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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1685 | Data di udienza: 24 Novembre 2020

APPALTI – Sistemi analitici in service – Specifiche tecniche prestazionali – Valutazione sostanziale alla luce del principio di equivalenza – Sussiste – Prodotti chiesti in fornitura – Indicazione delle caratteristiche essenziali – Sufficienza – Sussiste – Indicazione del dettaglio minuto – Necessità – Non sussiste – Valutazione delle offerte – Discrezionalità tecnica – sindacato giurisdizionale limitato ai vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti – Sussiste (Massime a cura del dott. Lorenzo Ieva)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 24 Dicembre 2020
Numero: 1685
Data di udienza: 24 Novembre 2020
Presidente: Adamo
Estensore: Ieva


Premassima

APPALTI – Sistemi analitici in service – Specifiche tecniche prestazionali – Valutazione sostanziale alla luce del principio di equivalenza – Sussiste – Prodotti chiesti in fornitura – Indicazione delle caratteristiche essenziali – Sufficienza – Sussiste – Indicazione del dettaglio minuto – Necessità – Non sussiste – Valutazione delle offerte – Discrezionalità tecnica – sindacato giurisdizionale limitato ai vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti – Sussiste (Massime a cura del dott. Lorenzo Ieva)



Massima

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 24 dicembre 2020, n. 1685

APPALTI – Sistemi analitici in service – Specifiche tecniche prestazionali – Valutazione sostanziale alla luce del principio di equivalenza – Sussiste.

Il principio di equivalenza si applica, indipendentemente dagli espressi richiami negli atti di gara o da parte dei ricorrenti, essendo esso espressione della massima concorrenzialità (favor partecipationis) e della parità di trattamento (par condicio) nel mercato di monopsonio dei contratti pubblici. Talché ogniqualvolta occorra verificare la conformità del prodotto offerto in gara, rispetto ad uno standard tecnico-normativo, richiamato dalla stazione appaltante, s’impone un approccio di tipo sostanziale e non già di tipo formalistico, atto a consentire all’operatore economico concorrente di dimostrare che la propria offerta ottempera in maniera sovrapponibile o equivalente allo standard prestazionale richiesto, anche con precipuo riferimento ai dispositivi medici.

APPALTI – Prodotti chiesti in fornitura – Indicazione delle caratteristiche essenziali – Sufficienza – Sussiste – Indicazione del dettaglio minuto – Necessità – Non sussiste.

Il bene chiesto in fornitura, da un lato, onde identificarne le caratteristiche essenziali, non può rimanere troppo generico e vago; ma, al contempo, dall’altro lato, al fine di non restringere la platea dei concorrenti, non può affatto essere troppo specifico e definito nel dettaglio minuto. Nel mercato, gli operatori economici tendono invero a perfezionare costantemente i propri prodotti e a differenziarli, per ragioni di marketing, dai prodotti omologhi dei concorrenti, per cui qualsivoglia operatore economico tenta di proporre il proprio prodotto come ultimo ritrovato in possesso di qualità superiori agli altri in commercio. Ma la ratio delle procedure di evidenza pubblica è proprio quella di permettere a prodotti e a produttori il libero confronto concorrenziale, nell’interesse invero concordante sia degli operatori economici, che in tal modo accedono, a parità di armi, al mercato del tipo di monopsonio degli appalti pubblici, sia delle amministrazioni appaltanti, che possono reperire nel mercato il migliore prodotto possibile, epperò confacente alle proprie esigenze.

APPALTI – Valutazione delle offerte – Discrezionalità tecnica – sindacato giurisdizionale limitato ai vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti – Sussiste.

La valutazione sulla qualità delle offerte di gara, così come dell’attribuzione dei punteggi, da parte della commissione rientrano nella sfera della discrezionalità tecnica riconosciuta alla stessa, per cui sono sindacabili nel limite dell’abnormità della scelta, senza che ci si possa spingere a sostituire il giudizio espresso. Segnatamente, il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo sulle valutazioni delle offerte tecniche, per giurisprudenza costante, è limitato al caso in cui siano rilevati vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti.

