RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Presa in consegna di veicoli fuori uso -Natura di rifiuto pericoloso delle autovetture e delle parti di autovetture – Attività di mera «presa in consegna» – Attività di autorottamazione – Soggetto non autorizzato – Configurabilità del reato – Art. 256 d.lgs n.152/2006 – Deposito temporaneo – Esclusione – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Tutela delle acque dall’inquinamento – Svolgimento dell’attività economica in assenza dell’autorizzazione – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – P.A. inadempiente o abbia mantenuto un silenzio ingiustificato – Effetti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento – Estinzione del reato – Rigetto della richiesta di sospensione condizionale – Negativo giudizio prognostico – Forza maggiore come causa esclusiva dell’evento – Assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando – Difficoltà economiche – Esclusione.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Settembre 2019
Numero: 37358
Data di udienza: 2 Luglio 2019
Presidente: IZZO
Estensore: SEMERARO
Premassima
RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Presa in consegna di veicoli fuori uso -Natura di rifiuto pericoloso delle autovetture e delle parti di autovetture – Attività di mera «presa in consegna» – Attività di autorottamazione – Soggetto non autorizzato – Configurabilità del reato – Art. 256 d.lgs n.152/2006 – Deposito temporaneo – Esclusione – ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Tutela delle acque dall’inquinamento – Svolgimento dell’attività economica in assenza dell’autorizzazione – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – P.A. inadempiente o abbia mantenuto un silenzio ingiustificato – Effetti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento – Estinzione del reato – Rigetto della richiesta di sospensione condizionale – Negativo giudizio prognostico – Forza maggiore come causa esclusiva dell’evento – Assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando – Difficoltà economiche – Esclusione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/09/2019 (Ud. 02/07/2019), Sentenza n. 37358
RIFIUTI – Gestione illecita di rifiuti – Presa in consegna di veicoli fuori uso – Natura di rifiuto pericoloso delle autovetture e delle parti di autovetture.
In tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose.
RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Attività di mera «presa in consegna» – Attività di autorottamazione – Soggetto non autorizzato – Configurabilità del reato – Art. 256 d.lgs n.152/2006 – Deposito temporaneo – Esclusione.
In materia di gestione di rifiuti, anche un’attività di mera «presa in consegna» a carattere temporaneo di autoveicoli, da avviare in un secondo momento, a rottamazione e ciò esclusivamente ai fini dello smontaggio dei pezzi di autovettura da vendere come pezzi di ricambio usati, con successivo conferimento a ditte abilitate alla rottamazione, nonché a ditte abilitate alla raccolta, recupero e smaltimento dei materiali non utilizzabili come pezzi di ricambio, posta in essere da un soggetto non autorizzato integra il reato di cui all’art. 256 co.1 D.L.vo 152/2006. In alcun modo, inoltre, può ipotizzarsi un deposito temporaneo, posto che il ricorrente non è il produttore dei rifiuti. Fattispecie: attività di raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, senza alcuna autorizzazione, stoccati in maniera promiscua e senza alcun accorgimento tecnico, direttamente sul suolo, nel terreno agricolo di proprietà.
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Tutela delle acque dall’inquinamento – Svolgimento dell’attività economica in assenza dell’autorizzazione – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – P.A. inadempiente o abbia mantenuto un silenzio ingiustificato – Effetti.
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, in assenza dell’autorizzazione l’attività che richiede l’autorizzazione non può proseguire, pur se la P.A. risulti inadempiente o abbia mantenuto un silenzio ingiustificato. Infatti, per lo svolgimento dell’attività economica del ricorrente occorrono una serie di passaggi amministrativi che sono previsti dalla legge nell’interesse della collettività alla tutela dell’ambiente; si tratta di interessi del tutto prevalenti rispetto al diritto del singolo di svolgere l’attività economica.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento – Estinzione del reato – Rigetto della richiesta di sospensione condizionale – Negativo giudizio prognostico.
In tema di patteggiamento, l’avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l’art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Forza maggiore come causa esclusiva dell’evento – Assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando – Difficoltà economiche – Esclusione.
