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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo, Diritto urbanistico - edilizia, Procedimento amministrativo Numero: 2329 | Data di udienza: 11 Febbraio 2021

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Art. 57 e s. L.R. Friuli Venezia Giulia n. 19 del 2009 – Parti comuni – Diritti di terzi – Sistema tavolare – Foglio reale – Proprietà esclusiva – Autorizzazione – Immutazione della destinazione – Ingerenza dell’amministrazione nei rapporti tra privati – Legittimazione dell’istante – Art. 11, c. 1, del DPR n. 380 del 2001 – Piano tavolare – Preminenza delle prescrizioni normative e descrittive – Mancata impugnazione del permesso di costruire – Acquiescenza – Esclusione – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Annullamento in autotutela – Art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990 – Istruttoria nuova – Capacità lesiva autonoma – Impugnazione – Art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990 – Annullamento d’ufficio – False rappresentazioni dei fatti – Termine di 18 mesi – Amministrazione incolpevole. (Massime a cura di Antonio Persico)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2021
Numero: 2329
Data di udienza: 11 Febbraio 2021
Presidente: Greco
Estensore: Rotondo


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Art. 57 e s. L.R. Friuli Venezia Giulia n. 19 del 2009 – Parti comuni – Diritti di terzi – Sistema tavolare – Foglio reale – Proprietà esclusiva – Autorizzazione – Immutazione della destinazione – Ingerenza dell’amministrazione nei rapporti tra privati – Legittimazione dell’istante – Art. 11, c. 1, del DPR n. 380 del 2001 – Piano tavolare – Preminenza delle prescrizioni normative e descrittive – Mancata impugnazione del permesso di costruire – Acquiescenza – Esclusione – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Annullamento in autotutela – Art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990 – Istruttoria nuova – Capacità lesiva autonoma – Impugnazione – Art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990 – Annullamento d’ufficio – False rappresentazioni dei fatti – Termine di 18 mesi – Amministrazione incolpevole. (Massime a cura di Antonio Persico)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 18 marzo 2021, n. 2329

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire – Art. 57 e s. L.R. Friuli Venezia Giulia n. 19 del 2009 – Parti comuni – Diritti di terzi – Sistema tavolare – Foglio reale – Proprietà esclusiva – Autorizzazione – Immutazione della destinazione
I singoli comproprietari hanno la possibilità di apportare delle innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose o parti comuni solo previa autorizzazione in tal senso da parte degli altri comproprietari, secondo le quote di maggioranza. Non può essere postulata la legittimità del permesso di costruire in ragione del fatto che trattandosi di parti comuni è consentito al comproprietario farne uso per il miglior rendimento della cosa, in caso di immutazione della destinazione del bene con modalità escludenti dal pari uso per il terzo comproprietario.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Permesso di costruire – Ingerenza dell’amministrazione nei rapporti tra privati – Legittimazione – Art. 11, c. 1, del DPR n. 380 del 2001
Il Comune, in sede di rilascio del titolo edilizio, non è tenuto a svolgere verifiche complesse in ordine al regime proprietario dei beni né, tanto più, a risolvere conflitti tra parti private (il titolo viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi). Ciò non di meno, deve verificare la legittimazione dell’istante come impone l’ articolo 11, c. 1, del DPR n. 380 del 2001. La legittimità del suo operato va vagliata alla luce di quelle che sono le obiettive risultanze documentali per come evinte da registri pubblici, atti notarili o giudiziali.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano tavolare – Preminenza delle prescrizioni normative e descrittive
Qualora vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative/descrittive del Piano tavolare, sono queste ultime a prevalere. Tale preminenza trova fondamento nell’assunto per cui in sede di interpretazione degli strumenti di regolazione del territorio le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi o negare quanto risulta da questo.

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Mancata impugnazione del permesso di costruire – Acquiescenza – Esclusione.
Alla mancata impugnazione del permesso di costruire non può attribuirsi il significato di prestata acquiescenza all’uso della cosa comune, in difetto di un comportamento dal significato concludente univoco, concordante e inequivoco.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Annullamento in autotutela – Art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990 – Istruttoria nuova – Capacità lesiva autonoma – Impugnazione
L’esercizio dei poteri di autotutela è, di norma, discrezionale nell’ an, ovvero quanto alla fase di avvio del procedimento. Ragion per cui, se anche instata dalla parte privata, l’Amministrazione conserva la piena facoltà in ordine alla decisione se avviare o meno il procedimento di riesame, che resta, dunque, un tipico procedimento ad avvio facoltativo d’ufficio. Una volta che il Comune, esperita la ricognizione circa la sussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento, si è determinato per il riesame del provvedimento amministrativo, alla luce di una nuova istruttoria mercé la riconsiderazione degli originari presupposti rivalutati alla luce di acquisizioni fattuali prima ignote (articolo 21 nonies, L. n. 241 del 1990), il provvedimento che ne consegue sostituisce l’atto di primo grado nel regolare ex novo l’assetto di interessi ed esprime una rinnovata, autonoma capacità lesiva in grado di legittimare il soggetto alla impugnazione del nuovo atto. Non si tratta, dunque, di una remissione in termini che autorizza, in via postuma, la proposizione di un ricorso che sarebbe altrimenti ormai tardivo bensì, di un nuovo e diverso ricorso proposto contro un provvedimento che ha regolato ex novo il rapporto inter partes.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990 – Annullamento d’ufficio – False rappresentazioni dei fatti – Termine di 18 mesi – Amministrazione incolpevole – Ragionevolezza – Accertamento dell’amministrazione

L’articolo 21 nonies, legge n. 241/1990 contempla due categorie di provvedimenti – differenziabili in ragione dell’uso della disgiuntiva “o” – che consentono all’Amministrazione di esercitare il potere di annullamento d’ufficio oltre il termine di diciotto mesi dalla loro adozione, a seconda che siano, appunto, conseguenti a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni sostitutive false. Quando l’erroneità dei dati è imputabile non già all’Amministrazione, bensì esclusivamente al comportamento della parte, non si può pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione dell’iniziativa di controllo dei dati forniti e rimotiva, dovendosi dare spazio, invece, in questi casi, al più generale canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la tempistica del caso concreto. Il superamento del rigido limite temporale di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies deve pertanto ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto segnalante abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale. Viene in rilievo, in questi casi, una fattispecie non corrispondente alla realtà determinata da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale; se induttiva, invece, di una falsa rappresentazione dei fatti, può essere rilevante al fine di superamento del termine di 18 mesi anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa venga accertata inequivocabilmente dall’Amministrazione con i propri mezzi.

(Conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia nn. 237/2018 e 355/2019) – Pres. Greco, Est. Rotondo – S. J. e R. B. (avv. T. Billiani) c. Comune di Trieste (avv.ti M. Filipuzzi, A. Fontanelli e V. Frezza); Comune di Trieste (avv.ti M. Filipuzzi, A. Fontanelli e V. Frezza) c. S. R. (avv.ti A. Dapas e S. Piemontesi); S. J. e R. B. (avv. T. Billiani) c. S. R. (avv.ti A. Dapas e S. Piemontesi).


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 18 marzo 2021, n. 2329

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi in appello:
1) numero di registro generale 153 del 2019, proposto dai signori Sonja Jurman e Roberto Bressan, rappresentati e difesi dall’avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ugo Luca Savio De Luca in Roma, via F. Rosazza, 32,

contro

il Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maritza Filipuzzi, Aldo Fontanelli e Valentina Frezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Fontanelli in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, 11,
nei confronti
del signor Stefano Rebula, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Dapas e Silvia Piemontesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

2) numero di registro generale 3035 del 2020, proposto dal Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maritza Filipuzzi, Aldo Fontanelli e Valentina Frezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Fontanelli in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, 11,
contro
– il signor Stefano Rebula, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Dapas e Silvia Piemontesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– i signori Roberto Bressan e Sonja Jurman, rappresentati e difesi dall’avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

