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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1312 | Data di udienza: 27 Ottobre 2020

APPALTI – Principio di onnicomprensività della dichiarazione – Principio di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, c. 2-bis della l. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 12, c. 1, lett. a) l. n. 120/2020) – Stazione appaltante – Valutazione in ordine alla concreta rilevanza delle informazioni – Omissione dichiarativa – Esclusione automatica del concorrente – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2020
Numero: 1312
Data di udienza: 27 Ottobre 2020
Presidente: D'Arpe
Estensore: Gallone


Premassima

APPALTI – Principio di onnicomprensività della dichiarazione – Principio di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, c. 2-bis della l. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 12, c. 1, lett. a) l. n. 120/2020) – Stazione appaltante – Valutazione in ordine alla concreta rilevanza delle informazioni – Omissione dichiarativa – Esclusione automatica del concorrente – Inconfigurabilità.



Massima

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 24 novembre 2020, n. 1312

APPALTI – Principio di onnicomprensività della dichiarazione – Principio di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, c. 2-bis della l. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 12, c. 1, lett. a) l. n. 120/2020) – Stazione appaltante – Valutazione in ordine alla concreta rilevanza delle informazioni – Omissione dichiarativa – Esclusione automatica del concorrente – Inconfigurabilità.

Nel settore dell’evidenza pubblica vige il principio c.d. di onnicomprensività della dichiarazione (ex multis Cons. St., sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532) secondo cui l’operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le situazioni potenzialmente rilevanti per consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza riguardo all’affidabilità e all’integrità dell’operatore stesso. Il principio di buona fede e collaborazione, oggi scolpito nel testo del nuovo comma 2 bis dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (introdotto per effetto dell’art. 12 comma 1 lettera a) della L. n. 120 del 2020), impedisce infatti al partecipante alla procedura di selezionare, sulla base del proprio apprezzamento, le informazioni da mettere a disposizione della Stazione Appaltante. È a quest’ultima che è riservata ogni valutazione in ordine alla concreta rilevanza di dette informazioni ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura. Il riscontro di un’omissione dichiarativa non vale, tuttavia, ex se, a fondare e giustificare l’esclusione automatica del ricorrente che se ne sia reso responsabile: a fronte di un’ipotesi riconducibile nell’alveo della lett. c-bis) dell’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016, la Stazione Appaltante è sempre tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente nell’esercizio di un potere discrezionale, senza alcun automatismo espulsivo, come invece, accade ove a venire in rilievo sia il disposto della lett. f-bis) .

Pres. D’Arpe, Est. Gallone – E. Soc. Coop. a r.l. (avv. Caliendo) c. Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 24 novembre 2020, n. 1312

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2020, proposto dalla
ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

TIELLE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Accettura e Giuseppe Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia:

– della determina dirigenziale n. 49 del 17/01/2020 della Provincia di Lecce recante la revoca della proposta di aggiudicazione disposta a favore della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. dell’appalto dei “Lavori di prolungamento della pista ciclo-pedonale e di riqualificazione ambientale tra le località torre Sinfonò e Cisternella nella Marina di Alliste – CIG 7926648CD9” nonché l’aggiudicazione del medesimo appalto in favore della TIELLE S.r.l. (seconda classificata);

– del Bando di gara pubblicato dalla Provincia di Lecce per l’affidamento dei “Lavori di prolungamento della pista ciclo-pedonale e di riqualificazione ambientale tra le località torre Sinfonò e Cisternella nella Marina di Alliste – CIG 7926648CD9” se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

– del Disciplinare di gara per l’affidamento dei “Lavori di prolungamento della pista ciclo-pedonale e di riqualificazione ambientale tra le località torre Sinfonò e Cisternella nella Marina di Alliste – CIG 7926648CD9”, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

– del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria se ed in quanto disposto a carico della impresa ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. ovvero del provvedimento del 20.1.2020 prot. n. 1976 recante comunicazione di escussione della polizza fideiussoria;

– di ogni altro atto consequenziale, connesso, propedeutico a quelli impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

– del provvedimento di segnalazione all’A.N.A.C. a carico della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. se ed in quanto disposto dalla Provincia di Lecce;

– del provvedimento A.N.A.C. di mancata cancellazione dell’annotazione visto che la notizia annotata non è tra quelle che può considerarsi “utile”;

