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Provvedimento: Decreto Legislativo | Tipo: Nazionale | Numero: 152
Argomento: Legislazione | Categoria:
| Organo emanante: | Data: 3 Aprile 2006
Pubblicato su: GAZZETTA UFFICIALE | Numero Gazzetta: n.88 | Supplemento: Suppl. Ordinario n. 96
Data pubblicazione: 14 Aprile 2006 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (GU n.88 del 14-4-2006 – Suppl. Ordinario n. 96). CODICE DELL’AMBIENTE – Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006.

CODICE DELL’AMBIENTE

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

(GU n.88 del 14/4/2006 – Suppl. Ordinario n. 96)

 

Nota: Testo coordinato e aggiornato alla LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304) ha disposto (con l’art. 1, comma 623) l’abrogazione dell’art. 241-bis, comma 4-novies.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonche’ riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attivita’ e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita’ ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalita’, “istituisce un quadro per la responsabilita’ ambientale” basato sul principio “chi inquina paga”;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle attivita’ produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

PARTE PRIMA
((DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI))

ART. 1
(ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

ART. 2
(finalita’)
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualita’ della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformita’ ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto ((degli obblighi internazionali,)) dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3
(criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi)
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
((3. Per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) ((40))
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).

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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che “Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole “Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, e la parola “APAT” e’ sostituita dalla seguente: “ISPRA””.

ART. 3-bis
Principi sulla produzione del diritto ambientale
1. I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degli obblighi internazionali e del diritto comunitario)).
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
((3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purche’ sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.))

ART. 3-ter
((Principio dell’azione ambientale))
((1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonche’ al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunita’ in materia ambientale.))

ART. 3-quater
((Principio dello sviluppo sostenibile))
((1. Ogni attivita’ umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualita’ della vita e le possibilita’ delle generazioni future.
2. Anche l’attivita’ della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita’ gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessita’ delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivita’ umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinche’ nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresi’ il principio di solidarieta’ per salvaguardare e per migliorare la qualita’ dell’ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivita’ umane.))

ART. 3-quinquies
Principi di sussidiarieta’ e di leale collaborazione
1. I principi ((contenuti nel presente)) decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente piu’ restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purche’ cio’ non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entita’ dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta’ di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. ((Qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione puo’ esercitare il suo potere sostitutivo)).

ART. 3-sexies
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo’ accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
((1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, l’autorita’ competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorita’ procedente da’ avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’autorita’ competente, delle sedi ove puo’ essere presa visione del piano o programma e delle modalita’ dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L’autorita’ competente mette altresi’ a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo’ prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorita’ competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L’autorita’ procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che e’ stato adottato, e’ pubblicato nel sito web dell’autorita’ competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l’autorita’ stessa da’ conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi’ informazioni sulla partecipazione del pubblico)).

((PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA E L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).))

ART. 4
Finalita’
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
((b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)); ((112))
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalita’ di assicurare che l’attivita’ antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita’ rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita’ e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attivita’ economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita’ normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalita’ di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
((b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita’ di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualita’ della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita’ di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).)) ((112))
c) l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attivita’ di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 5
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita’, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; (112)
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanita’, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto puo’ procurare sulla salute della popolazione; (112)
b-ter) valutazione d’incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale e’ necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso; (112)
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversita’, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu’ della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilita’ del progetto a rischio di gravi incidenti o calamita’ pertinenti il progetto medesimo. (112)
d) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita’ al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunita’ europea, nonche’ le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorita’ a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorita’ per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformita’ alle previsioni di cui all’articolo 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilita’ come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformita’ con quanto definito in esito alla procedura
di cui all’articolo 20; (112)
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente, redatto in conformita’ alle indicazioni contenute nell’allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto; (112)
h) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116;
i) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 22 e alle indicazioni contenute nell’allegato VII alla parte seconda del presente decreto; (112)
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita’ umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu’ in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita’ dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) ‘installazione’: unita’ tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu’ attivita’ elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita’ accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita’ svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attivita’ tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
i-quinquies) ‘installazione esistente’: ai fini dell’applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita’ ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come ‘non gia’ soggette ad AIA’ se in esse non si svolgono attivita’ gia’ ricomprese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) ‘nuova installazione’: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o piu’ periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l’effetto di una stazione di depurazione puo’ essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita’ ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita’, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorita’ competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente ((o sulla salute umana)). In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita’ per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, e’ sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia,
pari o superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT): la piu’ efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita’ e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneita’ pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio’ si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita’ di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche’ il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu’ efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;
l-ter.1) ‘documento di riferimento sulle BAT’ o ‘BREF’: documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;
l-ter.2) ‘conclusioni sulle BAT’: un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilita’, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) ‘livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili’ o ‘BAT-AEL’: intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche;
l-ter.5) ‘tecnica emergente’: una tecnica innovativa per un’attivita’ industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un piu’ elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita’ a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto; (112)
m-bis) verifica di assoggettabilita’ di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilita’ ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorita’ competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell’autorita’ competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA; (112)
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorita’ competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere; (112)
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni piu’ idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c). Un’autorizzazione integrata ambientale puo’ valere per una o piu’ installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilita’ a VIA; (112)
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attivita’, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonche’, ove opportuno, le misure di monitoraggio; (112)
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto; (112)
p) autorita’ competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio; (112)
q) autorita’ procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalita’ o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita’ in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu’ persone fisiche o giuridiche nonche’, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo’ subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche’ le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) ‘relazione di riferimento’: informazioni sullo stato di qualita’ del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita’. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonche’, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilita’ di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtu’ di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terra’ conto delle linee
guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) ‘acque sotterranee’: acque sotterranee quali definite all’articolo 74, comma 1, lettera l);
v-quater) ‘suolo’: lo strato piu’ superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e’ costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell’applicazione della Parte Terza, l’accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ‘ispezione ambientale’: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorita’ competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonche’, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime;
v-sexies) ‘pollame’: il pollame quale definito all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) ‘combustibile’: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l’energia liberata dal processo;
v-octies) ‘sostanze pericolose’: le sostanze o miscele, come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento.
Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di ‘impianto di incenerimento dei rifiuti’ e di ‘impianto di coincenerimento dei rifiuti’ di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 237-ter.

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

Art. 6
Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita’ dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; (112)
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita’ di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e’ necessaria qualora l’autorita’ competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilita’ ambientale dell’area oggetto di intervento.
3-bis. L’autorita’ competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale, gia’ sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali e’ prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione e’ effettuata secondo le modalita’ e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e’ integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumita’ pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
((c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.))
5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c). (112)
6. La verifica di assoggettabilita’ a VIA e’ effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu’ di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015. (112)
7. La VIA e’ effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu’ di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita’ a VIA, l’autorita’ competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita’ a VIA, l’autorita’ competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita’ a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015, l’autorita’ competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. (112)
8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104. (112)
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta’ di richiedere all’autorita’ competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorita’ competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita’ a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. (112)
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo’ disporre, con decreto, l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. (112)
11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalita’ del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e’ stata concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. (112)
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non e’ necessaria per la localizzazione delle singole opere.
13. L’autorizzazione integrata ambientale e’ necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attivita’ di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;
14. Per le attivita’ di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attivita’ svolte nell’installazione, l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonche’ per le loro modifiche sostanziali, l’autorizzazione integrata ambientale e’ rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all’articolo 29-quater, comma 10.
16. L’autorita’ competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita’ ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) e’ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non e’ prevenibile sono in ordine di priorita’ e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio’ sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;
d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita’ e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu’ di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia’ rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita’ di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonche’ le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di
cui al presente comma e’ abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e’ tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente
riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita’ di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle
strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.

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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l’art. 15, comma 3) che ” Per i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall’articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.”.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

Art. 7
((Competenze in materia di VAS e di AIA)) ((112))
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attivita’ di cui all’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.
((5. In sede statale, l’autorita’ competente ai fini della VAS e dell’AIA e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS e’ espresso dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, che collabora alla relativa attivita’ istruttoria. Il provvedimento di AIA e’ rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) ((112))
((6. In sede regionale, l’autorita’ competente ai fini della VAS e dell’AIA e’ la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.)) ((112))
((7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalita’, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purche’ con questo compatibili, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita’ di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto
ed all’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.)) ((112))
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

Art. 7-bis
(( (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita’ a VIA). ))
((1. La verifica di assoggettabilita’ a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita’ a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.
3. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita’ a VIA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del presente decreto.
4. In sede statale, l’autorita’ competente e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per le attivita’ istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA e’ adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e’ adottato nelle forme e con le modalita’ di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma 8.
5. In sede regionale, l’autorita’ competente e’ la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilita’ a VIA l’autorita’ competente coincida con l’autorita’ proponente di un progetto, le autorita’ medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilita’ a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformita’ agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalita’ di cui all’articolo 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalita’ di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche’ l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potesta’ normativa di cui al presente comma e’ esercitata in conformita’ alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita’ della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche’ per la destinazione alle finalita’ di cui all’articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e di VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all’allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilita’ a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell’impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

Art. 8
(( (Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS). ))
((1. Il supporto tecnico-scientifico all’autorita’ competente per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato e’ assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione puo’ avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attivita’ istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita’ ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all’Istituto superiore di sanita’ ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed e’ rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalita’ e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanita’ pubblica, garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ se personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalita’ di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento finale.
3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unita’ di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianita’ di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo e’ reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, all’ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonche’, per lo svolgimento delle attivita’ istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unita’ designate dal Ministro della salute. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l’articolazione, l’organizzazione, le modalita’ di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilita’, incompatibilita’ e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.
5. A decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del presente decreto, versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita’ di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all’amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilita’, il componente responsabile decade dall’incarico con effetto dalla data dell’accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall’autorita’ competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l’autorita’ competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita’, competenza ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.))((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

Articolo 8-bis
((Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC
1. La Commissione istruttoria per l’IPPC, di cui all’articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l’attivita’ di supporto scientifico per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell’articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8 del presente decreto.))

ART. 9
Norme procedurali generali
1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
2. L’autorita’ competente, ove ritenuto utile indice, cosi’ come disciplinato dagli articoli che seguono, una o piu’ conferenze di servizi ai sensi ((dell’articolo 14)) della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorita’ pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, l’autorita’ competente puo’ concludere con il proponente o l’autorita’ procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita’ di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e’ facolta’ del proponente presentare all’autorita’ competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L’autorita’ competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorita’ competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

ART. 10
(( (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilita’ a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) )) ((112))
((1. Nel caso di progetti per i quali e’ prevista la procedura di verifica di assoggettabilita’ a VIA, l’autorizzazione integrata ambientale puo’ essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l’autorita’ competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.)) ((112))
1-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
1-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorita’ competente si estende alle finalita’ di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovra’ dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalita’ di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita’ di cui all'((articolo 19)) puo’ essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalita’ di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. ((112))
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi gia’ sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

((TITOLO II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA))

ART. 11
Modalita’ di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica e’ avviata dall’autorita’ procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita’ ((limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3 bis));
b) l’elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l’informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L’autorita’ competente, al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilita’ ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull’assoggettabilita’ delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 6;
b) collabora con l’autorita’ proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonche’ l’impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita’ di monitoraggio di cui all’articolo 18;.
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche’ sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
((3. La fase di valutazione e’ effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e’ preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.))
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

ART. 12
Verifica di assoggettabilita
1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorita’ procedente trasmette all’autorita’ competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta’ di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.
2. L’autorita’ competente in collaborazione con l’autorita’ procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e’ inviato entro trenta giorni all’autorita’ competente ed all’autorita’ procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorita’ competente con l’autorita’ procedente, l’autorita’ competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente.
4. L’autorita’ competente, sentita l’autorita’ procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
((5. Il risultato della verifica di assoggettabilita’, comprese le motivazioni, e’ pubblicato integralmente nel sito web dell’autorita’ competente)).
6. La verifica di assoggettabilita’ a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia’ sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilita’ di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

ART. 13
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorita’ procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attivita’ di elaborazione di piani e programmi, con l’autorita’ competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni ((dall’invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo)).
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorita’ procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonche’ le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. ((Il Rapporto ambientale da’ atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.)) Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia’ effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o

altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma e’ comunicata, anche secondo modalita’ concordate, all’autorita’ competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresi’ messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche’ questi abbiano l’opportunita’ di esprimersi.
6. La documentazione e’ depositata presso gli uffici dell’autorita’ competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

ART. 14
Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 13, comma 5, l’autorita’ procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorita’ procedente, l’indicazione delle sedi ove puo’ essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si puo’ consultare la sintesi non tecnica.
2. L’autorita’ competente e l’autorita’ procedente mettono, altresi’, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque puo’ prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni ((in forma scritta)), anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
((4. In attuazione dei principi di economicita’ e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita’ e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15. Tali forme di pubblicita’ tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))

ART. 15
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della Consultazione
1. L’autorita’ competente, in collaborazione con l’autorita’ procedente, svolge le attivita’ tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche’ le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 ((e dell’articolo 32, nonche’ i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32)) ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 14. ((La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione e’ disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo)).
((2. L’autorita’ procedente, in collaborazione con l’autorita’ competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma)).

ART. 16
Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, ((sono trasmessi)) all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma.

ART. 17
Informazione sulla decisione
1. ((La decisione finale e’ pubblicata nei siti web delle autorita’ interessate con indicazione del luogo in cui e’ possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria)). Sono inoltre rese pubbliche ((…)) attraverso la pubblicazione sui siti web della autorita’ interessate:
a) il parere motivato espresso dall’autorita’ competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e’ tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonche’ le ragioni per le quali e’ stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18.

ART. 18
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita’ prefissati, cosi’ da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. ((Il monitoraggio e’ effettuato dall’Autorita’ procedente in collaborazione con l’Autorita’ competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.))
2. Il piano o programma individua le responsabilita’ e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalita’ di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e’ data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorita’ competente e dell’autorita’ procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

TITOLO III
((LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE))

ART. 19
(( (Modalita’ di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA). ))
((1. Il proponente trasmette all’autorita’ competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita’ a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche’ copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.
2. Lo studio preliminare ambientale e’ pubblicato tempestivamente nel sito web dell’autorita’ competente, con modalita’ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
3. L’autorita’ competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo’ prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’autorita’ competente.
5. L’autorita’ competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L’autorita’ competente puo’, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorita’ competente puo’ concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e’ fatto obbligo all’autorita’ competente di procedere all’archiviazione.
7. L’autorita’ competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita’, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorita’ competente puo’ prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorita’ competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e’ prevista l’adozione del provvedimento.
8. Qualora l’autorita’ competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
9. Qualora l’autorita’ competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V.
10. Per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilita’ a VIA e’ effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.
11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA, comprese le motivazioni, e’ pubblicato integralmente nel sito web dell’autorita’ competente.
12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche’ i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall’autorita’ competente sul proprio sito web.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 20
(( (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA). ))
((1. Il proponente ha la facolta’ di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l’autorita’ competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorita’ competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualita’ sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 21
(( (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale). ))
((1. Il proponente ha la facolta’ di richiedere una fase di consultazione con l’autorita’ competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorita’ competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonche’ una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale.
2. La documentazione di cui al comma 1, e’ pubblicata e resa accessibile, con modalita’ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorita’ competente che comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l’autorita’ competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere e’ pubblicato sul sito web dell’autorita’ competente.
4. L’avvio della procedura di cui al presente articolo puo’, altresi’, essere richiesto dall’autorita’ competente sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all’articolo 20.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 22
(( (Studio di impatto ambientale). ))
((1. Lo studio di impatto ambientale e’ predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall’autorita’ competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata. 2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilita’ e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.
5. Per garantire la completezza e la qualita’ dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente:
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformita’ della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
b) ha facolta’ di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalita’ specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 23
(( (Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). ))
((1. Il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorita’ competente in formato elettronico:
a) gli elaborati progettuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32;
e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita’ alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanita’.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorita’ competente verifica la completezza della documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, nonche’ l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorita’ competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della verifica, da effettuarsi da parte dell’autorita’
competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed e’ fatto obbligo all’autorita’ competente di procedere all’archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 e’ immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita’ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorita’ competente all’esito delle verifiche di cui al comma 3. L’autorita’ competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione e’ effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 24
(( (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere). ))
((1. Della presentazione dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonche’ delle comunicazioni di cui all’articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell’autorita’ competente. Tale forma di pubblicita’ tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA.
2. L’avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e’ pubblicato a cura dell’autorita’ competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne e’ data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L’avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b) l’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l’indirizzo web e le modalita’ per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita’ per la partecipazione del pubblico;
f) l’eventuale necessita’ della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo’ prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorita’ competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta’ di presentare all’autorita’ competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorita’ competente, entro i trenta giorni successivi, puo’, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l’autorita’ competente puo’ concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed e’ fatto obbligo all’autorita’ competente di procedere all’archiviazione.
5. L’autorita’ competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita’ al comma 2, da pubblicare a cura dell’autorita’ competente sul proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi il proponente ha facolta’ di presentare all’autorita’ competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all’articolo 32, i termini per le consultazioni e l’acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche’ i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell’articolo 32 sono tempestivamente pubblicati dall’autorita’ competente sul proprio sito web.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 24-bis
(( (Inchiesta pubblica). ))
((1. L’autorita’ competente puo’ disporre che la consultazione del pubblico di cui all’articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell’inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall’autorita’ competente.
2. Per i progetti di cui all’allegato II, e nell’ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’autorita’ competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell’inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.
3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, e’ presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 1.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 25
(( (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). ))
((1. L’autorita’ competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonche’ dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorita’ competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale l’autorita’ competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, propone al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita’, l’autorita’ competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara’
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e’ proposto all’adozione del Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di sessanta giorni all’adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l’espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del provvedimento e’ rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorita’ competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonche’ l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi’ le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonche’ quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significativita’ dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, e’ possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e’ immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorita’ competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche’ dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorita’ competente.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorita’ competente informa l’altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentoriai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 26
(( (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori).))
((1. Il provvedimento di VIA e’ sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonche’ nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. 2. L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:
a) il provvedimento di VIA;
b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonche’, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell’autorizzazione, e’ data prontamente informazione al pubblico, nonche’ alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell’autorita’ che ha adottato l’atto, consentendo altresi’ l’accesso almeno alle seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;
b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonche’ l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 27
(( (Provvedimento unico in materia ambientale). ))
((1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente puo’ richiedere all’autorita’ competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo 23, avendo cura che l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, rechi altresi’ specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonche’ la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attivita’ di escavo e attivita’ di posa in mare di cavi e condotte di cui all’articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilita’ di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorita’ competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonche’ l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita’ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. La medesima comunicazione e’ effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorita’ competente, quest’ultima, nonche’ le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
6. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorita’ competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e’ data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita’ tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato puo’ presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata ambientale.
7. Entro i successivi trenta giorni l’autorita’ competente puo’ chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorita’ competente puo’ concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed e’ fatto obbligo all’autorita’ competente di procedere all’archiviazione. L’autorita’ competente, ove motivatamente ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita’ all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorita’ competente sul proprio sito web e di cui e’ data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta’.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorita’ competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalita’ di cui all’articolo 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi e’ di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi’, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e’ assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta’ e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e’ sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita’ di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita’ previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 27-bis
(( (Provvedimento autorizzatorio unico regionale). ))
(( 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorita’ competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresi’
specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorita’ competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonche’ l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita’ tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita’ a quanto previsto
dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione e’ notificata al medesimo con le modalita’ di cui all’articolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorita’ competente, quest’ultima, nonche’ le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorita’ competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e’ data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita’ tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato puo’ presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale.
5. Entro i successivi trenta giorni l’autorita’ competente puo’ chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorita’ competente puo’ concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed e’ fatto obbligo all’autorita’ competente di procedere all’archiviazione. L’autorita’ competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita’ all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorita’ competente sul proprio sito web, di cui e’ data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l’ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta’.
6. L’autorita’ competente puo’ disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalita’ disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorita’ competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e’ convocata in modalita’ sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e’ di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente e’ assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformita’ all’articolo 25, commi
1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita’ di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita’ previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 28
(( (Monitoraggio). ))
((1. Il proponente e’ tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA o nel provvedimento di VIA.
2. L’autorita’ competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attivita’, l’autorita’ competente puo’ avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Istituto superiore di sanita’ per i profili concernenti la sanita’ pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorita’ competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attivita’, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessita’, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l’autorita’ competente puo’ istituire, d’intesa con il proponente e con oneri a carico di quest’ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All’esito positivo della verifica l’autorita’ competente attesta l’avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell’esito della verifica.
3. Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita’ di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorita’ competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza. L’attivita’ di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attivita’ di verifica sono svolte direttamente dall’autorita’ competente.
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l’autorita’ competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all’articolo 29.
6. Qualora all’esito dei risultati delle attivita’ di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’autorizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entita’ significativamente superiore a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l’autorita’ competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo’ ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita’ autorizzate e disporre l’adozione di opportune misure correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l’esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l’autorita’ competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.
8. Delle modalita’ di svolgimento delle attivita’ di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall’autorita’ competente, nonche’ dei dati derivanti dall’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente e’ data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorita’ competente.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l’art. 2, comma 23, lettera a)) che “al comma 1, primo periodo, le parole “Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali” sono sostituite dalle parole “Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,””.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 29
(( (Sistema sanzionatorio). ))
((1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilita’ a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all’articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, l’autorita’ competente procede secondo la gravita’ delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attivita’ per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente.
3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto gia’ realizzato o in corso di realizzazione, l’autorita’ competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo’ consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita’ a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorita’ competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita’. In caso di inottemperanza, l’autorita’ competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese e’ effettuato con le modalita’ e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilita’ a VIA, ove prescritte, e’ punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita’ o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
6. Le sanzioni sono irrogate dall’autorita’ competente.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attivita’ di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attivita’ di cui all’articolo 28 del presente decreto per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita’ a VIA o nel provvedimento di VIA, nonche’ alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita’ naturali.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

((TITOLO III-BIS
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE))

Articolo 29-bis
Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
((1. L’autorizzazione integrata ambientale e’ rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all’articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l’autorita’ competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o
dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,
purche’ siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita’ con l’articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l’applicazione dell’articolo 29-septies, l’autorita’ competente rilascia l’autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformita’ dell’istanza con i requisiti generali.))
((2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall’emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformita’ con l’articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE all’atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti gia’ emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova piu’ applicazione l’ultimo periodo del
comma 2.))
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ((fino all’emanazione delle relative conclusioni sulle BAT)).

Articolo 29-ter
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell’installazione e delle sue attivita’, specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
e) descrizione del tipo e dell’entita’ delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonche’ un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora cio’ non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonche’ le attivita’ di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16;
m) se l’attivita’ comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita’ di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. L’autorita’ competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una ((sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1)) e l’indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta’ intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all’autorita’ competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilita’ al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita’ industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonche’ altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu’ requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorita’ competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorita’ competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potra’ chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. E’ fatta salva la facolta’ per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita’ della documentazione da presentare.
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole “Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, e la parola “APAT” e’ sostituita dalla seguente: “ISPRA”.

Articolo 29-quater
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
1. Per le installazioni di competenza statale la domanda e’ presentata all’autorita’ competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita’ stabiliti con il decreto di cui all’articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L’autorita’ competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione e’ garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’autorita’ competente ((, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione)), compresa una copia dell’autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e ((con particolare riferimento agli elementi)) di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13 ((, nonche’ delle proposte
di riesame pervenute dalle autorita’ competenti in materia ambientale ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo)).
3. L’autorita’ competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l’autorita’ competente pubblica nel proprio sito web l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il nominativo del gestore, nonche’ gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e’ possibile prendere visione
degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita’ tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresi’ pubblicate dall’autorita’ competente nel proprio sito web. E’ in ogni caso garantita l’unicita’ della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorita’ competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell’autorita’ competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, nonche’, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione, alla conferenza e’ invitato un rappresentante della rispettiva autorita’ competente.
6. Nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche’ la proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalita’ di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, puo’, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’autorita’ competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 29-octies.
8. Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorita’ competente puo’ richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita’ di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
10. L’autorita’ competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, gia’ definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessita’ permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all’articolo 216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita’ previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonche’, la data entro la quale le prescrizionidebbono essere attuate.
13. Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e’ messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l’ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e’ basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte ((, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell’articolo 32-bis,)) prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalita’ con cui se ne e’ tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l’installazione o l’attivita’ interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
f) se e’ concessa una deroga ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell’articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attivita’;
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorita’ competente.
14. L’autorita’ competente puo’ sottrarre all’accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’allegato VIII, qualora cio’ si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare ai sensi dell’articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L’autorita’ competente puo’ inoltre sottrarre all’accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprieta’ intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessita’ e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita’ con gli interessi fondamentali della collettivita’, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorita’ competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

Articolo 29-quinquies
(( (Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale). ))
((1. E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell’Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell’ISPRA, nonche’, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l’indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l’elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.))

Articolo 29-sexies
Autorizzazione integrata ambientale
1. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente ((decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonche’ di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies)), al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. L’autorizzazione integrata ambientale di attivita’ regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all’allegato B del medesimo decreto, solo quando cio’ risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46)). ((76))
((3. L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell’allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantita’ significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialita’ di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonche’ i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.
3-bis. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonche’ disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita’ di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee presso il sito dell’installazione.))
4. Fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo
complesso.
((4-bis. L’autorita’ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorita’ competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
4-ter. L’autorita’ competente puo’ fissare valori limite di emissione piu’ rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall’articolo 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori e’ effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione puo’ essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.))
((5. L’autorita’ competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell’articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l’autorita’ competente rilascia comunque l’autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell’Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l’autorita’ competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all’Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell’ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un’attivita’, o un tipo di processo di produzione svolto all’interno di un’installazione non e’ previsto, ne’ da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne’ dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell’attivita’ o del processo sull’ambiente, l’autorita’ competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell’autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all’Allegato XI.
6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformita’ a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformita’, la relativa procedura di valutazione, nonche’ l’obbligo di comunicare all’autorita’ competente periodicamente, ed almeno una volta all’anno, i dati necessari per verificarne la conformita’ alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonche’, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L’autorizzazione contiene altresi’ l’obbligo di comunicare all’autorita’ competente e ai comuni interessati, nonche’ all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti
di controllo, l’autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all’articolo 33, comma 3-bis, le modalita’ e la frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorita’ competente in sede di aggiornamento dell’autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull’installazione trasmessi per verificarne la conformita’ all’autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonche’ dei dati reperiti durante le attivita’ di cui all’articolo 29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l’autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalita’ o piu’ ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell’ambito dei controlli di cui al comma 6 e’ espressamente prevista un’attivita’ ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall’autorita’ di controllo di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attivita’ ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.
7. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’installazione. L’autorizzazione puo’, tra l’altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell’installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l’utilizzo durante la durata dell’autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, e’ facolta’ dell’autorita’ competente, considerata la stabilita’ d’esercizio delle tecniche adottate, l’affidabilita’ dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validita’ della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell’autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensita’ (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validita’ dell’autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall’articolo 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l’autorita’ competente ai sensi di tale decreto trasmette all’autorita’ competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale le piu’ recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.))
((9. L’autorizzazione integrata ambientale puo’ contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell’autorita’ competente. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l’autorizzazione puo’ disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l’obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all’articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalita’ degli impianti alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.))
((9-bis. In casi specifici l’autorita’ competente puo’ fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall’applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai ‘livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili’ comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell’istallazione interessata. In tali casi l’autorita’ competente documenta, in uno specifico allegato all’autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione cosi’ fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all’Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato e’ aggiornato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall’emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L’autorita’ competente verifica comunque l’applicazione dei principi di cui all’articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L’applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell’autorizzazione.
9-ter. L’autorita’ competente puo’ accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell’articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell’attivita’ raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l’autorita’ competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l’attivita’ comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilita’ di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’autorita’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle attivita’, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilita’ tecnica di dette misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita’ la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attivita’ autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attivita’ esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attivita’ autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza.
9-sexies. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita’ per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivita’ di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l’autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l’autorita’ competente dovra’ tenere in conto nel determinare l’importo di tali garanzie finanziarie.))

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AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 2 del presente articolo.

Articolo 29-septies
(( (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita’ ambientale). ))
((1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita’ di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu’ rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita’ ambientale, l’amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita’ competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in
sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’autorita’ competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le misure supplementari particolari piu’ rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita’ ambientale.))

Articolo 29-octies
(( (Rinnovo e riesame). ))
((1. L’autorita’ competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione e’ stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche’ di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu’ conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita’, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione e’ disposto sull’installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attivita’ principale di un’installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione.
4. Il riesame e’ inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorita’ competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell’autorita’ competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualita’ della specifica matrice ambientale interessata, l’inquinamento provocato dall’installazione e’ tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e’ accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita’ ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell’attivita’ richiede l’impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita’ ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all’articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita’ di aggiornare l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell’autorita’ competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall’autorita’ competente in base alla prevista complessita’ della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessita’ di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione, le tecniche descritte nelle
conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche’, nel caso di riesami relativi all’intera installazione, l’aggiornamento di tutte le informazioni di cui all’articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame e’ comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l’autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell’attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell’inadempimento la validita’ dell’autorizzazione, previa diffida, e’ sospesa. In occasione del riesame l’autorita’ competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attivita’ principale di un’installazione, l’autorita’ competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell’articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non puo’ in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio delle installazioni alle condizioni dell’autorizzazione.
8. Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e’ esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e’ successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e’ effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e’ esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e’ successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e’ effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
10. Il procedimento di riesame e’ condotto con le modalita’ di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalita’ di cui all’articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni puo’ essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell’autorita’ competente.
11. Fino alla pronuncia dell’autorita’ competente in merito al riesame, il gestore continua l’attivita’ sulla base dell’autorizzazione in suo possesso.))

Articolo 29-nonies
Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all’autorita’ competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorita’ competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da’ notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo’ procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all’autorita’ competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
((3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l’autorita’ competente e l’autorita’ di controllo di cui all’articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino ne’ effetti sull’ambiente, ne’ contrasto con le prescrizioni esplicitamente gia’ fissate nell’autorizzazione integrata ambientale.))
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita’ della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorita’ competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ((ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale.)).

Articolo 29-decies
Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne da’ comunicazione all’autorita’ competente. Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
2. A far data dall’invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all’autorita’ competente e ai comuni interessati, nonche’ all’ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita’ e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorita’ competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 2.
Il gestore provvede, altresi’, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel piu’ breve tempo possibile la conformita’.
3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l’autorita’ competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29-sexies,comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarita’ dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarita’ delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonche’ al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l’autorita’ competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l’autorita’ competente, nell’ambito delle disponibilita’ finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, puo’ disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita’ di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita’ dell’installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e’ notificata al gestore interessato e all’autorita’ competente entro due mesi dalla visita in loco ed e’ resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l’autorita’ competente provvede affinche’ il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’autorita’ competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita’ di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivita’ di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorita’ competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorita’ competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l’ufficio individuato all’articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattuordecies, l’autorita’ competente procede secondo la gravita’ delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche’ un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorita’ competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita’;
((b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attivita’ per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu’ di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione e’ automaticamente prorogata, finche’ il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. La sospensione e’ inoltre automaticamente rinnovata a cura dell’autorita’ di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che e’ stata ripristinata la conformita’, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, avevano determinato la precedente sospensione));
c) alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;
d) alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorita’ competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da’ comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
11-bis. Le attivita’ ispettive in sito di cui all’articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel piu’ breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorita’ d’ispezione.
11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi piu’ elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo e’ determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilita’ dell’ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 89, ha disposto (con l’art. 1, comma 1-ter) che “Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall’articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all’articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo”.

Articolo 29-undecies
(( (Incidenti o imprevisti). ))
((1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita’ ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore informa immediatamente l’autorita’ competente e l’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l’autorita’ competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1, l’autorita’ competente puo’ diffidare il gestore affinche’ adotti ogni misura complementare appropriata che l’autorita’ stessa, anche su proposta dell’ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall’autorita’ competente e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. L’autorizzazione puo’ meglio specificare tempi, modalita’ e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all’articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.))

Articolo 29-duodecies
Comunicazioni
((1. Le autorita’ competenti comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonche’ un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L’obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l’autorita’ competente comunichi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalita’ per acquisire in remoto tali informazioni.))
((1-bis. In ogni caso in cui e’ concessa una deroga ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorita’ competenti comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall’emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.))
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all’articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 29-decies, sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalita’ di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.

Articolo 29-terdecies
Scambio di informazioni
((1. Le autorita’ competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione relativa all’applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all’Allegato VIII nonche’ sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonche’ l’eventuale individuazione di attivita’ e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sull’attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell’ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell’articolo 29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicita’, contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.
2.bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dell’Italia al Comitato di cui all’articolo 75 della direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3.))
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell’Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche’ alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalita’ di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorita’ competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attivita’ di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attivita’ di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalita’ di scambio di informazioni tra le autorita’ competenti, al fine di promuovere una piu’ ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

Articolo 29-quattuordecies
(( (Sanzioni). ))
((1. Chiunque esercita una delle attivita’ di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche’ nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di
chiusura dell’installazione, la pena e’ quella dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva, se di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorita’ competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorita’ competente nel caso in cui l’inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entita’, fissati nell’autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, si applica la pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell’arresto fino a due anni qualora l’inosservanza sia relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita’ dell’aria previsti dalla vigente normativa;
d) all’utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista e’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l’applicazione del comma 3, nel caso in cui per l’esercizio dell’impianto modificato e’ necessario l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all’articolo 29-nonies, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..
7. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorita’ competente la comunicazione prevista all’articolo 29-decies, comma 1, nonche’ il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorita’ competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e’ sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua
formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell’impianto.
9. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi nell’effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorita’ competente, la documentazione integrativa prevista all’articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall’autorita’ competente per perfezionare un’istanza del gestore o per consentire l’avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorita’ competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell’articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all’articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonche’ di cui all’articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all’articolo 29-decies, comma 4, nonche’ le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all’articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un piu’ grave reato.))

TITOLO IV
((VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE))

ART. 30
Impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d’intesa tra le autorita’ competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonche’ di impianti o parti di essi le cui modalita’ di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l’autorita’ competente e’ tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita’ competenti di tali regioni, nonche’ degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
((2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri, l’autorita’ competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinche’ i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 31
((Attribuzione competenze))
((1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale e’ rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu’ regioni e si manifesti un conflitto tra le autorita’ competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo’ disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.))

ART. 32
Consultazioni transfrontaliere
In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato cosi’ richieda, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell’ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti e di tutta la
documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto. Nell’ambito della notifica e’ fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. Della notifica e’ data evidenza pubblica attraverso il sito web dell’autorita’ competente.
2. Qualora sia espresso l’interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all’autorita’ competente i pareri e le osservazioni delle autorita’ pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita’ ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorita’ pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l’opportunita’ di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L’Autorita’ competente ha l’obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni gia’ stabilite dagli articoli 17, ((25,)) 27 ((27-bis,)) e 29-quater del presente decreto. ((112))
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalita’ di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore o dell’autorita’ procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell’autorita’ competente secondo le modalita’ previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall’autorita’ competente e gli Stati consultati.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e il Ministero degli affari esteri, d’intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere piu’ efficace l’attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l’emissione del provvedimento finale di cui all’art. ((25, comma 2)), e’ prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. ((112))
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”. Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

Articolo 32-bis
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell’Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull’ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l’impianto non ricada nell’ambito delle competenze statali, l’autorita’ competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvede, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche’, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell’autorita’ competente.
((2-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell’Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l’esercizio di attivita’ di cui all’allegato VIII alla parte seconda del presente decreto)). (40)
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che “Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole “Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, e la parola “APAT” e’ sostituita dalla seguente: “ISPRA””.

((TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI))

ART. 33
Oneri istruttori
((1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorita’ competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attivita’ istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilita’ a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.)) ((112))
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita’ di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all’articolo 29-nonies o del riesame di cui all’articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall’articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita’, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche’ i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi’ le modalita’ volte a garantire l’allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attivita’ istruttorie e di controllo. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessita’ delle attivita’ svolte dall’autorita’ competente e dall’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attivita’ condotte nell’installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche’ della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all’articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all’Allegato XII alla Parte Seconda, all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalita’ di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire l’operativita’ della Commissione di cui all’articolo 8-bis, nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all’entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonche’ per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione e’ posto a carico del richiedente il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma e’ riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l’obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all’eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del
costo effettivo del servizio reso.

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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che “Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole “Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, e la parola “APAT” e’ sostituita dalla seguente: “ISPRA””.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l’art. 23, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 23, comma 2) che “I procedimenti di verifica di assoggettabilita’ a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche’ i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”.

ART. 34
Norme tecniche, organizzative e integrative
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, all’aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorita’, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarieta’ all’attivita’ di pianificazione. Le regioni promuovono l’attivita’ delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita’ ecologica, la salvaguardia della biodiversita’ ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialita’ individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitivita’ e dell’occupazione.
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unita’ operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:
a) determinare, nell’ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani,
programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilita’ dell’integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita’ interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un’ampia diffusione delle informazioni ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d’impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall’autorita’ competente.
9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9-bis. L’elenco riportato nell’allegato IX, ove necessario, e’ modificato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita’, possono essere introdotte modifiche all’allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d’impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea.

ART. 35
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita’ del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.
((2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all’articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivita’, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all’articolo 29-quater, comma 12, specificata nell’autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.))
((2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 1)).((76))
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita’ e gli istituti di ricerca, le societa’ per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorita’ competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita’ competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-septies. L’autorita’ competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell’applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l’autorita’ competente puo’ avvalersi dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita’ di autorizzazione nel caso in cui piu’ impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu’ di una autorita’ competente.
2-nonies. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilita’ in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l’art. 2, comma 31) che “Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole, “del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto””. Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 2) che “Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole “Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, e la parola “APAT” e’ sostituita dalla seguente: “ISPRA””.
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AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 2-quinquies del presente articolo.

ART. 36
(Abrogazioni e modifiche)
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:
a) l’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
d) l’articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell’articolo 4, ed il comma 2, dell’articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell’articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
g) l’articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l’articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
l) l’articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dell’articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
r) il comma 1, dell’articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000;
cc) l’articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l’articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
ff) l’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; (40)
gg) l’articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46)).
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
—————
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l’art. 2, comma 31) che “Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole, “del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto””.

Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 42.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 43.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 44.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 49.
((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 51.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

Art. 52.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))

PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 53
(finalita)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle

situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonche’ preordinata alla loro esecuzione, in conformita’ alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attivita’ previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunita’ montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

ART. 54
(definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all’interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che puo’ essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimita’ della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piu’ vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonche’ di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un’attivita’ umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attivita’ umana, e’ sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o piu’ falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piu’ strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosita’ e permeabilita’ sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantita’ significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l’insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d’acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o piu’ bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unita’ per la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attivita’ riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonche’ del territorio a questi connessi, aventi le finalita’ di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l’uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l’insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
((z-bis) Autorita’ di bacino distrettuale o Autorita’ di bacino: l’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto)).

ART. 55
(attivita’ conoscitiva)
1. Nell’attivita’ conoscitiva, svolta per le finalita’ di cui all’articolo 53 e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 53.
2. L’attivita’ conoscitiva di cui al presente articolo e’ svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all’articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonche’ modalita’ di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilita’ di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico
sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. E’ fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche’ alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))), secondo le modalita’ definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell’attivita’ conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini dell’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonche’ ai fini della diffusione dell’informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresi’ con riguardo a:
a) inquinamento dell’aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L’ANCI provvede all’esercizio delle attivita’ di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Con decreto del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) sono definiti i criteri e le modalita’ di esercizio delle suddette attivita’. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all’uno e cinquanta per cento dell’ammontare della massa spendibile annualmente delle spese d’investimento previste per il ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Per l’esercizio finanziario 2006, all’onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

ART. 56
(attivita’ di pianificazione, di programmazione e di attuazione)
1. Le attivita’ di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita’ di cui all’articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attivita’ istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche’ delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attivita’ estrattive nei corsi d’acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonche’ la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonche’ la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonche’ della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonche’ modalita’ di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l’altro, a garantire omogeneita’ di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalita’ di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

CAPO II
COMPETENZE

ART. 57
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)):
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita’ di cui agli articoli 55 e 56, nonche’ per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattivita’ dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione;
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il programma nazionale di intervento. (24)
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), e’ composto da quest’ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita’ produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita’. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l’attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.
6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 – 23 luglio 2009, n. 232 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del comma 1, lettera b), del presente articolo “nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata”.

ART. 58
(competenze del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)))
1. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)):
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell’ambiente di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche’ la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all’articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell’ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)));
c) opera, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l’utilizzazione delle acque e per la tutela dell’ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ))svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;(24)
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell’attivita’ dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorita’ di bacino distrettuale di cui all’articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonche’ con riguardo all’impatto ambientale dell’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;(24)
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))), e di consultazione dei dati, definizione di modalita’ di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche’ definizione degli indirizzi per l’accertamento e lo studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 – 23 luglio 2009, n. 232 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo, comma 3, lettera a), “nella parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano esercitate previo parere della Conferenza unificata”; comma 3, lettera d), “nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata”.

ART. 59
(competenze della Conferenza Stato-regioni)
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 57, in ordine alle attivita’ ed alle finalita’ di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne e’ richiesta dal ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)). In particolare:
a) formula proposte per l’adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) e per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita’ di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformita’ agli indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all’attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.

