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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, 231 Numero: 10440 | Data di udienza: 17 Ottobre 2019

RIFIUTI – Stato di emergenza – Ecoreati – Smaltimento di rifiuti in quantità eccedenti quelle previste dalla autorizzazione e con modalità diverse – Attività illecita di gestione di rifiuti – Inquinamento ambientale – Artt. 452 bis e 452 duodecies cod. pen. – Artt. 35, 39 e 57 del d.lgs. 231/2001 – Art. 674 Codice penale – Artt. 208, 214, 2016, 242, 256 d.lgs n.152/2006.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2020
Numero: 10440
Data di udienza: 17 Ottobre 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: LIBERATI


Premassima

RIFIUTI – Stato di emergenza – Ecoreati – Smaltimento di rifiuti in quantità eccedenti quelle previste dalla autorizzazione e con modalità diverse – Attività illecita di gestione di rifiuti – Inquinamento ambientale – Artt. 452 bis e 452 duodecies cod. pen. – Artt. 35, 39 e 57 del d.lgs. 231/2001 – Art. 674 Codice penale – Artt. 208, 214, 2016, 242, 256 d.lgs n.152/2006.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23 Marzo 2020 (Ud. 17/10/2019), Sentenza n.10440

 

RIFIUTI – Stato di emergenza – Ecoreati – Smaltimento di rifiuti in quantità eccedenti quelle previste dalla autorizzazione e con modalità diverse – Attività illecita di gestione di rifiuti – Inquinamento ambientale – Artt. 452 bis e 452 duodecies cod. pen. – Artt. 35, 39 e 57 del d.lgs. 231/2001 – Art. 674 Codice penale – Artt. 208, 214, 2016, 242, 256 d.lgs n.152/2006.

L’esistenza di un obbligo di provvedere allo smaltimento di rifiuti in quantità eccedenti quelle previste dalla autorizzazione e con modalità diverse, (pur dettato dallo stato di emergenza proclamato dal Presidente della Regione Sicilia con l’ordinanza n. 513 del 8/3/2018), non risulta assolutamente fondato, quando non emergono dagli allegati i relativi provvedimenti amministrativi, e, soprattutto, quando non può essere imposto con provvedimento amministrativo il superamento dei limiti di capacità di un impianto, o la violazione delle modalità di gestione e trattamento dei rifiuti, in guisa tale da determinare la realizzazione di un reato, salvo che non sussistano esigenze di rango superiore, nella specie neppure allegate.

(rigetta i ricorsi avverso ordinanza del 22/2/2019 del TRIBUNALE DI TRAPANI) Pres. RAMACCI, Rel. LIBERATI, Ric. Foderà


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23/03/2020 (Ud. 17/10/2019), Sentenza n.10440

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da Foderà Pietro, nato a Marsala in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. Sicilfert, con sede in Marsala, Contrada Maimone, S.S. 188, km 12,800;

avverso l’ordinanza del 22/2/2019 del TRIBUNALE DI TRAPANI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’avv. Diego Tranchida, anche in sostituzione dell’avv. Stefano Pellegrino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2019 il Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dalla S.r.l. Sicilfert e ha respinto quella di Pietro Foderà, entrambe relative al decreto di sequestro preventivo del 11 gennaio 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, relativo a un impianto per il recupero di rifiuto mediante compostaggio, sito in Marsala e utilizzato dalla S.r.l. Sicilfert, disposto a fini impeditivi in relazione ai reati di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 152/2006 (per lo svolgimento di una attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di valida autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006, stante la totale difformità dell’attività svolta rispetto alla autorizzazione in forma semplificata ex art. 216 d.lgs. 152/2006, e per la realizzazione di un deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi; capo A); 452 bis cod. pen. (con riferimento alla compromissione o deterioramento significativi e misurabili del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera cagionati dall’illecita attività di gestione dei rifiuti; capo B); 674 cod. pen. (con riferimento alle emissioni di gas e di vapori nauseabondi atti a molestare le persone provocate dalla attività illecita di gestione di rifiuti; capo C); nonché con riferimento all’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. b), n. 1, d.lgs. 231/2001, contestato alla Sicilfert S.r.l. in relazione al delitto di inquinamento ambientale e al reato di gestione di rifiuti non autorizzata, in quanto commessi nel suo interesse e a suo vantaggio, dall’amministratore unico e dal direttore tecnico della società (capo D).

