AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – TUTELA DEI CONSUMATORI – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore sul paese di origine degli alimenti – Direttiva 2000/13/CE – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Indicazioni esplicative – Rinvio pregiudiziale.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Settembre 2019
Numero:
Data di udienza:
Presidente: Bonichot
Estensore: Rosas
Premassima
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – TUTELA DEI CONSUMATORI – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore sul paese di origine degli alimenti – Direttiva 2000/13/CE – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Indicazioni esplicative – Rinvio pregiudiziale.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 04/09/2019 Sentenza C‑686/17
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – TUTELA DEI CONSUMATORI – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore sul paese di origine degli alimenti – Direttiva 2000/13/CE – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Indicazioni esplicative – Rinvio pregiudiziale.
L’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CEE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d’origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. Mentre, l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell’Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta. Pertanto, il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell’indicazione del paese di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.
Pres. Bonichot, Rel. Rosas, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contro Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 04/09/2019 Sentenza C‑686/17SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 04/09/2019 Sentenza C‑686/17
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
4 settembre 2019
«Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di “paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative»
Nella causa C‑686/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 21 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2017, nel procedimento
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
contro
Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas (relatore), L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, da C. Rohnke, Rechtsanwalt;
– per la Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, da C. Filippitsch, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, da T. Henze, D. Klebs e R. Kanitz, successivamente da D. Klebs e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per il governo francese, da A.‑L. Desjonquères, D. Colas e S. Horrenberger, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Collabolletta, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da B. Hofstötter, C. Hödlmayr e K. Herbout‑Borczak, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 aprile 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di disposizioni in materia di politica agricola, disposizioni del codice doganale relative all’origine dei prodotti e disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV (associazione per la lotta contro la concorrenza sleale di Francoforte sul Meno; in prosieguo: la «Zentrale») alla Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH (in prosieguo: la «Prime Champ»), in relazione a un’azione volta a inibire la vendita, da parte di quest’ultima, di funghi di coltivazione raccolti in Germania con l’etichettatura «Origine: Germania», senza altre indicazioni esplicative.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Norme agricole
– Regolamento n. 1234/2007
3 Il considerando 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU 2007, L 299, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (GU 2008, L 121, pag.1) (in prosieguo: il «regolamento m. 1234/2007»), è così formulato:
«L’applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e di commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L’applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori. (…)».
4 L’articolo 113 bis del regolamento m. 1234/2007, rubricato «Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:
«I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine».
– Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, (GU 2011, L 157, pag.1), applicabile dal 22 giugno 2011, i requisiti di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 costituiscono la norma di commercializzazione generale, descritta dettagliatamente nella parte A dell’allegato I del regolamento di esecuzione n. 543/2011.
6 L’allegato I, parte A, di tale regolamento, al punto 4, dedicato all’indicazione dell’origine dei prodotti, così dispone:
«Nome completo del paese di origine. Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione».
– Regolamento (UE) n. 1308/2013
7 Il regolamento n. 1234/2007 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
8 Il considerando 74 del regolamento n. 1308/2013 è redatto nei termini seguenti:
«I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti relativi a deroghe specifiche a detto requisito».
9 L’articolo 75 del regolamento n. 1308/2013 dispone quanto segue:
«1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:
(…)
b) ortofrutticoli;
(…)
6. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 per modificare l’elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall’evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l’impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali».
10 L’articolo 76, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1308/2013 è così formulato:
«1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all’articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.
(…)
4. Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione».
Regolamenti in materia doganale
– Codice doganale comunitario
11 L’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), dispone quanto segue:
«1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s’intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
(…)».
12 L’articolo 24 del codice doganale comunitario enuncia quanto segue:
«Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
– Codice doganale dell’Unione
13 Il codice doganale comunitario è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»).
14 L’articolo 59 del codice doganale dell’Unione, che definisce il suo ambio di applicazione, così prevede:
«Gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci ai fini dell’applicazione:
a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e);
b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell’Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e
c) delle altre misure dell’Unione relative all’origine delle merci».
15 L’articolo 60 del codice doganale dell’Unione, rubricato «Acquisizione dell’origine», dispone quanto segue:
«1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
– Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446
16 L’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento n. 952/2013 (GU L 2015 del 29.12.2015, pag. 1), enuncia quanto segue:
«I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
(…)».
17 L’articolo 32 del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme».
18 L’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446 è rubricato «Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale». Esso non contiene disposizioni specifiche sulla determinazione dell’origine dei funghi di coltivazione.
