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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 5417 | Data di udienza: 7 Novembre 2019

RIFIUTI – Abbandono incontrollato di rifiuti – Volontà dismissiva – Effetti – Gestione dei rifiuti – Deposito temporaneo – Deposito preliminare – Messa in riserva – Abbandono – Requisiti – Fattispecie: smaltimento abusivo di una roulotte – Artt. 183, 256 d.lgs n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Mutamento del fatto – Diritti della difesa – Rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Febbraio 2020
Numero: 5417
Data di udienza: 7 Novembre 2019
Presidente: LIBERATI
Estensore: REYNAUD


Premassima

RIFIUTI – Abbandono incontrollato di rifiuti – Volontà dismissiva – Effetti – Gestione dei rifiuti – Deposito temporaneo – Deposito preliminare – Messa in riserva – Abbandono – Requisiti – Fattispecie: smaltimento abusivo di una roulotte – Artt. 183, 256 d.lgs n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Mutamento del fatto – Diritti della difesa – Rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 11/02/2020 (Ud. 07/11/2019), Sentenza n.5417

 

RIFIUTI – Abbandono incontrollato di rifiuti – Volontà dismissiva – Effetti – Fattispecie: smaltimento abusivo di una roulotte – Artt. 183, 256 d.lgs n.152/2006

Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti (nella specie ravvisato con riguardo ai residui di una roulotte bruciata) presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione

RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Deposito temporaneo – Deposito preliminare – Messa in riserva – Abbandono – Requisiti.

In assenza delle condizioni prescritte dall’art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, non ricorre l’ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come “messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come “discarica abusiva”, nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Correlazione tra imputazione contestata e sentenza – Mutamento del fatto – Diritti della difesa – Rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale.

In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. La violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza, invero, si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

(riforma sentenza del 20/02/2019 del TRIBUNALE DI AOSTA) Pres. LIBERATI, Rel. REYNAUD, Ric. Jacquemod


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 11/02/2020 (Ud. 07/11/2019), Sentenza n.5417

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Jacquemod Aurelio Giulio, nato a La Thuile;

avverso la sentenza del 20/02/2019 del TRIBUNALE DI AOSTA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena in 6.000 Euro di ammenda e il rigetto del ricorso nel resto;

udito per il ricorrente l’avv. Simone Ciccotti, in sostituzione, per delega, dell’avv. Massimiliano Sciulli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2019, il Tribunale di Aosta, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’odierno ricorrente alla pena di 8.000 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, contestato per aver smaltito abusivamente una roulotte.

2. Avverso la sentenza, nell’interesse dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore lamentando, con il primo motivo, la mancata riduzione della pena in ragione della metà, come previsto dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nel caso di contravvenzioni, essendo stata praticata per il rito abbreviato la riduzione in misura di un terzo.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 183 d.lgs. 152/2006 sul rilievo che l’unico pezzo di roulotte rinvenuto sarebbe stato il tettuccio della stessa, che non poteva qualificarsi rifiuto essendo utilizzato come riparo per la legna.

4. Con il terzo motivo si deducono violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e vizio della motivazione per essere intervenuta condanna per un fatto diverso da quello contestato.

Mentre la contestazione si riferiva all’aver smaltito la roulotte mediante abbruciamento, la condanna sarebbe invece intervenuta per aver l’imputato abbandonato in alpeggio i pezzi del veicolo.

5. Con il quarto motivo si lamentano vizio di motivazione e violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. in relazione alla mancata osservanza della regola secondo cui la condanna può intervenire soltanto se la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel disattendere la prova documentale e testimoniale fornita dalla difesa circa il fatto che la roulotte – salvo il tettuccio, conservato per l’uso più sopra specificato – era stata regolarmente smaltita, il tribunale avrebbe utilizzato argomentazioni illogiche, accordando preferenza alla ricostruzione dei fatti proposta dall’accusa, benché quella, alternativa, proposta dalla difesa fosse idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, essendo per il resto l’impugnazione inammissibile, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Ed invero, deve rilevarsi l’illegalità della pena connessa alla violazione della disposizione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 44, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 4 agosto 2017 – nella parte in cui dispone che nel giudizio abbreviato, «in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione».

Pronunciandosi successivamente all’entrata in vigore della legge, il Tribunale avrebbe dunque dovuto attenersi a tale disposizione, che certamente si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua modifica, avendo peraltro effetti sostanziali rispetto ad un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, potendo procedersi in questa sede ad applicare la corretta diminuzione della metà – anziché di un terzo – sulla pena di 12.000 Euro di ammenda determinata, ante riduzione, dal giudice di primo grado.