2. Avverso tale ordinanza Pietro Foderà, in proprio e quale amministratore della S.r.l. Sicilfert, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

2.1. In primo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006, in relazione agli artt. 214 e 216 del medesimo T.U. Ambiente, per l’erroneità della affermazione della sussistenza del reato di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione e per la mancata considerazione dello stato di emergenza ambientale esistente nella Regione Sicilia, rilevante ai sensi dell’art. 51 cod. pen.

L’affermazione della inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione, fondata sulla violazione dei limiti quantitativi dei rifiuti che possono essere trattati presso l’impianto della Sicilfert, sulla accettazione presso tale impianto dal 2015 al 2018 di rifiuti non rientranti nelle tipologie autorizzate (in particolare di rifiuti contraddistinti con i codice CER 19.08.05, 19.08.12, 19.08.14), nonché sulla gestione dei rifiuti difforme da quanto previsto nella relazione tecnica e nella planimetria allegate alla comunicazione di inizio attività della società, doveva, infatti, ritenersi errata.

Il Tribunale non aveva, anzitutto, adeguatamente valutato la relazione dei consulenti tecnici di parte e gli atti alla stessa allegati, dai quali risultava che il limite quantitativo di 55.000 tonnellate di rifiuti per anno indicato nella autorizzazione era riferito distintamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R3), in quanto l’autorizzazione aveva un contenuto duplice, perché ognuna di tali operazioni consiste in una attività autonoma, per la quale è prevista autonoma abilitazione; la Sicilfert era stata autorizzata a svolgere tanto l’attività di messa in riserva per un quantitativo di rifiuti non superiore a 55.000 tonnellate per anno, quanto l’attività di recupero per un identico quantitativo di rifiuti, perché la messa in riserva è funzionale al recupero e la quantità di rifiuti stoccabili varia in funzione dei rifiuti recuperabili, che si determina in tempi diversi per accrescimento secondo la capacità di trattare i rifiuti, i quali progressivamente transitano dalla fase della messa in riserva alla fase di recupero nei limiti di 55.000 tonnellate per anno, secondo le capacità dell’impianto di trasformazione in compost, cosicché doveva ritenersi che la Sicilfert poteva lecitamente ricevere rifiuti e metterli in riserva fino a 55.000 tonnellate all’anno e contemporaneamente o successivamente, secondo le esigenze produttive, poteva ricevere il medesimo quantitativo di 55.000 tonnellate di rifiuti da trattare per poi avviarli entro un anno all’operazione di recupero. Anche il rilievo della violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione a causa della accettazione e del trattamento di rifiuti di categorie diverse, in quanto contraddistinti con i codici CER 19.08.12 e 19.08.14, non contemplati dalla autorizzazione, che contemplava solo quelli con il codice 19.08.05, sarebbe errato, in quanto la Sicilfert era stata autorizzata fino all’anno 2010 a trattare i rifiuti rientranti nella macro-categoria contraddistinta con il codice 16.1. dal D.M. 5/2/1988, nella quale sono compresi i rifiuti identificati con i codici 19.08.05, 19.08.12 e 19.08.14, per i quali era stato chiesto il rinnovo della autorizzazione.

L’accumulo di rifiuti presso l’impianto di trattamento della Sicilfert in quantità e misure superiori a quelle indicate nella autorizzazione sarebbe, poi, dovuto allo stato di emergenza proclamato dal Presidente della Regione Sicilia con l’ordinanza n. 513 del 8/3/2018, con la quale l’impianto della Sicilfert era stato individuato come uno di quelli idonei e necessari a fronteggiare tale emergenza, con la conseguente configurabilità della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., per avere la società agito in adempimento del dovere impostole con tale provvedimento amministrativo e con quelli successivi, attuativi e specificativi dello stesso, che non avevano individuato una discarica nella quale conferire il sovvallo derivante dal trattamento dei rifiuti.

2.2. In secondo luogo, ha lamentato l’errata applicazione degli artt. 35, 39 e 57 del d.lgs. 231/2001, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame avanzata dal difensore di fiducia nominato dall’amministratore anteriormente alla costituzione dell’ente nel procedimento penale, e anche dell’art. 25 undecies, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. b), d.lgs. 231/2001, in relazione alla ritenuta responsabilità amministrativa da reato dell’ente nonostante l’esclusione del fumus per i reati presupposto di cui all’art. 256, commi 1, 2 et 3, d.lgs. 152/2006 e 452 bis cod. pen.