La forza maggiore rileva come causa esclusiva dell’evento, mai quale causa concorrente di esso; sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità. La forza maggiore postula l’individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento; non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, la giurisprudenza ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 16/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. IZZO, Rel. SEMERARO, Ric. Pumilia
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/09/2019 (Ud. 02/07/2019), Sentenza n. 37358SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/09/2019 (Ud. 02/07/2019), Sentenza n. 37358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUMILIA P. C. nato a SCIACCA il 16/10/1960:
avverso la sentenza del 16/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità;
udito il difensore Il difensore presente avv. Antonino Turturici insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza del 16 ottobre 2018, in parziale riforma delle sentenze rese il 28 aprile 2017 nell’ambito dei procedimenti penali n. 466/14 RGT e 1130/15 RGT dal Tribunale di Sciacca, riuniti i processi pendenti a carico di P. C. Pumilia, ha condannato l’imputato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, ritenuta la continuazione fra i reati giudicati con le predette sentenze.
1.1. La condanna è stata pronunciata per i seguenti reati: – artt. 81 cpv. cod. pen. e 110 cod.pen., art. 256 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 152/2006, così riqualificato il fatto, anche in relazione all’art. 3 del D.Lgs. 209/2003, perché effettuava nel terreno agricolo di sua proprietà, con una estensione di 4.500 mq, sito in Sciacca, in contrada Tabassi S. Maria SP. 37 – con fatti accertati in data 27 maggio 2013 e in data 9 settembre 2014 – un attività di raccolta di rifiuti speciali pericolosi (materiali da costruzioni contenenti amianto, scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione, veicoli fuori uso contenenti componenti nocive) e non pericolosi (sportelli e pneumatici di autovetture, rifiuti da fibre tessili lavorate, acciaio, zinco e legno), stoccati in maniera promiscua e senza alcun accorgimento tecnico direttamente sul suolo, attività consistente principalmente in operazioni di rottamazione di vecchie autovetture fuori uso, in assenza di qualsivoglia autorizzazione o comunicazione necessaria allo svolgimento di siffatte attività; – artt. 6 e 13 del D.Lgs. 209/2003 perché, senza alcuna autorizzazione, effettuava un’attività di gestione di veicoli fuori uso e rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali senza ridurre al minimo l’impatto dell’attività sull’ambiente; ovvero compiendo a tal fine quanto necessario e mettendo i veicoli fuori uso in sicurezza come previsto dal citato decreto legislativo. Con fatti commessi in Sciacca il 9 settembre 2014.
1.2. La pronuncia di responsabilità si è fondata sugli esiti degli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria all’interno dell’attività di autodemolizione dell’imputato, dove è stato riscontrato il deposito di rifiuti provenienti da demolizioni di autovetture.
I Giudici di merito hanno dato atto delle dichiarazioni rese dall’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale, e hanno riportato tutte le dichiarazioni rese dai testi a carico e a discarico della difesa.
Si è escluso che ricorressero le scriminati dello stato di necessità e della forza maggiore e che l’attività attuata dal ricorrente potesse considerarsi come un deposito temporaneo di auto destinate alla rottamazione da parte di terzi, perché dalla documentazione fotografica era emerso che sull’area in oggetto fosse presente una quantità tale di rifiuti, di diversa tipologia, da apparire incompatibile con la collocazione temporanea degli stessi.
Infine, si è escluso che tra i fatti contestati, accertati a distanza di oltre un anno tra loro, vi sia identità, avendo, invece, l’imputato proseguito nelle condotte illecite.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pumilia P. C..
2.1. Con il primo motivo, relativo ai fatti accertati il 9 settembre 2014 (1130/15 RGT), si deducono i vizi della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Dopo aver riportato ‘parte della sentenza impugnata, si sostiene che la motivazione sarebbe disancorata dalle dichiarazioni dei verbalizzanti e dalle fotografie da cui emergerebbe che la polizia giudiziaria nel sopralluogo del 9 settembre 2014 non ha accertato la presenza, rispetto al sopralluogo del 27 maggio 2013, di una maggiore quantità di carcasse di autovetture e di rifiuti, così da dimostrare che l’attività del ricorrente fosse proseguita rispetto al primo accertamento; non indicherebbe che avrebbe reso la dichiarazione.