– del provvedimento del 20.1.2020 prot. n. 1976 della Provincia di Lecce recante l’escussione della polizza fideiussoria provvisoria;

– della comunicazione della Finanziaria Romana S.p.A. recante la richiesta di pagamento della polizza fideiussoria;

nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104 del 2010, ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione Appaltante e l’eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara,

con espressa richiesta

di conseguire l’aggiudicazione della gara con immediata stipula del contratto in luogo dell’aggiudicataria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e della TIELLE S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to Capoccia M. G., avv.to Accettura B. e avv.to Gallo G.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 1° febbraio 2020 la Società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento prot. n. 49 del 17 gennaio 2020 della Provincia di Lecce recante la revoca dell’aggiudicazione provvisoria (rectius: proposta di aggiudicazione) disposta in suo favore con verbale del 6 settembre 2019, ad esito di procedura aperta indetta con determina dirigenziale n. 822 del 23 maggio 2019, del contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori “di prolungamento della pista ciclo-pedonale e di riqualificazione ambientale tra le località Torre Sinfonò e Cisternella nella Marina di Alliste” e l’aggiudicazione definitiva dello stesso in favore della controinteressata TIELLE S.r.l. , nonché il Bando ed il Disciplinare di gara, il provvedimento di escussione della cauzione provvisoria se ed in quanto disposto a carico della ricorrente, il provvedimento del 20 gennaio 2020 prot. n. 1976 recante la comunicazione di escussione della polizza fideiussoria, il provvedimento di segnalazione all’A.N.A.C. eventualmente disposto a carico della ricorrente ed il provvedimento di A.N.A.C. di mancata cancellazione dell’annotazione. Ha, altresì, domandato ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a. la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato con conseguente subentro nello stesso in luogo dell’aggiudicataria definitiva.

1.1 A sostegno delle domande proposte con il ricorso ha formulato le censure così rubricate:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del Codice dei contratti – violazione dell’art. 80 del Codice – eccesso di potere – violazione del principio della massima partecipazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del Regolamento per la gestione del casellario informatico;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione del Codice dei contratti – violazione dell’art. 80 del Codice – violazione e falsa applicazione della Legge 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione delle Linee Guida n. 6 del 2017 – eccesso di potere – sviamento – violazione del principio della massima partecipazione;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del Codice – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della Legge 241 del 1990 – eccesso di potere.

2. In data 5 febbraio 2020 si è costituita in giudizio la controinteressata TIELLE S.r.l. chiedendo l’integrale rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.

3. In data 7 febbraio 2020 si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce chiedendo il rigetto del ricorso e dell’annessa domanda cautelare. L’Amministrazione Provinciale resistente ha, poi, ulteriormente svolto le proprie difese a mezzo di memoria depositata il successivo 20 febbraio 2020.

4. In data 22 febbraio 2020 la Società controinteressata ha depositato memorie difensive.

5. Il 22 febbraio 2020 parte ricorrente ha depositato una domanda di abbinamento al merito con contestuale rinunzia alla domanda cautelare proposta.

6. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 febbraio 2020, preso atto dell’intervenuta rinuncia da parte della Società ricorrente alla domanda cautelare proposta, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.

7. In data 7 ottobre 2020 la TIELLE S.r.l. ha depositato una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a..

8. Il 10 ottobre 2020 anche la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a..

9. In data 16 ottobre 2020 la TIELLE S.r.l. ha depositato memorie in replica.

10. All’udienza pubblica del 27 ottobre 2020, su richiesta di parte, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Appare opportuno, in limine, chiarire, trattandosi di questione rilevabile anche ex officio dal Collegio, che certamente sussiste la competenza territoriale inderogabile ex art. 13 c.p.a. di questo Tribunale a pronunciarsi sulla presente controversia.

A nulla, in particolare, rileva che la Società ricorrente abbia domandato, come risulta dall’epigrafe dell’atto di gravame, anche l’annullamento del “provvedimento A.N.A.C. di mancata cancellazione dell’annotazione” nonché del “provvedimento di segnalazione all’A.N.A.C. a carico della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. se ed in quanto disposto dalla Provincia di Lecce”.