ART. 60
(competenze dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) – ((ISPRA)))
1. Ferme restando le competenze e le attivita’ istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPAR))) esercita, mediante il Servizio geologico d’Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l’attivita’ conoscitiva, qual e’ definita all’articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

ART. 61
(competenze delle regioni)
1. Le regioni, ferme restando le attivita’ da queste svolte nell’ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d’intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all’articolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all’approvazione e all’esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all’organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all’organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attivita’ produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacita’ di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative gia’ trasferite o delegate alle regioni.

ART. 62
(competenze degli enti locali e di altri soggetti)
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunita’ montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d’intesa tra loro, nell’ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) e sono tenuti a collaborare con la stessa.

ART. 63
(( (Autorita’ di bacino distrettuale).))
((1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 e’ istituita l’Autorita’ di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorita’ di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformita’ agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attivita’ a criteri di efficienza, efficacia, economicita’ e pubblicita’.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza nonche’ di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l’Autorita’ di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita’ di bacino distrettuale sono altresi’ attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorita’ di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorita’ di bacino distrettuali.
3. Sono organi dell’Autorita’ di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest’ultimo in conformita’ alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell’Autorita’ di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle stesse e di sussidiarieta’. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorita’ di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita’ di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un piu’ efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita’ di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo’ prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorita’ di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio e’ interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unita’ di personale trasferite alle Autorita’ di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorita’. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ente incorporante, e’ attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi’, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorita’ di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio e’ interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonche’ il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell’ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente e’ validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del Piano di bacino in conformita’ agli indirizzi e ai criteri di cui all’articolo 57;
b) individua tempi e modalita’ per l’adozione del Piano di bacino, che puo’ articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu’ regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l’attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell’attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell’esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l’amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l’inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, puo’ avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarieta’, lo statuto dell’Autorita’ di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche’ i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita’, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto e’ approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Il segretario generale e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorita’ di bacino;
b) cura l’istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita’;
d) cura l’attuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonche’ alle risorse stanziate per le finalita’ del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell’ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalita’ del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell’Autorita’.
9. La conferenza operativa e’ composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; e’ convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell’ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo’ essere integrata, per le attivita’ istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e societa’ pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorita’ di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche’ i programmi di intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell’articolo 62 del presente decreto, le Autorita’ di bacino coordinano e sovrintendono le attivita’ e le funzioni di titolarita’ dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche’ del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago d’Iseo e del Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e alla fitodepurazione)).

TITOLO II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI

CAPO I
I DISTRETTI IDROGRAFICI

ART. 64
(( (Distretti idrografici).))
((1. L’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e’ ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, gia’ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, gia’ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Lemene, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Po, gia’ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Reno, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia’ bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Conca Marecchia, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Lamone, gia’ bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
c) distretto idrografico dell’Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, gia’ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Serchio, gia’ bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Magra, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini della Liguria, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini della Toscana, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
d) distretto idrografico dell’Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, gia’ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Tronto, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sangro, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini dell’Abruzzo, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini del Lazio, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Fiora, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
e) distretto idrografico dell’Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, gia’ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Volturno, gia’ bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sele, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Sinni e Noce, gia’ bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Bradano, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Saccione, Fortore e Biferno, gia’ bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Ofanto, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Lao, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
9) Trigno, gia’ bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
10) bacini della Campania, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
11) bacini della Puglia, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
12) bacini della Basilicata, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
13) bacini della Calabria, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
14) bacini del Molise, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, gia’ bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183)).

CAPO II
GLI STRUMENTI

ART. 65
(valore, finalita’ e contenuti del piano di bacino distrettuale)
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed e’ lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino e’ redatto dall’Autorita’ di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d’acqua di fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformita’ agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4, realizza le finalita’ indicate all’articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonche’ dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche’ delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l’indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravita’ ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccita’;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche’ del tempo necessario per assicurare l’efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d’uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell’ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano gia’ state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell’approvazione dei relativi atti di programmazione; h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell’impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l’estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
n) l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilita’ della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d’impiego e secondo le quantita’;
s) le priorita’ degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita’ del dissesto;
t) l’indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche’ per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall’approvazione del Piano di bacino le autorita’ competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attivita’ agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualita’ delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell’approvazione del Piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le regioni.
7. In attesa dell’approvazione del Piano di bacino, le Autorita’ di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d’acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da cio’ possa derivare un grave danno al territorio, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attivita’ antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la m ancata attuazione o l’inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) informa senza indugio il Ministro competente da cui l’ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l’adempimento. Se permane la necessita’ di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), adotta l’ordinanza cautelare di cui al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 66
(adozione ed approvazione dei piani di bacino)
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, e’ adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
a) i termini per l’adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o piu’ regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al comma 2, e’ inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario “ad acta”, per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l’adozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dell’adozione del piano e’ data notizia secondo le forme e con le modalita’ previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell’esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilita’ ambientale espresso dall’autorita’ competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalita’ di cui all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorita’ di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinche’, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce.

ART. 67
(i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio)
1. Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorita’ di bacino adottano, ai sensi dell’articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorita’ di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 66, approvano altresi’ piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e’ stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumita’ delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte delle Autorita’ di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all’articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi all’individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino all’approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalita’ di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate. ((119))
3. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 57, comma 2, tenendo conto dei programmi gia’ adottati da parte delle Autorita’ di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo, definisce, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita’ del territorio e’ connessa con piu’ elevati pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorita’ per le aree ove e’ stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d’intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ((119))
4. Per l’attivita’ istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonche’ della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorita’ di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorita’ assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita’ del territorio e’ connessa con piu’ elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumita’ delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall’area a rischio le attivita’ produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorita’ connessi al livello di rischio, un piano per l’adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresi’ un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attivita’ produttive e delle abitazioni private realizzate in conformita’ alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All’abbattimento dei manufatti si provvede con le modalita’ previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facolta’ di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprieta’ in conseguenza del verificarsi di calamita’ naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono contenere l’indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa copertura finanziaria.

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AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera m)) che “Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
[…]
m) l’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’articolo 67, commi 2 e 3, e nell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto”.

ART. 68
(procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio)
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalita’ di cui all’articolo 66.
2. L’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorita’ di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

ART. 68-bis
(( (Contratti di fiume).))
((1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree)).

CAPO III
GLI INTERVENTI

ART. 69
(programmi di intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita’ dei piani medesimi e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita’, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell’impatto ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunita’ montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

ART. 70
(adozione dei programmi)
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale e’ stabilita al 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l’attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l’attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalita’ di cui al comma 1, sono trasmessi al ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), affinche’, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell’economia e delle finanze l’indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 71
(attuazione degli interventi)
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorita’ di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in conformita’ ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4.
2. L’esecuzione di opere di pronto intervento puo’ avere carattere definitivo quando l’urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l’attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

ART. 72
(finanziamento)
1. Ferme restando le entrate connesse alle attivita’ di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all’articolo 69.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze fino all’espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell’economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorita’ indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l’ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l’adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA))), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 57.
5. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), entro trenta giorni dall’approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

ART. 72-bis
(( (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).))
((1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita’ del permesso di costruire.
2. Ai fini del comma 1 e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2016, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell’area di sedime ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinche’ le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorita’ per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.
5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attivita’ di rimozione o di demolizione, l’elenco dettagliato dei relativi costi, l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l’inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.
6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalita’ di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.
7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall’erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalita’ di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull’attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati)).

SEZIONE II
TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

ART. 73
(finalita)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita’ per quelle potabili;
d) mantenere la capacita’ naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche’ la capacita’ di sostenere comunita’ animali e vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccita’ contribuendo quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualita’ per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l’inquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degliaccordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) l’individuazione di obiettivi di qualita’ ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonche’ la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualita’ del corpo recettore;
d) l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;
e) l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

f) l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l’adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorche’ contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell’ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
h) l’adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalita’ e l’utilizzo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.

Art. 74
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piu’ vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l’area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l’estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita’ domestiche;
h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita’ commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalita’ consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l’area in cui la popolazione, ovvero le attivita’ produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
q) ente di governo dell’ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l’organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita’ del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita’ di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell’azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vitavegetale, producendo la perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualita’ delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o piu’ composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita’ umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualita’ degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente;
dd) “rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita’ il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano gia’ state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’affidamento dei lavori, nonche’ gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e gia’ autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformita’ dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualita’ ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attivita’ commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita’ di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unita’ di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unita’ di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione; l’effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo’ essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque gia’ inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all’interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che puo’ essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimita’ della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un’attivita’ umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attivita’ umana, e’ sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall’autorita’ competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
i) falda acquifera: uno o piu’ strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosita’ e permeabilita’ sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantita’ significative di acque sotterranee; (22)
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o piu’ falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d’acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l’area di terra e di mare, costituita da uno o piu’ bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unita’ per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore piu’ basso del suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”;
r) stato delle acque sotterranee: l’espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore piu’ basso del suo stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”;
t) stato ecologico: l’espressione della qualita’ della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, cosi’ classificato in base alle disposizioni pertinenti dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
(( z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalita’ previste all’articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualita’ ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorita’ di cui alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza;))
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22)
bb) stato quantitativo: l’espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo e’ modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocita’ annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocita’ annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualita’ ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all’articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonche’ danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2 dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22)
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell’Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualita’ ambientale ((, denominati anche “SQA”;)): la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l’ambiente;
mm) approccio combinato: l’insieme dei controlli, da istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi significativi per l’ambiente acquatico o attraverso l’ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attivita’ economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall’attivita’ conoscitiva di cui all’articolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto;
qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un’emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l’ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunita’ imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di la’ del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l’unita’ tecnica permanente in cui sono svolte una o piu’ attivita’ di cui all’Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita’ accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita’ svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento; nel caso di attivita’ non rientranti nel campo di applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l’impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita’ di cui all’Allegato I del predetto decreto, l’impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo
integrati dell’inquinamento.
uu-bis) limite di rivelabilita’: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si puo’ affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e’ diverso da un bianco che non contiene l’analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilita’ a una concentrazione dell’analita che puo’ ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione puo’ essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e puo’ essere ottenuto dal punto di taratura piu’ basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta’ specificate, che si e’ stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprieta’ nominali.
((uu-sexies) matrice: un comparto dell’ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico all’interno del rango tassonomico o “sub phylum”, “classe” o un loro equivalente.))

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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera a)) che “le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell’articolo 74 sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d) dell’articolo 2 del presente decreto”.

ART. 75
(competenze)
1 Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema attraverso il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita’ che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all’ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare))per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all’attivita’ di sostituzione sono a carico dell’ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento in caso di urgente necessita’ e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonche’ quanto disposto dall’articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all’attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu’ regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare))previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi’ essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall’Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell’Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la piu’ ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita’ delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) i dati conoscitivi e le informazioni relative all’attuazione della parte terza del presente decreto, nonche’ quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalita’ indicate con decreto del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri competenti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) elabora a livello nazionale, nell’ambito del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) anche per l’invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare))i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all’Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l’attiva partecipazione di tutte le parti interessate all’attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all’articolo 121. 7. Le regioni provvedono affinche’ gli obiettivi di qualita’ di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunita’ europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorita’, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della filodepurazione.

TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA’

CAPO I
OBIETTIVO DI QUALITA’ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITA’ PER SPECIFICA DESTINAZIONE

ART. 76
(disposizioni generali)
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita’ ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita’ per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all’articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L’obiettivo di qualita’ ambientale e’ definito in funzione della capacita’ dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunita’ animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L’obiettivo di qualita’ per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015;
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l’obiettivo di qualita’ ambientale corrispondente allo stato di “buono”;
b) sia mantenuto, ove gia’ esistente, lo stato di qualita’ ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi’ per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all’articolo 79 gli obiettivi di qualita’ per specifica destinazione di cui all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita’ ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piu’ cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell’obiettivo di qualita’ ambientale; l’obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita’ ambientale con i diversi obiettivi di qualita’ per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita’ ambientale piu’ elevati, nonche’ individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita’.

ART. 77
(individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualita’ ambientale)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati gia’ acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita’ corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita’ ambientale di cui all’articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorita’ di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l’adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di qualita’ ambientale corrispondente allo stato di “buono”, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di “sufficiente” di cui all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualita’ fissati nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull’ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita’ per le quali l’acqua e’ accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l’irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita’ sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita’ tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un’opzione significativamente migliore sul piano ambientale.
((6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche’ non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita’ ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l’elenco delle misure, la necessita’ delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche’ il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.))
((7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell’impatto antropico rilevato ai sensi dell’articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attivita’ umana o dell’inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualita’, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attivita’ umana o dell’inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell’ambito della revisione di detti piani.))
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi e’ consentita purche’ essi non comportino l’ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purche’ non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche’ le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita’ prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non da’ luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purche’ ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l’ulteriore deterioramento dello stato di qualita’ dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualita’ del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena cio’ sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
((10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacita’ di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l’incapacita’ di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita’ sostenibili di sviluppo umano purche’ sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l’ambiente e la societa’, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita’ tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.))

ART. 78
(( (Standard di qualita’ ambientale per le acque superficiali). ))
((1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalita’ disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d’acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.
2. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente, applicano gli SQA alla colonna d’acqua e al biota con le modalita’ di cui al paragrafo A.2.8 dell’allegato 1 alla parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dell’articolo 117;
b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorita’ di bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I piani di gestione di cui all’articolo 117, elaborati entro il 22 dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi dell’articolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze di cui alla presente lettera, che e’ attuato e reso pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;
c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a). A tal fine, e’ resa disponibile, entro il 22 marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all’allegato 1 alla parte terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle linee guida europee n. 25 – Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 – Biota Monitoring e n. 33 – Analytical Methods for Biota Monitoring, contenente le informazioni pratiche, necessarie per l’utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione;
d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si applicano gli SQA per l’acqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, salvo quanto previsto al comma 3, lettera b).
3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province autonome:
a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e 44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza per la colonna d’acqua;
b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.
4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati all’articolo 78-sexies. Se i criteri di cui all’articolo 78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice, le regioni e le province autonome garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, lettera c), per la sostanza pertinente.
5. Per le acque marino costiere e di transizione le regioni e le province autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4.
6. Quando viene individuato un rischio potenziale per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico causato da un’esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od emissioni ambientali misurate o stimate ed e’ stato applicato uno SQA per il biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio anche della colonna d’acqua e applicano gli SQA-CMA di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.
7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o per il biota, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con cadenza almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione di esperti non giustifichino un diverso intervallo temporale. In tale ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della frequenza applicata e’ inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici, in conformita’ all’articolo 78-nonies, comma 1, lettera c).
8. Le regioni e le province autonome effettuano l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell’elenco di priorita’ di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell’allegato 1 alla parte terza ed ai commi 9 e 10.
9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con cadenza triennale, al fine di disporre di un numero di dati sufficienti per un’analisi della tendenza a lungo termine affidabile. Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente intensificando la frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che presentano criticita’ ambientali, quali i corpi idrici in cui sono ubicati scarichi contenenti sostanze dell’elenco di priorita’ o soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attivita’ agricola intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e depositi di rifiuti. All’esito dell’analisi di tendenza sono adottate le necessarie misure di tutela nell’ambito del piano di gestione.
10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione delle variazioni a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4 dell’allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una diffusa attivita’ antropica. Per l’individuazione di detti siti si tiene conto degli esiti dell’analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata in base alle disposizioni di cui all’allegato 3 alla parte terza, dando priorita’ ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza. In ogni caso, l’elenco comprende i siti rappresentativi dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla tabella 3/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza. Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili l’elenco dei siti cosi’ selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i risultati dell’analisi di tendenza secondo le modalita’ previste al punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell’allegato 1 alla parte terza. I risultati dell’analisi di tendenza sono inseriti nei piani di gestione di cui all’articolo 117.
11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti e nel biota concorrono all’aggiornamento ed all’integrazione degli standard di qualita’ ambientali per i corpi idrici lacustri e fluviali.
12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel biota.
13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire l’obiettivo dell’eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonche’ alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dall’inserimento della sostanza nell’elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l’obiettivo e’ di eliminare l’inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.))

ART. 78-bis.
((Zone di mescolamento
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell’elenco di priorita’ nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o piu’ sostanze di detto elenco possono superare, nell’ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformita’ agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che l’estensione di ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dell’applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dell’adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita’ di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando:
a) l’ubicazione e l’estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l’estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all’eliminazione dell’inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell’elenco di priorita’ o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all’allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).))

Art. 78-ter.
Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalita’ per la classificazione dello stato di qualita’ dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base dell’attivita’ di monitoraggio e dell’attivita’ conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all’allegato 1
e all’allegato 3 – sezione C, alla parte terza.
2. L’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonche’ i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
((3. L’ISPRA elabora l’inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato “inventario”, con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L’ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
4. L’inventario e’ redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nonche’ sulla base di altri dati ufficiali. Nell’inventario sono altresi’ riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. L’inventario e’ finalizzato a verificare il raggiungimento dell’obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 78, ed e’ sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 118, comma 2.
6. L’ ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorita’ di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell’inserimento della sezione A dell’inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.

Art. 78-quater.
((Inquinamento transfrontaliero
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:
a) il superamento dell’SQA e’ dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e’ verificata l’impossibilita’ di adottare misure efficaci per rispettare l’SQA in questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita’ di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all’inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.))

Art. 78-quinquies.
((Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
1. L’ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente , di seguito: “ARPA”, e dalle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente, di seguito: “APPA”, ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell’allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI – 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e’ effettuato applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A “Stato delle acque superficiali” della parte 2 “Modalita’ per la classificazione dello stato di qualita’ dei corpi idrici”dell’allegato 1 alla parte terza si applicano per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.))

Art. 78-sexies.
Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
1. L’ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalita’ per la classificazione dello stato di qualita’ dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualita’ ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. ((Le autorita’ di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l’intercomparabilita’, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorita’ di cui alla tabella 1/B dell’allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualita’ delle acque, le autorita’ di bacino distrettuali promuovono altresi’ intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all’adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l’elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell’allegato 1 alla parte terza. Le autorita’ di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori)).

Art. 78-septies.
Calcolo dei valori medi
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalita’ per la classificazione dello stato di qualita’ dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.
((1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando e’ effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, e’ indicato come “inferiore al limite di quantificazione” e il “limite di quantificazione” di tale tecnica e’ superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.))

Art. 78-octies.
((Garanzia e controllo di qualita’
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA), e delle agenzie provinciali per l’ambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualita’ conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L’ISPRA assicura la comparabilita’ dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base:
a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all’articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto;
b) dell’analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attivita’ di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita’ ambientali di cui all’articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dall’ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. L’esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.))

Art. 78-nonies.
(( (Aggiornamento dei piani di gestione). ))
((1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi dell’articolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente:
a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui all’articolo 78-sexies;
b) per le sostanze per le quali si applica l’opzione di cui all’articolo 78, comma 3:
1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e province autonome, per la scelta di tale opzione;
2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di prestazione fissati all’articolo 78-sexies, al fine di permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a);
c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in conformita’ all’articolo 78, comma 7, se gli intervalli tra un monitoraggio e l’altro sono superiori ad un anno.
2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti per la colonna d’acqua relativi all’esaclorobenzene e all’esaclorobutadiene, per il biota relativo al DDT e per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.
3. Le Autorita’ di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell’articolo 117, comma 2-bis, contenenti i risultati e l’impatto delle misure adottate per prevenire l’inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di misure di cui all’articolo 116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.))

Art. 78-decies.
(( (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). ))
((1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell’allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonche’ degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, le informazioni sullo stato chimico per una o piu’ delle seguenti sostanze:
a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44;
b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;
c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e piu’ restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.
2. I piani di gestione dei bacini idrografici possono riportare l’entita’ di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne l’intercomparabilita’ a livello di bacino idrografico.))

Art. 78-undecies.
(( (Elenco di controllo). ))
(( 1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il monitoraggio e’ effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi il monitoraggio e’ avviato entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze nell’elenco di cui al comma 1.
3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona venti stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell’eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentativita’ delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, tenuto conto dei criteri indicati all’articolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base delle informazioni fornite dalle regioni.
4. Il monitoraggio delle sostanze dell’elenco di controllo viene effettuato almeno una volta l’anno.
5. Le sostanze dell’elenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio supplementare, purche’ tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il monitoraggio delle sostanze appartenenti all’elenco di controllo.
6. ISPRA, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per conto dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall’inserimento della sostanza nell’elenco di controllo di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finche’ la sostanza e’ presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima delle suddette scadenze.))

ART. 79
(obiettivo di qualita’ per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 76, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, e’ perseguito, per ciascun uso, l’obiettivo di qualita’ per specifica destinazione stabilito nell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell’ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualita’ delle acque di cui al comma 1 all’obiettivo di qualita’ per specifica destinazione. Le regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al comma 1.

CAPO II
ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE

ART. 80
(acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)
1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:
a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;

b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualita’ delle acque destinate al consumo umano.

ART. 81
(deroghe)
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie Al, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondita’ non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu’ di un anno e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti nell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.

ART. 82
(acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile)
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all’interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu’ di 50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L’autorita’ competente provvede al monitoraggio, a norma dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l’obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.

ART. 83
(acque di balneazione)
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), entro l’inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicita’ annuale prima dell’inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilita’ ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalita’ indicate dal decreto di cui all’articolo 75, comma 6.

ART. 84
(acque dolci idonee alla vita dei pesci)
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
a) i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonche’ di parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate “di importanza internazionale” ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonche’ quelle comprese nelle “oasi di protezione della fauna”, istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorche’ non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresi’, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilita’ ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualita’ conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci “salmonicole” o “ciprinicole”.
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere gradualmente estese sino a coprire l’intero corpo idrico, ferma restando la possibilita’ di designare e classificare, nell’ambito del medesimo, alcuni tratti come “acqua salmonicola” e alcuni tratti come “acqua ciprinicola”. La designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita’ di tutela della qualita’ delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l’allevamento intensivo delle specie ittiche nonche’ i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l’allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.

ART. 85
(accertamento della qualita’ delle acque idonee alla vita dei pesci)
1. Le acque designate e classificate ai sensi dell’articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu’ valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorita’ competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all’autorita’ competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una piu’ completa valutazione delle qualita’ delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

ART. 86
(deroghe)
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell’uomo.

ART. 87
(acque destinate alla vita dei molluschi)

1. Le regioni, d’intesa con il Ministero della politiche agricole e forestali, designano, nell’ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualita’ dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni gia’ effettuate, in funzione dell’esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita’ di tutela della qualita’ delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.

ART. 88
(accertamento della qualita’ delle acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le acque designate ai sensi dell’articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualita’ di cui alla Tabella 1/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne l’inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o piu’ valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorita’ competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.

ART. 89
(deroghe)
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.

ART. 90
(norme sanitarie)
1. Le attivita’ di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata l’attuazione delle norme sanitarie relative alla classificzione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.

TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I
AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL’INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO

ART. 91
(aree sensibili)
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell’Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque aree sensibili:
a) i laghi di cui all’Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonche’ i corsi d’acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dell’Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell’Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago d’Idro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell’Adriatico settentrionale.
2. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui all’Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l’Autorita’ di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all’interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l’Autorita’ di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all’inquinamento di tali aree.
6. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell’articolo 106 entro sette anni dall’identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di cui all’articolo 106.

ART. 92
(zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all’Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell’Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, puo’ modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell’Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita’ di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all’interno delle zone indicate nell’Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorita’ di bacino, ((devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare)) le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all’Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonche’ riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonche’ le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all’Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se gia’ posti in essere, i programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell’anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalita’ di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di controllo e verifica dell’efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.
((8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d’azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni)).
9. ((Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis)), i risultati delle verifiche dell’efficacia degli stessi e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalita’ indicate nel decreto di cui all’articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali e’ data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonche’ degli interventi di formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque e’ raccomandata l’applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.

ART. 93
(zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione)
1. Con le modalita’ previste dall’articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato 7/B alla parte terza del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorita’ di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccita’, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell’ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d’azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.

ART. 94
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
1. Su proposta ((degli enti di governo dell’ambito)), le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche’ per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche’, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorita’ competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e’ costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev’essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto e’ costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e puo’ essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilita’ e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita’:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita’ delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attivita’ di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attivita’:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per

assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.

CAPO II
TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO

ART. 95
(pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualita’ attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualita’ delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorita’ di bacino, nel rispetto delle priorita’ stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita’, del minimo deflusso vitale, della capacita’ di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ sulla base dei criteri gia’ adottati dalle Autorita’ di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonche’ gli obblighi e le modalita’ di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell’Autorita’ concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorita’ di bacino competenti. Le Autorita’ di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) secondo le modalita’ di cui all’articolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall’Autorita’ concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che cio’ possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
5. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, le Autorita’ concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare))con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorita’ provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che cio’ possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonche’ le prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.

Art. 96
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il secondo comma dell’articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e’ sostituito dal seguente: “Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi’ trasmesse alle Autorita’ di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita’ della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e’ elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare))nomina un
Commissario “ad acta” che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.”.
2. I commi 1 e 1-bis. dell’articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti: “1. Tra piu’ domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e’ preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piu’ razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all’uso potabile;
b) le effettive possibilita’ di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
d) la quantita’ e la qualita’ dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E’ preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualita’ dei corpi idrici. In caso di piu’ domande concorrenti per usi produttivi e’ altresi’ preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso e’ preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attivita’ di recupero e di riciclo.”.
3. L’articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 12-bis.
1. Il provvedimento di concessione e’ rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita’ definiti per il corso d’acqua interessato;
b) e’ garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilita’ di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilita’, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresi’ commisurati alle possibilita’ di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantita’ e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l’equilibrio tra il prelievo e la capacita’ di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
3. L’utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, puo’ essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilita’ di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilita’, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilita’ delle risorse predette e vi e’ una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e’ triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.”.
4. L’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 17.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dal comma 2, e’ vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorita’ competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e’ libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e’ regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l’Amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e’ tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuita’ si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E’ in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L’autorita’ competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo’ eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche’ l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”.
5. Il secondo comma dell’articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, gia’ abrogato dall’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto e’ ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l’articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria e’ rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione puo’ proseguire fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorita’ concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento deg li obiettivi di qualita’ e dell’equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche’ per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007 . In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e’ sostituito dal seguente: “Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non puo’ eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.”.
9. Dopo il terzo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e’ inserito il seguente: “Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita’ della risorsa idrica, della quantita’ minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita’ di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili gia’ operanti sul territorio.”.
10. Fatta salva l’efficacia delle norme piu’ restrittive, tutto il territorio nazionale e’ assoggettato a tutela ai sensi dell’articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilita’ di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprieta’ privata. Le regioni, sentite le Autorita’ di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l’equilibrio del bilancio idrico.

ART. 97
(acque minerali naturali e di sorgenti)
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all’articolo 121.

ART. 98
(risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorita’ di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.

ART. 99
(riutilizzo dell’acqua)
1. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attivita’ produttive, detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

CAPO III
TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ART. 100
(reti fognarie)
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell’inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

ART. 101
(criteri generali della disciplina degli scarichi)
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita’ dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L’autorizzazione puo’ in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualita’ di guasti nonche’ per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantita’ massima per unita’ di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorita’ competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall’articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L’autorita’ competente per il controllo e’ autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo’ richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e’ comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L’autorita’ competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico e’ fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualita’ del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall’articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attivita’ di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita’ di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalita’ e complementarieta’ funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attivita’ di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita’;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densita’ di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attivita’ termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
((7-bis. Sono altresi’ assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e’ ammesso, ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticita’ nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacita’ di trattamento dell’impianto di depurazione)).
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e all’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalita’ dei depuratori, nonche’ allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalita’ di cui all’articolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la piu’ ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attivita’ di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalita’ indicate nel decreto di cui all’articolo 75, comma 5.
10. Le Autorita’ competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilita’ di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita’.

ART. 102
(scarichi di acque termali)
1. Per le acque termali che presentano all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e’ ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell’ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell’articolo 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purche’ la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all’ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purche’ vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati ((dagli enti di governo dell’ambito));
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.

ART. 103
(scarichi sul suolo)
1. E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilita’ tecnica o l’eccessiva onerosita’, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purche’ gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonche’ dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purche’ i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilita’ dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformita’ alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo

99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 104
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorita’ competente, dopo indagine preventiva, puo’ autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unita’ geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita’ dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita’ dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita’ e quantita’, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorita’ competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, puo’ autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purche’ i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l’assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l’autorita’ competente, al fine del raggiungimento dell’obiettivo di qualita’ dei corpi idrici sotterranei, puo’ autorizzare il ravvenamento o l’accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’acqua impiegata puo’ essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l’impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell’ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.
5. Per le attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalita’ previste dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purche’ la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e’ progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita’ geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu’ produttivi ed idonei all’iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e’ consentita l’iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l’iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unita’ geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalita’ previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacita’ del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l’acqua risultante dall’estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalita’ e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall’impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e’ autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico e’ revocata.
((8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorita’ competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale)).

ART. 105
(scarichi in acque superficiali)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualita’.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformita’ con le indicazioni dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformita’ con le indicazioni dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi’, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita’.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d’alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, e’ difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purche’ appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente.

ART. 106
(scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu’ spinto di quello previsto dall’articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui puo’ essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e’ pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l’azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all’inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualita’ dei corpi idrici ricettori.

Art. 107
Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l’inderogabilita’ dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati ((dall’ente di governo dell’ambito)) competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche’ il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche’ osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati ((dall’ente di governo dell’ambito)) competente.
3. Non e’ ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle apparecchiature e’ comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita’ degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l’art. 2, comma 19) che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 182, commi 6 e 8, l’art. 107, comma 3, e’ cosi’ sostituito “3. Non e’ ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.”.

ART. 108
(scarichi di sostanze pericolose)
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attivita’ che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantita’ o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita’ consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilita’ consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicita’, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui e’ effettuato lo scarico, l’autorita’ competente in sede di rilascio dell’autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita’ previsti nel Piano di tutela di cui all’articolo 121, anche per la compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu’ restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni ((del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto)). Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell’ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi’ la quantita’ massima della sostanza espressa in unita’ di peso per unita’ di elemento caratteristico dell’attivita’ inquinante e cioe’ per materia prima o per unita’ di prodotto, in conformita’ con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico e’ fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivita’ non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorita’ competente puo’ richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’articolo 124, comma 2, secondo periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’autorita’ competente ridurra’ opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L’autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

CAPO IV
ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI

ART. 109
(immersione in mare di materiale derivante da attivita’ di escavo e attivita’ di posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dell’ambiente marino e in conformita’ alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e’ consentita l’immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita’ e l’innocuita’ ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attivita’ di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), e’ rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e’ rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita’ alle modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attivita’ produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
3. L’immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), e’ soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, e’ dovuta la sola comunicazione all’autorita’ competente.
4. L’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non e’ soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall’attivita’ di posa in mare di cavi e condotte e’ soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformita’ alle modalita’ tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)).
((5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorita’ competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti)).

ART. 110
(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e’ vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l’autorita’ competente, d’intesa con ((l’ente di governo dell’ambito)), in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita’ residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 124, e’ comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita’ depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purche’ provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche’ quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L’attivita’ di cui ai commi 2 e 3 puo’ essere consentita purche’ non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacita’ residua dell’impianto e le caratteristiche e quantita’ dei rifiuti che intende trattare. L’autorita’ competente puo’ indicare quantita’ diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L’autorita’ competente provvede altresi’ all’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l’apposita tariffa determinata ((dall’ente di governo dell’ambito)).
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e’ tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e’ soggetto all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

ART. 111
(impianti di acquacoltura e piscicoltura)
1. Con decreto del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attivita’ produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell’impatto sull’ambiente derivante dalle attivita’ di acquacoltura e di piscicoltura.

ART. 112
(utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell’Allegato 1 al predetto decreto, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche’ dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, cosi’ come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e’ soggetta a comunicazione all’autorita’ competente ai sensi all’articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attivita’ di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attivita’ produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita’ di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell’ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:
a) le modalita’ di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalita’ di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonche’ specifici casi di esonero dall’obbligo di comunicazione per le attivita’ di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l’imposizione di prescrizioni da parte dell’autorita’ competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell’attivita’ di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall’articolo 137, comma 15.

ART. 113
(acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del ((Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare)), disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui puo’ essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresi’ i casi in cui puo’ essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attivita’ svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita’ dei corpi idrici.
4. E’ comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

ART. 114
(dighe)
1. Le regioni, previo parere del ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche’ delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita’ di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita’ di invaso e la salvaguardia sia della qualita’ dell’acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione e’ finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita’ di manutenzione da eseguire sull’impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, delle attivita’ di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell’invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi’ eventuali modalita’ di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione e’ predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione e’ approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e’ trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l’inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il pote re di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l’approvazione del progetto il gestore e’ autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformita’ ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita’ ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all’approvazione o alla operativita’ del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalita’ degli organi di scarico, sono svolte in conformita’ ai fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell’invaso, ne’ il rispetto degli obiettivi di qualita’ ambientale e degli obiettivi di qualita’ per specifica destinazione.

ART. 115
(tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita’ da contemperarsi con le esigenze di funzionalita’ dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita’ e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all’autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita’.
3. Per garantire le finalita’ di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia’ comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell’elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione e’ gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 116
(programmi di misure)
1. Le regioni, nell’ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all’articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all’Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l’approvazione all’Autorita’ di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’Autorita’ di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalita’ per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev’essere aggiornato ogni sei anni .
((1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell’ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione)).

TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA

CAPO I
PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

ART. 117
(piani di gestione e registro delle aree protette)
1. Per ciascun distretto idrografico e’ adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all’articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo dall’articolo 66. Le Autorita’ di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e’ composto dagli elementi indicati nella parte A dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l’analisi effettuata ai sensi dell’articolo 118 e i risultati dell’attivita’ di monitoraggio condotta ai sensi dell’articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita’ competenti individuano misure vincolanti di controllo dell’inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l’introduzione di inquinanti nell’acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.
((2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell’ambito del Piano di gestione, le Autorita’ di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all’assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all’attuazione dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita’. Il programma di gestione dei sedimenti ha l’obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d’acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull’assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull’assetto e sulle modalita’ di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti e’ costituito dalle tre componenti seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d’acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantita’ di trasporto solido in atto, all’interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito e’ prioritario, ovunque possibile, ridurre l’alterazione dell’equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un’ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all’adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure piu’ appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un’adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorita’ alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuita’ idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di piu’ ampi spazi di mobilita’ laterale, nonche’ alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l’eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d’acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d’acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all’asportazione dal corso d’acqua e’ da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale)).
3. L’Autorita’ di bacino, sentite gli enti di governo dell’ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all’Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorita’ competenti ai sensi della normativa vigente.

ART. 118
(rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell’impatto esercitato dall’attivita’ antropica)
((1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all’articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo, nonche’ alla raccolta dei dati necessari all’analisi economica dell’utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall’allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attivita’ di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorita’ di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita’ alle indicazioni di cui all’Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.
3. Nell’espletamento dell’attivita’ conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia’ acquisite.

ART. 119
(principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita’ di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorita’ competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio “chi inquina paga”.
2. Entro il 2010 le Autorita’ competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell’acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualita’ ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche’ di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed
economiche del recupero dei suddetti costi, nonche’ delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell’analisi economica effettuata secondo l’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all’articolo 121 sono riportate le fasi previste per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualita’ di cui alla parte terza del presente decreto.
((3-bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 154, comma 3, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l’ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonche’ le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del principio “chi inquina paga” di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi
ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall’articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorita’ di bacino ai sensi dell’articolo 71 del presente decreto)).

ART. 120
(rilevamento dello stato di qualita’ dei corpi idrici)
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita’ alle indicazioni di cui all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli gia’ esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita’ all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonche’ con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attivita’ di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilita’ con il Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell’esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, ((gli enti di governo dell’ambito)), i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresi’ le modalita’ di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.

Art. 121
Piani di tutela delle acque
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed e’ articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonche’ secondo le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita’ di bacino, nel contesto delle attivita’ di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche’ le priorita’ degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche’ alle competenti Autorita’ di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalita’ di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell’attivita’ conoscitiva;
b) l’individuazione degli obiettivi di qualita’ ambientale e per specifica destinazione;
c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorita’;
f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita’ e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
h) l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorita’ di bacino verificano la conformita’ del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e’ approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il ((31 dicembre 2016)). Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

ART. 122
(informazione e consultazione pubblica)
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l’accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali e’ stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinche’, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell’ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l’attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.

Art. 123
(trasmissione delle informazioni e delle relazioni)
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalita’ di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita’ dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l’attivita’ conoscitiva di cui all’articolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all’articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall’aggiornamento di cui all’articolo 121, le regioni trasmettono al ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione delle misure di base o supplementari di cui all’articolo 116.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

ART. 124
(criteri generali)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata al titolare dell’attivita’ da cui origina lo scarico. Ove uno o piu’ stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita’, oppure qualora tra piu’ stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita’ dei consorziati, l’autorizzazione e’ rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita’ dei singoli titolari delle attivita’ suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e’ definito dalle regioni nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati ((dall’ente di governo dell’ambito)).
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali e’ definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell’osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformita’ all’autorizzazione rilasciata ((dall’ente di governo dell’ambito)).
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio ((oppure, se gia’ in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione)).
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e’ presentata alla provincia ovvero ((all’ente di governo dell’ambito)) se lo scarico e’ in pubblica fognatura. L’autorita’ competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l’autorizzazione e’ valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico puo’ essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e’ stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovra’ cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 puo’ prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d’acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacita’ di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacita’ autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformita’ alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente.
11. Le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L’autorita’ competente determina, preliminarmente all’istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente e’ tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita’ della domanda. La medesima Autorita’, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita’ sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’autorita’ competente, la quale, verificata la compatibilita’ dello scarico con il corpo recettore, adotta i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

ART. 125
(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonche’ dei sistemi di
depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresi’ indicare:
a) la capacita’ di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacita’ di produzione dev’essere indicata con riferimento alla massima capacita’ oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

ART. 126
(approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Le regioni disciplinano le modalita’ di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacita’ di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, nonche’ delle modalita’ della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresi’ le modalita’ di autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio dell’impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.

ART. 127
(fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile ((e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione)). I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
2. E’ vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

CAPO III
CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART. 128
(soggetti tenuti al controllo)
1. L’autorita’ competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita’ previste nella convenzione di gestione.

ART. 129
(accessi ed ispezioni)
1. L’autorita’ competente al controllo e’ autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico e’ tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

ART. 130
(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorita’ competente procede, secondo la gravita’ dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

ART. 131
(controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l’autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione puo’ prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonche’ le modalita’ di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorita’ competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

ART. 132
(interventi sostitutivi)
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell’Ente inadempiente.
2. Nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) nomina un commissario “ad acta” che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell’organizzazione del sistema dei controlli.

TITOLO V
SANZIONI

CAPO I
SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 133
(sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato ((e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3,)), nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorita’ competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e’ punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e’ da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1((e di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 2,)), effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l’attivita’ di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all’articolo 170, comma 7, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 127, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuita’ la sanzione e’ ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

ART. 134
(sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attivita’ e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

ART. 135
(competenza e giurisdizione)
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali e’ competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita’.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); puo’ altresi’ intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l’autorita’ giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 136
(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita’ previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

CAPO II
SANZIONI PENALI

ART. 137
(sanzioni penali)
1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e’ punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e’ dell’arresto da tre mesi a tre anni ((e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)).
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 ((o di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 3,)), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorita’ competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e’ punito con l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 e’ punito con la pena di cui al comma 3.
5. ((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu’ restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorita’ competente a norma dell’articolo 107, comma 1, e’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi’ al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, e’ punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, e’ punito con l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e’ punito con l’arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualita’ delle acque designate ai sensi dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 87, comma 3, e’ punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e’ imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantita’ tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche’ in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorita’ competente.
14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche’ di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attivita’ impartito a norma di detto articolo, e’ punito con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

ART. 138
(ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attivita’ di molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell’articolo 137, il Ministro della salute, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) , nonche’ la regione e la provincia autonoma competente, ai quali e’ inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall’esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell’attivita’ di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravita’ dei fatti, la chiusura degli impianti.

ART. 139
(obblighi del condannato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

ART. 140
(circostanza attenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla meta’ a due terzi.

SEZIONE III
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

ART. 141
(ambito di applicazione)
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione e’ la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell’ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e citta’ metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato e’ costituito dall’insieme dei servizi pubblici +di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita’, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato.

ART. 142
(competenze)
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso ((l’ente di governo dell’ambito)) di cui all’articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.

ART. 143
(proprieta’ delle infrastrutture)
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprieta’ pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche ((all’ente di governo dell’ambito)) la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile.

ART. 144
(tutela e uso delle risorse idriche)
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche’ non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta’; qualsiasi loro uso e’ effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque e’ finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita’ dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualita’.
((4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attivita’ di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l’estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine e’ vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all’utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso)).
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.

ART. 145
(equilibrio del bilancio idrico)
1. L’Autorita’ di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilita’ di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all’articolo 144.
2. Per assicurare l’equilibrio tra risorse e fabbisogni, l’Autorita’ di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

ART. 146
(risparmio idrico)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua sia interni che esterni, l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unita’ abitativa nonche’ contatori differenziati per le attivita’ produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire e’ subordinato alla previsione, nel progetto, dell’installazione di contatori per ogni singola unita’ abitativa, nonche’ del collegamento a reti duali, ove gia’ disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed ((all’ente di governo dell’ambito)) competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.

TITOLO II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ART. 147
(organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e’ trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4. (89)
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita’, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unita’ del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche’ della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicita’ della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita’ del servizio all’utenza, e’ consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta’ metropolitane. ((Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti gia’ istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti)).
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita’ degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
—————-
AGGIORNAMENTO (89)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio – 10 marzo 2016, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 16/03/2016, n. 11), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, (che ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo), limitatamente alle parole «e dalle province autonome».

