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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: C‑477/19 | Data di udienza:

FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Art.12, par.1, Direttiva 92/43/CEE – Sistema di rigorosa protezione delle specie animali – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione – Aree abbandonate – Rinvio pregiudiziale.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Luglio 2020
Numero: C‑477/19
Data di udienza:
Presidente: Xuereb
Estensore: Arabadjiev


Premassima

FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Art.12, par.1, Direttiva 92/43/CEE – Sistema di rigorosa protezione delle specie animali – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione – Aree abbandonate – Rinvio pregiudiziale.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 2 luglio 2020 Sentenza n. C‑477/19

 

FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Art.12, par.1, Direttiva 92/43/CEE – Sistema di rigorosa protezione delle specie animali – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione – Aree abbandonate – Rinvio pregiudiziale.

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «aree di riposo», di cui alla disposizione medesima, comprende parimenti le aree di riposo non più occupate da una delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva stessa, quale il cricetus cricetus (criceto comune), laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie faccia ritorno nelle aree medesime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Pres. Xuereb, Rel. Arabadjiev, Ric. IE contro Magistrat der Stadt Wien


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 2 luglio 2020 Sentenza n. C‑477/19

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 2 luglio 2020 Sentenza n. C‑477/19

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

2 luglio 2020

«Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Sistema di rigorosa protezione delle specie animali – Allegato IV – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione – Aree abbandonate»

Nella causa C‑477/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 12 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 21 giugno 2019, nel procedimento

IE

contro

Magistrat der Stadt Wien,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate il osservazioni presentate:

– per IE, dal medesimo;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Hermes e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2 La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra IE, dipendente di un promotore immobiliare, e il Magistrat der Stadt Wien (amministrazione municipale della città di Vienna, Austria) in merito all’adozione, da parte dell’amministrazione medesima, di una decisione amministrativa recante irrogazione a IE di un’ammenda e, in difetto di suo pagamento, di una pena detentiva sostitutiva per aver deteriorato o distrutto, nell’ambito di un progetto edilizio, aree di riposo o siti di riproduzione della specie cricetus cricetus (criceto comune) che figura sull’elenco delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva de qua.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 L’articolo 2 della direttiva «habitat» così dispone:

«1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

4 L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva medesima così recita:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

5 Tra le specie animali di «interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», il cui elenco è contenuto nell’allegato IV, lettera a), della direttiva medesima, figura, segnatamente, il cricetus cricetus (criceto comune).

Il diritto austriaco

6 Le Wiener Naturschutzgesetz (Legge sulla protezione dell’ambiente del Land di Vienna), del 31 agosto 1998 (LGBl. für Wien, 45/1998; in prosieguo: il «WNSchG»), ha provveduto alla trasposizione della direttiva “habitat” nell’ordinamento nazionale con riguardo al Land di Vienna (Austria).

7 L’articolo 10, paragrafo 3, punto 4, del WNSchG riprende il tenore dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», sancendo, segnatamente, il divieto di deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di riposo di animali rigorosamente protetti.

8 Le sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 4, sono stabilite all’articolo 49, paragrafo 1, punto 5, del WNSchG. A termini di quest’ultima disposizione, è passibile di ammenda sino ad un massimo di EUR 21 000 o, in difetto di suo pagamento, di pena detentiva sostitutiva sino ad un massimo di quattro settimane, nonché, in caso di reiterazione, di ammenda sino ad un massimo di EUR 35 000 o, in difetto di suo pagamento, di pena detentiva sostitutiva sino ad un massimo di sei settimane, colui che, in violazione dei paragrafi 3 o 4 dell’articolo 10 del WNSchG, deteriori o distrugga siti di riproduzione o aree di riposo di animali rigorosamente protetti.

9 A termini dell’articolo 22, paragrafo 5, del WNSchG, l’autorità competente può autorizzare interventi individuali laddove la misura prevista, considerata individualmente o congiuntamente ad altre misure richieste dall’autorità competente, non pregiudichi in modo significativo l’obiettivo della protezione.

10 L’allegato al WNSchG definisce il cricetus cricetus (criceto comune) quale specie animale rigorosamente protetta.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Un promotore immobiliare, datore di lavoro di IE, effettuava lavori edili volti alla costruzione di un edificio su un terreno in cui si era insediato il criceto comune. La proprietaria del terreno, essendo a conoscenza di tale circostanza, ne informava il promotore immobiliare medesimo, il quale provvedeva, prima dell’inizio dei lavori, alla nomina un perito in materia ambientale. Questi redigeva una mappa degli ingressi delle tane del criceto comune indicando, in un riquadro specifico, se fossero o meno abitate.