Pres. Adamo, Est. Ieva – B. s.p.a. (avv.ti Russo Valentini e Bonatti) c. Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani (avv. Panizzolo)


Allegato


Titolo Completo

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. 2^ - 24 dicembre 2020, n. 1685

SENTENZA

Pubblicato il 24/12/2020
N. 01685/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 583 del 2020, proposto da Biomerieux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con studio in Bari alla piazza Garibaldi n. 49 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Becton Dickinson Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per l’annullamento
– della determina del direttore generale n. 431 del 12 marzo 2020 di aggiudicazione del lotto n. 7 “microbiologia” della procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici (completi di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo) per le esigenze delle Unità operative di laboratorio dell’A.S.L. BT (CIG 8001439458);
– della comunicazione del 16 marzo 2020, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, tramite portale EmPulia;
– di tutti i verbali di gara e della relazione tecnica elaborata dalla commissione di gara recante la griglia dei punteggi tecnici attribuiti per il lotto n. 7;
– per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale di appalto, del capitolato tecnico, delle comunicazioni e dei chiarimenti pubblicati, nonché della deliberazione n. 849 del 30 aprile 2020 di rettifica – per altro lotto – della deliberazione di aggiudicazione;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dall’Amministrazione resistente con Becton Dickinson Italia s.p.a., con dichiarazione di disponibilità e contestuale istanza per il subentro nello stesso della ricorrente BioMérieux Italia s.p.a.
ed inoltre ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo per l’annullamento della nota prot. n. 19851 del 27 marzo 2020 di diniego parziale di accesso e, per l’effetto, per il riconoscimento del diritto all’accesso completo alla documentazione tecnica e di gara già richiesta in data 17 marzo 2020, rispetto alla quale l’Amministrazione non ha consentito l’accesso alla relazione tecnica contenuta nell’offerta tecnica di Becton Dickinson.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Becton Dickinson Italia s.p.a. e dell’Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 il dott. Lorenzo Ieva;
Dato atto che l’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;
Su istanza di parte ricorrente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto e sono collegati l’avv. Roberto Bonatti, per la ricorrente, l’avv. Filippo Panizzolo, per l’Azienda sanitaria, e l’avv. Adriano Colomban, su delega dell’avv. Andrea Stefanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante società impugnava l’aggiudicazione del lotto n. 14 della procedura aperta per la fornitura in service di sistemi diagnostici completi di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo per le esigenze delle unità operative di laboratorio dell’A.S.L. BT
In particolare, con tre distinti motivi di ricorso, venivano dedotti la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati profili, incidenti sia sul procedimento di affidamento, sia sul contenuto delle valutazioni tecnico-discrezionali effettuate dalla commissione giudicatrice.
2.- Si costituivano l’Amministrazione sanitaria e la società controinteressata, deducendo la legittimità degli atti e l’insussistenza di alcun vizio.
3.- Alla fissata udienza in camera di consiglio, veniva disposta una verificazione su una particolare caratteristica di funzionamento dei sistemi analitici in gara; successivamente, l’istanza cautelare veniva rinunciata.
4.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, all’udienza pubblica, dopo ampia discussione in videoconferenza, il ricorso è stato introitato in decisione.
5.- Il ricorso va respinto.
5.1.- Con un primo motivo veniva dedotta la violazione di legge e l’eccesso di potere per violazione del capitolato in ordine al requisito on/off “identificazione di miceti e relativo antimicogramma in automazione”, la violazione di legge e l’eccesso di potere per la violazione del principio anche euro-unitario di parità di trattamento, eccesso di potere per manifesta illogicità e difetto di istruttoria.
Segnatamente, è censurata l’illegittima attribuzione a Becton Dickinson del punteggio relativo al requisito (di tipo on/off) “identificazione di miceti e relativo antimicogramma in automazione” (4 punti), in quanto premierebbe ingiustamente il sistema offerto, che invece sarebbe privo di un apposito “antimicogramma in automazione”.
Sul punto, va precisato che entrambe le offerte hanno visto riconosciuto il punteggio on/off relativo all’automazione.
Tuttavia, secondo la prospettazione della società istante, l’automazione richiesta dal bando concerne sia l’operazione di identificazione dei miceti sia quella di antimicogramma e solo il prodotto offerto dalla ricorrente possiederebbe tale caratteristica.