ART. 148
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216))

ART. 149
(piano d’ambito)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, ((l’ente di governo dell’ambito)) provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito.
Il piano d’ambito e’ costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. ((Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia’ esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche’ al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densita’ di popolazione)). Il programma degli interventi, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso e’ integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi’ come redatto, dovra’ garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita’ della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d’ambito e’ trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti puo’ notificare ((all’ente di governo dell’ambito)), entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all’adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacita’ dell’evoluzione tariffaria di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

ART. 149-bis
(Affidamento del servizio).
1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicita’ della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. ((L’affidamento diretto puo’ avvenire a favore di societa’ interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale)).
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuita’ del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un’offerta piu’ conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ soppresso.

ART. 150
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164))

ART. 151
(rapporti tra ((ente di governo dell’ambito)) e soggetti gestori del servizio idrico integrato)
((1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e’ regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.))
2. ((A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:))
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata dell’affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
((b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara));
c) l’obbligo del raggiungimento ((e gli strumenti per assicurare il mantenimento)) dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilita’ del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalita’ di applicazione delle tariffe determinate ((dall’ente di governo dell’ambito)) e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l’obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d’indirizzo vigenti;
g) l’obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h) le modalita’ di controllo del corretto esercizio del servizio e l’obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall’articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ((l’ente di governo dell’ambito)) ha facolta’ di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) l’obbligo di dare tempestiva comunicazione ((all’ente di governo dell’ambito)) del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarita’ nell’erogazione del servizio, nonche’ l’obbligo di assumere ogni iniziativa per l’eliminazione delle irregolarita’, in conformita’ con le prescrizioni dell’Autorita’ medesima;
m) l’obbligo di restituzione, alla scadenza dell’affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione((, nonche’ la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita’ per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente));
n) l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalita’ di rendicontazione delle attivita’ del gestore.
((3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita’ alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita’ stabilite dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico)).
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonche’ il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L’affidamento del servizio e’ subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l’aggiornamento dell’atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 )).
8. Le societa’ concessionarie del servizio idrico integrato, nonche’ le societa’ miste costituite a seguito dell’individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facolta’ di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento e’ offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

ART. 152
(poteri di controllo e sostitutivi)
1. ((l’ente di governo dell’ambito)) ha facolta’ di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ((l’ente di governo dell’ambito)) interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalita’ a suo carico, nonche’ il potere di risoluzione e di revoca, ((l’ente di governo dell’ambito)), previa diffida, puo’ sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora ((l’ente di governo dell’ambito)) non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario “ad acta”. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario “ad acta”.
4. ((l’ente di governo dell’ambito)) con cadenza annuale comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

ART. 153
(dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1. Le infrastrutture idriche di proprieta’ degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. ((Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all’articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell’affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita’ erariale.))
2. Le immobilizzazioni, le attivita’ e le passivita’ relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica. ((Il gestore e’ tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.))

ART. 154
(tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e’ determinata tenendo conto della qualita’ della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entita’ dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche’ di una quota parte dei costi di funzionamento ((dell’ente di governo dell’ambito)), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
corrispettivo. (51)
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita’ di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua.
3. Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresi’ riduzioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas.
5. La tariffa e’ applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche’ per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonche’ per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato.

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AGGIORNAMENTO (51)
Il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “In esito al referendum di cui in premessa, il comma 1 dell’articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», e’ abrogato”.

ART. 155
(tariffa del servizio di fognatura e depurazione)
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore e’ tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato ((all’ente di governo dell’ambito)), che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non e’ dovuta se l’utente e’ dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte ((dell’ente di governo dell’ambito)). (15)
2. In pendenza dell’affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni gia’ provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata e’ determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e’ determinata sulla base della qualita’ e della quantita’ delle acque reflue scaricate e sulla base del principio “chi inquina paga”. E’ fatta salva la possibilita’ di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte ((dell’ente di governo dell’ambito)).
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia’ usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e’ ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o gia’ usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantita’ di acqua riutilizzata e della quantita’ delle acque primarie impiegate.
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 15/10/2008, n. 43) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione e’ dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

ART. 156
(riscossione della tariffa)
1. La tariffa e’ riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e’ riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione((, in base a quanto stabilito dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.))
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo ((dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico)), sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa puo’ essere effettuata con le modalita’ di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo’ altresi’ essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.

ART. 157
(opere di adeguamento del servizio idrico)
1. Gli enti locali hanno facolta’ di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gia’ urbanizzate, previo parere di compatibilita’ con il piano d’ambito reso ((dall’ente di governo dell’ambito)) e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

ART. 158
(opere e interventi per il trasferimento di acqua)
1. Ai fini di pianificare l’utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio’ travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorita’ di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalita’ di cui all’articolo 144 del presente decreto. A tal fine il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorita’ di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all’utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell’accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita’ di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell’onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) esperisce le procedure per la concessione d’uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalita’ per l’esecuzione e la gestione degli interventi, nonche’ l’affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.

ART. 158-bis
(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorita’ espropriante)
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito di cui all’articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita’ e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l’approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ((119))
3. L’ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita’ espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L’ente di governo puo’ delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.


AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera n)) che “Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
[…]
n) l’articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell’articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all’articolo 18, comma 3, del presente decreto”.

TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE

Art. 159
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l’art. 1, comma 5) che “il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni.”

Art. 160
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l’art. 1, comma 5) che “il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni”.

Art. 161
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, e’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonche’ alla tutela dell’interesse degli utenti.
2. La Commissione e’ composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Il presidente e’ scelto nell’ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell’organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita’ e’ garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, ne’ possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell’ambito delle attivita’ previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 154 e le modalita’ di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita’ di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra ((gli enti di governo dell’ambito)) e i gestori in particolare quando cio’ sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu’ convenzioni tipo di cui all’articolo 151, e la trasmette al Ministro per l’ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilita’ delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita’ dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita’ di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticita’ e di irregolarita’ funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita’ di trattamento degli utenti, garantire la continuita’ della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualita’ e l’efficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita’ dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, ((degli enti di governo dell’ambito)), delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull’attivita’ svolta.
5. Per l’espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso puo’ richiedere di avvalersi, altresi’, dell’attivita’ ispettiva e di verifica dell’Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l’esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita’ dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita’ della Segreteria tecnica sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all’Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L’Osservatorio ha, altresi’, facolta’ di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell’azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonche’ dell’azione di responsabilita’ nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell’utente.
8. L’Osservatorio assicura l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. (30) (46)
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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l’art. 9, comma 4) che “Gli organismi di cui all’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 uglio 2008, n. 123, all’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall’emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle norme di cui al presente periodo.”
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l’art. 10, comma 26) che “A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del resente decreto, e’ soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e’ abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo”.

ART. 162
(partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l’informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua e garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell’ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantita’ e qualita’ delle acque fornite e trattate.
2. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), le regioni e le province autonome, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicita’ dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonche’ la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all’avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall’articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
3. Chiunque puo’ prendere visione presso i competenti uffici del ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicita’ degli atti delle amministrazioni pubbliche.

ART. 163
(gestione delle aree di salvaguardia)
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato puo’ stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le universita’ agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all’altro, e’ versata alla comunita’ montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

ART. 164
(disciplina delle acque nelle aree protette)
1. Nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l’ente gestore dell’area protetta, sentita l’Autorita’ di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell’articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche’ le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell’ente gestore dell’area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni gia’ assentite all’interno delle aree medesime e richiedono all’autorita’ competente la modifica delle quantita’ di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione, senza che cio’ possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 165
(controlli)
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita’ e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualita’ delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualita’ delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalita’ previste dalla normativa per la tutela delle acque dall’inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della gestione dell’acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell’esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualita’ dell’acqua o a prevenire il consumo o l’erogazione di acqua non idonea.

TITOLO IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE

ART. 166
(usi delle acque irrigue e di bonifica)
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell’ambito delle loro competenze, hanno facolta’ di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorita’ corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facolta’ di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. L’Autorita’ di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantita’ di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 36 del te sto unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualita’ delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e’ determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalita’ di versamento.
4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ((e con il Ministro della salute)), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualita’ delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalita’ di verifica, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualita’, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche’ gli esiti delle indagini e delle attivita’ effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresi’, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.

ART. 167
(usi agricoli delle acque)
1. Nei periodi di siccita’ e comunque nei casi di scarsita’ di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorita’ dell’uso agricolo ivi compresa l’attivita’ di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
2. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l’amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e’ libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti e’ regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L’utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall’articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purche’ non comprometta l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’articolo 145 del presente decreto.

ART. 168
(utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonche’ degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, sentite le Autorita’ di bacino, nonche’ le regioni e le province autonome, disciplina, senza che cio’ possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione:
a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
b)l’utilizzazione dell’acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantita’ e della qualita’ delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

ART. 169
(piani, studi e ricerche)
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle Autorita’ di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 170
Norme transitorie
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi riferiti all’articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita’ di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del ((decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3)) dell’articolo 63 del presente decreto. (2) (20) ((88))
3. Ai fini dell’applicazione della parte terza del presente decreto:
a) fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 150, comma 2, all’affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonche’ all’affidamento a societa’ miste continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonche’ le circolari del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004;
l) fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita’ delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita’ delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita’ delle acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita’ per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita’ per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita’ per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita’ per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita’ per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 dell’Allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita’ per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’articolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.
7. Fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, le attivita’ di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall’attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento e’ riservata alle attivita’ di monitoraggio e studio destinati all’attuazione della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 175.
12. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto che “fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorita’ di bacino dal 30 aprile 2006”.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita’ di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006”.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita’ di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006”.

ART. 171
(canoni per le utenze di acqua pubblica)
1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all’articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i seguenti canoni annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla meta’ se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone e’ ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l’uso industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l’irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l’utilizzo dell’acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.

ART. 172
(gestioni esistenti)
((1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia’ provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita’ della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita’ alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita’ della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o piu’ gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi’ individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita’ alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu’ breve tempo possibile, all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l’ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;
b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
4. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi’ stabiliti, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita’ erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita’ previsti dalla convenzione.))
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all’articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell’unita’ di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d’uso al gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

ART. 173
(personale)
1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sara’ soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile.

ART. 174
(disposizioni di attuazione e di esecuzione)
1. Sino all’adozione da parte del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare))di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
2. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), sentita l’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell’ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senzaulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi’ come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui all’articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano
agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.

ART. 175
(abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
a) l’articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
n) l’articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
s) l’articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
t) l’articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell’articolo 22, comma 6;
v) l’articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
aa) l’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
cc) l’articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.

ART. 176
(norma finale)
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 177
(( (Campo di applicazione e finalita’)
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita’ di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonche’ per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. Per conseguire le finalita’ e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformita’ alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresi’, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalita’ di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ avvalersi del supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

Articolo 178
(( (Principi)
1. La gestione dei rifiuti e’ effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilita’, di proporzionalita’, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonche’ del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e’ effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita’, trasparenza, fattibilita’ tecnica ed economica, nonche’ nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.))

Articolo 178-bis
(( (Responsabilita’ estesa del produttore)
1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita’ e i criteri di introduzione della responsabilita’ estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalita’ e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilita’ finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto e’ riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformita’ ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.
2. La responsabilita’ estesa del produttore del prodotto e’ applicabile fatta salva la responsabilita’ della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi’ che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all’intera copertura di tali costi.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Articolo 179
(( (Criteri di priorita’ nella gestione dei rifiuti)
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita’ di cio’ che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilita’ tecnica e la praticabilita’ economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e’ consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di priorita’ di cui al comma 1 qualora cio’ sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita’, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilita’ tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformita’ a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu’ razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita’ o la nocivita’ dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l’impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, piu’ in generale, l’impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorita’ rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

ART. 180
(prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita’ dei rifiuti, le iniziative di cui all’articolo 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualita’, nonche’ lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacita’ e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantita’ e della pericolosita’ dei rifiuti;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
1-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinche’ tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l’indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticita’ registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l’utilita’ degli esempi di misure di cui all’allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di prevenzione e puo’ stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilita’ di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all’articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunita’, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.
1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita’ di rifiuti organici. Le attivita’ di compostaggio di comunita’ che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano gia’ autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa)).

Articolo 180-bis
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all’articolo 2 del Ministro dell’ambiente e della trutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi’ essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana)).
2. Con uno o piu’ decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l’introduzione della responsabilita’ estesa del produttore del prodotto. Con uno o piu’ decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita’ operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il
riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 181
(( (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualita’ e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 205. Le autorita’ competenti realizzano, altresi’, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche’ adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara’ aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sara’ aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.
2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalita’ di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare puo’ adottare decreti che determinino tali modalita’.
3. Con uno o piu’ decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita’ ai criteri di priorita’ di cui all’articolo 179 e alle modalita’ di cui all’articolo 177, comma 4. nonche’ misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualita’, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove cio’ sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprieta’ diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e’ sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il piu’ possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimita’ agli impianti di recupero.
6. Al fine di favorire l’educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall’obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera b)) che “b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell’articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche’ nel rispetto delle norme comunitarie”.

ART. 181-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))

ART. 182
(smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti e’ effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorita’, della impossibilita’ tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilita’ di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche’ vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il piu’ possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attivita’ di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorita’ per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attivita’ di riciclaggio o di recupero.
3. E’ vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunita’ tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
((3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita’ naturali per le quali e’ dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225)).
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.
5. Le attivita’ di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e’ disciplinato dall’articolo 107, comma 3.
6-bis. Le attivita’ di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita’ giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita’ di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e’ sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta’ di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita’ possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita’ e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4, COME MODIFICATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2008, N. 172, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Articolo 182-bis
(( (Principi di autosufficienza e prossimita’)
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu’ vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita’ di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu’ idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ essere limitato l’ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l’ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita’ di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo’ essere altresi’ limitato, con le modalita’ di cui al periodo precedente, l’invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.))

Articolo 182-ter
(( (Rifiuti organici)
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, cio’ al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente.))

Articolo 183
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche’ gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) “rifiuto organico” rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attivita’ produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);((106))
g): “produttore del prodotto”: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e’ in possesso;
i) “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in qualita’ di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) “intermediario” qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita’ dei rifiuti;
m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantita’ dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche’ le operazioni effettuate in qualita’ di commerciante o intermediario. Non costituiscono attivita’ di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti e’ tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita’ per la quale erano stati concepiti;
s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne’ il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) “stoccaggio”: le attivita’ di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche’ le attivita’ di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attivita’ che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita’ di gestione del deposito temporaneo;
cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e’ classificato come rifiuto speciale;
dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita’;
ee) “compost di qualita’”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
ff) “digestato di qualita’”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attivita’, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attivita’ di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e’ data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) spazzamento delle strade: modalita’ di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita’ e la sicurezza del transito ;
pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) “compostaggio di comunita’”: compostaggio effettuato collettivamente da piu’ utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

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AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 – 28 gennaio 2010 n. 28 (in G.U. 1a s.s. 3/2/2010 n. 5) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: “rientrano altresi’ tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale””.
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l’art. 28, comma 6) che “Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e’ considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”.

ART. 184
(classificazione)
1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosita’, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita’ e quantita’, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche’ gli altri rifiuti provenienti da attivita’ cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita’ agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita’ di demolizione, costruzione, nonche’ i rifiuti che derivano dalle attivita’ di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali,;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita’ commerciali;
f) i rifiuti da attivita’ di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita’ di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie;
i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;
l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205;
n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.
5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e’ vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
5-bis. Con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche’ per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, cosi’ come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
((5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate e’ tenuto, sotto la responsabilita’ del comandante, il registro delle attivita’ a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attivita’:
a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e’ conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso e’ esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita’ finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attivita’ devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010)).
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo’ essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformita’ agli articoli 208, 212, 214 e 216.

Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)
1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120)).

Articolo 184-ter
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
((a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici));
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero puo’ consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita’ a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
((3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita’ per i materiali di cui e’ cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinche’ i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita’, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita’.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269)).
((3-bis. Le autorita’ competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.)) ((127))
((3-ter. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l’autorita’ competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita’ delle modalita’ operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonche’ alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformita’, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneita’ dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.))
((3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all’autorita’ competente. L’autorita’ competente avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilita’ per l’autorita’ competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.))
((3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all’autorita’ competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non e’ dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.))
((3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.))
((3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicita’, e’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita’ competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche’ gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita’ di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operativita’ del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita’ di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e’ da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

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AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, ha disposto (con l’art. 14-bis, comma 9) che “Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano anche alle autorizzazioni gia’ rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorita’ competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.

Articolo 184-quater
(( (Utilizzo dei materiali di dragaggio).))
((1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
b) e’ certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell’ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall’uso di prodotti e di materie prime per i quali e’ stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all’utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’autorita’ competente puo’ derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinita’ del suolo e della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformita’ da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell’utilizzatore, la tipologia e la quantita’ dei materiali oggetto di utilizzo, le attivita’ di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalita’ di impiego previste e l’attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformita’ e’ presentata all’autorita’ competente per il procedimento di recupero e all’ARPA nel cui territorio e’ localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorita’ competenti che la richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l’autorita’ competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformita’ o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)).

Articolo 185
(Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; (58)
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita’ di costruzione, ove sia certo che esso verra’ riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e’ stato escavato; (58)
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
((f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonche’ gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana)).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita’ del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nell’ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita’ o ripristino dei suoli se e’ provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58)

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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo”.

Art. 186
Terre e rocce da scavo
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche’: a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita’ di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita’ ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu’ in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualita’ delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e’ contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonche’ la compatibilita’ di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in
sostituzione dei materiali di cava, e’ consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attivita’ sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche’ i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che e’ approvato dall’autorita’ titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purche’ in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attivita’ diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita’, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche’ i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalita’ della dichiarazione di inizio di attivita’ (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne’ a VIA ne’ a permesso di costruire o denuncia di inizio di attivita’, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche’ i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita’ previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L’accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e’ svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorita’ competenti nell’ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo gia’ autorizzati e in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorita’ competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonche’ le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalita’ di utilizzo, nonche’ sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L’autorita’ competente puo’ disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta
giorni senza che cio’ comporti necessita’ di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualita’ della copertura arborea o della funzionalita’ per attivita’ agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresi’ equiparati i residui delle attivita’ di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto. (41) ((56))

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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l’art. 39, comma 4) che “Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis, comma 2, e’ abrogato l’articolo 186”.
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AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l’art. 39, comma 4) che “Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e’ abrogato l’articolo 186”.

Articolo 187
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosita’ ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosita’, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo’ essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articoli 183, comma 1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all’esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell’allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e’ tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4.
((3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge)).((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017,n . 16), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo).

Articolo 188
(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita’ agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilita’ per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attivita’ di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attivita’ di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita’ all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal golamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilita’ di ciascuno di tali soggetti e’ limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilita’ dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e’ esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita’ di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. (41) (68a) (72) (82) (104) (117) ((121))

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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni”.
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
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AGGIORNAMENTO (121)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) che “Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita’ del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita’ dei rifiuti e’ garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita’ di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Articolo 188-bis
(Controllo della tracciabilita’ dei rifiuti)
1. In attuazione di quanto stabilito all’articolo 177, comma 4, la tracciabilita’ dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonche’ del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non e’ tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonche’ dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all’autorita’ di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attivita’ devono essere consegnati all’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonche’ dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall’articolo 193.
((4-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all’ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza; le semplificazioni e l’ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruita’ dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Le semplificazioni e l’ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un’efficace tracciabilita’ dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio’ non intralci la corretta tracciabilita’ dei rifiuti ne’ comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita’ delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, puo’ essere autorizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l’informazione territoriale, nell’ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o societa’ interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformita’ alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l’integrita’ dei dati di tracciabilita’. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi’, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi)). (41)

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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 39, comma 1) che “Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni”.

Articolo 188-ter
(Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) )
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi’ tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita’ di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3.Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e’ necessario estendere il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. (68a)
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125.
6. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l’applicazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l’adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall’articolo 26, parafrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e’ effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita’ con le quali il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalita’ semplificate per l’iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore e’ tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosita’ dei rifiuti. (41) (75) ((121))

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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni”.
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche’ per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operativita’ e’ fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.”
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AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 ha disposto (con l’art. 19, comma 8) che “Il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alla gestione dei RAEE con specifico riferimento agli adempimenti di cui al comma 7, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalita’ dalla stessa disciplinati”.
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AGGIORNAMENTO (121)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “Dal 1° gennaio 2019 e’ soppresso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78”.

Articolo 189
(Catasto dei rifiuti)
1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e’ articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attivita’ di gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita’ montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita’ previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a) la quantita’ dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantita’ dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita’ dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita’ di gestione dei rifiuti, nonche’ i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita’ raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all’ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti nella regione Campania di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attivita’ di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresi’ ai comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all’elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all’invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicita’. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall’articolo 220, comma 2. (41) (68a) (72) (82) (104) (117) ((121))

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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni”.
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
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AGGIORNAMENTO (121)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) che “Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita’ del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita’ dei rifiuti e’ garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita’ di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Articolo 190
(Registri di carico e scarico)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita’ di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita’:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita’ agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del ‘circuito organizzato di raccolta’ di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita’ di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita’;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico e’ accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio’ risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita’ di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorita’ di controllo e vigilanza.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico e’ quella di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la congiunzione: “e” e’ sostituita dalla disgiunzione: “o”.
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo’ essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti. (41) (68a) (72) (82) (104) (117) ((121))

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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni”.
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, . 15, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
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AGGIORNAMENTO (121)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) che “Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita’ del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita’ dei rifiuti e’ garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita’ di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Art. 191
Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessita’ di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attivita’ produttive, al Presidente della regione e all’autorita’ d’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. ((119))
2. Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattivita’, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell’inerzia, puo’ adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessita’, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell’Unione europea.

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AGGIORNAMENTO (119)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera m)) che “Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
[…]
m) l’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell’articolo 67, commi 2 e 3, e nell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto”.

ART. 192
(divieto di abbandono)
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. a’ altresi’ vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e’ tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilita’ del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni.

Articolo 193
(Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da’ atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria piu’ rappresentative, possono essere previste ulteriori modalita’ semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e’ socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e’ responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico .
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonche’ per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne’ ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita’ di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne’ al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non piu’ di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione e’ validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e’ sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non e’ considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche’ effettuata percorrendo la pubblica via, non e’ considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e’ altresi’ considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e’ socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu’ produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche’ le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita’ di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera v), purche’ le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita’ di carico e scarico, di trasbordo, nonche’ le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita’ di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purche’ siano effettuate nel piu’ breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilita’ per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attivita’. Ove si prospetti l’impossibilita’ del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovra’ adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilita’ per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita’ per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attivita’ di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sara’ obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita’ agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009. (41) (68a) (72) (82) (104) (117) ((121))

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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni”.
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo”.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni”.
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AGGIORNAMENTO (121)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) che “Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita’ del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita’ dei rifiuti e’ garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita’ di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Articolo 194
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta’ del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscrizione all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non e’ subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)).
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all’articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell’articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalita’ per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all’adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorita’ competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l’autorita’ di transito e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all’articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea, nonche’, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all’anno precedente, previsti dall’articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.

Articolo 194-bis
(( (Semplificazione del procedimento di tracciabilita’ dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI) ))
((1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalita’ di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
4. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o piu’ procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
c) previsione di modalita’ semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualita’ in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
6. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi)).

CAPO II
COMPETENZE

Art. 195
Competenze dello Stato
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti,;
b-bis) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attivita’ di recupero energetico dei rifiuti;
c) l’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche’ per ridurne la pericolosita’;
d) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu’ elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta’ di smaltimento o particolari possibilita’ di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita’ complessiva dei rifiuti medesimi;
e) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione e’ operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalita’ di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini del l’erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e’ operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
h) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
i) l’individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero di dai rifiuti, nonche’ per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell’articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;
l) l’individuazione di obiettivi di qualita’ dei servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell’articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all’assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare d’appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
o) la determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita’;
p) l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l’indicazione dei criteri generali , ivi inclusa l’emanazione di specifiche linee guida, per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche’ la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area interessata, alla quantita’ e pericolosita’ degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l’attuazione dell’articolo 196, comma 1, lettera p);
t) l’adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell’Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l’indicazione dei criteri e delle modalita’ di adozione, secondo principi di unitarieta’, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell’articolo 178, comma 5;
b) l’adozione delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita’ e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita’ di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita’ produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). ((PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro nvanta giorni, i criteri per l’assimilabilita’ ai rifiuti urbani. ((55))
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacita’ tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attivita’ di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, secondo la modalita’ di cui al comma 9 dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all’articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;
i) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l’adozione di un modello uniforme del registro di cui all’articolo 190 e la definizione delle modalita’ di tenuta dello stesso, nonche’ l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l’individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all’articolo 227, comma 1, lettera a);
n) l’aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;
o) l’adozione delle norme tecniche, delle modalita’ e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualita’ ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformita’ alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’autorita’ marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu’ vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da universita’ o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell’attivita’ esercitata;
r) l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita’ di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per l’individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorita’ competenti, anche in conformita’ a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per l’individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D della parta quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive, della salute e dell’interno, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive, della salute e dell’interno, nonche’, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche’ della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo’ altresi’ intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l’art. 14, comma 46) che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”.

ART. 196
(competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195:
a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorita’ d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199;
b) la regolamentazione delle attivita’ di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidita’ dai restanti rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
((d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bis;))
((e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis;))
f) le attivita’ in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorita’ competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche’ l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r);
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l’adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinche’ gli enti pubblici e le societa’ a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parita’ degli altri requisiti e condizioni. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

ART. 197
(competenze delle province)
1. In attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita’ di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalita’ di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove gia’ adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonche’ sentiti l’Autorita’ d’ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche’ delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita’ di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo’ essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all’obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e’ autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente.
5. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici ((gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale,)) gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attivita’ sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.
((5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).))
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

ART. 198
(competenze dei comuni)
1. I comuni concorrono, nell’ambito delle attivita’ svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalita’ ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attivita’ del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorita’ d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita’ e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalita’ del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita’ del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita’ di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualita’ e quantita’, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorita’ d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi’ tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

CAPO III
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Articolo 199
(Piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui all’articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalita’ di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’ ai criteri generali stabiliti dall’articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l’approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e’ fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche’ una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantita’ e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche’ la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall’articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessita’ di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita’ del principio di autosufficienza e prossimita’ di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacita’ dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m);
g) il complesso delle attivita’ e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita’ e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200, nonche’ ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu’ meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche’ per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo’ contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell’utilita’ e dell’idoneita’ del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita’ di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e’ coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l’ordine di priorita’ degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita’ degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attivita’ di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita’ di smaltimento dei materiali da asportare.
7. L’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e’ requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita’ nell’approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d’intesa tra loro o singolarmente, per le finalita’ di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessita’ dell’ aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonche’ alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita’ alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
((12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L’attivita’ di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e’ garantita almeno dalla fruibilita’ delle seguenti informazioni:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta’, capacita’ nominale autorizzata e capacita’ tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita’ di rifiuti in ingresso e quantita’ di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita’ di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta’, autorizzazioni, capacita’ volumetrica autorizzata, capacita’ volumetrica residua disponibile e quantita’ di materiale ricevuto suddiviso per codiceCER, nonche’ quantita’ di percolato prodotto)).
13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro dell’ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui “le autorita’ competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale” di gestione dei rifiuti “nei termini e con le modalita’ stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all’attuazione del piano medesimo”.

ART. 200
(organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. La gestione dei rifiuti urbani e’ organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita’ nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti gia’ realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinche’ i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicita’.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell’ambito delle attivita’ di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento e’ comunicato alle province ed ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d’intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu’ regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalita’ dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le citta’ o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all’assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell’articolo 195.

ART. 201
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14))

ART. 202
(affidamento del servizio)
1. L’Autorita’ d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformita’ ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’ con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalita’ e termini definiti con decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. ((41))
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantita’ di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terra’ conto, in particolare, del peso che gravera’ sull’utente sia in termini economici, sia di complessita’ delle operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta’ degli enti locali gia’ esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell’articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sara’ soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile.
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 ha disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dell’articolo 202, comma 1 “ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’Autorita’ d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione”.

ART. 203
(schema tipo di contratto di servizio)
1. I rapporti tra le Autorita’ d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformita’ ai criteri ed agli indirizzi di cui all’articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
e) le modalita’ di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attivita’ ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalita’, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilita’ del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
l) la facolta’ di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l’obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalita’ di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
((p) l’obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente piu’ rappresentative, anche in conformita’ a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.))
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorita’ d’ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorita’ d’ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalita’, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonche’ i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

ART. 204
(gestioni esistenti)
1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita’ d’ambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’Autorita’ d’ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall’entrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora l’Autorita’ d’ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e all’Autorita’ di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario “ad acta” che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini cosi’ stabiliti, spettano al ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.(26)
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese gia’ concessionarie sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita’ previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.
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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del comma 3 del presente articolo “nella parte in cui disciplina l’esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti”.

ART. 205
(misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo’ richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalita’ attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 1. Le predette modalita’ possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
1-ter. L’accordo di programma di cui al comma precedente puo’ stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalita’ di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonche’ stabilire modalita’ di accertamento dell’adempimento degli obblighi assunti nell’ambito dell’accordo di programma e prevedere una disciplina per l’eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e’ applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. (106)
3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e’ modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

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| Superamento del livello |                     |
| di RD rispetto alla     | Riduzione del       |
| normativa statale       | tributo             |
+=========================+=====================+
| da 0,01 per cento fino  |                     |
| alla percentuale        |                     |
|inferiore al 10 per cento| 30 per cento        |
+————————-+———————+
|                         | 40 per cento 50 per |
|10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
|20 per cento 25 per cento| per cento           |
+————————-+———————+

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD e’ calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune. ((109))
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che gia’ svolge tale attivita’, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita’ di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonche’ le modalita’ di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater e’ effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.
3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 e’ dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attivita’ di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche’ la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione e’ valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (26)

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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del comma 6 del presente articolo “nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell’ambiente l’adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti”.
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l’art. 11-bis, comma 1) che “Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica l’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall’articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
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AGGIORNAMENTO (109)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l’art. 46-ter, comma 1) che “In deroga all’articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all’articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell’anno 2015”.

Art. 206
Accordi, contratti di programma, incentivi
1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorita’ competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita’ e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita’ e la pericolosita’ dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attivita’ di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ altresi’ stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita’ ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
((3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.))
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalita’ di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunita’ europee e’ inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione puo’ utilizzare nell’ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.

ART. 206-bis
((Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti))
1. Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita’ e della pericolosita’ dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicita’ della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche’ alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ((il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione, nonche’ alla definizione ed all’aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l’elaborazione di linee guida sulle modalita’ di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualita’, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all’articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
d) verifica l’attuazione del Programma generale di cui all’articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalita’ di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
f) verifica livelli di qualita’ dei servizi erogati;
g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
((g-bis) elabora i parametri per l’individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell’ordinamento dell’Unione europea “chi inquina paga” e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
g-ter) elabora uno o piu’ schemi tipo di contratto di servizio di cui all’articolo 203;
g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all’articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilita’ estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni)).
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)).
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)).
((4. Per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell’ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6)).
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)).
6. All’onere derivante ((dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo)), pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 224, i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonche’ quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l’entita’ del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 206-ter
(( (Accordi e contratti di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). ))
((1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo’ stipulare appositi accordi e contratti di programma:
a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorita’ per i beni provenienti dai rifiuti;
b) con enti pubblici;
c) con soggetti pubblici o privati;
d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonche’ con imprese artigiane e imprese individuali;
f) con i soggetti incaricati di svolgere le attivita’ connesse all’applicazione del principio di responsabilita’ estesa del produttore.
2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) l’erogazione di incentivi in favore di attivita’ imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorita’ per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell’Unione europea, e l’erogazione di incentivi in favore di attivita’ imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attivita’ imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalita’ per la quale erano stati concepiti;
b) l’erogazione di incentivi in favore di attivita’ imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonche’ di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, cosi’ come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione;
c) l’erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalita’ di stipulazione dei medesimi accordi e contratti secondo criteri che privilegino prioritariamente le attivita’ per il riutilizzo, la produzione o l’acquisto di beni
riciclati utilizzati per la stessa finalita’ originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.))

ART. 206-quater
(( (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). ))
((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all’articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio
energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi puo’ essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l’acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti.
2. Per l’acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l’incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall’allegato L-bis alla presente parte.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi in misura almeno pari alle percentuali indicate dall’allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.
4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell’Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.))

ART. 206-quinquies
(( (Incentivi per l’acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). ))
((1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l’acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.))

ART. 206-sexies
(( (Azioni premianti l’utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche). ))
((1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell’adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilita’ dal punto di vista acustico, prevedono, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Nelle gare d’appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di risanamento acustico realizzati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piu’ decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, definisce:
a) l’entita’ dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all’articolo 206-ter, comma 2, lettera a), e quelli derivanti dall’utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;
b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi di gara e i relativi valori di riferimento;
c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti;
d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana)).

Art. 207
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l’art. 1, comma 5) che “il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni”.

CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

ART. 208
(autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e’ altresi’ allegata la comunicazione del progetto all’autorita’ competente ai
predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita’ ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita’ di smaltimento o di recupero dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato gia’ emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l’istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5, e’ estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all’articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l’autorita’ da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell’articolo 208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell’AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all’articolo 208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell’autorita’ da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 18, e’ effettuata dall’amministrazione che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 19, e’ effettuata dal soggetto pubblico che accerta l’evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita’ d’ambito e degli enti locali sul cui territorio e’ realizzato l’impianto, nonche’ il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e’ inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e’ assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della
conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita’ del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita’ ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita’ ai sensi della normativa vigente, ove l’autorita competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita’ del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita’ di verifica, monitoraggio e controllo della conformita’ dell’impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell’impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto diposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; (45)
h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformita’ con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l’applicazione dell’articolo 29-octies per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione di cui al comma 1 e’ concessa per un periodo di dieci anni ed e’ rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attivita’ puo’ essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni
dal rilascio, nel caso di condizioni di criticita’ ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un’installazione di cui all’articolo 6, comma 13, il rinnovo, l’aggiornamento e il riesame dell’autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia’ prestate.
13. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorita’ competente procede, secondo la gravita’ dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo’ essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma 1, del presente
decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la societa’ straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita’ sul territorio nazionale, l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita’, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonche’ l’ulteriore documentazione richiesta. La regione puo’ adottare prescrizioni integrative oppure puo’ vietare l’attivita’ con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica. ((127))
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m).
17-bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa autorizzata;
c) sede dell’impianto autorizzato;
d) attivita’ di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione;
f) quantita’ autorizzate;
g) scadenza dell’autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all’interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu’ conformi all’autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attivita’ agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e’ applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1, ha disposto (con l’art. 3, comma 2-bis) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.
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AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, ha disposto (con l’art. 28, comma 7-bis) che “Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l’ausilio di impianti mobili, il termine di cui all’articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ ridotto a quindici giorni”.

ART. 209
(rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa
alle autorita’ competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)
2. L’autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche’ da una denuncia di prosecuzione delle attivita’, attestante la conformita’ dell’impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell’esperimento di prove a cio’ destinate, ove previste.
3. L’autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attivita’ previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresi’, le disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L’autocertificazione e i relativi documenti mantengono l’efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all’interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l’applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso di accertata falsita’ delle attestazioni contenute nell’autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l’articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6. Resta ferma l’applicazione del ((Titolo III-bis)) della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell’amministrazione che li rilascia, all’ISPRA che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

ART. 210
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))

ART. 211
(autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla meta’ per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attivita’ di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita’ non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono pero’ essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1 e’ di due anni, salvo proroga che puo’ essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo’ comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l’interessato puo’ presentare istanza al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso e’ prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata dal ((Ministero)) dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive, della salute e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
5. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione che la rilascia, ((all’ISPRA)) che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo ((208, comma 16)) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
((5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.))

Art. 212
Albo nazionale gestori ambientali
1. E’ costituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita’ soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed e’ composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell’economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell’interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall’Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivita’ di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e’ nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all’uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall’Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
5. L’iscrizione all’Albo e’ requisito per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all’attivita’ di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali,i consorzi di comuni e le societa’ di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l’iscrizione all’Albo e’ effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed e’ valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, gia’ effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.
6. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attivita’ di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita’ l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita’ medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita’ non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche’ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita’ non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilita’, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita’ di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all’adempimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell’Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d’ufficio dall’Albo degli autoveicoli per i quali non e’ stato adempiuto l’obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l’autoveicolo e’ di diritto e con effetto immediato cancellato dall’Albo.
10. L’iscrizione all’Albo per le attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attivita’ di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e’ subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita’ sono stabiliti con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita’ e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita’ di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e’ delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non e’ subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell’iscrizione, nonche’ l’accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell’Albo della regione ove ha sede legale l’impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell’Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell’Albo
15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita’ organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita’ di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione. Fino all’adozione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l’iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita’ di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita’ con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell’Albo e delle cause di cancellazione dell’iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita’ del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione e’ differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita’ di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino all’adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all’articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell’entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo sono determinati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio di un’attivita’ privata puo’ essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell’attivita’ non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell’Albo.
((19-bis. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’articolo 183)).
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
22. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
24. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
25. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
28. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

 ART. 213

(autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita’ ivi previste: a) le autorizzazioni di cui al presente capo; b) la comunicazione di cui all’articolo 216, limitatamente alle attivita’ non ricadenti nella categoria 5 dell’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall’autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilita’ di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

CAPO V

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Articolo 214
(Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita’ che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita’ le norme, che fissano i tipi e le quantita’ di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita’ di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita’ di recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantita’ di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per accedere alle procedure semplificate, le attivita’ di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all’adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attivita’ di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
5. L’adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all’Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato e’ tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350.All’attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e’ disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita’ dell’aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L’autorizzazione all’esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
((7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell’Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita’ agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita’ di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attivita’ ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica nonche’ delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)).
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita’ private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresi’, le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 216, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo’ essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita’ alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa;
c) sede dell’impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione;
e) relative quantita’;
f) attivita’ di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
11. Con uno o piu’ decreti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l’utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualita’ ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell’articolo 177, comma 4, le opportune modalita’ di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l’alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell’ambito del sito dello stabilimento qualora non gia’ autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Articolo 214-bis

(( (Sgombero della neve)
1. Le attivita’ di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell’articolo 183.))

ART. 215

(autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) le attivita’ di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita’ alla provincia territorialmente competente, (( . . . )).

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) il tipo, la quantita’ e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;

c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti;

d) le caratteristiche dell’impianto di smaltimento;

e) la qualita’ delle emissioni e degli scarichi idrici nell’ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita’ ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita’, a firma del legale rappresentante dell’impresa, e’ allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

4. Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attivita’, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita’ di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

ART. 216
(operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo’ essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita’ alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all’articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all’articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l’avvio delle attivita’ e’ subordinato all’effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita’, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita’ massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche’ le condizioni specifiche alle quali le attivita’ medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita’ dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita’ massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita’ e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita’ di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita’ e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita’, a firma del legale rappresentante dell’impresa, e’ allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita’ di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita’ di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche’ l’utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione regionale dell’Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attivita’, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione.(10) 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia’ fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita’ di recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell’impianto.
7. Alle attivita’ di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all’articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l’osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, determina modalita’, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell’utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche’ come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche’ dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita’ solo se effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche’ le modalita’ di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
((8-quater. Le attivita’ di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualita’ e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita’;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L’operazione di recupero puo’ consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinche’ gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e’ sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualita’ e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita’;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attivita’ alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all’articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine e’ autorizzata la continuazione dell’attivita’ in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantita’ massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu’ efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attivita’ all’autorita’ ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione)).
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l’art. 2, comma 38) che “All’articolo 216, comma 4, le parole da: “La sezione regionale dell’Albo” fino a “disporre” sono sostituite dalle seguenti: ” La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone””.

Articolo 216-bis
(Oli usati)
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l´ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1.
((2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E’ fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze)).
3. Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell´ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalita’ di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all’Allegato B della parte IV
del presente decreto.
4. Al fine di dare priorita’ alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonche’ il principio di prossimita’.
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, dell’articolo 12 del predetto regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ individuare con uno o piu’ decreti gli elementi da valutare secondo le facolta’ concesse alle autorita’ di spedizione o di transito nell’esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o piu’ regolamenti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformita’ a quanto disposto dal presente articolo.Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita’ competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.
8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.

Articolo 216-ter

(( (Comunicazioni alla Commissione europea)
1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui all’articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Con cadenza triennale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE, inviando una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione settoriale.

3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l’altro, le informazioni sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all’articolo 199, comma 3, lettera r), e sulla misure previste dall’eventuale attuazione del principio della responsabilita’ estesa del produttore, di cui all’articolo 178-bis, comma 1, lettera a).

4. Gli obiettivi di cui all’articolo 181 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalita’ descritte nei commi 2 e 3. 5. La parte quarta del presente decreto nonche’ i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.))

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 217
(ambito di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ((, favorendo, fra l’altro, livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica,)) ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonche’ per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformita’ alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ((e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio)), di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell’ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilita’ condivisa”, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualita’ degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonche’ le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
3-bis. In attuazione dell’articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell’ordinamento europeo, e’ garantita l’immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.