Norme relative alla tutela dei consumatori
– Direttiva 2000/13/CE
19 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29), così dispone:
«L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:
a) essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente:
i) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche».
20 L’articolo 3, paragrafo 1, punto 8) della direttiva 2000/13 così prevede:
«Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l’etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:
(…)
8) il luogo d’origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare».
– Regolamento (UE) n. 1169/2011
21 La direttiva 2000/13 è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).
22 I considerando 29 e 33 del regolamento n. 1169/2011 così recitano:
«(29) Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l’industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d’origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non dovrebbero applicarsi a indicatori collegati al nome o all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare.
(…)
(33) Le regole dell’Unione sull’origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 (…) e le sue disposizioni d’applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 [GU 1993, L 253, pag.1]. La determinazione del paese d’origine degli alimenti si baserà su tali regole, ben note agli operatori del settore alimentare e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l’applicazione della normativa.
(…)».
23 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1169/2011:
«1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.
(…)
4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti».
24 L’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92».
25 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento è così formulato:
«1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione».
26 L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 stabilisce quanto segue:
«L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione».
27 Intitolato «Paesi di origine o di provenienza», l’articolo 26 di tale regolamento così recita:
«(…)
2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;
b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.
3. Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.
(…)
5. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:
a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) gli alimenti non trasformati;
e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.
7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l’esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza e un’analisi dei relativi costi e benefici, compreso l’impatto giuridico sul mercato interno e l’impatto sugli scambi internazionali.
La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione.
8. Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d’impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
(…)».
28 L’articolo 39 del regolamento n. 1169/2011 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di adottare misure che richiedano indicazioni obbligatorie complementari, nonché le condizioni di applicazione di dette misure.
– Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013
29 La Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (GU 2013, L 335, pag. 19). Tale regolamento stabilisce norme riguardanti l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili.
30 L’ultima frase del considerando 3 di tale regolamento di esecuzione dispone quanto segue:
«Il termine “origine” dovrebbe essere riservato alle carni ottenute da animali nati, allevati e macellati, quindi interamente ottenuti, in un unico Stato membro o paese terzo».
– Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775
31 La Commissione ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento (GU L 2018, L 131, pag. 8).
Diritto tedesco
32 Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) fa presente che, nel corso del 2013, l’articolo 11, paragrafo 1, prima e seconda frase, punto 1, del Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (codice degli alimenti, dei beni di largo consumo e dei mangimi; in prosieguo: il «LFGB», BGBl. 2005 I, p. 2618), nella versione anteriore alla data dei fatti del procedimento principale, vietava l’immissione in commercio di prodotti alimentari e la relativa pubblicità recante una designazione, indicazione o presentazione ingannevole, in particolare l’uso di espressioni concernenti l’origine o la provenienza idonee a trarre in inganno il consumatore. Il fondamento di diritto dell’Unione di tale norma era l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE.
33 La versione vigente dell’articolo 11, paragrafo 1, punto 1, del LFGB, nella versione in vigore dal 13 dicembre 2014, pubblicata il 3 giugno 2013 (BGBl. I, p. 1426), vieta all’operatore del settore alimentare responsabile o all’importatore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, di immettere in commercio o di pubblicizzare alimenti con le relative informazioni non corrispondenti ai requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in combinato disposto con il paragrafo 4 di detto articolo. In base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, le informazioni sugli alimenti non devono essere tali da indurre in errore il consumatore, in particolare, per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento, il paese d’origine o il luogo di provenienza.
34 Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) conclude che, conformemente a tali disposizioni, il riconoscimento del carattere ingannevole è ipotizzabile sia in base sia all’articolo 11, paragrafo 1, prima e seconda frase, punto 1, del LFGB, nella versione anteriore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, sia all’articolo 11, paragrafo 1, punto 1 del LFGB in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
35 La Zentrale, ricorrente nel procedimento principale, contesta alla Prime Champ di produrre e commercializzare funghi di coltivazione con la menzione «Origine: Germania» quando, in mancanza di ulteriori indicazioni, una siffatta menzione del paese d’origine sarebbe ingannevole.
