PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze contingibili e urgenti – Strumenti atipici – Eventi non prevedibili a priori – Temporaneità – Compressione diritti e interessi privati – Eccezionalità e provvisorietà (massima a cura di Camilla Della Giustina)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Valle d'Aosta
Città: Aosta
Data di pubblicazione: 17 Luglio 2020
Numero: 25
Data di udienza: 9 Giugno 2020
Presidente: Migliozzi
Estensore: Migliozzi
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze contingibili e urgenti – Strumenti atipici – Eventi non prevedibili a priori – Temporaneità – Compressione diritti e interessi privati – Eccezionalità e provvisorietà (massima a cura di Camilla Della Giustina)
Massima
TAR VALLE D’AOSTA, Sez. 1^ – 17 luglio 2020, n. 25
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze contingibili e urgenti – Strumenti atipici – Eventi non prevedibili a priori – Temporaneità – Compressione diritti e interessi privati – Eccezionalità e provvisorietà
Le ordinanze contingibili ed urgenti sono strumenti atipici e funzionali allo scopo di far fronte ad eventi non prevedibili a priori (Tar Veneto Sez. I 21/9/2016 n. 1055) e proprio per la possibilità delle stesse di disporre la compressione di diritti ed interessi dei privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge devono avere quale presupposto un’efficacia solo in via temporanea (Cons. Stato Sez V 26/7/2016 n. 3369; TAR Campania Sez. V 9/11/2016 n. 5162 e 17/2/2016 n. 860). Da ciò deriva che è necessario che l’ordinanza extra ordinem contenga un termine di efficacia. L’assenza dell’indicazione del periodo temporale non può non invalidare gli atti stessi posto che l’Autorità può intervenire con dette ordinanze eccezionalmente e solamente in via provvisoria.
Pres. ed Est. Migliozzi – Le Residence S.a.s. di Corradino Prevosto (avv. Vedova) c. Comune di Ayas (avv. Saracco).
Allegato
Titolo Completo
TAR VALLE D’AOSTA, Sez. 1^ - 17 luglio 2020, n. 25SENTENZA
Pubblicato il 17/07/2020
N. 00025/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2019, proposto da
Le Residence S.a.s. di Corradino Prevosto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Vedova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Maione in Aosta, via Croce di Città 44;
contro
Comune di Ayas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 28/2019 del 06.09.2019 notificata il 11.09.2019 con la quale il Sindaco del Comune di Ayas ha ordinato alla società Le Residence sas rappresentata dal Sig. Prevosto Corradino, nato ad Azeglio (TO) il 19/04/1947 e residente in Ayas (AO) Fraz. Champoluc Rue des Guides n 19, di garantire il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti, tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario dalle 5.00 alle 8.00 nonché – dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 23/2019 del 08.08.2019 notificata il 12.08.2019 con la quale il Sindaco del Comune di Ayas ha ordinato alla societ Le Residence sas rappresentata dal Sig. Prevosto Corradino, nato ad Azeglio (TO) il 19/04/1947 e residente in Ayas (AO) Fraz. Champoluc Rue des Guides n 19, la rimozione delle reti metalliche e della sbarra limitatrice di traffico nel luogo indicato in epigrafe, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla notifica della presente Ordinanza garantendo il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario dalla 5.00 alle 8.00 per tutto il periodo di maggior afflusso turistico e comunque sino al 8 settembre 2019;- di tutti gli atti e provvedimenti ai predetti provvedimenti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi e, in particolare, dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 19/2019 del 25.07.2019 notificata il 26.07.2019 con la quale il Sindaco del Comune di Ayas ha ordinato alla società Le Residence sas rappresentata dal Sig. Prevosto Corradino, nato ad Azeglio (TO) il 19/04/1947 e residente in Ayas (AO) Fraz. Champoluc Rue des Guides n 19, la rimozione delle reti metalliche e della sbarra limitatrice di traffico nel luogo in epigrafe citato, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla notifica della presente Ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ayas;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il dott. Andrea Migliozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I – La Società Le residence s.a.s riferisce di essere proprietaria di un fabbricato alberghiero sito in località Champoluc del Comune di Ayas per la cui costruzione era stata rilasciata una concessione edilizia in data 8 febbraio 2002 e che sul suddetto immobile venivano effettuate alcune opere edilizie fatto oggetto di domanda di sanatoria e di variante per cambio di destinazione. Relativamente a queste ultime opere per le quali era stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria parziale, si instaurava un contenzioso tra parte ricorrente e il Comune cui seguiva da parte di Le Residence la comunicazione della ripresa dei lavori di completamento /ultimazione delle opere previste, come esposto in ricorso, dai titoli abilitativi suindicati ed inoltre la Residence provvedeva a recintare l’area di cantiere per procedere alle lavorazioni .