Le parti ammettono reciprocamente che la fase finale è automatizzata per entrambi i sistemi analitici offerti; si opina invece solo sulla carenza di automazione nell’antecedente fase riguardante la “procedura di inoculazione”.
Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, va osservato che il bando di gara prevede l’assegnazione del punteggio on/off non già con riferimento alla procedura iniziale di inoculazione, che peraltro per entrambi i sistemi può essere automatizzata, abbinando dispositivi aggiuntivi, bensì espressamente solo con riferimento alla fase successiva di “identificazione di miceti e relativo antimicogramma in automazione”.
Tal è la formulazione testuale del bando, che in ciò si differenzia da altre possibili e non rare formulazioni in similari procedure di gara, nelle quali è espressamente richiesta l’automazione anche per questa fase (il che può avvenire completando qualsiasi macchinario, con un ulteriore dispositivo).
Il bando sul punto è preciso e evidentemente risponde alle necessità peculiari, anche di spazio, dei laboratori dell’A.S.L., a cui sono destinati i macchinari. In tal senso poi depongono i chiarimenti dati durante l’espletamento della procedura di evidenza pubblica.
Peraltro, l’automazione in batteriologia, anche in presenza di catene analitiche automatiche, non può mai essere totale, in quanto sono previste sempre operazioni preliminari manuali e indispensabili non effettuabili mediate alcuna strumentazione.
Perciò il bando di gara ha scelto di incentrare il giudizio sull’automazione della “identificazione di miceti e relativo antimicogramma” e non su altri profili.
Va inoltre considerato che tutti i più moderni sistemi analitici variamente prevedono caratteristiche di automazione, inerenti i diversi aspetti del macchinario, che vengono utilizzati per valorizzare commercialmente il prodotto, evidenziandone le differenze rispetto a quelli concorrenti, in relazione a profili più o meno essenziali.
Talché si spiega perché la Stazione appaltante non abbia previsto, su tale elemento, la possibilità di graduare il punteggio, visto che ciò sarebbe intrinsecamente opinabile, bensì abbia stabilito il riconoscimento di un punteggio del tipo on/off, in presenza della richiesta automazione per quanto concerne la rilevazione dei miceti e dell’antimicogramma. Null’altro.
Pertanto, corretta è stata l’attribuzione del punteggio on/off, invero avvenuto in modo paritario per entrambi i sistemi analitici.
Ergo, il motivo va respinto.
5.2.- Con il secondo motivo viene censurata la violazione di legge e l’eccesso di potere per violazione del capitolato in ordine al requisito graduabile “tipologia dei pannelli di antibiogramma”, nonché la violazione di legge e l’eccesso di potere per la violazione del principio anche euro-unitario di parità di trattamento, eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Si tratta di criterio qualitativo di tipo valutativo e dunque graduabile nel punteggio fino ad un massimo di cinque punti. Rispetto ad esso, la commissione ha assegnato il punteggio intero a Becton Dickinson mentre solo 3,2 punti a bioMérieux Italia.
Viene in evidenza la valutazione circa la tipologia e la funzionalità dei pannelli (per l’esecuzione corretta dell’antibiogramma), che consentono di stabilire se un determinato microrganismo è sensibile ad un determinato antibiotico, al fine di poter determinare la terapia più adatta ad un dato paziente.
La ricorrente asserisce che la disponibilità di un maggior numero di pannelli, di cui è in possesso il proprio sistema, diversamente da quello offerto dall’aggiudicataria, consente al microbiologo di giungere ad un miglior risultato diagnostico e di determinazione della terapia conseguente.
Tuttavia, sia l’Amministrazione sia la controinteressata contestano la genericità del dedotto vizio, in quanto la valutazione qualitativa sulla tipologia dei pannelli non può basarsi sul mero dato quantitativo (n. 12 da parte di bioMerieux contro n. 4 offerti da B.D.)
Sul punto, il Collegio ha inteso, ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, che prevedono la facoltà per il giudice di farsi assistere da un organismo pubblico verificatore (e solo se indispensabile da un consulente tecnico), affidare tale compito alla Scuola di specializzazione di microbiologia e virologia dell’Università degli studi di Bari, la cui direttrice, prof.ssa Adriana Mosca, ha provveduto ad adempiere l’incarico, mediante un’apposita relazione tecnica.
Dopo aver evidenziato che la determinazione in vitro della sensibilità agli antibiotici (antibiogramma) è importante per instaurare una corretta terapia antibiotica, ha precisato che la qualità del sistema analitico per l’esecuzione dell’antibiogramma non può essere riferita alla disponibilità di un numero maggiore di pannelli, perché è più importante, per un determinato gruppo di batteri, fornire il maggior numero possibile di molecole antibiotiche insieme alle informazioni riguardanti il meccanismo di resistenza presenti all’interno di un singolo pannello.