36 Il giudice del rinvio descrive il processo di coltura dei funghi da coltivazione di cui trattasi nel procedimento principale nel seguente modo. Nella prima fase, la materia prima per il compost viene tagliata e mescolata per un periodo da sette a undici giorni in Belgio e nei Paesi Bassi. La seconda fase della produzione consiste nella pastorizzazione, che dura da cinque a sei giorni, e nella preparazione del compost nei Paesi Bassi. Nella terza fase di produzione viene iniettato il micelio (spore di funghi) nel compost per quindici giorni. Nella quarta fase, che ha luogo nei Paesi Bassi, viene avviata la formazione del carpoforo su uno strato di torba e calcare in cassette per la coltivazione, precisando che i funghi possono arrivare a un’altezza di tre millimetri in un periodo di dieci – undici giorni. Dopo circa quindici giorni, le cassette vengono trasportate in Germania, dove, nell’azienda della Prime Champ, dopo un periodo da uno a cinque giorni, ha luogo la prima raccolta dei funghi e, dopo dieci – quindici giorni, la seconda.
37 Durante la fase precontenziosa, la Zentrale ha inviato una diffida alla Prime Champ nel dicembre 2013. Essa ha, in seguito, proposto un ricorso dinanzi al Landgericht (tribunale del Land, Germania), chiedendo di ordinare alla Prima Champ di astenersi dall’offrire e/o sfruttare nel commercio e/o pubblicizzare funghi di coltivazione con l’indicazione «Origine: Germania», a pena di sanzioni, in quanto le fasi sostanziali di produzione e di coltura non avvengono in Germania.
38 Il Landgericht ha respinto il ricorso e anche l’appello è stato respinto. La Zentrale ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia).
39 Il giudice del rinvio precisa che, secondo le constatazioni del giudice d’appello, la menzione utilizzata dalla Prime Champ al momento della commercializzazione dei funghi, ovvero «Origine: Germania» è tale da indurre in errore il consumatore, dal momento che il pubblico di riferimento ne deduce che non solo la raccolta, ma anche l’intero processo di produzione ha avuto luogo in Germania. In qualità di giudice della Revision, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) è vincolato da tali constatazioni di fatto.
40 Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) precisa, altresì, che dato che la Zentrale pone il pericolo di reiterazione a fondamento dell’azione inibitoria fatta valere [articolo 8, paragrafo 1, primo periodo, della Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge in materia di concorrenza sleale; in prosieguo: l’«UWG)], il ricorso è fondato solo se la condotta contestata alla Prime Champ risulti illegittima sia nel momento in cui sia stata posta in essere, nel corso del 2013, sia nel momento del ricorso in Revision. Inoltre, il diritto al rimborso delle spese di diffida di cui all’articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, di tale legge, dipende dalla situazione giuridica in vigore alla data della diffida nel dicembre 2013.
41 Secondo il giudice del rinvio, dall’esame dei regolamenti in materia doganale risulta che il paese d’origine dei funghi dovrebbe essere la Germania. Tuttavia, detto giudice s’interroga sulla relazione tra i diversi strumenti del diritto dell’Unione relativi al paese di origine dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi adottati in materia doganale, agricola e di tutela dei consumatori, al fine di accertare se le disposizioni particolari in materia di etichettatura, come quelle previste in materia agricola dal regolamento di esecuzione n. 543/2011, prevalgano sulle norme del regolamento n. 1169/2011, riguardanti l’informazione dei consumatori sugli alimenti.
42 Il giudice del rinvio si chiede altresì se, al fine di evitare un ordine inibitorio emesso a causa del carattere ingannevole delle indicazioni del paese di origine, un produttore possa integrare l’indicazione del paese d’origine con un’indicazione relativa alle fasi di produzione svolte in altri Stati membri.
43 È in tale contesto che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai fini della determinazione della nozione di “paese di origine” ai sensi dell’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 debbano essere prese in considerazione le definizioni di cui agli articoli 23 e segg. del codice doganale [comunitario] e all’articolo 60 del codice doganale dell’Unione.
2) Se i funghi di coltivazione, raccolti nel territorio nazionale, abbiano un’origine nazionale ai sensi dell’articolo 23 del [codice doganale comunitario] e dell’articolo 60, paragrafo 1, del [codice doganale dell’Unione], anche nel caso in cui fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell’Unione europea e i funghi medesimi siano stati trasportati nel territorio nazionale solo nei tre giorni precedenti la prima raccolta.
3) Se il divieto d’induzione in errore di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 debba essere applicato anche con riguardo all’indicazione di origine di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.