La pena finale deve pertanto essere rideterminata in 6.000,00 Euro di ammenda.

2. Tutti gli altri motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente – sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.

2.1. Va innanzitutto osservato che, benché la sentenza attesti che l’imputato aveva abbandonato in modo incontrollato, nell’alpeggio, alcuni pezzi della roulotte distrutta sul posto (e tale condotta è riconducibile all’ipotesi di reato, pure contestata in imputazione, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), essa dà conto, in ogni caso, pure dell’intervenuto abbruciamento dei pezzi del veicolo quale riferito da un testimone.

Questa condotta – indiscutibilmente descritta in imputazione e riconducibile al pure contestato art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006 – è sufficiente a giustificare l’affermazione di responsabilità, peraltro espressamente fatta, in dispositivo, con riguardo “alla condotta relativa alla distruzione sul posto di una roulotte-caravan” sicché le doglianze concernenti l’essere stato ritenuto un abbandono incontrollato con modificazione del fatto sono generiche, avendo questa Corte ripetutamente affermato il difetto di specificità, con violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l’eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all’accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).

2.2. In ogni caso, pure l’abbandono sul posto dei pezzi della roulotte distrutta era stato sostanzialmente contestato in imputazione, sia in fatto (laddove si fa riferimento all’interro di rifiuti speciali), sia con riguardo al suo giuridico inquadramento nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006 e – come mostrano il tenore della sentenza impugnata e dell’impugnazione – l’imputato si è sul punto effettivamente difeso e nel ricorso non si allega il contrario. Vale, dunque, il consolidato principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). La violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza, invero, si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e aa., Rv. 265946; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T., Rv. 251081).

2.3. Quanto al fatto che i pezzi di roulotté trovati sul posto non sarebbero rifiuti, la contestazione è del tutto generica, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, con riguardo all’unico profilo specificamente dedotto – il tettuccio del veicolo – è manifestamente infondata. Ed invero, la sentenza attesta che dal verbale di ispezione risultava come intorno alla stalla fossero stati abbandonati residui della roulotte , quali “lavabo piano cottura, rivestimenti in lamiera e polistirolo, plastiche dei pavimenti” e l’unica specifica contestazione sul punto – peraltro non deducibile in questa sede perché attinente ad un giudizio di fatto – è che il lavabo, per dimensioni e caratteristiche, non avrebbe avuto nulla a che vedere con la roulotte.

Con riguardo, poi, alla doglianza che il tettuccio non fosse qualificabile come rifiuto perché utilizzato come “riparo per la legna”, il ricorrente – di nuovo – non si confronta con la sentenza impugnata, che invece dà atto di come l’ispezione avesse accertato che sotto alla copertura abbandonata vi fosse non già della legna, bensì i resti della carcassa di una bovina, vale a dire, altri rifiuti.

Del tutto generica, ed in alcun modo argomentata, dunque, è la dedotta violazione dell’art. 183 d.lgs. 152 del 2006, posto che, a tacer d’altro, a norma del primo comma, lett. a), di tale disposizione costituisce rifiuto, tra l’altro, «qualsiasi…oggetto di cui il detentore…abbia l’obbligo di disfarsi».

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in alcun modo considerata dal ricorrente, in assenza delle condizioni prescritte dall’art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, non ricorre l’ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come “messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come “discarica abusiva”, nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384; Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865).

In particolare, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti nella specie ravvisato con riguardo ai residui della roulotte bruciata presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione (cfr. Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini e a., Rv. 262410).

2.4. Quanto, da ultimo, alla dedotta violazione del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, va ribadito che esso non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e a., Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Il ricorrente, peraltro, ancora una volta non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non accennando neppure alla prova testimoniale resa da un ex dipendente dell’imputato – Zojza Kin – il quale aveva riferito come questi avesse ordinato ad altro dipendente la distruzione della roulotte con abbruciamento dei relativi pezzi, dichiarazioni, queste, che non illogicamente il giudice ha valorizzato in quanto confermate dai residui rinvenuti nel corso dell’ispezione, senza che le prove contrarie addotte dalla difesa potessero scardinarle, perché ben poteva essere che altra roulotte fosse invece stata correttamente smaltita come risultante dalla documentazione prodotta e riferito dal figlio dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in Euro 6.000,00 di ammenda.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 7 Novembre 2019

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