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LA TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. n. 178/2020)

Focus a cura di Agostino Sola

 

  1. La tutela trasversale dell’ambiente

La tutela dell’ambiente si viene a caratterizzare, in maniera piuttosto pacifica, per la difficoltà di confinarla in specifiche ed isolate branche del diritto. Detto altrimenti, tra gli elementi preponderanti della tutela dell’ambiente si deve annoverare la sua trasversalità in quanto non si limita ad operare in un ambito specifico e predeterminato ma è suscettibile di conformare differenti ambiti.

Quando si fa riferimento al concetto di trasversalità della tutela dell’ambiente si richiama, in via preliminare, anche il riparto delle potestà legislative tra Stato e Regioni. La potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente funge da “cintura di sicurezza” per la creazione di standard di protezione unitari, ciò non esclude la facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela più elevate nell’esercizio di altre competenze che vengano a contatto con quella trasversale, appunto, dell’ambiente. Non manca giurisprudenza1 che riconduce tali interventi di più avanzata tutela dell’ambiente, oltre che dalle norme costituzionali sul riparto delle competenze legislative, trovano legittimazione nell’art. 9 Cost., che impone di tutelare il paesaggio a tutti i soggetti della Repubblica, tra i quali, ex art. 114 Cost., anche alle Regioni.

La breve deviazione ci è utile per osservare come la tutela dell’ambiente non può essere delegata unicamente alle strutture amministrative a vocazione ambientale ma, anzi, coinvolge gran parte delle attività pubbliche e private. Spetta, infatti, al legislatore nazionale (ma, come abbiamo visto, anche regionale) indicare quale siano gli standard di tutela dell’ambiente minimi da rispettare anche conformando l’attività di strutture non direttamente preposte alla tutela dell’ambiente.

La vocazione trasversale e conformativa delle finalità di tutela dell’ambiente sta vivendo un periodo di forte espansione. Si pensi, ad esempio, alla crescente attenzione per i cd. appalti verdi con cui la pubblica amministrazione, integrando criteri ambientali nei processi di acquisto, interviene dal lato della domanda nelle consuete attività di acquisizione di beni e servizi ricercando e scegliendo quelle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente2. Basti pensare che, secondo i dati forniti dalla Commissione3, gli appalti pubblici rappresentano circa il 14 % del PIL dell’UE, pari circa a 2.000 miliardi di euro l’anno. È chiaro allora come, in virtù di queste cifre, la valorizzazione in sede di gara delle considerazioni ambientali – sia dal lato della domanda, sia dal lato dell’offerta – rappresenta una forte istanza di tutela dell’ambiente. Ad esempio, acquistando autobus a emissioni ridotte per migliorare la qualità dell’aria, usando materiali a basso impatto per realizzare edifici e strade e acquistando prodotti per la pulizia privi di sostanze tossiche, le pubbliche amministrazioni a livello locale, regionale e nazionale di tutta Europa possono contribuire a promuovere un’economia più verde, sostenibile ed efficiente e, quindi, ad integrare nelle proprie politiche anche la tutela dell’ambiente.

Il carattere trasversale emerge anche dall’esame delle disposizioni della legge di bilancio nelle quali sono individuabili finalità di tutela dell’ambiente. Venendo ora ai profili di maggior attualità ed interesse, si osserveranno le singole disposizioni normative contenute nella legge di bilancio (l. n. 160 del 30.12.2019) in tema e le sue successive attuazioni.

    1. L’introduzione di un bonus idrico (art. 1, commi 61, 62, 63, 64, 65)

La misura in oggetto ha la finalità di “perseguire il risparmio di risorse idriche” e si prevede l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo denominato “per il risparmio di risorse idriche”. Il bonus sarà erogato in favore di persone fisiche residenti in Italia per interventi di sostituzione di sanitari e rubinetteria con nuovi apparecchi che consentano di perseguire un minor consumo di risorse idriche.

Per le modalità di erogazione del bonus si rimane in attesa di un decreto ministeriale attuativo da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo legislativo. La disposizione in esame non appare specificare se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare.