3) numero di registro generale 3087 del 2020, proposto dai signori Roberto Bressan e Sonja Jurman, rappresentati e difesi dall’avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il signor Stefano Rebula, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Dapas e Silvia Piemontesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
del Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maritza Filipuzzi, Aldo Fontanelli e Valentina Frezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Fontanelli in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, 11;
per la riforma
quanto al ricorso n. 153 del 2019:
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 237/2018, concernente l’annullamento parziale in autotutela del permesso di costruire (prot. n. 2016-0009338) del 19 gennaio 2016;
quanto al ricorso n. 3035 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 355/2019, concernente permesso di costruire;
quanto al ricorso n. 3087 del 2020:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 355/2019, concernente permesso di costruire.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste, del signor Stefano Rebula e dei signori Roberto Bressan e Sonja Jurman;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, il cons. Giuseppe Rotondo, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto di appello, iscritto sul RG n. 153/2019, i signori Sonja Jurman e Roberto Bressan chiedono l’annullamento e/o la riforma, previa istanza di sospensione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 237/2018, pubblicata il 2 luglio 2018, con la quale il ricorso proposto dagli odierni appellanti è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
1.1. Oggetto del contendere, che ha dato la stura al presente contenzioso, è il provvedimento datato 2 febbraio 2018 prot. 2018 – 0024212 di “Annullamento parziale, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90 e s.m.i. – Permesso di costruire prot. Gen. 2016-0009338 prot. Corr. 95/135-7-2015 dd. 19.01.2019 rilasciato ai Sigg.ri BRESSAN Roberto e JURMAN Sonja”, sottoscritto dal dirigente dell’Area Città Territorio e Ambiente – Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Mobilità e Traffico del Comune di Trieste.
Il permesso di costruire, annullato in autotutela dal Comune, riguarda un progetto di ampliamento con modifiche interne ed esterne, di cui agli art. 57 e s. L.R. n. 19 del 2009, avente ad oggetto un immobile sito in viale Miramare, n. 305.
1.2. L’annullamento d’ufficio del titolo edilizio è stato così motivato: “per quanto attiene l’ampliamento verso monte del primo piano (q. 2,90), in quanto titolo rilasciato in violazione delle norme civilistiche relative alla completa disponibilità della parte indivisa (condominiale) della p.c.n. 2191/3 del C.C. di Contovello da parte dei medesimi”.
In parte motiva, il Comune ha esplicitato i seguenti elementi di valutazione tecnica: “nella richiesta di permesso di costruire presentata a firma dei Sigg.ri BRESSAN Roberto e JURMAN Sonja e dal tecnico incaricato ing. Marco SPALLETTI, era indicato che “l’intervento non riguardava le parti comuni” e che “l’intervento non incideva su diritti di terzi”; “il Comune di Trieste avviava i controlli all’ufficio Tavolare per accertare l’effettiva proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento e che dai controlli esperiti (ha) verificato che la parte ampliata, sita al primo piano a quota 2,90, insiste su una porzione di terreno indivisa (condominiale), della p.c.n. 2191/3 del C.C. di Contovello, come attestato dal piano castale tavolare dd. 19.10.2005 conservato al Tavolare sub G.N. 15896/05, intestata sia ai richiedenti che a terzi”; “… che l’ente “3”, di proprietà dei richiedenti il permesso di costruire in parola, al piano secondo (quota +6,06) di progetto, come giustamente indicato dall’ing. Spalletti, comprende l’edificio e una parte di terreno di “passaggio” più a monte (meglio evidenziata nella Pianta di copertura a quota +9,47) e nella sez. B-B, mentre al piano sottostante – primo piano (quota +2,90), il confine di proprietà non coincide con quello riportato in progetto, in quanto come indicato dal piano catastale tavolare citato il confine stesso coincide con il parametro esterno del muro perimetrale a monte dell’edificio, comportando pertanto un restringimento del limite di proprietà non solo per quanto riguarda il terreno libero ma pure per la parte di terreno sottostante il sedime originario del secondo piano rispetto al primo, generando pertanto una anomale porzione di terreno sottostante l’edificio in proprietà indivisa (condominiale), della p.c.n. 2191/3 del C.C. di Contovello”; ha dato, altresì, atto che è stato “avviato con comunicazione prot. corr. N. 95/135-20/2015 dd. 26.10.2017, un procedimento amministrativo di annullamento in autotutela diretto a comunicare ai titolari Sigg.ri BRESSAN Roberto e JURMAN Sonja di aver ottenuto l’atto di Permesso di costruire in difetto della titolarità degli immobili oggetto di intervento, contrariamente a quanto da loro dichiarato, e che nei termini di legge secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. non sono pervenute eventuali memorie e/o documentazioni al riguardo da parte dei medesimi”.
1.3. Nel giudizio di primo grado, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: violazione di legge; violazione dell’articolo 97 della Costituzione; violazione della Legge n. 241/1990; violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio; eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà tra atti della stessa pubblica amministrazione, difetto di istruttoria, erronea valutazione della documentazione prodotta unitamente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire; sviamento di potere; violazione dell’articolo 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990.
a) Il Comune di Trieste si è ingerito, illegittimamente e immotivatamente, in questioni che afferiscono a rapporti di natura squisitamente privatistica, allorquando la valutazione – come previsto nel permesso di costruire de quo – riguarda esclusivamente il rispetto “dei parametri urbanistici ed edilizi” dalla normativa di riferimento; b) il sig. Rebula avrebbe dovuto necessariamente impugnare – qualora avesse inteso contestare il contenuto del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Trieste (compresa la presunta natura condominiale del bene di cui trattasi) – tale provvedimento innanzi al T.A.R, formulando puntuali motivi di gravame al fine di ottenere l’annullamento dello stesso; c) il provvedimento impugnato non è stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento di annullamento parziale (la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dd. 26 ottobre 2017 ha ad oggetto l’annullamento in toto del permesso di costruire); d) alcuna valutazione, disamina di tutti gli elementi che compongono il Piano Tavolare G.N. 15896/05 è stata effettuata dal Comune di Trieste; e) a regime tavolare il “foglio reale” individua puntualmente delle unità immobiliari di proprietà esclusiva; f) dall’esame della “Planimetria Generale” del Piano Tavolare G.N. 15896/05 si evince che l’immobile identificato dalle unità immobiliari marcate 3, 4 e 5, rientra nel retino a puntini che identifica e contraddistingue la proprietà esclusiva dei signori Bressan e Jurman. Proprietà esclusiva che ricomprende, pertanto, anche tutte le murature, i solai del fabbricato, nonché il terreno circostante, ecc..; g) ulteriore prova che tutto l’immobile, ad esclusione dei 20 mq afferenti il box di Rebula, sia di proprietà esclusiva dei ricorrenti, deriva dalla circostanza che, successivamente all’acquisto dell’immobile da parte dei signori Bressan e Jurman, il signor Stefano Rebula presentava apposita domanda presso l’Ufficio Tavolare affinché venisse cancellato il diritto di servitù di passaggio a piedi esistente in precedenza tra le proprietà originariamente 26 possedute da Giancarlo Vallon (ora di Stefano Rebula); h) il provvedimento è stato adottato oltre il termine massimo previsto dall’articolo 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990, ossia oltre il termine di 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione (alias, dal 19 gennaio 2016, data di rilascio del permesso di costruire in argomento).
1.4. Si è costituito dinanzi al Tar il sig. Rebula (controinteressato).
1.5. Il Tar, con l’impugnata sentenza, ha dichiarato il ricorso, in parte, manifestamente infondato e, per altra parte, palesemente inammissibile.
Con riguardo al profilo di infondatezza (secondo motivo di gravame: violazione art. 21 nonies), il TAR ha osservato che anche a prescindere dalla valenza interruttiva della notificazione della comunicazione di avvio del procedimento e dall’interlocuzione medio tempore intervenuta, dal momento che il comma 2-bis, della disposizione richiamata, stabilisce che “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”; nel caso in esame, l’annullamento consegue all’accertamento della falsa rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base del titolo edilizio, ottenuto dai ricorrenti “in difetto della piena titolarità degli immobili oggetto di intervento, contrariamente a quanto da loro dichiarato”; in ragione di tale rilievo, il potere di autotutela deve quindi ritenersi esistente e validamente esercitato anche oltre il termine sancito dall’art. 21 nonies, 1° comma, L. n. 241 del 1990, trovando applicazione la previsione di cui al successivo comma 2 bis, sopra citato, con conseguente reiezione del secondo motivo di ricorso.