12 Anteriormente all’effettuazione dei lavori, il promotore immobiliare faceva procedere alla rimozione del manto verde, alla liberazione del luogo di edificazione ed alla realizzazione di un accesso al cantiere nelle immediate vicinanze di tane del criceto comune (in prosieguo: le «misure pregiudizievoli»). In particolare, con la rimozione del manto verde s’intendeva provocare lo spostamento del criceto comune, insediato sulle superfici da edificare, verso aeree specialmente protette ed al medesimo riservate. Tuttavia, la previa autorizzazione delle misure pregiudizievoli non veniva richiesta presso l’autorità competente e, conseguentemente, non veniva ottenuto anteriormente all’inizio dei lavori. Inoltre, quantomeno due ingressi di tane venivano distrutti.

13 L’amministrazione municipale della città di Vienna riteneva pertanto IE, in quanto dipendente del promotore immobiliare, responsabile del deterioramento o della distruzione delle aree di riposo o dei siti di riproduzione del criceto comune irrogandogli, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 4, del WNSchG, un’ammenda convertibile, in caso di suo mancato pagamento, in pena detentiva.

14 IE ricorreva quindi dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), contestando l’irrogazione dell’ammenda in base al rilievo, segnatamente, che, da un lato, le tane in questione non sarebbero state utilizzate dal criceto comune al momento dell’attuazione delle misure pregiudizievoli e, dall’altro, che dette misure non avrebbero determinato il deterioramento o la distruzione delle aree di riposo o dei siti di riproduzione di tale specie animale.

15 Il giudice del rinvio s’interroga, in tale contesto, sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», rilevando la necessità che le nozioni accolte in detta disposizione, quali «area di riposo», «sito di riproduzione», «deterioramento» e «distruzione», siano definite con precisione, considerato che la violazione della disposizione nazionale di trasposizione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva de qua può condurre a sanzioni penali. In particolare, il giudice del rinvio ritiene che i rilievi espressi dalla Commissione europea nei propri orientamenti relativi alla protezione rigorosa delle specie animali d’interesse comunitario ai sensi della direttiva «habitat» 92/43/CEE (testo finale, febbraio 2007) siano imprecisi, lasciando ampi margini nell’ambito dell’interpretazione delle nozioni medesime.

16 Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il concetto di “area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”] debba essere interpretato nel senso di includere anche ex aree di riposo nel frattempo abbandonate.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se ogni ex area di riposo oramai abbandonata debba essere qualificata come “area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”].

In caso di risposta negativa a quest’ultima questione:

In base a quali criteri debba essere valutato se un’ex area di riposo oramai abbandonata dev’essere qualificata come “area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”].

2) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisce un’intrusione in un’“area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”].

3) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un’“area di riposo” di tale gravità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”], da doversi assumere la sussistenza di un “deterioramento”, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”], dell’“area di riposo” medesima.

4) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un’“area di riposo” di tale gravità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”], da doversi assumere la sussistenza di una “distruzione”, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”], dell’“area di riposo” medesima.

5) Se il termine “sito di riproduzione”, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”], debba essere interpretato nel senso, in primo luogo, di includere solo il luogo precisamente delimitabile in cui vengano regolarmente compiuti atti di accoppiamento in senso stretto ovvero anche quello in cui vengono svolte azioni affini direttamente connesse con la riproduzione (quali, ad esempio, la deposizione delle uova) e inoltre, in secondo luogo, nel senso che il “sito di riproduzione” comprenda parimenti tutti i luoghi precisamente delimitabili assolutamente necessari per lo sviluppo dei piccoli, quali, ad esempio, i siti di deposizione delle uova o le parti delle piante occorrenti per le larve e i bruchi.

In caso di risposta negativa a tale questione:

Cosa debba intendersi per “sito di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”] e come debba essere territorialmente delimitato un “sito di riproduzione” rispetto ad altri luoghi.

6) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un “sito di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”].

7) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un “sito di riproduzione” di gravità tale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”], da doversi assumere la sussistenza di un “deterioramento”, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva medesima, di tale “sito di riproduzione”.

8) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un’intrusione in un “sito di riproduzione” di gravità tale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [“habitat”], da doversi assumere la sussistenza di una “distruzione”, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva medesima, di tale “sito di riproduzione”».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

17 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che la nozione di «aree di riposo», di cui alla disposizione medesima, comprenda parimenti le aree di riposo non più occupate da una delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva de qua, quale il cricetus cricetus (criceto comune).