A prescindere dalle polemiche sollevate, questo incentivo ha sicuramente il pregio di rafforzare la filiera che ruota attorno alla rubinetteria ed alla ceramica sanitaria. È stato calcolato, ad esempio, che l’industria nazionale della rubinetteria vale circa 9 miliardi.4 Al ritorno economico si dovrà poi aggiungere l’importante risparmio di risorse idriche stimato in 414 milioni di metri cubi l’anno.

Non si può dubitare che un simile intervento non risolva ex se le questioni del risparmio idrico. Si pensi, ad esempio che, stando agli ultimi dati ISTAT5, il trasporto idrico produce perdite pari al 42% del volume di acqua immesso nella rete. Al riguardo, però, si deve osservare come il primo incentivo ad una miglior gestione della rete idrica provenga (o, meglio, dovrebbe provenire) da quegli stessi enti gestori che ne subiscono le perdite economiche (perché non riscuotono le perdite idriche su tutta l’acqua distribuita). Il problema in questione, forse, pare maggiormente legato alla (cattiva) gestione imprenditoriale del servizio idrico (remunerato dagli utenti).

    1. L’estensione del periodo di validità del superbonus 110% (art. 1, commi 66, 67, 68,69,70,71,73,74)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso estendere il periodo di validità della misura del cd. superbonus 110% già prevista in seno al d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

Nonostante tale misura sia annoverata dal d.l. n. 34/2020 tra quelle fiscali6, la sua rilevanza ambientale è dovuta al fatto l’incentivo fiscale viene concesso per una articolata serie di interventi edilizi per l’efficienza energetica7 e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

L’insidia che si nasconde dietro a questa misura è contenuta nel successivo comma 74: l’estensione della validità degli incentivi è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

    1. L’estensione del periodo di validità del cd. “bonus verde” (art. 1, comma 76)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso estendere il periodo di validità della misura del cd. bonus verde introdotta dalla legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017). Si tratta anche in questo caso di una detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di € 5.000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800,00 €.8

    1. L’introduzione di un bonus per l’acquisto di veicoli elettrici (art. 1, commi 77,78,79)

Con la misura in commento la legge di bilancio prevede l’erogazione di un contributo sino ad un massimo del 40% del costo per l’acquisto (anche in leasing) di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica. L’erogazione del contributo è subordinata al possesso di un ISEE inferiore ad € 30.000.

Per le modalità di erogazione del contributo si rimane in attesa di un decreto ministeriale attuativo da emanare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del testo legislativo.

    1. L’estensione del “Fondo per la crescita sostenibile” (art. 1, commi 80,81)

Con la misura in commento è stata incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. L’incremento ammonta a 140 milioni di euro per l’anno 2021, a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

    1. La destinazione dei proventi delle quote di emissione dei gas serra ex d.lgs. n. 47/2020 (art. 1, comma 82)

Con la norma in commento si è modificato il comma 8 dell’art. 23 del d.lgs. n. 47/2020 con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2018/410 di modifica della disciplina del sistema europeo di scambio di quote d’emissione di gas serra per gli impianti industriali, il settore della produzione di energia elettrica e termica e gli operatori aerei. L’art. 23 prevede modalità di assegnazione onerosa delle quote di emissione per le attività diverse dal trasporto aereo. Il comma 8 dell’art. 23 viene modificato nel senso di prevedere, all’interno delle risorse già destinate al “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” tramite la quota annua dei proventi eccedente il miliardo di euro sia destinata, una quota destinata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale. Le eventuali eccedenze (superiori alla misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021) saranno destinate al finanziamento delle “misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti” di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 47/2020 ovvero saranno destinate (nella misura massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024) al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

    1. La creazione di un fondo per sostenere lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile delle aree di particolare interesse geologico o speleologico (art. 1, commi 91,92,93,94)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo (con dotazione iniziale di 4 milioni di euro) di ampio respiro destinato alla tutela ed alla valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico.