E’ stata censurata, in particolare, l’affermazione del Tribunale in ordine alla inammissibilità della nomina del difensore di fiducia dell’ente da parte dell’amministratore in quanto sottoposto a indagini, perché tale interpretazione contrasterebbe con la previsione dell’art. 57 d.lgs. 23172001 e non si erano verificate le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare con la sentenza n. 33041 delle Sezioni Unite, per escludere la validità di tale nomina (costituite dalla assenza di un precedente atto di costituzione e dalla mancata comunicazione dell’informazione di garanzia).

2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e la mancanza assoluta di motivazione, con riferimento alla affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari idonee a confermare il mantenimento del sequestro preventivo di tutto l’impianto di trattamento dei rifiuti, nonostante l’esclusione del fumus dei reati di gestione non autorizzata di rifiuti (di cui al capo A), di inquinamento ambientale (capo B) e di getto pericoloso di cose (capo C), essendo, tra l’altro, stata avviata la procedura di bonifica di cui all’art. 242 d.lgs. 152/2006 ed esclusa la contaminazione del suolo e del sottosuolo, sia dell’impianto, sia delle aree nelle quali era stato impiegato il fertilizzante (compost) prodotto dalla Sicilfert.

2.4. Con un quarto motivo ha lamentato la violazione dell’art. 335 cod. proc. pen., a causa della illegittimità della reiscrizione della notizia di reato per il medesimo fatto, nonché dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancata dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei relativi termini. Ha evidenziato che l’attività di indagine era già iniziata nel 2013, nell’ambito del procedimento penale n. 674/2013 mod. 44, ed era proseguita nel 2018, nell’ambito del procedimento penale n. 1832/2018 mod. 21, tanto che nella richiesta di misura cautelare il pubblico ministero aveva fatto riferimento alle indagini condotte da personale dell’ARPA, unitamente alla Guardia di Finanza, il 16/12/2013 e il 14/1/2014, con la conseguente illegittimità della nuova iscrizione di notizia di reato avvenuta nel 2018, relativa agli stessi fatti in presenza della medesima cornice d’accusa, e la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente al dicembre 2013.

2.5. Con un quinto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 23 Cost., 125 e 321 cod. proc. pen., a causa della indicazione, nel decreto di sequestro preventivo, dell’onere per l’amministratore giudiziale di adempiere alla procedura di prevenzione di cui all’art. 242 d.lgs. 152/2006, in quanto la rimessione in pristino non avrebbe potuto essere imposta dal giudice nel corso delle indagini, trattandosi di una sanzione penale atipica che può irrogata solo con la sentenza di condanna, come si ricava dall’art. 452 duodecies cod. pen., non essendo, tra l’altro, stati accertati né l’inquinamento, né il suo eventuale responsabile.

2.6. Infine, con un sesto motivo, ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla propria eccezione di nullità delle operazioni di prelievo e di analisi dei campioni, fondata sulla inosservanza della procedura e delle garanzie difensive prescritte dagli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen. e 360 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale aveva indebitamente omesso di considerare tale motivo di riesame, sulla base del rilievo che lo stesso era relativo al reato di cui all’art. 452 bis cod. pen. (capo B), in relazione al quale era stata esclusa la gravità indiziaria, pur essendo stata tempestivamente eccepita tale nullità, con il primo atto difensivo successivo, di cui ha ribadito le ragioni e la sussistenza dell’interesse alla pronuncia su tale eccezione di nullità.

2.7. Con memoria del 14 ottobre 2019 ha formulato nuovi motivi in relazione al primo motivo di ricorso, ribadendo che l’affermazione del Tribunale di Trapani, in ordine al superamento del quantitativo massimo di rifiuti trattabili nell’anno 2017 presso l’impianto della Sicilfert, era basata su una errata applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, e anche sulla omessa considerazione della circostanza che tale impianto è un impianto finale di recupero, in quanto l’art. 6 citato prevede che le quantità massime di rifiuti da trattare sono sottoposte a operazioni di messa in riserva, cosicché le quantità di rifiuti pericolosi messi in riserva non può eccedere in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell’impianto stesso e che quindi i limiti quantitativi in relazione alle attività di recupero e alla tipologia di rifiuti possono essere sommati, con la conseguenza che non era stato superato il limite quantitativo massimo di rifiuti trattabili in un anno.