Le fotografie riprodurrebbero lo stesso stato dei luoghi; quanto all’estensione dell’area, per quanto i sequestri si riferiscano a 4.500 mq. nel secondo accertamento, 4.000 nel primo, in realtà si tratterebbe della stessa area, perché dal verbale di accertamento del 27 maggio 2013 (pagina 39 del fascicolo) l’area era recintata, chiusa con un cancello e vi erano stati apposti i sigilli.
Si rileva altresì che non è stata contestata dalla Polizia Giudiziaria, nel corso dell’accertamento del 9 settembre 2014, la violazione dei sigilli precedentemente apposti, perciò non sarebbe ipotizzabile l’ampliamento dell’area oggetto di deposito di rifiuti.
Si contesta poi la genericità ed approssimazione dei verbali di sequestro quanto alla descrizione dei luoghi ed alle misurazioni; non sarebbe stata acquisita alcuna planimetria dell’area utile al confronto sullo stato dei luoghi; mentre è stato acquisito, rispetto al sequestro del 9 settembre 2014, il rilievo aerofotogrammetrico del 4 maggio 2015, analogo rilievo non è stato acquisito rispetto al sequestro del 27 maggio 2013, sicché il confronto sarebbe privo di dati scientifici di riferimento.
Pertanto, vi sarebbe la perfetta identità dei fatti accertati in data 9 settembre 2014 rispetto a quelli accertati in data 27 maggio 2013, tenuto conto del sequestro effettuato in tale data e dell’assenza della violazione dei sigilli; sussisterebbe la violazione del ne bis in idem, perché il ricorrente in entrambi i procedimenti sarebbe stato condannato per gli stessi fatti e per la medesima violazione di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
Ricorda il ricorrente che per i fatti del 9 settembre 2014 gli fu stato contestato il reato ex art. 256 comma 3, seconda ipotesi, comma 5 del d.lgs. 152/2006 (gestione di discarica non autorizzata e miscelazione di rifiuti), mentre per i fatti del 27 maggio 2013 è stato contestato il reato ex art. 256 comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 152/2006.
Quanto al reato ex artt. 6 e 13 d.lgs. 209/2003 di cui al capo b), accertato il 9 settembre 2014, vi sarebbe analoga identità con il fatto accertato il 27 maggio 2013, rispetto al quale è stato contestato il reato di cui all’art. 256 comma 1 d.lgs. 152/2003 anche in relazione all’art. 3 del d.lgs. 209/2003. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna in mancanza di prove sulla commissione di una nuova attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non e di un loro successivo accatastamento.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli artt. 256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e 3 del D.Lgs. 209/2003, con riferimento ai fatti commessi sia il 27 maggio 2013 che rispetto a quelli commessi il 9 settembre 2014.
Dopo aver riportato la motivazione della sentenza impugnata sul punto, si afferma che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere configurabile un’attività di rottamazione con carattere stabile e duraturo; sarebbe invece emersa un’attività di mera «presa in consegna» a carattere temporaneo di autoveicoli da avviare, in un secondo momento, a rottamazione e ciò esclusivamente ai fini dello smontaggio dei pezzi di autovettura da vendere come pezzi di ricambio usati, con successivo conferimento da parte dell’imputato a ditte abilitate alla rottamazione, nonché a ditte abilitate alla raccolta, recupero e smaltimento dei materiali non utilizzabili come pezzi di ricambio.