ART. 218
(definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonche’ gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unita’ di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita’ di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo’ essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unita’ di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che e’ stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita’ di gestione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d);
h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantita’ e della nocivita’ per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonche’ in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post-consumo;
i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e’ riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale e’ stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
n) recupero di energia: l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non puo’ essere considerato una forma di riciclaggio organico;
p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell’esercizio della sua attivita’ professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall’esercizio di una attivita’ professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attivita’, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche’ svolge attivita’ di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso;
bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonche’ dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’ imballaggio stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario gia’ utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
((dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che puo’ funzionare come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita’ e di compostabilita’, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonche’ da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti)).
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 e’ inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell’articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, cosi’ come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

ART. 219
(criteri informatori dell’attivita’ di gestione dei rifiuti di imballaggio)
1. L’attivita’ di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantita’ e della pericolosita’ nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformita’ ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli imballaggi, nonche’ a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita’ di mercato per incoraggiare l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio “chi inquina paga” nonche’ la cooperazione degli stessi secondo i principi della “responsabilita’ condivisa”, l’attivita’ di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantita’ di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all’articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell’articolo 225, comma 6.
((d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita’ dell’utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
d-quater) l’impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE)).
((3-bis. Al fine di fornire idonee modalita’ di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche’ diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE)).
4. In conformita’ alle determinazioni assunte dalla Commissione dell’Unione europea, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonche’ agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto e’ adottato di concerto con il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive in conformita’ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovra’ altresi’ prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Art. 219-bis
(( (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare). ))
((1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e’ introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.
3. Ai fini del comma 1, al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalita’ di applicazione nonche’ i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valutera’, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche’ ad altre tipologie di consumo)).

Art. 220

Obiettivi di recupero e di riciclaggio
1. Per conformarsi ai principi di cui all’articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformita’ alla disciplina comunitaria indicati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche’, per ciascun materiale, la quantita’ degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita’ sono presi in considerazione, ai fini dell’adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l’operazione di recupero e/o di riciclaggio e’ stata effettuata con modalita’ equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L’Autorita’ di cui all’articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell’Unione europea in materia.

3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4

4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l’uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e del Ministro delle attivita’ produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo del ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonche’ a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformita’ alla normativa comunitaria con decreto del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive.

7. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle attivita’ produttive notificano alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi e secondo le modalita’ di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull’attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell’ambito del titolo medesimo.

8. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle attivita’ produttive forniscono periodicamente all’Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell’Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

Art. 220-bis
(( (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di plastica). ))
((1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, e’ modificato con le modalita’ previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all’articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita’ all’articolo 12 della medesima direttiva)).

Art. 221
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all’articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall’accordo di programma di cui all’articolo 224, comma 5, adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l’attivita’ di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalita’ indicate nell’articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche’ agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilita’ che e’ stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalita’ di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e). Periodo soppresso dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all’articolo 223, devono presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e’, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio ((…)). ((L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h), e’ sospeso a seguito dell’intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.)) Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita’, che il sistema sara’ effettivamente ed autonomamente funzionante e che sara’ in grado di conseguire, nell’ambito delle attivita’ svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all’articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalita’ del sistema adottato. L’Osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti ((dall’ISPRA)), si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l’interessato chiede al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L’Osservatorio sara’ tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia’ operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita’ private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita’ di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. (88)
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’articolo 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all’Autorita’ prevista dall’articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, che sara’ inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225. (88)
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all’Autorita’ prevista dall’articolo 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all’anno solare precedente, comprensiva dell’indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa. (88)
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall’Autorita’, previo avviso all’interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l’obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall’articolo 224. I provvedimenti dell’Autorita’ sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L’adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall’articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Autorita’, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall’articolo 261. (88)
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l’Autorita’ d’ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorita’ di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall’articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, […] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

ART. 222
(raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicita’ del servizio, nonche’ il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui l’Autorita’ di cui all’articolo 207 accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all’articolo 220, puo’ richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d’urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio’ avvenga all’interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l’organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall’articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verra’ al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l’Autorita’, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilita’ e capacita’ a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d’urgenza, fino all’espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilita’ oggettiva e documentata di aggiudicazione. (10) ((88))
3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l’utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attivita’ produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all’articolo 224, comma 3, lettera g).
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all’articolo 226, comma 3, e ne da’ comunicazione alla Commissione dell’Unione europea.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto (con l’art. 2, comma 30-terbis) che “Al comma 2, dell’articolo 222, sostituire le parole “all’autorita’ di cui all’articolo 207” con le seguenti “osservatorio nazionale sui rifiuti””.
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorita’ di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati […] dall’articolo 222, comma 2, […] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

ART. 223
(consorzi)
1. I produttori che non provvedono ai sensi dell’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all’allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalita’ giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformita’ ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicita’ e trasparenza, nonche’ di libera concorrenza nelle attivita’ di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio e’ trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimita’ o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi gia’ riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformita’ al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita’, nonche’ di libera Concorrenza nelle attivita’ di settore, ai sensi dell’articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio e’ trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (10)
3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell’articolo 224, comma 3, lettera h), secondo le modalita’ indicate dall’articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonche’ da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all’Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d’imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno. ((88))
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all’Autorita’ prevista dall’articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, che sara’ inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.(10) ((88))
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente, con l’indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio. ((88))
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l’art. 2, comma 30-quater, lettera b)) che al comma 2 sono sostituite le parole da “180 giorni” fino a “presente decreto” con le seguenti: “31 dicembre 2008”; (con l’art. 2, comma 30-quater, lettera f)) che al comma 5 sono sostituite le parole “all’Autorita’ di cui all’articolo 207” con le seguenti: “all’Osservatorio nazionale sui rifiuti”.
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorita’ di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati […] dall’articolo 223, commi 4, 5 e 6, […] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Art. 224
Consorzio nazionale imballaggi
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell’attivita’ di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalita’ giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e’ retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive.
2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita’, nonche’ di libera concorrenza nelle attivita’ di settore, ai sensi dell’articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato e’ trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI e’ tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l’attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all’articolo 223, i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all’Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero e’ in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell’attuazione del Programma generale ((nonche’ campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull’ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all’articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater) ));
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all’articolo 221, comma 10, lettera b), nonche’ gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita’ totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita’ di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalita’ individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall’articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all’articolo 223 e i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell’intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l’utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall’Autorita’ di cui all’articolo 207 e assicura l’osservanza degli indirizzi da questa tracciat; (88)
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall’articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all’articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI puo’ stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l’Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorita’ d’ambito al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilita’ gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l’entita’ dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all’articolo 221, comma 10, lettera b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita’ e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonche’ sulla base della tariffa di cui all’articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalita’ di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita’ di riciclaggio e di recupero.
6. L’accordo di programma di cui al comma 5 e’ trasmesso all’Autorita’ di cui all’articolo 207, che puo’ richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. (88)
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai e’ utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l’organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo e’ attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all’articolo 223, in proporzione alla quantita’ totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita’ di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell’attivita’, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall’espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo. nonche’ con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all’articolo 221, lettere a) e c), per le attivita’ svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
9. L’applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l’assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalita’ ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle attivita’ produttive.
11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
12. In caso di mancata stipula dell’accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un’intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d’intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L’accordo di cui al comma 5 e’ sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d’imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all’articolo 223. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d’imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall’articolo 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all’articolo 225, il CONAI adotta, nell’ambito delle proprie disponibilita’ finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorita’ di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati […] dall’articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, […] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

ART. 225
(programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita’ di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantita’ di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita’ di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantita’ di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare piu’ tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell’ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all’Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, che sara’ inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.((88))
4. La relazione generale consuntiva relativa all’anno solare precedente e’ trasmessa per il parere all’Autorita’ di cui all’articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle attivita’ produttive, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.((88))
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso e’ elaborato in via sostitutiva dall’Autorita’ di cui all’articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall’allegato E alla parte quarta del presente decreto.(10) ((88))
6. I piani regionali di cui all’articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto (con l’art. 2, comma 30-quinquiesbis) che “Ai commi 3 e 5 dell’articolo 225 sostituire le parole “all’Autorita’ di cui all’articolo 207” con le seguenti: “all’Osservatorio nazionale sui rifiuti””.
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorita’ di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati […] dall’articolo 225, commi 3, 4 e 5, […] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

ART. 226
(divieti)
1. E’ vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 221, comma 4, e’ vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4.
3. ((Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell’allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.)) ((In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonche’ quelli di cui all’allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 9 della direttiva 94/62/CE.)) Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/ 13. Sino all’emanazione del predetto decreto si applica l’Allegato F alla parte quarta del presente decreto.
4. E’ vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive sono determinate, in conformita’ alle decisioni dell’Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

Art. 226-bis
(( (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). ))
((1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, e’ vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonche’ delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.))
Art. 226-ter
(( (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). ))
((1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica, e’ avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradabilita’ e compostabilita’ secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero e’ realizzata secondo le seguenti modalita’:
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformita’ alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche’ il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite)).

Art. 226-quater
(( (Plastiche monouso). ))
((1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonche’ di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonche’ di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.
2. Per le finalita’ e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
b) l’elaborazione di standard qualitativi per la:
1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.
4. Al fine di realizzare attivita’ di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, e’ istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalita’ di utilizzazione del Fondo)).

TITOLO III

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 227
(rifiuti elettrici ed elettronici, ((rifiuti di pile e accumulatori,)) rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)
1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell’entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
((d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188)).

ART. 228
(pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche’ il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalita’ di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita’ di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e’ fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicita’ almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale , provvedendo anche ad attivita’ di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1. ((Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque)).
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita’ attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e’ indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e’ assoggettato ad IVA ed e’ riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso.
3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilita’.
3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E’ fatta salva la facolta’ di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso. ((I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale)).
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravita’ dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

Art. 229 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))

ART. 230

(rifiuti derivanti da attivita’ di manutenzione delle infrastrutture)
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attivita’ di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, puo’ coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attivita’ manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attivita’ di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attivita’ economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 e’ eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica e’ conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attivita’ manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attivita’ di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti cosi’ come definito nel comma 1.

((5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti.))

ART. 231
(veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione puo’ altresi’ consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all’adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalita’ del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonche’ l’assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. ((A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell’automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358)). ((138a)) ((148))
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilita’ civile, penale e amministrativa connessa con la proprieta’ dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell’articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. E’ consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L’origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l’attivita’ di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione e’ tenuta a certificarne l’idoneita’ e la funzionalita’.
12. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivita’ di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all’individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all’adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalita’ di trattamento dei veicoli di cui all’Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
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AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica di cui al comma 5 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica di cui al comma 5 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

ART. 232

(rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e’ contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182.

2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia’ sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell’Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. Ai punti 2.4 dell’allegato 1 e 6.6.4 dell’Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: “e” e’ sosituita dalla disgiunzione: “o”.

Art. 232-bis
(( (Rifiuti di prodotti da fumo). ))
((1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.))

Art. 232-ter
(( (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). ))
((1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e’ vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi)).

ART. 233
(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 237.
2. il Consorzio di cui al comma 1, gia’ riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita’ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita’ allo schema tipo approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita’, nonche’ di libera concorrenza nelle attivita’ di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e’ trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio e’ tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in relazione alle finalita’ della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano ai Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la capacita’ produttiva di ciascun consorziato e la capacita’ produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l’assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacita’ o di impossibilita’ di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio puo’, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l’assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all’Autorita’ di cui all’articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita’, che il sistema e’ effettivamente ed autonomamente funzionante e che e’ in grado di conseguire, nell’ambito delle attivita’ svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita’ del sistema adottato. L’Autorita’, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l’interessato chiede al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L’Autorita’ e’ tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.((88))
10. I Consorzio sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attivita’ svolte dai Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalita’ consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, al fine di garantire l’equilibrio di gestione dei Consorzio.
11. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attivita’ produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull’attivita’ complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivita’ professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e’ obbligato a conferirli ai Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzio, fermo restando quanto previsto al comma 9. L’obbligo di conferimento non esclude la facolta’ per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunita’ europea.
13. Chiunque, in ragione della propria attivita’ professionale ed in attesa del conferimento ai Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti e’ obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita’ proprie delle categorie medesime successivamente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita’. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Lgs. 16 GENNAIO 2008, N.4.
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorita’ di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati […] dall’articolo 233, comma 9 […] del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

ART. 234
(Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene)
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, e’ istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all’articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231,. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 237.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.
3. Il consorzio di cui al comma 1, gia’ riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita’ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita’ allo schema tipo approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita’, nonche’ di libera concorrenza nelle attivita’ di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di’ amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e’ trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e’ tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
4. Ai Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.
5. Ai Consorzio possono partecipare in qualita’ di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalita’ di partecipazione vengono definite nell’ambito dello statuto di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita’ proprie delle categorie medesime successivamente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita’. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita’, con quantita’ definite e documentate; ((88))
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all’osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita’, che il sistema e’ effettivamente ed autonomamente funzionante e che e’ in grado di conseguire, nell’ambito delle attivita’ svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita’ del sistema adottato. L’Autorita’, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l’interessato chiede al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L’Autorita’ presenta una relazione annuale di sint esi relativa a tutte le istruttorie esperite.
8. I Consorzio di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita’ per avviarli ad attivita’ di riciclaggio e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuovono l’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicurano l’eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i Consorzio possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. I Consorzio sono tenuti a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita’ svolte dai Consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dall’eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in relazione alle finalita’ della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
12. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attivita’ produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull’attivita’ complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solare precedente.
13. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, puo’ stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull’importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Il contributo percentuale di riciclaggio e’ stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e’ stabilita anche l’entita’ dei contributi di cui al comma 10, lettera b).
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attivita’, detiene rifiuti di beni in polietilene e’ obbligato a conferirli a uno dei Consorzio riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L’obbligo di conferimento non esclude la facolta’ per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunita’ europea.
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 29, comma 2) che “Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorita’ di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati […] dall’articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Art. 235 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 NOVEMBRE 2008, N. 188))

Art. 236

Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all’assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, . I consorzio adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all’articolo 237.

2. Il consorzio di cui al comma 1, gia’ riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita’ giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita’ allo schema tipo approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita’, nonche’ di libera concorrenza nelle attivita’ di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio e’ trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e’ tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all’uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzio di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h), affinche’ tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell’obbligo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3.

4. Ai consorzio partecipano in forma Paritetica tutte le imprese che: a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

5. Le quote di partecipazione ai consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell’ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantita’ di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.

6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalita’ della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.

7. I consorzio determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell’anno al netto dei ricavi per l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell’olio lubrificante che sara’ messo a consumo nell’anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all’atto del pagamento dell’imposta di consumo.

8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita’ ed i termini fissati ai sensi del comma 9.

9. Le modalita’ e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle attivita’ produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall’approvazione dello statuto del consorzio.

10. Il consorzio di cui al comma 1 trasmettono annualmente al ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ed al Ministro delle attivita’ produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ed al Ministro delle attivita’ produttive una relazione tecnica sull’attivita’ complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell’anno solare precedente.

11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzio e le relative modalita’ di nomina.

12. I consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espletare direttamente la attivita’ di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;

d) selezionare gli oli usati raccolti ai fmi della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;

e) cedere gli oli usati raccolti:

1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;

2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

3) in difetto dei requisiti per l’avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;

g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicita’ della gestione, nonche’ della tutela della salute e dell’ambiente da ogni inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo;

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinche’ tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

i) concordare con le imprese che svolgono attivita’ di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l’avvio alla rigenerazione;

l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;

l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantita’ raccolte e richieste, delle capacita’ produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti gia’ in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualita’ idonea per il consumo;

l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall’avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara’ erogato con riferimento alla quantita’ di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualita’ idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all’impresa stessa;

l-quater) assicurare l’avvio alla combustione dell’olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell’olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell’olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.

13. I consorzio possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivita’ o determinate aree territoriali. L’attivita’ dei mandatari e’ svolta sotto la direzione e la responsabilita’ dei consorzio stessi.

14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita’ proprie delle categorie medesime successivamente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzio di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita’. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4

15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti e’ obbligato al loro conferimento ai consorzio di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita’ di gestione di tali rifiuti. L’obbligo di conferimento non esclude la facolta’ per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunita’ europea.

16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzio di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.

ART. 237
(criteri direttivi dei sistemi di gestione)
1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche’ il massimo rendimento possibile.

((TITOLO III-bis INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI))

ART. 237-bis
(( (Finalita’ e oggetto).))
((1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attivita’ di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attivita’ nell’aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche’ le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.))

ART. 237-ter
(Definizioni).
1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si definiscono:
a) ‘rifiuti urbani misti’: i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all’Allegato D alla Parte Quarta;
b) ‘impianto di incenerimento’: qualsiasi unita’ e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche’ altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonche’ i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, ((le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi,)) le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall’ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l’impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;
c) ‘impianto di coincenerimento’: qualsiasi unita’ tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonche’ altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l’intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, ((le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi)), i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall’ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l’impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensi’ nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l’impianto e’ considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);
d) ‘impianto di incenerimento e coincenerimento esistente’: un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purche’ lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all’autorita’ competente entro il 28 dicembre 2002, purche’ lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
e) ‘impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo’: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
f) ‘modifica sostanziale’: una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l’ambiente;
g) ‘camino’: una struttura contenente una o piu’ canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell’atmosfera;
h) ‘capacita’ nominale’: la somma delle capacita’ di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita’ di rifiuti che puo’ essere incenerita in un’ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) ‘carico termico nominale’: la somma delle capacita’ di incenerimento dei forni che costituiscono l’impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantita’ oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
m) ‘ore operative’: il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, e’ in funzione e scarica emissioni nell’atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto;
n) ‘emissione’: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
o) ‘valori limite di emissione’: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello di un’emissione che non devono essere superati in uno o piu’ periodi di tempo;
p) ‘diossine e furani’: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del punto 4, al paragrafo A dell’Allegato 1;
q) ‘gestore’: la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera r-bis);
r) ‘residuo’: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all’articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all’interno dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento;
s) ‘biomassa’: per biomassa si intendono:
1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
2) i rifiuti seguenti:
2.1) rifiuti vegetali derivanti da attivita’ agricole e forestali;
2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata e’ recuperata;
2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata e’ recuperata;
2.4) rifiuti di sughero;
2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
t) ‘autorizzazione’: la decisione o piu’ decisioni scritte, emanate dall’autorita’ competente ai fini di autorizzare la realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformita’ a quanto previsto nel presente titolo.

ART. 237-quater
(( (Ambito di applicazione ed esclusioni).))
((1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo:
a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire piu’ rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
1) rifiuti di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2);
2) rifiuti radioattivi;
3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno.))

ART. 237-quinquies
(( (Domanda di autorizzazione).))
((1. La realizzazione e l’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 13, si applica l’articolo 208;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l’impianto e’ progettato e attrezzato e sara’ gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento e’ recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
c) i residui sono ridotti al minimo in quantita’ e nocivita’ e riciclati ove opportuno;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sara’ effettuato nel rispetto della Parte IV;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell’Allegato 1, lettera C, e dell’Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilita’ imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilita’ complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.))

ART. 237-sexies
(Contenuto dell’autorizzazione).
1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell’impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti, nonche’ l’informazione sulla quantita’ di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
b) la capacita’ nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto;
c) i valori limite per le emissioni nell’atmosfera e nell’acqua per ogni singolo inquinante;
d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonche’ la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell’atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;
f) i periodi massimi di tempo per l’avviamento e l’arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all’articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell’impianto ai fini dell’applicazione dell’Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
g) le modalita’ e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, con oneri a carico del gestore;
h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all’autorita’ competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L’autorizzazione stabilisce altresi’ la data entro cui devono essere comunicati all’autorita’ competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche’ il numero dei campionamenti da realizzare.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l’autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
a) un elenco delle quantita’ ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell’impianto;
b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l’autorizzazione e’ subordinata almeno alle seguenti condizioni:
a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'((Allegato 1)), paragrafo A, per il carbonio organico totale;
b) le condizioni d’esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantita’ di residui o a residui con un piu’ elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
((3-bis. L’autorita’ competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione)).

ART. 237-septies
(( (Consegna e ricezione dei rifiuti).))
((1. Il gestore dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonche’ altri effetti negativi sull’ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all’elenco europeo dei rifiuti.
3. Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosi nell’impianto di incenerimento o nell’impianto di coincenerimento, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l’osservanza dei requisiti previsti dall’autorizzazione, in particolare quelli di cui all’articolo 237-sexies.
4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:
a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a);
b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l’idoneita’ ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;
c) le caratteristiche di pericolosita’ dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosi nell’impianto di incenerimento o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:
a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall’autorita’ competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell’impianto, per verificarne mediante controlli la conformita’ all’autorizzazione nonche’ alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorita’ competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo l’incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. L’autorita’ competente, in sede di autorizzazione, puo’ concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento che sono parte di un’installazione di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda a condizione che inceneriscano o coinceneriscano esclusivamente i propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, e che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo, anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti.))

ART. 237-octies
(( (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento).))
((1. Nell’esercizio dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche’ le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche’ per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il piu’ completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu’ sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura e’ misurata in prossimita’ della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall’autorita’ competente.
4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu’ sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.
5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma e’ pari ad almeno 1100°C per almeno due secondi.
6. Ciascuna linea dell’impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell’impianto, per garantire l’innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all’articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoche’ vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni piu’ sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all’articolo 237-nonies, fino a quando vi e’ combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
7. Prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l’autorita’ competente verifica che l’impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali e’ stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell’impianto. L’esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita’ per il gestore.
8. Qualora l’autorita’ competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo’ dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e’ stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione. L’esito dell’accertamento e’ fatto pervenire all’autorita’ competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l’attivazione dell’impianto.
9. Al fine di ridurre l’impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale puo’ essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L’approvazione di tale elemento progettuale nell’ambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori.
10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l’alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:
a) all’avviamento, finche’ non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell’articolo 237-nonies;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell’articolo 237-nonies;
c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento e’ recuperato per quanto tecnicamente possibile.
13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.))

ART. 237-nonies
(Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell’attivita’).
1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l’autorita’ competente puo’, in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l’applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonche’, per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell’articolo 237-octies, purche’ nell’impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, parte A, per l’incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d’esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita’ di residui o a residui con un piu’ elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all’articolo 237-octies.
((1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, e’ comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A)).
2. Le autorita’ competenti comunicano Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui all’articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 29-terdecies.
3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell’attivita’ che comporti l’incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi e’ considerata sostanziale.

ART. 237-decies
(( (Coincenerimento di olii usati).))
((1. E’ vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell’autorizzazione concessa dall’autorita’ competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.
2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 1, e’ autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) gli oli usati come definiti all’articolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantita’ di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell’Allegato D alla Parte Quarta, in quantita’ o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall’articolo 177, comma 4;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell’impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.))

ART. 237-undecies
(( (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE).))
((1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e’ autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalita’ di esercizio e le prescrizioni di cui all’Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni e’ inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all’individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell’Elenco europeo dei rifiuti; 020203 ‘Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione’.))

ART. 237-duodecies
(( (Emissione in atmosfera).))
((1. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocita’ e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualita’ dell’aria.
2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell’atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all’Allegato I, paragrafo A, e all’Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell’impianto, o qualora l’impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all’Allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all’Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte all’Allegato 1, lettera B, al presente Titolo. Il controllo delle emissioni e’ effettuato conformemente al punto C dell’Allegato 1 e punto C dell’Allegato 2.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte all’Allegato 2, lettera B, al presente Titolo.
6. L’installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C dell’Allegato 1 e al punto C dell’Allegato 2 al presente Titolo.
7. Nel caso di coincerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all’Allegato 1, paragrafo A.
8. In sede di autorizzazione, l’autorita’ competente valuta la possibilita’ di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita’ ambientale, e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.))

ART. 237-terdecies
(Scarico di acque reflue).
1. Lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento e’ limitata per quanto possibile e comunque disciplinato dall’autorizzazione di cui all’articolo 237-sexies.
2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all’autorizzazione rilasciata dall’autorita’ competente ai sensi del Titolo III-bis.
3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve essere accompagnata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantita’ di acqua da prelevare nell’anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche’ dall’indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
4. L’autorizzazione di cui all’articolo 237-sexies, con riferimento allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al punto D dell’Allegato I al presente Titolo;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche’ la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualita’ dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell’articolo 76 e successivi;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformita’ alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l’ambiente.
5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti all’Allegato 1, paragrafo D. E’ vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dell’Allegato V alla Parte Terza, a pie’ di impianto di trattamento.
7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell’immissione nell’impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell’immissione nell’impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
8. Al fine di verificare l’osservanza dei valori limite di emissione stabiliti all’Allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell’impianto di ((incenerimento o)) coincenerimento.
9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall’impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di incenerimento dei rifiuti o dall’impianto di coincenerimento dei rifiuti.
10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente decreto legislativo.
12. Devono essere adottate le misure necessarie volte all’eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche’ ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia’ usata nel ciclo produttivo come l’acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.
13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui alla tabella dell’Allegato 1, lettera D, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall’impianto di trattamento.
14. Il sito dell’impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, e’ progettato e gestito in modo da evitare l’immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
15. E’ prevista una capacita’ di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell’impianto di coincenerimento o per l’acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacita’ di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

ART. 237-quattuordecies
(( (Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento).))
((1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonche’ le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell’Allegato 1 e della lettera C dell’Allegato 2 al presente Titolo, per quanto non previsto all’Allegato VI alla Parte Quinta.
2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all’Allegato 2, paragrafo C, punto 1.
3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell’effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3. L’autorita’ competente puo’ autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) puo’ essere sostituita da misurazioni periodiche se l’impianto adotta sistemi di trattamento dell’acido cloridrico (HCl) nell’effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
4. L’autorita’ competente puo’ decidere di non imporre misurazioni in continuo per NOx e puo’ prescrivere le misurazioni periodiche stabilite al comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti aventi capacita’ nominale inferiore a 6t/ora se il gestore puo’ dimostare, sulla base di informazioni relative alla qualita’ dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.
5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell’effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non e’ richiesta se l’effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell’analisi.
6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall’autorita’ competente.
7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all’Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche’ gli altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali l’autorita’ competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell’impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
8. All’atto della messa in esercizio dell’impianto, e successivamente su motivata richiesta dell’autorita’ competente, devono essere controllati nelle piu’ gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantita’ di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all’autorita’ competente in modo da consentirle di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell’autorizzazione, secondo le procedure fissate dall’autorita’ che ha rilasciato la stessa.
11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l’autorita’ competente e l’agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente, fermo restando quanto previsto all’articolo 237-octiesdecies.
12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell’autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.))

ART. 237-quinquiesdecies
(( (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici).))
((1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformita’ a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all’autorita’ competente in modo da consentirle di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell’autorizzazione, secondo le procedure fissate dall’autorita’ che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l’autorita’ competente e l’agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente, fermo restando quanto previsto all’articolo 237-septiesdecies.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell’autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.))

ART. 237-sexiesdecies
(( (Residui).))
((1. La quantita’ e la pericolosita’ dei residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformita’ alla Parte IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente nell’impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformita’ alle norme del presente decreto legislativo.
2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell’ambiente di tali residui, ad esempio mediante l’utilizzo di contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dall’impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonche’ il potenziale inquinante dei vari residui. L’analisi deve riguardare in particolare l’intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.))

ART. 237-septiesdecies
(( (Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione). ))
((1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, integra la relazione di cui all’articolo 29-terdecies, comma 2 con i dati concernenti l’applicazione del presente titolo, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al successivo comma 5.
2. Al fine di garantire al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la base informativa necessaria all’attuazione del comma 1, le autorita’ competenti integrano la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative all’applicazione del presente titolo, secondo le indicazioni fornite del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l’accesso alle informazioni ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore.
4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, esclusi i casi in cui si applicano le disposizioni in materia di informazione del pubblico previste al Titolo III-bis della Parte Seconda, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al pubblico in uno o piu’ luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche’ chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorita’ competente. La decisione dell’autorita’ competente, l’autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalita’.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita’ nominale di due o piu’ Mg l’ora, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto che dovra’ essere trasmessa all’autorita’ competente che la rende accessibile al pubblico con le modalita’ di cui al comma 4. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all’andamento del processo e delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente titolo.
6. L’autorita’ competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita’ nominale inferiore a due tonnellate l’ora.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche’ della relazione di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5 sono trasmesse, per le finalita’ di cui al comma 1 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).))

ART. 237-octiesdecies
(Condizioni anomale di funzionamento).
1. L’autorita’ competente stabilisce nell’autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l’attivita’ appena possibile, finche’ sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l’articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento puo’ continuare ad incenerire rifiuti per piu’ di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l’attivita’, il tenore totale di polvere delle emissioni nell’atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell’atmosfera di TOC e CO di cui all’Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne da’ comunicazione nel piu’ breve tempo possibile ((all’autorita’ competente e)) all’autorita’ di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e’ ripristinata la completa funzionalita’ dell’impianto.

ART. 237-noviesdecies
(( (Incidenti o inconvenienti).))
((1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilita’ ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all’articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore:
a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.))

ART. 237-vicies
(( (Accessi ed ispezioni).))
((1. I soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonche’ del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l’espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l’accesso all’intero impianto.))

ART. 237-unvicies
(( (Spese).))
((1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nonche’ quelle relative all’espletamento dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell’autorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita’ di versamento da determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del presente decreto, con disposizioni regionali.
2. Fatto salvo il comma 1, le attivita’ e le misure previste rientrano nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
3. Dall’attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

ART. 237-duovicies
(( (Disposizioni transitorie e finali).))
((1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio 2016.
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l’obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l’autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione provvede all’aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell’autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista articoli dal predetto Capo V, resta fermo l’obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l’esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. L’ammissione delle attivita’ di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate e’ subordinata alla comunicazione di inizio di attivita’ che dovra’ comprendere, oltre a quanto previsto agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la relazione prevista all’articolo 215, comma 3. Per l’avvio dell’attivita’ di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacita’ massima di coincenerimento dei rifiuti. L’avvio delle attivita’ e’ subordinato all’effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l’anno, accertano:
a) la tipologia e la quantita’ dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;
b) la conformita’ delle attivita’ di coincenerimento a quanto previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attivita’, salvo che il titolare dell’impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita’ alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all’autorita’ competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell’adeguamento di cui al comma 1.
8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attivita’ produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e’ adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attivita’ produttive, sentita la Conferenza unificata.))

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 238

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e’ tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e’ soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e’ commisurata alle quantita’ e qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita’ svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa e’ determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorita’ d’ambito ed e’ applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa e’ prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio’ deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa e’ composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonche’ da una quota rapportata alle quantita’ di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entita’ dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorita’ d’ambito approvano e presentano all’Autorita’ di cui all’articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovra’ essere gradualmente assicurata l’integrale copertura dei costi.

6. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorita’ interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttivita’ e della qualita’ del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L’eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa e’ applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita’ di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo’ essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate. (6) (36)

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AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “in deroga al presente articolo 238, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all’articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l’approvazione delle delibere necessarie”.

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AGGIORNAMENTO (36) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l’art. 14, comma 33) che “Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e’ tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria”.

TITOLO V

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

ART. 239

(principi e campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalita’ per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovra’ procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

ART. 240
(definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo ((, materiali di riporto)), sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali e’ necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o piu’ concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione cosi’ definiti costituiscono i livelli di accettabilita’ per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o piu’ valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attivita’ in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attivita’ produttive sia industriali che commerciali nonche’ le aree pertinenziali e quelle adibite ad attivita’ accessorie economiche, ivi comprese le attivita’ di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attivita’;
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attivita’ produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un’alternativa equivalente a tali risorse o servizi;
m) messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attivita’ in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attivita’. Essi comprendono altresi’ gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilita’ per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali e’ necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosivita’ o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantita’ significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.

ART. 241
(regolamento aree agricole)

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento e’ adottato con decreto del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri delle attivita’ produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (25a)
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AGGIORNAMENTO (25a)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che, prima dell’adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

ART. 241-bis
(Aree Militari).

1. Ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell’istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attivita’ connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attivita’ effettivamente condotte all’interno delle aree militari.
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell’effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attivita’ militari non incluse nella Tabella l dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall’Istituto Superiore di Sanita’ sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
((4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attivita’ svolte nel poligono, assumendo altresi’ le iniziative necessarie per l’estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano e’ limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell’area del poligono, un documento indicante le attivita’ previste, le modalita’ operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento e’ messo a disposizione dell’ARPA e dei comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell’ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all’articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all’Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.
4-sexies. Con le modalita’ previste dall’articolo 184, comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, e’ stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
4-octies. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l’ISPRA provvede alle attivita’ di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attivita’ di cui all’articolo 184, comma 5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo)).
5. Per le attivita’ di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si puo’ avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell’Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalita’ di attuazione.

ART. 242
(procedure operative ed amministrative)

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da’ immediata comunicazione ai sensi e con le modalita’ di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivita’ di verifica e di controllo da parte dell’autorita’ competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attivita’ ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l’indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne da’ immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonche’ alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L’autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e’ applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, i criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell’analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e’ dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e’ inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni d issenzienti espresse nel corso della conferenza.
5 Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e’ inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo’ prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall’approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6 La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L’anzidetto termine puo’ essere sospeso una sola volta, qualora l’autorita’ competente ravvisi la necessita’ di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l’adempimento. In questo caso il termine per l’approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da’ comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita’ di monitoraggio rilevino il superamento di uno o piu’ delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra’ avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e’ superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita’ il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.(( Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu’ idonee, la regione puo’ autorizzare l’applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto necessari per l’applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali)). Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza ((di cui al primo periodo)), che presentino particolari complessita’ a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo’ essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.Nell’ambito dell’articolazione temporale potra’ essere valutata l’adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo’ essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessita’ di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l’adempimento. In questa ipotesi il termine per l’approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all’attuazione medesima, l’autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno dell’area oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L’autorizzazione costituisce, altresi’, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, di urgenza ed indifferibilita’ dei lavori. Con il pr ovvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresi’ le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed e’ fissata l’entita’ delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche’ per l’individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell’Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati , garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un’ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate ed indicano se all’atto della cessazione dell’attivita’ si rendera’ necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.Possono essere altresi’ autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche’ non compromettano la possibilita’ di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita’ in esercizio, la regione, fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attivita’.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entita’ e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita’ istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione e’ inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all’articolo 252, comma 4.

ART. 242-bis
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica).

1. L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, puo’ presentare all’amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonche’ del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. ((La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensi’ a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d’uso)). L’operatore e’ responsabile della veridicita’ dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
((1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso puo’ essere attuato in non piu’ di tre fasi, ciascuna delle quali e’ soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto e’ stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l’autorita’ competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all’intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda)).
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attivita’ previsti dal progetto di bonifica l’interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attivita’ alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita’, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all’ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell’esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalita’ tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovra’ essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorita’ di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso. Il piano e’ approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L’esecuzione di tale piano e’ effettuata in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne da’ comunicazione all’autorita’ titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente comunica le difformita’ riscontrate all’autorita’ titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che e’ istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
5. Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito puo’ essere utilizzato in conformita’ alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.
(78)
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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l’art. 13, comma 2) che “L’articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 243
(( (Gestione delle acque sotterranee emunte) ))

((1. Al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall’articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilita’ tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformita’ alle finalita’ generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico e’ consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalita’ dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita’ il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica, e’ ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalita’ di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico ne’ altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantita’ utilizzabili e alle modalita’ d’impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali)).

ART. 244

(ordinanze)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L’ordinanza di cui al comma 2 e’ comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito ne’ altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 250.

ART. 245

(obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. E’ comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facolta’ di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprieta’ o disponibilita’.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano gia’ provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verra’ definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosita’ del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facolta’ degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

ART. 246

(accordi di programma)

1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalita’ e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralita’ di siti che interessano il territorio di piu’ regioni, i tempi e le modalita’ di intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati, entro dodici mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con le regioni interessate.

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralita’ di siti dislocati su tutto il territorio nazionale o vi siano piu’ soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalita’ di intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio di cui all’articolo 242, con il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri della salute e delle attivita’ produttive, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

ART. 247
(siti soggetti a sequestro)
1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l’autorita’ giudiziaria che lo ha disposto puo’ autorizzare l’accesso al sito per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l’ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

ART. 248
(controlli)
1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, e’ trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformita’ degli interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche’ la conformita’ degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.

ART. 249
(aree contaminate di ridotte dimensioni)
1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell’Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

ART. 250
(bonifica da parte dell’amministrazione)
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne’ il proprietario del sito ne’ altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorita’ fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilita’ di bilancio.

ART. 251
(censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonche’ degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell’articolo 242.
2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonche’ dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all’Ufficio tecnico erariale competente.
3. Per garantire l’efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell’anagrafe, nonche’ le modalita’ della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA).

ART. 252
(siti di interesse nazionale)
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantita’ e pericolosita’ degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche’ di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densita’ della popolazione o dell’estensione dell’area interessata;
d) l’impatto socio economico causato dall’inquinamento dell’area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di piu’ regioni.
((f-bis) l’insistenza, attualmente o in passato, di attivita’ di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie)).
((2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita’ produttive ed estrattive di amianto)).
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonche’ dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di interesse nazionale e’ attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attivita’ produttive. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ avvalersi anche dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate e dell’Istituto superiore di sanita’ nonche’ di altri soggetti qualificati pubblici o privati ((il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.))
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato ne’ altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Istituto superiore di sanita’ e dell’E.N.E.A. nonche’ di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
6. L’autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l’altro, quelli relativi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L’autorizzazione costituisce, altresi’, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l’approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l’istruttoria tecnica, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell’interessato, ove ricorrano motivi d’urgenza e fatta salva l’acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilita’ ambientale, ove prevista, l’avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all’articolo 242, comma 7.
9. E’ qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l’area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvedera’ alla perimetrazione della predetta area.

Art. 252-bis.
Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche’ con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piu’ proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. ((L’esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l’impresa e’ ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.))
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita’, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
a) l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;
b) l’individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da universita’ ed enti di ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell’investimento e la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell’accordo;
g) l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita’ di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.
i-bis) le modalita’ di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
3. La stipula dell’accordo di programma costituisce riconoscimento dell’interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilita’.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle societa’ interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall’articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
a) i fatti che hanno causato l’inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall’allegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale e’ determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell’esigenza di non pregiudicare l’avvio e lo sviluppo dell’iniziativa economica e di garantire la sostenibilita’ economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L’attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall’accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo medesimo. La revoca dell’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e’ subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attivita’ di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l’acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell’area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo’ agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall’accordo nonche’ per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l’attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell’accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita’ previste dall’accordo medesimo, nonche’ i soggetti interessati proponenti. L’assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
9. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonche’ la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse.
10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piu’ societa’ “in house” individuate nell’accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprieta’ pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l’attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformita’ ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell’ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonche’ a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 253
(oneri reali e privilegi speciali)
1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 250. L’onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo’ esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorita’ competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilita’ di accertare l’identita’ del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilita’ di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosita’.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento puo’ essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall’autorita’ competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
SANZIONI

ART. 254
(norme speciali)
1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

ART. 255
(abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio.
((1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio)).
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’articolo 231, comma 5, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, e’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3.

ART. 256
(attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque effettua una attivita’ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’ punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
3. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e’ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale e’ realizzata la discarica abusiva se di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta’ nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche’ nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attivita’ non consentite di miscelazione di rifiuti, e’ punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), e’ punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita’ equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta’ nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 256-bis.
(Combustione illecita di rifiuti).
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e’ punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e’ tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena e’ aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e’ commesso nell’ambito dell’attivita’ di un’impresa o comunque di un’attivita’ organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attivita’ comunque organizzata e’ responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attivita’ stessa; ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attivita’ si applicano altresi’ le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena e’ aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 e’ commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale e’ commesso il reato, se di proprieta’ dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e). ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato)).

ART. 257
(bonifica dei siti)
1. ((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,)) chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformita’ al progetto approvato dall’autorita’ competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore e’ punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento e’ provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
((4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita’ per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1)).

ART. 258
(violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita’ lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unita’ lavorative e’ calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita’ lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione e’ quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche’ nei casi di mancato invio alle autorita’ competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e’ effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e’ effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-quater. In caso di violazione di uno o piu’ degli obblighi previsti dall’articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall’articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. ((121))

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AGGIORNAMENTO (121)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) che “Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operativita’ del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita’ dei rifiuti e’ garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita’ di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010”.

ART. 259
(traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e’ punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena e’ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))

Articolo 260-bis
(Sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti)
1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. (82) (104) ((117))
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilita’ nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita’ occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. (82) (104) ((117))
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalita’ stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita’ lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unita’ lavorative e’ calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita’ lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione e’ quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (82) (104) ((117))
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione e’ imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita’ lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalita’ di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalita’ di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. (82) (104) ((117))
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. (82) (104) ((117))
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita’ dei rifiuti. (82) (104) ((117))
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (82) (104) ((117))
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e’ punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e’ aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (82) (104) ((117))
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (82) (104) ((117))
9-bis. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu’ violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu’ grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu’ azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu’ violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo’ definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.
(68a)(72)
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 […] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2014 […] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015”.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 […] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. […] Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento”.
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 […] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. […] Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento”.

Articolo 260-ter
(Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)
1. All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attivita’ di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.
3. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non puo’ essere disposta in mancanza dell’ iscrizione e del correlativo versamento del contributo.
4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e’ sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.
5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256.
(68a)(72) (82) (104) ((117))
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AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 […] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2014 […] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’ elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 […] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) che “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 […] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”.

ART. 261
(imballaggi)
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di raccolta di cui all’articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all’articolo 223, ne’ adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di cui ali’ all’articolo 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5.
4. La violazione del disposto di cui all’articolo 226, comma 3, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
((4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e’ aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonche’ in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981)).

