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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 10081 | Data di udienza: 29 Settembre 2020

DIRITTO SANITARIO – Emergenza COVID-19 – Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2020, n. Z00030 – Introduzione dell’obbligo di vaccinazione antinfluenzale – Incompetenza – Responsabilità politica degli organi istituzionali dello Stato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ quater
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 5 Ottobre 2020
Numero: 10081
Data di udienza: 29 Settembre 2020
Presidente: Savoia
Estensore: Savoia


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Emergenza COVID-19 – Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2020, n. Z00030 – Introduzione dell’obbligo di vaccinazione antinfluenzale – Incompetenza – Responsabilità politica degli organi istituzionali dello Stato.



Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater – 5 ottobre 2020, n. 10081

DIRITTO SANITARIO – Emergenza COVID-19 – Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2020, n. Z00030 – Introduzione dell’obbligo di vaccinazione antinfluenzale – Incompetenza – Responsabilità politica degli organi istituzionali dello Stato.

La normativa emergenziale COVID non ammette interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie; né le disposizioni in materia di igiene e sanità o di protezione civile recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma un rilievo di carattere nazionale; allo stesso tempo, l’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere: al di là della ragionevolezza della misura dell’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per categorie determinate di persone, recata dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 aprile 2020, n. Z00030 , la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede quest’ultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilità – anche di matrice politica – in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di questo genere, nell’evidente rispetto dei principi che si confrontano nella specifica materia: di precauzione , da leggere tuttavia in uno con quello di proporzionalità, e il delicato rapporto che li lega, la cui scelta preferenziale e il conseguente bilanciamento rientrano appunto nella responsabilità politica degli organi istituzionali dello Stato.

Pres. ed Est. Savoia – M.A. (avv.ti Massafra e Adilardi) c. Regione Lazio (avv. Allocca)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ quater - 5 ottobre 2020, n. 10081

SENTENZA

Pubblicato il 05/10/2020

N. 10081/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03380/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3380 del 2020, proposto da
Mariano Amici, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Massafra, Maria Raffaella Adilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Articolo 32-97, Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

per l’annullamento

dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 aprile 2020, n. Z00030 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021”, pubblicata in data 17/04/2020 sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 46, nella parte in cui dispone “l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie: a) Soggetti di età ≥ 65 anni. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica. b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. L’obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica” nonché nella parte in cui statuisce che “La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera a), non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l’impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione che non consentono di garantire il distanziamento sociale.

La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera b), non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d.lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato”;

– dell’intera ordinanza e di ogni altro atto alla predetta preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con il ricorso in esame, il ricorrente, nella dedotta qualità di medico, ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833:

– ha stabilito, con decorrenza dal 15 settembre 2020, l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni nonché per i medici e per il personale sanitario, sociosanitario di assistenza, per gli operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario, sanzionando in modo diverso la violazione del predetto obbligo, salvo che ricorrano “ragioni di tipo medico”;

– ha introdotto una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e ha disposto il potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;

– ha disposto il rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni e il potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;

Rilevato che nell’ordinanza impugnata, a fondamento delle misure adottate il Presidente della Regione Lazio ha indicato le seguenti ragioni:

“a) ridurre il carico complessivo di infezioni respiratorie nella popolazione;

b) conseguire una copertura rilevante, o totale, sulla fascia di popolazione/categoria lavorativa considerata a più alto rischio di contrarre una malattia grave o comunque limitante la prosecuzione dell’attività lavorativa;

c) agevolare la diagnosi differenziale, nel caso di insorgenza di patologia respiratoria nelle persone vaccinate contro l’influenza o lo pneumococco;

d) ridurre il rischio per gli operatori sanitari di essere essi stessi potenziale veicolo di infezione nei diversi setting assistenziali e comunitari, ivi incluse le strutture residenziali sociosanitarie;

e) ridurre il burden of disesase specifico dell’influenza andando a proteggere la classe d’età infantile considerata il principale serbatoio e veicolo d’infezione;

f) se gli studi in corso lo dimostreranno, indurre nei soggetti con status positivo per la vaccinazione antinfluenzale l’espressione di una malattia da COVID-19 con una sintomatologia meno grave”;

Considerato che l’odierno ricorrente contesta anche sotto il profilo scientifico le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato, sostenendo che la somministrazione del vaccino antinfluenzale possa portare ad un abbassamento delle difese immunitarie e, pertanto, l’introduzione di un obbligo a riguardo (in relazione alle categorie sopra indicate) possa portare ad un aumento del rischio di contrarre il covid -19 (in contrasto con le finalità dichiarate nell’ordinanza impugnata);

