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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 475 | Data di udienza: 23 Luglio 2019

APPALTI – Anomalia delle offerte – Giustificazioni – Elenco contenuto nell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 – Natura esemplificativa.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 7 Agosto 2019
Numero: 475
Data di udienza: 23 Luglio 2019
Presidente: Amovilli
Estensore: Amovilli


Premassima

APPALTI – Anomalia delle offerte – Giustificazioni – Elenco contenuto nell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 – Natura esemplificativa.



Massima

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 7 agosto 2019, n. 475

APPALTI – Anomalia delle offerte – Giustificazioni – Elenco contenuto nell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 – Natura esemplificativa.

In tema di anomalia delle offerte nelle gare per l’affidamento di appalti di servizi, l’art. 97 d.lgs. 2016 n. 50, così come il previgente art. 87 c. 2 d.lgs. 163/2006, non contiene un elenco tassativo delle giustificazioni che possono essere presentate, ma si limita a fornire esempi di giustificazioni che il concorrente può presentare a dimostrazione della serietà della sua offerta, sicché la disposizione non autorizza l’esclusione di taluni tipi di giustificazioni, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio di libera concorrenza (ex multis seppur in riferimento all’art. 25, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II , 1 febbraio 2008 , n. 146, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 26 luglio 2005, n. 5944).

Pres. f.f. ed Est. Amovilli – S. s.r.l. (avv.ti Contieri e Mercurio) c. Comune di Foligno (avv.ti Buttaro e Salvatore Prestipino), Comune di Valtopina (avv. Mariani Marini) e I. s.r.l. (avv.ti Martinez e Moscuzza)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 7 agosto 2019, n. 475

SENTENZA

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 7 agosto 2019, n. 475

Pubblicato il 07/08/2019

N. 00475/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2019, proposto da
Ser.Com S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri e Bruno Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Foligno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Buttaro e Salvatore Prestipino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Isabella Sorbini in Perugia, piazza Italia, 11;
Comune di Valtopina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alarico Mariani Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni n. 80/B;
I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Spinelli in Perugia, piazza B. Michelotti n. 1;

per l’annullamento

previa sospensiva

a) della Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria, Servizi Sociali, Sport, Cultura del Comune di Valtopina, n. 25 del 1 marzo 2019 (N.R.G. 59), pubblicata all’Albo pretorio in data 8.3.2019, non notificata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Fornitura mediante noleggio di dispositivo elettronico fisso per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada compreso il servizio di gestione accessoria dei procedimenti sanzionatori” con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara per l’appalto di tale fornitura alla ICA s.r.l.;

b) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente ed, in particolare di tutti i verbali di gara;

nonché, per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto, anche previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente già stipulato e per l’accertamento del diritto al subentro;

e per il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foligno, del Comune di Valtopina e di I.C.A. – Imposte Comunali Affini – S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2019 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Valtopina, per il tramite della centrale unica di committenza del Comune di Foligno, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura mediante noleggio di dispositivo elettronico fisso per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada (compreso il servizio di gestione accessoria dei procedimenti sanzionatori) con importo a base di gara di 78.000,00 euro e criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, per la durata di 36 mesi.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, il ribasso doveva essere offerto sull’importo mensile pari a 1.000,00 euro per la locazione dell’apparecchiatura e sull’importo a base d’asta per i servizi sussidiari all’accertamento pari a 7,00 euro a verbale.

All’esito della gara, a cui hanno partecipato solamente tre imprese, la ricorrente si è classificata al secondo posto presentando offerta con ribasso del 17,24 % mentre prima è risultata l’ICA s.r.l. con ribasso del 50 %, la cui offerta ai sensi dell’art. 97 c. 6 d.lgs. 50/2016 è stata ritenuta congrua dalla stazione appaltante, mediante integrale rinvio alle giustificazioni presentate dalla controinteressata.

Con determinazione del Responsabile del Comune di Valtopina n. 25 dell’1 marzo 2019 è stata dunque disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della società ICA.

