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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1859 | Data di udienza: 18 Giugno 2019

APPALTI – Verifica dei requisiti tecnici – Produzione dell’elenco dei servizi espletati – Mancata produzione dei contratti – Servizi autocertificati – Assegnazione di un termine per l’integrazione della documentazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 12 Luglio 2019
Numero: 1859
Data di udienza: 18 Giugno 2019
Presidente: Ferlisi
Estensore: Zafarana


Premassima

APPALTI – Verifica dei requisiti tecnici – Produzione dell’elenco dei servizi espletati – Mancata produzione dei contratti – Servizi autocertificati – Assegnazione di un termine per l’integrazione della documentazione.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 12 luglio 2019, n. 1859


APPALTI – Verifica dei requisiti tecnici – Produzione dell’elenco dei servizi espletati – Mancata produzione dei contratti – Servizi autocertificati – Assegnazione di un termine per l’integrazione della documentazione.

Qualora il concorrente abbia prodotto nella gara l’elenco dei servizi espletati, la stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti tecnici, non può automaticamente disporre l’azzeramento ovvero la riduzione del punteggio per taluni servizi autocertificati dalla ricorrente a causa della mancata produzione dei contratti, ma deve invece ammettere la concorrente a dar prova di tali requisiti, assegnando un termine, non superiore a dieci giorni, per l’integrazione della documentazione necessaria (T.A.R. , L’Aquila , sez. I, 11/05/2018 , n. 206).

Pres. Ferlisi, Est. Zafarana – C. (avv.ti Cavasola, Piazza e Iannacci) c.  SEUS – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.C.P.A.  (avv. Cucchiara)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 12 luglio 2019, n. 1859

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 12 luglio 2019, n. 1859

Pubblicato il 12/07/2019

N. 01859/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02272/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2017, proposto da
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Cavasola, Daniele Piazza, Marco Iannacci, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Piazza in Palermo, via Oberdan,5 C/Rubino G.;

contro

SEUS – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Cucchiara, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto, 12;

nei confronti

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresnetnate pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della comunicazione, ex articolo 29 D.LGS., 50/2016 degli ammessi ed esclusi alla gara, a firma del Presidente della Commissione Aggiudicatrice, pubblicata sul sito di SEUS del 26 luglio 2017, con cui, a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale, è stata disposta l’ammissione” della controinteressata società NOBIS al prosieguo della gara mai comunicata alla ricorrente CHUBB;

– del verbale di determina dell’Amministratore Unico di SEUS del 3 agosto 2017, con cui è stato aggiudicato alla NOBIS il Lotto 1 della Procedura di gara aperta suddivisa in lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi della SEUS SCpA – anni tre – numero gara 6739012;

– di tutti gli atti presupposti, conseguenti, antecedenti o connessi ai provvedimenti e agli atti impugnati, anche allo stato non cogniti, ivi compresi la “proposta di aggiudicazione” del RUP del 26 luglio 2017 e di tutti i verbali di gara;

– per quanto occorrer possa, della Lex specialis di gara (Bando, Disciplinare di Gara, capitolato tecnico e relativi allegati).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria – Società Consortile per Azioni S.E.U.S. S.C.P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha esposto che con Bando di Gara pubblicato il giorno 17 maggio 2017, sulla GURI, oltre che sulla GURS e sulla GUUE la Seus – Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria SCPA ha indetto una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 2 del D.lgs 50/2016 per “l’affidamento dei servizi assicurativi della SEUS per il periodo dalle ore 24.00 del 13/07/2017 – ore 24.00 del 13/07/2020”,

Per il Lotto 1 (Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’opera) presentavano offerta 2 concorrenti tra i maggiori operatori del settore, ovvero la stessa ricorrente Chubb e la controinteressata Nobis, risultata poi aggiudicataria della gara,

Espone la ricorrente che il disciplinare di gara al punto 6 lettera C – c) prevedeva quale requisito di capacità economica e finanziaria “… di aver stipulato nel periodo 2014, 2015, 2016 almeno 5 contratti analoghi relativi al lotto per il quale si presenta offerta con Enti o Aziende Pubbliche”, e precisava come: (i) i sopracitati requisiti dovessero essere dichiarati dal legale rappresentante all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e che gli stessi (ii) dovessero essere provati successivamente, prima della sottoscrizione del contratto.

