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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 11250 | Data di udienza: 19 Dicembre 2019

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Periodi di caccia di selezione – Funzione di gestione del territorio – Caccia generalizzata – Esclusione – Quadro codificato di doveri e comportamenti – Caccia di selezione al capriolo in ATC diverso da quello di assegnazione – Legge n.157/1992 – Art. 11- quaterdecies, c.5, L. n. 248/2005.  (Segnalazione a cura di Augusto Atturo, Genova)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Aprile 2020
Numero: 11250
Data di udienza: 19 Dicembre 2019
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: CERRONI


Premassima

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Periodi di caccia di selezione – Funzione di gestione del territorio – Caccia generalizzata – Esclusione – Quadro codificato di doveri e comportamenti – Caccia di selezione al capriolo in ATC diverso da quello di assegnazione – Legge n.157/1992 – Art. 11- quaterdecies, c.5, L. n. 248/2005.  (Segnalazione a cura di Augusto Atturo, Genova)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 2 Aprile 2020 (Ud. 19/12/2019), Sentenza n.11250

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Periodi di caccia di selezione – Funzione di gestione del territorio – Caccia generalizzata – Esclusione – Quadro codificato di doveri e comportamenti – Caccia di selezione al capriolo in ATC diverso da quello di assegnazione – Legge n.157/1992 – Art. 11- quaterdecies, c.5, L. n. 248/2005.

La legge generale 157 del 1992 prevede, all’art. 18, comma 2, la possibilità di regolamentare periodi di caccia di selezione, al di fuori dei periodi generali consentiti. Lo stesso art. 18 infatti consente, in linea generale, di abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti a determinate specie e per determinati periodi ivi indicati. Ciò posto, la caccia di selezione non postula né comporta un periodo di caccia generalizzata, rispondendo invece ad altri criteri e ad altre finalità, che prevedono piani di abbattimento ed in genere un’attività di programmazione per tenere inalterato un determinato ambiente naturale. Sicché, la caccia di selezione prevede, proprio per la sua natura di gestione del territorio, conoscenza di un determinato ambito e delle sue esigenze di equilibrio naturale, e necessariamente si riferisce quindi ad una ben precisa zona e al conseguente equilibrio faunistico che si tende colà ad instaurare ovvero a mantenere. Pertanto, colui che è abilitato ad esercitarla deve per forza, ed in tesi, conoscere e valutare un territorio delimitato, per il quale appunto è stato legittimato a tali condotte, in un quadro codificato di doveri e comportamenti.

(rigetta il ricorso avverso sentenza del 04/04/2019 del TRIBUNALE DI PISA) Pres. LAPALORCIA, Rel. CERRONI, Ric. Cilotti


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 2 Aprile 2020 (Ud. 19/12/2019), Sentenza n.11250

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Cilotti Piero, nato a Pisa;

avverso la sentenza del 04/04/2019 del TRIBUNALE DI PISA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2019 il Tribunale di Pisa ha condannato Piero Cilotti alla pena di euro mille di ammenda per il reato di cui agli artt. 18 e 30, comma 1, lett. a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, atteso l’esercizio della caccia in un periodo di divieto.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, secondo il ricorrente vi era stata violazione dell’art. 11- quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, che appunto attribuiva alle regioni la facoltà di regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati anche al di fuori dei periodi fissati dalla legge 157 del 1992.

In ragione di ciò, come comprovato dallo stesso tesserino venatorio in possesso dell’imputato, egli era abilitato alla caccia di selezione su tutto il territorio toscano, ed oggettivamente alla data del 6 luglio 2015 era consentito l’esercizio della caccia al capriolo.

Al più, atteso l’esercizio in concreto della caccia in ambito territoriale differente da quello assegnato all’interessato, poteva ritenersi integrata una violazione di natura amministrativa, e non la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 18, comma 1 cit..

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

4.1. In relazione al motivo di impugnazione, i fatti sono pacifici.

4.1.1. L’odierno ricorrente, che ha ammesso di trovarsi colà per cacciare un capriolo, è stato rintracciato in provincia di Pisa in data 6 luglio 2015, in periodo di divieto generale di caccia ma di apertura, nella Regione Toscana, alla caccia di selezione dei cervidi.

Titolare di tesserino venatorio provvisorio che lo abilitava alla caccia di selezione in altro ambito territoriale, sempre compreso nella Regione Toscana, il ricorrente ha sostenuto che non sussisteva l’illecito penale del divieto di caccia in periodo di divieto generale, bensì solamente al più una violazione amministrativa per avere praticato la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato.

Il Tribunale è andato di contrario avviso, sostenendo che la finestra temporale dedicata al periodo di caccia di selezione non faceva venire meno la qualifica del periodo come periodo di divieto generale, sì che la caccia di selezione esercitata in distretto territoriale diverso da quello di assegnazione soggiaceva alla generale previsione incriminatrice siccome contestata.

4.1.2. La valutazione del primo Giudice va senz’altro condivisa.

Non vi è dubbio, in primo luogo, che la stessa legge generale 157 del 1992 preveda, all’art. 18, comma 2, la possibilità di regolamentare periodi di caccia di selezione, al di fuori dei periodi generali consentiti. Lo stesso art. 18 infatti consente, in linea generale, di abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti a determinate specie e per determinati periodi ivi indicati. Ciò posto, la caccia di selezione non postula né comporta un periodo di caccia generalizzata, rispondendo invece ad altri criteri e ad altre finalità, che prevedono piani di abbattimento ed in genere un’attività di programmazione per tenere inalterato un determinato ambiente naturale.

Tant’è che l’odierno ricorrente ebbe ad esibire il tesserino di autorizzazione alla caccia di selezione, e che la stessa norma invocata dall’imputato appunto stabilisce che Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4.1.3. In ragione di ciò, non è affatto irrilevante, ovvero sanzionabile solamente in via amministrativa, la circostanza che l’imputato fu rintracciato in zona per la quale, sia pure all’interno della Regione Toscana, non era autorizzato alla caccia di selezione.

Al contrario, infatti, egli poteva provvedervi in differente ambito, addirittura in altra provincia regionale.

La caccia di selezione prevede invero, proprio per la sua natura di gestione del territorio, conoscenza di un determinato ambito e delle sue esigenze di equilibrio naturale, e necessariamente si riferisce quindi ad una ben precisa zona e al conseguente equilibrio faunistico che si tende colà ad instaurare ovvero a mantenere.

Colui che è abilitato ad esercitarla deve per forza, ed in tesi, conoscere e valutare un territorio delimitato, per il quale appunto è stato legittimato a tali condotte, in un quadro codificato di doveri e comportamenti.

Alla stregua di tali rilievi, chi opera al di fuori delle zone per le quali è stato legittimato (tra l’altro in esito a specifici corsi di formazione) da un lato si muove, per definizione, in zone che non conosce e che, quindi, non gli possono per principio consentire una caccia di selezione e, dall’altro, agisce al di fuori di regole e doveri impartiti nella rispettiva originaria zona di assegnazione.

Va da sé, pertanto, che la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato, nella situazione pacificamente data ed in esito a condivisibile iter argomentativo, il mero esercizio venatorio in un periodo di divieto di caccia al capriolo, ed altresì di chiusura generale dell’attività.

5. L’impugnazione è pertanto infondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso in Roma il 19/12/2019

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