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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 44847 | Data di udienza: 17 Settembre 2019

RIFIUTI – Discarica abusiva su di un’area demaniale – Autorizzazione di raccogliere e trasportare rifiuti in un sito privato o, comunque, in altri siti – Ininfluenza – Art. 256, c.2, d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale – Istituto di carattere eccezionale – Regola di giudizio della “non decidibilità allo stato degli atti” – Poteri discrezionali del giudice – Sospensione condizionale della pena – Revoca della sospensione condizionale – Giurisprudenza.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Novembre 2019
Numero: 44847
Data di udienza: 17 Settembre 2019
Presidente: DE CRESCIENZO
Estensore: MONACO


Premassima

RIFIUTI – Discarica abusiva su di un’area demaniale – Autorizzazione di raccogliere e trasportare rifiuti in un sito privato o, comunque, in altri siti – Ininfluenza – Art. 256, c.2, d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale – Istituto di carattere eccezionale – Regola di giudizio della “non decidibilità allo stato degli atti” – Poteri discrezionali del giudice – Sospensione condizionale della pena – Revoca della sospensione condizionale – Giurisprudenza.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 2^, 05/11/2019 (Ud. 17/09/2019), Sentenza n.44847

RIFIUTI – Discarica abusiva su di un’area demaniale – Autorizzazione di raccogliere e trasportare rifiuti in un sito privato o, comunque, in altri siti – Ininfluenza – Art. 256, c.2, d.lgs. n.152/2006.

In tema di rifiuti, la circostanza che i materiali siano scaricati in maniera indiscriminata su di un’area demaniale, il greto di un torrente, che non era oggetto di autorizzazione, rende del tutto irrilevante la circostanza che l’imputato avesse l’autorizzazione di raccogliere ovvero trasportare rifiuti in un sito privato o, comunque, in altri siti a ciò deputati, integrando la fattispecie del reato di cui agli artt. 256, comma 3, D.Lvo n. 156/2006.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale – Istituto di carattere eccezionale – Regola di giudizio della “non decidibilità allo stato degli atti” – Poteri discrezionali del giudice.

La rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, fondata sull’indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della “non decidibilità allo stato degli atti”, esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sospensione condizionale della pena – Revoca della sospensione condizionale – Giurisprudenza.

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell’art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono “ope legis” e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero

(riforma sentenza del 04/02/2019 – CORTE APPELLO di MESSINA) Pres. DE CRESCIENZO, Rel. MONACO, Ric. Todaro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 2^, 05/11/2019 (Ud. 17/09/2019), Sentenza n.44847

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

TODARO LORENZO nato a MESSINA;
TODARO PIETRO nato a MESSINA;

avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

udito l’avv. SILVANO MARTELLA che, in difesa di TODARO PIETRO, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d’APPELLO di MESSINA, con sentenza del 4/2/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA in data 8/11/2016, concedeva la sospensione condizionale della pena a TODARO PIETRO e revocava il medesimo beneficio concesso a TODARO LORENZO e confermava nel resto la dichiarazione di responsabilità di entrambi in relazione al reati di cui ai reati di cui agli artt. 256, comma 3, D.Lvo n. 156/2006, 633, 632 e 639 bis CP.

1. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, deducono i seguenti motivi.

2. Avv. Forganni per Lorenzo Todaro.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. La difesa rileva che il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale si fonderebbe su di un “abnorme travisamento dei fatti”.

La Corte territoriale, infatti, non avrebbe correttamente valutato quanto riferito dal teste Cifalà e non avrebbe tenuto conto che gli accertamenti in merito alle particelle catastali e circa la proprietà degli automezzi erano stati effettuati dal solo commissario Santagati.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 256, comma 3, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/2006.

La difesa evidenzia che i giudici di merito sarebbero incorsi in un “macroscopico errore” nella valutazione degli elementi acquisiti poiché non avrebbero tenuto in considerazione delle autorizzazioni di cui entrambi gli imputati erano titolari.

2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 674 cod. proc. pen. Il ricorrente, da ultimo, osserva che il giudice d’appello non avrebbe avuto il potere di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza di primo grado.

3. Avv. Martella per Pietro Todaro.

3.1. Vizio di motivazione. “Travisamento dei fatti – Assenza di concorso – Liceità delle operazioni svolte singolarmente dalle due ditte – Mancanza di prove relative alla proprietà ed al nesso degli autocarri con le ditte”.

La difesa rileva che i giudici di merito non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione la necessità di distinguere le posizioni dei due imputati, ciò al fine di individuare le eventuali rispettive responsabilità.

