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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 27 | Data di udienza: 10 Gennaio 2020

INQUINAMENTO ACUSTICO – Avventori di una discoteca – Provvedimento comunale – Prescrizioni in ordine al contenimento del rumore antropico – Adozione delle cautele ordinarie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 21 Gennaio 2020
Numero: 27
Data di udienza: 10 Gennaio 2020
Presidente: Ianigro
Estensore: Ieva


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Avventori di una discoteca – Provvedimento comunale – Prescrizioni in ordine al contenimento del rumore antropico – Adozione delle cautele ordinarie.



Massima

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 21 gennaio 2020, n. 27

INQUINAMENTO ACUSTICO – Avventori di una discoteca – Provvedimento comunale – Prescrizioni in ordine al contenimento del rumore antropico – Adozione delle cautele ordinarie.

L’Amministrazione comunale ben può rammentare, in un proprio provvedimento, il dovere di contenimento del rumore, nei limiti di quanto possa rientrare nelle facoltà proprie del gestore di una discoteca, venendo in rilievo un interesse generale, strettamente connesso alla salute pubblica e alla vivibilità generale degli abitati e dei luoghi. Non è infatti in discussione alcun obbligo di contenimento di rumorosità esterna indefinita o comunque aliena rispetto alle attività o alle appartenenze della struttura della discoteca in questione (nemo ad impossibilia tenetur), bensì l’esigenza concreta di non causare, con comportamenti gestori inappropriati, l’amplificazione della rumorosità, causata dagli avventori anche nel transito, in ingresso o in uscita, in ore notturne, nella discoteca. Il provvedimento, in altri termini, può legittimamente sollecitare l’adozione, in conformità al dettato normativo, delle cautele ordinarie, volte a contenere con diligenza il cd. rumore antropico, causato dagli avventori, in particolare nelle ore notturne, relativamente al locale e alle sue pertinenze.

Pres. f.f. Ianigro, Est. Ieva – S. s.r.l. (avv. Vaccaro) c. Comune di Montesilvano (avv. De Martiis)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 21 gennaio 2020, n. 27

