IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE – Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 – Divieto di imposizione di oneri o canoni non previsti per legge – Comune – Lavori di rete – Disposizione regolamentare che preveda un deposito cauzionale e la stipulazione di una polizza per la responsabilità civile – Legittimità (segnalazione e massima a cura del dott. Lorenzo Ieva)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2021
Numero: 811
Data di udienza: 12 Maggio 2021
Presidente: Adamo
Estensore: Ieva
Premassima
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE – Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 – Divieto di imposizione di oneri o canoni non previsti per legge – Comune – Lavori di rete – Disposizione regolamentare che preveda un deposito cauzionale e la stipulazione di una polizza per la responsabilità civile – Legittimità (segnalazione e massima a cura del dott. Lorenzo Ieva)
Massima
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. 2^ – 7 maggio 2021 n. 811
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE – Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 – Divieto di imposizione di oneri o canoni non previsti per legge – Comune – Lavori di rete – Disposizione regolamentare che preveda un deposito cauzionale e la stipulazione di una polizza per la responsabilità civile – Legittimità.
L’art. 93, comma 1, del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 prevede che le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni, che non siano stabiliti per legge. Tuttavia, l’art. 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 sancisce expressis verbis che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno “l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale”. Precisa la disposizione, in fine, che “nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto”. In tale quadro normativo nazionale, la disposizione regolamentare di un comune che esiga dall’operatore, che effettua i lavori di rete, un deposito cauzionale (da restituirsi, ove i lavori di ripristino vengano effettuati a regola d’arte) e la stipulazione di una polizza per la responsabilità civile (per gli eventuali danni arrecati a terzi) rappresenta una forma di tutela (nient’affatto gravosa), che condivide una logica di prevenzione (senza spese per la collettività) ex ante, consentita e da preferirsi rispetto alle attività giudiziali (con spese) ex post per il ripristino della sede stradale e/o per il risarcimento dei danni procurati a terzi dai lavori di scavo (che invero possono anche esser gravi e invalidanti).
Pres. Adamo, Est. Ieva – T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Comune di Santeramo in Colle (avv. Baldassarre)
Allegato
Titolo Completo
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. 2^ - 7 maggio 2021 n. 811SENTENZA
Pubblicato il 07/05/2021
N. 00811/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2017, proposto dalla Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Zucchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Basso in Bari al corso Mazzini n. 134/B e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Comune di Santeramo in Colle (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Pia Baldassarre, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per l’annullamento
– della nota inviata a mezzo PEC il 14.12.2016, con cui il dirigente del settore ha trasmesso alla società ricorrente il “Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico a seguito di interventi su sedi stradali da parte di enti pubblici e privati”, esigendone l’osservanza ai fini della presentazione delle relative istanze;
– degli artt. 1 e 3 del predetto regolamento comunale e, per quanto possa occorrere, della delibera del Consiglio comunale n. 68 del 15.11.2016, recante l’approvazione del predetto regolamento comunale;
– di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 il dott. Lorenzo Ieva;
Dato atto che l’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;
Dato atto a verbale d’udienza della presenza degli avvocati Giovanni Zucchi e Maria Pia Baldassarre, a seguito del deposito di note d’udienza ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, Telecom Italia s.p.a. impugnava la nota del prefato Comune con la quale, a fronte dell’istanza di autorizzazione ad effettuare uno scavo sulla sede stradale per la lunghezza di 30 metri, necessario per l’installazione di un cavo telefonico sotterraneo, atto a garantire l’efficienza del servizio in ambito locale, veniva trasmesso alla società ricorrente il “Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico a seguito di interventi su sedi stradali da parte di enti pubblici e privati”, che prevedeva la necessità di prestare un’apposita cauzione e di depositare polizza per la copertura della responsabilità civile, con invito ad adeguarvisi.
In particolare, la società ricorrente evidenziava che, in materia, vige la disciplina esaustiva di cui al d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che non tollera l’imposizione di altri oneri amministrativi.
2.- Si costituiva l’intimato Comune, ribadendo che le disposizioni regolamentari diversamente da come paventato dalla ricorrente, non confliggano con la normativa statale di settore.
3.- Alla fissata camera di consiglio l’istanza cautelare veniva respinta, rilevando l’assenza di alcun periculum e, comunque, che lo stesso art. 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 stabilisce l’obbligo di tenere indenne l’ente locale dalle spese per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte da lavori d’installazione e di manutenzione.
4.- Tuttavia, in sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato riformava l’ordinanza cautelare di prime cure, succintamente evidenziando che subordinare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della rete infrastrutturale di telecomunicazione al deposito di cauzione e del contratto d’assicurazione contro i danni a terzi appariva, prima facie, confliggere con le disposizioni contenute nel d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259. Pertanto, sospendeva la nota impugnata.