Perciò, sulla scorta di una compiuta serie di osservazioni e deduzioni scientifiche, l’organismo verificatore ha concluso nel senso che la diversa quantità dei pannelli di antibiogramma presenti nei due diversi sistemi analitici in gara non incida sulla qualità di funzionamento del sistema e, quindi, non ha implicazioni sull’antibiogramma.
Ritiene il Collegio di dover condividere il risultato della relazione tecnica, seppur la parte ricorrente abbia provveduto a depositare una perizia di parte, redatta da altro professore ordinario dell’Ateneo barese, che contraddice l’avviso espresso dal verificatore.
Nella relazione del perito di parte, dopo aver differenziato per tipologie di esami clinici, per età dei pazienti, per microrganismi e per antibiotici, afferma che “non si può a nostro avviso non affermare” che l’offerta di un maggior numero di pannelli “vada ragionevolmente considerata non inferiore” rispetto alla proposta di solo quattro pannelli.
Il risultato della formulazione del parere tecnico di parte rappresenta dunque una doppia negazione, in sé inadatta a provare un’affermazione diretta positiva ma suscettibile solo di essere intesa come la possibilità che un dato elemento sia vero, a condizione che ne emergano altri esterni a quello del testo; ciò si traduce, nell’ambito della fattispecie in esame, oltre a un’inadeguata smentita delle conclusioni della verificazione, essenzialmente nella mancata dimostrazione da parte della ricorrente dell’irragionevolezza e della manifesta illogicità che avrebbero inficiato, secondo la sua prospettazione, la valutazione tecnica della commissione di gara.
In ultima analisi, il motivo va rigettato.
5.3.- Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione di legge e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione del requisito tecnico della “sicurezza nella manipolazione dei campioni durante l’esecuzione del test”, per il quale erano attribuiti fino a 2 punti.
La proposta di bioMérieux sul punto ha ricevuto un solo punto, mentre la controinteressata ha ricevuto il massimo punteggio per questo requisito.
La ricorrente afferma che il sistema della controinteressata Becton Dickinson (denominato Phoenix) prevede che, nelle fasi di lavorazione dei campioni, il riempimento dei pannelli di identificazione e antibiogramma avvenga attraverso il travaso manuale dei brodi e delle sospensioni batteriche da parte dell’operatore. Tale inequivoca caratteristica espone l’operatore ad un rischio di contaminazione aggiuntivo.
Di contro, il sistema offerto dalla ricorrente bioMérieux Italia (denominato VITEK 2 Senior) prevede che tutte le fasi dell’operazione (la preparazione delle sospensioni batteriche per l’antibiogramma, il riempimento delle card di identificazione ed antibiogramma, il caricamento nel sistema di lettura dello strumento e lo scarico delle card processate a fine lavoro) avvengano per opera della macchina, senza alcun intervento dell’operatore ed in ambiente chiuso.
Sul punto, l’Amministrazione evidenzia che anche per il prodotto offerto dalla società ricorrente, come si evince dalla relazione tecnica depositata agli atti di gara (pagina 31), si dichiara una non completa automazione, tant’è che si parla di “pochissima manualità” (rigo 3) e di “ridotta necessità di manipolazione di materiali potenzialmente infetti” (ultimo periodo), ovverosia vengono adoperate locuzioni che escludono una completa automazione.
Ancor più precise sono le controdeduzioni della controinteressata che evidenzia come, nel macchinario di controparte, per l’inserimento della provetta con la sospensione e la card nella cassetta e per il trasporto della cassetta con le provette nello strumento non sia prevista la chiusura ermetica delle provette in quanto le stesse vengono sigillate solo successivamente e all’interno dello strumento dopo il trasporto della cassetta, esponendo così gli operatori ad un rischio d’inalazione aerosol o peggio ancora di accidentale caduta della cassetta con relativo sversamento degli inoculi.
Le parti opinano variamente contestandosi reciprocamente una maggiore o minore sicurezza per gli operatori nella manipolazione dei campioni durante il test; tali divergenze, oltre a dimostrare che i sistemi analitici non posseggono mai una completa automazione, come innanzi ricordato, evidenziano come i predetti sistemi presentino caratteristiche atte a differenziarle commercialmente.
Tuttavia, nella sostanza, essi sono tutti in possesso dell’obbligatoria certificazione CE-IVD (art. 1 del d.lgs. 8 settembre 2000 n. 332) e tutti sono in possesso di caratteristiche equivalenti, che vengono apprezzate dalla stazioni appaltanti, secondo la propria valutazione di merito tecnico-discrezionale, anche in relazione alle esigenze dei propri laboratori.