L’elemento rilevante in tema di tutela ambientale risiede nel fatto che detto fondo dovrebbe sostenerne uno sviluppo ed una gestione sostenibili a livello ambientali, pur promuovendone la fruizione pubblica.

La misura richiamata, dunque, mira a dare concreta attuazione a disposizioni normative di principio che risultano, nella pratica, di difficile attuazione. Il riferimento è sicuramente al difficile principio dello sviluppo sostenibile, codificato al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.9

Il successivo comma 92, tuttavia, limita l’ampia portata del fondo in favore dei complessi carsici a vocazione turistica in possesso di determinate caratteristiche.10

Gli interventi ammessi riguardano la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l’efficienza energetica, la tutela dell’ambiente con l’eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

L’iniziativa in commento ha il pregio di farsi carico delle esigenze di valorizzazione turistica (con tutto l’indotto generato sui territori circostanti) delle aree di particolare interesse geologico o speleologico. Si rimane in attesa di osservare i criteri di riparto adottati dal successivo decreto ministeriale attuativo. Si auspica un sistema premiale ponderato di progetti a maggior impatto sul territorio.11

    1. La creazione di un fondo d’investimento per favorire la transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi delle piccole e medie imprese (art. 1, commi 124, 125, 126)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese (con dotazione iniziale di 100 milioni di euro). La metà dei fondi previsti è destinata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale. Il fondo viene istituito per sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con successivo decreto saranno ripartite le risorse tra le varie finalità e saranno indicati i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni.

    1. La creazione di un fondo per la sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale nella economia della conoscenza (art. 1, comma 195)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso istituire un fondo sperimentale per migliorare le capacità professionali degli operatori turistici, anche mediante una loro maggior sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale.

Il fondo si rivolge ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e, nel più ampio obiettivo di sviluppo, coesione e competitività, promuove la cd. “economia della conoscenza”. L’offerta turistica cui si fa riferimento è volta alla valorizzazione di esperienze tipiche del “patrimonio culturale immateriale” nei quali l’elemento culturale è fortemente ancorato alla realtà territoriale di riferimento e, per questo, si manifestano le esigenze della sostenibilità.12 Ciò conferma come l’attenzione sempre maggiore per le dinamiche intergenerazionali13 abbia interessato non solamente il diritto ambientale (dove lo sviluppo sostenibile viene originariamente teorizzato14) ma i più diversi settori dell’ordinamento: dal turismo15 ai beni culturali16, dal welfare17 all’economia18.

    1. Misura di sostegno allo sviluppo sostenibile delle aree montane (art. 1, comma 547)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha autorizzato la maggiore spesa di € 500.000,00 da parte dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali.

La maggiore spesa è funzionale al finanziamento di attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell’accesso ai fondi europei.

    1. La «Fondazione per il futuro delle città» (art. 1, commi 566, 567, 568, 569, 571)

Con la disposizione in commento la legge di bilancio ha istituito una fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle città» per la promozione del progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali nel più ampio contesto della transizione verde dell’Italia19. Lo scopo della fondazione, dunque, è quello di realizzare un centro di ricerca specializzato nello studio delle piante come fonte di soluzioni possibili a salvaguardia dell’ambiente, e a miglioramento dei centri urbani delle città italiane.

Per meglio conoscere finalità e modalità di funzionamento della fondazione occorre aspettare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle finanze. Ad oggi, la dotazione iniziale della fondazione ammonta a 5 milioni di euro.

    1. Incremento dei fondi destinati alla riforestazione (art. 1, comma 570)

Con la disposizione in commento la legge di bilancio ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per il programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane contenuta nell’art. 4, d.l. n. 111/2019, convertito con l. n. 141/2019.