Con riguardo al profilo di inammissibilità (che ha investito il primo motivo di gravame), il TAR ha osservato che la motivazione dell’annullamento va ricondotta ai seguenti profili autonomi: (a) la disponibilità del suolo sottostante l’immobile attualmente edificato; (b) lo sconfinamento delle opere eseguite in ampliamento (intercapedine sormontata da bocche di lupo), a monte del fabbricato, con una dilatazione del confine di proprietà al livello della quota 2,90 m., piano primo, tale da incorporare una porzione comune; le censure proposte dai ricorrenti, compendiate nel primo motivo, sono peraltro riferite soltanto al primo aspetto (a), perché intese a comprovare la piena titolarità dell’area sulla quale risulta impostato il fabbricato esistente; – per contro, il secondo profilo (b), sul quale l’Amministrazione ha diffusamente basato la motivazione del provvedimento impugnato, si dimostra del tutto ignorato, nel contesto del ricorso, benché proprio dalla disamina della documentazione cartacea, opportunamente prodotta agli atti del giudizio, risulti in modo evidente che il progetto prevede, rispetto al sedime esistente, un avanzamento verso monte del piano primo, finalizzato alla realizzazione di un’intercapedine sormontata da bocche di lupo (cfr. inoltre, all. 3, deposito 15 giugno 2018, Rebula), con occupazione di un’area ulteriore, della quale non viene in alcun modo dimostrata la titolarità da parte dei ricorrenti; il provvedimento ben può essere sorretto da tale autonomo capo della motivazione (b), il quale, non solo non risulta contestato, ma, a ben vedere, appare ampiamente confermato dalle risultanze documentali rinvenibili negli atti.
1.6. Nel gravarsi avverso la sentenza di primo grado, gli odierni appellanti, dopo avere ricostruito il quadro storico e fattuale della vicenda, censurano la decisione del Tar n. 237/2018 per erroneità, sotto il profilo della manifesta ingiustizia, illogicità e irrazionalità, errore in iudicando, violazione dell’articolo 21 nonies della Legge n. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Quanto al profilo di infondatezza, essi osservano che la disposizione del comma 2 bis, articolo 21 nonies, L. n. 241 del 1990 stabilisce che possono essere annullati i provvedimenti amministrativi oltre il termine di 18 mesi nel caso in cui siano stati “conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”. Il presupposto necessario affinché l’annullamento del provvedimento amministrativo (in questo caso comunale) possa essere disposto oltre il termine di cui al comma 1 dell’articolo 21 nonies della Legge n. 241/1990 è rappresentato dal fatto che le condotte poste in essere da chi fornisce false rappresentazioni e/o rilascia dichiarazioni mendaci ex D.P.R. n. 445/2000 debbano costituire non solo reato, ma anche essere accertate con sentenza passata in giudicato. Tale presupposto qui non ricorre. Infatti, i signori Sonja Jurman e Roberto Bressan non solo ad oggi non hanno subito alcun procedimento penale, ma a carico degli stessi non è mai stata pronunciata alcuna condanna penale, men che meno passata in giudicato.
Ribadiscono, pertanto, il profilo di censura articolato in primo grado, e cioè che il provvedimento di autotutela è stato adottato oltre il termine massimo di 18 mesi previsto dall’articolo 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990.
In ordine al profilo di inammissibilità, deducono che in sede di ricorso dinanzi al Tar essi hanno, non solo dimostrato la proprietà esclusiva di tutti i beni oggetto degli interventi acconsentiti dal permesso di costruire bensì, puntualmente contestato e dedotto in ordine alla eccezione mossa dal Comune con riferimento alla proprietà dell’area oggetto di scavo.
Ragion per cui, reiterano le censure articolate con il primo motivo di ricorso originario, non scrutinate dal Tar: 1) illegittima ingerenza della Amministrazione comunale nei rapporti tra privati; 2) obbligo del signor Stefano Rebula di impugnare il permesso di costruire; 3) mancata notifica del preavviso di rigetto relativo all’annullamento parziale del permesso di costruire; 4) assenza di elementi probatori e istruttori a sostegno dell’assioma secondo il quale lo scavo sarebbe stato progettato in area di proprietà comune dei coniugi Bressan e del signor Rebula.
1.7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trieste e il sig. Rebula Stefano, producendo documenti e memorie difensive. Le parti hanno depositato, altresì, memorie conclusive e di replica.
2. Con atto di appello, iscritto sul RG n. 3035/2020, il Comune di Trieste chiede l’annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 355/2019, pubblicata il 6 agosto 2019.
2.1. I presupposti fattuali e l’oggetto del contendere sono i medesimi di cui al giudizio n. 153/2019. Nella presente vicenda, tuttavia, l’originario ricorrente è il sig. Rebula, controinteressato nel precedente giudizio, che ha impugnato il provvedimento del Comune di Trieste datato 2 febbraio 2018, prot. 2018 – 0024212 nella parte in cui “non annulla integralmente il permesso di costruire già rilasciato”.
Mentre, dunque, nel giudizio n. 153/2019, a ricorrere (nel giudizio instaurato dinanzi al Tar) sono i richiedenti il permesso di costruire (oggi appellante) che lamentano l’illegittimità dell’annullamento parziale del titolo edilizio, nel giudizio n. 3035/2020 a ricorrere nel giudizio promosso dinanzi al Tar è il sig. Rebula (confinante dei sigg. Jurman e Bressan) che lamenta(va) l’illegittimità del medesimo provvedimento a cagione dell’annullamento solo parziale (e non totale) del permesso di costruire.
2.2. Nel giudizio dinanzi al Tar, il sig. Rebula, sul presupposto di essere proprietario di un immobile e di un posto auto coperto all’interno di un’autorimessa, collocati in un compendio nel quale sono stati ricavati tre alloggi oltre ad alcune porzioni pertinenziali, ha sostenuto che i sigg. Jurman e Bressan non avrebbero avuto titolo a chiedere il rilascio del permesso di costruire, ampliamento con sopraelevazione, perché esso incide strutturalmente su una parte comune dell’edificio, che, a tale scopo, esigerebbe anche un adeguato consolidamento.
2.3. Il Tar, con sentenza n. 355/2019, respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune di Trieste (ricorso proposto anziché avverso l’originario permesso di costruire, non tempestivamente impugnato, contro i provvedimenti adottati in via di autotutela volti a circoscrivere l’intervento assentito in ragione della erronea rappresentazione dei confini di proprietà; la controversia riguarderebbe questioni attinenti alla regolazione dei rapporti condominiali, sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario), ha accolto il ricorso in quanto: “se è ben vero che l’art. 1127, comma 1, c.c. prevede che “il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo …”, il successivo comma 2 a sua volta antepone uno specifico presupposto oggettivo all’esercizio di tale facoltà (Cass. Civ., Sez. II , 29 gennaio 2018, n.2115), prescrivendo che “la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono”. Sotto questo aspetto, va considerato, nel caso in esame, che la necessità di provvedere all’esecuzione di preventive opere di consolidamento, al fine di adeguare le strutture perché possano sopportare il carico della sopraelevazione, è ampiamente comprovata dagli elaborati progettuali, peraltro in possesso dell’Amministrazione (e da questa esaminati in sede di rilascio del permesso di costruire), e in particolare dalla relazione di calcolo, dove viene precisato che “per poter eseguire i suddetti lavori [ossia il complesso degli interventi assentiti], si prescriveranno degli allargamenti fondazionali e il consolidamento delle murature con applicazione dell’intonaco armato su ambo i lati”.
Appare evidente come tali allargamenti fondazionali e l’applicazione di intonaco armato sulle murature (che costituiscono la precondizione strutturale per la successiva realizzazione delle opere di sopraelevazione) ricadano sulle parti comuni dell’edificio, senza che, tuttavia, sia mai intervenuto l’assenso del comproprietario (…). Non resta pertanto che constatare l’impossibilità, in mancanza dello specifico consenso del ricorrente, di procedere all’esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale a carico delle parti comuni, previsti nella relazione di calcolo, così da privare la costruzione delle condizioni statiche, indicate dal progettista come requisito indefettibile per la sua realizzazione; e da vanificare del tutto la stessa facoltà di sopraelevazione, essendone venuto meno il necessario presupposto oggettivo (condizioni statiche – art. 1127, comma 2, c.c.), facoltà impropriamente allegata dai controinteressati ed erroneamente riconosciuta loro dal Comune”.
2.4. Il Comune di Trieste appella la sentenza n. 355/2019 deducendo i seguenti motivi di gravame.
I) Errore di fatto e di diritto. Violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Omessa pronuncia. Erroneità della sentenza nella parte relativa alla ricostruzione delle vicende processual-civilistiche maturate tra le parti. Ingiustizia manifesta.
II) Errore di fatto e di diritto. Errata ricostruzione dei fatti con particolare riferimento ai fatti processuali.
III) Errata valutazione e travisamento dei fatti. Errata valutazione dei documenti. Carenza di motivazione.
IV) Difetto di giurisdizione. Ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti, errata valutazione dei documenti. Violazione di legge.
Come seguono le censure.