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto di quanto emerso nell’istruttoria dibattimentale, rinviando genericamente alle fotografie ed ai testi, non indicati. Le dichiarazioni dell’imputato, riportate nel ricorso, sarebbero state riscontrate dai testi Civiltà Giuseppina, Tabbone Massimo, D’Antoni Giuseppe e Monte Francesco, nella qualità di titolari delle ditte in questione – le dichiarazioni sono in parte riportate nel ricorso o richiamate mediante indicazione dei verbali – i quali avrebbero confermato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, di aver curato direttamente le pratiche di rottamazione, di raccolta e di recupero dei materiali non utilizzabili come pezzi di ricambio presso il ricorrente, ai fini dello smaltimento definitivo, e l’imputato si sarebbe semplicemente limitato allo smontaggio di alcun pezzi di ricambio, cosa concordata in maniera «amichevole» con il personale delle ditte.
Le dichiarazioni coinciderebbero, peraltro, con quelle rese dal consulente tecnico della difesa, Sebastiano Bassi, e con quelle dei testi Calogero Aurelio Bellanca e Damiano Bivona, entrambi clienti abituali dell’imputato.
Il ricorrente ha indicato, quale ulteriore elemento di prova a discarico, i formulari acquisiti nei processi poi riuniti.
La Corte di appello si sarebbe limitata a qualificare inverosimile la tesi difensiva, richiamando la sentenza di primo grado, in contrasto con le prove emerse nel dibattimento. Né può ritenersi rilevante la qualificazione dell’attività del ricorrente data dai testi Buscanera e Mistretta i quali l’hanno definita «centro di rottamazione» o di demolizione. Se l’area non fosse stata sottoposta a sequestro, il materiale sarebbe stato conferito dal ricorrente, come già accaduto in precedenza con altro materiale.
La tesi difensiva era pertanto del tutto compatibile con le prove emerse in dibattimento. Si ribadisce dunque la tesi difensiva contestando la logicità e correttezza motivazione della Corte di appello.
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 45 e 54 cod. pen., dato che i fatti contestati non costituirebbero reato ricorrendo le scriminanti dello stato di necessità e della forza maggiore.
Dopo aver riportato la motivazione della sentenza impugnata, si sostiene, in sintesi, che la mancanza di autorizzazioni e concessioni preposte alle attività contestate, nonostante i solleciti e le reiterate richieste formulate dal ricorrente, non sarebbero imputabili alla volontà di non uniformarsi alle disposizione di legge da parte dell’imputato, ma sarebbero dipese esclusivamente dalle difficoltà burocratiche incontrate in fase di istruttoria del progetto per la realizzazione di un nuovo centro di rottamazione da parte del Comune di Sciacca, che non avrebbe attestato la conformità urbanistica dell’area d’impianto, sebbene altri pareri favorevolmente acquisiti.
In più, sarebbe ricorsa la necessità di scongiurare il pericolo attuale di un danno grave alla persona ossia l’impossibilità di provvedere, con la chiusura della propria attività lavorativa, al sostentamento dei propri bisogni ed a quelli della propria famiglia. La Corte di appello avrebbe risposto al motivo di appello con motivazione mancante e disancorata dalla realtà processuale.
Sul punto si richiamano le dichiarazioni del c.t. della difesa arch. Sebastiano Bassi che avrebbe ricostruito le difficoltà incontrate nell’iter amministrativo; quelle dell’ing. Giuseppe Liotta e dell’arch. Giuseppe Bivona, dirigenti tecnici del comune di Sciacca, l’esame dell’imputato. In base a tali prove emergerebbe che, la mancata adozione degli atti amministrativi non gli ha consentito di uniformarsi alla legge, mentre l’unico modo per il ricorrente per ovviare alla condotta antigiuridica eventualmente realizzata era cessare la propria attività, con il conseguente pericolo attuale di non poter più soddisfare i bisogni di vita proprio e della sua famiglia.
La Corte di appello avrebbe erroneamente richiamatale dichiarazioni dei testi Liotta e Bassi, ma non avrebbe tenuto conto degli elementi favorevoli all’imputato.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 163 cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe considerato che l’imputato ha beneficiato della pena sospesa, in epoca ormai assai risalente, e precisamente con sentenze definitive ex artt. 444 cod. proc. pen. divenute irrevocabili il 19 novembre 1990 ed il 14 dicembre 1991.
