. alla società Formedical Co. S.r.l.; nonché la Relazione Tecnica del 12 aprile 2019, le allegate “griglia di valutazione” e “matrice di qualità” e ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente.

Fimad, quindi, chiedeva anche la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con Formedical Co. Srl, con manifestazione di disponibilità al subentro nel detto contratto in ipotesi di aggiudicazione in proprio favore.

In via subordinata, la ricorrente chiedeva la condanna di AOC al risarcimento dei danni dalla prima subiti e subendi.

A fondamento del ricorso la ricorrente lamentava la violazione della lex specialis di gara per avere la Stazione appaltante sostanzialmente disatteso le previsioni dell’art. 3 del capitolato speciale, da un lato, non adeguando in modo ragionevole e logico i punteggi da attribuire alle differenze qualitative e quantitative delle offerte presentate dalle imprese partecipanti e, in particolare, da Fimad; dall’altro lato, non avendo la Stazione appaltante correttamente adempiuto all’obbligo previsto dalla legge di gara che imponeva la redazione di una specifica “relazione tecnica” atta ad esplicare in modo compiuto le ragioni sottese ai punteggi numerici attribuiti alle offerte tecniche, per ciascuna voce da esaminare.

Si costituivano in giudizio AOC, Formedical contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 9.7.2019 la causa veniva trattenuta in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.

*************

E’ assorbente, per la decisione della controversia che ci occupa, il rilievo per cui, ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale di gara, l’attribuzione del punteggio avrebbe dovuto avvenire tenendo conto delle caratteristiche tecniche indicate nella griglia di valutazione, all’interno di una forbice di punti nell’ambito di un massimo punteggio predeterminato.

La disposizione, d’altronde, richiedeva la predisposizione di <<una specifica relazione tecnica e di conformità predisposta da un esperto tecnico nominato dall’Azienda>>.

La finalità di tale relazione è, quella, evidentemente, di rendere pienamente intellegibili le valutazioni della Commissione, a tutela delle imprese partecipanti, con riferimento alle motivazioni addotte a sostegno dei punteggi attribuiti.

Al riguardo, si rammenta che <<La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità>> (C. Stato, sez. III, 19/04/2019, n. 2550).

D’altronde la valutazione delle offerte in sede di gara pubblica può dirsi sufficientemente motivata a mezzo di punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione, laddove l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo; in tali casi l’iter logico seguito in concreto nel valutare le singole offerte è immediatamente comprensibile in quanto integra l’applicazione di puntuali criteri predeterminati e permette, così, di controllarne la logicità e la congruità (ex plurimis, C. Stato sez. V, 03/04/2018, n.2051; T.A.R. Puglia, sez. dist. Lecce, sez. II , 11/01/2019, n. 32).

Nelle procedure di evidenza pubblica, in caso di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell’offerta devono essere analitici e determinati. Di contro, nel caso in cui i criteri sono troppo generici per poter ricostruire le ragioni della valutazione espressa sulla singola offerta, spetta alla commissione il potere di individuare sub-criteri più stringenti, ogni volta in cui ciò si riveli necessario per assicurare la correttezza del procedimento di valutazione delle offerte. Non sussiste, quindi, a carico della stazione appaltante, un obbligo ex se di individuazione dei sub-criteri di valutazione, ma, ai sensi dell’art. 95, comma 8, d.lgs. 50 del 2016 , tale obbligo sorge nel momento in cui si intenda attribuire un punteggio numerico alle offerte presentate, senza ulteriore motivazione, in assenza di macro-criteri sufficientemente specifici. In difetto dell’individuazione di sub-criteri, i punteggi numerici attribuiti richiedono una motivazione idonea sulle valutazioni svolte, per rendere trasparente il percorso logico seguito nell’assegnazione dei punteggi (T.A.R. Veneto, sez. I, 19/04/2018, n. 431).

Laddove, invece, non siano adeguatamente predeterminati i criteri e i c.d. sottocriteri di valutazione, è necessario recuperare la specificità delle ragioni addotte a fondamento dei diversi punteggi attraverso l’esplicitazione di una idonea motivazione nel provvedimento di aggiudicazione.

Nel caso che ci occupa, poiché a fronte dei criteri indicati nelle c.d. “griglie di valutazione” non sono stati indicati dei precisi ed idonei sottocriteri per l’attribuzione dei punteggi, l’art. 3 del Capitolato speciale ha specificamente richiesto la redazione di una relazione tecnica che, alla luce di quanto sin qui detto, avrebbe dovuto esplicitare in modo puntuale ed analitico le ragioni sottese ai singoli punteggi attribuiti e, quindi, alla preferenza accordata a una offerta anziché ad un’altra.

Aoc, d’altronde, nella relazione tecnica redatta e prodotta in atti non risulta aver reso una motivazione conforme ai principi sopra esposti, non avendo adeguatamente precisato le ragioni delle singole valutazioni operate con riferimento a ciascun criterio di cui alla griglia, in relazione alle singole offerte presentate dalle imprese partecipanti.

Ne consegue, quindi, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, per difetto di motivazione nel senso sopra esplicitato.

Proprio la mancanza di una chiara esplicitazione delle ragioni tecniche alla base dei singoli punteggi, impedisce di poter valutare la fondatezza del primo motivo di ricorso, non comprendendosi le specifiche ragioni che hanno reso possibile attribuire i singoli punteggi tecnici in favore di ciascuna impresa partecipante.

Conclusivamente, quindi, i provvedimenti impugnati devono essere annullati per difetto di motivazione, nei limiti e per le ragioni sopra esposte, dovendo la Commissione di gara provvedere alla redazione di nuova relazione conforme alle previsioni del capitolato speciale di gara e ai principi sopra esposti e provvedendo, quindi, ad una nuova aggiudicazione della procedura.

Attesa la particolarità della fattispecie, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto,

1) annulla gli atti e provvedimenti specificamente impugnati e precisamente,

– la determinazione del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione logistica n. 00650 del 15.05.2019, avente ad oggetto la “aggiudicazione procedura negoziata telematica per la fornitura di n. 35 E.C.G. e Sistema di Telerefertazione per varie UU.OO.CC. dell’Azienda – presso la società Formedical Co. S.r.l. – CIG 7807969BD7”;

.- la Relazione Tecnica del 12 aprile 2019 a firma del dott. Vittorio Emanuele e della sig.ra Concetta Santelli e le allegate “griglia di valutazione” e “matrice di qualità”;

2) compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
Arturo Levato, Referendario

L’ESTENSORE
Paolo Nasini
        
IL PRESIDENTE
Nicola Durante
        
        
IL SEGRETARIO
 

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