a) Il signor Stefano Rebula aveva agito avanti il Tribunale ordinario proponendo un ricorso ai sensi dell’art. 1171 c.c. nei confronti dei signori Bressan-Jurman. La questione, sottoposta correttamente al vaglio del giudice ordinario e non di quello amministrativo, non solo è stata definita con l’accoglimento totale (avvenuto in data 27 aprile 2018) del reclamo formulato da Bressan e Jurman, ma ha anche già definito con efficacia di cosa giudicata le medesime questioni portate poi, con palese e piana violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, all’attenzione del Tar. Di ciò, il Tar non ha tenuto correttamente conto laddove asserisce che il ricorso dinanzi al g.o. “veniva parzialmente accolto”. Tale assunto, dal quale muove la pronuncia avversata, inficerebbe l’intero percorso logico-motivazionale della decisione.
b) E’ errata la sentenza per l’errata configurazione delle vicende processuali che hanno interessato la sorte del permesso di costruire, non più impugnabile per decorso dei termini di impugnazione, ma con riferimento al quale il signor Rebula ha formulato successivamente allo spirare di detti termini, l’istanza di autotutela al Comune.
c) L’impugnata sentenza risulta viziata con riferimento alla ricostruzione dei fatti anche laddove ritiene che il provvedimento impugnato riguardasse, con riferimento alla parte del permesso di costruire non annullata, anche le fondazioni.
d) Il TAR ha “travisato i fatti e male interpretato i documenti di causa, deducendo che la cosiddetta Relazione Generale allegata dal ricorrente (Rebula) riguardasse in qualche modo il progetto di staticità e adeguamenti antisismici ex DPR 164/1989, progetto quest’ultimo da presentarsi prima dell’inizio dei lavori strutturali, presso la Regione Autonoma FVG, che vi provvede per competenza ex L.R. FVG 16/2009. Senza tale Relazione Strutturale non può essere iniziata alcuna opera di natura strutturale e riguardante gli adeguamenti antisismici eventualmente ritenuti necessari, né tanto meno, si può incidere su parti strutturali dell’edificio in assenza della medesima. Si tratta, pertanto, di un palese errore nella valutazione del documento, prodotto dal ricorrente in maniera parziale e fuorviante (…) Dalla comunicazione di inizio dei lavori si evince che il Progetto Strutturale non è stato presentato nella sede competente in quanto in corso di elaborazione. Né mai, nemmeno successivamente, esso risulta esser stato presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Il signor Rebula ha, quindi, indotto in errore il giudice di prime cure con conseguente vizio di errata valutazione dei documenti, fornendo la sentenza gravata alla Relazione Generale il valore giuridico proprio del Progetto Strutturale, ad oggi non esistente. Quanto sopra esposto risulta, altresì, provato dall’ordinanza del Tribunale di Trieste RG 2834/17 resa nel giudizio civile tra le parti, laddove il collegio richiama la CTU dell’ingegner Tocigl chiedendogli di esprimersi in merito alla compromissione statica dell’edificio, tenuto conto della struttura di questo e delle eventuali opere di rinforzo previste”. Il CTU ha relazionato nel senso che “allo stato degli atti (essendo per la parte strutturale un progetto di massima) e di quanto noto alle pubbliche autorità (non è stato presentato il progetto strutturale ai servizi tecnici della Regione FVG progetto che autorizza l’avvio delle opere strutturali) non è idoneo a cagionare imminente pericolo di compromissione statica all’edificio tenuto conto della struttura (…)” per cui: “solo dopo il deposito pacificamente non avvenuto del progetto delle opere strutturali presso i servizi tecnici provinciali della Regione e l’eventuale verifica da parte della commissione preposta e al conseguente inizio di opere di carattere strutturale, che sarà possibile esprimere un compiuto giudizio in ordine al possibile pericolo di compromissione statica dell’edificio che allo stato attuale (cioè considerato lo stato di progettazione delle opere – nota 1 pagina 5 ordinanza) non risulta presente”.
e) Erra, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui collega alla sopraelevazione concessa con il Permesso di Costruire la necessità di eseguire opere fondazionali, mentre di questo collegamento non vi è traccia alcuna nella Relazione Generale.
f) Erra l’impugnata sentenza laddove ritiene che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo. Prova ne sia che il ricorrente e appellato signor Rebula, ha già adito il giudice ordinario che si è già espresso sulla questione “pericolo alla staticità dell’edificio” con l’ordinanza emessa a seguito di reclamo e, quindi, ormai cosa giudicata.
2.5. Si è costituito nel giudizio il sig. Rebula che, con memoria difensiva, insiste sulla illegittimità del provvedimento da lui impugnato in primo grado, e annullato dal Tar, stante il difetto dei presupposti legittimanti il rilascio del titolo edilizio: opere ricadenti su porzione di terreno in parte comune; necessità di procedere alla predisposizione di un progetto in ottemperanza alla legge c.d. antisismica, “rilevata dagli stessi richiedenti”, ciò che doveva determinare il Comune a dare applicazione al disposto di cui all’art. 1127 c.c. e, quindi, ad annullare l’intero permesso rilasciato: “difatti l’art. 1127 c.c. esclude espressamente la facoltà di sopraelevazione allorquando le condizioni statiche dell’immobile condominiale non la consentano e non vi sia l’assenso degli altri comproprietari all’esecuzione di opere di rinforzo strutturale”.
2.6. Si sono costituiti in giudizio il sig. Stefano Rebula nonché i signori Sonja Jurman e Roberto Bressan, quest’ultimi chiedendo la riunione del presente appello, all’appello sub R.G 3087/2020 dagli stessi promosso “accogliendo tutti i motivi proposti in quest’ultimo”.
3. Con atto di appello, iscritto sul R.G. n. 3087/2020, i sigg. Jurman e Bressan impugnano la medesima sentenza di cui sopra, n. 355/2019, pronunciata nel ricorso sub R.G. 348/2017, pubblicata in data 6 agosto 2019.
3.1. Dopo avere ricostruito l’intera vicenda, per la quale ci si può riportare alla esposizione dei fatti sin qui svolta, deducono quatto motivi di gravame sintetizzabili nella erroneità della sentenza sotto il profilo della manifesta ingiustizia, illogicità e irrazionalità, dell’errore in iudicando, del travisamento dei fatti, del difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto, nonché nella violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del ne bis in idem.
Come seguono le censure.
a) Il Tar ha respinto del tutto erroneamente l’eccezione preliminare formulata dal Comune di Trieste, secondo la quale, nel caso di specie, il signor Stefano Rebula avrebbe dovuto impugnare (come, per contro, non ha fatto) l’originario permesso di costruire; il Rebula, incorso in decadenza, ha tentato di aggirare tale preclusione presentando al Comune una istanza di autotutela con la quale ha richiesto l’annullamento integrale del permesso di costruire rilasciato ai Bressan in data 19 gennaio 2016 nel mentre avrebbe dovuto necessariamente impugnare – qualora avesse inteso contestarne il contenuto – il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Trieste (compresa la presunta natura condominiale del bene di cui trattasi).
b) Il T.A.R. avrebbe dovuto sollevare d’ufficio la presente eccezione di inammissibilità.
c) La richiesta postuma di annullamento integrale del permesso di costruire rilasciato ai coniugi Bressan si fonda espressamente ed esclusivamente su questioni di natura condominiale, che attengono al diritto della proprietà privata e comune, nonché al presunto mancato consenso del presunto comproprietario Rebula: avrebbe errato, pertanto, il Tar a non rilevare il difetto di giurisdizione e comunque l’inammissibilità della domanda, atteso che “la controversia riguarda questioni attinenti alla regolazione dei rapporti condominiali”.
d) Il T.A.R. ha ritenuto che la sopraelevazione non fosse consentita in quanto la
stessa necessiterebbe di opere strutturali (quali “allargamenti fondazionali” e “consolidamento delle murature con applicazione dell’intonaco in ambo i lati”) che, ricadendo sulle parti comuni, non potrebbero essere realizzate in quanto il signor Stefano Rebula non ha prestato il proprio consenso alla realizzazione delle stesse; sennonché, rilevano gli appellanti, è stata dimostrata la proprietà esclusiva di tutti i beni oggetto degli interventi acconsentiti dal permesso di costruire; il Tar, ciò nonostante, ha seguito pedissequamente la versione prospettata dal legale del signor Stefano Rebula senza procedere ad alcuna disamina di tutti gli elementi che compongono il Piano Tavolare G.N. 15896/05.
e) Il giudice di primo grado ha erroneamente annullato il permesso di costruire originario con riferimento alla sopraelevazione, fondando la propria decisione su circostanze inesistenti, quali la proprietà comune e le opere strutturali già progettate, mentre solamente a seguito del deposito del progetto strutturale sarà possibile comprendere quali opere strutturali verranno realizzate e dove verranno realizzate, vale a dire apprendere quali saranno (ove necessari) gli interventi relativi alla staticità e le correlate modalità di esecuzione degli stessi. Ad oggi non è stato depositato alcun progetto strutturale, posto, che, da un lato, i lavori strutturali non sono stati ancora eseguiti, dall’altro, i lavori in quanto tali sono stati sospesi per le ovvie ragioni.
3.2. Si sono costituiti in giudizio il comune di Trieste e il sig. Rebula: il primo chiedendo la riunione del presente appello all’appello pendente sub R.G. 3035/2020, per connessione oggettiva e soggettiva; il secondo, producendo articolate memorie difensiva e conclusiva in cui evidenzia i profili di illegittimità del provvedimento originariamente da lui impugnato e insiste per la giustezza della sentenza avversata.
4. All’udienza del giorno 11 febbraio 2021 i tre appelli sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

5. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi per ragioni riconducibili sia all’articolo 96 c.p.a. (due dei tre appelli investono la medesima sentenza del T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia), sia all’articolo 70 c.p.a. (per connessione tra i due giudizi).
6. Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dal controinteressato sul rilievo dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire oggetto del contestato annullamento parziale, per decorso dei termini di inizio e fine lavori.
In disparte ogni considerazione sulla complessa vicenda della proroga di detti termini medio tempore concessa dal Comune (a sua volta oggetto di separato contenzioso giudiziale), e anche a voler ritenere in astratto verificatasi la decadenza, residuerebbe in ogni caso in capo ai ricorrenti un interesse di natura risarcitoria, rilevante ai sensi dell’articolo 34, comma 3, c.p.a., sufficiente a giustificare una decisione nel merito sulle loro doglianze.
7. Ancora in via preliminare, van disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello n. 153/2019, sollevata dal Comune per pretesa violazione dell’articolo 101, comma 1, c.p.a., essendo evidente che l’appello contiene le critiche ai capi sfavorevoli della sentenza impugnata, sia pure articolandole attraverso la riproposizione in chiave censoria dei motivi di impugnazione di primo grado.
8. La questione sottoposta nel suo complesso all’esame del Collegio s’incentra su un unico profilo di fatto e di diritto rappresentato dalla legittimazione dei signori Bressan e Jurman a realizzare le opere di ampliamento e sopraelevazione su un immobile insistente su porzione di terreno di cui è in contestazione il regime proprietario.
Naturalmente, la questione non viene all’attenzione del giudice amministrativo ai fini della soluzione del conflitto sul regime dominicale del suolo sul quale insisterebbero le opere bensì, unicamente per appurare la legittimità o meno dei provvedimenti amministrativi (permesso di costruire, annullamento parziale e totale del titolo edilizio) in relazione ai suoi stessi presupposti fattuali inveranti l’esercizio dei divisati poteri amministrativi.
8.1. I coniugi Bressan, lamentando l’illegittimità del provvedimento di annullamento parziale del permesso di costruire, hanno impugnato la sentenza n. 237/2018 che invece quella illegittimità ha esclusa sull’assunto che la porzione di terreno sarebbe in proprietà comune (Bressan-Rebula) e che difetterebbe, pertanto, l’assenso del comproprietario (Rebula).
8.2. Gli stessi coniugi Bressan hanno impugnato, inoltre, la sentenza n. 355/2019 con la quale il Tar ha annullato il suddetto provvedimento di annullamento parziale in quanto, su ricorso del sig. Rebula, l’annullamento avrebbe dovuto riguardare l’intero permesso di costruire siccome erroneamente assentito su parti comuni e necessitante di opere di consolidamento statico – antisismico che, in difetto di consenso da parte del comproprietario del suolo (Rebula), non consentirebbero neppure la sopraelevazione ai sensi del codice civile.
8.3. Il Comune di Trieste ha impugnato, a sua volta, la stessa sentenza n. 355/2019 in via conservativa del solo provvedimento di annullamento parziale del titolo edilizio.
9. La questione centrale da dirimere ruota, dunque, intorno alla verifica circa la sussistenza e le modalità di rappresentazione dei presupposti in base ai quali il Comune di Trieste si è determinato nei confronti del permesso di costruire rilasciato ai coniugi Bressan.
In particolare, sulla corretta rappresentazione del regime proprietario della porzione di terreno della p.c.n. 2191/3 del C.C. di Contovello, che i coniugi Bressan assumono essere in loro proprietà esclusiva mentre il sig. Rebula (interessato a travolgere l’intero permesso di costruire) e il Comune di Trieste (quest’ultimo interessato alla conservazione del provvedimento di annullamento parziale) assumono invece essere “parte comune” in quota pro indiviso ai Bressan e a Rebula.
Il Comune ha rilasciato nel 2016 il permesso di costruire sulla base delle dichiarazioni e autocertificazioni allegate dai coniugi Bressan alla domanda, in assenza di contestazioni sul punto.
I coniugi Bressan muovono dal presupposto della esclusiva proprietà del fondo su cui insistono le opere (di scavo-ampliamento).
Il Comune di Trieste, in sede di riesame del titolo, è pervenuto a conclusioni opposte.
10. Va subito chiarito, a motivo di rigetto delle eccezioni formulate da controparti circa l’inammissibilità del ricorso proposto dal Rebula avverso l’annullamento solo parziale del permesso di costruire (mancata impugnazione del permesso di costruire; stabilizzazione del rapporto in ordine al profilo non interessato all’annullamento: id est, sopraelevazione; errata decisione del Tar che non avrebbe rilevato ex officio il profilo di inammissibilità; indebita remissione in termini avverso provvedimento ormai inoppugnabile nella parte non incisa dall’annullamento parziale), che il Comune di Trieste, ancorché sollecitato dal Rebula in tali sensi, ha proceduto al riesame complessivo dell’assetto degli interessi per come regolato dal titolo edilizio, per poi contenerne gli esiti nella misura licenziata.
L’esercizio dei poteri di autotutela è, di norma, discrezionale nell’an, ovvero quanto alla fase di avvio del procedimento. Ragion per cui, se anche instata dalla parte privata, l’Amministrazione conserva la piena facoltà in ordine alla decisione se avviare o meno il procedimento di riesame, che resta, dunque, un tipico procedimento ad avvio facoltativo d’ufficio.
Una volta che il Comune, esperita la ricognizione circa la sussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento, si è determinato per il riesame del provvedimento amministrativo, alla luce di una nuova istruttoria mercé la riconsiderazione degli originari presupposti rivalutati alla luce di acquisizioni fattuali prima ignote (articolo 21 nonies, L. n. 241 del 1990), il provvedimento che ne è conseguito sostituisce l’atto di primo grado nel regolare ex novo l’assetto di interessi ed esprime una rinnovata, autonoma capacità lesiva in grado di legittimare il soggetto alla impugnazione del nuovo atto. Non si tratta, dunque, di una remissione in termini che autorizza, in via postuma, la proposizione di un ricorso che sarebbe altrimenti ormai tardivo bensì, di un nuovo e diverso ricorso proposto contro un provvedimento che ha regolato ex novo il rapporto inter partes.
Ciò che ha legittimato, infatti, a reagire non solo i coniugi Bressan (nella prospettiva caducatoria e basta) bensì anche il sig. Rebula (nella prospettiva caducatoria e conformativa del riesercizio del potere per conseguire l’annullamento totale del titolo edilizio).
11. Sempre in via preliminare, va scrutinato il motivo di appello proposto dai coniugi Bressan nel ricorso n. 153/2019, proposto avverso la sentenza n. 237/2018, col quale gli appellanti hanno chiesto la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso originario.
Nel ricorso originario, gli odierni appellanti avevano censurato la motivazione del provvedimento (di annullamento parziale del permesso di costruire) muovendo dal presupposto della esclusiva proprietà del fondo su cui insistono le opere (di scavo e di sopraelevazione).
La doglianza prospettata dalla parte ha investito, pertanto, l’intero impianto motivazionale sotteso al provvedimento di autotutela impugnato in primo grado che, se è vero che reca una duplice motivazione (come osservato dal Tar), altrettanto vero è che entrambi gli aspetti motivazionali (a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prima istanza) attengono al medesimo e unitario profilo di illegittimità rappresentato dalla (asserita) proprietà in comune, indivisa, della porzione di terreno che parte appellante ha revocato in dubbio nel suo complesso, avuto riguardo, quindi, sia allo scavo che allo sconfinamento.
Tale considerazione porta alla riforma, in parte qua, del capo di sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, cui consegue, nei termini e conclusioni che seguiranno, lo scrutinio di merito del motivo di gravame non esaminati dal Tar.
12. Prima di passare all’esame di merito della complessa vicenda, giova altresì ricordare che non rientra nella competenza (recte, giurisdizione) del giudice amministrativo l’accertamento funditus e principaliter del regime proprietario di un bene (spettando la relativa competenza al giudice civile).
Egli deve arrestarsi alla mera indagine incidentale circa gli assetti proprietari, per inferire la legittimità o meno degli atti amministrativi che tale assetto pongono a presupposto dell’esercizio del potere, ciò senza che la sua decisione, in parte qua, acquisti forza di giudicato inter partes.