In disparte dalla considerazione che la stessa appare un’impugnazione formale, formulata in via ipotetica e di mero stile, non risultando nel corpo del ricorso alcuna censura rivolta specificatamente a tali atti, appare dirimente la circostanza che la ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. non ha provveduto a notificare l’atto introduttivo del giudizio ad A.N.A.C.. È, infatti, appena il caso di rammentare che, secondo un consolidato e risalente insegnamento, nel sistema del processo amministrativo gli effetti processuali della domanda proposta (tra cui rientrano certamente i suoi riflessi in punto di competenza) si producono solo con la notifica del ricorso al suo destinatario.

Ne consegue che la mancata notifica dell’atto introduttivo ad A.N.A.C. ha impedito l’attrazione dell’intera causa alla competenza territoriale del T.A.R. Lazio, Roma.

Rimane, pertanto, ferma, sulla scorta dei criteri generali disegnati dall’art 13 c.p.a., la competenza territoriale di questo T.A.R a conoscere la controversia che occupa.

Le domande di annullamento del “provvedimento A.N.A.C. di mancata cancellazione dell’annotazione” nonché del “provvedimento di segnalazione all’A.N.A.C. a carico della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. se ed in quanto disposto dalla Provincia di Lecce” sono, pertanto, da considerarsi, ai fine della decisione della presente controversia, tamquam non essent e mai proposte.

2. Nel merito il ricorso è, in parte, fondato e va accolto nei sensi e limiti appreso precisati.

3. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca della proposta di aggiudicazione disposta in suo favore (con contestuale aggiudicazione in favore della seconda classificata TIELLE S.r.l.) oggetto di impugnazione deducendo che l’Amministrazione Provinciale resistente non avrebbe potuto escluderla dalla procedura ad evidenza pubblica di che trattasi. Osserva, in particolare, che la Provincia di Lecce ha indicato, a sostegno della predetta revoca, “la non corrispondenza tra quanto dichiarato dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara e le risultanze evidenziate dal Casellario Informatico di ANAC”. In particolare, secondo l’Amministrazione Provinciale resistente, l’odierna ricorrente avrebbe mancato di dichiarare alla Stazione Appaltante di essere stata destinataria di una precedente esclusione disposta dalla Provincia di Benevento (relativa alla partecipazione in gara in situazione di collegamento sostanziale con altro operatore economico) e annotata nel Casellario Informatico di A.N.A.C. il 9 settembre 2015 come “notizia utile”. Inoltre, la Società ricorrente, pur avendo dichiarato che il proprio legale rappresentante risulta attualmente sottoposto a procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, avrebbe, tuttavia, omesso di indicare lo specifico titolo di reato per cui lo stesso è iscritto nel registro degli indagati. Dette omissioni dichiarative, cadendo su elementi rilevanti ai fini della valutazione da parte della Stazione Appaltante della integrità e affidabilità del concorrente, varrebbero ad integrare, secondo la Provincia di Lecce, le ipotesi di esclusione previste dalle lett c), c-bis) ed e) del comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.,

Sostiene, invece, la difesa di parte ricorrente che la ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. non sarebbe stata tenuta a dichiarare l’annotazione nel Casellario Informatico di A.N.A.C. a proprio carico in ragione della circostanza che la predetta Autorità avrebbe concluso il relativo procedimento con una archiviazione per difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito. Quanto alla mancata indicazione del titolo di reato per il quale il rappresentante legale della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. risulta sottoposto a procedimento penale, parte ricorrente osserva che si tratterebbe di informazione non rilevante posto che il procedimento pendente pende in fase di indagini ed ha ad oggetto una vicenda fiscale ancora sub iudice in sede tributaria.

3.1 La censura è fondata e deve essere accolta.

Va, anzitutto, rilevato che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, vige nel settore dell’evidenza pubblica il principio c.d. “di onnicomprensività della dichiarazione” (ex multis Cons. St., sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532) secondo cui l’operatore economico “è tenuto a dichiarare tutte le situazioni potenzialmente rilevanti per consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza riguardo all’affidabilità e all’integrità dell’operatore stesso”.

Il principio di buona fede e collaborazione, oggi scolpito nel testo del nuovo comma 2 bis dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (introdotto per effetto dell’art. 12 comma 1 lettera 0a) della L. n. 120 del 2020), impedisce al partecipante alla procedura di selezionare, sulla base del proprio apprezzamento, le informazioni da mettere a disposizione della Stazione Appaltante. È a quest’ultima, infatti, che è riservata ogni valutazione in ordine alla concreta rilevanza di dette informazioni ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura.

3.2 Sulla scorta di quanto appena rammentato non v’è, dunque, dubbio che la Società ricorrente fosse effettivamente tenuta a dichiarare alla Provincia di Lecce di essere stata destinataria di una precedente esclusione disposta dalla Provincia di Benevento (relativa alla partecipazione in gara in situazione di collegamento sostanziale con altro operatore economico) e annotata nel Casellario Informatico di A.N.A.C. il 9 settembre 2015 come “notizia utile”. Allo stesso modo deve ritenersi che la ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. fosse obbligata a fornire in maniera completa ed integrale le informazioni relative alla sottoposizione a procedimento penale del proprio rappresentante legale, segnalando i titoli di reato per i quali lo stesso risulta iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p..

Le predette sono, infatti, certamente situazioni, almeno in potenza e a prescindere dalle concrete modalità che le caratterizzano, in grado di incidere sul giudizio complessivo di affidabilità e correttezza dell’operatore economico.

3.3 Non coglie, peraltro, nel segno l’obiezione mossa sul punto da parte ricorrente, che ha messo in evidenza l’assenza in seno alla lex specialis di specifiche previsioni che imponessero ai concorrenti di fornire le suddette informazioni.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, infatti, di recente precisato (28 agosto 2020, n. 16) che nell’ambito delle “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” rientrano non solo quelle per le quali sono posti obblighi dichiarativi tipici (“predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara”) ma tutte quelle “evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico”.

3.4 Il riscontro di un’omissione dichiarativa non vale, tuttavia, ex se a fondare e giustificare l’esclusione automatica del ricorrente che se ne sia reso responsabile.

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato già citata (28 agosto 2020, n. 16), ha fatto luce, anzitutto, sull’inquadramento giuridico delle “falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione” riconducendo le stesse, al pari delle mere omissioni, all’ipotesi prevista dalla lett. c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e chiarendo, al contempo, la natura residuale rispetto a tale previsione normativa della fattispecie di cui alla lett. f-bis) dell’art. 80, comma 5 del medesimo decreto.

Ma, soprattutto, ha aggiunto che, a fronte di un’ipotesi riconducibile nell’alveo della lett. c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016, la Stazione Appaltante è sempre “tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente” nell’esercizio di un potere discrezionale, “senza alcun automatismo espulsivo”, come invece, accade ove a venire in rilievo sia il disposto della già citata lett. f-bis) .

3.5 È evidente che, facendo applicazione dei suddetti principi al caso che occupa, non può che concludersi nel senso dell’illegittimità dell’esclusione disposta in danno della Società ricorrente (e della conseguente aggiudicazione definitiva in favore della TIELLE S.r.l.).

Anzitutto, in ragione dell’evidenziata portata residuale della previsione di cui alla lett. f-bis) del comma 5 dell’art. 80 e della potenziale rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità ed integrità dell’operatore delle informazioni taciute, la condotta di silenzio antidoveroso contestata alla ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. vale ad integrare la sola fattispecie di cui alla lett c-bis) della medesima disposizione.

Da ciò è possibile trarre una duplice considerazione.

Benché non vi sia dubbio alcuno che la ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. avrebbe dovuto comunicare di essere stata destinataria di una precedente esclusione disposta dalla Provincia di Benevento (relativa alla partecipazione in gara in situazione di collegamento sostanziale con altro operatore economico) e annotata nel Casellario Informatico di A.N.A.C. il 9 settembre 2015 come “notizia utile”, la Provincia di Lecce non si sarebbe dovuta limitare a prendere atto di tale circostanza (come ha fatto stringatamente nel provvedimento di esclusione impugnato) ma ne avrebbe dovuto valutare in concreto la rilevanza ai fini del giudizio di integrità ed affidabilità della concorrente. Più in particolare avrebbe dovuto prendere in considerazione, in concreto, esponendo le relative ragioni, che trattasi di segnalazione risalente all’anno 2015, relativa ad una ipotesi di collegamento sostanziale con altra impresa che non risulta partecipare alla procedura di affidamento de qua e che è stata accompagnata dall’archiviazione del procedimento sanzionatorio (ancorché per difetto del solo elemento psicologico dell’illecito).