4) Se l’indicazione di origine di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013] possa essere integrata da indicazioni esplicative al fine di porre rimedio all’induzione in errore vietata dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
44 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d’origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento alle definizioni di cui agli articoli 23 e seguenti del codice doganale comunitario e all’articolo 60 del codice doganale dell’Unione.
45 Secondo la Zentrale, le disposizioni del Trattato FUE relative all’agricoltura non istituiscono un collegamento stretto tra il diritto derivato che poggia su tale base e la normativa doganale. Tuttavia, essa fa valere che la nozione di «paese di origine» di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretata alla luce della ratio e della finalità di tali disposizioni. È opportuno, infatti, tutelare i consumatori e dare loro la possibilità di prendere una decisione di acquisto informata. Essa fornisce l’esempio dei prodotti di origine animale per i quali il regolamento di esecuzione n. 1337/2013 prevede diverse indicazioni di etichettatura al fine di informare sufficientemente i consumatori sull’origine di tali carni.
46 Si deve constatare che i regolamenti nn. 1234/2007 e 1308/2013 non prevedono una definizione di «paese d’origine» ai sensi delle loro disposizioni. Tuttavia, la normativa doganale stabilisce espressamente un collegamento con le disposizioni agricole menzionate dal giudice del rinvio. Infatti, conformemente all’articolo 59, lettera c), del codice doganale dell’Unione, le norme previste agli articoli 60 e 61 dello stesso per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci sono applicabili ad altre misure dell’Unione relative all’origine delle merci quali l’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.
47 Vero è che una disposizione corrispondente all’articolo 59, lettera c), del codice doganale dell’Unione non figurava nel codice doganale comunitario. Tuttavia, quest’ultimo non conteneva nemmeno disposizioni che si sarebbero opposte all’applicazione delle norme relative alla determinazione dell’origine non preferenziale degli ortaggi in relazione all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.
48 Per giunta, tanto il regolamento n. 1234/2007 quanto il regolamento n. 1308/2013, e in particolare il loro allegato I relativo ai prodotti menzionati da tali regolamenti, si riferiscono alla nomenclatura combinata. Inoltre, le disposizioni dell’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, che prevedono la necessità dell’indicazione del paese d’origine in termini identici, devono, in mancanza di indicazioni contrarie, essere interpretate allo stesso modo.
49 Un’interpretazione siffatta è confermata dal regolamento n. 1169/2011, tendente ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazione sui prodotti alimentari, il cui articolo 2, paragrafo 3, rinvia alle norme per la determinazione dell’origine non preferenziale per l’individuazione del paese d’origine, vale a dire agli articoli da 23 a 26 del codice doganale comunitario. Al considerando 33 del regolamento n. 1169/2011, tale decisione del legislatore dell’Unione è giustificata dal fatto che tali norme sono «ben note agli operatori del settore alimentare e delle amministrazioni, il che dovrebbe facilitare la loro applicazione».
50 Il motivo dedotto al suddetto considerando 33 è valido anche per l’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e per l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013. Infatti, l’indicazione obbligatoria del paese d’origine deve, per dare tutto l’effetto utile alle corrispondenti disposizioni e per coerenza, essere fondata sulle stesse definizioni, tanto in materia doganale, agricola o di tutela dei consumatori.
51 Si deve, quindi, rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d’origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del codice doganale comunitario e l’articolo 60 del codice doganale dell’Unione.
Sulla seconda questione
52 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se i funghi di coltivazione, raccolti nel territorio nazionale, abbiano un’origine nazionale ai sensi dell’articolo 23 del codice doganale comunitario e dell’articolo 60, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, anche nel caso in cui fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell’Unione europea e i funghi medesimi siano stati trasportati nel territorio nazionale solo nei tre giorni precedenti la prima raccolta.
53 La Zentrale sostiene che l’applicazione dell’articolo 23 del codice doganale comunitario è subordinata alla condizione che la merce di cui trattasi sia interamente ottenuta in un paese. Essa rileva altresì che l’articolo 24 di tale codice tratta del caso in cui vari paesi sono intervenuti nella produzione di tale merce. Essa ritiene che il legislatore sia partito dal principio che una pianta può essere «raccolta» solo nel paese in cui è stata anche coltivata e alla cui terra è legata. Orbene, tale postulato non si verifica nel caso dei funghi ci cui al procedimento principale, poiché essi sono stati piantati in un paese in un contenitore trasportabile riempito di terra e sono stati estratti da tale terra in un altro paese.