In data 26 luglio 2017 si svolgeva la I seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa all’esito della quale la Commissione di gara disponeva l’ammissione quanto al Lotto 1 della Nobis e della Chubb.

All’esito della valutazione delle offerte tecniche e dell’apertura di quelle economiche (seduta pubblica del 31 luglio 2017) la Nobis risultava prima graduata con un punteggio complessivo di 100 punti (punteggio tecnico 60+ punteggio economico 40); mentre la ricorrente Chubb, pur avendo conseguito il medesimo punteggio tecnico (punti 60) conseguiva un punteggio economico leggermente inferiore (punti 37,93) e risultava seconda graduata con 97,93 punti.

Con richiesta di accesso agli atti del 10 agosto 2017, la ricorrente chiedeva, e otteneva, di prendere visione dei documenti della Nobis Assicurazioni relativi alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale.

Eseguito l’accesso la ricorrente, con comunicazione del 23 agosto 2017 evidenziava alla Stazione appaltante che tra i documenti presentati dalla Nobis ai fini della comprova del requisito vi erano due mere “Lettere di aggiudicazione”, anziché i contratti richiesti dal Disciplinare e che, peraltro, una di essa (quella relativa al Consorzio della Bonifica Burana) faceva riferimento ad un servizio da svolgersi nell’anno 2017.

In riscontro a tale richiesta di “chiarimenti”, la Stazione Appaltante rispondeva che: “…trattandosi di contratti assicurativi, considerato che il disciplinare, apertis verbis, richiedeva la stipula del contratto, si ritiene soddisfatto il requisito richiesto”.

1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso così rubricati:

1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis art 6 del disciplinare di gara – violazione e falsa applicazione articolo 86 ed allegato XVII d.lgs. 50/2016 – violazione falsa applicazione articolo 60 ed allegato XII direttiva UE 2014/24 – illegittimità dell’aggiudicazione per mancata esclusione della Nobis per carenza e mancata comprova dei requisiti tecnici – violazione e falsa applicazione articolo 32 commi 5 e ss. del D.lgs. 50/2016 – eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento del fatto.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 6 e allegato XVII del d.lgs. 50/2016 – violazione e falsa applicazione articolo 58 della direttiva UE 2014/24- illegittimità dell’aggiudicazione per mancata esclusione della Nobis per carenza e mancata comprova dei requisiti tecnici – eccesso di potere per illogicità manifesta.

1.3. In data 24/10/2017 si è costituita in giudizio la stazione appaltante Seus, depositando memoria di costituzione con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.4. L’aggiudicataria Nobis Assicurazioni Spa, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

1.5. All’udienza camerale del 26/10/2017 il difensore di parte ricorrente ha rinunziato alla domanda cautelare e la causa è stata cancellata dal relativo ruolo.

1.6. In data 31/05/2019 la Chubb ha depositato una memoria conclusionale.

1.7. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che il Disciplinare, al punto 6 Lettera C – c) prevedeva, quale requisito di capacità economico finanziaria “..di aver stipulato nel periodo 2014-15-16 almeno cinque contratti analoghi relativi al lotto per il quale si presenta offerta” sottolineando come in realtà detta previsione dovrebbe, più precisamente, essere intesa quale criterio di selezione attinente alla capacità tecnica e professionale.

Sostiene che la Stazione Appaltante avrebbe ritenuto comprovato detto requisito in capo alla Nobis la quale, però, avrebbe prodotto in luogo dei contratti espressamente richiesti dal Disciplinare delle mere “Lettere di aggiudicazione”.

La censura è infondata in punto di fatto atteso che la Stazione appaltante, costituita in giudizio, ha depositato la documentazione allegata alla domanda della controinteressata e, per quanto di interesse, ha prodotto n.8 polizze (dunque contratti) di assicurazione regolarmente sottoscritte tra l’aggiudicataria ed enti pubblici.

La ricorrente con la memoria da ultimo depositata sostiene:

– che l’aggiudicazione è avvenuta il 3/8/2017;

– che i termini per dimostrare i requisiti sono considerati dalla giurisprudenza tassativi (10 gg) e dunque nel caso di specie sarebbero scaduti il 13/08/2017 (sulla perentorietà dei 10 gg cita cfr. Consiglio di Stato n. 195 del 9.1.2019, Adunanza Plenaria n. 10/2014);

– che a seguito di apposita istanza, ha avuto accesso agli atti della controinteressata in data 16/08/2017 e ha potuto estrarre copia soltanto delle n.2 lettere di aggiudicazione e di n.3 contratti; ne conseguirebbe che gli altri contratti prodotti in giudizio dalla Seus, alla data del 16/08/2017 non si trovavano agli atti della procedura e, pertanto, sarebbe evidente che sarebbero stati forniti dalla Nobis successivamente allo spirare dei 10 giorni.