3.6 Allo stesso modo la Società ricorrente avrebbe dovuto, per completezza, indicare alla Stazione Appaltante anche il titolo di reato per il quale il proprio rappresentante legale risulta attualmente sottoposto a procedimento penale. Tuttavia, specularmente a quanto già si è osservato, la Provincia di Lecce non si sarebbe dovuta limitare a rilevare detta carenza ma avrebbe dovuto apprezzare, dandone conto in motivazione, il rilievo che detta specifica informazione omessa assume nella valutazione di affidabilità dell’operatore economico.

4. La sicura fondatezza del motivo di gravame testè esaminato esonera il Collegio, anche in ragione del suo carattere assorbente, dallo scrutinare le ulteriori doglianze formulate in via gradata da parte ricorrente.

5. La determina dirigenziale n. 49 del 17/01/2020 della Provincia di Lecce recante la revoca della proposta di aggiudicazione disposta a favore della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. dell’appalto dei “Lavori di prolungamento della pista ciclo-pedonale e di riqualificazione ambientale tra le località torre Sinfonò e Cisternella nella Marina di Alliste – CIG 7926648CD9” nonché l’aggiudicazione del medesimo contratto in favore della TIELLE S.r.l. (seconda classificata) è, dunque, per le ragioni viste, illegittima e deve essere annullata con conseguente regressione del procedimento alla fase di verifica dei requisiti ove la Stazione Appaltante, senza alcun automatismo espulsivo, dovrà procedere ad una valutazione, discrezionale ed in concreto, circa l’integrità ed affidabilità del concorrente ricorrente.

5.1 Deve aggiungersi che “l’annullamento del provvedimento di esclusione da una gara di appalto ha portata caducante anche di provvedimenti di escussione della cauzione” posto che la prima costituisce “l’unico e dichiarato presupposto sulla cui base sono state disposte le ulteriori penalizzanti determinazioni” (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 07/10/2011, n. 7785, principio espresso con riguardo al testo dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ma estensibile, per la sostanziale sovrapponibilità delle discipline, anche all‘art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 qui ratione temporis applicabile).

Dall’annullamento della determina dirigenziale n. 49 del 17/01/2020 della Provincia di Lecce consegue, pertanto, l’annullamento anche del provvedimento del 20.1.2020 prot. n. 1976 della Provincia di Lecce recante l’escussione della polizza fideiussoria provvisoria in danno della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l…

6. Vanno, in ultimo, allo stato, integralmente disattese le ulteriori domande proposte da parte ricorrente e volte ad ottenere tutela in forma specifica ex artt. 121 e ss. c.p.a. attraverso la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra l’Amministrazione Provinciale e la TIELLE S.r.l. o il subentro nel medesimo.

La rilevata fondatezza della prefata censura non, consente, infatti, al momento, di riconoscere, apparendo sul punto del tutto preliminare la rivalutazione dei requisiti soggettivi di partecipazione che verrà operata dalla Stazione Appaltante resistente, la spettanza in capo alla Società ricorrente del bene della vita cui essa aspira (id est l’affidamento del contratto di appalto di che trattasi).

7. Sussistono, anche in ragione del parziale revirement giurisprudenziale operato con la citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28 agosto 2020, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A. che intenderà adottare:

– l’impugnata determina dirigenziale della Provincia di Lecce n. 49 del 17 gennaio 2020 con cui è stata disposta la revoca della proposta di aggiudicazione in favore della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l. e la contestuale aggiudicazione dell’appalto di che trattasi in favore della TIELLE S.r.l.;

– l’impugnato provvedimento del 20.1.2020 prot. n. 1976 della Provincia di Lecce recante l’escussione della polizza fideiussoria provvisoria in danno della ECOGARDEN Soc. Coop. a r.l..

Respinge, allo stato, le domande ex art. 121 e ss. c.p.a. di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra la Provincia di Lecce e la TIELLE S.r.l. e di subentro nel medesimo contratto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente

Anna Abbate, Referendario

Giovanni Gallone, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Giovanni Gallone

IL PRESIDENTE
Enrico d’Arpe

IL SEGRETARIO

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