5.- Indi, scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, il ricorso veniva introitato in decisone.
6.- Il ricorso è infondato.
Con due motivi considerabili unitariamente per identità di ratio, Telecom Italia s.p.a. denuncia: I) la violazione dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (e dell’allegato n. 13, modello D), nonché l’eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà; II) la violazione dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e sempre l’eccesso di potere per illogicità e arbitrarietà.
Più specificamente l’art. 93 cit. prevede che le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, mentre l’art. 88, comma 7, citato prevede il meccanismo del silenzio-assenso sulle istanze conformi ai modelli predisposti dagli enti locali, presentate dai soggetti interessati all’effettuazione di scavi o di altre opere di manomissione del suolo per la posa di cavi et similia.
Insiste la società ricorrente che non possa darsi spazio ad altri oneri non previsti dalla legge o a canoni variegati, liberamente stabiliti da parte dei singoli enti locali, che determinerebbero una disparità di trattamento a seconda delle diverse zone del territorio nazionale.
Il Collegio, tuttavia, ritiene che la previsione contenuta nel regolamento del Comune costituisca né più né meno che una forma corretta di applicazione dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259, il quale sancisce expressis verbis che “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale”.
Pertanto, la previsione di un deposito cauzionale (da restituirsi, ove i lavori di ripristino siano stati effettuati a regola d’arte) costituisce una forma di tutela nient’affatto gravosa, più funzionale a tenere indenne il Comune dagli eventuali costi necessari a ripristinare in danno l’originario stato dei luoghi. La stipulazione di una polizza per la responsabilità civile per danni arrecati a terzi poi dovrebbe costituire una prassi prudenziale normale, da seguirsi dagli operatori di telefonia in consimili fattispecie di apertura di cantieri, come peraltro prescritto dall’art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
La regolamentazione del Comune risulta pregevole, in quanto condivide una logica di prevenzione, senza spese per la collettività.
Tale impostazione è da preferirsi, rispetto alle defatiganti attività giudiziali per il ripristino in danno della sede stradale o per il risarcimento dei danni procurati a terzi dai lavori di scavo (che invero possono anche esser gravi e invalidanti), che il gestore di servizio pubblico ricorrente indica invece come da preferirsi all’evenienza.
Invero, nella parte finale dell’art. 93, comma 2, dopo aver stabilito che i gestori tengono indenni gli enti locali (e le pubbliche amministrazioni in genere) dell’effettuazione di lavori per la sistemazione delle aree pubbliche, oggetto di interventi di installazione e di manutenzione, ha cura di precisare che “nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto”, aggiungendo poi la doverosità della corresponsione di talune tasse, canoni e contributi.
Ergo, la formulazione della disposizione sembra ammettere che accorti meccanismi di tutela per il ripristino delle aree pubbliche interessate (cauzioni) o per eventuali danni a terzi (polizze assicurative) possano anche importare oneri finanziari. Peraltro, nel caso delle cauzioni sono provvisori; mentre, nel caso delle polizze, vanno a vantaggio dello stesso operatore manlevato dai eventuali danni procurati a terzi.
Pertanto, il Comune non ha richiesto l’imposizione di alcun vietato (e ingiustificato) onere o canone (art. 93, comma 1, d.lgs. n. 259 citato), tali non essendo né la cauzione né alcuna polizza-danni. Inconferente è la giurisprudenza richiamata in ricorso, che si riferisce ad altra tipologia di oneri.
Non v’è poi alcuna lesione dell’efficacia dell’istituto del silenzio-assenso, in quanto tale strumento di semplificazione opera, in presenza della presentazione di una completa domanda di autorizzazione “conforme” ai modelli predisposti dagli enti locali (art. 88, comma 7, d.lgs. n. 259 citato). Inoltre, dalla lettura dell’intero art. 93 del d.lgs. 259 citato si evincono talune ipotesi di adempimento preventivo di versamenti di contributi spese, che non incidono sul meccanismo del silenzio-assenso (commi 1-bis e 1-ter).
In ultima analisi, la regolamentazione del Comune non è affatto discriminatoria per gli operatori in questione, perché riguarda tutti i gestori di consimili servizi pubblici, che operano sul suo territorio, non è neanche gravosa, poiché rientra in una ponderata logica di prevenzione dei danni procurabili alla sede stradale o a terzi avventori in transito, corrispondente ad una normale diligenza aziendale nell’esecuzione di consimili lavori edili, che hanno un tasso di rischiosità non trascurabile.
Né viola espressamente alcuna disposizione del d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259; anzi dà un’adeguata applicazione dell’art. 93, comma 2, in chiave di prevenzione dei danni, elidendo indi in nuce inutili controversie, con la richiesta di una semplice cauzione e prevedendo una polizza assicurativa.
7.- In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso va rigettato.
8.- Le spese possono essere compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore