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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 31237 | Data di udienza: 13 Giugno 2019

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici – Demolizione disposta con la sentenza irrevocabile di condanna e prosecuzione di lavori eseguiti su un manufatto originario – Rapporto di pregiudizialità – Esclusione – Autonomia dei due procedimenti oggetto di violazioni distinte – Aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna – Opere accessorie e complementari o superfetazioni successive – Effettive incertezze in ordine all’esatta individuazione delle parti da demolire – Competenza del giudice dell’esecuzione – Artt. 44 e 98 d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2019
Numero: 31237
Data di udienza: 13 Giugno 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: CORBETTA


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici – Demolizione disposta con la sentenza irrevocabile di condanna e prosecuzione di lavori eseguiti su un manufatto originario – Rapporto di pregiudizialità – Esclusione – Autonomia dei due procedimenti oggetto di violazioni distinte – Aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna – Opere accessorie e complementari o superfetazioni successive – Effettive incertezze in ordine all’esatta individuazione delle parti da demolire – Competenza del giudice dell’esecuzione – Artt. 44 e 98 d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/07/2019 (Ud. 13/06/2019), Sentenza n.31237
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici – Demolizione disposta con la sentenza irrevocabile di condanna e prosecuzione di lavori eseguiti su un manufatto originario – Rapporto di pregiudizialità – Esclusione – Autonomia dei due procedimenti oggetto di violazioni distinte – Aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna – Opere accessorie e complementari o superfetazioni successive – Effettive incertezze in ordine all’esatta individuazione delle parti da demolire – Competenza del giudice dell’esecuzione – Artt. 44 e 98 d.P.R. n. 380/2001.
 
In materia urbanistica, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra la demolizione disposta con la sentenza irrevocabile di condanna, relativa alla prosecuzione di lavori eseguiti su un manufatto originario, e la definizione del procedimento penale relativo alla realizzazione abusiva del manufatto principale. Invero, l’eventuale assoluzione degli imputati nel procedimento ancora pendente in grado di appello non avrebbe alcuna incidenza sull’ordine di demolizione emesso con la precedente sentenza irrevocabile di condanna, stante l’autonomia dei due procedimenti – ad oggetto violazioni distinte – e, di conseguenza, delle relative statuizioni. Diversa, invece, la situazione in cui intervengano aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna non comprese espressamente nell’ordine di demolizione; in tal caso, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione. Infine, laddove sorgano effettive incertezze in ordine all’esatta individuazione delle parti da demolire, i ricorrenti potranno sottoporre la relativa questione al p.m. competente per l’esecuzione della demolizione ed, eventualmente, al giudice dell’esecuzione.
 
(dich. inammissibili i ricorsi avverso ordinanza del 21/12/2018 del TRIBUNALE DI TIVOLI) Pres. RAMACCI, Rel. CORBETTA, Ric. Fiumara ed altra

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/07/2019 (Ud. 13/06/2019), Sentenza n.31237

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/07/2019 (Ud. 13/06/2019), Sentenza n.31237
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
Fiumara Vladimiro;
Cenerilli Patrizia;
 
avverso l’ordinanza del 21/12/2018 del Tribunale di Tivoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; 
 
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di Vladimiro Fiumara e di Patrizia Cenerilli, diretta ad ottenere la sospensione dell’ordine di demolizione emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 04/05/2018, in forza della sentenza emessa a carico dei predetti dal Tribunale di Tivoli in data in data 15/04/2016, irrevocabile il 18/05/2016, in relazione a reati urbanistici nonché al delitto di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen.
 
2. Avverso l’indicata ordinanza, Vladimiro Fiumara e Patrizia Cenerilli, per il tramite dei comuni difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.
 
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 44, lett. b), e 98 d.P.R. n. 380 del 2001. Assumono i ricorrenti che il giudice di merito prima, il p.m. poi, non avrebbero considerato la circostanza che le opere abusive, oggetto della sentenza irrevocabile di condanna, sono state realizzate in prosecuzione rispetto a una precedente opera, la cui legittimità è ancora sub iudice e, in ogni caso, vi sarebbero delle difficoltà di ordine pratico nell’esecuzione della demolizione; erroneamente, pertanto, il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione, che, invece, avrebbe dovuto disporre in attesa della definizione del processo relativo alla legittimità del manufatto principale, come peraltro ammesso dalla giurisprudenza in casi analoghi.
 
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Deducono i ricorrenti che il provvedimento impugnato non darebbe conto delle fattezze del manufatto originario, con conseguente impossibilità di individuare la consistenza degli abusi rispetto ai quali si è formato il giudicato.
 
3. I ricorsi sono inammissibili.
 
4. Il primo motivo è manifestamente infondato. 
 
Invero, come esattamente rilevato dai Tribunale, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra la demolizione disposta con la sentenza irrevocabile di condanna, relativa alla prosecuzione di lavori eseguiti su un manufatto originario, e la definizione del procedimento penale relativo alla realizzazione abusiva del manufatto principale. Invero, l’eventuale assoluzione degli imputati nel procedimento ancora pendente in grado di appello non avrebbe alcuna incidenza sull’ordine di demolizione emesso con la precedente sentenza irrevocabile di condanna, stante l’autonomia dei due procedimenti – ad oggetto violazioni distinte – e, di conseguenza, delle relative statuizioni. Infine, come rilevato dal P.G., la giurisprudenza indicata dai ricorrenti riguarda un caso affatto diverso da quello in esame, relativo alla situazione in cui intervengano aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna non comprese espressamente nell’ordine di demolizione; in tal caso, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione (Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011 – dep. 31/05/2011, Apuzzo, Rv. 250389).
 
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
 
Invero, non solo il motivo è generico, non indicando puntualmente le asserite difficoltà di esecuzione dell’ordine di demolizione, ma il Tribunale – in ciò non smentito dai ricorrenti – con logica motivazione non ha ravvisato l’esistenza di una tale difficoltà, anche di ordine pratico. In ogni caso, laddove sorgano effettive incertezze in ordine all’esatta individuazione delle parti da demolire, i ricorrenti potranno sottoporre la relativa questione al p.m. competente per l’esecuzione della demolizione ed, eventualmente, al giudice dell’esecuzione.
 
6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 13/06/2019

 

 

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