ART. 261-bis
(( (Sanzioni).))
((1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque effettua attivita’ di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all’esercizio di cui presente titolo, e’ punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque effettua attivita’ di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all’esercizio, e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all’articolo 237-duodecies, comma 5, e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il proprietario ed il gestore che nell’effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all’articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque effettua attivita’ di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all’articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, e’ punito con l’arresto fino a nove mesi e con l’ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all’articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all’Allegato 1, paragrafo D, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all’articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, nell’esercizio dell’attivita’ di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all’articolo 237-undecies, e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all’Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e’ punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all’articolo 237-octies, comma 8, e all’articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all’esercizio, in assenza della verifica di cui all’articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all’articolo 237-octies, comma 8, e all’articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all’articolo 237-quinquies, comma 3, all’articolo 237-septies, comma 1, e all’articolo 237-octies, comma 1, e’ punito con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all’articolo 237-septies, comma 6, e all’articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall’autorita’ competente in sede di autorizzazione, e’ punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all’articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall’autorita’ competente in sede di autorizzazione, e’ punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell’esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall’autorita’ competente in sede di autorizzazione, e’ punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l’installazione e’ soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.))

ART. 262
(competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, per le quali e’ competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e’ esperibile il giudizio di opposizione ((previsto dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689)). ((53))
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l’autorita’ giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36, commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.”

ART. 263
(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 261-bis sono versate all’entrata dei bilanci delle autorita’ competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all’articolo 29-decies, comma 4, nonche’ le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
((2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attivita’ di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e’ destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed e’ destinato alle attivita’ di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonche’ alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ attuative del presente comma)).

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 264
(abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell’articolo 9 e dell’articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita’ nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell’articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l’articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) l’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita’ nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
l) l’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall’articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
m) l’articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: “i soggetti di cui all’artico 38, comma 3, lettera a)” sino alla parola: “CONAI”;
n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 (10)
o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuita’ nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi p revisti dalla parte quarta del presente decreto;
p) l’articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
((2-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 ha disposto che “All’articolo 264, comma 1, la lettera n) e’ soppressa. E’ fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’applicazione del tributo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.”

Articolo 264-bis
(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010)
1. All’Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 – Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” e’ abrogata e sono abrogati il punto 6 ” Sezione rifiuti” e il punto 8 ” Sezione intermediari e commercio”;
b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011.))

Articolo 264-ter
(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche’ i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”.))

Articolo 264-quater
(( (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)
1. All’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a e all’articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l’allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.”.))

ART. 265
(disposizioni transitorie)
1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita’ nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all’articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall’articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle attivita’ produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universita’, nonche’ presso le imprese e i loro consorzi. (25a)
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, puo’ essere presentata all’autorita’ competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gia’ autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L’autorita’ competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell’autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell’Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita’ di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivita’ di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivita’ nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (25a)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-24 luglio 2009, n. 247 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo comma 3, nella parte in cui non prevede che, prima dell’adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

ART. 266
(disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all’articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
3. Le spese per l’indennita’ e per il trattamento economico del personale di cui all’articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, restano a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attivita’ di comune interesse.
4. I rifiuti provenienti da attivita’ di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita’.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita’ medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche’ le disposizioni sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita’ produttive e della salute, e’ dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
((106))

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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l’art. 28, comma 13-bis) che “In deroga all’articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all’emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo”.

PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

TITOLO I
PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA’

ART. 267
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attivita’ che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformita’ dei valori misurati ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell’autorizzazione di cui all’articolo 208 o nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali. di qualita’ dell’aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l’applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attivita’ presenti nello stesso stabilimento, nonche’ nei casi previsti dall’articolo 214, comma 8.
3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non e’ richiesta in quanto sostituita dall’autorizzazione integrata ambientale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).

ART. 268
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di piu’ sostanze in quantita’ e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualita’ dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;
b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attivita’ di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o piu’ appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all’articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto;
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica e’ espressa in metri cubi all’ora riportate in condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu’ impianti o sono effettuate una o piu’ attivita’ che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o piu’ attivita’;
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e’ stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e’ stato autorizzato ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 11 o dell’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche’ in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attivita’, anche nell’ambito di un ciclo piu’ ampio;
m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attivita’ presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attivita’ presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all’articolo 269, comma 2, o nell’autorizzazione di cui all’articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all’autorizzazione generale di cui all’articolo 272, o nell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall’articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalita’ di esercizio o ai combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita’ tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente; per gli impianti di cui all’articolo 273 si applica la definizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attivita’ di cui all’articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21e 22 di tale articolo ((Le regioni e le province autonome possono, nel rispetto della presente definizione, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi e’ l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 269, comma 8.));
n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che e’ responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all’articolo 273 e per le attivita’ di cui all’articolo 275 si applica la definizione prevista all’articolo 5, comma 1, lettera r-bis);
o) autorita’ competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorita’ indicata dalla legge regionale quale autorita’ competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni e all’adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l’autorita’ competente e’ quella che rilascia tale autorizzazione;
p) autorita’ competente per il controllo: l’autorita’ a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell’autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorita’ coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l’autorita’ competente per il controllo e’ quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;
q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio piu’ gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall’autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.
r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unita’ di misura specifica di prodotto o di servizio;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell’effluente gassoso; per gli impianti di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione (mg/Nm3) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento del 3 per cento in volume dell’effluente gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unita’ di tempo;
v) soglia di rilevanza dell’emissione: flusso di massa, per singolo inquinante o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu’ gravose dell’impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piu’ efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attivita’ e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneita’ pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se cio’ risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalita’ di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita’;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche’ il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu’ efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;
Per gli impianti di cui all’articolo 273 e per le attivita’ di cui all’articolo 275 si applica la definizione prevista all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter).
((aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione o un medio impianto di combustione e’, in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;))
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l’impianto, a seguito dell’erogazione di energia, combustibili o materiali, e’ portato da una condizione nella quale non esercita l’attivita’ a cui e’ destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attivita’ e’ esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l’impianto, a seguito dell’interruzione dell’erogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un guasto, e’ portato da una condizione nella quale esercita l’attivita’ a cui e’ destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione e’ esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non e’ esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialita’ nominale dell’impianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l’esercizio dell’attivita’ cui l’impianto e’ destinato;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore cosi’ prodotto;
gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale ((pari o superiore a 50MW.)). Un grande impianto di combustione e’ classificato come:
1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un’autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui e’ stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui e’ stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);
((gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione e’ classificato come:
1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);
gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;
gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l’accensione comandata per bruciare il combustibile;
gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l’accensione spontanea per bruciare il combustibile;
gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza l’accensione spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;
gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile e’ ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare;))
hh) potenza termica nominale dell’impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, cosi’ come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o piu’ degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilita’ corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e’ considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita’, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacita’ nominale: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attivita’ di cui all’articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialita’ di prodotto per cui le attivita’ sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le attivita’ di cui all’articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo di solventi calcolato sulla base della capacita’ nominale riferita, se non diversamente stabilito dall’autorizzazione, a trecentotrenta giorni all’anno in caso di attivita’ effettuate su tutto l’arco della settimana ed a duecentoventi giorni all’anno per le altre attivita’;
qq) riutilizzo di solventi organici: l’utilizzo di solventi organici prodotti da una attivita’ e successivamente recuperati per qualsiasi finalita’ tecnica o commerciale, ivi compreso l’uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto, per le attivita’ ivi previste;
((rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua la raffinazione di oli minerali o gas;))
ss) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128;
tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dell’applicazione dell’articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina gia’ costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;
tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all’erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;
tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
1) ai fini dell’articolo 276, l’attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;
2) ai fini dell’articolo 277, l’attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;
tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;
tt-quinquies) flusso: quantita’ totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita’ in un impianto di distribuzione;
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 – 2710 1141 – 2710 1145 – 2710 1149 – 2710 1151 – 2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all’impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;
vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell’applicazione dell’articolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un terminale ove la benzina puo’ essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o piu’ torri di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina puo’ essere, in un dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non e’ considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita’ superiore ad 1 m3, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o piu’ cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o una o piu’ cisterne rimuovibili.
((eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, di cui l’allegato X alla Parte Quinta preveda l’utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;
eee-ter) combustibile di raffineria: materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;
eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o 2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C secondo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C non puo’ essere determinata secondo il predetto metodo;
eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l’85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86;
eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura, contenente non piu’ del 20% in volume di inerti e altri costituenti;
eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma, struttura o densita’, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento, che, in determinate condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare e che, in determinate condizioni, restano a monte del filtro e sul filtro dopo l’essiccazione;
eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)»;
eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all’articolo 183, comma 1, lett. a);))

ART. 269
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione e’ rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita’ presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
((1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore, nonche’ in relazione alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all’articolo 273-bis, comma 13)).
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all’autorita’ competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivita’, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita’ e la qualita’ di tali emissioni, le modalita’ di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantita’, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonche’, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita’ ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
((2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.))
3. Per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stabilimenti nuovi, l’autorita’ competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l’aggiornamento dell’autorizzazione l’autorita’ competente, previa informazione al comune interessato il quale puo’ esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all’autorita’ competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l’autorita’ competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore puo’, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all’autorita’ competente. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59.
4. L’autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalita’ di captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e’ stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformita’ dei valori misurati ai valori limite e la periodicita’ ((del monitoraggio)) di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.
((c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l’autorita’ competente valuti necessario intervenire.))
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l’autorizzazione puo’ stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attivita’ di uno stabilimento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
6. L’autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. ((La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all’articolo 272, comma 3, deve essere comunicata)) all’autorita’ competente con un anticipo di almeno quindici giorni. ((L’autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all’autorita’ competente i risultati delle misurazioni delle emissioni)) effettuate in un ((periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto,)) decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche’ il numero dei campionamenti da realizzare; ((…)). L’autorita’ competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell’autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu’ impianti o dall’avvio di una o piu’ attivita’ dello stabilimento autorizzato.
7. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l’esercizio dell’impianto puo’ continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L’autorita’ competente puo’ imporre il rinnovo dell’autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall’articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualita’ dell’aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da’ comunicazione all’autorita’ competente o, se la modifica e’ sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e’ stata data comunicazione e’ sostanziale, l’autorita’ competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica e’ sostanziale l’autorita’ competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata agli impianti e alle attivita’ interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all’evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. Se la modifica non e’ sostanziale, l’autorita’ competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto. Se l’autorita’ competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestor e puo’ procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’autorita’ competente di provvedere successivamente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta, a differenza dell’aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
((9. L’autorita’ competente per il controllo e’ autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell’autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorita’ la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attivita’ di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.))
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalita’, con apposito provvedimento dall’autorita’ competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all’installazione di uno stabilimento nuovo.
12. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
14. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
16. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.

ART. 270
Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
1. In sede di autorizzazione ((fatto salvo quanto previsto all’articolo 272,fatto salvo quanto previsto all’articolo 272,)), l’autorita’ competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attivita’ sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l’autorita’ competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilita’ di cui all’articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
4. Se piu’ impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attivita’ tra loro identiche, l’autorita’ competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo’ considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorita’ competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 282, comma 2.
5. In caso di emissioni convogliate o di cui e’ stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l’autorita’ competente puo’ consentire un impianto avente piu’ punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell’impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. L’autorizzazione puo’ prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell’impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell’impianto non puo’ essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.
7. Ove opportuno, l’autorita’ competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo’ consentire il convogliamento delle emissioni di piu’ impianti in uno o piu’ punti di emissione comuni, purche’ le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il piu’ restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L’autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 4, lettera b).
8. L’adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio’ non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 e’ realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell’articolo 272, comma 3, ovvero nel piu’ breve termine stabilito dall’autorizzazione. Ai fini dell’applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l’autorita’ competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all’articolo 281, comma 9.
((8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione, ferme restando le ulteriori disposizioni in materia di aggregazione degli impianti previste all’articolo 273, commi 9 e 10, e all’articolo 273-bis, commi 8 e 9.))

ART. 271
Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita’
1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivita’ degli stabilimenti.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita’ deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualita’ dell’aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformita’ al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le attivita’ previsti dall’articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, puo’ stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma puo’ inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell’entita’ della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita’ dell’aria previsti ((dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155)) possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni piu’ restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purche’ cio’ sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita’ dell’aria.
5. Per gli impianti e le attivita’ degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l’autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un’istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. ((A tal fine possono essere altresi’ considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attivita’, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda.)) Si devono altresi’ valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attivita’ presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita’ dell’aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
((5-bis. Per gli impianti e le attivita’ degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute.))
5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l’autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull’ambiente.
7. ((L’autorizzazione degli stabilimenti)) anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi puo’ sempre stabilire, per effetto dell’istruttoria prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni piu’ severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4.
8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
11. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato nell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto, il tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento e’ quello derivante dal processo. Se nell’emissione il tenore volumetrico di ossigeno e’ diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
omissis
13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita’ di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell’emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
omissis
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto e’ in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L’autorizzazione puo’ stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualita’ di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all’articolo 272, comma 4, lettera a), l’autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantita’ di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l’autorita’ competente deve essere informata entro le otto ore successive e puo’ disporre la riduzione o la cessazione delle attivita’ o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore ((di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel piu’ breve tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter.)). Il gestore e’ comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto ((e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.)). Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell’impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all’articolo 273 ((, ai medi impianti di combustione di cui all’articolo 273-bis)) ed agli impianti e alle attivita’ di cui all’articolo 275.
16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
((17. L’allegato VI alla Parte Quinta stabilisce i criteri per i controlli da parte dell’autorita’ e per il monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l’autorita’ competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. I controlli, da parte dell’autorita’ o degli organi di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), e l’accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell’autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore o, se l’autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all’allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualita’ delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l’autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell’autorita’.))
18. ((L’autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l’esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l’utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo)). ((Il gestore effettua il monitoraggio)) di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell’autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell’autorita’ competente per il controllo nei modi previsti dall’Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall’autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell’autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall’articolo 279, comma 2.
19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
((20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all’articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall’autorita’ o dagli organi di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita’ tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le difformita’ accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all’autorita’ competente per il controllo entro 24 ore dall’accertamento.))
((20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall’autorita’ o dagli organi di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformita’ dei valori misurati ai valori limite prescritti, l’autorita’ competente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformita’ nel piu’ breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell’esercizio dell’impianto deve essere sempre disposta se la non conformita’ puo’ determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualita’ dell’aria a livello locale.
20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformita’ dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita’ nel piu’ breve tempo possibile. In tali casi, l’autorita’ competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformita’, fissando un termine per l’adempimento, e stabilisce le condizioni per l’esercizio dell’impianto fino al ripristino. La continuazione dell’esercizio non e’ in tutti i casi concessa se la non conformita’ dei valori misurati ai valori limite prescritti puo’ determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualita’ dell’aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all’articolo 279, comma 2.))

ART. 272
(impianti e attivita’ in deroga)
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita’ elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attivita’ le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attivita’, dai piani e programmi o dalle normative di cui all’articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attivita’ che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l’uso di tali combustibili nella parte III II, dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attivita’ inclusi nell’elenco della parte I dell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita’ non inclusi nell’elenco, l’autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell’articolo 269 salva la possibilita’ di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L’autorita’ competente puo’ altresi’ prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita’ da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attivita’ ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita’ di cui all’articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.
((1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, la legislazione regionale di cui all’articolo 271, comma 3, individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e possono imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, l’autorita’ competente per il controllo puo’ decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformita’ dell’impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformita’ delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l’esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La decisione dell’autorita’ competente per il controllo e’ ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalita’ di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione.))
((2. L’autorita’ competente puo’ adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attivita’, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita’ dei controlli. Puo’ inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e’ tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell’articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l’articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformita’ all’articolo 271, commi da 5 a 7. L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo’ prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita’ e le qualita’ delle emissioni sono deducibili dalle quantita’ di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorita’ per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attivita’ elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attivita’ che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. I gestori degli stabilimenti per cui e’ stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. L’installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attivita’ non previsti in autorizzazioni generali e’ soggetta alle autorizzazioni di cui all’articolo 269. L’installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attivita’ previsti in piu’ autorizzazioni generali e’ ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali e’ ammessa, previa procedura di adesione, l’installazione di impianti e l’avvio di attivita’ previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite piu’ severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata. In stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista all’articolo 269, e’ ammessa, previa procedura di adesione, l’installazione di impianti e l’avvio di attivita’ previsti nelle autorizzazioni generali, purche’ la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l’entita’ delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l’autorita’ competente provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista all’articolo 269 sulla base dell’avvenuta adesione.
3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima dell’installazione il gestore invia all’autorita’ competente una domanda di adesione all’autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attivita’ a cui fare riferimento nell’ambito delle autorizzazioni generali vigenti. L’autorita’ che riceve la domanda puo’, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione puo’ essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista all’articolo 269, comma 6, che puo’ avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l’obbligo di sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste all’articolo 269 in caso di modifiche relative all’installazione di impianti o all’avvio di attivita’ non previsti nelle autorizzazioni generali. L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L’autorita’ competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.))
((3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attivita’, devono disciplinare anche le voci previste all’allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h). Le relative domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.))
((4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attivita’, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu’ impianti o attivita’ ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all’autorita’ competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.))
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
((5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all’umidita’ e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l’autorita’ competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.))
((5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale in cui sono ubicati medi impianti di combustione. L’autorizzazione dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo per tali impianti:))

ART. 272-bis
(( (Emissioni odorigene). ))
((1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attivita’ presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite piu’ severi con le modalita’ previste all’articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivita’ aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita’ odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita’ odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, puo’ elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalita’ previste dall’articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.))

ART. 273
(grandi impianti di combustione)
1. L’Allegato Il alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalita’ di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformita’ ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell’Allegato II alla Parte Quinta.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell’Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l’esenzione prevista all’Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell’ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e’ previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell’articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all’esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l’istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;
3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e’ prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorita’ Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e’ prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell’allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell’allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorita’ Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dell’allegato II alla parte quinta del presente decreto.
4. L’autorizzazione puo’ consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell’impianto presenta all’autorita’ competente, entro il 30 giugno 2014, nell’ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell’autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e’ previsto entro tale data, nell’ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell’articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l’impegno a non far funzionare l’impianto per piu’ di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all’autorita’ competente e, comunque, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui e’ riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l’impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell’autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l’impianto non ha ottenuto l’esenzione prevista all’Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
4-bis. Se l’esenzione prevista dal comma 4 e’ concessa ad impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi azoto all’Allegato II, Parte II, alla Parte Quinta.
5. L’autorizzazione puo’ consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell’impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l’autorizzazione, e’ fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore e’ tenuto a presentare all’autorita’ competente e, comunque, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui e’ indicata la percentuale di produzione di calore utile dell’impianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l’impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell’autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi dell’articolo 271, commi 5, 14 e 15, l’autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione deve prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell’Allegato II e dei valori di cui all’Allegato I alla Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o piu’ canne di scarico, corrisponde, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 270, ad un punto di emissione.
8. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 271, comma 14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi impianti di combustione nei casi di anomalo funzionamento previsti dalla parte I dell’Allegato II alla parte quinta del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
((9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, piu’ impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze e’ pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorita’ competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilita’ tiene conto dei criteri previsti all’articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. L’autorita’ competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo’ altresi’ disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all’impianto piu’ recente.))
10. L’adeguamento alle disposizioni del comma 9 e’ effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall’autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano all’impianto i valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell’Allegato II alla Parte Quinta.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilita’ tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricita’. Nel caso in cui tale fattibilita’ sia accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli contenuti nello studio, l’autorita’ competente, tenuto conto della situazione del mercato e della distribuzione, condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di combustione che potrebbero arrecare un significativo pregiudizio all’ambiente di un altro Stato della Comunita’ europea, l’autorita’ competente informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, ad esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe’ qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell’industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;
l) IL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46, HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA;
m) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46;
m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di cui all’Allegato II alla Parte Quinta.
16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita’ di appropriati siti di stoccaggio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilita’ tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilita’ tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.
16-ter. L’autorita’ competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un’area sufficiente all’interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2 .

ART. 273-bis
(( (Medi impianti di combustione). ))
((1. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all’autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214.
2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attivita’, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformita’ all’articolo 272, comma 3-bis.
3. L’istruttoria autorizzativa prevista all’articolo 271, comma 5, e all’articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
4. Per i medi impianti di combustione ubicati in installazioni di cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative e dei piani regionali previsti all’articolo 271, commi 3 e 4, sono presi in esame nell’istruttoria dell’autorizzazione integrata ambientale ai fini previsti all’articolo 29-sexies, comma 4-ter.
5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1.
6. Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un’autorizzazione prevista all’articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L’adeguamento puo’ essere altresi’ previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L’autorita’ competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che gia’ prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all’autorita’ competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.
7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresi’, presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformita’ all’articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che gia’ prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che gia’ prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.
8. Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorita’ competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilita’ tiene conto dei criteri previsti all’articolo 270. Tale unita’ si qualifica come grande impianto di combustione nei casi previsti all’articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di piu’ medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o piu’ punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione e’ soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all’impianto piu’ recente.
9. L’adeguamento alle disposizioni del comma 8, in caso di medi impianti di combustione esistenti, e’ effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall’autorizzazione, nel rispetto delle date previste dal comma 5.
10. Non costituiscono medi impianti di combustione:
a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
h) reattori utilizzati nell’industria chimica;
i) batterie di forni per il coke;
l) cowpers degli altiforni;
m) impianti di cremazione;
n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali;
q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta.
11. E’ tenuto, presso ciascuna autorita’ competente, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all’allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche’ i dati relativi alle modifiche di tali impianti. E’ assicurato l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
12. I dati previsti al comma 11 sono inseriti nel registro documentale:
a) al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione nuovi;
b) al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017;
c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6, ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d);
d) al perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272, comma 3-bis;
e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche non sostanziali di cui all’articolo 269, comma 8, relative a medi impianti di combustione, fatte salve le eventuali integrazioni del registro ove l’autorita’ competente aggiorni l’autorizzazione dopo il termine;
f) all’atto dell’iscrizione dei medi impianti termici civili di cui all’articolo 284, commi 3 e 4, nel relativo registro autorizzativo.
13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 o della domanda di autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non sostanziali relative a medi impianti di combustione, l’autorita’ competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente.
14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti all’allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’articolo 272, comma 1.
15. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo’ esentare i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per piu’ di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell’autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorita’ competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente. Il numero massimo di ore operative puo’ essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessita’ di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito dell’interruzione di tale alimentazione.
16. L’autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per piu’ di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, puo’ esentare tali impianti dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti all’allegato I alla Parte Quinta. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell’autorizzazione ed ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall’anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorita’ competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua valori limite non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³.
17. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo’ differire al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50% della produzione di calore utile dell’impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La domanda di autorizzazione contiene l’impegno del gestore a rispettare tale percentuale di fornitura. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell’autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione, il gestore presenta all’autorita’ competente, ai fini del calcolo della media mobile, un documento in cui e’ indicata la percentuale di produzione di calore utile dell’impianto destinata a tale fornitura nell’anno precedente. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati e, per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un valore limite non superiore a 1.100 mg/Nm³.
18. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo’ differire al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione degli ossidi di azoto previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti costituiti da motori a gas o turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se tali impianti sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino alla data prevista di adeguamento, il rispetto dei valori limite precedentemente autorizzati.
19. In caso di impossibilita’ di rispettare i pertinenti valori limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo all’allegato I alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a causa di un’interruzione nella fornitura di combustibili a basso tenore di zolfo, dovuta ad una situazione di grave penuria, l’autorita’ competente puo’ disporre una deroga, non superiore a sei mesi, all’applicazione di tali valori limite. L’autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017.
20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti, alimentati esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa di un’improvvisa interruzione nella fornitura di gas debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l’autorita’ competente puo’ disporre una deroga, non superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe, all’applicazione dei pertinenti valori limite di emissione previsti dall’allegato I alla Parte Quinta. L’autorizzazione individua i valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017.
21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono comunicate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro un mese dalla concessione. L’autorita’ competente, se diversa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica al Ministero tali deroghe entro cinque giorni dalla concessione.».
22. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 fissa al 1° gennaio 2030 l’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27, della direttiva 2009/72/CE. L’istruttoria autorizzativa di cui all’articolo 271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 1° gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati)).

ART. 274
(( Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione )).
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione e’ trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, per ciascun impianto di cui all’articolo 273, comma 5, la registrazione del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 e, per ciascun impianto di cui all’articolo 273, comma 6, la percentuale della produzione di calore utile, calcolata come media mobile sui cinque anni civili precedenti, fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. L’autorita’ competente, se diversa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe contestualmente all’applicazione delle stesse specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano all’Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le modalita’ previste alla Parte III dell’Allegato II alla Parte Quinta, la tipologia dell’impianto gestito, la data di messa in esercizio dell’impianto e, con riferimento all’anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell’Allegato II alla Parte Quinta, la quantita’ annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, nonche’ la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, ordina al gestore inadempiente di provvedere.
5. L’ISPRA, sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve riportare tutti gli elementi previsti dal comma 4. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l’ISPRA trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la suddetta relazione, nonche’ i dati disaggregati relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al comma 5, nonche’ i dati disaggregati raccolti dall’ISPRA sono resi disponibili alle autorita’ competenti sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul sito internet dell’ISPRA.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, con riferimento all’anno precedente:
a) per gli impianti di combustione cui si applica la Parte II, sezione 1, lettera C, dell’Allegato II alla Parte Quinta, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell’impossibilita’ di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga;
b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti di combustione a cui sono state concesse le deroghe previste all’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I, lettera A, paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3.
8. L’autorita’ competente, se diversa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe di cui alle lettere a) e b) contestualmente all’applicazione delle stesse.
((8-bis. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea, sulla base dei formati da questa adottati:
a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di monossido di carbonio dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili e le informazioni relative alle concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni di tali impianti, raggruppate per tipo di combustibile e classe di capacita’;
b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro il 1° ottobre 2031, una relazione contenente le informazioni qualitative e quantitative relative all’applicazione delle norme vigenti in materia di medi impianti di combustione e medi impianti termici civili, incluse le attivita’ finalizzate a verificare la conformita’ degli impianti. La prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacita’.
8-ter. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i dati, i metodi di stima, i tempi e le modalita’ delle comunicazioni che i gestori dei medi impianti di combustione e le autorita’ competenti di cui ai titoli I e II alla Parte Quinta effettuano all’ISPRA ed al predetto Ministero ai fini della predisposizione delle relazioni previste al comma 8-bis. L’ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto, conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis.))

ART. 275
(emissioni di cov)
1. L’Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalita’ di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformita’ dei valori misurati ai valori limite e le modalita’ di redazione del piano di gestione dei solventi. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L’Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attivita’ degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.
2. Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o piu’ impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o piu’ attivita’ individuate nella parte II dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attivita’ si applicano secondo le modalita’ di cui al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonche’ le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attivita’ che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attivita’ individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente e’ valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le attivita’ di cui alla parte II dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore che intende effettuare le attivita’ di cui al comma 2 presenta all’autorita’ competente una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita’ all’articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo e nell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all’autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma 3. In aggiunta ai casi previsti dall’articolo 269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivita’che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2. (76)
5. L’autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l’articolo 270. Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell’articolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attivita’ di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all’ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attivita’ degli stabilimenti esistenti.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l’autorita’ competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative.
6. L’autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite di cui al comma 2 nonche’ la periodicita’ dell’aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto. ((Al fine di ammettere l’applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell’allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, l’autorita’ competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attivita’ degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilita’ di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.))
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 e’ assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attivita’ e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all’epoca previsti o per i quali e’ stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell’applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall’articolo 268.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l’applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e IV dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. E’ fatta salva la facolta’ del gestore di chiedere all’autorita’ competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.
11. In caso di modifiche sostanziali di attivita’ svolte negli stabilimenti esistenti l’autorizzazione dispone che le attivita’ oggetto di modifica sostanziale:
a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita’ degli stabilimenti nuovi;
b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attivita’ degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attivita’ svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a).
12. Se il gestore comprova all’autorita’ competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e’ possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita’ puo’ autorizzare deroghe a detto valore limite, purche’ cio’ non comporti rischi per la salute umana o per l’ambiente e purche’ le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate.
13. Nei casi previsti nella parte III dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto, l’autorita’ competente puo’ esentare il gestore dall’applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all’autorita’ competente che il rispetto di detto Allegato non e’, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l’impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L’autorita’ competente comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o piu’ attivita’ effettuate nello stesso stabilimento superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l’autorita’ competente puo’:
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attivita’
o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attivita’, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
17. La parte I dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l’ambiente.
18. Le autorita’ competenti trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all’applicazione del presente articolo, in conformita’ a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010. Copia della relazione e’ inviata dalle autorita’ competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia tali informazioni alla Commissione europea. (96)
18-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire all’Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attivita’ di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all’applicazione del presente articolo, in conformita’ ai provvedimenti comunitari di attuazione dell’articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista dal predetto decreto.
19. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS 29 GIUGNO 2010, N. 128.
20. I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piu’ impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l’autorita’ competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorita’ di aderire all’autorizzazione di cui alla parte VII dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto. E’ fatto salvo il potere delle medesime autorita’ di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell’articolo 272, l’obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attivita’ non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:
a) per le attivita’ di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attivita’, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell’autorita’ competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull’ambiente;
d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili;
22. Per attivita’ di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attivita’ di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla piu’ bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attivita’ di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l’anno.
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AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera b)) che al comma 4 del presente articolo le parole: “una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita’ all’articolo 269 e a quanto previsto al presente articolo e all’Allegato III alla Parte Quinta oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all’autorizzazione generale di cui all’articolo 272, comma 3.” sono sostituite dalle seguenti: “una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell’articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dell’articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 29-ter, in conformita’ a quanto previsto al presente articolo e all’Allegato III alla Parte Quinta”.
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AGGIORNAMENTO (96)
Il Decreto 31 maggio 2016 (in G.U. 1/7/2016, n. 152) ha disposto (con l’art. 1, comma 7) che “Il comma 18 dell’art. 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

ART. 276
(controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione)
1. L’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna;
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui e’ consentito il deposito temporaneo di vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente articolo si intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per tali impianti di deposito situati presso i terminali le pertinenti prescrizioni dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto costituiscono le misure che i gestori devono adottare ai sensi dell’articolo 269, comma 10. Con apposito provvedimento l’autorita’ competente puo’ disporre deroghe a tali prescrizioni, relativamente agli obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.
4. Nei terminali all’interno dei quali e’ movimentata una quantita’ di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui costruzione e’ stata autorizzata prima del 3 dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento dell’autorizzazione, gli impianti di caricamento si adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2, dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve essere garantita l’agibilita’ delle operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall’alto. Per quantita’ movimentata si intende la quantita’ totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2, dell’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17 novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati, collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati deve essere consentita l’agibilita’ delle operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito dei terminali.
((6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 269.))

Art. 277.
Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina
1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonche’ essere sottoposti ai controlli previsti all’allegato VIII medesimo, se:
a) il flusso e’ superiore a 500 m³/ anno;
b) il flusso e’ superiore a 100 m³/ anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all’anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all’adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E’ fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita’ di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.
5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l’impianto e’ stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi e’ stato almeno un anno civile di esercizio, ((…)) una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l’impianto; se la media della quantita’ di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell’impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione o della concessione dell’impianto e’ tenuto all’obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.
8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell’interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell’omologazione, il Ministero dell’interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l’omologazione si intende negata.
9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorita’ di altri Paesi appartenenti all’Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell’interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorita’ estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell’interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo.
11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l’esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia’ attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.

ART. 278
(poteri di ordinanza)
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall’autorita’ giudiziaria, l’autorita’ competente procede, secondo la gravita’ dell’infrazione:
a) alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarita’ devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita’ per i quali vi e’ stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita’ per i quali vi e’ stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l’ambiente.
((1-bis. Resta ferma, in caso di non conformita’ dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dall’autorita’ o dagli organi di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), la possibilita’ di adottare le ordinanze previste all’articolo 271, comma 20-bis.))

ART. 279
(sanzioni)
1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e’ punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell'((ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro)). Con la stessa pena e’ punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8 ((o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.)). Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8 ((o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)), e’ assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria ((da 300 euro a 1.000 euro)), alla cui irrogazione provvede l’autorita’ competente.
2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione ((…)) stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 ((…)) e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda ((fino a 10.000 euro)). Se i valori limite ((…)) violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
((2-bis. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorita’ competente e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorita’ competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.))
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attivita’ senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma 1, e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. ((E’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorita’ competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all’articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d))).
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all’autorita’ competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 6, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita’ dell’aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e’ punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica una ((sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro.)). All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorita’ indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e’ sempre disposta in caso di recidiva.

ART. 280
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto preveda l’ulteriore vigenza e ((…)):
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) l’articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
c) l’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
d) il decreto del Ministro dell’ambiente 10 marzo 1987, n. 105;
e) il decreto del Ministro dell’ambiente 8 maggio 1989;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
g) il decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
i) il decreto del Ministro dell’ambiente 21 dicembre 1995;
l) il decreto del Ministro dell’ambiente del 16 maggio 1996;
m) il decreto del Ministro dell’ambiente 20 gennaio 1999, n. 76;
n) il decreto del Ministro dell’ambiente 21 gennaio 2000, n. 107; o) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44.

ART. 281
(disposizioni transitorie e finali)
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu’ breve termine stabilito dall’autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e’ soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 269 o dell’articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L’autorita’ competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all’ottenimento dell’autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell’ottenimento dell’autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e’ presentata nel termine previsto, l’esercizio puo’ essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorita’ competente. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall’autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
4. ((Per gli impianti degli stabilimenti)) in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l’autorita’ competente, ai fini dell’applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59.
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche delle modalita’ esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi ((dell’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.)).
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall’autorita’ competente e i risultati delle attivita’ di controllo, ai sensi del presente titolo, nonche’ gli elenchi delle attivita’ autorizzate in possesso dell’autorita’ competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59.
((9. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e inquinamento dell’aria ambiente ed assicura, anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall’articolo 6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE, le attivita’ necessarie per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione, tra le autorita’ competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della parte quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 268, comma 1, lettera aa).))
10. A fini di informazione le autorita’ competenti rendono disponibili al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272. (40)
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59.

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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole “Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, e la parola “APAT” e’ sostituita dalla seguente: “ISPRA”.

TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI

ART. 282
Campo di applicazione
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore.
((2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9, l’aggregazione di tale impianto con altri impianti.))
((2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per ciascun modello prodotto, la conformita’ alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 e l’idoneita’ a rispettare i valori limite di emissione di cui all’articolo 286. L’idoneita’ deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio e’ accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all’installazione.))

ART. 283
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu’ generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche’ da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e’ esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile e’ centralizzato se serve tutte le unita’ dell’edificio o di piu’ edifici ed e’ individuale negli altri casi;
((d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;))
e) potenza termica nominale dell’impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l’impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all’interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale dell’impianto pari a 0.035MW;
h) modifica dell’impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto gia’ installato e che richieda la dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
((i) autorita’ competente: l’autorita’ responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorita’ indicata dalla legge regionale;))
l) installatore: il soggetto indicato dall’articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
m) responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto: il soggetto indicato ((dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.));
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l’adeguamento del regime dell’impianto termico alla richiesta di calore.

ART. 284
Installazione o modifica
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformita’ prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l’installatore verifica e dichiara anche che l’impianto ((e’ dotato della attestazione prevista all’articolo 282, comma 2-bis.)) Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita’, messo a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto da parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L’autorita’ che riceve la dichiarazione di conformita’ ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all’autorita’ competente. In occasione della dichiarazione di conformita’, l’installatore indica al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286, affinche’ tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto non e’ ancora individuato al momento dell’installazione, l’installatore, entro 30 giorni dall’installazione, invia l’atto e l’elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto e’ conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed e’ idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all’autorita’ competente entro 30 giorni dalla redazione. (78) (82)
((2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorita’ titolare del registro, quantomeno sessanta giorni prima dell’installazione o della modifica dell’impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all’allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.»
2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorita’ titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all’allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.
2-quater. E’ tenuto, presso ciascuna autorita’ competente, un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l’autorita’ competente effettua o nega l’iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.))

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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l’art. 11, comma 7) che “Agli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11, comma 7) che “Agli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro il 31 dicembre 2015”.

ART. 285
(Caratteristiche tecniche)
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita’ dell’aria previsti ((dal decreto legislativo n. 155 del 2010.)) possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita’ dell’ aria.

ART. 286
(valori limite di emissione)
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono ((rispettare i pertinenti valori limite)) previsti dalla parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i piu’ restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualita’ dell’aria previsti ((dal decreto legislativo n. 155 del 2010)), ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita’ dell’aria.
((1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall’allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.))
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. ((La parte III, sezione 1, dell’allegato IX alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non e’ richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza.)) Al libretto di centrale devono essere allegati altresi’ i documenti o le dichiarazioni che attestano l’espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.
((2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformita’ dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto all’autorita’ competente entro 24 ore dall’accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto deve procedere al ripristino della conformita’ nel piu’ breve tempo possibile. L’autorita’ competente puo’ impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformita’, fissando un termine per l’adempimento, e stabilire le condizioni per l’esercizio dell’impianto fino al ripristino. La continuazione dell’esercizio non e’ in tutti i casi concessa se la non conformita’ puo’ determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualita’ dell’aria a livello locale.
2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti:
a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all’articolo 284, comma 2-quater;
b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati;
c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell’impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente;
d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.))
3. Ai fini del campionamento, dell’analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).

ART. 287
(abilitazione alla conduzione)
1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato ((da una autorita’ individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita’ di formazione nonche’ le modalita’ di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici)). I patentini possono essere rilasciati a persone aventi eta’ non inferiore a diciotto anni compiuti. ((Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici e’ tenuto presso l’autorita’ che rilascia il patentino o presso la diversa autorita’ indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l’autorita’ competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.)) (27)
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione e’ richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui e’ richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ((, ove previsto dalla legge regionale,)) il rilascio del patentino senza necessita’ dell’esame di cui al comma 1.(27)
5. Il patentino puo’ essere in qualsiasi momento revocato ((. . .)) in caso di irregolare conduzione dell’impianto. A tal fine l’autorita’ competente comunica ((all’autorita’ che ha rilasciato il patentino)) i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.(27)
((6. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.))

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AGGIORNAMENTO (27) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 24 luglio 2009, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo comma 1,limitatamente alle parole “rilasciato dall’ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale”; comma 4, limitatamente alle parole “senza necessita’ dell’esame di cui al comma 1”; comma 5, limitatamente alle parole “dall’Ispettorato provinciale del lavoro”; comma 6.

ART. 288
(controlli e sanzioni)
1. E’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l’installatore che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformita’ nei casi in cui questa e’ trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione e’ punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’atto e l’elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e’ punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorita’ competente nei termini prescritti. ((Il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all’articolo 282, comma 2-bis, e’ soggetto alla stessa sanzione.))
((1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all’articolo 284, comma 2-quater, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.))
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
((a) il produttore o, se manca l’attestazione prevista all’articolo 282, il produttore e l’installatore, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 1;))
b) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 2;
((3. Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
a) il produttore e l’installatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dall’articolo 282;
b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, purche’ non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto;
c) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o e’ stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto.))
((3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformita’ previsti dall’articolo 286, comma 2-bis, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.))
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro e’ punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non effettua il controllo ((…)) delle emissioni ai sensi dell’articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti ((o i dati previsti all’articolo 286, comma 2-ter)).
5. ((Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della procedura prevista all’articolo 286, comma 2-bis)) e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l’autorita’ competente, ove accerti che l’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 o quanto disposto dall’articolo 293, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all’adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l’impianto non puo’ essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall’autorita’ competente si applica l’articolo 650 del codice penale.
6. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l’autorita’ competente di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorita’ indicata dalla legge regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 e’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l’autorita’ indicata dalla legge regionale.
8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall’autorita’ competente in occasione delle ispezioni effettuate ((ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo)) anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
((8-bis. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fornisce all’autorita’ competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attivita’ di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto.
8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell’autorita’ competente che ne richieda l’acquisizione. L’autorita’ competente richiede l’acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.))

ART. 289
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

ART. 290
(disposizioni transitorie e finali)
1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
2. L’installazione di impianti termici civili centralizzati puo’ essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di qualita’ dell’aria previsti dalla vigente normativa, come necessaria al conseguimento dei valori di qualita’ dell’aria.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico ((…)) sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorita’ per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l’idoneita’ dell’impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita’. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonche’ indicazioni circa le corrette modalita’ di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell’entrata in vigore del decreto, i piani di qualita’ dell’aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all’utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualita’ inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualita’ dell’aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l’installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorita’ a quelli certificati con una classe di qualita’ superiore.

TITOLO III
COMBUSTIBILI

ART. 291
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche ((dei combustibili per uso marittimo)). Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

ART. 292
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
a) olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 ((a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039)), escluso il combustibile per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo’ essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici ((NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019));
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l’85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla “American Society for Testing and Materials” nell’edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;
((e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualita’ “DMB” alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;))
((f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualita’ “DMX”, “DMA” e “DMZ” alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;))
g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all’esportazione e trasportati, a tale fine, all’interno delle cisterne di una nave;
h) acque territoriali: zone di mare previste dall’articolo 2 del codice della navigazione;
i) zona economica esclusiva: zona di cui all’articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione e’ stata assegnata dall’International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell’allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;
n) nave passeggeri: nave che trasporta piu’ di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell’equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivita’ relative alla gestione della nave, nonche’ dei bambini di eta’ inferiore ad un anno;
o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu’ porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purche’ effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l’orario puo’ essere desunto anche dalla regolarita’ o dalla frequenza del servizio;
p) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55;
q) nave all’ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;
r) stazionamento: l’utilizzo dei motori su una nave all’ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;
((t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all’articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.))