II – La Società Quendoz srl, affidataria del servizio di raccolta di rifiuti sul territorio comunale faceva pervenire al Comune una comunicazione per cui dal giorno 19 luglio c.a. era stata chiusa tramite delle reti metalliche da cantiere e da una sbarra metallica limitatrice di transito, la strada di accesso al punto di raccolta n. 19 sito in Champoluc nel piazzale adiacente la partenza delle funivie per il Crest .
Seguiva quindi il sopralluogo svolto dall’ ufficio tecnico comunale coadiuvato dall’Ufficio di polizia locale, dopodichè il sindaco di Ayas ordinava a Le Residence la rimozione della reti metalliche e della sbarra limitatrice di traffico entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell’ordinanza .
A questa faceva seguito un’altra ordinanza contingibile ed urgente, la n. 23 /2019 del 8 agosto 2019 con cui facendo riferimento alla precedente ordinanza e tenuto conto che pur dopo aver ottemperato la società aveva ripristinato le reti metalliche e la sbarra limitatrice e tenuto conto che la Società Monterosa spa. segnalava l’accumulo di rifiuti nell’area interessata, il Sindaco ordinava alla Società Le Residence la rimozione delle reti metalliche e della sbarra limitatrice entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell’ordinanza.
Interveniva infine una terza ordinanza contingibile ed urgente firmata ancora una volta dal Sindaco di Ayas la n. 28/2019 del 6 settembre 2019 con cui dopo aver richiamato le precedenti ordinanze extra ordinem e rilevato che occorre evitare situazioni di accumulo di rifiuti al punto di raccolta, ordina alla Società Le residence di “garantire il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario alla dalle 5 alle 8,00”
III – La Società suindicata ha impugnato sia quest’ultima ordinanza che le prime due, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 dlgs n. 26772000; carenza dei presupposti , delle condizioni e delle modalità di esercizio del potere extra ordinem; assenza dei caratteri della provvisorietà e della temporaneità degli effetti ; eccesso di potere; sviamento ;
2) violazione di legge ; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 dlgs n. 267/2000; carenza dei presupposti , delle condizioni e delle modalità di esercizio del potere extra ordinem ;
3) violazione art. 61 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sottoambito ottimale dell’Autorità di sb ATO – Evancon .
Si è costituito in giudizio l’intimato comune di Ayas che ha eccepito in via preliminare la inammissibilità del ricorso concludendo nel merito per la reiezione del medesimo.
Le parti hanno poi prodotto memorie a migliore illustrazione delle loro tesi
All’udienza pubblica del 9 giugno 2020 il ricorso è stato introitato per la decisione .
DIRITTO
IV – Occorre in primo luogo occuparsi della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto e sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa della parte resistente
Rileva il Collegio che l’eccezione mossa ex adverso non può trovare accoglimento
Non si vede in realtà una carenza di legittimazione sia sostanziale che processuale della parte ricorrente almeno con riferimento alle ordinanze nn. 23/2019 e 28/2019 posto che sussiste ab initio e permane in linea generale l’interesse ad ottenere una eventuale accertamento di illegittimità dei predetti atti impugnati non foss’altro per far valere profili risarcitori conseguenti alla eventuale illegittimità degli atti gravati
In ogni caso nei confronti delle suddette ordinanze non risulta che vi sia stata acquiescenza e la intervenuta ottemperanza all’ordine impartito con la ordinanza n. 19 /2019 , come ammesso dalla stessa difesa della Società Le Residence sia in ricorso che nelle memorie difensive nemmeno vale a far caducare la sussistenza e permanenza dell’interesse e quindi la dedotta inammissibilità non è configurabile.
Passando al merito, il ricorso si rivela fondato con riferimento alle prima delle tre ordinanze, la n. 19/2019, per un profilo di illegittimità avente carattere assorbente .
Com’è noto le ordinanze contingibili ed urgenti sono strumenti atipici essendo funzionali allo scopo di far fronte ad eventi non prevedibili a priori ( cfr Tar Veneto Sez. I 2179/2016 n. 1055 ) e proprio perchè possono disporre la compressione di diritti ed interessi dei privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge devono avere come presupposto una efficacia solo in via temporanea ( Cfr Cons Stato Sez V 26/772016 n. 3369; TAR Campania Sez. V 9/11/2016 n. 5162 e 17/2/2016 n. 860 ) .
