AMBIENTE E DIRITTI UMANI NEI RICORSI CEDU
NN. 54414/2013 – 54264/2015.
Alessandra Ceddia, Bruna Graziano, Marco Mezzi, Fausta Pasanisi, Rachele Ramellini
Abstract. Con la sentenza Cordella e altri c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sul caso ILVA di Taranto, ravvisando la violazione del diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU). La Corte ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano saputo trovare un punto di incontro fra gli interessi dei singoli cittadini al benessere e alla qualità della vita e l’interesse alla prosecuzione delle attività produttive dell’ILVA. Per quanto questa sentenza, certamente, offra degli interessanti spunti di riflessione relativamente al problema dei danni alla salute da esposizione a sostanze tossiche, constatando la responsabilità dello Stato, al tempo stesso non mancano aspetti criticabili, primo fra tutti il mancato riconoscimento del risarcimento al danno accertato.
In Cordella and others v. Italy, the European Court of Human Rights ruled on the ILVA case in Taranto, finding that the right to privacy (Article 8 ECHR) and the right to an effective remedy (Article 13 ECHR) had been violated. The Court held that the Italian authorities had failed to find a balance between the interests of individuals in the well-being and quality of life and the interest in the continuation of ILVA’s productive activities. Although this judgment certainly offers interesting insights into the problems of health damage caused by exposure to toxic substance, at the same time there is no lack of critical aspects, first and foremost the failure to award compensation for the damage ascertained.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La responsabilità dello Stato per la violazione di diritti fondamentali – 3. L’applicabilità degli articoli 2 e 8 della Convenzione EDU: Il caso ILVA – 4. Il “diritto a un ambiente sano” – 5. I riflessi delle valutazioni nel merito sulla nozione di “vittima” – 6. Le “mancanze” della sentenza Cordella: sentenza pilota e risarcimento del danno non patrimoniale. Considerazioni conclusive.
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