ART. 293
(Combustibili consentiti)
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste.((I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. E’ soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.)) Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell’Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell’articolo 295.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei combustibili per uso marittimo piu’ elevati di quelli fissati nell’Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento improvviso nell’approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite. 3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per esentare, anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili previsti dal presente titolo III dall’applicazione delle prescrizioni dell’Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione.

ART. 294
(( (Prescrizioni per il rendimento di combustione).))
((1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall’allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell’articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.))

ART. 295
(Combustibili per uso marittimo)
((1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, e’ vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell’Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l’applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.))
((2. E’ vietata l’immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.))
3. E’ vietata l’immissione sul mercato di oli diesel marini con tenore di zolfo ((superiore all’1,50% in massa)).
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, ricadenti all’interno di aree di controllo delle emissioni di SO “X”(, ovunque ubicate, e’ vietato, a bordo di una nave battente bandiera italiana, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo ((superiore all’1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa)). La violazione del divieto e’ fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all’area del Mar Baltico ((…)) all’area del Mare del Nord, nonche’, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un Paese dell’Unione europea, e’ vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo ((superiore all’1,50% in massa)). La violazione del divieto e’ fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano. ((Il divieto si applica fino all’entrata in vigore dei piu’ restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1)).
((6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, e’ vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all’esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all’allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%.
6-ter. Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall’armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.)).
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e’ vietato l’utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo ((superiore allo 0,10% in massa)) su navi all’ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l’ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il piu’ tardi possibile prima della partenza. I tempi delle operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei documenti di cui al comma 10.
9. ((Il comma 8 non si applica)):
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55;
b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c) alle navi all’ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita’ e nel giornale di macchina o nell’inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell’armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonche’ un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.
12. E’ tenuto, presso ciascuna autorita’ marittima e, ove istituita, presso ciascuna autorita’ portuale, un apposito registro che riporta l’elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell’area di competenza, con l’indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2014, N. 112)). ((Le variazioni dei dati.)) sono comunicate in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori e’ comunicata in via preventiva. ((I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorita’ che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilita’ di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell’area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all’articolo 298, comma 2-bis.))
((12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita’ di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilita’ di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorita’ marittime e, ove istituite, delle autorita’ portuali, puo’ richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste all’articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorita’ marittime e, ove istituite, alle autorita’ portuali le situazioni in cui puo’ verificarsi una significativa riduzione della disponibilita’ di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.)).
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai commi precedenti non si applicano:
a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l’accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento puo’ pregiudicare le operazioni o le capacita’ operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o di altra nave e per salvare vite in mare;
c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e’ imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature, purche’ si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo l’incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se il danno e’ dovuto a dolo o colpa del comandante o dell’armatore;
((d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;))
e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima dell’utilizzo.
14. ((Con decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati)), su navi battenti bandiera italiana o nelle acque sotto giurisdizione italiana, ((esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni)), nel corso dei quali e’ ammesso l’utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dai ((commi da 1 a 8)). Tale autorizzazione, la cui durata non puo’ eccedere i diciotto mesi, e’ rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi:
a) ((la descrizione del metodo)) e, in particolare, del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonche’ la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti ((per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l’esperimento));
b) la stima che, a parita’ di condizioni, le emissioni previste di ossido di zolfo ((saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni));
c) la stima che, a parita’ di condizioni, le emissioni previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e, comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai ((commi da 1 a 8)) in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni;
d) uno studio ((diretto a dimostrare la compatibilita’)) dell’impatto dell’esperimento sull’ambiente marino, con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilita’; lo studio include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti dall’esperimento sull’ambiente marino;
((e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante l’esperimento;))
((e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
e-ter) la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione.))
((15. L’autorizzazione di cui al comma 14 e’ rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell’idoneita’ delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed all’istruttoria provvede la Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva l’istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d) ed e-ter), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell’istruttoria il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo’ avvalere dell’ISPRA.)) L’autorizzazione prevede il periodo in cui l’esperimento puo’ essere effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita’ di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicita’ con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del piano di cui al comma 14, lettera d).
16. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 e’ immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati dall’autorita’ di cui all’articolo 296, comma 9:
((a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;
b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dall’autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.))
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto giurisdizione di altri Stati dell’Unione europea o da navi battenti bandiera di altri Stati dell’Unione europea in acque sotto giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune modalita’ di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell’inizio di ciascun esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ne informa la Commissione europea e l’eventuale Stato estero avente giurisdizione sulle acque in cui l’esperimento e’ effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
((18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono l’utilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali e’ ammesso l’utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dell’autorizzazione sono stabiliti con uno o piu’ decreti ai sensi dell’articolo 281, comma 5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.)).
((19. In alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, e’ ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell’Unione europea, l’utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia, l’uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa all’utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, e’ ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autorita’ di bandiera in conformita’ all’ Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:
a) le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell’allegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta;
b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, all’allegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.))
((20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dell’autorita’ competente.))

ART. 296
(Controlli e sanzioni)
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformita’ alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, e’ punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell’articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all’acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell’impianto, ferma restando l’applicazione dell’articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dall’autorita’ di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall’autorita’ di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta e’ punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista dall’articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 294, si applica al responsabile per l’esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 284, comma 2.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all’articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell’articolo 295 e l’armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l’entita’ del tenore di zolfo o della quantita’ del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravita’, all’irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell’esercizio dei quali l’infrazione e’ commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili,
b) l’inibizione dell’accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l’infrazione o per le navi dell’armatore che ha commesso l’infrazione.
6. In caso di violazione dell’articolo 295, comma 10, il comandante e’ punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1193 del codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all’articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l’indicazione ivi prevista sia assente e’ punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione e’ punito chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall’articolo 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall’articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
9. All’accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all’articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All’irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorita’ marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le diverse autorita’ indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all’estero, le competenze attribuite alle autorita’ consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all’utilizzo dei combustibili, possono essere ((effettuati)) con le seguenti modalita’:
a) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato ((secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell’IMO));
b) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove cio’ non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.
((10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all’appendice VI dell’allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.
10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell’Italia, l’armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno l’obbligo di comunicare all’autorita’ marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l’impossibilita’ di ottenere combustibile a norma. E’ utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all’allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione e’ effettuata prima dell’accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di tali zone, prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all’estero, l’armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l’impossibilita’ di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l’armatore o il comandante possono presentare all’autorita’ competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l’obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell’ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l’obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto e’ presentato almeno 48 ore prima dell’accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l’autorita’ competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravita’ e della imprevedibilita’ delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, puo’ stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalita’ si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto e’ presentato almeno 48 ore prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto e’ stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non e’ dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l’autorita’ competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l’autorita’ competente all’irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravita’ e della imprevedibilita’ delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l’entita’ della sanzione ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o adottare l’ordinanza di archiviazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, di tale legge.
10-quinquies. Le autorita’ che ricevono il rapporto di cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter, puo’ attivare la procedura prevista all’articolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilita’ di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.))
((11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l’autorita’ competente all’applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.))

ART. 297
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, l’articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l’articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82.

ART. 298
(disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui ((all’articolo 290, comma 3)), a partire dalla data in cui e’ effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi ((dell’articolo 281, comma 3)).
2. Alla modifica e all’integrazione dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalita’ previste dall’articolo 281, commi 5 e 6. All’integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.
2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall'((ISPRA)) entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell’anno civile precedente. I soggetti di cui all’articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono all’ ((ISPRA)) ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalita’ previsti nella parte I, sezione 3, dell’Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.
((2-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali e’ istituita, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l’esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione e’ composta da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, ne’ rimborsi spese)). ((40))
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che nel presente decreto ovunque ricorrano, le parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, le parole “Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, e la parola “APAT” e’ sostituita dalla seguente: “ISPRA”.

PARTE QUINTA-BIS
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI

TITOLO I
ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO ((E SOLFATI DI CALCIO))

ART. 298-bis
(Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio (e solfati di calcio) .
1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l’immersione, l’iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d’acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall’acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all’idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente piu’ dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonche’ vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero;
c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti piu’ dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonche’ vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero;
d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
((1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l’autorita’ competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformita’ nel piu’ breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l’autorita’ competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformita’, disponendo la sospensione dell’esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull’ambiente, finche’ la conformita’ non sia ripristinata con l’applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis)).
2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell’atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti all’Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l’emissione di aerosol acidi dalle installazioni.
3. Le autorita’ competenti per il controllo ((effettuano)) ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell’atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all’Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il controllo e’ effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita’ scientifica.
((3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell’articolo 29-undecies)).
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all’articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all’attuazione del presente articolo, secondo le modalita’ fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:
a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;
b) l’indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;
c) i risultati delle analisi;
d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.
6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell’anno civile precedente. (76)
6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l’autorita’ competente, in sede di valutazione di compatibilita’ ambientale, puo’ non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell’attivita’ di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l’assenza di cedibilita’ dei suddetti analiti.
6-ter. Fatto salvo l’obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all’attivita’ di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l’autorita’ competente, nell’autorizzare l’utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell’attivita’ di recupero ambientale, puo’ derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell’uomo e non rechi pregiudizio all’ambiente.

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AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione del presente articolo 298-bis, senza tener conto che la L. 6 agosto 2013, n. 97 (con l’art. 25, comma 1) aveva gia’ precedentemente introdotto un articolo con la medesima numerazione.

PARTE SESTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL’AMBIENTE

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 298-bis
(( (Principi generali)
1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attivita’ professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita’;
b) al danno ambientale causato da un’attivita’ diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita’, in caso di comportamento doloso o colposo.
2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell’allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l’esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.
3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformita’ ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell’allegato 3 alla parte sesta nonche’ gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformita’ al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualita’ nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto)).

ART. 299
(competenze ministeriali)
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente ((…)).
2. L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.
3. L’azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarieta’ e di leale collaborazione.
4. Per le finalita’ connesse all’individuazione, all’accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilita’ esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attivita’ produttive, stabilisce i criteri per le attivita’ istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale ((…)) ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno.
6. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 300
(danno ambientale)
1. E’ danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilita’ assicurata da quest’ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche, nonche’ alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
((b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano gia’ affrontati nella direttiva 2000/60/CE;))
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.

ART. 301
(attuazione del principio di precauzione)
1. In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
2. L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.
3. L’operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonche’ il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
4. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), in applicazione del principio di precauzione, ha facolta’ di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe gia’ adottate;
c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) promuove l’informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, puo’ finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

ART. 302
(definizioni)
1 Lo stato di conservazione di una specie e’ considerato favorevole quando: a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali;
b) l’area naturale della specie non si sta riducendo ne’ si ridurra’ verosimilmente in un futuro prevedibile;
c) esiste, e verosimilmente continuera’ ad esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.
2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e’ considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento;
b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche e’ favorevole, ai sensi del comma 1.
3. Per “acque” si intendono tutte le acque cui si applica la parte terza del presente decreto.
4. Per “operatore” s’intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un’attivita’ professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attivita’, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attivita’.
5. Per “attivita’ professionale” s’intende qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un’attivita’ economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata.
6. Per “emissione” s’intende il rilascio nell’ambiente, a seguito dell’attivita’ umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.
7. Per “minaccia imminente” di danno si intende il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.
8. Per “misure di prevenzione” si intendono le misure prese per reagire a un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno.
9. Per “ripristino”, anche “naturale”, s’intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrita’ ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall’autorita’ competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.
10. Per “risorse naturali” si intendono specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno.
11. Per “servizi” e “servizi delle risorse naturali” si intendono le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico.
12. Per “condizioni originarie” si intendono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.
13. Per “costi” s’intendono gli oneri economici giustificati dalla necessita’ di assicurare un’attuazione corretta ed efficace delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, nonche’ i costi del controllo e della sorveglianza.

ART. 303
(esclusioni)
1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita’, guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilita’ o l’indennizzo rientrino nell’ambito d’applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell’allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilita’ conformemente alla legislazione nazionale che da’ esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilita’ per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilita’ nella navigazione interna (CLNI) del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi all’ambiente ne’ alla minaccia imminente di tale danno causati da attivita’ disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunita’ europea dell’energia atomica o causati da un incidente o un’attivita’ per i quali la responsabilita’ o l’indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell’allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
e) non si applica alle attivita’ svolte in condizioni di necessita’ ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita’ naturali;
f) non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto ((…));
g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi piu’ di trent’anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato;
h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attivita’ di singoli operatori;
i) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)).

TITOLO II
PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

ART. 304
(azione di prevenzione)
1. Quando un danno ambientale non si e’ ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
2. L’operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonche’ al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalita’ dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l’operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l’autorita’ preposta al controllo o comunque il ((Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro ne’ superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), in qualsiasi momento, ha facolta’ di: a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
b) ordinare all’operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
4. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non puo’ essere individuato, o se non e’ tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ha facolta’ di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento.

ART. 305
(ripristino ambientale)
1. Quando si e’ verificato un danno ambientale, l’operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorita’ di cui all’articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorita’ dello Stato competenti, comunque interessate. L’operatore ha inoltre l’obbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorita’ competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all’articolo 306.
2. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), in qualsiasi momento, ha facolta’ di:
a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1;
b) adottare, o ordinare all’operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
c) ordinare all’operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.
3. Se l’operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se esso non puo’ essere individuato o se non e’ tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ha facolta’ di adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento.

ART. 306
(determinazione delle misure per il ripristino ambientale)
1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all’allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l’approvazione al ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall’evento dannoso, a meno che questi non abbia gia’ adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.
2. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l’opportunita’ di addivenire ad un accordo con l’operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Se si e’ verificata una pluralita’ di casi di danno ambientale e l’autorita’ competente non e’ in grado di assicurare l’adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa puo’ decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l’autorita’ competente tiene conto, fra l’altro, della natura, entita’ e gravita’ dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonche’ della possibilita’ di un ripristino naturale.
4. Nelle attivita’ di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.
5. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE, nonche’ i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l’invito puo’ essere incluso nell’ordinanza, che in tal caso potra’ subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.

ART. 306-bis
(( (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale). ))
((1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all’allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche’ ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, puo’ formulare una proposta transattiva.
2. La proposta di transazione di cui al comma 1:
a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l’obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;
d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all’impossibilita’ della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l’ambiente;
e) tiene conto degli interventi di bonifica gia’ approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) in caso di concorso di piu’ soggetti nell’aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, puo’ essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all’intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
g) contiene l’indicazione di idonee garanzie finanziarie.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.
4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Istituto superiore di sanita’.
In ogni caso il parere tiene conto della necessita’ che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalita’ dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall’evento lesivo. Della conferenza di servizi e’ data adeguata pubblicita’ al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.
5. La conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta di transazione. La deliberazione finale e’ comunicata al proponente per l’accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta giorni.
Le determinazioni assunte all’esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.
6. Sulla base della deliberazione della conferenza accettata dall’interessato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul quale e’ acquisito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.
7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, e’ adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sottoposto al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest’ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, puo’ dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia’ corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1)).

ART. 307
(notificazione delle misure preventive e di ripristino)
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all’operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.

ART. 308
(costi dell’attivita’ di prevenzione e di ripristino)
1. L’operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, dall’operatore che ha causato il danno o l’imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate a norma della parte sesta del presente decreto.
3. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) determina di non recuperare la totalita’ dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore dell’importo recuperabile o qualora l’operatore non possa essere individuato.
4. Non sono a carico dell’operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se egli puo’ provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) e’ stato causato da un terzo e si e’ verificato nonostante l’esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
b) e’ conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorita’ pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un’emissione o di un incidente imputabili all’operatore; in tal caso il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) adotta le misure necessarie per consentire all’operatore il recupero dei costi sostenuti.
5. L’operatore non e’ tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli e’ attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente e’ stato causato da: a) un’emissione o un evento espressamente consentiti da un’autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunita’ europea di cui all’allegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla data dell’emissione o dell’evento e in piena conformita’ alle condizioni ivi previste;
b) un’emissione o un’attivita’ o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un’attivita’ che l’operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell’emissione o dell’esecuzione dell’attivita’.
6. Le misure adottate dal ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) in attuazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilita’ e l’obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.

ART. 309
(richiesta di intervento statale)
1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonche’ le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari dell’interesse di cui al comma 1.
3. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), nell’urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d’aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.

ART. 310
(ricorsi)
1. I soggetti di cui all’articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonche’ avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo ((. . .)) puo’ essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione puo’ essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all’effettuato deposito dell’opposizione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Se sia stata presentata l’opposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest’ultimo e’ proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell’opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell’opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.
4. Resta ferma la facolta’ dell’interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.

TITOLO III
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

ART. 311
(azione risarcitoria in forma specifica ((…)) )
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
((2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attivita’ sono elencate nell’allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi e’ tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita’ prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita’ necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti)). ((67))
((3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all’accertamento delle responsabilita’ risarcitorie. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita’ a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita’ personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento)).
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l’art. 25, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi gia’ stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche’ agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia’ conclusi alla medesima data”.

ART. 312
(istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale)
1. L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale di cui all’articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), per l’accertamento dei fatti, per l’individuazione dei trasgressori, per l’attuazione delle misure a tutela dell’ambiente e per il risarcimento dei danni, puo’ delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato di competenza adeguata.
3. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), per l’accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, puo’ disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi professionisti.
4. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)), al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento del fatto dannoso e per l’individuazione dei trasgressori, puo’ disporre l’accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. Per l’accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all’esercizio di attivita’ professionali e’ necessario che l’Amministrazione si munisca dell’autorizzazione dell’autorita’ giudiziara competente. In ogni caso, dell’accesso nei luoghi di cui al presente comma dovra’ essere informato il titolare dell’attivita’ o un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l’assistenza di un difensore di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.
5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) puo’ chiedere l’autorizzazione per la perquisizione di tali locali all’autorita’ giudiziaria competente.
6. E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria competente per procedere, durante l’accesso, a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale.
7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all’interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonche’ le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall’interessato o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L’interessato ha diritto di averne copia.
8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonche’ in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili.

ART. 313
(ordinanza)
1. Qualora all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.
2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto ((o all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalita’ prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attivita’ necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti)).
3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l’ordinanza e’ emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonche’, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno e’ stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l’accertamento istruttorio intervenuto, all’onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.
4. L’ordinanza e’ adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell’avvio dell’istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito atto di accertamento.
5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 2947 del codice civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati.
6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anziche’ ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.
7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorita’ diversa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l’operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprieta’, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

ART. 314
(contenuto dell’ordinanza)
1. L’ordinanza contiene l’indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonche’ degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l’individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l’identificazione dei trasgressori.
2. L’ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell’entita’ dei lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L.
6 AGOSTO 2013, N. 97)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)).
4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le sanzioni amministrative, entro dieci giorni dall’avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.

ART. 315
(effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria)
1. Il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) che abbia adottato l’ordinanza di cui all’articolo 313 non puo’ ne’ proporre ne’ procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilita’ dell’intervento in qualita’ di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

ART. 316
(ricorso avverso l’ordinanza)
1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui all’articolo 313, puo’ ricorrere al Tribunale amministrativo regionale ((…)) competente in relazione al luogo nel quale si e’ prodotto il danno ambientale.
2. Il trasgressore puo’ far precedere l’azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all’articolo 310, commi 2 e 3.
3. Il trasgressore puo’ proporre altresi’ ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell’ordinanza o dalla sua piena conoscenza.

ART. 317
(riscossione dei crediti e fondo di rotazione)
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell’ammontare determinato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nell’ordinanza o nella sentenza puo’ essere disposto, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non puo’ essere inferiore comunque ad euro cinquemila.
3. In ogni momento il debito puo’ essere estinto mediante un unico pagamento.
4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l’obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.
((5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformita’ alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti)).
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166.

ART. 318
(norme transitorie e finali)
1. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) 14 ottobre 2003.
2. Sono abrogati:
a) l’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5;
b) l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) l’articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. In attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/35/CE, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attivita’ produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell’offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l’utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell’assolvimento delle responsabilita’ ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.
4. Quando un danno ambientale riguarda o puo’ riguardare una pluralita’ di Stati membri dell’Unione europea, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un’azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il ((Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)) fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si e’ invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro puo’ raccomandare l’adozione di misure di prevenzione o di riparazione e puo’ cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all’adozione delle misur e di prevenzione o riparazione.

((PARTE SESTA-BIS
DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE))

ART. 318-bis
(( Ambito di applicazione).))
((1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.))

ART. 318-ter
(( Prescrizioni).))
((1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo’ essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e’ comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e’ notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l’organo accertatore puo’ imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita’ potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.))

ART. 318-quater
(( Verifica dell’adempimento).))
((1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione e’ stata eliminata secondo le modalita’ e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonche’ l’eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.))

ART. 318-quinquies
((Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore).))
((1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da’ comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche’ provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita’ senza ritardo.))

ART. 318-sexies
((Sospensione del procedimento penale).))
((1. Il procedimento per la contravvenzione e’ sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, ne’ gli atti urgenti di indagine preliminare, ne’ il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.))

ART. 318-septies
((Estinzione del reato).))
((1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione e’ estinta ai sensi del comma 1.
3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita’ diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e’ ridotta alla meta’ del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.))

ART. 318-octies
((Norme di coordinamento e transitorie).))
((1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte)).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 aprile 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le Politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita’ produttive
Berlusconi, Ministro della salute ad interim
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

CODICE DELL’AMBIENTE – Testo Unico Ambientale (T.U.A) – DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (GU n.88 del 14-4-2006 – Suppl. Ordinario n. 96 )

Data Pubblicazione                  Aggiornamenti all’atto
13/05/2006 Il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173 (in G.U. 13/05/2006, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 (in G.U. 12/7/2006, n. 160) ha disposto (con l’art. 1-septies) la modifica dell’art. 52, comma 1.

03/10/2006 Il DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 03/10/2006, n.230) , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in S. O. n. 223, relativo alla G. U. 28/11/2006, n. 277) ha disposto (con l’art. 2, comma 10) la modifica dell’ art. 156, comma 3.

24/11/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24/11/2006, n.274) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) l’abrogazione dell’art. 159.

24/11/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24/11/2006, n.274) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) l’abrogazione dell’art. 160.

24/11/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24/11/2006, n.274) ha disposto (con l’art. 1, commi 3 e 4) l’introduzione e la modifica del comma 2-bis all’art. 170.

24/11/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24/11/2006, n.274) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) l’abrogazione dell’art. 207.

24/11/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24/11/2006, n.274) ha disposto (con l’art. 1, comma 6) la modifica dell’art. 224, comma 2.

27/12/2006 La LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299) ha disposto (con l’art. 1, comma 1120, lettera h)) l’abrogazione del comma 6 dell’art. 229.

28/12/2006 Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) , convertito con modificazioni con L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l’art. 5, comma 2-bis, lettera c)) la modifica dell’art. 236, comma 2.

28/12/2006 Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 96, comma 7.

28/12/2006 Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 52, comma 1.

28/12/2006 Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l’art. 5, comma 2-bis, lettera a)) la modifica dell’art. 224, comma 2.

28/12/2006 Il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300) , convertito con modificazioni con L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47) ha disposto (con l’art. 5, comma 2-bis, lettera b)) la modifica dell’art. 235, comma 17.

11/05/2007 Il DECRETO-LEGGE 11 maggio 2007, n. 61 (in G.U. 11/05/2007, n.108) , convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87 (in G.U. 7/7/2007, n. 156) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 238.

10/07/2007 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90 (in SO n.157, relativo alla G.U. 10/07/2007, n.158) ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera l)) l’abrogazione dell’art. 6.

10/07/2007 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90 (in SO n.157, relativo alla G.U. 10/07/2007, n.158) ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera l)) l’abrogazione della lettera m) all’art. 48, comma 1 e la modifica dell’art. 48, comma 3.

10/07/2007 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90 (in SO n.157, relativo alla G.U. 10/07/2007, n.158) ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera l)) l’abrogazione dell’art. 49.

31/10/2007 Il DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2007, n. 180 (in G.U. 31/10/2007, n.254) , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2007, n. 243 (in G.U. 27/12/2007, n. 299) ha disposto (con l’art. 1, comma 1-ter) la modifica dell’art. 281, comma 2.

09/11/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205 (in SO n.228, relativo alla G.U. 09/11/2007, n.261) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 291, comma 1.

09/11/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205 (in SO n.228, relativo alla G.U. 09/11/2007, n.261) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) la modifica dell’art. 292.
09/11/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205 (in SO n.228, relativo alla G.U. 09/11/2007, n.261) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 293.
09/11/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205 (in SO n.228, relativo alla G.U. 09/11/2007, n.261) ha disposto (con l’art. 1, comma 4) la modifica dell’art. 295.
09/11/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205 (in SO n.228, relativo alla G.U. 09/11/2007, n.261) ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 296.
09/11/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205 (in SO n.228, relativo alla G.U. 09/11/2007, n.261) ha disposto (con l’art. 1, comma 6) l’introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 all’art. 298.

09/11/2007 Il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205 (in SO n.228, relativo alla G.U. 09/11/2007, n.261) ha disposto (con l’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) la modifica dell’allegato X alla parte quinta.

31/12/2007 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51) ha disposto (con l’art. 32, comma 1) la modifica dell’art. 281, comma 2.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 3-ter.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 3-quater.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 3-quinquies.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dell’art. 3-bis.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art.1, comma 2) l’introduzione dell’art. 3-sexies.
29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 4.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 5.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 6.

29/01/2008
Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 7.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 8.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 9.

29/01/2008
Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 10.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 11.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 12.

29/01/2008
Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 13.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 14.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 15.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 16.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 17.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 18.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) l’abrogazione dell’art. 19.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 20.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 21.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 22.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 23.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 24.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 25.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 26.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 27.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 28.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 29.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 30.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 31.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 32.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 33.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 34.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 35.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 36.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 42-bis) la modifica dell’allegato C della parte IV.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 43) la modifica dell’allegato 1 al titolo V.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 74, comma 1, lettera h); (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 74, comma 1, lettera i); (con l’art. 2, comma 3) la modifica dell’art. 74, comma 1, lettera n); (con l’art. 2, comma 4) la modifica dell’art. 74, comma 1, lettera dd); (con l’art. 2, comma 5) la modifica dell’art. 74, comma 1, lettera ff); (con l’art. 2, comma 6) la modifica dell’art. 74, comma 1, lettera oo); (con l’art. 2, comma 7) l’abrogazione dell’art. 74, comma 2, lettera qq).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 8) la modifica dell’art. 101, comma 5 e comma 7, lettera b).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 8-bis e 19) la modifica dell’art. 107, comma 3.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 9) la modifica dell’art. 108, comma 2; (con l’art. 2, comma 10) la modifica dell’art. 108, comma 5.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 11) la modifica dell’art. 124, comma 2; (con l’art. 2, comma 12) la modifica dell’art. 124, comma 7.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 12-bis) la modifica dell’art. 127, comma 1.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 13) la modifica dell’art. 147, comma 2, lettera b).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 14) la modifica dell’art. 148, comma 5.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 13) la modifica dell’art. 150, comma 1.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 15) la modifica dell’art. 161.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 29-bis) la soppressione dell’art. 170, comma 13.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 16) l’introduzione dell’art. 177, comma 2-bis.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 16-bis) la modifica dell’art. 178, comma 1.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 17) la modifica dell’art. 179, comma 2.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 18-bis) l’introduzione dell’art. 181-bis.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 18) la modifica dell’art. 181.

29/01/2008
Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 19) l’abrogazione dell’art. 182, commi 6 e 8

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) (con l’art. 2, comma 20) la modifica dell’art. 183.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 21) l’introduzione dell’art. 184, comma 5-bis; (con l’art. 2, comma 21-bis) la modifica dell’art. 184, comma 3, lettere b), c) e la soppressione della lettera n).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 22) la modifica dell’art. 185.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 23) la modifica dell’art. 186.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) la modifica dell’art. 189, comma 3 e l’introduzione dell’art. 189, comma 3-bis.

29/01/2008
Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 24-bis) la modifica dell’art. 190, comma 6 e l’introduzione del comma 6-bis.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 25) la modifica dell’art. 193, commi 6 e 8.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 26, lettera a)) la modifica dell’art. 195, comma 2, lettera e); (con l’art. 2, comma 26, lettera b)) l’introduzione dell’art. 195, comma 2, lettera s-bis).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 27) la modifica dell’art. 197, comma 1.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 28) la modifica dell’art. 202, comma 1.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 28-bis) l’introduzione dell’art. 203, comma 2, lettera p).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 28-ter) la soppressione dell’art. 205, comma 2.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 29) la modifica dell’art. 206.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 29-bis) l’introduzione dell’art. 206-bis.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 29-ter, lettera a)) la modifica dell’art. 208, comma 12; (con l’art. 2, comma 29-ter, lettera b)) la modifica dell’art. 208, comma 13; (con l’art. 2, comma 29-ter, lettera c)) la modifica dell’art. 208, comma 17.
29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 29-quater, lettera a)) la modifica dell’art. 210, comma 4; (con l’art. 2, comma 29-quater, lettera b)) la modifica dell’art. 210, comma 5.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30) la soppressione del comma 3, lettere e), f) dell’art. 212, la modifica dei commi 5 e 8 e l’abrogazione dei commi 12, 22, 24, 25; ha disposto (con l’art. 2, comma 31) la modifica dell’art. 212, commi 5, 14 e 18.
29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 32) la modifica dell’art. 214, commi 1 e 9, la soppressione del comma 3 dell’art. 214.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 33) la modifica dell’art. 215, comma 1; (con l’art. 2, comma 34) la modifica dell’art. 215, comma 3; (con l’art. 2, comma 35) la modifica dell’art. 215, comma 4.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 36) la modifica dell’art. 216, commi 1, 8, la soppressione dei commi 9 e 10 dell’art. 216; (con l’art. 2, comma 37) la modifica dell’art. 216, comma 3; (con l’art. 2, comma 38) la modifica dell’art. 216, comma 4; (con l’art. 2, comma 39) la modifica dell’art. 216, comma 15.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-bis, lettera a)) la modifica dell’art. 220, comma 2; (con l’art. 2, comma 30-bis, lettera b)) la soppressione del comma 3 dell’art. 220.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-ter, lettera a)) la modifica dell’art. 221, comma 3, lettera a); (con l’art. 2, comma 30-ter, lettera b)) la modifica dell’art. 221, comma 4; (con l’art. 2, comma 30-ter, lettera c)) la modifica dell’art. 221, comma 5; (con l’art. 2, comma 30-ter, lettera d)) la modifica dell’art. 221, comma 10, lettere a), b), c), d), e).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-terbis) la modifica dell’art. 222, comma 2.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-quater, lettera a)) la modifica dell’art. 223, comma 1; (con l’art. 2, comma 30-quater, lettere b) e c)) la modifica dell’art. 223, comma 2; (con l’art. 2, comma 30-quater, lettera d)) la modifica dell’art. 223, comma 3; (con l’art. 2, comma 30-quater, lettera e)) la modifica dell’art. 223, comma 4; (con l’art. 2, comma 30-quater, lettera f)) la modifica dell’art. 223, commi 5 e 6.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera a)) la modifica dell’art. 224, comma 2; (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera b)) la modifica dell’art. 224, comma 3, lettera c); (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera c)) la modifica dell’art. 224, comma 3, lettera e); (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera d)) la modifica dell’art. 224, comma 3, lettera f); (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera e)) la modifica dell’art. 224, comma 3, lettera h); (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera f)) l’introduzione dell’art. 224, comma 3, lettera n); (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera g)) la modifica dell’art. 224, comma 8; (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera h)) la soppressione del comma 11 all’art. 224; (con l’art. 2, comma 30-quinquies, lettera i)) la modifica dell’art. 224, comma 12.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-quinquiesbis) la modifica dell’art. 225, commi 3 e 5.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 40) la modifica dell’art. 229, comma 1; (con l’art. 2, comma 41) la modifica dell’art. 229, comma 4 e la soppressione dei commi 2, 5, 6 dell’art. 229.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-quinquiester) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 230.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-sexies, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 233 e dei commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15; (con l’art. 2, comma 30-sexies, lettera b)) la modifica dell’art. 233, comma 2; (con l’art. 2, comma 30-sexies, lettera c)) la modifica dell’art. 233, comma 9; (con l’art. 2, comma 30-sexies, lettera d)) la modifica dell’art. 233, comma 10; (con l’art. 2, comma 30-sexies, lettera e)) la modifica dell’art. 233, comma 15.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-septies, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 234 dei commi 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14; (con l’art. 2, comma 30-septies, lettera b)) la modifica dell’art. 234, comma 1; (con l’art. 2, comma 30-septies, lettera c)) la modifica dell’art. 234, comma 2; (con l’art. 2, comma 30-septies, lettera d)) la modifica dell’art. 234, comma 3; con l’art. 2, comma 30-septies, lettera e)) la modifica dell’art. 234, comma 6; (con l’art. 2, comma 30-septies, lettera f)) la modifica dell’art. 234, comma 7, lettera b); (con l’art. 2, comma 30-septies, lettera g)) la modifica dell’art. 234, comma 7, lettera a).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 235 e dei commi 8, 9, 13, 18; (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera b)) la modifica dell’art. 235, comma 1; (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera c)) la modifica dell’art. 235, comma 2; (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera d)) la modifica dell’art. 235, comma 3; (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera e)) la soppressione dei commi 4, 5, 6, 7 dell’art. 235; (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera f)) la modifica dell’art. 235, comma 8; (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera g)) la modifica dell’art. 235, comma 10; (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera h)) la modifica dell’art. 235, commi 11 e 16; (con l’art. 2, comma 30-octies, lettera i)) la soppressione del comma 17 dell’art. 235.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 30-nonies, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 236 e dei commi 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; (con l’art. 2, comma 30-nonies, lettera b)) la modifica dell’art. 236, comma 2; (con l’art. 2, comma 30-nonies, lettera c)) la modifica dell’art. 236, comma 3; (con l’art. 2, comma 30-nonies, lettera d)) la modifica dell’art. 236, comma 14; (con l’art. 2, comma 30-nonies, lettera e)) la modifica dell’art. 236, comma 4, lettere a), b), c), d); (con l’art. 2, comma 30-nonies, lettera f)) la modifica dell’art. 236, comma 5; (con l’art. 2, comma 30-nonies, lettera g)) la modifica dell’art. 236, comma 6.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 43-bis) la modifica dell’art. 242, comma 4.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 43-ter) l’introduzione dell’art. 252-bis.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 42) la modifica dell’art. 258, comma 5.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 44) la soppressione dell’art. 264, comma 1, lettera n).

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 45) la modifica dell’art. 265, comma 1; (con l’art. 2, comma 46) l’introduzione del comma 6-bis all’art. 265.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 2, comma 45-bis) la modifica dell’art. 266, comma

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’allegato I della Parte II.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’allegato II della Parte II.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’allegato III della Parte II.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 4.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’allegato IV della Parte II.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 5.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’allegato V della Parte II.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 6.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) l’introduzione dell’allegato VI alla Parte II.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 7.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) l’introduzione dell’allegato VII alla Parte II.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 8.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 9.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 10.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 11.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 12.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 13

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 14.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 15.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 16.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 17.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 18.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 19.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 20.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 21.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 22.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 23.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 24.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 25.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 26.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 27.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 28.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 29.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 30.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 31.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 32.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 33.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 34.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 35.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 36.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 37.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 38.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 39.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 40.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 41.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 42.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 43.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 44.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 45.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 46.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 47.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 48.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha confermato (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 49.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 50.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 51.

29/01/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (in SO n.24, relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’abrogazione dell’art. 52.

09/04/2008 Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 09/04/2008, n.84) , convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 7/6/2008, n. 132) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 77, comma 6; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 77, comma 7; con l’art. 3, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 10-bis all’art. 77.

23/05/2008 Il DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. 23/05/2008, n.120) , convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16/7/2008, n. 165) ha disposto (con l’art. 9, comma 8) la modifica dell’art. 191, comma 4.

07/07/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 117 (in G.U. 07/07/2008, n.157) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’allegato 5 della parte VI.

11/08/2008 Il DECRETO 16 giugno 2008, n. 131 (in SO n.189, relativo alla G.U. 11/08/2008, n.187) ha disposto (con l’art. 1) la modifica dell’allegato 1 della parte terza.

11/08/2008 Il DECRETO 16 giugno 2008, n. 131 (in SO n.189, relativo alla G.U. 11/08/2008, n.187) ha disposto (con l’art. 1) la modifica dell’allegato 3 della parte terza.

15/10/2008 La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2008, n. 335 (in G.U. 15/10/2008 n. 43) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 155, comma 1.

04/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171 (in G.U. 04/11/2008, n.258) , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 4-undecies) l’introduzione della lettera c-bis) al comma 4 dell’art. 6.

04/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171 (in G.U. 04/11/2008, n.258) , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 4-quinquies, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 4-bis all’art. 193.

04/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171 (in G.U. 04/11/2008, n.258) , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 4-quinquies, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 212, comma 8.

06/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 06/11/2008, n.260) , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3/1/2009, n. 2) ha disposto (con l’art. 2, comma 2-ter) l’introduzione della lettera g-bis) al comma 4 dell’art. 121.

06/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 06/11/2008, n.260) , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3/1/2009, n. 2) ha disposto (con l’art. 9-quater, comma 1) la modifica dell’art. 107, comma 3.

06/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 06/11/2008, n.260) , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3/1/2009, n. 2), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 181-bis, comma 2.

06/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 06/11/2008, n.260) , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3/1/2009, n. 2), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 181, comma 4 abrogato.

06/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 06/11/2008, n.260) , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3/1/2009, n. 2), nel modificare l’art. 2, comma 19 del D.L. 16 gennaio 2008, n. 4 (in S.O. n. 24 relativo alla G.U. 29/01/2008, n.24) ha conseguentemente confermato (con l’art. 9-quater, comma 3) l’abrogazione del comma 8 e modificato il comma 6 dell’art. 182.

29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. n. 14/L, relativo alla G.U. 28/1/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 20, comma 10-sexies, lettera a)) l’introduzione della lettera c-bis) al comma 1 dell’art. 185.

29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. n. 14/L, relativo alla G.U. 28/1/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 20, comma 10-sexies, lettera b)) la modifica dell’art. 186, comma 1.

03/12/2008 Il DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188 (in SO n.268, relativo alla G.U. 03/12/2008, n.283) ha disposto (con l’art. 29, comma 1, lettera f)) l’abrogazione dell’art. 235.

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 170, comma 2-bis.

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l’art. 4, comma 1-ter) la modifica dell’art. 8, comma 4.

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 195, comma 2, lettera e).

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l’art. 5, comma 2-bis) la modifica dell’art. 220, comma 2.

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l’art. 5, comma 2-ter) la modifica dell’art. 221, comma 5.

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l’art. 8-ter, comma 1) l’introduzione dei commi 7-bis e 7-ter dell’art. 186.

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l’art. 8-quater, comma 1) la modifica dell’art. 206, comma 3.

31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l’art. 8-quinquies, comma 1) la modifica dell’art. 241, comma 1.

04/04/2009 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30 (in G.U. 04/04/2009, n.79) ha disposto (con l’art. 7, comma 6) la modifica dell’art. 104, comma 3.

04/04/2009 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30 (in G.U. 04/04/2009, n.79) ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettere b) e c)) la modifica dell’allegato 1 della parte III.

04/04/2009 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30 (in G.U. 04/04/2009, n.79) ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera d)) la modifica dell’allegato 3 della parte III.

04/04/2009 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30 (in G.U. 04/04/2009, n.79) ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 74, comma 2, lettere i), aa), dd).

28/04/2009 Il DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 (in G.U. 28/04/2009, n.97) , convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in G.U. 27/6/2009, n. 147) ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 6, lettera a), numero 1)) la modifica dell’art. 161, comma 2; (con l’art. 9-bis, comma 6, lettera a), numero 2)) la modifica dell’art. 161, comma 3; (con l’art. 9-bis, comma 6, lettera a), numero 3)) la modifica dell’art. 161, comma 6; (con l’art. 9-bis, comma 6, lettera a), numero 4)) la modifica dell’art. 161, comma 6-bis.

28/04/2009 Il DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 (in G.U. 28/04/2009, n.97) , convertito con modificazioni con L. 24 giugno 2009, n. 77 (in G.U. 27/6/2009, n. 147) ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 6, lettera b)) la modifica dell’art. 170, comma 12.

30/05/2009 Il DECRETO 14 aprile 2009, n. 56 (in SO n.83, relativo alla G.U. 30/05/2009, n.124) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’allegato 1 della parte III.

30/05/2009 Il DECRETO 14 aprile 2009, n. 56 (in SO n.83, relativo alla G.U. 30/05/2009, n.124) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’allegato 3 della parte III.

01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l’art. 23, comma 21-quinquies) la modifica dell’art. 26 comma 6.

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2009, n. 232 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 57 comma 1, lettera b).

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2009, n. 232 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 58 comma 3, lettere a) e d).

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2009, n. 246 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 148 comma 3.

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2009, n. 247 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 241.

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2009, n. 247 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 265, comma 3.

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 199 comma 9.

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 204 comma 3.

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 205 comma 6.

29/07/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2009, n. 250 (in G.U. 29/07/2009 n. 30) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 287, commi 1, 4, 5 e 6.

31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 27, comma 43) la modifica dell’allegato IV alla parte seconda.

31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 30, comma 14) la modifica dell’allegato X alla parte quinta.

31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 34, comma 1) la modifica dell’allegato IX alla parte quinta.
31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 40, comma 1) la modifica dell’allegato III alla parte seconda.

31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 42, commi 1 e 3) la modifica dell’allegato II alla parte seconda.

31/07/2009 La LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176) ha disposto (con l’art. 42, comma 2) la modifica dell’allegato III alla parte seconda.

25/09/2009 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274) ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 1 lettera c)) la modifica dell’art. 303, comma 1, lettera f).

25/09/2009 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274) ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 1 lettera a)) la modifica dell’art. 311, comma 2; (con l’art. 5-bis, comma 1 lettera b)) la modifica dell’art. 311, comma 3.

25/09/2009 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274) ha disposto (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 317, comma 5; (con l’art. 5-bis, comma 1, lettera e)) l’abrogazione del comma 6 dell’art. 317.

25/09/2009 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274) ha disposto (con l’art. 13, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 236, comma 12, lettere i) e l); (con l’art. 13, comma 4, lettera b)) l’introduzione delle lettere l-bis, l-ter e l-quater all’art. 236, comma 12.