Ne consegue dall’applicazione del principio suindicato che occorre fissare nell’ordinanza extra ordinem un termine di efficacia ( cfr TAR Lazio Roma Sez. II n. 10859 del 19/8/2015) e nella specie per le suindicate due ordinanza alcunchè è detto in ordine alla efficacia nel tempo degli ordini impartiti.
Ora l’assenza della indicazione del periodo temporale di efficacia non può non invalidare gli atti stessi dal momento che l’Autorità può intervenire con detti strumenti solo eccezionalmente in via provvisoria, cosa che qui non è dato rilevare .
Di qui la illegittimità delle ordinanza n. 19/2019, con accoglimento quindi del ricorso in parte qua.
V- Con riferimento invece alle ordinanze contingibili ed urgenti nn. 23/2019 e 28/2019 le censure dedotte non colgono nel segno.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione del limite temporale di cui al primo motivo di gravame, nell’ordinanza n. 23/2019 si dice espressamente che la Società dovrà garantire il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta per tutto il periodo di maggio afflusso turistico e comunque fino all’8 settembre 2019 e quindi per tabulas è stato apposto un termine finale di efficacia della misura disposta a carico della ricorrente .
Quanto poi all’ordinanza n. 28/2019 vero è che non è citato un termine finale di efficacia , nondimeno è agevole evincere la temporaneità del disposto ordine dalla lettura del contenuto dell’atto dal momento che in esso si fa rilevare la necessità di evitare situazioni di accumuli di rifiuti … “soprattutto in questo periodo di fine stagione” : dal che si può ragionevolmente dedurre che la misura avrà efficacia limitata alla stagione estiva in corso e quindi lo spatium temporis di efficacia dell’atto è sostanzialmente circoscritto .
VI – Col secondo motivo parte ricorrente denuncia l’assenza dei presupposti per l’esercizio da parte del Sindaco dei poteri extra ordinem, dal momento che non sarebbero rilevabili eventi imprevedibili da far fronte con poteri di tipo eccezionale come quello usato nella specie.
Così non è.
È accaduto che dopo l’ottemperanza alla ordinanza n. 19/2019 la Società ricorrente ha proceduto a ripristinare le reti metalliche e la sbarra limitatrice di traffico sì da essere impedito l’accesso al sito di raccolta dei rifiuti n. 19 da parte dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e tale circostanza in punto di fatto non è smentita .
Ora trattasi di un fatto insorto al momento che ha provocato un certo evento e cioè l’impossibilità per i mezzi della nettezza urbana di raccogliere i rifiuti sicchè ben poteva il Sindaco intervenire ex art. 50 dlgs n. 267/2000 proprio per rimuovere con urgenza una situazione pericolosa per la salute pubblica. Di qui l’imprevedibilità di un evento che una volta accertato essersi verificato nella sua fisicità imponeva l’adozione di misure urgenti ( la rimozione delle reti e della sbarra e l’ordine di garantire il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti ) proprio per scongiurare concreti pericoli alla salute pubblica, non fronteggiabili diversamente .
VII – Col terzo ed ultimo motivo parte ricorrente lamenta il non corretto esercizio del potere extra ordinem sotto altro profilo, e precisamente per la non osservanza della normativa regolamentare dedicata proprio alle ordinanze contingibili ed urgenti ( art. 61 del Regolamento ATO di Evancon) e che prevede modalità e condizioni diverse di esercizio .
Osserva il Collegio che detta norma non appare applicabile perché diretta a disciplinare situazioni di tipo derogatorio ma di genere diverso da quelle previste dall’art. 50 del dlgs n. 267/2000
Invero dalla lettura dell’art. 61 del Regolamento si rileva che trattasi della possibilità di tipo eccezionale di “ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti” ma è evidente qui viene in rilievo una situazione del tutto diversa da quella contemplata dalla norma regolamentare ( erroneamente ) invocata, dovendosi unicamente provvedere a ripristinare una situazione logistica relativa alla raccolta dei rifiuti in un sito e non certo a far fronte a “speciali forme di gestione dei rifiuti”.
In forza delle suesposte considerazioni il ricorso con rifermento alla impugnativa delle ordinanze nn. 23/2019 e 28/2010 si rivela infondato e in parte qua va respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e per la restante parte lo rigetta, nei sensi e termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 svolta da remoto con modalità della videoconferenza con l’intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
Paola Malanetto, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Andrea Migliozzi
IL SEGRETARIO