SENTENZA

Pubblicato il 21/01/2020
N. 00027/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2019, proposto dalla So.ge.pa. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raoul Vaccaro, con studio in Chieti alla via A. Herio n. 38 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montesilvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marina De Martiis, con studio in Pescara alla via Catania n. 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
parziale del provvedimento sindacale n. 45/2019 (prot. n. 53118 del 9.8.2019) di sospensione dell’intrattenimento musicale nella discoteca “Tortuga beach club” di Montesilvano, in riferimento alla prescrizione riguardante il contenimento del rumore antropico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Montesilvano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Raoul Vaccaro, per la parte ricorrente, avv. Marina De Martiis, per l’amministrazione comunale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è infondato nei termini di cui in motivazione.
1.- Con ricorso depositato come in previsto in rito, la So.ge.pa. s.r.l., gestore della discoteca “Tortuga beach club” di Montesilvano (PE), censurava il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione, ritenuta dal contenuto indefinito, riguardante la necessità di contenere il rumore antropico degli avventori del predetto locale musicale e di intrattenimento.
In particolare, il ricorrente contestava l’illegittimità parziale dei provvedimenti gravati, per eccesso di potere in ragione del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per illogicità e difetto di motivazione, in quanto non v’è stata alcuna misurazione della rumorosità che vuolsi contenere, né appare in concreto specificata o determinato il livello di rumorosità alla cui limitazione la società ricorrente sarebbe onerata. Né potrebbe argomentarsi che la società de qua possa ritrovarsi gravata da obblighi generici di contenimento della rumorosità esterna al locale e, comunque sia, non rientrante nelle proprie facoltà di disposizione.
Per il resto, veniva dato atto che la società, gestore del “Tortuga beach club”, ha eseguito tutte le altre prescrizioni, tant’è che l’autorità comunale ne ha dato atto ed ha revocato il provvedimento restrittivo.
2.- Resisteva il Comune di Montesilvano, deducendo, come pure ribadito in udienza, che in realtà la contestata prescrizione dell’obbligo di contenimento del rumore antropico, riprodotta nel provvedimento impugnato in parte qua, derivi comunque da obblighi normativi.
Segnatamente, l’Amministrazione comunale (unitamente all’A.R.T.A.) si è limitata a sottolineare, nel provvedimento, la necessità di mantenere “sotto controllo” il rumore antropico, prodotto nelle ore notturne dagli avventori del locale, senza porre alcun divieto, né si è inteso prescrivere di eliminare o di ridurre il rumore antropico, ponendo specifici obblighi non rientranti nelle facoltà di gestione della So.ge.pa. s.r.l.
3.- Ritiene il Collegio che gli impugnati provvedimenti siano legittimi.
Essi sollecitano – secondo l’unica interpretazione possibile – la semplice adozione, in conformità al dettato normativo, delle cautele ordinarie, proprie delle incombenze ricadenti in chi gestisce, previa autorizzazione dell’autorità, un luogo di intrattenimento affollato, nel rispetto di tutte le normative vigenti (es.: capienza massima del locale, divieto di stazionamento in ingresso/uscita, contenimento rumorosità nei decibel consentiti) e, pur sempre, nell’ambito di quanto rientri nelle proprie possibilità e relativamente al locale e sue pertinenze.
Il d.p.c.m. 14 novembre 1997 contenente la: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” – emanato in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” – determina i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio.
L’art. 4 (Valori limite differenziali di immissione), comma 3, del predetto decreto prevede che le disposizioni, di cui al presente articolo, non si applicano, tra l’altro, alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali e dalle attività o da comportamenti non connessi con esigenze produttive e commerciali.
Motivo per cui non è in discussione alcun obbligo di contenimento di rumorosità esterna indefinita o comunque aliena rispetto alle attività o alle appartenenze della struttura della discoteca in questione (nemo ad impossibilia tenetur), bensì l’esigenza concreta di non causare, con comportamenti gestori inappropriati, l’amplificazione della rumorosità, causata invero dagli avventori anche nel transito, in ingresso o in uscita, in ore notturne, nella discoteca.
In tal senso, va dunque intesa l’ultima prescrizione del provvedimento impugnato che expressis verbis recita: “Venga garantito adeguato contenimento del rumore antropico prodotto dagli avventori dello stabilimento (con particolare riferimento al periodo notturno)”, con tale espressione dovendosi semplicemente intendere la necessità di cercare di “contenere” con diligenza – mediante opportuni accorgimenti, anche gestori, lasciati nelle facoltà della So.ge.pa. s.r.l. alla luce delle norme applicabili all’attività – il cd. rumore antropico, in particolare nelle ore notturne, causato dagli avventori, pur sempre nell’ambito delle appartenenze della discoteca.
Come si conviene a chiunque ospiti taluni in luoghi di proprio dominio, seppure per concessione, v’è l’insito dovere di non causare o concorrere a causare rumore, oltre la normale tollerabilità (artt. 844, 2043 e 2059 c.c.), tal da recar danno a tali altri viciniori (Cass., sez. III civ., 27 giugno 2016 n. 13208).
Pertanto, l’Amministrazione comunale ben può rammentare, nel proprio provvedimento, un siffatto dovere di contenimento del rumore, nei limiti di quanto possa rientrare nelle facoltà proprie del gestore di una discoteca, venendo in rilievo un interesse generale, strettamente connesso alla salute pubblica e alla vivibilità generale degli abitati e dei luoghi.
Non v’è dunque alcun obbligo di intervenire – come pure paventato in ricorso e lamentato in udienza – su fattori in toto esterni alla discoteca, che generino rumore non governabile dalla società ricorrente, e che invece rientrano nella competenza delle preposte autorità di vigilanza.
Incombe certo sui Comuni, in base all’art. 6, lett. d), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico.
4.- In conclusione, il ricorso va respinto, siccome infondato nei termini di cui in motivazione, con compensazione delle spese per la particolarità della materia e per la parziale equivocità interpretativa ingenerata dall’atto impugnato. Tanto, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018 n. 77 e come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, per le controversie che involgono atti amministrativi (Cons. St., sez. IV, 23 settembre 2019 n. 6290).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente FF
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

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