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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Internet Reati Processo Numero: 46468 | Data di udienza: 11 Settembre 2019

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – INTERNET – REATI INFORMATICI – PROCESSO – Ricorso per cassazione inoltrato via PEC – Tassatività delle modalità di presentazione e spedizione dell’impugnazione – Limiti all’uso della posta elettronica certificata – Mancato deposito presso il giudice a quo ovvero presso uno degli uffici giudiziari – Inammissibilità del ricorso – Artt. 582, 583, 591, c.1, lett. c), cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Novembre 2019
Numero: 46468
Data di udienza: 11 Settembre 2019
Presidente: SARNO
Estensore: ACETO


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – INTERNET – REATI INFORMATICI – PROCESSO – Ricorso per cassazione inoltrato via PEC – Tassatività delle modalità di presentazione e spedizione dell’impugnazione – Limiti all’uso della posta elettronica certificata – Mancato deposito presso il giudice a quo ovvero presso uno degli uffici giudiziari – Inammissibilità del ricorso – Artt. 582, 583, 591, c.1, lett. c), cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 15/11/2019 (Ud. 11/09/2019), Sentenza n.46468

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – INTERNET – REATI INFORMATICI – PROCESSO – Ricorso per cassazione inoltrato via PEC – Tassatività delle modalità di presentazione e spedizione dell’impugnazione – Limiti all’uso della posta elettronica certificata – Mancato deposito presso il giudice a quo ovvero presso uno degli uffici giudiziari – Inammissibilità del ricorso – Artt. 582, 583, 591, c.1, lett. c), cod. proc. pen..

Due sono i vizi di forma che rendono il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a) il suo inoltro via pec, in violazione dell’art. 583 cod. proc. pen.; b) il mancato deposito presso il giudice a quo ovvero presso uno degli uffici giudiziari di cui al secondo comma dell’art. 582 cod. proc. pen.. Sicché, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili (Cass. Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017; Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016).

(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 04/04/2019 – CORTE APPELLO di CAGLIARI) Pres. SARNO, Rel. ACETO, Ric. Barzaghi


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 15/11/2019 (Ud. 11/09/2019), Sentenza n.46468

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: BARZAGHI MARINO nato a ROMA;

avverso l’ordinanza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG, ROBERTA BARBERINI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Marino Barzaghi, articolando cinque motivi, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 04/04/2019 della Corte di appello di Cagliari che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile de plano, ai sensi art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di revoca della condanna per il reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, e di conseguente “immediata liberazione”.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione e/o la falsa interpretazione delle norme penali nonché la violazione dell’art. 666 cod. proc. pen. Premette che con sentenza del 17/11/2014 della Corte di appello di Cagliari, irrevocabile il 03/12/2014, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 43 del 2004, a lui ascritto per aver abusivamente realizzato, nel 2008, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico dichiarata di notevole interesse pubblico, un terrapieno lungo venticinque metri, largo tredici ed alto tre in un solo punto, quello più elevato.

Successivamente alla data di irrevocabilità della condanna, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 dell’11-23/03/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».

Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

Nel caso di specie, poiché la volumetria del terrapieno era decisamente inferiore a settecentocinquanta metri cubi, il fatto oggetto di condanna integrava esclusivamente la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004, già prescritta alla data della sentenza al pari delle altri contravvenzioni edilizie dichiarate contestualmente estinte per prescrizione dalla Corte di appello.

Tanto premesso, poiché sta espiando una pena divenuta illegale, la richiesta di revoca è tutt’altro che manifestamente infondata e di certo non poteva essere delibata de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o la falsa interpretazione delle norme penali e dell’art. 673 cod. proc. pen.

Richiamati gli argomenti esposti nel primo motivo, aggiunge che, data la consistenza dell’opera abusivamente realizzata, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto revocare la sentenza di condanna in ossequio all’art. 673 cod. proc. pen.

1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa interpretazione delle norme penali, violazione del principio del ‘favor rei’, violazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma a seguito di errore materiale di calcolo matematico.

Afferma che la propria istanza non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni: a) il terrapieno realizzato aveva un volume irrisorio; b) il medesimo giudice dell’esecuzione, in un precedente provvedimento, aveva erroneamente calcolato il volume nella misura di 975 mc. avendo utilizzato come numeratore il dato di tre metri di altezza (25x13x3) mentre il terrapieno era alto tre metri in un solo punto, quello più elevato, per cui il calcolo corretto era il seguente: (25x13x3):3=325 mc.; c) si tratta di un errore sempre emendabile a causa della natura illegale della pena irrogata che, in quanto tale, può essere sempre revocata; d) il ogni caso, il calcolo effettuato dal giudice dell’esecuzione costituisce una palese violazione del giudicato e del principio del ‘favor rei’ perché il fatto-reato ritenuto dal giudice dell’esecuzione è platealmente diverso da quello oggetto di contestazione e di condanna.

1.4. Con il quarto motivo, che reitera gli argomenti proposti con quello precedente, deduce la violazione e/o la falsa interpretazione delle norme penali e la mancata applicazione della sentenza di illegittimità costituzionale.

1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 676, comma 3, cod. proc. pen. osservando che non sarebbe stato nemmeno necessario reiterare una decina di istanze (tutte dichiarate inammissibili) per chiedere l’estinzione del reato che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rilevare d’ufficio.

2. Con memoria del 06/08/2019 il Barzaghi, nel reiterare gli argomenti già sviluppati con il ricorso, ha allegato un nuovo provvedimento della Corte di appello di Cagliari che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha accertato che il volume del terrapieno in questione è pari a 487 metri cubi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per vizi di forma.

4. Il Barzaghi il 24/04/2019 aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza del 04/04/2019 inoltrando l’atto via posta elettronica certificata e senza firma al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari.

4.1. La Corte di appello, cui l’atto è stato trasmesso dal PG il 13/06/2019 a seguito di sollecito del Barzaghi, ha correttamente qualificato l’opposizione come ricorso per cassazione e l’ha trasmessa a questa Corte con provvedimento del 17/06/2019.

4.2. La qualificazione dell’opposizione come ricorso per cassazione è indubbiamente corretta perché il decreto impugnato è stato adottato de plano ai sensi e per gli effetti dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che avverso il provvedimento è consentito il ricorso per cassazione.

4.3. Orbene, due sono i vizi di forma che rendono il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a) il suo inoltro via pec, in violazione dell’art. 583 cod. proc. pen.; b) il mancato deposito presso il giudice a quo ovvero presso uno degli uffici giudiziari di cui al secondo comma dell’art. 582 cod. proc. pen.

4.4. Quanto al primo profilo, è consolidato il principio di diritto – che deve essere qui ribadito – secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili (Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272781; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, Rv. 271677; Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Rv. 266931).

4.5. Quanto al secondo profilo, il deposito del ricorso presso l’Ufficio del Pubblico Ministero non soddisfa nessuna delle condizioni di validità dell’impugnazione previste dall’art. 582 cod. proc. pen., a causa della natura tassativa delle indicazioni ivi contenute che escludono in radice il Pubblico Ministero tra i possibili destinatari dell’atto.

Nè il pubblico ministero, che è una delle parti processuali, può essere utilizzato come tramite per il deposito dell’impugnazione da inoltrare al giudice competente e ciò perché l’atto deve essere presentato personalmente ovvero a mezzo incaricato, persona quest’ultima legata all’impugnante da un rapporto fiduciario di natura privatistica e personale.
Tanto meno il pubblico ministero può essere considerato «giudice incompetente» ai sensi e per gli effetti dell’art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, l’11/09/2019.

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