Ser.Com S.r.l., ha impugnato la suddetta aggiudicazione, lamentandone l’illegittimità in via derivata dal giudizio di congruità dell’offerta effettuato dalla stazione appaltante, con motivi così riassumibili:

I)VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DEL D.LGS. N. 50/2016; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA: non sarebbero intuibili le ragioni per cui risultano accolte le giustificazioni rese dalla controinteressata, la cui offerta presenta un ribasso pari a ben il 50 % rispetto all’importo a base di gara; l’onere motivazionale a carico della stazione appaltante sarebbe puntuale non solo ove la verifica di anomalia sia negativa ma anche in ipotesi di valutazione positiva, per gli effetti che tale valutazione determina sulle aspettative di aggiudicazione degli altri operatori concorrenti; le giustificazioni offerte dalla controinteressata sarebbero lacunose;

II) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DEL D.LGS. N. 50/2016; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO; ERRORE NEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO; INFONDATEZZA ED ERRONEITÀ NELLA VALUTAZIONE DI AFFIDABILITÀ DELL’OFFERTA – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA: ICA s.r.l., pretende di abbattere i costi relativi alla manodopera (personale operante presso il Comando della Polizia Locale), prevedendo un sistema di lavoro basato sulla possibilità di impiegare personale per il servizio in questione già assunto utilizzando presunte “economie di tempo” ottenute dall’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane legate ai vantaggi derivanti dalle soluzioni tecniche offerte (pag. 16 delle giustificazioni). Tale giustificazione – ad avviso della ricorrente – oltre a fondarsi su una mera presunzione in quanto non dimostrata, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto che espressamente richiede la presenza di una unità per 13 ore settimanali a disposizione del Comando di Polizia Locale; sarebbero sotto stimati alcuni costi relativi ad attività obbligatorie previste dal capitolato, quali il costo del lavoro sulla catalogazione fisica dei documenti e sulla loro scansione elettronica nonché i costi di stampa dei verbali e per le spese generali; sarebbero del tutto assenti i costi di gestione del contenzioso imposti dal capitolato e comprensivi del patrocinio in udienza.

Parte ricorrente chiede inoltre con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 50/2016, l’accesso a tutta la documentazione di gara richiesta, non pienamente consentito dalla stazione appaltante. Chiede inoltre il subentro nell’aggiudicazione previa dichiarazione di inefficacia del contratto “medio tempore” stipulato.

Si è costituito il Comune di Foligno rappresentando in fatto la non stipulazione del contratto stante lo “stand still” sostanziale ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la gara per cui è causa è stata indetta per conto del Comune di Valtopina che rimarrebbe a tutti gli effetti stazione appaltante; nel merito ha evidenziato l’infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti.

Si è costituita anche ICA s.r.l. evidenziando, tra l’altro, come la propria offerta sia rispettosa degli obblighi imposti dal capitolato ed in particolare di quello consistente nella presenza di proprio dipendente presso la PM per 13 ore settimanali; la circostanza indicata nelle giustificazioni di poter far svolgere al proprio personale impiegato nel servizio anche altri compiti sarebbe pienamente lecita e idonea a conseguire economie.

Alla camera di consiglio del 21 maggio 2019 con ordinanza 69/2019 è stata respinta la domanda incidentale cautelare atteso che “le giustificazioni fornite dall’impresa aggiudicataria richiamate nella contestata valutazione di anomalia appaiono “prima facie” idonee ad escludere l’inattendibilità dell’offerta “nel suo complesso”, anche in relazione alle illustrate economie nell’adempimento delle prestazioni richieste, pienamente compatibili con l’autonomia di cui gode l’appaltatore ove, come nella fattispecie, appaiono rispettate le prescrizioni minime del capitolato speciale” fissando nel merito l’udienza pubblica del 23 luglio 2019.

In prossimità della discussione nel merito la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, insistendo sulla non congruità dell’offerta in relazione alla presunta sottostima dei costi del personale, oltre che del costo per “gestione del contenzioso” comprensivo del patrocinio legale in udienza secondo il capitolato speciale, essendo eccessivamente basso e non credibile il valore di soli 700,00 euro in tre anni indicato nelle giustificazioni: l’utile contrattuale indicato di soli 3.500,00 euro sarebbe dunque del tutto fittizio.

All’udienza pubblica del 23 luglio 2019, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità dell’aggiudicazione disposta con determinazione dell’1 marzo 2019 del Comune di Valtopina avente ad oggetto l’affidamento della fornitura mediante noleggio di dispositivo elettronico fisso per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada, con criterio del massimo ribasso.

La ricorrente, seconda classificata con un ribasso del 17,24 %, ha dedotto censure derivanti dall’illegittimità del giudizio di congruità effettuato ex art. 97 c. 6 d.lgs. 50/2016 dal RUP del suddetto Comune, lamentandone il difetto di motivazione e l’irragionevolezza, evidenziando la non affidabilità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria ICA, oltre alla mancata esclusione per asserita violazione dell’art. 2 del capitolato speciale.