18 Va ricordato, in limine, che la direttiva «habitat», ai sensi del proprio articolo 2, paragrafo 1, ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva medesima, le misure adottate in forza di quest’ultima sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l’Unione europea, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

19 L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva stessa, nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

20 Il rispetto di tale disposizione impone agli Stati membri non solo l’adozione di un quadro normativo completo, bensì anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche. Del pari, il regime di rigorosa tutela presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. Un sistema di protezione rigorosa deve quindi consentire di evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat» (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Commissione/Francia, C‑383/09, EU:C:2011:369, punti da 19 a 21, nonché del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 27).

21 Si deve peraltro rilevare che la specie cricetus cricetus, comunemente chiamata «criceto comune», figura tra le specie animali protette dalla direttiva «habitat».

22 La prima questione pregiudiziale dev’essere quindi esaminata alla luce di tali considerazioni preliminari.

23 Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, bensì anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 21 novembre 2019, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C‑678/18, EU:C:2019:998, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

24 Quanto, in primo luogo, al tenore dell’articolo 12 della direttiva «habitat», come già rilevato supra ai punti 19 e 20, tale articolo impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un sistema di protezione rigorosa delle specie animali protette, nelle rispettive aree di ripartizione naturale. In particolare, il paragrafo 1, lettera d), di detta disposizione impone agli Stati stessi di adottare le misure necessarie che vietino il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo di dette specie.

25 Si deve quindi necessariamente rilevare che il tenore dell’articolo 12 della direttiva «habitat» non fornisce alcun elemento utile ai fini della definizione della nozione di «aree di riposo».

26 Quanto, in secondo luogo, al contesto in cui si colloca tale disposizione, si deve rilevare che né l’articolo 1 della direttiva «habitat» né alcun’altra disposizione della direttiva stessa definisce la nozione de qua.

27 Tuttavia, si deve ricordare che la Corte ha già avuto modo di affermare che gli atti contemplati dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» non sono unicamente gli atti intenzionali, bensì parimenti quelli di natura diversa (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, C‑6/04, EU:C:2005:626, punti da 77 a 79). Non limitando il divieto enunciato all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva de qua agli atti intenzionali, contrariamente a quanto invece previsto per gli atti di cui alle lettere da a) a c) dello stesso articolo 12, il legislatore dell’Unione ha inteso esprimere la propria volontà di riconoscere ai siti di riproduzione ovvero alle aree di riposo una protezione rafforzata contro gli atti che ne causino il deterioramento o la distruzione (sentenza del 10 gennaio 2006, Commissione/Germania, C‑98/03, EU:C:2006:3, punto 55).

28 Inoltre, a differenza degli atti indicati all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva «habitat», il divieto sancito dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), non riguarda direttamente le specie animali, bensì è volto a tutelare parti importanti del loro habitat.

29 Ne consegue che la protezione rigorosa disposta dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva de qua è intesa a garantire che parti importanti dell’habitat delle specie animali protette siano preservate in modo tale che esse possano godere delle condizioni essenziali, segnatamente, per riposarvisi.

30 Identica conclusione emerge dalla lettura degli orientamenti della Commissione, menzionati supra al punto 15, in cui è precisato che le aree di riposo, definite quali zone essenziali per la sussistenza di un animale o di un gruppo di animali, nel caso in cui non siano attive «devono essere protette, anche quando esse non siano utilizzate ma sussistano ragionevolmente forti probabilità che la specie in questione faccia ritorno […] nelle aree medesime».

31 Si deve conseguentemente ritenere che dal contesto in cui si colloca l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» risulti che le aree di riposo non più occupate da una specie animale protetta non devono essere deteriorate o distrutte laddove vi sia possibilità che le specie in questione vi facciano ritorno.

32 Quanto, in terzo luogo, all’obiettivo perseguito dalla direttiva «habitat», si deve ricordare che, come osservato supra ai punti da 18 a 20, la direttiva de qua è volta a garantire una protezione rigorosa delle specie animali, in particolare per mezzo dei divieti sanciti dall’articolo 12, paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2007, Commissione/Austria, C‑508/04, EU:C:2007:274, punti da 109 a 112, nonché del 15 marzo 2012, Commissione/Polonia, C‑46/11, non pubblicata, EU:C:2012:146, punto 29).