Per la disciplina degli interventi di riforestazione, in particolare per la loro presentazione e successiva valutazione, è stato emanato in data 9 ottobre 2020 apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

    1. Modifica della disciplina degli incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotto impatto inquinante, cd. “ecobonus” (art. 1, comma 651)

Con la disposizione in commento la legge di bilancio è intervenuta modificando la legge di bilancio per l’anno 2019 ai commi 1034 e seguenti nella parte in cui si prevedeva l’erogazione di un contributo per l’acquisto di veicoli parametrato in base ai grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km): minore l’impatto inquinante, maggiore è il valore del contributo erogato. Il contributo, poi, aumenta se viene contestualmente consegnato per la rottamazione un altro veicolo, che sia di proprietà dell’acquirente o di uno dei familiari conviventi. Il contributo all’acquirente viene riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto.

    1. Riduzione della cd. ecotassa (art. 1, comma 651)

Con la disposizione in commento la legge di bilancio è intervenuta modificando la legge di bilancio per l’anno 2019 ai commi 1034 e seguenti nella parte in cui si prevedeva il pagamento di una specifica imposta, cd. ecotassa, per disincentivare l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di monossido di carbonio eccedenti determinate soglie. L’imposta viene parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.

La modifica legislativa ha provveduto ad una rideterminazione (al ribasso) degli importi dovuti.

    1. L’introduzione di un bonus aggiuntivo per l’acquisto di vetture Euro 6 (art. 1, commi 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659)

Con la misura in commento la legge di bilancio prevede l’erogazione di un contributo parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km). Il contributo all’acquirente viene riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto.

Si tratta, dunque, di un aumento, limitato solamente all’anno 2021, del contributo già previsto in caso di acquisto, con o senza rottamazione, di un autoveicolo nuovo. Il comma 656, infatti, espressamente prevede la cumulabilità con il contributo già contenuto nella legge di bilancio 2019.

Il comma 657 estende il contributo anche ai veicoli commerciali, prima esclusi dall’erogazione del contributo.

    1. Estensione della portata del Fondo per l’incremento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale (art. 1, comma 661)

Con la misura in commento la legge di bilancio estende la portata del Fondo per l’incremento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale anche alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5.

    1. Incremento dei contributi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli ibridi o elettrici (art. 1, comma 691)

Con la disposizione in commento la legge di bilancio ha stanziato ulteriori fondi per l’erogazione del contributo all’acquisto di ciclomotori e motocicli, con o senza rottamazione di altro veicolo.

    1. Incremento dei contributi per l’erogazione del buono mobilità (art. 1, commi 692, 693, 694, 695)

Con la disposizione in commento la legge di bilancio ha stanziato ulteriori fondi per l’erogazione del buono mobilità per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane mediante tramite contributi per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 2, d.l. n. 111/2019.20

    1. Installazione di punti di ricarica di potenza elevata in autostrada (art. 1, comma 697)

Con la misura in commento la legge di bilancio impone ai concessionari autostradali di installare lungo le tratte di propria competenza dei punti di ricarica di potenza elevata per facilitare la diffusione della mobilità elettrica anche nell’ambito extra urbano. Se i gestori autostradali non provvederanno entro 180 giorni, chiunque ne faccia richiesta può candidarsi alla loro installazione.

    1. Erogazione di un contributo per le imprese di trasporti e logistica (art. 1, comma 698)

Con la misura in commento la legge di bilancio prevede l’erogazione di un contributo alle imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio. Il contributo viene erogato per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita.

Per le modalità di erogazione del bonus si rimane in attesa di un decreto ministeriale attuativo da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo legislativo.

    1. Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette (art. 1, commi 736, 737, 738, 738, 740, 741)

Con la disposizione in commento la legge di bilancio ha incrementato di 6 milioni di euro le risorse destinate alla gestione ed al funzionamento dei parchi nazionali. Ugualmente, anche per le aree marine protette ed i parchi sommersi la legge di bilancio ha incrementato di 3 milioni di euro le risorse loro destinate. Sono state aggiunte due aree marine di reperimento21: Isole Cheradi e Mar Piccolo.

In tale contesto, viene rifinanziato anche il programma sperimentale “Caschi verdi per l’ambiente” di cui all’art. 5ter d.l. n. 111/2019, convertito con l. n. 141/2019.

    1. La certificazione ambientale per la finanza sostenibile (art. 1, commi 745, 746, 747)

Con la disposizione in commento la legge di bilancio istituisce un sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile per favorire gli investimenti sostenibili in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 che stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Per le modalità di funzionamento del sistema di certificazione si rimane in attesa di un decreto ministeriale attuativo da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo legislativo. Il decreto dovrà definire, in via sperimentale, gli indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi.

La valutazione della sostenibilità dei progetti di investimento, e la relativa certificazione, potrebbe avere importanti ripercussioni sui finanziamenti di opere pubbliche, individuando procedure più snelle e rapide per i progetti ambientalmente sostenibili.22

    1. La creazione di un fondo per l’implementazione del risparmio dell’acqua (art. 1, comma 752)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso istituire un fondo denominato «Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica» per la realizzazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato per dare attuazione al principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi.

Per le modalità di utilizzo del fondo si rimane in attesa di un decreto ministeriale attuativo da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo legislativo.

    1. La creazione di un fondo per il recupero della fauna selvatica (art. 1, commi 757, 758)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso istituire un fondo per il recupero della fauna selvatica destinato a sostenere le associazioni ambientaliste riconosciute che prevedano nel proprio statuto lo svolgimento di attività di tutela e cura della fauna selvatica tramite la gestione di centri per la cura e il recupero della fauna selvatica.

Per le modalità di utilizzo del fondo si rimane in attesa di un decreto ministeriale attuativo da emanare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo legislativo.

    1. La realizzazione di progetti di educazione ambientale nelle scuole (art. 1, comma 759)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso istituire un fondo per la realizzazione di progetti di educazione ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado delle Zone Economiche Ambientali (ZEA), istituite con il d.l. n. 111/201923, delle riserve MAB-UNESCO e dei siti naturalistici dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

Per le modalità di utilizzo del fondo si rimane in attesa di un decreto ministeriale attuativo.

    1. L’introduzione del sistema del vuoto a rendere (art. 1, commi 760, 761, 762, 763, 764, 765,766)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso introdurre il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA). Per promuovere il sistema del vuoto a rendere, la legge di bilancio prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per gli operatori economici che, avendo la propria sede all’interno della Zona Economica Ambientale, introducano per la vendita il sistema in oggetto. Agli acquirenti, invece, è riconosciuto un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio stesso. Mentre a chi concede detto abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo.

La disposizione in esame manifesta l’attenzione del legislatore per le Zone Economiche Ambientali, recentemente istituite e dotate di apposito fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.24

    1. Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi 767, 768, 769)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso introdurre il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA). A tal fine, è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» per l’erogazione di un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l’adozione di sistemi di misurazione puntuale.

Per le modalità di utilizzo del fondo si rimane in attesa di un decreto ministeriale attuativo da emanare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del testo legislativo.

    1. Incentivo per l’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi 770, 771)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA). A tal fine, è istituito un fondo denominato «Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali» per l’erogazione di contributi all’acquisto di compostiere di comunità.

    1. Modifica della disciplina dei contributi destinati agli enti territoriali per favorire gli investimenti anche con finalità ambientale (art. 1, commi 809)

Con la misura in commento la legge di bilancio è intervenuta modificando ed estendendo la disciplina dell’art. 1, comma 134, l. n. 134/2018 (legge di bilancio 2019). In particolare, si prevede che il finanziamento sia assegnato quale contributo anche per investimenti relativi alla progettazione degli interventi già previsti dalla norma. Di interesse sono gli investimenti per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Il contributo viene esteso anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

    1. L’introduzione di un bonus per l’installazione di sistemi di filtraggio per l’acqua potabile (art. 1, commi 1087, 1088, 1089)

La misura in oggetto ha la finalità di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile. A tale scopo, dunque, è destinato, senza distinzioni di sorte, un contributo quale credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Per le modalità di utilizzo del fondo si rimane in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenza delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del testo legislativo.