Restano, pertanto, salve tutte le azioni possessorie e petitorie a tutela della proprietà, incluse le forme di reintegrazione specifica e risarcitorie che in sede civile potranno essere postulate.
La questione qui controversa involge lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo di autotutela consistente nell’annullamento parziale del permesso di costruire, avversato per motivi e scopi diversi dalle parti appellanti e resistenti.
L’esame di validità dell’atto sottende il regime proprietario della porzione di terreno della p.c.n. 2191/3 del C.C. di Contovello, che parte appellante ha dichiarato di sua proprietà esclusiva nella domanda al Comune del permesso di costruire, che il Comune ha rilasciato sulla base delle dichiarazioni di parte istante e in mancanza di contestazioni.
Deve escludersi, pertanto, che la controversia in esame riguardi (come prospettato in tesi dai coniugi Bressan nel proprio atto di appello) “questioni attinenti alla regolazione dei rapporti condominiali”.
Il provvedimento in parola è atto autoritativo, espressione di discrezionalità amministrativa, fondante posizioni di interesse legittimo, come tali tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.
Rispetto allo scrutinio di legittimità, il regime proprietario del bene, sul quale il permesso di costruire incide, costituisce, per un verso, uno dei presupposti inveranti la corretta rappresentazione degli elementi di fatto sottesi alla fattispecie; per l’altro, un profilo afferente il controllo sul corretto esercizio della funzione amministrativa; per l’altro, e prima ancora, condizione stessa della domanda procedimentale in termini di legittimazione a richiedere il permesso di costruire.
In altri termini, il potere di intervenire in autotutela mediante annullamento ex articolo 21 nonies della L. n. 241 del 1990, tipico potere discrezionale nell’an, sconta, come prima verifica circa l’esistenza dei suoi stessi presupposti, l’esistenza di un vizio di legittimità che affligge il provvedimento di primo grado, di cui l’Amministrazione non si era avveduta, e che inficia la conformità dell’atto al rispettivo paradigma normativo.
13. Tale difformità è stata riscontrata dall’Amministrazione come consistente nel difetto di legittimazione in capo agli istanti a richiedere il titolo edilizio.
Il Comune ha, infatti, accertato che la porzione di terreno interessato agli scavi e allo sconfinamento è in comunione (parti comuni) a terzi (sig. Rebula) di cui era (ed è) mancato l’assenso, ciò che ha generato, in sede di presentazione della domanda e poi del suo esame, una situazione non veridica fatta emergere dallo stesso terzo comproprietario avvedutosene (soltanto) in sede di avvio dei lavori.
13.1. Il Testo unico dell’edilizia prescrive che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario dell’immobile e a chi ha titolo per richiederlo (articolo 11, c. 1, del DPR n. 380 del 2001).
Tra costoro rientrano certamente anche i singoli condomini, ovvero titolari di porzioni dell’immobile. Tuttavia, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (per tutte C.d.S., sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1990), i singoli comproprietari hanno la possibilità di apportare delle innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose o parti comuni solo previa autorizzazione in tal senso da parte degli altri comproprietari, secondo le quote di maggioranza (artt. 1117, 1120, 1136 cod. civ.).
Si tratta, allora, di stabilire se i coniugi Bressan fossero legittimati a chiedere il permesso di costruire inerente opere di scavo-fondazioni-ampliamento-sopraelevazione con riguardo alla porzione di terreno interessato dalla intrapresa.
13.2. Le evidenze cartolari, rappresentate da documenti pubblici e fidefacenti – id est, piano catastale tavolare dd. 19 ottobre 2005 conservato al Tavolare sub G.N. 15896/05 – attestano che la parte dell’immobile, oggetto di ampliamento, sita al primo piano a quota 2,90, insiste su una porzione di terreno di proprietà indivisa (condominiale), della p.c.n. 2191/3 del C.C. di Contovello che risulta intestata sia ai richiedenti che a terzi.
13.2.1. Le risultanze hanno trovato conferma anche gli esiti della perizia tecnica (CTU), redatta dal dott. ing. Alessandra Tocigl su incarico del giudice dott. Daniele Venier nell’ambito del giudizio instaurato dal sig. Rebula nei confronti degli odierni appellanti (denuncia di nuova opera).
Il giudice civile ha disposto CTU formulando al tecnico il seguente quesito: “accerti altresì se i lavori di scavo riguardanti le opere fondazionali interessino o no, e se sì in quale misura, anche parti comuni condominiali”.
Il CTU, esperiti gli accertamenti tecnici sulla base della documentazione allegata alla domanda del permesso di costruire, del Tavolare comune censuario Contovello nonché di apposito sopralluogo, ha rilevato che “Il progetto assentito, come sopra detto, prevede <<allargamenti fondazionali>> per i corpi esistenti e <<allargamento del locale al piano semi interrato / terra per allargamento locali verso monte con formazione di intercapedine>> (pag. 1 della Relazione generale unita all’asseverazione del progettista strutturale – doc. 5 avv. Piemontesi vertenza R.G. 2044/17). Non è specificato su quali lati dell’edificio è previsto di intervenire per gli <<allargamenti fondazionali>>, ma, necessariamente, per l’esecuzione degli interventi di allargamento su fondazioni esistenti dell’edificio e per l’allargamento del locale al piano semi interrato/terra sono necessari lavori di scavo. Pertanto i lavori di scavo riguardanti sia le opere fondazionali esistenti sia l’ampliamento interrato (l’ampliamento risulta previsto sotto parte dell’edificio esistente) interesseranno l’area su cui sorge l’edificio che il “Testo VI) Parti Comuni” del piano al G.N. 15896/05 elenca tra le parti comuni”.
13.3. L’accertamento incidentale del regime dominicale consente, dunque, di affermare, ai limitati fini del presente giudizio di legittimità e sulla base di una verifica ab externo dell’assetto proprietario incentrata unicamente sulla documentazione tecnica in possesso degli uffici pubblici, senza possibilità alcuna di accertamento petitorio funditus, la correttezza dell’incedere procedimentale sotto il profilo della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio legittimo del divisato potere in ordine alla ritenuta “parte comune in proprietà indivisa” con il sig. Rebula.
13.4. Va rimarcato, in proposito, che il Comune, in sede di rilascio del titolo edilizio, non è tenuto a svolgere verifiche complesse in ordine al regime proprietario dei beni né, tanto più, a risolvere conflitti tra parti private (il titolo viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi).
Ciò non di meno, deve verificare la legittimazione dell’istante come impone il citato articolo 11.
La legittimità del suo operato va vagliata alla luce di quelle che sono le obiettive risultanze documentali per come evinte da registri pubblici, atti notarili o giudiziali.
Per ragioni analoghe, questa volta legate però ai limiti esterni del potere giurisdizionale, non è consentito al giudice amministrativo accertare principaliter il regime proprietario di un bene, dovendosi egli limitare a verificare l’attendibilità dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione nei limiti dell’accertamento meramente incidentale, onde scrutinare la legittimità del provvedimento sotto il profilo del non travisamento dei fatti.
13.5. I sigg. Jurman e Bressan sostengono, invero, che “dall’esame della “Planimetria Generale” del Piano Tavolare G.N. 15896/05 si evince che l’immobile identificato dalle unità immobiliari marcate 3, 4 e 5, rientra nel retino a puntini che identifica e contraddistingue la proprietà esclusiva dei Signori BRESSAN e JURMAN. Proprietà esclusiva che ricomprende, pertanto, anche tutte le murature, i solai del fabbricato, nonché il terreno circostante, ecc.. A dimostrazione di quanto sopra esposto, si osserva a titolo esemplificativo – sempre esaminando la Planimetria Generale – che se, da un lato, il retino a linee oblique contraddistingue l’immobile di proprietà esclusiva del Signor REBULA (marcato 1) e il retino a crocette contraddistingue l’immobile di proprietà esclusiva del Signor VALLON (marcato 2), dall’altro, il fabbricato posizionato centralmente di proprietà di entrambi (civico numero 307) è escluso da entrambi i retini. Ne discende che – ad eccezione delle 2 distinte unità immobiliari di proprietà esclusiva, situate all’interno del fabbricato civico numero 307 (vedasi Pianta del Piano Terra, Pianta del Paino Seminterrato e Pianta del Piano Primo) – la restante parte del fabbricato civico numero 7 è di proprietà comune dei Signori REBULA e VALLON in quanto l’edificio medesimo non è ricompreso in alcun retino. In buona sostanza, analogicamente, se all’interno del fabbricato di proprietà esclusiva dei coniugi BRESSAN (civico 305) vi fossero state delle proprietà condominiali/comuni, ciò sarebbe emerso in sede di Piano Tavolare attraverso una diversa rappresentazione grafica (retini), rispetto a quella, per contro, utilizzata”.