Ha ribadito anche la legittimità del trattamento dei rifiuti appartenenti alle tipologie individuate con i codici CER 19.08.12 e 18.08.14, in quanto tali tipologie di rifiuti erano state comunicare al Libero Consorzio Comunale di Trapani, in occasione della richiesta di rinnovo della autorizzazione e, successivamente, in risposta alla nota del 11/11/2015 di tale autorità, infine con comunicazione del 7/6/2016, con la conseguente validità della autorizzazione anche per tali tipologie di rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 d.lgs. 152/2006, essendo subordinata a tali comunicazioni la legittimità del loro trattamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto nell’interesse di Pietro Foderà e della Sicilfert, è, nel suo complesso, infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l’errata applicazione dell’art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006, sia per l’errata interpretazione da parte del Tribunale del contenuto e della portata della autorizzazione ambientale rilasciata alla Sicilfert, che consentirebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sia la messa in riserva sia il recupero di rifiuti per 55.000 tonnellate all’anno per entrambe le attività, comprese quelle relativi a rifiuti con il codice CER 19.08.12 e 19.08.14; sia per la mancata considerazione dello stato di emergenza ambientale, con la conseguente insussistenza della rilevata violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, è inammissibile, perché attiene alla interpretazione del contenuto e della valenza di un documento, la suddetta autorizzazione ambientale, in relazione alla quale il Tribunale ha fornito una diversa ricostruzione, illustrata con motivazione non manifestamente illogica, e all’accertamento della esistenza di un obbligo (derivante dalla di dichiarazione dello stato di emergenza ambientale da parte del Presidente della Regione), di cui il Tribunale ha escluso la sussistenza.

Il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame dei ricorrenti, dopo aver premesso che la Sicilfert gestisce un impianto di compostaggio al fine del recupero dei rifiuti organici non pericolosi e della loro trasformazione in compost, ha evidenziato le plurime irregolarità riscontrate in occasione del sopralluogo eseguito presso tale impianto il 18/6/2018 dalla polizia giudiziaria e dai tecnici dell’ARPA di Trapani, costituenti violazioni delle prescrizioni connesse al regime autorizzatorio semplificato nel quale la società operava.

E’ stato, in particolare, sottolineato che la Sicilfert negli anni 2016 – 2018 aveva superato i limiti quantitativi previsti nell’allegato 4 del D.M. 5/2/1998, ricevendo quantitativi di rifiuti superiori, per alcune tipologie, ai limiti massimi trattabili annualmente; aveva ricevuto rifiuti con codici CER 19.08.12 e 19.08.14, non compresi tra quelli indicati nella scheda trasmessa con la richiesta di aggiornamento e rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi; non eseguiva le fasi lavorazione costituite da stoccaggio, pretrattamento e biossidazione (prima e seconda maturazione) in ambienti confinati, in violazione del D.M. 5/2/1998 e delle linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio, di cui alla ordinanza commissariale n. 427 del 29/5/2002 (essendo stato riscontrato un accumulo indiscriminato e in quantità eccessive di rifiuti anche in aree dove non avrebbero dovuto permanere, tanto da non esservi vie di transito e da non essere possibile l’accesso in sicurezza alle aree di lavorazione).

2.1. Il superamento del limite quantitativo dei rifiuti trattabili in un anno è stato ricavato dai documenti esaminati in occasione del controllo del 18/6/2018, in quanto nelle schede di rinnovo e aggiornamento della iscrizione nel registro delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti non pericolosi (del 29/12/2015 e del 30/3/2018) è indicato il limite di 55.000 tonnellate per i rifiuti con codice CER 16.1, di 1.990 tonnellate per i rifiuti con codice CER 18.1, di 1.000 tonnellate per i rifiuti con codice CER 18.2, di 1.000 tonnellate per i rifiuti con codice CER 18.5, per un totale di 59.990 tonnellate di rifiuti complessivamente trattabili nel corso di un anno, mentre nel 2017 la Sicilfert aveva trattato complessivamente 71.268,082 tonnellate di rifiuti della tipologia 16.1.

