RIFIUTI – Piani di gestione dei rifiuti – Obbligo di riesame – Obbligo di informare la Commissione – Assenza di regolare diffida – Invio prematuro della diffida – Irricevibilità – Inadempimento di uno Stato – Comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie (Spagna) – Articoli 30 e 33 Direttiva 2008/98/CE.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Dicembre 2019
Numero: C‑642/18
Data di udienza:
Presidente: Rossi
Estensore: Rossi
Premassima
RIFIUTI – Piani di gestione dei rifiuti – Obbligo di riesame – Obbligo di informare la Commissione – Assenza di regolare diffida – Invio prematuro della diffida – Irricevibilità – Inadempimento di uno Stato – Comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie (Spagna) – Articoli 30 e 33 Direttiva 2008/98/CE.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 05 Dicembre 2019 Sentenza C‑642/18SENTENZA
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
5 dicembre 2019
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/98/CE – Articoli 30 e 33 – Piani di gestione dei rifiuti – Comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie (Spagna) – Obbligo di riesame – Obbligo di informare la Commissione – Assenza di regolare diffida – Invio prematuro della diffida – Irricevibilità»
Nella causa C‑642/18,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 12 ottobre 2018,
Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano e F. Thiran, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente,
convenuto,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da L.S. Rossi (relatrice), presidente di sezione, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo riesaminato i piani di gestione dei rifiuti previsti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), per quanto riguarda le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie e non avendola ufficialmente informata della revisione di tali piani, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 30, paragrafo 1, e dell’articolo 33, paragrafo 1, di tale direttiva.
Contesto normativo
2 L’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.
Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato».
3 L’articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:
«Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11».
4 L’articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva è così formulato:
«Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate».
5 In forza dell’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, il termine di recepimento di tale direttiva era fissato al 12 dicembre 2010, ossia due anni dopo la sua entrata in vigore il 12 dicembre 2008.
Procedimento precontenzioso
6 Il 18 novembre 2016 la Commissione ha inviato una lettera di diffida al Regno di Spagna, in cui sosteneva che quest’ultimo, non avendo adottato o riesaminato i piani di gestione dei rifiuti delle comunità autonome di Aragona, delle isole Baleari, delle isole Canarie, di Cantabria, di Castiglia-La Mancia, di Catalogna, dell’Estremadura, di Galizia, de La Rioja, di Madrid, di Murcia e di Navarra, nonché della città autonoma di Ceuta e, di conseguenza, non avendola informata di tali piani, aveva violato l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/98.
7 Il Regno di Spagna ha risposto a tale lettera di diffida con lettera del 18 gennaio 2017.
8 Il 14 luglio 2017 la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale ha affermato che il Regno di Spagna continuava a venir meno agli obblighi ad esso incombenti in applicazione della direttiva 2008/98 per quanto riguarda le comunità autonome di Aragona, delle isole Baleari, delle isole Canarie, di Madrid e della città autonoma di Ceuta e ha invitato tale Stato membro ad adottare le misure richieste entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione di tale parere motivato, ossia il 14 settembre 2017.
9 Il Regno di Spagna ha risposto a detto parere motivato con lettere del 14 settembre 2017 e del 17 gennaio, 18 maggio, 23 maggio e 6 giugno 2018.
10 La Commissione, ritenendo che il Regno di Spagna non avesse ancora adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2008/98, ha deciso, il 12 ottobre 2018, di proporre il ricorso per inadempimento di cui trattasi.
Procedimento dinanzi alla Corte
11 Nel suo ricorso la Commissione ha affermato che il Regno di Spagna, non avendo adottato o riesaminato e, di conseguenza, non avendola informata dei piani di gestione dei rifiuti delle comunità autonome di Aragona, delle isole Baleari, delle isole Canarie e di Madrid, nonché della città autonoma di Ceuta, era venuto meno agli obblighi derivanti, rispettivamente, dall’articolo 28, paragrafo 1, dall’articolo 30, paragrafo 1, e dall’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/98.
12 La Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dal Regno di Spagna nel suo controricorso relative, in sostanza, all’adozione e alla comunicazione alla Commissione, durante il 2018, dei nuovi piani di gestione dei rifiuti delle comunità autonome di Aragona e di Madrid, nonché della città autonoma di Ceuta, ha deciso di rinunciare al ricorso per inadempimento proposto, nella parte in cui riguardava tali comunità autonome e detta città autonoma. Inoltre, per quanto riguarda le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie, la Commissione ha deciso di ritirare la censura relativa alla mancata adozione dei piani di gestione dei rifiuti di tali due comunità autonome, ossia la censura vertente sulla violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, poiché tali piani, adottati prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, erano stati comunicati dal Regno di Spagna.
13 La Commissione ha in tal modo circoscritto l’oggetto del suo ricorso per inadempimento alle censure vertenti sulla violazione degli obblighi di riesame e di comunicazione dei piani di gestione dei rifiuti previsti, rispettivamente, all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e all’articolo 33, paragrafo 1, di tale direttiva, per quanto riguarda le sole comunità autonome delle Isole Baleari e delle isole Canarie.
Conclusioni delle parti
14 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo provveduto al riesame dei piani di gestione dei rifiuti previsti dalla direttiva 2008/98 per quanto riguarda le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva;
– dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo informato ufficialmente la Commissione del riesame dei piani di gestione dei rifiuti per quanto concerne le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e
– condannare il Regno di Spagna alle spese.