  1. Conclusioni

Al termine di questo lavoro prettamente compilativo si possono tirare le fila del lungo e complesso intervento statale in materia ambientale.

Come si accennava in apertura, gli interventi, mai come questa volta, sono decisamente di ampio respiro e coinvolgono più settori economici. La finalità è evidente: sostenere il più possibile l’economia (pensiamo ai settori automobilistici colpiti dalla crisi pandemica), non lasciando in secondo piano le esigenze di tutela dell’ambiente.

Le tipologie di intervento possono essere più o meno condivisibili. Come osservato, infatti, la tipologia principale di misura individuata è quella dell’erogazione di contributi o di incremento di fondi per strutture e finalità preesistenti. Ciò nonostante, dal quadro complessivo emerge, ancora una volta, l’importanza del Green Public Procurement: particolarmente interessante sembrerebbe la creazione del sistema, pur volontario, di certificazione ambientale per la finanza sostenibile.

Il problema principale degli interventi previsti rimane, come sempre, la loro attuazione puntuale. La perplessità deriva dal dato condiviso dall’Ufficio per il programma di governo (UPG) in base al quale i decreti attuativi emanati nel corso del 2019 risultano pari solamente ad un terzo di quelli da emanare. Le conseguenze determinano una sostanziale immobilità delle riforme che rimarranno, tutte o in parte, inattuate. Al fine di verificare l’esatta portata delle norme in commento si rimane, dunque, in attesa dei numerosi decreti attuativi che i Ministeri saranno chiamati ad emanare al fine di concretizzare gli interventi previsti.

Ma non solo. La puntuale concretizzazione degli interventi programmati darà conto dell’effettività o meno della rinnovata sensibilità ambientale: se sia effettivamente mutata ovvero rappresenti solamente un cambio di rotta ‘obbligato’ dall’interesse, pubblico e privato, nazionale e sovranazionale sul tema.

 

Note:

1 Il riferimento è al TAR Liguria, sez. I, 25/3/2013, sent. n. 522.

2 Sul ruolo fondamentale dei contratti pubblici nelle strategie di sviluppo sostenibile, si rinvia a S. Colombari, Le considerazioni ambientali nell’aggiudicazione delle concessioni e degli appalti pubblici, in Urbanistica e appalti, n. 1/2019, p. 5.

3 https://ec.europa.eu/environment/efe/news/green-public-procurement-drives-circular-economy-2016-09-05_it

4 G. Mancini, Bonus idrico, imprese mobilitate. Per la ceramica attesi ricavi su del 15%, Il Sole 24 Ore, 5/1/2021.

5 ISTAT, Censimento delle acque per uso civile, anno 2018, pubblicato il 10/12/2020.

6 Si tratta, infatti, di una modifica della disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica , c.d. “ecobonus”, già prevista dall’art. 14 d.l. n. 63/2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013.

7 L’art. 119, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, individua tre diversi interventi:

a) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (il beneficio è esteso anche alle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito);

c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (il beneficio è esteso anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito).

8 La disposizione specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono: a) la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

9 Detto principio opera quale principio generale dell’azione amministrativa nel senso che, secondo quanto già chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (ci si riferisce a Corte Costituzionale, sent., 28 giugno 2004, n. 196, §23 in diritto), dal carattere primario dell’ambiente deriva la necessità che si operino concreti bilanciamenti da parte del legislatore ordinario per garantire l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative. Il riconoscimento della primarietà dell’ambiente si attua, dunque, considerando le variabili ambientali di ogni azione pubblica ossia attraverso l’integrazione della tutela dell’ambiente in tutte le altre politiche pubbliche.

10 Le risorse, infatti, saranno ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche: a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l’accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri; b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019; c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

11 Aree di interesse geologico o speleologico si osservano, ad esempio, anche in Sardegna. Si pensi alle grotte di Su Marmuri che si trovano nel territorio del piccolo comune di Ulassai (NU): opere naturali di inestimabile valore artistico, le grotte sono considerate tra le più importanti d’Europa e si estendono per oltre 850 metri visibili con picchi di altezza di ben 70 metri.