Rilevato che nel provvedimento impugnato si dà atto che è stato sentito “per le vie brevi” il Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, a cura del Responsabile dell’Unità di crisi regionale;

Ritenuto che, per poter decidere sulla fondatezza del ricorso e sulla domanda incidentale di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, il Collegio riteneva necessario procedere ad alcuni adempimenti istruttori, ordinando al predetto Comitato Tecnico Scientifico di relazionare sulle indicazioni fornite per le vie brevi in merito alla adozione del provvedimento impugnato, indicando, altresì, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche:

a) se le misure adottate con il provvedimento impugnato siano coerenti, sotto il profilo scientifico, con le finalità dichiarate alle lett. a), b), c), d), e), f), sopra richiamate;

-b) se i rischi paventati dall’odierno ricorrente in ordine agli effetti della vaccinazione antinfluenzale sul sistema immunitario trovino conferma nelle conclusioni cui è pervenuta la prevalente comunità scientifica;

visti i verbali prodotti, dai quali risulta:

che il CTS ribadisce quanto già esplicitato nel corso delle sedute n.52 e 78 circa l’utilità di rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale nei soggetti esposti e vulnerabili, ovvero segnalando la necessità di aumentare la copertura nelle persone di età pari o superiore a 65 anni, valutando l’eventuale obbligatorietà della stessa soprattutto nei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, per tutto il personale sanitario, indipendentemente dall’età, e per tutte le persone accolte in lungodegenze, strutture socio sanitarie residenziali per anziani e disabili ( residenze sanitarie assistenziali, residenze assistenziali e case di riposo, indipendentemente dalla loro età);

ritenuto:

che dunque l’ordinanza impugnata risulta sostanzialmente coerente con l’avviso espresso dall’organo tecnico evocato, solo modulando diversamente la soglia di età correlata all’obbligatorietà della vaccinazione, ma individuando le medesime categorie da questo evidenziate come meritevoli di particolare attenzione;

che tale produzione risponda ai quesiti sub a), ma non a quello sub b), vale a dire la valutazione sulla rischiosità della vaccinazione alla luce della miglior scienza, il Collegio, con ordinanza 4 agosto 2020:

riteneva necessario acquisire sul punto specifica relazione dal CTS ;

affermava;

che l’ordinanza impugnata, quanto al carattere organizzativo e preventivo della stessa, di sicura pertinenza dell’Amministrazione regionale, non si presentava, allo stato, come direttamente lesiva della posizione ricorsuale, posto , poi, che la decorrenza è fissata bensì al 15 settembre, con adempimento, tuttavia, richiesto entro il 31 gennaio 2021, senza che nessuna sanzione sia irrogabile nelle more dello stesso;

che in tale quadro la celere fissazione dell’udienza di merito consentirà di apprezzare le questioni sottese, anche di carattere costituzionale, con invito espresso alle parti di depositare specifiche memorie di trattazione sulla questione di competenza statale o regionale.

Alla pubblica udienza del 29 settembre 2020 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso va innanzitutto affrontato il tema della competenza regionale in merito alla possibilità o meno di adottare simili ordinanze contingibili e urgenti.

Al riguardo va preliminarmente osservato che:

La sentenza del TAR Calabria n. 1462 del 15 settembre 2020 è netta nell’affermare che una simile competenza sia statale. La giurisprudenza costituzionale (prima tra tutte la sentenza n. 5 del 2018) sarebbe infatti orientata ad affermare che la vaccinazione obbligatoria, in quanto trattamento sanitario da imporre ai singoli cittadini, rientri nella sfera di attribuzione del potere centrale. In quel caso è stata annullata una ordinanza regionale del tutto speculare a quella della Regione Lazio;

Anche il TAR Palermo, seppure con riferimento alla questione migranti, ha affermato con sentenza n. 1952 del 25 settembre 2020 che la legislazione emergenziale COVID autorizza, sì, le regioni ad introdurre misure più restrittive rispetto a quelle stabilite dallo Stato, ma soltanto nei più specifici limiti stabiliti dal legislatore statale stesso.