Anche detta censura è infondata in quanto la S.A. resistente ha dichiarato che le polizze sono state ritualmente prodotte, mentre la ricorrente ne assume la tardività facendo erroneamente decorrere il termine per l’integrazione della documentazione dalla data di aggiudicazione e non, invece, dalla data della richiesta che la Stazione appaltante abbia fatto all’interessata; costituisce infatti principio pacifico che “Qualora il concorrente abbia prodotto nella gara l’elenco dei servizi espletati, la stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti tecnici, non può automaticamente disporre l’azzeramento ovvero la riduzione del punteggio per taluni servizi autocertificati dalla ricorrente a causa della mancata produzione dei contratti, ma deve invece ammettere la concorrente a dar prova di tali requisiti, assegnando un termine, non superiore a dieci giorni, per l’integrazione della documentazione necessaria” (T.A.R. , L’Aquila , sez. I, 11/05/2018 , n. 206)

Non avendo mosso alcuna contestazione o specifica censura in margine alla data della richiesta con cui la S.A. ha richiesto alla Nobis di produrre la documentazione attestante il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 6, lett. c) del disciplinare di gara (con PEC nelle date del 1°, 9 e 10 agosto 2017), deve darsi per provata la ritualità dell’integrazione documentale per come dichiarata dalla Stazione appaltante, con conseguente infondatezza della censura anche per detto profilo.

3. Con il secondo motivo di ricorso – e sempre con riferimento al requisito economico finanziario –la ricorrente lamenta che “ai fini dell’esperienza del concorrente non può ritenersi sufficiente la mera stipula di contratti nel triennio antecedente alla indizione della gara, essendo rilevante la loro avvenuta esecuzione …”.

Deduce infatti che l’Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 rubricato “Mezzi di prova dei criteri di selezione” (che corrisponde esattamente all’allegato XII della Direttiva UE 24/2014) quanto alla comprova dei requisiti di capacità tecnica degli operatori economici fa riferimento alla necessità di comprova del requisito attraverso: “……un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”

Ad avviso della ricorrente sarebbe del tutto illogico che l’esperienza pregressa di un concorrente possa essere attestata dalla produzione di contratti soltanto stipulati nel triennio antecedente l’indizione della Gara, anziché eseguiti (rectius correttamente eseguiti) nel triennio suddetto.

Anche la superiore censura è infondata.

La circostanza che alla data di pubblicazione del bando (17/05/2017) soltanto alcuni dei contratti prodotti dalla Nobis fossero già stati eseguiti (con scadenza 2016) ed altri fossero in corso di esecuzione (con scadenze rispettivamente nel 2018, 2018 o 2020) a nulla rileva, perché risulta soddisfatto l’art.6 lett.C.c. del disciplinare il quale prevedeva: “Aver stipulato nel periodo 2014, 2015, 2016 almeno 5 contratti analoghi relativi al lotto per il quale si presenta offerta con Enti o Aziende Pubbliche”.

La previsione di cui al punto 6, lettera c) del disciplinare di gara si presta ad un’unica possibile interpretazione, in forza della quale veniva richiesto ai concorrenti di autocertificare, all’atto della domanda di partecipazione, di avere stipulato nel periodo 2014-2015-2016 almeno 5 contratti analoghi, relativi al lotto oggetto di offerta, con enti o aziende pubbliche.

Né d’altra parte la ricorrente ha impugnato detta clausola deducendone l’illegittimità, ma ha semplicemente offerto un’interpretazione non condivisibile dal Collegio, in disparte la decisiva circostanza che almeno cinque contratti si erano effettivamente conclusi nel 2016 e dunque prima della pubblicazione del bando di gara.

Anche detta censura, pertanto, si appalesa infondata.

4. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della stazione appaltante. Nulla deve essere statuito sulle spese nei confronti della Nobis Spa attesa la sua mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la Chubb European Group Limited al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della Seus S.c.p.a., in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Sebastiano Zafarana
        
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
        

IL SEGRETARIO

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