12 Il termine sostenibilità, derivato dall’aggettivo sostenibile, indica la caratteristica per la quale una determinata azione o situazione può, appunto, sostenersi, ossia ripetersi o, comunque, sopportarsi e mantenersi indefinitamente ad un certo livello. L’etimologia della parola è di origine latina.

13 Sul tema si veda, ad esempio, R. Bifulco – A. D’Aloia, Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della solidarietà intergenerazionale, Napoli, 2008.

14 Con la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, l’espressione “sviluppo sostenibile” trova un’espressa definizione quale “diritto allo sviluppo [che] deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future.

15 In tema, ad esempio, A. Braga, Lo sviluppo del turismo sostenibile: cambiamenti sociali e acquisizione di competenze, Roma, Ediesse, 2014.

16 In tema, ad esempio, di recente C. Videtta, Cultura e sviluppo sostenibile. Alla ricerca del IV pilastro, Torino, Giappichelli, 2018.

17 In materia pensionistica, Corte Costituzionale, sent., 5 luglio 2016, n. 173.

18 Si pensi all’introduzione del principio di pareggio di bilancio che, secondo la Corte Costituzionale, sent., 7 aprile 2014, n. 88, costituisce “l’attuazione dei nuovi princìpi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico” ed “implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future”.

19 La transizione verde deve essere collocata nel contesto del cd. Green New Deal europeo. La Commissione europea ha, infatti, indicato quale priorità la realizzazione di un’economia europea sostenibile, all’interno del più ampio ed ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra dell’80% fino al 2050. In generale, dunque, con la transizione verde si fa riferimento all’insieme delle determinazioni statali, e sovranazionali, volte alla tutela dell’ambiente tramite interventi finalizzati a ridurre dell’inquinamento, l’utilizzo delle energie rinnovabili, la protezione delle biodiversità ed il contrasto ai cambiamenti climatici.

20 In tema di mobilità sostenibile, poi, si osserva come i monopattini elettrici siano equiparati ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada. Il riferimento è ai monopattini elettrici che rientrino nei limiti di potenza e velocità previsti dal DM 229/2019: si tratta del decreto con il quale è stata avviata la sperimentazione della micromobilità elettrica e che disciplina, tra i vari dispositivi di micro-mobilità, anche i monopattini elettrici di potenza massima del motore elettrico di 500W.

21 Si tratta di aree la cui conservazione attraverso l’istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

22 In tal senso, infatti, la COM 2018/97 del 8/3/2018 recante il “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile” auspica che i flussi di capitali siano indirizzati verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva.

23 In particolare, l’art. 4-ter, rubricato “Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualita’ dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani”, con lo scopo di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale e di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico, all’economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, prevede che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisca una zona economica ambientale (ZEA). È evidente l’importanza e la novità di tale previsione sia per le finalità, sia anche per il riferimento ad istituti di recente sviluppo – quali quelli di cittadinanza attiva, sul tema: M. V. Ferroni, Le forme di collaborazione per la rigenerazione di beni e spazi urbani, in Nomos, 2017, 3; F. Giglioni, La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la gestione del territorio, in La rigenerazione di beni e spazi urbani – contributo al diritto delle città, a cura di F. Di Lascio – F. Giglioni, Il Mulino, Bologna, 2017; A. Sola, I privati nella gestione delle emergenze ambientali. I patti di collaborazione, in Ambiente Diritto – Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1/2019. È d’altronde la stessa tutela ambientale ad essere caratterizzata da una capacità attrattive e creativa che ha da sempre condotto all’individuazione di soluzioni specifiche, spesso mutuate da altri settori: M. Brocca, Interessi ambientali e decisioni ammnistrative. Profili critici e nuove dinamiche, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 15 e ss.

24 La legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019) all’art. 1, commi 85, 86, 87 e 88, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Parte della dotazione del fondo (20 milioni) è destinata alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali (ZEA).


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