La censura articolata dagli appellanti si fonda, dunque sulle evidenze della parte grafica del Piano tavolare e sottintende un contrasto tra questa parte e quella descrittiva o normativa.
Orbene, secondo un noto orientamento giurisprudenziale, qualora vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative/descrittive del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere. Tale preminenza trova fondamento nell’assunto per cui in sede di interpretazione degli strumenti di regolazione del territorio le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi o negare quanto risulta da questo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 674/2014, Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2158/2013, Cons. St., sez. V, 22 agosto 2003 , n. 4734; Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4462; Cons. St., sez. IV, 5 giugno 1998, n. 917; Cons. St., sez. V, 21 giugno 1995, n. 724).
14. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere conferenti i presupposti in base ai quali il Comune si è determinato ad intervenire in autotutela, in accertata carenza dell’autorizzazione rilasciata dal terzo comproprietario indiviso.
Né potrebbe essere postulata la legittimità del permesso di costruire in ragione del fatto che trattandosi di parti comuni è consentito al comproprietario farne uso per il miglior rendimento della cosa. Nel caso di specie, non si tratta di una miglioria della cosa comune finalizzata al miglior godimento e rendimento della quota di proprietà esclusiva bensì, di immutazione della destinazione del bene con modalità escludenti dal pari uso per il terzo comproprietario.
15. Acclarata la legittimità del riesame del permesso di costruire quanto alla corretta rappresentazione del presupposto rappresentato dalla natura di “parte comune” indivisa della porzione di terreno interessata allo scavo, fondazione e ampliamento – ciò che ha reso legittimo l’annullamento del permesso di costruire in parte qua e per tal via anche conferma la sentenza di primo grado quanto al rigetto del ricorso proposto dai coniugi Bressan -, occorre ora verificare se tale annullamento avrebbe dovuto più correttamente coinvolgere l’intero titolo edilizio (che, si ripete, era stato annullato solo parzialmente).
15.1. La questione è stata portata all’attenzione del Collegio in sede di impugnazione della sentenza n. 355/2019 da parte del Comune di Trieste e dei coniugi Bressan che, nel decidere il ricorso proposto dal sig. Rebula contro il suddetto provvedimento ha concluso nel senso che “Non resta pertanto che constatare l’impossibilità, in mancanza dello specifico consenso del ricorrente, di procedere all’esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale a carico delle parti comuni, previsti nella relazione di calcolo, così da privare la costruzione delle condizioni statiche, indicate dal progettista come requisito indefettibile per la sua realizzazione; e da vanificare del tutto la stessa facoltà di sopraelevazione, essendone venuto meno il necessario presupposto oggettivo (condizioni statiche – art. 1127, comma 2, c.c.), facoltà impropriamente allegata dai controinteressati ed erroneamente riconosciuta loro dal Comune”.
Il Tar ha, infatti, annullato il provvedimento del Comune di Trieste dd. 2 febbraio 2018 – prot. 2018 – 0024212 nella parte in cui non annulla integralmente il permesso di costruire già rilasciato.
La motivazione, avversata in appello, si regge su due presupposti fattuali: 1) i coniugi Bressan non avrebbero avuto titolo a chiedere il rilascio del permesso di costruire, anche rispetto all’intervento di sopraelevazione, perché esso incide strutturalmente su una parte comune dell’edificio; 2) a tale scopo, la parte comune dell’edificio esigerebbe un adeguato consolidamento. L’art. 1127, comma 1, cod. civ., prevede che “il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo …”, tuttavia il successivo comma 2 a sua volta antepone uno specifico presupposto oggettivo all’esercizio di tale facoltà prescrivendo che “la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono”.
15.2. La questione relativa al primo presupposto è stata sopra risolta.
15.3. Si tratta di stabilire a questo punto se la sopraelevazione, possibile per il proprietario esclusivo del lastrico solare anche su area di sedime in comune, necessitava di un progetto strutturale di consolidamento o, comunque, di opere interessanti le fondazioni e la stabilità/staticità dell’edificio. In questi casi, come ha rilevato il Tar, l’articolo 1172, c. 2, cod. civ., non consente al proprietario dell’ultimo piano di sopraelevare se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono.
Il Collegio ritiene di poter condividere sul punto le argomentazioni del Tar, per nulla tautologiche né tanto meno apodittiche, bensì fondate sulle allegazioni tecniche a corredo della domanda presentata dai Bressan.
La relazione del tecnico dei coniugi Bressan, per nulla irrilevante e per niente destinata a essere superata dal progetto di staticità strutturale, afferma che per poter eseguire i lavori di ampliamento con sopraelevazione e di allargamento del locale “si prescriveranno degli allargamenti fondazionali e il consolidamento della muratura con l’applicazione dell’intonaco armato su ambo i lati”.
Si tratterà pure di una relazione o, come sostengono i coniugi Bressan un “progetto di massima”, tuttavia essa certifica la necessità, già preventivata e programmata, di intervenire con opere di rinforzo statico incidenti, per le ragioni sopra chiarite, sulle parti comuni.
La circostanza che tale relazione sia destinata – come prospettano gli interessati – a essere superata dalla presentazione del progetto di staticità e adeguamenti antisismici ex DPR n. 164/1989 da presentarsi prima dell’inizio dei lavori strutturali, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non revoca in dubbio l’esistenza di un presupposto fattuale che il Comune avrebbe dovuto ben ponderare in sede istruttoria nell’ambito del procedimento preordinato al rilascio del permesso di costruire e che si sarebbe dovuto rappresentare, a maggior ragione, nel momento in cui esso si è determinato, spontaneamente, ad agire in autotutela proprio per porre rimedio a quel vizio.
Il Collegio non intende e non può entrare nel merito del progetto strutturale, anche perché questo non risulta ancora depositato, come hanno attestato nelle proprie memorie gli stessi Bressan e Jurman, e il ritardo nel farlo, ovvero la sua attuale inesistenza, al di là delle giustificazioni addotte (lavori fermi – denuncia di nuova opera), non potrebbe refluire sull’esito del giudizio, altrimenti operando in modo autoreferenziale.
Esso deve prendere atto della dichiarata necessità, in allegato alla domanda, di dover rafforzare le fondamenta, mediante allargamenti, e di procedere al consolidamento delle murature: consolidamento che implica la previa escavazione e il coinvolgimento di parti comuni.
La previsione di opere di consolidamento statico, peraltro preordinate alla salvaguardia dell’incolumità pubblica in ragione dell’adeguamento antisismico (Trieste è classificata come zona sismica), rende congruente la motivazione resa dal Tar che ha colto, nel divisato provvedimento, un profilo di contraddittorietà insanabile, rectius, travisamento dei fatti, rispetto ai presupposti stessi in base ai quali l’Amministrazione si era determinata.
16. Le considerazioni che precedono rendono recessive le censure articolate sul presupposto che la questione sarebbe stata già decisa con ordinanza del 27 aprile 2018, resa dal Tribunale ordinario di Trieste, sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto in data 16 agosto 2017 da Roberto Bressan e Sorda Jurman avverso l’ordinanza dd. 27 luglio 2017, emessa nel procedimento sub n. 2044/2017 R.G. promosso da Stefano Rebula per denuncia di nuova opera e danno temuto.
