+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it

Nota a Sentenza n. 186 del 09 Luglio 2020 della Corte Costituzionale italiana.

 

Nota a Sentenza n. 186 del 09 Luglio 2020 della Corte Costituzionale italiana.

 

IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA POLITICHE MIGRATORIE E TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, NEL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

 

Silvio Quinzone

 

Abstract: l’articolo esamina la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 186/2020 con la quale sono state decise le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione che preclude l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, introdotta con il primo “Decreto sicurezza” (d. l. n. 113 del 2018). La Consulta ha ritenuto che la predetta esclusione dei richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, invece di aumentare il livello di sicurezza pubblica, finisce col limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell’autorità pubblica su persone che soggiornano regolarmente nel territorio statale, anche per lungo tempo, in attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo. Inoltre, negare l’iscrizione all’anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia significa trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri. Pertanto, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, c. 1-bis, del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, come introdotto dall’art. 13, c. 1, lettera a), numero 2), del d. l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, rilevando la fondatezza del contrasto con l’art. 3 Cost. e non con l’art. 77 Cost. Dopo una analitica lettura dell’apparato argomentativo delle ordinanze dei Giudici rimettenti e delle motivazioni della Corte, si dà atto, in conclusione, del fatto che il legislatore ha già tenuto conto dell’intervenuta censura, prevedendone la ricezione nell’imminente modifica dei decreti sicurezza.

Abstract: the article examines the very recent sentence of the Constitutional Court no. 186/2020 with which the issues of constitutionality raised by the Courts of Milan, Ancona and Salerno on the provision that precludes the registration of foreigners seeking asylum, introduced with the first “Security Decree” (Legislative Decree 113 of 2018) were decided . The Council held that the aforementioned exclusion of asylum seekers from registration, instead of increasing the level of public security, ends up limiting the control and monitoring capabilities of the public authority on people who regularly reside in the state, also for a long time, waiting for the decision on their asylum request. Furthermore, denying registration to the registry office to those who habitually reside in Italy means treating a particular category of foreigners in a differentiated and undoubtedly pejorative way, without reasonable justification. Therefore, the constitutional illegitimacy of art. 4, c. 1-bis, of the d. lgs. 18 August 2015, n. 142, as introduced by art. 13, c. 1, letter a), number 2), of d. L. 4 October 2018, n. 113, converted, with amendments, into law 1 December 2018, n. 132, noting the validity of the contrast with art. 3 of the Constitution and not with art. 77 of the Constitution. After an analytical reading of the argumentative apparatus of the orders of the referring Judges and the reasons of the Court, it is acknowledged, in conclusion, that the legislator has already taken into account the censorship, foreseeing its receipt in the imminent amendment of the safety decrees.

 

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva – 2. La disposizione normativa censurata – 3. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno: i giudizi principali e le fattispecie concrete – 4. I profili di contrasto individuati in riferimento ai parametri costituzionali e sovrannazionali evocati – 5. L’intervento della Consulta sull’art. 13 del d. l. n. 113/2018: la fondatezza dei vizi di legittimità denunciati in riferimento all’art. 3 Cost. – 6. Brevi considerazioni conclusive.


Scarica allegato

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!