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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 33381 | Data di udienza: 14 Giugno 2019

RIFIUTI – Eternit – Onere di smaltimento – Responsabilità del legale rappresentate della società – Codice CER 17.06.05 – Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi – Fattispecie: demolizione di un fabbricato con oggetti in amianto – Art. 256, d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2019
Numero: 33381
Data di udienza: 14 Giugno 2019
Presidente: DI NICOLA
Estensore: MACRI'


Premassima

RIFIUTI – Eternit – Onere di smaltimento – Responsabilità del legale rappresentate della società – Codice CER 17.06.05 – Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi – Fattispecie: demolizione di un fabbricato con oggetti in amianto – Art. 256, d.lgs. n. 152/2006.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 24/07/2019 (Ud. 14/06/2019), Ordinanza n.33381

 

RIFIUTI – Eternit – Onere di smaltimento – Responsabilità del legale rappresentate della società – Codice CER 17.06.05 – Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi – Fattispecie: demolizione di un fabbricato con oggetti in amianto – Art. 256, d.lgs. n. 152/2006.

A prescindere dall’individuazione del soggetto a cui spetta l’onere di smaltire i rifiuti contenenti amianto o attivare le procedure previste in materia, risponde del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 il legale rappresentate della società appaltatrice che abbia abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi. Nella specie, si trattava di prodotti di demolizione di un fabbricato, comprese in particolare cinque lastre ed un serbatoio da mille litri, tutti in eternit.

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. DI NICOLA, Rel. MACRI’ , Ric. Morsallo


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 24/07/2019 (Ud. 14/06/2019), Ordinanza n.33381

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 24/07/2019 (Ud. 14/06/2019), Ordinanza n.33381

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: MORSELLO nato a PARTANNA;

avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;

dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI’;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10.10.2018 la Corte d’appello dì Palermo ha confermato la sentenza in data 23.6.2017 del Tribunale di Sciacca che aveva condannato Morsallo alle pene di legge per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, perché, in qualità di legale rappresentante della Ergo Sum S.r.l., dopo aver effettuato lavori di demolizione di un immobile, aveva abbandonato o depositato in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi (codice CER 17.06.05), in particolare cinque lastre ed un serbatoio da mille litri, tutti in eternit.

2. Con un unico motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, 40, 43 cod. pen. e 27 Cost. Espone che se, in quanto imprenditore, aveva assunto una posizione di garanzia rispetto allo stoccaggio ed alla gestione dei materiali ordinari di risulta, emergendo detta posizione di garanzia dalle norme che regolavano la materia e dal tenore del contratto d’appalto, non poteva dirsi lo stesso rispetto alla gestione ed allo stoccaggio dei materiali pericolosi, per i quali erano i proprietari dell’area ad assumere la posizione di garanzia.

Precisa che aveva portato i rifiuti pericolosi sul suo terreno solo su richiesta della committenza cui spettava chiamare la ditta specializzata per lo smaltimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito.

Manca un’analisi critica degli argomenti posti a base della decisione impugnata. Non sono state esposte le ragioni di diritto giustificanti il ricorso con riferimento alla motivazione. E’ stata proposta una rivalutazione e/o lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nelle sentenze.

Ed invero i Giudici di merito hanno accertato che il reato è stato commesso a sèguito della demolizione di un fabbricato da parte della ditta dell’imputato, il quale, trovatosi dì fronte al materiale in eternit, in luogo di attivare le procedure previste dalla legge per il relativo smaltimento, si è limitato a spostarlo su un terreno di sua proprietà dove lo deteneva in stato di abbandono.

La Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti le difese secondo cui l’imputato era in attesa dell’intervento della ditta di smaltimento chiamata dalla committenza, siccome gli operatori specializzati avrebbero dovuto essere chiamati e sarebbero dovuti intervenire immediatamente per provvedere alla rimozione ed al trasporto dei rifiuti nonché alla bonifica del sito.

Né appare rilevante l’argomento speso nel ricorso per cassazione secondo cui l’onere di smaltimento spettava alla committenza e non a lui, posto che egli ha pacificamente realizzato la condotta contestatagli di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 14 giugno 2019

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