33 Il regime di protezione sancito dall’articolo 12 della direttiva «habitat» dev’essere quindi in grado di impedire effettivamente che venga recato pregiudizio a specie di animali protette e, segnatamente, al rispettivo habitat.

34 Orbene, non sarebbe compatibile con tale obiettivo privare di protezione le aree di riposo di una specie animale protetta che non siano più occupate, sussistendo peraltro probabilità sufficientemente elevate che detta specie faccia ritorno sulle aree medesime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

35 Pertanto, il fatto che un’area di riposo non sia più occupata da una specie animale protetta non significa tuttavia che l’area stessa non goda della protezione istituita dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat».

36 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «aree di riposo», di cui alla disposizione medesima, comprende parimenti le aree di riposo non più occupate da una delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva stessa, quale il cricetus cricetus (criceto comune), laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie faccia ritorno nelle aree medesime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla quinta questione

37 Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che la nozione di «siti di riproduzione», di cui alla disposizione medesima, comprenda unicamente il luogo delimitabile con precisione in cui avvengano regolarmente atti di accoppiamento ovvero atti direttamente connessi con la riproduzione delle specie in questione o parimenti il luogo assolutamente necessario allo sviluppo della progenie della specie stessa.

38 Orbene, a parere della Commissione, la decisione del rinvio non motiverebbe la pertinenza della questione, la quale rivestirebbe natura ipotetica.

39 A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, il quale deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell’emanazione della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in linea di principio, è tenuta a pronunciarsi in merito (v., in particolare, la sentenza del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

40 Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che questi individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego da parte della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non presenti alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni sottoposte al suo esame (v. sentenza del 26 luglio 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 24 e giurisprudenza citata).

41 Nel caso di specie, va rilevato che la domanda di pronuncia pregiudiziale non fornisce alcun chiarimento quanto alla pertinenza della nozione di «sito di riproduzione» ai fini della soluzione della controversia principale.

42 Infatti, da un lato, dagli atti di cui dispone la Corte risulta incontestabile che talune aree di riposo siano state oggetto di misure pregiudizievoli, ove il giudice del rinvio chiede unicamente se le aree stesse possano essere parimenti qualificate come «aree di riposo» alla luce del divieto sancito dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» quando non siano più occupate dal criceto comune.

43 Dall’altro, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento in fatto o in diritto che consenta di valutare se ed in qual misura, al di là della qualificazione della porzione dell’habitat naturale del criceto comune come «area di riposo», la designazione di tale habitat come «sito di riproduzione» presenti una qualsivoglia incidenza sulla soluzione della controversia principale.

44 Orbene, oltre alla circostanza che, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 40, non compete alla Corte verificare l’esattezza del contesto di fatto descritto dal giudice del rinvio, si deve rilevare che, come emerge espressamente dal tenore dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat», il divieto di qualsiasi deterioramento o distruzione riguarda alternativamente i siti di riproduzione o le aree di riposo delle specie animali protette senza operare alcuna differenza nell’applicazione del divieto in funzione della porzione dell’habitat naturale interessata.

45 Ne consegue che la quinta questione è irricevibile.

Sulla seconda, terza, quarta, sesta e settima questione

46 Con le questioni pregiudiziali seconda, terza, quarta, sesta e settima, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio s’interroga, sostanzialmente, sull’interpretazione delle nozioni di «deterioramento» e di «distruzione», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat».

47 Tali questioni presenterebbero tuttavia, secondo la Commissione, carattere ipotetico.

48 Nella specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che due ingressi di tane del criceto comune sono state distrutte dalle misure pregiudizievoli, il che implica quantomeno un deterioramento delle tane stesse.

49 Orbene, in primo luogo, si deve rilevare che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» riguarda alternativamente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali protette.

50 In secondo luogo, va osservato che detta disposizione non distingue il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo a seconda della natura del pregiudizio arrecato alle aree o ai siti medesimi. A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare che dagli elementi sottoposti all’attenzione della Corte non emerge che la decisione delle autorità nazionali d’infliggere a IE un’ammenda, convertibile, in caso di suo mancato pagamento, in pena detentiva, operi una distinzione, con riguardo alla gravità della sanzione irrogata, a seconda che si tratti di un deterioramento o di una distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali protette.

51 Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 40, non occorre procedere alla soluzione delle questioni seconda, terza, quarta, sesta e settima.

Sulle spese

52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «aree di riposo», di cui alla disposizione medesima, comprende parimenti le aree di riposo non più occupate da una delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva stessa, quale il cricetus cricetus (criceto comune), laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie faccia ritorno nelle aree medesime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme

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