Un’analisi attenta, d’altro canto, avrebbe imposto di escludere la responsabilità di entrambi gli imputati e, in assenza di una effettiva individuazione della proprietà degli autocarri, dell’attuale ricorrente.

3.2. Violazione di legge in relazione alla “mancata assunzione di una prova decisiva – audizione del teste Santagati – nonostante la parte ne ha fatto richiesta, anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale”.

La difesa evidenzia che quanto riferito dal teste Cifalà era stato da questo appreso dal commissario Santagati che, quindi, come espressamente richiesto dalla difesa, avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen.

3.3. Vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla mancanza di prove della discarica abusiva nel greto del torrente.

La difesa osserva che dai fotogrammi risulta che i cassoni degli autocarri erano tutti vuoti e che nessuno ha riferito di averli visti scaricare materiali o altro.

3.4. Vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla “inconducenza dell’accertamento svolto presso la sede della ditta Todaro Lorenzo”.

Il ricorrente rileva che nessun elemento direttamente ovvero indirettamente riferibile a quanto contestato sarebbe stato rinvenuto durante l’accertamento effettuato presso la ditta di Lorenzo Todaro.

3.5. Vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla “totale mancanza di prove a carico di Todaro Pietro”. Il ricorrente ribadisce che gli eventuali elementi emersi non sarebbero a carico di Pietro Todaro ma, piuttosto, a carico di Lorenzo Todaro.

3.6. Vizio di motivazione azione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla “mancanza di prove relative all’abbandono definitivo – applicabilità dell’art. 6, lettera M del D.Lgs. n. 22/97 (deposito temporaneo)”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di Lorenzo Todaro è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

A fronte della generica richiesta di riaprire l’istruttoria dibattimentale per sentire il teste Santagati contenuta nell’atto di appello, la Corte territoriale ha fornito una adeguata e coerente risposta in relazione alla assoluta irrilevanza della prova, quanto meno in riferimento alla responsabilità di Lorenzo Todaro.

Come evidenziato nella motivazione, infatti, le dichiarazioni del teste Cifalà (cioè di avere “personalmente visto detti mezzi spostarsi dal Terreno del Todaro e rientrare nello stesso dopo aver scaricato materiale nel torrente”) risultano confermate dalla documentazione fotografica e dalle riprese delle telecamere, nelle quali si vedono chiaramente appunto le attività svolte e gli spostamenti degli autocarri che uscivano ed entravano dal sito gestito proprio da Lorenzo todaro.

La rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, d’altro canto, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, fondata sull’indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della “non decidibilità allo stato degli atti”, esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391).

1.2. Le doglianze oggetto del secondo motivo, nelle quali si sollecita una non consentita rilettura degli elementi acquisiti, sono comunque manifestamente infondate.

La circostanza che i materiali siano stati scaricati in maniera indiscriminata su di un’area demaniale, il greto di un torrente, che non era oggetto di autorizzazione, rende del tutto irrilevante la circostanza che l’imputato avesse l’autorizzazione di raccogliere ovvero trasportare rifiuti in un sito privato o, comunque, in altri siti a ciò deputati.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In tema di sospensione condizionale della pena, infatti, il provvedimento che dispone, ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell’art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono “ope legis” e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017 – dep. 18/12/2017, Principalli, Rv. 272429).

Alla inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di Lorenzo Todaro consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di Pietro Todaro è fondato nei limiti che seguono.

2.1. Il primo ed il quinto motivo sono fondati e gli altri sono assorbiti.

Dalla lettura delle sentenze pronunciate dai giudici di merito, infatti, non risulta alcun riferimento al concreto contributo causale che lo stesso avrebbe fornito alla commissione dei reati contestati.

Il mero rinvio alla circostanza che gli autocarri visti dal Cifalà o comunque ripresi nei fotogrammi avevano la scritta “Todaro Autotrasporti”, d’altro canto, non è da solo idoneo a fondare un giudizio di responsabilità a carico del ricorrente.

L’elemento di natura indiziaria indicato, esclusa il pacifico rapporto di parentela che lega Pietro e Lorenzo Todaro, inoltre, non risulta allo stesso (titolare della diversa ditta “Messina Sud s.r.l.” proprietaria di automezzi non individuati dagli operanti) direttamente riferibile.

Per tali ragioni, in assenza di qualsivoglia motivazione in merito alla effettiva partecipazione di Pietro Todaro alle condotte contestate e considerato che gli elementi complessivamente evidenziati dai giudici di merito non consentirebbero un diverso ed ulteriore approfondimento sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non avere il ricorrente commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a Todaro Pietro per non aver commesso il fatto.

Dichiara inammissibile il ricorso di Todaro Lorenzo che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 settembre 2019

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