2.- Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Foligno.

La gara in questione è stata indetta dal Comune di Valtopina, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 152 del 31 dicembre 2018, per il tramite della centrale unica di committenza del Comune di Foligno, ed aggiudicata sempre con provvedimento del Comune di Valtopina.

La centrale di committenza, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 50 del 2016, è definita come “un amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”.

L’art. 37 c. 4 del suddetto decreto legislativo impone ai comuni non capoluogo di provincia la gestione in forma associata delle funzioni di stazione appaltante mediante, alternativamente, a) una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le citta’ metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ciò premesso se di norma la legittimazione passiva va individuata nella centrale di committenza, dal momento che quest’ultima procede per proprio conto alla stipula delle convenzioni quadro (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639, T.A.R. Potenza sez. I , 20 marzo 2018, n. 193) ciò non può valere nei casi, come quello di specie, in cui la centrale di committenza, istituita ai sensi dell’art. 33 c. 3 bis d.lgs. 163/2006, si sia limitata ad attività ausiliarie prodromiche all’adozione di atti con rilevanza esterna effettuata dal Comune di Valtopina, al quale unicamente spetta la qualifica di stazione appaltante ed amministrazione resistente ai sensi dell’art. 27 c.p.a. ovvero quale amministrazione che ha emanato l’atto della cui impugnativa si tratta (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 6 luglio 2012, n. 3966).

Secondo la convenzione sul funzionamento della centrale di committenza, infatti, “i singoli comuni aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicazione all’AUSA” (art. 2 c. 5 Convenzione).

2.1. – Va dunque disposta l’estromissione dal giudizio del Comune di Foligno per difetto di legittimazione passiva.

3. – Venendo al merito il ricorso è infondato e va respinto.

4. – Va premesso che la verifica effettuata dalla stazione appaltante non è riconducibile al subprocedimento di anomalia di cui all’art. 97 c. 2 del d.lgs. 50/2016, essendo le offerte ammesse inferiori a cinque, ma alla verifica facoltativa (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 11 febbraio 2016, n. 390) di congruità di cui al comma 6 del medesimo articolo, senza dunque alcuna soglia presunta di anomalia.

Trattasi dunque di verifica del tutto opzionale (vedi anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 febbraio 2012, n. 1819) a meno che non sussistano “elementi specifici” che facciano dubitare dell’affidabilità dell’offerta (T.A.R., Piemonte sez. II, 16 gennaio 2008, n. 41) e connotata da ampia discrezionalità tecnica così come d’altronde la stessa verifica di anomalia.

5. – Come noto nelle gare pubbliche il giudizio reso nel subprocedimento di verifica dell’anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica illogicità o di errore di fatto che rendano palese l’inattendibilità dell’offerta; detto giudizio postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e compensazioni tra sottostime e sovrastime (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2018, n. 186; T.A.R. Umbria, 23 maggio 2017, n. 407). Nelle procedure di evidenza pubblica, la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica (la c.d. “caccia all’errore”), ma mira, invece, ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile ed affidabile e, dunque, se sia o meno in grado di offrire serio affidamento circa la corretta esecuzione della prestazione richiesta (ex multis T.A.R. Veneto, sez. I, 24 agosto 2016, n. 973). Quanto all’onere probatorio, infine, incombe su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare e segnalare gli specifici elementi da cui il g.a. possa evincere una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento nel giudizio finale dell’Amministrazione (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 29 aprile 2016, n. 1652).

6. – Tanto premesso il primo motivo è privo di pregio.

6.1. – Secondo orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato anche dell’adito Tribunale, la valutazione con cui l’Amministrazione faccia proprie le ragioni addotte dall’impresa a giustificazione della propria offerta anomala, considerando attendibili le spiegazioni fornite, non deve necessariamente essere corredata da un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti e, pertanto, il giudizio favorevole di non anomalia, non richiedendo una motivazione puntuale ed analitica, può essere espresso semplicemente “per relationem” nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (ex multis Consiglio di Stato , sez. V , 5 marzo 2019, n. 1518; id, sez. V , 31 maggio 2019 , n. 3672; T.A.R. Umbria 31 dicembre 2018, n. 691).

6.2. – La ricorrente, di contro, invoca l’adesione all’ orientamento, del tutto minoritario, secondo cui l’onere motivazionale dovrebbe essere puntuale e analitico anche in ipotesi di valutazione positiva, al fine di tutelare le aspettative di aggiudicazione degli altri concorrenti (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5498) in considerazione del carattere sostanziale, a presidio del diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale.