Il Tribunale ha poi disatteso la prospettazione difensiva, ribadita con il primo motivo del ricorso in esame, secondo cui il limite quantitativo sarebbe da applicare per ciascuna delle attività svolte nell’impianto, e cioè sia per la messa in riserva sia per il trattamento, che ne consente il recupero, sulla base del rilievo che nelle schede di rinnovo e aggiornamento dell’iscrizione nel registro delle imprese che svolgono l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi non emerge che il limite quantitativo dei rifiuti trattabili per anno, pari a 55.990 tonnellate, sia stato previsto per ciascuna delle attività di trattamento autorizzate (R3 e R13), tanto da dare luogo a un quantitativo complessivo di rifiuti trattabili pari a 111.980 tonnellate, ritenendo di conseguenza che tale limite vada riferito al quantitativo complessivo di rifiuti annualmente trattati nell’impianto.

Si tratta di interpretazione fondata su una lettura delle suddette schede di aggiornamento che non appare manifestamente illogica e che non può essere censurata in questa sede sul piano della correttezza di tale lettura, che implica una attività di apprezzamento e di valutazione del contenuto di documenti che è preclusa al giudice di legittimità.

Può aggiungersi, sul piano della logicità della motivazione, che la tesi difensiva sostenuta sin dalla richiesta di riesame e ribadita nel ricorso, secondo cui il limite quantitativo annuo dovrebbe essere applicato a ogni attività svolta nell’impianto, dunque sia alla messa in riserva sia al trattamento, soprattutto perché la prima sarebbe prodromica e strumentale alla seconda, risulta, in mancanza di una espressa previsione in tal senso risultante in modo inequivoco dalle schede, irrazionale, perché avrebbe l’effetto di moltiplicare indebitamente il suddetto limite quantitativo, così determinandone il superamento, laddove esso deriva dalle dimensioni, dalle strutture e dalla capacità produttiva dell’impianto e riguarda il dato complessivo dei rifiuti che in un anno in esso siano introdotti e trattati: l’interpretazione proposta dal ricorrente avrebbe, infatti, l’effetto di consentire la presenza nell’impianto di quantitativi di rifiuti superiori a quelli che, in base alle sue caratteristiche e capacità, sono stati ritenuti accettabili nel corso del medesimo anno, e, dunque, la violazione delle prescrizioni della autorizzazione.

2.2. L’accettazione nei medesimi anni di rifiuti non rientranti nelle tipologie autorizzate, contraddistinti con i codici 19.08.12 e 19.08.14, costituente altra violazione delle prescrizioni della autorizzazione in conseguenza delle quali sono stati ravvisati gli indizi della consumazione del reato di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006, è stata, poi, accertata, in modo univoco, non essendo stati indicati i codici CER 19.08.12 e 19.08.14 nelle schede di aggiornamento e rinnovo inviate il 29/12/2015 e il 31/3/2018 al Libero Consorzio di Trapani (v. pag. 13 dell’ordinanza impugnata), e anche a questo proposito le censure del ricorrente si appuntano su un accertamento di fatto che risulta compiuto in modo razionale sulla base degli elementi documentali a disposizione e, quindi, non è censurabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

2.3. Sono, poi, state evidenziate ulteriori violazioni delle prescrizioni della autorizzazione di cui la Sicilfert era titolare, derivanti dal fatto che le fasi di lavorazione dei rifiuti, costituite da stoccaggio, pretrattamento e biossidazione (prima e seconda maturazione), non venivano eseguite in ambienti confinati, come prescritto dal D.M. 5/2/1998, e che la gestione dei rifiuti era difforme da quanto previsto nella relazione tecnica e nelle planimetrie allegate alla comunicazione di inizio attività (che prevedono una articolazione del ciclo di produzione in diverse fasi), ravvisando, anche sotto tali ulteriori profili, gli indizi della realizzazione della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006, in quanto il ciclo di produzione non avveniva secondo le modalità autorizzate, non potendo svolgersi per fasi distinte, né risultando la allocazione dei rifiuti in aree separate a seconda della fase di lavorazione, né il rivoltamento continuo dei cumuli (nonostante l’impresa avesse optato per tale modalità di trattamento), mentre l’eccessiva altezza degli ammassi di rifiuti (superiori in altezza ai muri di recinzione) comportava il rischio che frazioni di rifiuti fossero trasportate dal vento e la verificazione di fenomeni di trafilamento del percolato dai muri di recinzione. La situazione di ammasso indiscriminato di quantità elevate di rifiuti, senza possibilità di accesso alle singole zone di lavorazione, senza separazione, a seconda della fase di lavorazione, dei rifiuti, collocati anche in zone diverse da quelle di pertinenza e in quantità eccessive, tali da superare i muri di recinzione e produrre percolato, ha consentito al Tribunale di ravvisare gli indizi anche del reato di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 15272006: tale aspetto non è stato in alcun modo considerato dai ricorrenti, né sul piano della gravità indiziaria, né quanto alla sussistenza dei presupposti, trattandosi di condotta in atto e potenzialmente pericolosa per il territorio e la salute pubblica, per disporre e mantenere il sequestro preventivo dell’impianto a fini impeditivi, e anche per poter ritenere configurabile l’illecito amministrativo contestato alla S.r.l. Sicilfert.