54 Contrariamente a quanto fa valere la Zentrale, le norme previste all’articolo 24 del codice doganale comunitario e all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 32 del regolamento delegato 2015/2446, relativo all’origine delle merci nella cui produzione intervengono vari paesi o territori, non sono applicabili.
55 Infatti, conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e all’articolo 60, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione le merci interamente ottenute in un unico paese sono considerate originarie di tale paese o territorio. L’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario specifica che per merci interamente ottenute in un paese s’intendono «i prodotti del regno vegetale ivi raccolti». Parimenti, l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato 2015/2446 prevede che «i prodotti del regno vegetale ivi raccolti» sono merci considerate interamente ottenute nello stesso paese o in un medesimo territorio.
56 Come rileva la Commissione, nei regolamenti in materia doganale citati non figura alcuna definizione del termine «raccolti» in relazione ai prodotti del regno vegetale. Per definire tale termine occorre tener conto del fatto che è alla data in cui sono separati dal substrato che i funghi di coltivazione diventano ortaggi «freschi», ai sensi della voce tariffaria 0709 della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1). Tale voce tariffaria 0709 riguarda gli «altri ortaggi, freschi o refrigerati», menzionati nell’allegato I, parte IX, del regolamento n.1234/2007 e nell’allegato I, parte IX, del regolamento n. 1308/2013 e contiene la sottovoce 0709 51 intitolata «funghi».
57 Sebbene il regolamento di esecuzione n. 1337/2013, fondato sull’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1169/2011, abbia previsto la menzione di diverse indicazioni di etichettatura al fine di informare sufficientemente i consumatori sull’origine delle carni fresche, refrigerate e congelate di animali delle specie suina, ovina, caprina e di volatili, occorre constatare che nessun regolamento di esecuzione ha previsto norme simili, che avrebbero potuto essere fondate sull’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, per quanto riguarda il paese d’origine dei funghi.
58 Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 60, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato 2015/2446, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell’Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta.
Sulla terza questione
59 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, che prevedono il divieto di indurre in errore il consumatore, si combini con l’applicazione dell’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 relativi all’indicazione del paese d’origine.
60 Come fatto presente dal giudice del rinvio, la risposta a tale questione richiede un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011, secondo il quale tale regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura previsti da disposizioni specifiche dell’Unione per particolari alimenti. Tale giudice chiede se la locuzione «fatti salvi» implichi una prevalenza dei requisiti specifici di etichettatura comportando l’inapplicabilità del generale divieto di indurre in errore di cui, in particolare, all’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 oppure se le disposizioni in questione siano applicabili contestualmente.
61 Come risulta dalla risposta fornita alla prima questione, la determinazione dell’origine degli ortaggi freschi, ai sensi delle norme agricole, vale a dire l’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, è fondata sulle disposizioni dei regolamenti in materia doganale, vale a dire gli articoli 23 e seguenti del codice doganale comunitario e l’articolo 60 del codice doganale dell’Unione.
62 Parimenti, il regolamento n.1169/2011, all’articolo 2, paragrafo 3 stabilisce che, ai fini dello stesso, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine dell’alimento, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del codice doganale comunitario.
63 Varie disposizioni consentono alla Commissione di adottare norme specifiche. Per quanto riguarda le norme agricole, risulta, in particolare, dall’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n.1308/2013 che la Commissione può adottare atti delegati per quanto riguarda requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti nel settore ortofrutticolo. Tuttavia, la Commissione ha riconosciuto in udienza che nessun atto delegato è stato adottato per quanto riguarda le informazioni relative a funghi di coltivazione.
64 L’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 prevede altresì la possibilità di adottare norme specifiche relative all’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento. La Commissione ha, infatti, adottato il regolamento di esecuzione n. 1337/2013, relativo alle carni, nonché il regolamento di esecuzione 2018/775, relativo all’ingrediente primario di un alimento. Tuttavia, la Commissione ha anche riconosciuto di non aver adottato alcuna norma specifica relativa all’origine dei funghi.
