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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, Risarcimento del danno Numero: 30936 | Data di udienza: 24 Settembre 2020

RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro – Terzo estraneo al reato ma proprietario del bene in sequestro – Rigetto dell’istanza di dissequestro di un autocarro di proprietà dell’ente – Onere della prova – Art. 256, d. Lgs. n. 42/2006 – Cessione di un bene in sé pericoloso (come ad es. un veicolo) – Idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene stesso è consegnato – Accertamento – Necessità – RISARCIMENTO DEL DANNO – Negligenza – Fonte di danno e di responsabilità penale – Buona fede – Adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Novembre 2020
Numero: 30936
Data di udienza: 24 Settembre 2020
Presidente: RAMACCI
Estensore: MENGONI


Premassima

RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro – Terzo estraneo al reato ma proprietario del bene in sequestro – Rigetto dell’istanza di dissequestro di un autocarro di proprietà dell’ente – Onere della prova – Art. 256, d. Lgs. n. 42/2006 – Cessione di un bene in sé pericoloso (come ad es. un veicolo) – Idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene stesso è consegnato – Accertamento – Necessità – RISARCIMENTO DEL DANNO – Negligenza – Fonte di danno e di responsabilità penale – Buona fede – Adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 06/11/2020 (Ud. 24/09/2020), Sentenza n.30936

RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro – Terzo estraneo al reato ma proprietario del bene in sequestro – Rigetto dell’istanza di dissequestro di un autocarro di proprietà dell’ente – Onere della prova – Art. 256, d. Lgs. n. 42/2006.

In tema di gestione dei rifiuti, il terzo proprietario del bene in sequestro – che ne rivendichi la restituzione – non può limitarsi a spendere il proprio titolo e l’estraneità formale all’indagine, ma ha l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente. Questo onere, dunque, ha ad oggetto una “prova”, ossia un elemento fattuale – di natura documentale o dichiarativa – che non provenga esclusivamente dall’interessato, e sia idoneo a sostenerne le tesi con autonoma efficacia dimostrativa e caratteri di obiettività.

RIFIUTI – Cessione di un bene in sé pericoloso (come ad es. un veicolo o un’arma) – Idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene stesso è consegnato – Accertamento – Necessità – RISARCIMENTO DEL DANNO – Negligenza – Fonte di danno e di responsabilità penale – Buona fede – Adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso.

Il proprietario che cede a terzi la disponibilità di un bene in sé pericoloso, possibile fonte di danno e di responsabilità, anche penale (come un veicolo o un’arma), deve previamente accertarsi dell’idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene stesso è consegnato, delle finalità sottese alla consegna, svolgendo quindi una verifica – la cui prova non potrà esser rimessa alle sue sole parole – che attesti l’adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso, l’unico in forza del quale lo stesso soggetto potrà non esser chiamato a rispondere dell’eventuale illecito poi commesso dal terzo con il bene medesimo.

(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 4/3/2020 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE DI POTENZA) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. Gallo


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 06/11/2020 (Ud. 24/09/2020), Sentenza n.30936

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Gallo Antonia, nata a Polla (Sa);

avverso l’ordinanza del 4/3/2020 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE DI POTENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

lette udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4/3/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza rigettava l’opposizione proposta da Antonia Gallo, quale legale rappresentante della “Trasporti & Logistica Gallo s.r.l.”, avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro di un autocarro di proprietà dell’ente, pronunciato dal locale Pubblico Ministero il 4/11/2019; a parere del Giudice, l’istante – terza estranea al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, d. Lgs. 4 aprile 2006, n. 42 – non aveva provato la propria buona fede circa l’uso del veicolo da parte di terzi, né che questo non potesse essere addebitato ad una sua negligenza, risultando, anzi, che la società aveva prestato il mezzo (peraltro, di significativa capienza) ad uno sconosciuto.

2. Propone ricorso per cassazione la Gallo, nella qualità, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza, l’istante non avrebbe mai dichiarato di aver prestato l’autocarro ad uno sconosciuto, ma – in senso contrario – avrebbe sostenuto di averlo prestato a Pasquale Quagliano (poi indagato per la fattispecie sopra richiamata) proprio perché stimato imprenditore locale e persona perbene, il quale avrebbe rappresentato alla “Gallo s.r.l.” la necessità di trasportare presso la propria abitazione un carico di legna da ardere, poi – inaspettatamente – tradendo la fiducia accordatagli.

L’ordinanza, pertanto, si fonderebbe su un presupposto errato, e nessuna negligenza potrebbe dunque esser addebitata alla ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Osserva innanzitutto la Corte che la Gallo, in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., aveva rappresentato al G.i.p. circostanze immeritevoli di accoglimento, in quanto insuscettibili di accertamento.

In particolare, l’istante aveva riferito di aver prestato l’autocarro in oggetto al Quagliano, conosciuto come “imprenditore stimato” e “persona perbene”, il quale si era rivolto al fratello della donna (titolare della “Trasporti & Logistica Gallo s.r.l.), dovendo eseguire un trasporto di legna; lo stesso Quagliano, tuttavia, “tradendo la fiducia accordatagli”, aveva poi fatto un suo illecito del mezzo, come accertato dai Carabinieri, tanto che l’autocarro medesimo era stato sequestrato.

Nessun elemento ulteriore era stato rappresentato al Giudice, né riferimenti documentali, né eventuali atti dichiarativi.

5. Tanto premesso, il G.i.p., nel rigettare l’istanza di restituzione avanzata dalla Gallo, ha steso una motivazione del tutto congrua e solida, nella quale non si ravvisa affatto quel travisamento che la stessa ricorrente denuncia.

In particolare, l’ordinanza ha richiamato il costante e condiviso indirizzo di legittimità in forza del quale il terzo proprietario del bene in sequestro – che ne rivendichi la restituzione – non può limitarsi a spendere il proprio titolo e l’estraneità formale all’indagine, ma ha l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (tra le molte, Sez. 3, n. 12473 del 2/12/2015, Liguori, Rv. 266482). Questo onere, dunque, ha ad oggetto una “prova”, ossia un elemento fattuale – di natura documentale o dichiarativa – che non provenga esclusivamente dall’interessato, e sia idoneo a sostenerne le tesi con autonoma efficacia dimostrativa e caratteri di obiettività; onere che, con argomento non manifestamente illogico, il G.i.p. ha ritenuto non assolto nel caso di specie, nel quale la Gallo aveva riferito di aver prestato un mezzo di trasporto (peraltro di “significativa capienza”) “ad uno sconosciuto”, ossia ad una persona che – sebbene identificata – era nota alla ricorrente come “imprenditore stimato” soltanto per sentito dire, “per quanto è dato sapere”.

6. L’ordinanza, dunque, ha inteso affermare il principio – che questa Corte condivide – secondo cui il proprietario che cede a terzi la disponibilità di un bene in sé pericoloso, possibile fonte di danno e di responsabilità, anche penale (come un veicolo o un’arma), deve previamente accertarsi dell’idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene stesso è consegnato, delle finalità sottese alla consegna, svolgendo quindi una verifica – la cui prova non potrà esser rimessa alle sue sole parole – che attesti l’adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso, l’unico in forza del quale lo stesso soggetto potrà non esser chiamato a rispondere dell’eventuale illecito poi commesso dal terzo con il bene medesimo.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020

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