6.3. – Non ignora il Collegio come tale suesposto orientamento poggi su articolate argomentazioni, a cui può aggiungersi la rilevanza comunitaria (art. 41 c.2, Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza) dell’onere motivazionale, posto indistintamente per tutti i provvedimenti amministrativi; non di meno, ritiene il Collegio di non poter aderire a tale orientamento, come detto allo stato del tutto isolato.

7. – Anche il secondo motivo di gravame non merita adesione.

7.1. – Diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, anzitutto, la controinteressata non ha violato l’art. 2 del capitolato, impegnandosi – come tutti gli altri 3 concorrenti ammessi – a mettere a disposizione della stazione appaltante almeno una unità lavorativa per 13 ore settimanali, pur evidenziando la possibilità di conseguire economie, potendo contemporaneamente impiegare detta unità anche per altre attività dell’impresa grazie ai software utilizzati.

Come indicato seppur in via sommaria in sede cautelare, trattasi di economia ricavabile dalla gestione del servizio consistente nell’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane, non vietata dal capitolato e sicuramente compatibile con la tipica autonomia di cui gode l’appaltatore nell’organizzazione e nello svolgimento imprenditoriale dell’opera o del servizio alla cui esecuzione si è obbligato (ex multis Cassazione penale, sez. IV, 27 maggio 2011, n. 38704; id. Cassazione civile, sez. II , 5 giugno 2007, n. 13123). Fermo restando l’obbligo di garantire la presenza fisica di un proprio dipendente nei giorni ed orari stabiliti per l’attività di front office e back office, l’aggiudicataria ha infatti indicato la possibilità di utilizzare detta unità da remoto anche in altre attività, ottimizzando dunque la produttività del proprio personale e abbattendo i costi della manodopera per il servizio oggetto della gara.

D’altronde in tema di anomalia delle offerte nelle gare per l’affidamento di appalti di servizi, l’art. 97 d.lgs. 2016 n. 50, così come il previgente art. 87 c. 2 d.lgs. 163/2006, non contiene un elenco tassativo delle giustificazioni che possono essere presentate, ma si limita a fornire esempi di giustificazioni che il concorrente può presentare a dimostrazione della serietà della sua offerta, sicché la disposizione non autorizza l’esclusione di taluni tipi di giustificazioni, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio di libera concorrenza (ex multis seppur in riferimento all’art. 25, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II , 1 febbraio 2008 , n. 146, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 26 luglio 2005, n. 5944).

Tale giustificazione fornita dalla controinteressata, a cui la stazione appaltante ha aderito, appare dunque motivata e non manifestamente illogica.

7.2. – Anche la voce “gestione del contenzioso” indicata dalla controinteressata in 700,00 euro in tre anni non appare manifestamente sottostimata e comunque in grado di inficiare il giudizio complessivo di congruità, non richiedendo espressamente il capitolato il patrocinio legale per i contenziosi derivanti dalla gestione del servizio bensì la rappresentanza dell’ente “ove previsto dalla legge”.

7.3. – I costi relativi alla scansione elettronica e registrazione delle notifiche così come i costi di manutenzione assistenza e aggiornamento normativo del software appaiono basati su economie rese possibili dalla centralizzazione dei servizi effettuati dalla controinteressata, che dispone di varie unità lavorative; i costi contrattuali risultano essere puntualmente indicati e quantificati in complessivi 1.350,00 né invero parte ricorrente indica la ragione dell’incongruenza, così come del resto per le ulteriori singoli voci di costo, parimenti non idonee ad intaccare la serietà dell’offerta complessivamente considerata.

7.4. – In conclusione, le doglianze di parte ricorrente non comprovano l’inattendibilità dell’offerta della controinteressata nel suo complesso, risultando l’utile offerto (3.500,00 euro) comunque serio, non essendo come noto possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria (ex plurimis Consiglio di Stato , sez. V , 17 gennaio 2018 , n. 269).

7.5. – Improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, infine, è il terzo motivo, avendo parte ricorrente preso visione di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso a seguito del deposito in giudizio effettuato dalle amministrazioni intimate.

8. – Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Comune di Foligno, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese in favore del Comune di Valtopina, di ICA s.r.l. e del Comune di Foligno, in misura di 1.000,00 euro ciascuno, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Amovilli, Presidente FF, Estensore

Enrico Mattei, Primo Referendario

Daniela Carrarelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL SEGRETARIO

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