65 La Commissione ha fatto valere che essa parte dal principio dell’applicazione congiunta e complementare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, nel senso che tale disposizione prevarrebbe sulle norme agricole e sui regolamenti in materia doganale. Infatti, sebbene la regolamentazione agricola attribuisca altresì importanza alla tutela dei consumatori, sarebbe soprattutto il regolamento n. 1169/2011 che avrebbe lo scopo di informare meglio e tutelare i consumatori. Essa sostiene che un’applicazione complementare del divieto di indurre in errore il consumatore, previsto dal regolamento n. 1169/2011, è, di conseguenza, necessaria per rispondere all’obiettivo di un elevato livello di tutela dei consumatori, sancito dal diritto primario dell’Unione, all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la Commissione, in presenza di un inganno del consumatore, solo un giudice nazionale potrebbe stabilire quali indicazioni complementari o correttrici del produttore siano necessarie ed appropriate per eliminare l’inganno.
66 Occorre, in primo luogo, osservare che il regolamento n. 1169/2011, al pari della direttiva 2000/13 che esso abroga, stabilisce, come risulta dalla formulazione del suo articolo 1, paragrafo 1, «disposizioni di base» in materia di informazione dei consumatori sugli alimenti. In tal senso, esso prevede in particolare, al capo III, «requisiti generali» in materia, come indica il titolo di detto capo, tra i quali figura quello secondo cui «le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare (…) sul paese d’origine» di un alimento.
67 Il regolamento n. 1169/2011 stabilisce altresì, al capo IV, norme più precise che impongono obblighi di menzionare determinate informazioni. Tra tali informazioni figura il paese d’origine «ove previsto all’articolo 26 [di tale regolamento]», come risulta dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), dello stesso. Ai sensi di detto articolo 26, l’indicazione del paese d’origine è obbligatoria, in particolare, «nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine».
68 In secondo luogo, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto, all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011, la riserva che tale testo di base si applica fatte salve disposizioni specifiche dell’Unione in materia di etichettatura degli alimenti. Parimenti, all’articolo 26 di tale regolamento, esso ha ribadito, per gli obblighi particolari in materia di etichettatura da esso previsti, la riserva prescritta in linea generale all’articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento, di non pregiudicare altri requisiti di etichettatura alimentare previsti da disposizioni specifiche dell’Unione.
69 L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che la formulazione «fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti» riguarda le disposizioni uniformi adottate dal legislatore dell’Unione o dalla Commissione, quali le regolamentazioni doganali e agricole. Siffatte normative non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.
70 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la direttiva 2000/13 deve essere interpretata nello stesso senso del regolamento n. 1169/2011.
71 Infatti, se è vero che tale direttiva non fa alcun riferimento alla normativa doganale ai fini della determinazione dell’origine dei prodotti alimentari, resta il fatto che, in forza della normativa applicabile, peraltro, ai prodotti ortofrutticoli, e segnatamente dell’articolo 113 bis del regolamento n. 1234/2007, tali prodotti possono essere commercializzati solo se è indicato il paese d’origine, e tale paese è definito, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, con riferimento alla normativa doganale.
72 Orbene, se, grazie all’indicazione del paese d’origine con riferimento alla normativa doganale, è consentito commercializzare il prodotto in esame, non si può, al contempo, ritenere che una siffatta indicazione sia, in quanto tale, idonea a indurre l’acquirente in errore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13.
73 Di conseguenza, si deve rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.
Sulla quarta questione
74 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se possano essere aggiunte indicazioni esplicative all’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.
75 Come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni delle parti nel procedimento principale, del governo tedesco e della Commissione, la quarta questione verte sulla possibilità di imporre ai produttori, in applicazione di norme relative alle pratiche commerciali sleali, un obbligo particolare di informazione quando l’indicazione del paese d’origine, come definito all’articolo 23 del codice doganale comunitario e all’articolo 60 del codice doganale dell’Unione, sia considerata ingannevole da parte del consumatore.
76 A tale proposito, si deve constatare, come ha rilevato altresì l’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, che all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1169/2011 il legislatore dell’Unione ha determinato in modo chiaro e preciso il paese di origine di un alimento mediante il riferimento agli articoli da 23 a 26 del codice doganale comunitario. Per i prodotti del regno vegetale, tra i quali rientrano i funghi, il legislatore ha, infatti, stabilito che il paese di origine di tali prodotti è il paese in cui sono raccolti a prescindere dal loro luogo di produzione.
77 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/ al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 deve essere interpretato allo stesso modo.
78 Si deve, quindi, rispondere alla quarta questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.
Sulle spese
79 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CEE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese d’origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ovvero gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
2) L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con l’articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell’Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta.
3) Il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all’indicazione di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.
4) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell’indicazione del paese di origine prescritta all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 361/2008, e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.
Firme