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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento elettromagnetico Numero: 549 | Data di udienza: 16 Luglio 2020

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – 5G – Ordinanza sindacale contingibile e urgente – Divieto generalizzato di installazione degli impianti – Illegittimità – Art. 8, c. 6 l. n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, c. 6 d.l. n. 76/2020 – Misure straordinarie di potenziamento previste dal d.l. Cura Italia – Rimozione degli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 22 Luglio 2020
Numero: 549
Data di udienza: 16 Luglio 2020
Presidente: Savasta
Estensore: Savasta


Premassima

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – 5G – Ordinanza sindacale contingibile e urgente – Divieto generalizzato di installazione degli impianti – Illegittimità – Art. 8, c. 6 l. n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, c. 6 d.l. n. 76/2020 – Misure straordinarie di potenziamento previste dal d.l. Cura Italia – Rimozione degli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali.



Massima

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 22 luglio 2020, ordinanza n. 549

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – 5G – Ordinanza sindacale contingibile e urgente – Divieto generalizzato di installazione degli impianti – Illegittimità – Art. 8, c. 6 l. n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, c. 6 d.l. n. 76/2020 – Misure straordinarie di potenziamento previste dal d.l. Cura Italia – Rimozione degli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali.

La materia dell’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazione (nella specie, 5G), di esclusiva pertinenza dell’ARPA, organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, non si presta ad essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente. L’art. 8, c. 6 della l. n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, c. 6 d.l. n. 76/2020, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato. Si tratta, peraltro, di un servizio di pubblica utilità, il cui potenziamento è stato oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dell’AGCOM dell’1.7.2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla sua diffusione.

Pres. ed Est. Savasta – V. s.p.a. (avv.ti Figuera e Libertini) c. Comune di Messina (avv. Franza)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ - 22 luglio 2020, ordinanza n. 549

SENTENZA

Pubblicato il 22/07/2020

N. 00549/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00766/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2020, proposto da

Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Figuera e Mario Libertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Libertini in Catania, via F. Crispi 225;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Franza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1) dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 133 del 27 aprile 2020 avente ad oggetto: “Divieto di sperimentazione e/o installazione del 5g” (doc. 2);

2) ove occorra, della nota del servizio SUAP del Comune di Messina, inviata a mezzo pec alla Vodafone il 29 aprile 2020, di comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione dell’ordinanza sindacale n. 133/2020 (doc. 3);

3) del provvedimento di rigetto dell’11 maggio 2020 del Dipartimento servizi territoriali ed urbanistici del Comune di Messina dell’istanza Vodafone del 26 febbraio 2020 di screening del progetto di modifica della esistente stazione radio base, denominata “Tremonti” in località “Complesso la Gazzella”, ai fini dell’implementazione della stessa alla nuova rete 5G (doc. 4);

4) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.

e per il conseguente risarcimento del danno ingiusto subito dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;

Viste le Linee Guida sull’applicazione dell’art. 4 del D.L. 28/2020 e sulla discussione da remoto;

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti in collegamento telematico i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame parte ricorrente, dopo aver premesso che uno dei due lotti specifici da 80 Mhz, ossia quelli ritenuti maggiormente pregiati per il 5G, le è stato aggiudicato, ha impugnato l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 133 del 27 aprile 2020 del sindaco del Comune di Messina avente ad oggetto: “Divieto di sperimentazione e/o installazione del 5g”.

Dopo articolata motivazione, il suddetto provvedimento, <in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea>, ha ordinato il divieto a <chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l’estrema pericolosità per la salute dell’uomo>.

Ciò posto, a un primo esame, tipico della fase cautelare, va premesso che in linea di principio “la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura” (cfr. TAR Catania, I, 26/11/2019, n. 2858; Ord., I, 30.3.2020, n. 236) e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, impegno, quest’ultimo, che sembra emergere nel parere riportato nell’ordinanza impugnata.

Va ribadito, inoltre, quanto di recente riaffermato da questa Sezione, laddove è stato chiarito che la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente (cfr. TAR Catania, I, 22.5.2020, n. 1126; I. 7.7.2020, n. 1641 e Giurisprudenza ivi citata).

L’elaborazione giurisprudenziale seguita dal Collegio è stata, per altro, ormai “certificata” dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che al comma 6 dell’art. 38 espressamente stabilisce:

“6. All’articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.

Tanto chiarito, non appare misurata l’eccezione del Comune circa l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’apposito regolamento comunale da parte della ricorrente, posto che lo stesso è volto alla regolamentazione dell’allocazione delle strutture nel territorio, senza impedirle (e non avrebbe potuto) in maniera assoluta, così come invece statuito dall’ordinanza impugnata.

Il periculum in mora rappresentato da parte ricorrente appare evidente e ciò in ragione della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dell’AGCOM dell’1.7.2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio in questione.

Conclusivamente, sussistono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare e, conseguentemente, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Le spese della presente fase possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), accoglie la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3.12.2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l’intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

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