15 Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso, e
– condannare la Commissione alle spese.
Sulla ricevibilità del ricorso
16 Si deve ricordare che il procedimento precontenzioso previsto all’articolo 258, primo comma, TFUE ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato la possibilità di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto dell’Unione o di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. La regolarità di tale procedimento costituisce così una garanzia essenziale, prevista dal Trattato FUE volta ad assicurare la tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi. Solo quando tale garanzia è rispettata il procedimento in contraddittorio dinanzi alla Corte può consentire a quest’ultima di stabilire se lo Stato membro sia effettivamente venuto meno agli obblighi che la Commissione sostiene esso abbia violato. In particolare, nel procedimento precontenzioso la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere l’oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2003, Commissione/Italia, C‑145/01, EU:C:2003:324, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
17 Del pari, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’emissione di una lettera di diffida, in applicazione dell’articolo 258, primo comma, TFUE, presuppone, in via preliminare, che la Commissione possa validamente far valere una violazione di un obbligo incombente allo Stato membro interessato (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 15 febbraio 2001, Commissione/Francia, C‑230/99, EU:C:2001:100, punto 32, e del 27 ottobre 2005, Commissione/Lussemburgo, C‑23/05, EU:C:2005:660, punto 7).
18 Ne consegue che l’avvio della fase precontenziosa del procedimento di cui all’articolo 258, primo comma, TFUE, anche qualora la Commissione non possa validamente far valere alcun inadempimento di un obbligo incombente allo Stato membro interessato, incide necessariamente sulla regolarità del procedimento diretto a far dichiarare l’inadempimento di uno Stato membro.
19 Peraltro, l’assenza di una diffida che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 258 TFUE costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico che la Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d’ufficio (v., in tal senso, ordinanza del 13 settembre 2000, Commissione/Paesi Bassi, C‑341/97, EU:C:2000:434, punto 21, e sentenza del 27 ottobre 2005, Commissione/Lussemburgo, C‑23/05, EU:C:2005:660, punti 5 e 7).
20 Nel caso di specie, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 17 a 19 delle sue conclusioni, la Commissione, inviando la sua lettera di diffida al Regno di Spagna il 18 novembre 2016, ha contestato a tale Stato membro un inadempimento di taluni obblighi previsti dalla direttiva 2008/98 che non poteva ancora essere fatto valere a tale data.
21 In primo luogo, come risulta dalla replica, la Commissione ha interpretato l’articolo 30, paragrafo 1, di detta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati, nel senso che quest’ultima disposizione imponeva agli Stati membri di riesaminare tali piani entro i sei anni dalla data di entrata in vigore di detta direttiva, ossia a decorrere dal 12 dicembre 2008.
22 Tuttavia, l’obbligo di valutare e, se opportuno, di riesaminare i piani di gestione dei rifiuti adottati dalle comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie, previsto all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, poteva sorgere solo alla data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, come discende dall’articolo 40, paragrafo 1, di detta direttiva, vale a dire dal 12 dicembre 2010.
23 Di conseguenza, il termine impartito agli Stati membri all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 per adempiere gli obblighi previsti da tale articolo scadeva solo sei anni dopo la scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, ossia il 12 dicembre 2016.
24 In tal modo, intimando al Regno di Spagna il 18 novembre 2016 di porre fine a un’asserita violazione dell’obbligo previsto all’articolo 30, paragrafo 1, di detta direttiva, la Commissione ha avviato in maniera prematura la fase precontenziosa del procedimento di cui all’articolo 258 TFUE.
25 Poiché l’obbligo che la Commissione ha affermato essere stato violato è sorto solo successivamente alla data in cui è stata emessa la lettera di diffida, la Commissione non poteva in effetti validamente invocare alcun inadempimento dell’obbligo previsto da detto articolo 30, paragrafo 1.
26 Ammettere il contrario equivarrebbe, del resto, necessariamente a mettere a repentaglio le esigenze di certezza del diritto inerenti a qualsiasi procedimento idoneo a divenire contenzioso (v., per analogia, sentenza del 15 febbraio 2001, Commissione/Francia, C‑230/99, EU:C:2001:100, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
27 In secondo luogo, lo stesso vale per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di comunicare eventuali revisioni sostanziali apportate ai piani di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/98.
28 Infatti, poiché tale obbligo di comunicazione ha carattere accessorio rispetto a quello di riesame di detti piani, solo una volta terminata la procedura di valutazione e l’eventuale riesame di tali piani è possibile valutare la portata del riesame e dichiarare, se del caso, che uno Stato membro è venuto meno all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, di tale direttiva.
29 Ne consegue che prima della scadenza del termine di sei anni previsto all’articolo 30, paragrafo 1, di detta direttiva, ossia prima del 12 dicembre 2016, la Commissione non poteva validamente far valere neanche una violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi di detto articolo 33, paragrafo 1.
30 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve respingere il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione in quanto irricevibile.
Sulle spese
31 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna ha chiesto la condanna della Commissione alle spese e il ricorso presentato da quest’ultima è stato dichiarato irricevibile, la Commissione dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) La Commissione europea è condannata alle spese.
Firme