Non avrebbe, poi, tenuto conto della pena inflitta, che consentirebbe di rientrare nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., anche considerando le pene applicate in precedenza, dell’avvenuto ravvedimento del reo, che di sua spontanea volontà avrebbe richiesto la bonifica dell’area posta in sequestro. Infine, in correlazione con il primo motivo di ricorso, si insiste nel ritenere assolutamente indimostrato la reiterazione di analoghe condotte successivamente ai fatti accertati in data 27 maggio 2013 e l’erroneità della prognosi negativa effettuata dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Si contesta la motivazione della sentenza laddove è stata riconosciuta la prosecuzione dell’attività di racconta dei rifiuti, già ritenuta in base al primo accertamento del 23 maggio 2013; la Corte di appello sarebbe incorsa nel travisamento delle dichiarazioni dei verbalizzanti, non indicati, i quali non avrebbero indicato elementi a sostegno dell’accusa.
Oltre a rilevarsi che i nomi dei verbalizzanti emergono comunque dalla lettura delle sentenze di merito, deve rilevarsi che sul punto il ricorso è generico, non essendo stato adempiuto l’onere di allegazione dei verbali delle dichiarazioni dei testi. Per altro, come indicato chiaramente nella sentenza impugnata, nella sentenza di primo grado sono riportate le dichiarazioni dei testimoni.
1.2. Quanto alle fotografie, si contesta il valore probatorio ad esse attribuito dal Tribunale prima e della Corte di appello poi; va ricordato che non sussiste il vizio della motivazione laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della prova. È infatti intangibile la valutazione nel merito del risultato probatorio.
1.3. In relazione all’argomento sulla mancata contestazione del reato di violazione di sigilli, si osserva che nelle sentenze di merito sono ricostruite anche le vicende relative al sequestro ed al dissequestro dei beni. Il dissequestro avrebbe consentito di adoperare almeno in parte l’area; con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta ed è pertanto inammissibile per difetto di specificità estrinseca.
1.4. Sono poi mossi rilievi non alla sentenza ma alle modalità di conduzione delle indagini, contestando la mancata esecuzione di alcuni accertamenti: si tratta di considerazioni che esulano dal profilo di legittimità.
1.5. È del tutto irrilevante l’originaria contestazione per i fatti accertati in data 9 settembre 2014: la condanna è avvenuta, per i reati contestati nei due processi, per l’attività di raccolta di rifiuti.
1.6. Dunque, deve ritenersi che la motivazione della Corte di appello sulla prosecuzione dell’attività illecita già accertata il 23 maggio 2013 sia immune da vizi.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Non è in contestazione la qualità di rifiuto delle autovetture e delle parti di autovetture rinvenute; sul punto, in diritto, per ragioni di sintesi si richiama la motivazione della sentenza della Cass. Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Andreoni, Rv. 263248 – 01 (In tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose).
2.2. Dalle sentenze di merito emerge che, oltre ai veicoli ed ai rifiuti provenienti dallo smontaggio dei veicoli, ve ne erano altri, come quelli derivanti da fibre tessili lavorate o consistenti in materiale da costruzione contenente amianto; il rinvenimento di tali ultimi materiali, per altro, non risulta contestato nel capo di imputazione relativo ai fatti accertati il 23 maggio 2013. Rispetto al rinvenimento di tali materiali il ricorso nulla rileva. 7 97).
2.3. Dalla descrizione effettuata dalle sentenze di merito emerge che la qualificazione del fatto nell’attività di raccolta dei rifiuti è del tutto corretta in quanto sono stati rinvenuti veicoli in disuso, parti di veicoli appoggiati sulla terra nuda. Dunque, i veicoli, i pezzi di veicoli e gli altri tipi di rifiuti erano abbandonati senza alcuna cautela o preventivo trattamento, su un’area priva di impermeabilizzazione del terreno, esposti agli agenti atmosferici in area aperta.