Di conseguenza, l’attribuzione del punteggio differenziato solo per un punto tra i due sistemi rientra nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione sanitaria e non appare inficiato da una manifesta illogicità o irragionevolezza o difetto di presupposto.
Per cui il motivo va respinto.
6.- Infine, con riferimento ai sopra esposti motivi, va rammentato che il principio di equivalenza si applica, indipendentemente dagli espressi richiami negli atti di gara o da parte dei ricorrenti, essendo esso espressione della massima concorrenzialità (favor partecipationis) e della parità di trattamento (par condicio) nel mercato di monopsonio dei contratti pubblici.
Talché ogniqualvolta occorra verificare la conformità del prodotto offerto in gara, rispetto ad uno standard tecnico-normativo, richiamato dalla stazione appaltante, s’impone un approccio di tipo sostanziale e non già di tipo formalistico, atto a consentire all’operatore economico concorrente di dimostrare che la propria offerta ottempera in maniera sovrapponibile o equivalente allo standard prestazionale richiesto (T.A.R. Marche, 7 settembre 2020 n. 518; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020 n. 3808; T.A.R. Marche, 7 settembre 2020 n. 518; T.A.R. Lazio, sez. III, 25 novembre 2019 n. 13499; T.A.R. Lazio, sez. III 5 novembre 2019 n. 12675; Cons. St., sez. III, 5 giugno 2019 n. 3778), tanto anche con precipuo riferimento ai dispositivi medici (Cons. G.A.R.S. 20 luglio 2020 n. 634; Cons. St., sez. III, 14 maggio 2020 n. 3081; T.A.R. Puglia, sez. II, 11 novembre 2020 n. 1392).
Invero, la descrizione tecnica del parametro di valutazione e/o della specifica tecnica ha lo scopo di precisare il contenuto del bene ricercato in fornitura, senza però che la stessa possa risultare asservita ad inutili limitazioni.
Perciò il bene chiesto in fornitura, da un lato, onde identificarne le caratteristiche essenziali, non può rimanere troppo generico e vago; ma, al contempo, dall’altro lato, al fine di non restringere la platea dei concorrenti, non può affatto essere troppo specifico e definito nel dettaglio minuto.
Nel mercato, gli operatori economici tendono invero a perfezionare costantemente i propri prodotti e a differenziarli, per ragioni di marketing, dai prodotti omologhi dei concorrenti, per cui qualsivoglia operatore economico tenta di proporre il proprio prodotto come ultimo ritrovato in possesso di qualità superiori agli altri in commercio. Ma la ratio delle procedure di evidenza pubblica è proprio quella di permettere a prodotti e a produttori il libero confronto concorrenziale, nell’interesse invero concordante sia degli operatori economici, che in tal modo accedono, a parità di armi, al mercato del tipo di monopsonio degli appalti pubblici, sia delle amministrazioni appaltanti, che possono reperire nel mercato il migliore prodotto possibile, epperò confacente alle proprie esigenze.
7.- Nel caso di specie, infine, va considerato che si è opinato sia sull’eguale attribuzione di pari punteggio a talune caratteristiche dei prodotti offerti, sia in ordine ad uno scarto minimo di uno o due punti, così come attribuiti dalla commissione giudicatrice. Si tratta dunque della valutazione sulla qualità delle offerte di gara, così come dell’attribuzione dei punteggi, da parte della commissione, che rientrano nella sfera della discrezionalità tecnica riconosciuta alla stessa, per cui sono sindacabili nel limite dell’abnormità della scelta (T.A.R. Lazio, sez. II, 17 luglio 2020 n. 8287), senza che ci si possa spingere a sostituire il giudizio espresso (T.A.R. Lazio, sez. II, 4 febbraio 2020 n. 1487).
Per questo motivo il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo sulle valutazioni delle offerte tecniche, per giurisprudenza costante, è limitato al caso in cui siano rilevati vizi di illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti (ex multis Cons.St., sez. V, 19 ottobre 2020 n. 6306), che, nel caso di specie, non sono riscontrabili.
8.- In conclusione, il ricorso, per le sopra esposte motivazioni, va respinto.
9.- Sussistono giusti motivi, per la peculiarità delle questione tecniche trattate, per compensare le spese del giudizio, ivi compreso il compenso del verificatore stabilito in € 2.100,00 (comprensive di € 500,00, a titolo di anticipo), che va posto in parti uguali, a carico di tutte le parti, e in solido tra le stesse.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Dispone a carico di tutte le tre parti costituite il pagamento, in parti uguali e in solido, in favore del verificatore professoressa Adriana Mosca, del compenso liquidato in € 2.100,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

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