25/09/2009 Il DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274) ha disposto (con l’art. 15, comma 2-bis) la modifica dell’art. 195, comma 2, lettera e).

01/10/2009 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. 140 (in G.U. 01/10/2009, n.228) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 (in G.U. 01/10/2009, n. 228) ha disposto (con l’art. 9, comma 4) la modifica dell’art. 161.

30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto (con l’art. 8, comma 3-bis) la modifica dell’art. 281, comma 2.

26/01/2010 Il DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2 (in G.U. 26/01/2010, n.20) , convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n. 72), nell’introdurre il comma 186-bis all’art. 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. n. 243 relativo alla G.U. 30/12/2009, n. 302), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1-quinquies) l’abrogazione dell’art. 148.

26/01/2010 Il DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2 (in G.U. 26/01/2010, n.20) , convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n. 72), nell’introdurre il comma 186-bis all’art. 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. n. 243 relativo alla G.U. 30/12/2009, n. 302), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1-quinquies) l’abrogazione dell’art. 201.

03/02/2010 La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio 2010, n. 28 (in G.U. 03/02/2010 n. 5) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n).
12/03/2010 La LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36 (in G.U. 12/03/2010, n.59) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 137, comma 5.

31/05/2010 Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125) , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l’art. 14, comma 33) la modifica dell’art. 238.

07/07/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, numero 36) dell’allegato 4) la modifica dell’art. 310, comma 2.

07/07/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, numero 36) dell’allegato 4) la modifica dell’art. 316, comma 1.

09/07/2010 Il DECRETO-LEGGE 8 luglio 2010, n. 105 (in G.U. 09/07/2010, n.158) convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129 (in G.U. 18/08/2010, n. 192) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) la modifica dell’art. 185, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettere a) e b)) la soppressione dei commi 1 e 2 all’art. 3; (con l’art. 1, comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 3, comma 3; (con l’art. 1, comma 2, lettera d)) la soppressione dei commi 4 e 5 all’art. 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 3-bis, commi 1 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 4, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 3-quinquies, commi 1 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) l’introduzione della lettera c) all’art. 4, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 4, comma 2; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) l’introduzione della lettera c) all’art. 4, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 2, lettera a)) la modifica della lettera b) dell’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera b)) l’introduzione delle lettere da i-bis) a i-nonies) all’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera c)) la modifica delle lettere l) e l-bis) dell’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera d)) l’introduzione della lettera l-ter) all’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera e)) la modifica della lettera m) dell’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera f)) l’introduzione delle lettere m-bis) e m-ter) all’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera g)) la modifica della lettera o) dell’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera h)) la modifica della lettera o-bis) dell’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera i)) la modifica della lettera p) dell’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 2, lettera l)) l’introduzione della lettera r-bis) all’art. 5, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 6, commi 3 e 3-bis; (con l’art. 2, comma 3, lettera c)) l’introduzione del comma 3-ter all’art. 6; (con l’art. 2, comma 3, lettera d)) la modifica della lettera a) dell’art. 6, comma 4; (con l’art. 2, comma 3, lettere e), f) e g)) la modifica dell’art. 6, commi 5, 7 e 10; (con l’art. 2, comma 3, lettera h)) l’introduzione dei commi da 12 a 17 all’art. 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 4, lettera a)) l’introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all’art. 7; (con l’art. 2, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 7, comma 5; (con l’art. 2, comma 4, lettera c)) la modifica della lettera c) dell’art. 7, comma 7; (con l’art. 2, comma 4, lettera d)) l’introduzione della lettera e) all’art. 7, comma 7; (con l’art. 2, comma 4, lettera e)) l’introduzione del comma 9 all’art. 7.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 32) l’introduzione dell’allegato VIII agli allegati della Parte Seconda.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 6) l’introduzione dell’art. 8-bis.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 5, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 8; (con l’art. 2, comma 5, lettere b) e c)) la modifica dell’art. 8, commi 1 e 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 7) la modifica dell’art. 9, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 32) l’introduzione dell’allegato IX agli allegati della Parte Seconda.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 8, lettere a) e c)) la modifica dell’art. 10, commi 1 e 2; (con l’art. 2, comma 8, lettera b)) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 10.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 32) l’introduzione dell’allegato X agli allegati della Parte Seconda.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 9, lettera a)) la modifica dell’art. 11, comma 1, lettera a); (con l’art. 2, comma 9, lettera b)) la modifica dell’art. 11, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 32) l’introduzione dell’allegato XI agli allegati della Parte Seconda.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 10, lettera a)) la modifica dell’art. 12, comma 1; (con l’art. 2, comma 10, lettera b)) l’introduzione del comma 6 all’art. 12.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 32) l’introduzione dell’allegato XII agli allegati della Parte Seconda.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 11, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 13, commi 2 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 12, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 14, commi 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 13, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 15, commi 1 e 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 14) la modifica dell’art. 16, comma 1, lettera a).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 15) la modifica dell’art. 18, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 16) la modifica della lettera a) dell’art. 19, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 17, lettera a)) la modifica dell’art. 20, comma 1; (con l’art. 2, comma 17, lettera b)) la modifica della lettera b) dell’art. 20, comma 1; (con l’art. 2, comma 17, lettera c)) l’introduzione della lettera c) all’art. 20, comma 1; (con l’art. 2, comma 17, lettere d), e) ed f)) la modifica dell’art. 20, commi 4, 5 e 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 18, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 21, commi 1, 2 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 19, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 23, commi 2, 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 20, lettere a), b) e d)) la modifica dell’art. 24, commi 1, 9 e 10; (con l’art. 2, comma 20, lettera c)) l’introduzione del comma 9-bis all’art. 24.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 21, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 25, commi 2 e 3; (con l’art. 2, comma 21, lettera c)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 25.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 22, lettere a), b), d) ed f)) la modifica dell’art. 26, commi 1, 2, 3 e 4; (con l’art. 2, comma 22, lettera c)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 26; (con l’art. 2, comma 22, lettera e)) l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all’art. 26.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 23, lettera a)) la modifica dell’art. 28, comma 1; (con l’art. 2, comma 23, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 28.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-bis.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-ter.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-octies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-undecies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-quater.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-quinquies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-sexies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-septies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-nonies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-decies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-duodecies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-terdecies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 24) l’introduzione dell’art. 29-quattuordecies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 25, lettera a)) la modifica dell’art. 30, commi 1 e 2; (con l’art. 2, comma 25, lettera b)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 30.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 26, lettere a), b), c) e d)) la modifica dell’art. 32, commi 1, 2, 3 e 4; (con l’art. 2, comma 26, lettera e)) l’introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all’art. 32.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 27) l’introduzione dell’art. 32-bis.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 28, lettera a)) l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all’art. 33; (con l’art. 2, comma 28, lettera b)) la modifica dell’art. 33, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 29, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 34, commi 1, 8 e 9; (con l’art. 2, comma 29, lettera d)) l’introduzione dei commi 9-bis e 9-ter all’art. 34.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 30, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 35, commi 1 e 2-ter; (con l’art. 2, comma 30, lettera c)) l’introduzione dei commi da 2-quater a 2-nonies all’art. 35.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 31) la modifica dell’art. 36, commi 3, lettera ff) e 4, lettere a), b), c), d), e), f).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 31)la modifica dell’art. 74, comma 2, lettera uu).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 31) la modifica dell’art. 108, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 2, comma 31) la modifica dell’art. 180, comma 1, lettera d).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, coma 27) la modifica dell’allegato I alla Parte Quinta.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 28) la modifica dell’allegato IV della Parte Quinta.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 33) la modifica dell’allegato VIII della Parte Quinta.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 29) la modifica dell’allegato IX della Parte Quinta.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 30) la modifica dell’allegato X della Parte Quinta.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 267, commi 2 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), i), l), m), n), o), p), q), r), s) e t)) la modifica delle lettere b), d), h), i), l), m), n), o), p), q), v), aa), ee), gg), oo) e pp) dell’art. 268, comma 1; (con l’art. 3, comma 2, lettera e)) l’introduzione delle lettere i-bis) e i-ter) all’art. 268, comma 1; (con l’art. 3, comma 2, lettera h)) l’introduzione della lettera m-bis) all’art. 268, comma 1; (con l’art. 3, comma 2, lettera u)) la soppressione della lettera ss) dell’art. 268, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 3, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 269;(con l’art. 3, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 269, comma 1;(con l’art. 3, comma 3, lettera c)) la modifica dell’art. 269, comma 2, lettere a) e b);(con l’art. 3, comma 3, lettera d)) la modifica dell’art. 269, comma 3;(con l’art. 3, comma 3, lettera e)) la modifica dell’art. 269, comma 4, lettera b);(con l’art. 3, comma 3, lettera f)) la modifica dell’art. 269, comma 5;(con l’art. 3, comma 3, lettera g)) la modifica dell’art. 269, comma 6;(con l’art. 3, comma 3, lettera h)) la modifica dell’art. 269, comma 7;(con l’art. 3, comma 3, lettera i)) la modifica dell’art. 269, comma 8;(con l’art. 3, comma 3, lettera l)) la modifica dell’art. 269, commi 10 e 11;(con l’art. 3, comma 3, lettera m))la soppressione dei commi da 12 a 16 dell’art. 269.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 4, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 270;(con l’art. 3, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 270, comma 1;(con l’art. 3, comma 4, lettera c)) la modifica dell’art. 270, comma 4;(con l’art. 3, comma 4, lettera d)) la modifica dell’art. 270, comma 5;(con l’art. 3, comma 4, lettera e)) la modifica dell’art. 270, commi 6 e 7;(con l’art. 3, comma 4, lettera f)) la modifica dell’art. 270, comma 8.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 5, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 271;(con l’art. 3, comma 5, lettera b)) la modifica dell’art. 271, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;(con l’art. 3, comma 5, lettera c)) la soppressione dell’art. 271, commi 8, 9, 10;(con l’art. 3, comma 5, lettera d)) la modifica dell’art. 271, comma 14;(con l’art. 3, comma 5, lettera e)) la modifica dell’art. 271, comma 15;(con l’art. 3, comma 5, lettera f)) la modifica dell’art. 271, comma 17;(con l’art. 3, comma 5, lettera g)) l’introduzione dei commi 18, 19 e 20 all’art. 271.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 6, lettera a))la modifica dell’art. 272, comma 1;(con l’art. 3, comma 6, lettera b))la modifica dell’art. 272, comma 2;(con l’art. 3, comma 6, lettera c))la modifica dell’art. 272, comma 3;(con l’art. 3, comma 6, lettera d))la modifica dell’art. 272, comma 4;(con l’art. 3, comma 6, lettera e))l’introduzione del comma 4-bis all’art. 272;(con l’art. 3, comma 6, lettera f))la modifica dell’art. 272, comma 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 7, lettera a)) la modifica dell’art. 273, comma 7;(con l’art. 3, comma 7, lettera b)) la modifica dell’art. 273, commi 9 e 10;(con l’art. 3, comma 7, lettera c)) la modifica dell’art. 273, comma 13;(con l’art. 3, comma 7, lettera d)) la soppressione della lettera l) all’art. 273, comma 15;(con l’art. 3, comma 7, lettera e))l’introduzione del comma 16 all’art. 273.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 8) l’introduzione del comma 7 all’art. 274.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 9, lettera a)) la modifica dell’art. 275, comma 2;(con l’art. 3, comma 9, lettera b)) la modifica dell’art. 275, comma 4;(con l’art. 3, comma 9, lettera c)) la modifica dell’art. 275, comma 5;(con l’art. 3, comma 9, lettera d)) la modifica dell’art. 275, comma 8;(con l’art. 3, comma 9, lettera e)) la modifica dell’art. 275, comma 10;(con l’art. 3, comma 9, lettera f)) la modifica dell’art. 275, comma 11;(con l’art. 3, comma 9, lettera g)) la modifica dell’art. 275, comma 16;(con l’art. 3, comma 9, lettera h)) la modifica dell’art. 275, comma 18;(con l’art. 3, comma 9, lettera i))la soppressione del comma 19 dell’art. 275;(con l’art. 3, comma 9, lettera l)) la modifica dell’art. 275, comma 20.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 10, lettera a))la modifica dell’art. 276, comma 2;(con l’art. 3, comma 10, lettera b))l’introduzione del comma 6 all’art. 276.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 11, lettera a)) la modifica dell’art. 277, comma 1;(con l’art. 3, comma 11, lettera b)) la modifica dell’art. 277, commi 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 12) la modifica dell’art. 278, comma 1, lettere b) e c).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 13, lettera a)) la modifica dell’art. 279, comma 1;(con l’art. 3, comma 13, lettera b)) la modifica dell’art. 279, comma 2;(con l’art. 3, comma 13, lettera c)) la modifica dell’art. 279, comma 3;(con l’art. 3, comma 13, lettera d)) la modifica dell’art. 279, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 14, lettera a))la modifica dell’art. 281, comma 1 e delle lettere a), b), c);(con l’art. 3, comma 14, lettera b))la modifica dell’art. 281, commi 2, 3 e 4;(con l’art. 3, comma 14, lettera c))la modifica dell’art. 281, comma 5;(con l’art. 3, comma 14, lettera d))la modifica dell’art. 281, comma 8;(con l’art. 3, comma 14, lettera e))la modifica dell’art. 281, comma 10;(con l’art. 3, comma 14, lettera f))l’introduzione del comma 11 all’art. 281.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 15) la modifica dell’art. 282.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 16, lettera a)) la modifica dell’art. 283, comma 1, lettera b);(con l’art. 3, comma 16, lettera b)) la modifica dell’art. 283, comma 1, lettera d);(con l’art. 3, comma 16, lettera c)) la modifica dell’art. 283, comma 1, lettera h);(con l’art. 3, comma 16, lettera d)) la modifica dell’art. 283, comma 1, lettera i);(con l’art. 3, comma 16, lettera e)) la modifica dell’art. 283, comma 1, lettera l).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 17) la modifica dell’art. 284.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 18) la modifica dell’art. 285.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 19, lettera a)) la modifica dell’art. 286, comma 1;(con l’art. 3, comma 19, lettera b)) la modifica dell’art. 286, comma 2;(con l’art. 3, comma 19, lettera c)) la modifica dell’art. 286, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 20, lettera a)) la modifica dell’art.287, comma 1;(con l’art. 3, comma 20, lettera b)) la modifica dell’art. 287, comma 4;(con l’art. 3, comma 20, lettera c)) la modifica dell’art. 287, comma 5;(con l’art. 3, comma 20, lettera d)) la modifica dell’art. 287, comma 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 21, lettera a)) la modifica dell’art. 288, comma 1;(con l’art. 3, comma 21, lettera b)) la modifica dell’art. 288, comma 2, lettere a)e b);(con l’art. 3, comma 21, lettera c)) la modifica dell’art. 288, comma 3, lettere b), c) e d);(con l’art. 3, comma 21, lettera d)) la modifica dell’art. 288, comma 5;(con l’art. 3, comma 21, lettera e)) la modifica dell’art. 288, comma 7;(con l’art. 3, comma 21, lettera f)) la modifica dell’art. 288, comma 8.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 22, lettera a)) la soppressione del comma 1 dell’art. 290;(con l’art. 3, comma 22, lettera b)) la modifica dell’art. 290, comma 2;(con l’art. 3, comma 22, lettera c)) la modifica dell’art. 290, comma 3;(con l’art. 3, comma 22, lettera d)) l’introduzione del comma 4 all’art. 290.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 23) la modifica dell’art. 293, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 24, lettera a)) la modifica dell’art. 294, comma 1;(con l’art. 3, comma 24, lettera b)) la modifica dell’art. 294, comma 2;(con l’art. 3, comma 24, lettera c)) la modifica dell’art. 294, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 25) la modifica 296, comma 1, lettera b).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 3, comma 26, lettera a)) la modifica dell’art. 298, comma 1;(con l’art. 3, comma 26, lettera b)) l’introduzione del comma 2-ter all’art. 298.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’allegato II alla Parte Quinta.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 3, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’allegato X alla Parte Quinta.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 28, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 32-bis, commi 1 e 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 33, comma 3-bis.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 35, comma 2-quinquies.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 55, commi 2, 3 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 57, commi 1, lettera a ) e 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica della rubrica dell’art. 58 e dei commi 1, 2, 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 59, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica della rubrica dell’art. 60 e dell’art. 60, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 61, comma 1, lettera g).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 62, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2)la modifica dell’art. 63, commi 2 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 65, comma 7.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 66, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 67, commi 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 70, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 72, commi 3, 4 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 74, comma 1, lettera e), 2 lettera uu).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 75, commi 1, lettera a), 2, 3 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 78, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 83, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2)la modifica dell’art. 91, commi 2 e 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica del’art. 92, commi 3 e 9.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 95, commi 3, 4 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 96, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 99, comma 1.

11/08/2010
Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2)la modifica dell’art. 101, comma 8.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 104, commi 5 e 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 109, commi 2 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 111, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 113, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 114, commi 1 e 8.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 118, commi 1 e 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 120, commi 2 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2)la modifica dell’art. 121, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 123, commi 1, 2 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 132, commi 1 e 2.

11/08/2010 l DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 138, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 142, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 146, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 148, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 149, comma 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 150, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 152, commi 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 154, commi 2, 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 158, commi 1, 2 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 162, commi 2 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 168, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 170, comma 3, lettera i).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 172, commi 3 e 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 174, commi 1 e 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 177, comma 2-bis.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 182, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 184, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 188, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 189, commi 1 e 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 190, comma 7.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 191, commi 1, 2, 4 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 193, commi 5 e 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 194, commi 3, 5 lettere b) e c) e 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 195, commi 1 lettere f), g), i), 2 lettere d) e r), 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 196, comma 1 lettera p).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 199, comma 5, lettera a), commi 8,9 e 12.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 202, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 204, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 205, commi 4 e 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 211, commi 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 212, commi 1, 2,lettera a), 3, lettera d), 10, 11, 16, 23.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 214, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 216, comma 8.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 219, commi 4 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 220, commi 5,6,7 e 8.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 221, comma 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 222, commi 4 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 223, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 224, commi 1,2 e 10.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 225, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 226, commi 3 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 228, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 230, comma 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 231, comma 13.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 233, commi 9, 11, comma 10 lettera d).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 234, commi 7,12 e 13.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 236, commi 9 e 10.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 238, comma 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 241, comma 1.

11/08/2010
Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 246, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 251, commi 1 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 252, commi 2, 4, 5, 8 e 9.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 264, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 265, commi 3 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 266, commi 3 e 7.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica della lettera a) dell’art. 267, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera o).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 269, commi 3 e 7.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 270, comma 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 272, comma 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 273, comma 14.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 274, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 275, comma 8, 14, 18.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 280, comma 1, lettera o).

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 281, commi 5, 9, 10 e 11.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 290, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 298, commi 2-bis e 2-ter.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 299, commi 1, 4 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 301, commi 3, 4 e 5.

11/08/2010
Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 304, commi 2, 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 305, commi 2 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 306, commi 1, 2 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 308, commi 2, 3 e 6 e la modifica della lettera b) dell’art. 308, comma 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 309, commi 1, 3 e 4.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 310, commi 1 e 2.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 311, commi 1 e 3.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 312, commi 2,3,4,5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 313, commi 1,2,4,5,6 e 7.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 314, commi 4 e 5.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 315, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 317, comma 1.

11/08/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 (in SO n.184, relativo alla G.U. 11/08/2010, n.186) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) la modifica dell’art. 318, commi 1,3 e 4.

12/10/2010 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 168 (in G.U. 12/10/2010, n.239) ha disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 150, comma 1.

12/10/2010 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 168 (in G.U. 12/10/2010, n.239) ha disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 202, comma 1.

26/11/2010 Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n. 196 (in G.U. 26/11/2010, n.277) , convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 (in G.U. 24/01/2011, n. 18) ha disposto (con l’art. 3, comma 2-bis) la modifica dell’art. 208, comma 11, lettera g).

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 177.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 178.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 178-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 179.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 180, comma 1, lettera a); (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 180, comma 1, lettera b); (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 180, comma 1, lettera c); (con l’art. 5, comma 1, lettera d)) la soppressione della lettera d) dell’art. 180, comma 1; (con l’art. 5, comma 1, lettera e)) l’introduzione dei commi da 1-bis a 1-sexies all’art. 180.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione dell’art. 180-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 181.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 182, comma 2; (con l’art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 182, comma 3; (con l’art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 182, commi 4 e 5; (con l’art. 8, comma 1, lettera d)) l’abrogazione del comma 7 dell’art. 182.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 182-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione dell’art. 182-ter.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 183.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 184, comma 3, lettera a); (con l’art. 11, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 184, comma 3, lettera b); (con l’art. 11, comma 1, lettera c)) la soppressione delle lettere i), l) ed m) dell’art. 184, comma 3; (con l’art. 11, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 184, comma 4; (con l’art. 11, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 184, comma 5; (con l’art. 11, comma 1, lettera f)) l’introduzione dei commi 5-ter e 5-quater all’art. 184.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 184-ter.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione dell’art. 184-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 185.
10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 186, comma 7-ter.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 187.
10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a) e comma 2) la modifica dell’art. 188.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 188-bis; (con l’art. 16, comma 2) la modifica dell’art. 188-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera b)) l’introduzione dell’art. 188-ter; (con l’art. 16, comma 2) la modifica dell’art. 188-ter.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera c) e comma 2) la modifica dell’art. 189.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2) la modifica dell’art. 190.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera e) e comma 2) la modifica dell’art. 193.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 194.
10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 195, comma 1, lettera b); (con l’art. 18, comma 1, lettera b)) l’introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) all’art. 195, comma 1; (con l’art. 18, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 195, comma 1, lettera h); (con l’art. 18, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 195, comma 1, lettera i); (con l’art. 18, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 195, comma 1, lettere m), n), o) e r); (con l’art. 18, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 195, comma 1, lettera q); (con l’art. 18, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 195, comma 2, lettere da f) a s-bis); (con l’art. 18, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 195, comma 3.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 197, comma 5; (con l’art. 19, comma 1, lettera b)) lintroduzione del comma 5-bis all’art. 195.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 199.
10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 21, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 205, comma 1; (con l’art. 21, comma 1, lettera b)) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 205.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 208, comma 3; (con l’art. 22, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 208, comma 4, lettera b); (con l’art. 22, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 208, comma 6; (con l’art. 22, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 208, comma 10; (con l’art. 22, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) ed m)) la modifica dell’art. 208, comma 11, lettere a), b), c), d), e), f) e g); (con l’art. 22, comma 1, lettera n)) l’introduzione del comma 11-bis all’art. 208; (con l’art. 22, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 208, comma 12; (con l’art. 22, comma 1, lettera p)) la modifica dell’art. 208, comma 14; (con l’art. 22, comma 1, lettera q)) la modifica dell’art. 208, comma 15; (con l’art. 22, comma 1, lettera r)) l’introduzione dei commi 17-bis e 187-ter all’art. 208; (con l’art. 22, comma 1, lettera s)) la modifica dell’art. 208, comma 18; (con l’art. 22, comma 1, lettera t)) la modifica dell’art. 208, comma 19; (con l’art. 22, comma 1, lettera u)) l’abrogazione del comma 20 dell’art. 208.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 209, comma 1;(con l’art. 23, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 209, comma 6;(con l’art. 23, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 209, comma 7;(con l’art. 23, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma 7-bis all’art. 209.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 211, comma 4;(con l’art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 211, comma 5;(con l’art. 24, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 5-bis all’art. 211.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 212, comma 2;(con l’art. 25, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 4 dell’art. 212;(con l’art. 25, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 212, commi da 5 a 19;(con l’art. 25, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dei commi da 20 a 28 dell’art. 212 e ha confermato l’abrogazione dei commi 22, 24 e 25.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 213.

10/12/2010
Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 27, comma 1) la modifica dell’art. 214.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) l’introduzione dell’art. 214-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 215, comma 1.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 216, comma 1;(con l’art. 30, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 216, comma 7;(con l’art. 30, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 216, comma 8;(con l’art. 30, comma 1, lettera d)) l’introduzione dei commi 8-bis e 8-ter all’art. 216;(con l’art. 30, comma 1, lettera e)) l’abrogazione dei commi da 11 a 15 dell’art. 216.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) l’introduzione dell’art. 216-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) l’introduzione dell’art. 216-ter.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 228, comma 1;(con l’art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 228, comma 3.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 230, comma 5.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 34, comma 1) la modifica dell’art. 255, comma 1.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 35, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 258, commi 1 e 2; (con l’art. 35, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 258, comma 3; (con l’art. 35, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 258, comma 4; (con l’art. 35, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 258, comma 5; (con l’art. 35, comma 1, lettera e)) l’introduzone dei commi 5-bis e 5-ter all’art. 258.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) l’introduzione dell’art. 260-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 36, comma 1) l’introduzione dell’art. 260-ter.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) l’introduzione dell’art. 264-ter.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) l’introduzione dell’art. 264-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) l’introduzione dell’art. 264-quater.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 38, comma 1) l’introduzione dell’art. 265, comma 2.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 6) l’abrogazione dell’allegato A alla parte quarta.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 5) la modifica dell’allegato B alla parte quarta.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 5) la modifica dell’allegato C alla parte quarta.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 5) la modifica dell’allegato D alla parte quarta.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 6) l’abrogazione dell’allegato G alla parte quarta.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 6) l’abrogazione dell’allegato H alla parte quarta.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 7) l’introduzione dell’allegato L alla parte quarta.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 5) la modifica dell’allegato I alla parte quarta.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 3) l’abrogazione dell’art. 181-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 4) l’abrogazione dell’art. 186.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 1) la modifica dell’art. 188-bis.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 3) l’abrogazione dell’art. 210.

10/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 (in SO n.269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288) ha disposto (con l’art. 39, comma 3) l’abrogazione dell’art. 229.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere e), f), g)) la modifica dell’allegato 1 alla parte terza.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 74, comma 2, lettera z) e l’introduzione delle lettere uu-bis), uu-ter), uu-quater), uu-quinquies) all’art. 74, comma 2.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 78.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 78-bis.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 78-ter.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 78-octies.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 78-quater.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 78-quinquies.
20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 78-sexies.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione dell’art. 78-septies.

20/12/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20/12/2010, n.296) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 118, comma 2.

29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), nel modificare la L. 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. n. 243/L relativo alla G.U. 30/12/2009, n. 302), come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 (in G.U. 26/01/2010, n.20), convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n. 72), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 148.

29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), nel modificare la L. 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. n. 243/L relativo alla G.U. 30/12/2009, n. 302), come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 (in G.U. 26/01/2010, n.20), convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27/03/2010, n. 72), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 201.

07/02/2011 Il DECRETO 8 novembre 2010, n. 260 (in SO n.31, relativo alla G.U. 07/02/2011, n.30) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’Allegato 1.

28/03/2011 Il DECRETO 23 marzo 2011, (in G.U. 28/03/2011, n.71) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’Allegato III, Parte V.

28/04/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55 (in G.U. 28/04/2011, n.97) ha disposto (con l’art. 2, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 292, comma 1, lettere d), e) e f); (con l’art. 2, comma 2, lettera b)) l’abrogazione della lettera p) dell’art. 292, comma 2.

28/04/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55 (in G.U. 28/04/2011, n.97) ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera a)) l’abrogazione del comma 7 dell’art. 295; (con l’art. 2, comma 3, lettera b)) l’abrogazione della lettera a) dell’art. 295, comma 9.

28/04/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55 (in G.U. 28/04/2011, n.97) ha disposto (con l’art. 2, comma 4) la modifica dell’art. 296, comma 9.

13/05/2011 Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110) , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160), ha disposto (con l’art. 10, comma 26) la modifica dell’art. 161.

20/07/2011 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 116 (in G.U. 20/07/2011, n.167) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 154, comma 1 a seguito di referendum popolare.

01/08/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 6, comma 17.

01/08/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) ha disposto (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’art. 260-bis.

01/08/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) ha disposto (con l’art. 3, comma 3) la modifica dell’art. 260-ter, comma 1.

01/08/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 190, comma 1; (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 190.

21/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220) ha disposto (con l’art. 34, comma 4) la modifica dell’art. 262, comma 2.

21/09/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220) ha disposto (con l’art. 36, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 262, comma 2.

04/10/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 04/10/2011, n.231) ha disposto (con l’art. 35, comma 4) l’introduzione del punto 7-ter) all’allegato II della Parte II; (con l’art. 35, comma 5) la modifica del punto 9) dell’allegato II della Parte II; (con l’art. 35, comma 6) l’introduzione del punto 17-bis) all’allegato II della Parte II.

04/10/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 04/10/2011, n.231) ha disposto (con l’art. 35, comma 7) l’introduzione della lettera af-bis) all’allegato III della Parte II.

04/10/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 04/10/2011, n.231) ha disposto (con l’art. 35, comma 8) la modifica del punto 2. lettera f) dell’allegato IV della Parte II; (con l’art. 35, comma 9) l’introduzione della lettera n-bis) al punto 2. dell’allegato IV della Parte II.

04/10/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 04/10/2011, n.231) ha disposto (con l’art. 35, comma 11) l’introduzione del punto 12-ter) all’allegato 5 della Parte VI.

04/10/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 04/10/2011, n.231) ha disposto (con l’art. 35, comma 10) l’introduzione del punto 6.8-bis) all’allegato VIII della Parte II.

04/10/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 04/10/2011, n.231) ha disposto (con l’art. 35, comma 1) l’introduzione del comma 5-bis all’art. 104.

04/10/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 04/10/2011, n.231) ha disposto (con l’art. 35, comma 2) la modifica dell’art. 185, comma 1, lettera a)).

04/10/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 04/10/2011, n.231) ha disposto (con l’art. 35, comma 3) l’introduzione dei commi 16-bis e 16-ter all’art. 273.

06/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l’art. 14, comma 46) la modifica dell’art. 195, comma 2, lettera e).

06/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l’art. 40, comma 5) la modifica dell’art. 242, commi 7 e 9.

29/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 (in G.U. 29/12/2011, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in SO n.36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n.48), nel modificare l’art. 2, comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. n. 243 relativo alla G.U. 30/12/2009, n. 302), ha conseguentemente disposto (con l’art. 13, comma 2) l’abrogazione dell’art. 148.

29/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 (in G.U. 29/12/2011, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in SO n.36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n.48), nel modificare l’art. 2, comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. n. 243 relativo alla G.U. 30/12/2009, n. 302), ha conseguentemente disposto (con l’art. 13, comma 2) l’abrogazione dell’art. 201.

24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 221, commi 3, lettera a) e 5.

24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 261, comma 1.

24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera b)) la soppressione del comma 5 dell’art. 265.

24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), nel modificare l’art. 39, comma 4 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (in. S.O. n. 269, relativo alla G.U. 10/12/2010, n.288), ha conseguentemente disposto (con l’art. 49, comma 1-ter) la modifica dell’art. 186.

25/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25/01/2012, n.20) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24/03/2012, n. 71) ha disposto (con l’art. 1, comma 3-bis, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 180, comma 1-bis.

25/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25/01/2012, n.20) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24/03/2012, n. 71) ha disposto (con l’art. 3, comma 6) la modifica dell’allegato D.

25/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25/01/2012, n.20) ,convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24/03/2012, n. 71) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 185, commi 1, lettere b) e c), e 4.

25/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25/01/2012, n.20) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24/03/2012, n. 71) ha disposto (con l’art. 3, comma 4) la modifica dell’art. 240, comma 1, lettera a).

25/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25/01/2012, n.20) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24/03/2012, n. 71)ha disposto (con l’art. 3, comma 5) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 264.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 6, comma 17.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera i)) l’introduzione del punto 1.4-bis all’allegato VIII alla parte seconda.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 10, comma 1.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 29-decies, comma 1.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 109, commi 2 e 3.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera d-bis)) la modifica dell’art. 194, comma 3.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 216-bis, comma 7.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera f)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 228.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera f-bis)) la modifica dell’art. 242, comma 7.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera p).

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 281, comma 5.

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 28, comma 2) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera bb).

09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 28, comma 1) l’introduzione del comma 9-bis all’art. 193.

02/03/2012 Il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 02/03/2012, n.52) , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99), ha disposto (con l’art. 9, comma 3-terdecies) la modifica dell’art. 194, comma 3.

26/06/2012 Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l’art. 35, comma 1) la modifica dell’art. 6, comma 17.

26/06/2012 Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l’art. 35, comma 2) la modifica dell’art. 184, comma 5-bis.

26/06/2012 Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l’art. 36-bis, comma 1, lettera a)) l’introduzione della lettera f-bis all’art. 252, comma 2; (con l’art. 36-bis, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 252; nell’introdurre il comma 15-bis all’art. 57 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. n. 27 relativo alla G.U. 9/2/2012 n. 33), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82) ha conseguentemente disposto (con l’art. 36, comma 4) la modifica dell’art. 252, comma 4.

26/06/2012 Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l’art. 36, comma 7) la modifica dell’art. 276, comma 6.

26/06/2012 Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l’art. 52, comma 2-ter, lettera a)) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera bb).

26/06/2012 Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l’art. 52, comma 2-ter, lettera b)) la modifica dell’art. 193, comma 9-bis.

06/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125 (in G.U. 06/08/2012, n.182) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera tt); (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) l’introduzione delle lettere da tt-bis) a tt-quinquies) all’art. 268, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) l’introduzione della lettera uu-bis) all’art. 268, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera zz).

06/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125 (in G.U. 06/08/2012, n.182) ha disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 277.

06/08/2012 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125 (in G.U. 06/08/2012, n.182) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica del paragrafo 2 dell’allegato VIII alla parte quinta e l’introduzione dei paragrafi da 2-bis a 2-sexies all’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica del paragrafo 3.1 dell’allegato VIII alla parte quinta e l’introduzione del paragrafo 3.1-bis all’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica del paragrafo 3.4 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la soppressione del paragrafo 3.10 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera e)) la modifica del paragrafo 3.15 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica del paragrafo 4 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera g)) la soppressione del paragrafo 5.1 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera h)) la modifica dell’alinea del paragrafo 5.2 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera i)) la modifica del paragrafo 5.2, lettera a) dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera l)) la modifica del paragrafo 5.2, lettera b) dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera m)) l’introduzione della lettera b-bis) al paragrafo 5.2 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera n)) la modifica del paragrafo 5.3 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera o)) l’introduzione della lettera a-bis) al paragrafo 5.3 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera p)) la modifica del paragrafo 5.3, lettera b) dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera q)) la modifica del paragrafo 5.3, lettera c) dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera r)) la modifica del paragrafo 5.3, lettera d) dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera s)) la modifica del paragrafo 5.3, lettera e) dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera t)) la modifica del paragrafo 5.4 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera u)) la soppressione del paragrafo 5.5 dell’allegato VIII alla parte quinta; (con l’art. 3, comma 1, lettera v)) la soppressione dell’appendice dell’allegato VIII alla parte quinta.

19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 34, comma 29) la modifica dell’art. 154, comma 4.

19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 34, comma 52) la modifica dell’art. 285.

19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 36, comma 7-bis, lettera a)) l’introduzione dei punti 4-bis) e 4-ter) all’allegato II della parte II.

19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 36, comma 7-bis, lettera b)) la modifica della lettera z) dell’allegato III della parte II.

19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 36, comma 7) la modifica del punto 2, lettera m) dell’allegato IV alla Parte II; (con l’art. 36, comma 7-bis, lettera c)) la modifica del punto 7, lettera z) dell’allegato IV alla Parte II.

19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 36, comma 7-bis, lettera d)) la modifica dell’art. 6, comma 8.

02/04/2013 Il DECRETO 20 marzo 2013, (in G.U. 02/04/2013, n.77) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell’allegato X alla parte quinta.

29/05/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (in SO n.42, relativo alla G.U. 29/05/2013, n.124) ha disposto (con l’art. 11, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 269, comma 3.

29/05/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (in SO n.42, relativo alla G.U. 29/05/2013, n.124) ha disposto (con l’art. 11, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 272, comma 2.

29/05/2013 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (in SO n.42, relativo alla G.U. 29/05/2013, n.124) ha disposto (con l’art. 11, comma 4, lettera c)) la modifica dell’art. 281, commi 1, 3 e 4 e l’abrogazione dei commi 8 e 11 dell’art. 281.

04/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 (in G.U. 04/06/2013, n.129) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 89 (in G.U. 03/08/2013, n. 181), ha disposto (con l’art. 1, comma 1-ter) la modifica dell’art. 29-decies, comma 9.

21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 41, comma 7-ter, lettera a)) l’introduzione del punto 7-quater all’allegato II della parte II.

21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 41, comma 7-ter, lettera b)) la modifica dell’allegato III, parte II, lettera v).

21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 41, comma 7-ter, lettera c)) la modifica dell’allegato IV, parte II, lettera b).

21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 41-ter, comma 1, lettera a)) la modifica dell’allegato della parte I dell’allegato IV della parte V lettera m); (con l’art. 41-ter, comma 1, lettera b)) l’introduzione della lettera v-bis) all’allegato IV parte I della parte V; (con l’art. 41-ter, comma 1, lettera c)) la modifica della parte I dell’allegato IV lettera z) parte V; (con l’art. 41-ter, comma 1, lettera d)) l’introduzione delle lettere kk-bis) e kk-ter) alla parte I dell’allegato IV parte V; (con l’art. 41-ter, comma 2, lettera a)) l’introduzione della lettera v-bis) alla parte II dell’allegato IV, parte V; (con l’art. 41-ter, comma 2, lettera b)) l’introduzione della lettera oo-bis) alla parte II dell’allegato IV, parte V.

21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 41, comma 2) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 184-bis.

21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 41, comma 1) la modifica dell’art. 243.

19/08/2013 Il DECRETO 7 agosto 2013, (in G.U. 19/08/2013, n.193) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’Allegato C, Parte IV.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettere i) e l)) la modifica dell’allegato 1 alla parte III.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettere m) e n)) la modifica dell’allegato 3 alla parte III.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 78-ter, comma 3.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 92, comma 5; (con l’art. 24, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 8-bis all’art. 92; (con l’art. 24, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 92, comma 9.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera e)) l’introduzione del comma 4-bis all’art. 104.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera f)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 116.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera g)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 117; (con l’art. 24, comma 1, lettera h)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 117.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 298-bis.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 299, comma 1; (con l’art. 25, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 299, comma 5.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 303, comma 1, lettera f); (con l’art. 25, comma 1, lettera e)) l’abrogazione della lettera i) dell’art. 303, comma 1.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera f)) la modifica della rubrica dell’art. 311; (con l’art. 25, comma 1, lettera g, comma 2)) la modifica dell’ art. 311, comma 2; (con l’art. 25, comma 1, lettera h)) la modifica dell’ art. 311, comma 3.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera i)) la modifica dell’ art. 313, comma 2.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera l)) la modifica dell’ art. 314, comma 3.

20/08/2013 La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera m)) la modifica dell’ art. 317, comma 5.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 11, comma 12) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera f).

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 188-ter, commi 1, 2 e 3; (con l’art. 11, comma 3) la modifica dell’art. 188-ter, comma 4; (con l’art. 11, comma 6, lettera a)) l’abrogazione del comma 5 dell’art. 188-ter.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) la modifica dell’art. 188.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 11, comma 7) l’introduzione del comma 4-bis all’art. 188-bis.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) la modifica dell’art. 189.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) la modifica dell’art. 190; (con l’art. 11, comma 12-bis) la modifica dell’art. 190, commi 1, 1-bis e l’introduzione dei commi 1-ter e 1-quater all’art. 190; (con l’art. 11, comma 12-ter) la modifica dell’art. 190, comma 3.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) la modifica dell’art. 193; (con l’art. 11, comma 12-quater) la modifica dell’art. 193, comma 1, alinea.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l’art. 11, comma 12-quinquies) l’introduzione del comma 19-bis all’art. 212.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) la modifica dell’art. 260-ter.

31/08/2013 Il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n.204) , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha disposto (con l’art. 11, comma 3-bis) la modifica dell’art. 260-bis.

10/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 (in G.U. 10/12/2013, n.289) , convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8/2/2014, n. 32), ha disposto (con l’art. 1, comma 6-sexies) l’introduzione del comma 4-bis all’art. 166.

10/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 (in G.U. 10/12/2013, n.289) , convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8/2/2014, n. 32), ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione dell’art. 256-bis.

23/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l’art. 4-bis, comma 1) la modifica dell’allegato II, parte II, punto 13).

23/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l’art. 4-bis, comma 2) la modifica dell’allegato III, parte II, lettera t).

23/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 252-bis.

30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49) nel modificare l’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/8/2013, n. 204) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 3-bis) la modifica dell’art. 188.

30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49) nel modificare l’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/8/2013, n. 204) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 3-bis) la modifica dell’art. 189.

30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49) nel modificare l’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/8/2013, n. 204) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 3-bis) la modifica dell’art. 190.

30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49) nel modificare l’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/8/2013, n. 204) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 3-bis) la modifica dell’art. 193.

30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49) nel modificare l’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/8/2013, n. 204) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 3-bis) la modifica dell’art. 260-ter.

30/12/2013 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49) nel modificare l’art. 11, comma 3-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/8/2013, n. 204) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 10, comma 3-bis) la modifica dell’art. 260-bis.

14/01/2014 Il DECRETO 27 novembre 2013, n. 156 (in G.U. 14/01/2014, n.10) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’Allegato 3 della Parte III.

10/02/2014 Il DECRETO 15 gennaio 2014, (in G.U. 10/02/2014, n.33) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’Allegato IV, Parte Prima.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettere i-quater), i-quinquies) e i-sexies); (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera l-bis); (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera l-ter); (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) l’introduzione delle lettere l-ter.1), l-ter.2), l-ter.4) e l-ter.5) all’art. 5, comma 1;(con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera o-bis); (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera p);(con l’art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis); (con l’art. 1, comma 1, lettera h)) l’introduzione delle lettere da v-bis) a v-octies) all’art. 5, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera i)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 5.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 6, comma 13, lettera a); (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 6, commi 14 e 15; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 6, comma 16, lettera c);(con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 6, comma 16, lettera f).

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 7, comma 5;(con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 7, comma 7, lettera c).

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 8, comma 2.
27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 10, comma 1;(con l’art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 10, comma 1-ter.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 20, comma 1, lettera b).

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 6) la modifica dell’art. 29-septies.