La gestione di tali rifiuti richiede, pertanto, il possesso dei titoli abilitativi richiesti dal D.Lgs. n. 152 del 2006.
2.4. Per altro, l’accoglimento della tesi difensiva non determinerebbe in alcun modo la mancanza di responsabilità dell’imputato.
Secondo il ricorrente, sarebbe emersa un’attività di mera «presa in consegna» a carattere temporaneo di autoveicoli da avviare, in un secondo momento, a rottamazione e ciò esclusivamente ai fini dello smontaggio dei pezzi di autovettura da vendere come pezzi di ricambio usati, con successivo conferimento da parte dell’imputato a ditte abilitate alla rottamazione, nonché a ditte abilitate alla raccolta, recupero e smaltimento dei materiali non utilizzabili come pezzi di ricambio.
Queste attività, realizzate da un soggetto non autorizzato ad eseguire attività di autorottamazione, concretizzano le attività di raccolta (il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento), di deposito e di recupero dei rifiuti.
2.5. In alcun modo può ipotizzarsi un deposito temporaneo, posto che il ricorrente non è il produttore dei rifiuti.
L’illiceità della condotta emerge proprio dalle argomentazioni del tecnico di parte riportate nel ricorso e dalle considerazioni difensive: scaduta l’autorizzazione allo svolgimento di centro di stoccaggio provvisorio di carcasse veicoli a motore, l’imputato non ha ottenuto la nuova autorizzazione per l’apertura di un nuovo centro di rottamazione; ha proseguito l’attività economica, senza alcuna autorizzazione, raccogliendo i rifiuti, poi rottamati e smaltiti da altri.
3. Il terzo motivo è analogamente manifestamente infondato in diritto.
3.1. Per lo svolgimento dell’attività economica del ricorrente occorrono una serie di passaggi amministrativi che sono previsti dalla legge nell’interesse della collettività alla tutela dell’ambiente; si tratta di interessi del tutto prevalenti rispetto al diritto del singolo di svolgere l’attività economica. Come affermato da Cass. Sez. 3, n. 2578 del 03/03/1993, D’Auria, Rv. 193818 – 01, anche se in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, in assenza dell’autorizzazione l’attività che richiede l’autorizzazione non può proseguire, pur se la P.A. risulti inadempiente o abbia mantenuto un silenzio ingiustificato.
3.2. L’interessato in tal caso ha la possibilità di avvalersi dei rimedi giurisdizionali, ma non può certo addurre un inesistente stato di necessità, per continuare nell’illecita condotta.
La Corte di appello ha pertanto correttamente richiamato il principio espresso da Cass. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 – 01 per cui l’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.
4. Manifestamente infondato in diritto è il motivo quanto alla mancata applicazione della forza maggiore.
4.1. Va ricordato che la forza maggiore esclude la suitas della condotta: è la «vis cui resisti non potest» a causa della quale l’uomo «non agit sed agitur».
La forza maggiore rileva come causa esclusiva dell’evento, mai quale causa concorrente di esso; sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità. La forza maggiore postula l’individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento; non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, la giurisprudenza ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante.
4.2. Orbene, la condotta non è il frutto dell’omesso rilascio del provvedimento amministrativo: è la conseguenza della libera scelta dell’imputato che ha realizzato le condotte illecite senza essere autorizzato. Non è stato costretto da nessuno, se non da ragioni economiche di guadagno.
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo l’imputato già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena e non può essergli concessa una terza volta. È pertanto del tutto irrilevante che i precedenti penali siano risalenti nel tempo.
Va poi ribadito il principio espresso da Cass. Sez. 6, n. 46400 del 13/09/2017, Anedda, Rv. 271389 – 01, per cui in tema di patteggiamento, l’avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l’art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico.
6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Non può essere dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso inammissibile.
Per altro, trattandosi di fatti commessi in Sicilia, avrebbe dovuto trovare applicazione la legge 210/2008.
L’estinzione del reato può essere dichiarata solo se il ricorso sia ritenuto ammissibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per altro ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01.
6.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 02/07/2019.