LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE ED EMERGENZA SANITARIA.
Gian Paolo Dolso
Absatract (it). L’articolo riguarda i limiti che, per far fronte all’emergenza da Covid-19, sono stati posti alla libertà di circolazione. Dapprima viene esaminata la giurisprudenza della Corte costituzionale da cui si possono trarre diverse indicazioni sulle modalità di disciplina della libertà in parola. Si tratta di una libertà che, ai sensi dell’art. 16 Cost., può essere limitata solo con legge e solo nei casi dalla Costituzione indicati. In realtà i decreti legge che hanno provveduto a disciplinare la situazione di emergenza non hanno fornito sul punto sufficienti indicazioni, rilasciando ampi spazi a fonti secondarie, in particolare a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sarebbe stato certamente preferibile adottare le misure restrittive della libertà di circolazione con decreti-legge. L’emergenza da Covid-19, riconosciuta a livello internazionale, è di certo indiscutibile. Problemi maggiori potrebbero profilarsi con riguardo ad altre tipologie di emergenze, di più dubbia qualificazione. In questi casi un maggiore utilizzo di fonti di rango primario per introdurre limitazioni a diritti costituzionali, unitamente ad una rigorosa garanzia della temporaneità di situazioni di questo tipo, potrebbero costituire garanzie adeguate anche a fronte di ulteriori e diverse situazioni di emergenza.
Abstract (en). The article concerns the restrictions that have been adopted with regard to freedom of movement during the Covid-19 pandemic. First, it has been examined the Constitutional Court case law. Freedom of movement can be limited only by law or by acts ranked as laws. The decree laws adopted to deal with the emergency situation have only partially regulated the situation and it was necessary to adopt further acts. Actually the space left to secondary sources, in particular decrees of the President of the Council of Ministers, seems excessive. It would have been better to adopt more measures by decree-laws rather than with regulatory provisions. The Covid-19 emergency is an emergency situation internationally recognized and certainly indisputable. Greater problems could arise with regard to other types of emergencies. In these cases, a more appropriate use of decree laws, and a strict guarantee of the temporary nature of emergency measures, could constitute adequate guarantees with regard to further and different emergency situations.
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La giurisprudenza della Corte costituzionale. 3. Il carattere “assoluto” della riserva di legge che presidia l’art. 16 Cost. 4. Libertà di circolazione ed emergenza Covid-19. 5. Caratteri e rischi dell’emergenza in atto.
Professore associato di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Trieste.
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