27/03/2014
Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 7) la modifica dell’art. 29-octies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 8, lettera a)) la modifica dell’art. 29-novies, comma 3; (con l’art. 7, comma 8, lettera b)) la modifica dell’art. 29-novies, comma 4.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 11) la modifica dell’art. 29-duodecies, comma 1 e l’introduzione del comma 1-bis all’art. 29-duodecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 4) la modifica dell’art. 29-quinquies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 5, lettera a)) la modifica dell’art. 29-sexies, comma 1; (con l’art. 7, comma 5, lettera b)) la soppressione del comma 2 dell’art. 29-sexies; (con l’art. 7, comma 5, lettera c)) la modifica dell’art. 29-sexies, comma 3 e l’introduzione del comma 3-bis all’art. 29-sexies; (con l’art. 7, comma 5, lettera d)) l’introduzione dei commi da 4-bis a 4-quater all’art. 29-sexies; (con l’art. 7, comma 5, lettera e)) la modifica dell’art. 29-sexies, commi 5, 6, 7, 8 e l’introduzione dei commi 5-bis, 5-ter, 6-bis, 6-ter, 7-bis all’art. 29-sexies; (con l’art. 7, comma 5, lettera f)) la modifica dell’art. 26-sexies, comma 9 e l’introduzione dei commi da 9-bis a 9-septies all’art. 26-sexies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 9, lettera a)) la modifica dell’art. 29-decies, comma 2; (con l’art. 7, comma 9, lettera b)) la modifica dell’art. 29-decies, comma 3; (con l’art. 7, comma 9, lettera c)) la modifica dell’art. 29-decies, comma 5; (con l’art. 7, comma 9, lettera d)) la modifica dell’art. 29-decies, comma 9; (con l’art. 7, comma 9, lettera e)) l’introduzione dei commi 11-bis e 11-ter all’art. 29-decies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 10) la modifica dell’art. 29-undecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 12) la modifica dell’art. 29-terdecies, commi 1 e 2 e l’introduzione del comma 2-bis all’art. 29-terdecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 13) la modifica dell’art. 29-quattuordecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 1; (con l’art. 7, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 2; (con l’art. 7, comma 3, lettera c)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 3; (con l’art. 7, comma 3, lettera d)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 5; (con l’art. 7, comma 3, lettera e)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 7 e l’introduzione del comma 6 all’art. 29-quater; (con l’art. 7, comma 3, lettera f)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 8; (con l’art. 7, comma 3, lettera g)) la soppressione del comma 9 dell’art. 29-quater; (con l’art. 7, comma 3, lettera h)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 10; (con l’art. 7, comma 3, lettera i)) la modifica dell’art. 29-quater, commi 11, 12 e 13.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 29-bis, commi 1 e 2;(con l’art. 7, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 29-bis; (con l’art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 29-bis, comma 3.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 7, comma 2) la modifica dell’art. 29-ter, comma 1.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 30, comma 1.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 33, comma 3-bis; (con l’art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 33, comma 3-ter.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 35, commi 2-quater e 2-quinquies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 133, comma 1; (con l’art. 11, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 133 comma 3.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 11, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 137, comma 1; (con l’art. 11, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 137, comma 2; (con l’art. 11, comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 137, comma 3; (con l’art. 11, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 137, comma 5.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 11, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 256, comma 1; (con l’art. 11, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 256, comma 3.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 11, comma 4, lettera a)) la modifica dell’art. 279, comma 1; (con l’art. 11, comma 4, lettera b)) la modifica dell’art. 279, comma 3; (con l’art. 11, comma 4, lettera c)) la modifica dell’art. 279, comma 4.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 11, comma 5) la modifica dell’art. 296, comma 1.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 196, comma 1, lettere d) ed e).

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 208, comma 2; (con l’art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 208, comma 12; (con l’art. 13, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 12-bis all’art. 208.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 209, comma 6.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-quater.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-quinquies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-sexies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-septies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-nonies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-decies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-sexiesdecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-septiesdecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-octiesdecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-noviesdecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-duovicies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-bis.
27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-ter.
27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-octies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-undecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-terdecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-quattuordecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-quinquiesdecies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-vicies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) l’introduzione dell’art. 237-unvicies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) l’introduzione dell’art. 261-bis.
27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) l’introduzione del comma 2 all’art. 263.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 267, comma 2; (con l’art. 18, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 267, comma 3.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera b); (con l’art. 19, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera m-bis); (con l’art. 19, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera n); (con l’art. 19, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera o); (con l’art. 19, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera p); (con l’art. 19, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera aa); (con l’art. 19, comma 1, lettera g)) l’introduzione della lettera aa-bis) all’art. 268, comma 1; (con l’art. 19, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera gg); (con l’art. 19, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 268, comma 1, lettera qq).

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 269, comma 5; (con l’art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 269, comma 8.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 20, comma 2) l’introduzione del comma 8-bis all’art. 270.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 21, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 271, comma 16; (con l’art. 21, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 271, comma 17; (con l’art. 21, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 271, comma 18.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 273, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e l’introduzione del comma 4-bis all’art. 273; (con l’art. 22, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 273, comma 11; (con l’art. 22, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 273, comma 15, lettera i); (con l’art. 22, comma 1, lettera d)) l’introduzione della lettera m-bis) all’art. 273, comma 15; (con l’art. 22, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 273, comma 16-bis.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 274.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 275, comma 1; (con l’art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 275, comma 4; (con l’art. 24, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 275, comma 5; (con l’art. 24, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 275, comma 8; (con l’art. 24, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 275, comma 11; (con l’art. 24, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 275, comma 12; (con l’art. 24, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 275, comma 15; (con l’art. 24, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 275, comma 18 e (con l’art. 24, comma 1, lettera i)) l’introduzione del comma 18-bis all’art. 275.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 298-bis.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’Allegato VIII alla Parte Seconda.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 26, comma 2) la modifica dell’Allegato IX alla Parte Seconda.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 26, commi 3 e 4) la modifica dell’Allegato X alla Parte Seconda.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 26, comma 5) la modifica dell’Allegato XI alla Parte Seconda.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 26, comma 6) l’introduzione dell’Allegato XII-bis alla Parte Seconda.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 27, comma 1) la modifica del riepilogo degli allegati alla Parte IV.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 27, comma 5) l’introduzione dell’Allegato 2 al Titolo III-bis della Parte Quarta.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 27, comma 5) l’introduzione dell’Allegato 3 al Titolo III-bis della Parte Quarta.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 27, comma 2) la modifica dell’allegato L alla Parte quarta.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 27, comma 5) l’introduzione dell’Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 27, comma 4) la modifica del riepilogo degli allegati al Titolo V.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 28, comma 18) l’introduzione dell’ Allegato I alla Parte quinta-bis.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) la modifica dell’Allegato II alla Parte Quinta.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 28, commi 15, lettera a), 16, 17) la modifica dell’Allegato III alla Parte Quinta.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 28, comma 15, lettera b)) la modifica dell’Allegato III alla Parte Quinta.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’Allegato VI alla Parte Quinta.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 29-sexies, comma 2.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 35, comma 2-quinquies.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 4 dell’art. 36.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera d)) l’abrogazione della lettera a), comma 1, dell’art. 54.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha confermato(con l’art. 34, comma 1, lettera e)) l’abrogazione della lettera l), comma 15 dell’art. 273; ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera e)) l’abrogazione della lettera m, comma 15 dell’art. 273; (con l’art. 34, comma 1, lettera f)) l’abrogazione del comma 16 dell’art. 273.

27/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 (in SO n.27, relativo alla G.U. 27/03/2014, n.72) ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera g)) l’abrogazione dei commi 9 e 16 dell’art. 275.

28/03/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49 (in SO n.30, relativo alla G.U. 28/03/2014, n.73) ha disposto (con l’art. 19, comma 8) la modifica dell’art. 188-ter.

14/06/2014 Il DECRETO 22 aprile 2014, (in G.U. 14/06/2014, n.136) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’Allegato E.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 8-bis, comma 1) la modifica del’art. 228, comma 2.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 11, comma 12-ter) la modifica dell’allegato II alla parte Quinta.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 11, comma 7) la modifica dell’art. 284, comma 2.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 11, comma 9) la modifica dell’art. 285.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 13, commi 5, lettera b-bis), e 5-bis) la modifica dell’allegato D alla Parte IV.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 13, comma 7) la modifica della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 13, comma 3-bis, la modifica della Tabella 1 dell’allegato 5 al Titolo V della parte IV.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 13, comma 5, lettera a)) la modifica dell’art. 184, comma 5-bis.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 13, comma 4) l’introduzione del comma 8-quater, 8-quinquies, 8-sexies e 8-septies all’art. 216.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 13, comma 5, lettera b)) l’introduzione dell’art. 241-bis.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 13, comma 1) l’introduzione dell’art. 242-bis; (con l’art. 13, comma 2) la modifica dell’art. 242-bis.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 13, comma 3-ter) l’introduzione del comma 13-bis all’art. 242.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8, lettera a)) la modifica dell’art. 166, comma 4-bis.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8, lettera b)) l’introduzione del comma 6-bis all’art. 182.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8, lettera b-bis)) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera n).

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8, lettera b-ter)) l’introduzione dell’art. 184-quater.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) ,convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8-quater) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 187.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8, lettera b-quater)) la modifica dell’art. 188, comma 3, lettera b).

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8-bis) l’introduzione del comma 1-quinquies all’art. 190.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8-quinquies) la modifica dell’art. 216-bis, comma 2.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8, lettera b-quinquies)) la modifica dell’art. 234, comma 2.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 14, comma 8, lettera b-sexies)) la modifica dell’art. 256-bis, comma 6.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettere l), m), n) e o)) la modifica dell’Allegato II della parte II.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettere p), q) e r)) la modifica dell’Allegato IV della parte II.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera g); (con l’art. 15, comma 1, lettera b)) l’abrogazione della lettera h) dell’art. 5, comma 1.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 6, comma 7, lettera c); (con l’art. 15, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 6, comma 9; (con l’art. 15, comma 3) la modifica dell’art. 6, comma 8.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 12, comma 5.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 17, comma 1.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 20, comma 2.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 24, comma 3.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 32, comma 1.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 16, comma 5-bis) l’introduzione dei commi da 1-bis a 1-septies all’art. 3-sexies.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 17, comma 3) la modifica della lettera A.3.7 del punto A.3 dell’Allegato 1 alla Parte Terza.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 17, comma 2) l’introduzione del comma 2-ter all’art. 117.

24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l’art. 30, comma 2-sexies) l’introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all’art. 271; (con l’art. 30, comma 2-septies) la modifica dell’art. 271, comma 16.

12/08/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112 (in G.U. 12/08/2014, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 4) la modifica dell’allegato X alla parte quinta.

12/08/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112 (in G.U. 12/08/2014, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 292, comma 2, lettera a); (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 292, comma 2, lettera b);(con l’art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 292, comma 2, lettera e); (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 292, comma 2, lettera f); (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 292, comma 2, lettera t).

12/08/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112 (in G.U. 12/08/2014, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 295, comma 1; (con l’art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 295, comma 2;(con l’art. 1, comma 2, lettera c)) la modifica dell’art. 295, comma 3; (con l’art. 1, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 295, comma 4; (con l’art. 1, comma 2, lettera e)) la modifica dell’art. 295, comma 5; (con l’art. 1, comma 2, lettera f)) la modifica dell’art. 295, comma 6; (con l’art. 1, comma 2, lettera g)) l’introduzione dei commi 6-bis e 6-ter all’art. 295; (con l’art. 1, comma 2, lettera h)) la modifica dell’art. 295, comma 8; (con l’art. 1, comma 2, lettera i)) la modifica dell’art. 295, comma 9; (con l’art. 1, comma 2, lettera l)) la modifica dell’art. 295, comma 12; (con l’art. 1, comma 2, lettera m)) l’introduzione del comma 12-bis all’art. 295; (con l’art. 1, comma 2, lettera n)) la modifica dell’art. 295, comma 13, lettera d); (con l’art. 1, comma 2, lettera o)) la modifica dell’art. 295, comma 14; (con l’art. 1, comma 2, lettera p)) la modifica dell’art. 295, comma 14; (con l’art. 1, comma 2, lettera q)) la modifica dell’art. 295, comma 14, lettrea a); (con l’art. 1, comma 2, lettera r)) la modifica dell’art. 295, comma 14, lettera b); (con l’art. 1, comma 2, lettera s)) la modifica dell’art. 295, comma 14, lettera c); (con l’art. 1, comma 2, lettera t)) la modifica dell’art. 295, comma 14, lettera d); (con l’art. 1, comma 2, lettera u)) la modifica dell’art. 295, comma 14, lettera e); (con l’art. 1, comma 2, lettera v)) l’introduzione delle lettere e-bis) e e-ter) al comma 14 dell’art. 295; (con l’art. 1, comma 2, lettera z)) la modifica dell’art. 295, comma 15; (con l’art. 1, comma 2, lettera aa)) la modifica dell’art. 295, comma 16, lettere a), b) e c); (con l’art. 1, comma 2, lettera bb)) l’introduzione del comma 18-bis all’art. 295; (con l’art. 1, comma 2, lettera cc)) la modifica dell’art. 295, commi 19 e 20; (con l’art. 1, comma 2, lettera dd)) l’introduzione del comma 20-bis all’art. 295.

12/08/2014 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112 (in G.U. 12/08/2014, n.186) ha disposto (con l’art. 1, comma 3, lettera a)) la modifica dell’art. 296, comma 10; (con l’art. 1, comma 3, lettera b)) la modifica dell’art. 296, comma 10, lettera a); (con l’art. 1, comma 3, lettera c)) l’introduzione dei commi 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies all’art. 296; (con l’art. 1, comma 3, lettera d)) la modifica dell’art. 296, comma 11.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 74, comma 1, lettera q).

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 94, comma 1.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 102, comma 2, lettera c).

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 107, commi 1 e 2.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 110, commi 2 e 6.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 117, comma 3.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 120, comma 3.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 121, comma 2.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 124, commi 4, 5 e 7; (con l’art. 7, comma 1, lettera l)) la modifica dell’art. 124, comma 6.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 142, comma 3.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 143, comma 2.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 146, comma 3.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 147, commi 1, 2, lettera b) e l’introduzione dei commi 1-bis 2-bis all’art. 147.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 149, commi 1 e 6; (con l’art. 7, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell’art. 149, comma 3.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera d)) l’introduzione dell’art. 149-bis.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dell’art. 150.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 151, rubrica e comma 2, lettere e), i) l); (con l’art. 7, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 151, commi 1, 2, alinea e lettere c) m), 3 e l’introduzione della lettera b-bis)all’art. 151, comma 2 e l’abrogazione del comma 7 dell’art. 151.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 152, commi 1, 2, 3 e 4.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 153, commi 1 e 2.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 154, comma 1.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 155, commi 1 e 5.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 156, commi 1 e 2.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 157, comma 1.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera h)) l’introduzione dell’art. 158-bis.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 161, comma 4, lettere b) ed i).

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262), ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 172, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l’introduzione del comma 3-bis all’art. 172.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 7, comma 8-bis) la modifica dell’art. 185, comma 3.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 34, comma 10-bis, lettera a)) la modifica dell’art. 242-bis, comma 1; (con l’art. 34, comma 10-bis, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 242-bis.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 34, comma 7-bis) la modifica dell’art. 242, comma 7.

12/09/2014
Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 35, comma 11) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 182.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 35, comma 12, lettera a)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 234; (con l’art. 35, comma 12, lettera b)) la modifica dell’art. 234, comma 3; (con l’art. 35, comma 12, lettera c)) la modifica dell’art. 234, comma 13.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 37, comma 2, lettera d)) la modiifca dell’allegato XII della parte II, numero 2).

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 38, comma 3, lettera a)) la modifica dell’allegato II della parte II, numero 7).

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 38, comma 3, lettera b)) la modifica dell’allegato III della parte II, lettera v).

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 38, comma 3, lettera c)) la modifica dell’allegato IV della parte II, lettera l) e l’abrogazione della lettera g) dell’allegato IV della parte II.

12/09/2014 Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l’art. 38, comma 11-quater) l’introduzione del comma 4-bis all’art. 144.

10/11/2014 La LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’ allegato IX, alla parte quinta.

29/12/2014 La LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 615) la modifica dell’art. 149-bis comma 1.
31/12/2014 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 188.

31/12/2014 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 189.

31/12/2014 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 190.

31/12/2014 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 193.

31/12/2014 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 260-bis, commi da 1 a 9.

31/12/2014 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) ha conseguentemente disposto (con l’art. 9, comma 3, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 260-ter.

31/12/2014 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31/12/2014, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 7 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n. 144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha conseguentemente disposto (con l’art. 12, comma 2-bis) la modifica dell’art. 284, comma 2.

05/01/2015 Il DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 05/01/2015, n.3) , convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. 05/03/2015, n. 53), ha disposto (con l’art. 2, comma 11) la modifica dell’art. 252-bis, comma 1.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 257, comma 1; (con l’art. 1, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 257, comma 4.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 3) l’introduzione del comma 4-bis all’art. 260.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 318-quinquies.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 318-bis.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 318-ter.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 318-quater.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 318-sexies.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 318-septies.

28/05/2015 La LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28/05/2015, n.122) ha disposto (con l’art. 1, comma 9) l’introduzione dell’art. 318-octies.

19/06/2015 Il DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 (in SO n.32, relativo alla G.U. 19/06/2015, n.140) , convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188),ha disposto (con l’art. 11, comma 16-bis, lettera a)) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera f);(con l’art. 11, comma 16-bis, lettera b)) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera o);(con l’art. 11, comma 16-bis, lettera c)) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera bb).

03/08/2015 La LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178) ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera d)) la modifica del punto 1) dell’allegato E alla Parte IV.

03/08/2015 La LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178) ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 217, comma 2 e l’introduzione del comma 3-bis all’art. 217.

03/08/2015 La LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178) ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 218, comma 1, lettere o) e z).

03/08/2015 La LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178) ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 226, comma 3.

16/09/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145 (in G.U. 16/09/2015, n.215) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 300, comma 2, lettera b).

27/10/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27/10/2015, n.250) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere da g) a s)) la modifica dell’Allegato 1 alla Parte III.

27/10/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27/10/2015, n.250) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 74, comma 2, lettera z); (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 74, comma 2, lettera ll); (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione delle lettere uu-sexies) e uu-septies) all’art. 74, comma 2.

27/10/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27/10/2015, n.250) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) l’introduzione dell’art. 78-decies.

27/10/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27/10/2015, n.250) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 78.

27/10/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27/10/2015, n.250) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 78-septies.

27/10/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27/10/2015, n.250) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) l’introduzione dell’art. 78-nonies.

27/10/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27/10/2015, n.250) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) l’introduzione dell’art. 78-undecies.

30/12/2015 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 239) la modifica dell’art. 6, comma 17.

30/12/2015 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47), ha disposto (con l’art. 8, comma 2) l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all’art. 273.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 6, comma 17.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 34, comma 3.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 8, comma 2) la modifica del punto 4-bis dell’allegato II della parte II.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 8-bis all’art. 104.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 109, comma 5 e l’introduzione del comma 5-bis all’art. 109.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) l’introduzione del comma 5-bis all’art. 26.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 23, comma 2) l’introduzione dell’allegato L-bis alla parte quarta.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) l’introduzione dell’art. 206-quater.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) l’introduzione dell’art. 206-ter.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) l’introduzione dell’art. 206-quinquies.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) l’introduzione dell’art. 206-sexies.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 5) la modifica dell’art. 188-ter, comma 3.

18/01/2016 La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 6) la modifica dell’art. 193, comma 2.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 4) la modifica dell’art. 199, comma 12 e l’introduzione del comma 12-bis all’art. 199.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 206-bis, rubrica; (con l’art. 29, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 206-bis, comma 1, alinea e l’introduzione delle lettere g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) all’art. 206-bis, comma 1; (con l’art. 29, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 206-bis; (con l’art. 29, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 206-bis, comma 4; (con l’art. 29, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 206-bis, comma 6.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) la modifica dell’art. 221, commi 5, 7, 8, 9.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) la modifica dell’art. 222, comma 2.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) la modifica dell’art. 223, commi 4, 5, 6.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) la modifica dell’art. 224, commi 3, lettera m) e 6.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) la modifica dell’art. 225, commi 3, 4 e 5.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) la modifica dell’art. 233, comma 9.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 29, comma 2) la modifica dell’art. 234, comma 7.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 188.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) l’introduzione dell’art. 306-bis.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 205, comma 1, alinea; (con l’art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 205, comma 3; (con l’art. 32, comma 1, lettera c)) l’introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, e 3-octies all’art. 205; (con l’art. 32, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 205, comma 6.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) l’introduzione del comma 19-bis all’art. 208.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 37, comma 2) l’introduzione del comma 7-bis all’art. 214.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 38, comma 1) l’introduzione dei commi 1-septies e 1-octies all’art. 180.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 38, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera e)); (con l’art. 38, comma 2, lettera b)) l’introduzione della lettera qq-bis) all’art. 183, comma 1.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 39, comma 1) l’introduzione dell’art. 219-bis.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 232-bis.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera a)) l’introduzione dell’art. 232-ter.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 255.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 263.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 227, rubrica; (con l’art. 43, comma 1, lettera b)) l’introduzione della lettera d-bis) all’art. 227, comma 1.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 44, comma 1) la modifica dell’art. 191, comma 1; (con l’art. 44, comma 2) la modifica dell’art. 191, comma 2.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 49, comma 1) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 187.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 50, comma 1) l’introduzione dei commi 6-bis e 6-ter all’art. 298-bis; (con l’art. 50, comma 2) la modifica dell’art. 298-bis, rubrica.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 51, comma 1) l’introduzione delle lettere z-bis) e z-ter) all’art. 54, comma 1.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 51, comma 2) la modifica dell’art. 63.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 51, comma 5) la modifica dell’art. 64.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 51, comma 10) l’introduzione del comma 2-quater all’art. 117.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 51, comma 6) la modifica dell’art. 118, comma 1.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 51, comma 7) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 119.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 51, comma 8) la modifica dell’art. 121, comma 5.

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La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 51, comma 9) la modifica dell’art. 170, comma 2-bis; nel modificare l’art. 1, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31/12/2008, n. 304) convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28/02/2009, n.49) ha conseguentemente disposto (con l’art. 51, comma 9) la modifica dell’art. 170, comma 2-bis.

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La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 52, comma 1)l’introduzione dell’articolo 72-bis.

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La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 59, comma 1)l’introduzione dell’articolo 68-bis.

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La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 60, comma 3) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 190.

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La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 62, comma 4) la modifica dell’art. 147, comma 2-bis.

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La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 65, comma 1) l’introduzione del comma 7-bis all’art. 101.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 66, comma 1) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 180-bis.

18/01/2016
La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto (con l’art. 73, comma 1) la modifica della parte II dell’allegato IX alla parte quinta.

16/03/2016
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2016, n. 51 (in G.U. 16/03/2016 n. 11) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n. 212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).

11/06/2016 Il DECRETO 8 aprile 2016, n. 99 (in G.U. 11/06/2016, n.135) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’ allegato VIII, parte Quinta; (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’ allegato VIII, parte Quinta.

30/06/2016 Il DECRETO 19 maggio 2016, n. 118 (in G.U. 30/06/2016, n.151) ha disposto (con l’art. 1, commi 1, lettere a) e b), 2, lettere a) e b), 3, lettere a) e b)) la modifica dell’Allegato I, Parte III, Parte Quinta.

01/07/2016 Il DECRETO 31 maggio 2016, (in G.U. 01/07/2016, n.152) ha disposto (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’allegato III della parte V.

01/07/2016 Il DECRETO 31 maggio 2016, (in G.U. 01/07/2016, n.152) ha disposto (con l’art. 1, comma 7) la modifica dell’art. 275, comma 18.

08/07/2016 Il DECRETO 19 maggio 2016, n. 123 (in G.U. 08/07/2016, n.158) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’allegato X alla parte quinta.

13/07/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13/07/2016, n.162) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell’ art. 9, comma 2.

13/07/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13/07/2016, n.162) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell’ art. 25, comma 3.

13/07/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13/07/2016, n.162) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell’ art. 29-quater, comma 5.

13/07/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13/07/2016, n.162) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera d)) la modifica dell’ art. 269, comma 3.

16/07/2016 Il DECRETO 6 luglio 2016, (in G.U. 16/07/2016, n.165) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’Allegato I, Parte III.

20/07/2016 Il DECRETO 19 maggio 2016, n. 134 (in G.U. 20/07/2016, n.168) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’Allegato C alla Parte IV.

21/07/2016 Il DECRETO 15 luglio 2016, (in G.U. 21/07/2016, n.169) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere a)e b)) la modifica dell’Allegato 1, Parte III.

10/08/2016 La LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. 10/08/2016, n.186) ha disposto (con l’art. 11, comma 3)la modifica dell’art. 261, comma 1.

10/08/2016 La LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. 10/08/2016, n.186) ha disposto (con l’art. 41, comma 1) la modifica dell’art. 185, comma 1, lettera f).

30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 188.

30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 189.

30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 190.

30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 193.

30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 260-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

30/12/2016 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 260-ter.

13/01/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (in SO n.3, relativo alla G.U. 13/01/2017, n.10) ha disposto (con l’art. 13, comma 6) la modifica dell’allegato II, parte II, punto 8).

13/01/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (in SO n.3, relativo alla G.U. 13/01/2017, n.10) ha disposto (con l’art. 13, comma 7) l’introduzione della lettera h-bis), all’allegato III, parte II.

09/02/2017 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 (in G.U. 09/02/2017, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) nel modificare l’art. 28, comma 6 del Regio D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (in G.U. 18/10/2016, n. 244), convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294), ha conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 183, comma 1, lettera f).

09/02/2017 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 (in G.U. 09/02/2017, n.33) ,convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) nell’introdurre il comma 13-bis all’art. 28 del Regio D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (in G.U. 18/10/2016, n. 244), convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294), ha conseguentemente disposto (con l’art. 7, comma 2, lettera e-bis)) la modifica dell’art. 266.

09/02/2017 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 (in G.U. 09/02/2017, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84), ha disposto (con l’art. 11-bis, comma 1) la modifica dell’art. 205, comma 3.

12/04/2017 Il DECRETO 22 marzo 2017, (in G.U. 12/04/2017, n.86) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) la modifica dell’allegato X, parte prima.

19/04/2017 La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 2017, n. 75 (in G.U. 19/04/2017 n. 16) ha dichiarato l’illegittimita’ costituzioanle dell’art. 49, comma 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n. 13).

24/04/2017 Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 (in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95) , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l’art. 46-ter, comma 1) la modifica dell’art. 205, comma 3-ter.

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’Allegato D.

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 217, comma 1.

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera b)) l’introduzione delle lettere dd-bis), dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies), dd-septies), dd-octies) all’art. 218, comma 1.

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera c)) l’introduzione delle lettere d-bis), d-ter) e d-quater) all’art. 219, comma 3; (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 219.

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera e)) l’introduzione dell’art. 220-bis.

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 224, comma 3, lettera g).

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera g)) l’introduzione dell’art. 226-bis.

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera g)) l’introduzione dell’art. 226-ter.

20/06/2017 Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20/06/2017, n.141) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1, lettera h)) l’introduzione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all’art. 261.

24/06/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98 (in G.U. 24/06/2017, n.145) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’art. 231, comma 5.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 4, comma 1, lettera b); (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 4, comma 4, lettera b).

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera b) e l’introduzione delle lettere b-bis) e b-ter) all’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera c); (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera g) e l’introduzione della lettera g-bis) all’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera i); (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera m); (con l’art. 2, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera n); (con l’art. 2, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera o); (con l’art. 2, comma 1, lettera h)) l’introduzione delle lettere o-ter), o-quater), o-quinquies) all’art. 5, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera p).

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 6, comma 2, lettera a); (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 6, comma 5; (con l’art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 6, comma 6; (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 6, comma 7; (con l’art. 3, comma 1, lettera e)) la soppressione del comma 8 dell’art. 6; (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 6, comma 9; (con l’art. 3, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 6, comma 10; (con l’art. 3, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 6, comma 11.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 7, rubrica; (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la modifca dell’art. 7, comma 5; (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 7, comma 6; (con l’art. 4, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 7, comma 7.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dell’art. 7-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 8.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 10, rubrica; (con l’art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 10, comma 1; (con l’art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 10, comma 4.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 19.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 20.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 21.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) la modifica dell’art. 22.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 23.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 24.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 13, comma 2) l’introduzione dell’art. 24-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 25.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 26.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 16, comma 2) l’introduzione dell’art. 27-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 27.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica dell’art. 28.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 29.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 30, comma 2-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 32, comma 2; (con l’art. 20, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 32, comma 5-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 33, comma 1.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 2; (con l’art. 22, comma 1, lettera b)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 4-bis; (con l’art. 22, comma 1, lettera c)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 7 e l’introduzione dei punti 7.1 e 7.2 all’Allegato II alla parte seconda; (con l’art. 22, comma 1, lettera d)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 7-quater; (con l’art. 22, comma 1, lettera e)) l’introduzione del punto 7-quinquies all’Allegato II alla parte seconda; (con l’art. 22, comma 1, lettera f)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 8; (con l’art. 22, comma 1, lettera g)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 9; (con l’art. 22, comma 1, lettera h)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 10; (con l’art. 22, comma 1, lettera i)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 11; (con l’art. 22, comma 1, lettera l)) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punto 17-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 22, comma 2) l’introduzione dell’Allegato II-bis alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 22, comma 3, lettera a)) la modifica dell’Allegato III alla parte seconda, lettera c-bis); (con l’art. 22, comma 3, lettera b)) la modifica dell’Allegato III alla parte seconda, lettera af-bis).

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 22, comma 5) l’introduzione dell’Allegato IV-bis alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 22, comma 4, lettera a)) la modifica dell’Allegato IV alla parte seconda, punto 1, la lettera e); (con l’art. 22, comma 4, lettera b)) la modifica dell’Allegato IV alla parte seconda, punto 2; (con l’art. 22, comma 4, lettera c)) la modifica dell’Allegato IV alla parte seconda, punto 7 la lettera h).

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 22, comma 6) la modifica dell’Allegato V alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 22, comma 7) la modifica dell’Allegato VII alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’Allegato II-bis alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’Allegato II alla parte seconda, punti 2, 4-bis, 7, 7.1, 7.2, 7-quater, 7-quinquies, 8, 9, 10, 11, 17-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’Allegato III alla parte seconda, lettere c-bis) e af-bis).

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 4, commi 1, lettera b) e 4, lettera b).

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’Allegato IV alla parte seconda, punti 1, lettera e), 2, 7, lettera h).

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’Allegato IV-bis alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettere b), b-bis), b-ter), c), g),g-bis), i), m), n), o), o-ter), o-quater), o-quinquies), p).

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’Allegato V alla parte seconda.
06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 6, commi 2, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 7, rubrica, commi 5, 6, 7.
06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 7-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’Allegato VII alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 8.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 10, rubrica, commi 1, 4.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 19.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 20.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 21.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 22.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 23.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 24.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 24-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 25.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 26.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 27.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 27-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 28.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 29.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 30, comma 2-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 32, commi 2 e 5-bis.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 23, commi 1 e 2) la modifica dell’art. 33, comma 1.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) l’abrogazione del punto 4-ter dell’Allegato II alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) l’abrogazione delle lettere c), h), h-bis), l), z) ed ab) dell’Allegato III alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 4.
06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) l’abrogazione delle lettere e), f), g), m), p), q), z) del punto 7 dell’Allegato IV alla parte seconda.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 7.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dei commi 1-bis, 1-ter e 2 dell’art. 10.

06/07/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/2017, n.156) ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 34.

07/08/2017 Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (in G.U. 07/08/2017, n.183) ha disposto (con l’art. 31, comma 2, lettera a)) l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 184-bis.

14/08/2017 La LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14/08/2017, n.189) ha disposto (con l’art. 1, comma 120, lettere a), b) e c)) la modifica dell’art. 221, comma 5.

27/11/2017 La LEGGE 20novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 78-sexies, comma 2.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica della tabella 2 dell’allegato 5 alla parte III.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera aa)) la modifica dell’allegato II, Parte I alla Parte Quinta, punti 3.1, 4.4, 5.1 e la soppressione del punto 5.3.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera bb)) la modifica dell’Allegato III alla Parte Quinta.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 5, comma 1, lettera l-bis).

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera v)) la modifica dell’Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta, paragrafi c), punto 1) ed e), punto 1).

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera z)) la modifica dell’allegato II al Titolo III-bis della Parte quarta, paragrafo c), punto 1).

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 29-ter, comma 2.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 2; (con l’art. 18, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 29-quater, comma 13, lettera c).

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 29-decies, comma 9, lettera b).

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera f)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 32-bis.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 237-sexies, comma 3, lettera a)); con l’art. 18, comma 1, lettera l)) l’introduzione del comma 3-bis all’ art. 237-sexies.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 237-octiesdecies, comma 5.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 237-ter, comma 1, lettera b); (con l’art. 18, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 237-ter, comma 1, lettera c).

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera m)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 237-novies.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 237-terdecies, comma 8.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera p)) la modifica dell’art. 273, comma 5, alinea e comma 5, lettera b)).

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera q)) l’introduzione del comma 5-bis all’art. 275; (con l’art. 18, comma 1, lettera r)) la modifica dell’art. 275, comma 6.

27/11/2017 La LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera s)) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 298-bis; (con l’art. 18, comma 1, lettera t)) la modifica dell’art. 298-bis, comma 3; (con l’art. 18, comma 1, lettera u)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 298-bis.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’abrogazione del comma 4 dell’art. 267.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 268 comma 1, lettere m-bis), aa-bis), gg), e l’introduzione delle lettere gg-bis), gg-ter), gg-quater), gg-quinquies), gg-sexies); gg-septies), rr-bis), eee-bis), eee-ter), eee-quater), eee-quinquies), eee-sexies), eee-septies), eee-octies) ed eee-nonies) all’art. 268, comma 1.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione dei commi 1-bis e 2-bis all’art. 269 e la modifica dell’art. 269 commi 4 lettere b) e c), 6, 8 e 9.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 270 commi 1 e 8-bis e l’abrogazione del comma 3 dell’art. 270.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 271 commi 4, 5, 5-bis, 7, 14, 15, 17, 18, 20 e l’abrogazione dei commi 2, 5-ter, 16, 19, e l’introduzione dei commi 20-bis e 20-ter all’art. 271.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 272 commi 2, 3, 4, 5, e l’introduzione dei commi 1-bis, 3-bis, 5-bis all’art. 272 e l’abrogazione del comma 4-bis dell’art. 272.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) l’introduzione dell’art. 272-bis.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 273 comma 9 e l’abrogazione del comma 13 dell’art. 273.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) l’introduzione dell’art. 273-bis.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 274, rubrica e comma 3, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 274 e l’introduzione dei commi 8-bis e 8-ter all’art. 274.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera i)) la modifica dell’art. 275, comma 6.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera l)) la modifica dell’art. 276, comma 6.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera m)) la modifica dell’art. 277, comma 7.
16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera n)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 278.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera o)) la modifica dell’art. 279, commi 1, 2, 3, 7 e l’introduzione del comma 2-bis all’art. 279.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera p)) la modifica dell’art. 280, comma 1, alinea.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera q)) l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 281 e la modifica dell’art. 281, commi 4, 6 e 9.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 282, comma 2 e l’introduzione del comma 2-bis all’art. 282.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) l’introduzione della lettera d-bis) all’art. 283, comma 1 e la modifica dell’art. 283, comma 1, lettere i) ed m).

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 284, comma 1 e l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 284.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 285, comma 1.
16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 286, commi 1 e 2, l’introduzione dei commi 1-bis, 2-bis e 2-ter all’art. 286 e l’abrogazione del comma 4 dell’art. 286.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 288, commi 1, 2, lettera a), 3, 4, 5 e 8 e l’introduzione dei commi 1-bis, 3-bis, 8-bis e 8-ter all’art. 288.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera g)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 290 e la modifica dell’art. 290, comma 4.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera h) la modifica dell’art. 294.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’Allegato I, Parte V, parte I; (con l’art. 3, comma 2) la modifica dell’Allegato I, Parte V, parte III, paragrafi 1, 2 ,3 e 4; (con l’art. 3, comma 3)la soppressione della Sezione I, parte IV, dell’Allegato I, Parte V;(con l’art. 3, comma 4) la modifica dell’Allegato I, Parte V, parte IV, Sezione 2; (con l’art. 3, comma 5) l’introduzione della parte IV-Bis all’Allegato I, Parte V.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell’Allegato IV, Parte V, Parte I, lettera v-bis); (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell’Allegato IV, Parte V, Parte I, lettera bb); (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’Allegato IV, Parte V, Parte I lettere dd), ff) e gg); (con l’art. 4, comma 1, lettera d)) la modifica dell’Allegato IV, Parte V, Parte I, lettera ii); (con l’art. 4, comma 1, lettera e)) la modifica dell’Allegato IV, Parte V, Parte I, lettera jj); (con l’art. 4, comma 1, lettera f)) la modifica dell’Allegato IV, Parte V, Parte I, lettera kk-bis); (con l’art. 4, comma 1, lettera g)) la modifica dell’Allegato IV, Parte V, Parte I, lettera kk-ter); (con l’art. 4, comma 1, lettera h)) l’introduzione delle lettere kk-quater) e kk-quinquies) alla Parte I, Allegato IV, Parte V.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 4, comma 4) la modifica dell’Allegato V, Parte V.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 4, comma 2, lettera a)) la modifica dell’Allegato VI, Parte V, rubrica; (con l’art. 4, comma 2, lettera b)) la modifica dell’Allegato VI, Parte V, punto 1.1; (con l’art. 4, comma 2, lettera c)) la modifica dell’Allegato VI, Parte V, punto 2.3; (con l’art. 4, comma 2, lettera d)) la modifica dell’Allegato VI, Parte V, punti 2.7 e 2.8; (con l’art. 4, comma 2, lettera e)) la modifica dell’Allegato VI, Parte V, punto 2.9; (con l’art. 4, comma 2, lettera f)) la modifica dell’Allegato VI, Parte V, punto 3.1; (con l’art. 4, comma 2, lettera g)) la modifica dell’Allegato VI, Parte V, punto 3.2; (con l’art. 4, comma 2, lettera h)) la modifica dell’allegato VI, Parte V, punto 3.3; (con l’art. 4, comma 2, lettera i)) la modifica dell’Allegato VI, Parte V, punto 3.5; (con l’art. 4, comma 2, lettera l)) la modifica dell’allegato VI, Parte V, punto 5.4; (con l’art. 4, comma 2, lettera m)) l’introduzione dei paragrafi 5-bis, 5-bis.1, 5-bis.2, 5-bis.3, 5-bis.4, 5-bis.5, 5-bis.6, 5-bis.7, 5-bis.8, 5-bis.9, 5-bis.10, 5-bis.11 all’Allegato VI, Parte V; (con l’art. 4, comma 2, lettera n)) l’introduzione dell’Appendice 4-bis all’allegato VI, Parte V.

16/12/2017 Il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16/12/2017, n.293) ha disposto (con l’art. 4, comma 3) la modifica dell’Allegato IX, Parte V, parte III.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 304, lettera a)) l’introduzione dei commi 5-bis.1., 5-bis.2. e 5-bis.3. all’art. 184.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1134, lettera a)) la modifica dell’art. 188.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1134, lettera a)) la modifica dell’art. 189.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1134, lettera a)) la modifica dell’art. 190.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1134, lettera a)) la modifica dell’art. 193.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 1135) l’introduzione dell’art. 194-bis.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nel modificare l’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 (in G.U. 24/06/2017, n. 145), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1140, lettera b)) la modifica dell’art. 231, comma 5.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 304, lettera b)) l’introduzione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies all’art. 241-bis.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 304, lettera c)) l’introduzione del comma 5-quater all’art. 258.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1134, lettera a)) la modifica dell’art. 260-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9.

29/12/2017 La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) , nel modificare l’art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31/08/2013, n. 204), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1134, lettera a)) la modifica dell’art. 260-ter.

05/01/2018 Il DECRETO 27 dicembre 2017, (in G.U. 05/01/2018, n.4) ha disposto (con l’art. 5, comma 2) la modifica dell’Allegato VIII, Parte V, punto 3.

22/01/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (in G.U. 22/01/2018, n.17) ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera m)) la modifica dell’art. 67, commi 2 e 3.

22/01/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (in G.U. 22/01/2018, n.17) ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera n)) la modifica dell’art. 158-bis, comma 2.

22/01/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (in G.U. 22/01/2018, n.17) ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera m)) la modifica dell’art. 191, comma 1.

22/03/2018 Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22/03/2018, n.68) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera q)) l’abrogazione dell’art. 260.

14/12/2018 Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290) , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36), ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 188-ter.

14/12/2018 Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290) , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36), ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) la modifica dell’art. 188.

14/12/2018 Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290) , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36), ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) la modifica dell’art. 189.

14/12/2018 Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290) , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36), ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) la modifica dell’art. 190.

14/12/2018 Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290) , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36), ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) la modifica dell’art. 193.

14/12/2018 Il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14/12/2018, n.290) , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36), ha disposto (con l’art. 6, comma 3-ter) la modifica dell’art. 258.

31/12/2018 La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 802) l’introduzione dell’art. 226-quater.

31/12/2018 La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 751, lettera a)) la modifica dell’art. 228, comma 1; (con l’art. 1, comma 751, lettera b)) la modifica dell’art. 228, comma 3-bis.

31/12/2018 La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) , nel modificare l’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 (in G.U. 24/06/2017, n. 145), ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1135, lettera b)) la modifica dell’art. 231, comma 5.

29/03/2019 Il DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27 (in G.U. 29/03/2019, n.75) , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 (in G.U. 28/05/2019, n. 123), ha disposto (con l’art. 8, comma 3) l’introduzione della lettera c-ter) all’art. 6, comma 4.

18/04/2019 Il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18/04/2019, n.92) , convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l’art. 1, comma 19) la modifica dell’art. 184-ter, comma 3.

11/05/2019 La LEGGE 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U. 11/05/2019, n.109) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 185, comma 1, lettera f).

06/08/2019 Il DECRETO 29 maggio 2019, n. 74 (in G.U. 06/08/2019, n.183) ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2, lettere a) e b)) la modifica dell’allegato X, parte seconda.

04/09/2019 Il DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 04/09/2019, n.207) , convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 02/11/2019, n. 257), ha disposto (con l’art. 14-bis, comma 1) la modifica dell’art. 184-ter, comma 1, lettera a); (con l’art. 14-bis, comma 2) la modifica dell’art. 184-ter, comma 3; (con l’art. 14-bis, comma 3) l’introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies all’art. 184-ter; (con l’art. 14-bis, comma 9) la modifica dell’art. 184-ter, comma 3-bis.

24/10/2019 Il DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123 (in G.U. 24/10/2019, n.250) , nell’introdurre il comma 7-bis all’art. 28 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (in G.U. 18/10/2016, n. 244), convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294), ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 208, comma 15.

02/11/2019 La LEGGE 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 02/11/2019, n.257) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 04/09/2019 n. 207).

30/12/2019 La LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304) ha disposto (con l’art. 1, comma 623) l’abrogazione dell’art. 241-bis, comma 4-novies.

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