L’azione di nunciazione proposta in sede civile non ha implicato l’accertamento principaliter del regime dominicale della porzione di terreno, trattandosi di azione possessoria e non petitoria, e neppure ha escluso la necessità di opere di consolidamento. Il giudice del possessorio ha solo rilevato che se è vero che “ai fini dell’accogliento della denuncia di nuova opera sia sufficiente l’esistenza di un ragionevole timore del verificarsi del danno; nondimeno un tale timore dev’essere attuale e concreto, caratteri che nella specie difettano, proprio in considerazione della mancanza dì puntuali elementi – che solo il progetto esecutivo strutturale potrà fornire – che consentano di esprimere un fondato giudizio prognostico in ordine al rischio di compromissione della statica dell’edificio. Allo stato quindi (e impregiudicato l’eventuale successivo ricorso alla tutela, anche cautelare o possessoria, da parte del Rebula, qualora il progetto esecutivo strutturale dovesse prevedere la necessità di eseguire opere di consolidamento interessanti l’intero edificio, tali da far ritenere l’inidoneità delle attuali condizioni statiche a sopportare la sopraelevazione) non può reputarsi sussistente, neppure in termini probabilistici, il pericolo dedotto dal reclamato”.
Il giudice civile ha dunque, deciso rebus sic stantibus ai fini della tutela cautelare, a fronte di un imminente pericolo, ma non ha escluso in radice la necessità di opere di consolidamento antisismico, rinviate al progetto strutturale che i coniugi Bressan non hanno mai depositato.
Restano, pertanto, conferenti le considerazioni sopra sviluppate in punto di rilevanza delle attestazioni, certificazioni e relazioni tecniche allegate alla domanda di rilascio del titolo edilizio, in cui si evidenzia la necessità di tali opere di scavo e fondazioni in funzione di adeguamento statico per reggere la sopraelevazione e di cui il Comune non ha tenuto conto in sede di riesame del complessivo e unitario titolo edilizio finendo per annullarlo solo parzialmente.
17. Le conclusioni sopra rassegnate, conducono alle ulteriori, seguenti considerazioni.
i) Sulla illegittima ingerenza della Amministrazione comunale nei rapporti tra privati: il Comune non si è affatto ingerito nel rapporto privatistico bensì, ha semplicemente fatto doveroso esercizio delle prerogative di legge che gli impongono di accertare la legittimazione del soggetto a richiedere il rilascio del titolo edilizio, quale presupposto inverante l’esercizio del potere amministrativo.
ii) Sull’obbligo del signor Stefano Rebula di impugnare il permesso di costruire (già sopra trattato in via preliminare e qui ripreso e integrato): la mancata impugnazione del permesso di costruire da parte del Rebula non si pone in rapporto di pregiudizialità o presupposizione rispetto all’esercizio del potere di autotutela decisoria. Quest’ultimo presuppone un procedimento ad avvio (discrezionale nell’an) d’ufficio, sicché eventuali sollecitazioni e istanze non si traducono in una surrettizia rimessione in termini, ben potendo l’Amministrazione decidere di non esercitare la facoltà di avvio del procedimento in questione. Né alla mancata impugnazione del permesso di costruire potrebbe attribuirsi, come pure sembra adombrarsi, il significato di prestata acquiescenza all’uso della cosa comune da parte degli appellanti. Difetta, nella circostanza, un comportamento dal significato concludente univoco, concordante e inequivoco, tanto più che proprio il terzo aveva segnalato all’Amministrazione il profilo di illegittimità successivamente approfondito dal Comune.
iii) Sulla mancata notifica del preavviso di rigetto relativo all’annullamento parziale del permesso di costruire: la circostanza che il permesso di costruire sia stato annullato solo in parte, a cagione della proprietà indivisa e comune ai terzi della porzione di terreno, non implica che la comunicazione di avvio del procedimento, siccome riferita all’intero titolo edilizio, si sia rivelata inidonea allo scopo. Come già sopra chiarito, l’Amministrazione ha inteso procedere al riesame complessivo dell’assetto degli interessi per come regolato dal titolo, per poi contenerne gli esiti nella misura licenziata.
iv) Sulla censura, articolata dai coniugi Bressan nel giudizio di primo grado e ripresa nell’atto di appello avverso la sentenza n. 237/2018, relativa all’esercizio tardivo del potere di autotutela, oltre il termine di 18 mesi stabilito dall’articolo 21 nonies, legge n. 241 del 1990.
Essa è infondata.
In primo luogo, va considerato che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 17 ottobre 2017, n. 8, pronunciandosi sui termini dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, ha chiarito che “in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorre soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro”.
La stessa Plenaria ha, per incidens, chiarito che l’Amministrazione, a fronte di un abuso edilizio, non ha un particolare onere di motivare il provvedimento di autotutela, essendo sufficiente in linea di principio che l’abuso stesso esista.
Nella circostanza, parte appellante non ha comprovato la tardiva conoscenza dei profili vizianti rispetto al tempo di esercizio del divisato potere; di contro, dalla versata documentazione si evince che i presupposti inveranti tale conoscenza si sono manifestati non prima del 18 luglio 2017 (v. contenuto della comunicazione di avvio del procedimento).
La Sezione, ad ogni modo e comunque, osserva, a rigetto del profilo censorio rappresentato dagli appellanti, che il superamento del rigido limite temporale di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies, legge n. 241/1990 deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto segnalante abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale.
Viene in rilievo, in questi casi, una fattispecie non corrispondente alla realtà determinata da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale; se induttiva, invece, di una falsa rappresentazione dei fatti, può essere rilevante al fine di superamento del termine di 18 mesi anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa venga accertata inequivocabilmente dall’Amministrazione con i propri mezzi.
L’articolo 21 nonies contempla, infatti, due categorie di provvedimenti – differenziabili in ragione dell’uso della disgiuntiva “o” – che consentono all’Amministrazione di esercitare il potere di annullamento d’ufficio oltre il termine di diciotto mesi dalla loro adozione, a seconda che siano, appunto, conseguenti a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni sostitutive false.
La norma è coerente al sistema dei controlli sulle attività che non si conformano in carenza dei requisiti di legge, ove si considerino le analoghe fattispecie contemplate nell’art. 21 della legge n. 241 del 1990 e nell’ art. 76, DPR n. 445 del 2000.
Nel caso in esame, infatti, l’erroneità dei dati è imputabile, non già all’Amministrazione (neanche a titolo di colpa concorrente, trattandosi di accertamenti complessi sostituiti in sede procedimentale dalle dichiarazioni rese dai richiedenti) bensì, esclusivamente al comportamento della parte (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente alla mala fede oggettiva); ciò che induce a non poter pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione dell’iniziativa di controllo dei dati forniti e rimotiva, dovendosi dare spazio, invece, in questi casi, al più generale canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la tempistica del caso concreto; tempistica che si rivela, nella circostanza, ragionevole considerato il lasso di tempo intercorso tra il rilascio del permesso di costruire, la scoperta del vizio e l’esercizio della potestà di autotutela.
18. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, gli appelli n. 153/2019, n. 3035/2020 e n. 3087/2020, previa loro disposta riunione, vanno così decisi:
– appello RG 153/2019: respinto, previa riforma della sentenza n. 237/2018 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso;
– appello n. 3035/2020: respinto con diversa motivazione;
– appello RG n. 3087/2020: respinto con diversa motivazione.
Le spese processuali vengono così regolate:
– per gli appelli RG 153/2019 e RG n. 3087/2020, vanno condannati i coniugi Sonja Jurman e Roberto Bressan, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado che si liquidano, in favore del Comune di Trieste e del sig. Stefano Rebula, in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge da ripartirsi tra gli appellati in parti uguali.
– per l’appello RG n. 3035/2020, va condannato il Comune di Trieste al pagamento delle spese del grado che si liquidano, in favore del sig. Stefano Rebula, in euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Nulla si dispone nei confronti dei coniugi Jurman e Bressan stante la costituzione di mero stile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.
Spese processuali come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
 

L’ESTENSORE

Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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