2.4. L’esistenza di un obbligo di provvedere allo smaltimento di rifiuti in quantità eccedenti quelle previste dalla autorizzazione e con modalità diverse, che deriverebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti, dallo stato di emergenza proclamato dal Presidente della Regione Sicilia con l’ordinanza n. 513 del 8/3/2018, con la quale l’impianto della Sicilfert era stato individuato come uno di quelli idonei e necessari a fronteggiare tale emergenza, non risulta sia stata prospettata con la richiesta di riesame, non emergendo ciò né dalla non contestata narrativa dell’ordinanza impugnata né dal ricorso, cosicché non può ravvisarsi alcun vizio motivazionale in relazione ad aspetti non sottoposti al giudice dell’impugnazione cautelare; tale censura risulta, comunque, generica, nella asserzione della individuazione di quello della Sicilfert come uno degli impianti destinati a ricevere rifiuti non trattabili presso altri impianti, non essendo stati allegati i relativi provvedimenti amministrativi (peraltro adottati il 8/3/2018, successivamente alla realizzazione di buona parte delle condotte), e, soprattutto, manifestamente infondata, non potendo essere imposto con provvedimento amministrativo il superamento dei limiti di capacità di un impianto, o la violazione delle modalità di gestione e trattamento dei rifiuti, in guisa tale da determinare la realizzazione di un reato, salvo che non sussistano esigenze di rango superiore, nella specie neppure allegate.

Deve, dunque, in definitiva, concludersi per l’infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo, relativo alla erroneità sia della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame presentata dalla Sicilfert, sia della affermazione della configurabilità dell’illecito amministrativo contestatole, non è fondato.

Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile la richiesta di riesame della Sicilfert, ha, infatti, correttamente applicato il principio affermato nella sentenza Gabrielloni delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310), secondo cui il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente cui sia stata contestata una responsabilità da reato, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (secondo cui “L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”), con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal suo rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.

Poiché, nella vicenda in esame, l’amministratore della Sicilfert, Pietro Foderà, è indagato in relazione ai reati presupposti dell’illecito amministrativo contestato alla società, la nomina da parte sua dei difensori dell’ente, in persona degli Avvocati Diego Tranchida e Massimiliano Tranchida, in data 24/1/2019, all’atto della esecuzione del sequestro, è inefficace, in quanto eseguita da soggetto non legittimato a tale nomina, con la conseguente infondatezza delle censure sollevate in ordine alla dichiarazioni di inammissibilità della richiesta di riesame presentata per conto della società Sicilfert. Ciò comporta l’inammissibilità dei rilievi sollevati dalla Sicilfert in ordine alla insussistenza dei presupposti per poter ritenere configurabile l’illecito amministrativo contestatole.

4. Il terzo motivo, relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari e alla violazione del principio di proporzionalità, è inammissibile, essendo volto a censurare l’adeguatezza della motivazione su tali punti, benché la stessa non possa dirsi né mancante né apparente.

Il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può, infatti, essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Nel caso in esame il Tribunale ha ribadito quanto già esposto nel decreto di sequestro preventivo, circa l’opportunità di interrompere la gestione irregolare dell’impianto, mediante la quale è stato realizzato anche un deposito irregolare di rifiuti, ancora in atto, e la necessità di avviare la bonifica dell’area, oltre che di evitare che grazie alla libera disponibilità dell’impianto la Sicilfert e i suoi organi possano proseguire nell’attività illecita, svolgendo l’attività di recupero dei rifiuti con le modalità irregolari accertate e proseguendo nella realizzazione di un deposito irregolare, stante, invece, l’opportunità di provvedere alla regolarizzazione dell’impianto e alla bonifica dell’area: si tratta di motivazione del tutto idonea a giustificare sia l’imposizione del provvedimento cautelare, sia il suo mantenimento, sia la sua estensione a tutto l’impianto, non censurabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali.