Il Collegio ritiene di condividere i due precedenti testé richiamati per le seguenti particolari ragioni:

Sul piano della normativa speciale non sembrerebbe innanzitutto riscontrabile, una simile competenza regionale, sulla base di quanto previsto dalla legislazione emergenziale COVID. Basti pensare che l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e l’art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, autorizzano sì le regioni ad introdurre misure più restrittive (ed anche più ampliative) rispetto a quelle statali ma soltanto nel circoscritto ambito di settori ed aree tematiche (comunque rientranti nella competenza costituzionalmente loro accordata) di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 19 del 2020 (es. limitazione circolazione persone, chiusura strade, interventi su eventi e manifestazioni culturali, sportive e religiose, trasporti, servizi scolastici e presenza negli uffici pubblici, regolazione di attività commerciali, imprenditoriali e professionali). Aree e materie tra cui, come risulta piuttosto evidente, senza dubbio non è altresì annoverabile la tematica delle vaccinazioni obbligatorie di cui in questa sede si discute;

Sul piano della normativa più generale, poi, è ben vero che l’art. 32 della legge n. 833 del 1978 prevede al terzo comma che il presidente della giunta regionale possa adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica, ma è altrettanto vero che tale disposizione debba ormai essere letta in uno con le disposizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e di cui all’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (come modificato sul punto dal decreto-legge n. 14 del 2017), disposizioni queste rispettivamente entrate in vigore all’indomani del decentramento amministrativo e della riforma del Titolo V della Costituzione. Esse prevedono in particolare che simili poteri di ordinanza (statale oppure regionale) possano essere esercitati “in ragione della dimensione dell’emergenza”. Va da sé che, ove la suddetta dimensione abbia valenza infraregionale (e comunque sovracomunale), il presidente della regione interessata risulterà ben legittimato a intervenire. Laddove invece la dimensione assuma quanto meno portata ultraregionale se non addirittura nazionale (come del resto nel caso di specie) la competenza ad adottare simili provvedimenti di urgenza non potrà che essere riservata al centro di imputazione ministeriale. Detto altrimenti, si darebbe luogo a una inversione del meccanismo della c.d. “attrazione in sussidiarietà” che il nostro ordinamento tuttavia non ammette nei termini sopra descritti (la regione eserciterebbe infatti una competenza statale per risolvere problemi regionali, laddove di solito è lo Stato centrale ad “attrarre” competenze regionali per affrontare questioni di livello nazionale).

Ancora sul piano della normativa generale, la Regione Lazio invoca la applicazione a suo favore del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della Protezione Civile) senza tuttavia considerare che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 5 e 25 del predetto codice, la competenza ad adottare ordinanze in tale materia è da ascrivere in capo al Presidente del Consiglio dei ministri (il quale può agire in tal senso anche per il tramite del Capo Dipartimento della Protezione Civile), mentre alle regioni è riservato soltanto il potere di rilasciare l’intesa sulle ordinanze stesse. Risulta pertanto evidente come nel caso di specie la Regione Lazio si sia del tutto discostata dal descritto modello legale, e ciò dal momento che il Presidente della Regione Lazio ha unilateralmente e direttamente esercitato una simile iniziativa senza attendere che fosse il Presidente del Consiglio dei ministri a muoversi primariamente nella indicata direzione.

La questione di competenza va altresì affrontata sul piano più latamente costituzionale. E ciò dal momento che la suddetta ordinanza è stata adottata in deroga rispetto al quadro normativo primario di riferimento. Di qui l’esigenza di ricorrere, onde correttamente inquadrare la competenza dei rispettivi organi, agli ordinari criteri di riparto dettati dalla Costituzione (come cristallizzati dagli insegnamenti della Corte costituzionale). Ebbene si osserva al riguardo che:

Secondo la citata sentenza n. 5 del 2018 della Consulta:

a) la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale. Il confine tra terapie ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia “tutela della salute” e deve dunque essere stabilito dallo Stato;

b) ciò anche allo scopo di garantire “misure omogenee su tutto il territorio nazionale” (cfr. punto 7.2.2. della predetta sentenza);

c) la scelta tra obbligo o raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione (nonché sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integrità psico-fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dall’altro lato. Tali operazioni di bilanciamento vanno pertanto riservate allo Stato (cfr. altresì, su temi analoghi: Corte cost. n. 169 del 12 luglio 2017; n. 338 del 14 novembre 2003; n. 282 del 26 giugno 2002; n. 258 del 23 giugno 1994);

d) sempre in tema di vaccinazioni obbligatorie sono poi riservati, in capo alle regioni, alcuni spazi riguardanti, ad esempio, l’organizzazione dei servizi sanitari e l’identificazione degli organi deputati al controllo ed alle conseguenti sanzioni (punto 7.2.4. della sentenza).