5. Il quarto motivo, relativo alla violazione del termine di durata delle indagini preliminari e alla conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza di tale termine, è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente si è limitato ad affermare che gli stessi fatti sarebbero stati oggetto, indebitamente, di due diverse iscrizioni nel registro delle notizie di reato (peraltro una prima volta a mod. 44, cioè nel registro degli atti relativi a fatti non costituenti reato, e una secondo a mod. 21, cioè nel registro delle notizie di reato, con la conseguente non sovrapponibilità di tali iscrizioni), senza altro aggiungere in ordine a tali iscrizioni di cui è stata affermata, in modo generico e sostanzialmente assertivo, la illegittimità, evidenziando solamente il dato cronologico, ma senza altro aggiungere.

Inoltre, il ricorrente non ha neppure indicato gli atti di indagine che in conseguenza di tale, supposta, indebita reiscrizione (di per sé sola priva di sanzione processuale), sarebbero inutilizzabili, né, tantonneno, la loro rilevanza nel complessivo apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, con la conseguente mancanza di specificità della censura anche sotto tale ulteriore profilo.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 258093).

Nel caso di specie il ricorrente, pur avendo denunciato l’inutilizzabilità delle indagini svolte successivamente alla scadenza indicata, non le ha indicate e non ne ha illustrato la decisività nell’ambito del quadro indiziario considerato ai fini della emissione del provvedimento cautelare oggetto delle doglianze in esame, con la conseguente mancanza nella censura della necessaria specificità.

In ogni caso il Tribunale ha al riguardo evidenziato la diversità dei titoli di reato iscritti, la diversa epoca di commissione delle condotte e il fatto che la prima iscrizione era a carico di ignoti e la seconda a carico di imputati noti, in tal modo escludendo l’identità dei fatti iscritti e, quindi, l’indebita prosecuzione delle indagini, oltre il termine di durata massima delle stesse, e, quindi, la loro inutilizzabilità.

6. Il quinto motivo, relativo alla indebita imposizione dell’ordine di bonifica a carico dell’amministratore giudiziario, anteriormente all’accertamento definitivo dell’inquinamento e del suo responsabile, non è fondato.

Come esposto nell’ordinanza impugnata, disattendendo l’analogo rilievo formulato con la richiesta di riesame, con il decreto di sequestro preventivo non è stata applicata alcuna sanzione, evidentemente riservata alla fase di merito, ma solamente precisato che l’amministratore giudiziale dell’azienda sequestrata dovrà operare con i compiti, i poteri e gli obblighi previsti dalla legge, provvedendo, ove possibile, alla regolarizzazione della attività di impresa e alla attivazione delle procedure di cui all’art. 242 d.lgs. 152/2006: non si è trattato, dunque della imposizione di alcun obbligo, né, tantomeno, di una sanzione (tra l’altro a carico di soggetto estraneo ai reati), bensì della, ovvia, precisazione che nell’esercizio della attività d’impresa avvalendosi della azienda sottoposta a sequestro l’amministratore giudiziario è tenuto al rispetto e alla osservanza di tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dalla legge, compresi quelli contemplati dal d.lgs. 152/2006, senza l’imposizione di obblighi, come erroneamente lamentato nel ricorso.

7. Il sesto motivo, relativo al mancato esame della eccezione di nullità delle operazioni di prelevamento dei campioni, è inammissibile per difetto di interesse, oltre che per mancanza di confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha, del tutto correttamente, rilevato la non necessarietà dell’esame di tale censura, in considerazione della esclusione della sussistenza di indizi del reato di cui all’art. 452 bis cod. pen., in relazione al quale sono stati eseguiti i prelievi di cui nel ricorso è stata riproposta l’eccezione di nullità, omettendo di considerare tale rilievo del Tribunale e prospettando, un generico e insussistente, interesse all’accertamento di tale nullità, che non determina un interesse a sollevare detta censura, posto che essa non è diretta a conseguire alcun risultato utile o favorevole per il ricorrente, stante la strumentalità di detti prelievi all’accertamento del reato suddetto, di cui è stata esclusa la gravità indiziaria e in relazione al quale non è stato confermato il provvedimento di sequestro, cosicché l’eventuale fondatezza di tale eccezione non potrebbe comunque determinare alcuna conseguenza favorevole per i ricorrenti, che quindi risultano privi di interesse a sollevarla.

8. In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto, stante l’infondatezza del primo, del secondo e del quinto motivo e l’inammissibilità degli altri motivi.

Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/10/2019

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