Ora, non è disconosciuta dalla stessa Corte costituzionale la possibilità che le Regioni possano legiferare (oppure intervenire con effetti sulla normazione primaria, come nel caso di specie) in settori riservati al legislatore statale. Ciò, in ogni caso, a condizione che vengano rispettati i “principi” fissati dalla legge statale, laddove per “principio” deve talora intendersi proprio quel “punto di equilibrio” raggiunto tra “esigenze plurime” ovverossia tra diversi se non opposti interessi di matrice costituzionale (cfr. Corte cost. n. 268 del 14 dicembre 2017). Punto di equilibrio la cui eventuale modificazione a opera di un intervento regionale, sebbene da qualificarsi come “aggiuntivo” o “rafforzativo” rispetto alla misura/soglia fissata dal legislatore statale, comunque si tradurrebbe in una “alterazione, quindi in una violazione, dell’equilibrio tracciato dalla legge statale di principio” (cfr. Corte cost., sentenze n. 307 del 7 ottobre 2003, n. 331 del 7 novembre 2003 e n. 166 dell’11 giugno 2004). Ebbene, anche nel caso di specie la “soglia” stabilita dal legislatore statale tra obbligo e raccomandazione del vaccino antinfluenzale, poiché costituisce il frutto di una operazione di bilanciamento complessa e articolata tra libertà del singolo e tutela della salute individuale e collettiva (operazione condotta anche sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili a quel momento), non potrebbe essere derogata dalle regioni neppure in melius ossia in senso più restrittivo (elevando, in altre parole, il livello di obbligatorietà per talune fasce di età e per alcune categorie professionali “a rischio”).

Certamente va considerato, altresì, che l’intervento regionale in discussione è dettato da esigenze organizzative in materia di sanità (obiettivo dichiarato: quello di alleggerire carico e pressione sulle strutture ospedaliere durante il periodo autunnale e invernale mediante ricorso a diagnosi differenziali). Esistono tuttavia anche altre strade per evitare il decongestionamento delle strutture sanitarie, strade tutte che ben potrebbero rientrare nell’alveo delle competenze regionali costituzionalmente accordate (es. potenziamento attività di tracciamento, c.d. tracing, intensificazione dei tamponi, concreto sviluppo della medicina di prossimità). Appare piuttosto evidente che, con riferimento a queste ultime misure, si tratterebbe di interventi che probabilmente comporterebbero un maggiore impiego di risorse organizzative e finanziarie, ma un logica di risparmio pubblico non potrebbe giammai giustificare, a ogni buon conto, un simile spostamento della competenza normativa dall’alto verso il basso.

Ancora, va osservato che trattandosi di deroga, come detto, la normativa è di stretta interpretazione, non ammettendosi estensioni ermeneutiche, escluse, peraltro, anche dalla mancata individuazione della materia della salute come suscettibile di autonomia differenziata a mente del nuovo articolo 116, comma 3 Cost , cristallizzandosi dunque il riparto Stato-Regioni nelle già richiamate coordinate secondo il c.d. diritto vivente.

A ciò si aggiunga che, inibendo tra l’altro l’accesso al lavoro al personale medico che non si sottopone alla suddetta vaccinazione antinfluenzale, si violerebbe altresì la competenza statale a dettare principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riepilogando brevemente sullo specifico tema:

La normativa emergenziale COVID non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie;

Le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale;

L’ordinamento costituzionale non tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale.

In conclusione si deve affermare che, al di là della ragionevolezza della misura (peraltro comunque auspicata dal CTS nei verbali agli atti del giudizio depositati), la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede quest’ultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilità – anche di matrice politica – in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di questo genere, nell’evidente rispetto dei principi che si confrontano nella specifica materia: di precauzione , da leggere tuttavia in uno con quello di proporzionalità, e il delicato rapporto che li lega, la cui scelta preferenziale e il conseguente bilanciamento rientrano appunto nella responsabilità politica degli organi istituzionali dello Stato.

L’accoglimento del predetto vizio di incompetenza esaurisce peraltro l’oggetto stesso del presente giudizio e rende obbligatorio l’assorbimento delle ulteriori censure sostanziali, versandosi in situazione ove il potere amministrativo non è stato ancora esercitato (art. 34, comma 2, c.p.a.). Si vedano sul punto le conclusioni tratte da: Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2017, n. 941.

Sul punto va ricordato come il vizio di incompetenza, che nella tradizionale lettura della patologia dell’atto amministrativo veniva indicato come prima della violazione di legge , pur costituendone un evidente sottoinsieme, e dell’eccesso di potere, oggi viene diversamente collocato, in termini topologici, nella norma sostanziale dell’art. 21 octies della legge n.241/90 ( violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza, come una sorta di vizio residuale) e nella norma processuale dell’art.29 cpa ( violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere) a testimoniare la indifferenza del vizio in ordine al sindacato di legittimità, laddove, in ordine logico, lo stesso continua a essere applicato come presupposto a ogni esercizio giurisdizionale.

Alla luce di quanto sopra riportato e affermato il ricorso deve dunque essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui sopra, con conseguente annullamento della ordinanza regionale in epigrafe indicata.

La complessità della fattispecie comporta la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

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