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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 10587 | Data di udienza: 19 Gennaio 2021

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Edilizia residenziale pubblica – Decesso dell’assegnatario dell’appartamento – Diritto al subentro automatico dei conviventi – Esclusione – Verifica della sussistenza dei requisiti legali – Necessità – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Valutazione discrezionale da parte della P.A. – Esclusione – Insussistenza dei presupposti per il subentro – Provvedimento di decadenza dell’assegnazione.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Aprile 2021
Numero: 10587
Data di udienza: 19 Gennaio 2021
Presidente: SCODITTI
Estensore: GORGONI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Edilizia residenziale pubblica – Decesso dell’assegnatario dell’appartamento – Diritto al subentro automatico dei conviventi – Esclusione – Verifica della sussistenza dei requisiti legali – Necessità – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Valutazione discrezionale da parte della P.A. – Esclusione – Insussistenza dei presupposti per il subentro – Provvedimento di decadenza dell’assegnazione.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 6^ 22 aprile 2021 (Ud. 19/01/2021), Ordinanza n.10587

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Edilizia residenziale pubblica – Decesso dell’assegnatario dell’appartamento – Diritto al subentro automatico dei conviventi – Esclusione – Verifica della sussistenza dei requisiti legali – Necessità – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Valutazione discrezionale da parte della P.A. – Esclusione – Insussistenza dei presupposti per il subentro – Provvedimento di decadenza dell’assegnazione.

In materia di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione, con la conseguenza che in caso di morte dell’assegnatario si determina la cessazione dell’assegnazione – locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l’assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un’interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico. Tuttavia, l’intero sistema risulta imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto – in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all’assegnatario ed ai familiari – della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere il diritto, attribuito iure proprio ai familiari dell’assegnatario, al subentro nel titolo di assegnazione dell’alloggio e.r.p. In sintesi, in ipotesi di decesso dell’assegnatario, il subentro nell’assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia. La previsione che in ipotesi d’insussistenza dei presupposti per il subentro debba emettersi un provvedimento di decadenza dell’assegnazione, documenta che il subentro costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito ad essa e non implica invece l’instaurazione di uno nuovo e diverso.

(rigetta il ricorso avverso sentenza n. 4343/2019 – CORTE D’APPELLO di NAPOLI, dep. 10/09/2019) Pres. SCODITTI, Rel. GORGONI, Ric. Frasca c. A.C.E.R. – Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 6^ 22/04/2021 (Ud. 19/01/2021), Ordinanza n.10587

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE,

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30066-2019 proposto da:
FRASCA V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CANNELLINI;

– ricorrente –

CONTRO

A.C.E.R. – AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CINZIA COPPA, ROBERTO FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4343/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO CHE:

V. Frasca ricorre per la cassazione della sentenza n. 4343/2019 della Corte d’Appello di Napoli, articolando due motivi.

Resiste con controricorso ACER, Agenzia Campana per l’edilizia residenziale.

Il ricorrente espone in fatto di avere citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l’IACP della Provincia di Napoli per ottenere l’accertamento del suo diritto di succedere al padre Cosimo, deceduto, nel rapporto di locazione dell’alloggio sito in Napoli, via Giustiniano 283, e di quello ad ottenere la stipulazione del contratto di compravendita per il quale il consenso si era già perfezionato.

Il Tribunale, con sentenza, n. 6886/09 rigettava sia la domanda di voltura sia quella di riscatto.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, confermava la decisione di prime cure.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 676/2017, accoglieva il secondo motivo di ricorso, ritenendo che preclusiva al subentro fosse la titolarità da parte del nucleo familiare di uno o più diritti reali su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla stata di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, fosse almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell’ambito territoriale preso in considerazione dal bando.

La Corte d’Appello di Napoli nel giudizio di rinvio, ove l’odierno ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la formale voltura della locazione dell’alloggio, essendo, peraltro, il subentro automatico alla morte dell’assegnatario nei confronti dell’avente causa, salvi i successivi accertamenti sul possesso dei requisiti richiesti, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata; in particolare, riteneva che V. Frasca non avesse fornito gli elementi di valutazione che consentissero di argomentare la non ricorrenza del requisito ostativo, avuto riguardo al valore locativo del bene in proprietà di Rosa Alberino Napolitano, coniuge dell’originario assegnatario e madre del richiedente, dato che la valutazione avrebbe dovuto operarsi con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare al momento del decesso; disattendeva, di conseguenza, la domanda di voltura, perchè essensosi l’istante limitato a vantare iure proprio il diritto alla voltura ancorandolo alla qualità di convivente con il padre fino al suo decesso e con la madre rimasta nell’alloggio in attesa della voltura e affermando genericamente di essere “in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme sulla edilizia popolare” (p. 6 della sentenza), non aveva potuto accertare la ricorrenza delle effettive condizioni di bisogno. Negava, altresì, che V. Frasca avesse diritto al trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile assegnato al padre defunto perché “in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora, dopo l’accettazione da parte dell’ente gestore dell’istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l’assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell’alloggio, ma sono soltanto esonerati (…) dall’onere di confermare la relativa domanda”.

Non hanno diritto però al necessario accoglimento della relativa domanda, “perché il trasferimento dell’immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell’alloggio, ed il diritto di ottenere la cessione non è perciò trasmissibile, iure hereditatis , a chi sia succeduto mortis causa al soggetto verificato”. Nel caso di specie, V. Frasca non aveva neppure prodotto la documentazione allegata alla domanda: nota dello IACP prot. N. 15829/2014; la raccomandata contenente la domanda, il provvedimento della Giunta regionale del 12 dicembre 2003 che avrebbe esteso anche ai componenti dei nuclei famigliari degli assegnatari deceduti il diritto all’acquisto degli immobili inseriti nei piani di vendita.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. ciV., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 384, comma 2, c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 143, disp. att.c.p.c.

2.Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 14 LR Campania 18/97 ; ex art. 384, co. 2, c.p.c., in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 143 disp.att.c.p.c.

I motivi vanno trattati congiuntamente.

La Corte d’Appello non ha violato il principio di diritto espresso da questa Suprema Corte nel giudizio rescindente, giacché proprio applicando non il principio dell’impossidenza assoluta, bensì quello dell’impossidenza di un immobile avente le specifiche caratteristiche di cui all’art. 2 LR n. 18/1997, ha disatteso la domanda del ricorrente che non aveva né allegato né provato che il nucleo familiare di appartenenza non possedesse beni aventi le indicate caratteristiche.

La L.R. Campania n. 18 del 1997, cui va fatto riferimento (l’edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con L. Cost. n. 3 del 1999) regola, all’art. 14, il subentro nella domanda e nell’assegnazione di un alloggio, disponendo, al comma 1, che: “In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l’ordine indicato nell’art. 2 della presente legge”. Il successivo comma 4 dispone, ancora, che: “Al momento della voltura del contratto, l’Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio”, verificate le quali, il Sindaco dichiara la decadenza dell’assegnazione.

Tali disposizioni confermano che, in ipotesi di decesso dell’assegnatario, il subentro nell’assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 16/01/2007, n. 757). La previsione, inoltre, che in ipotesi d’insussistenza dei presupposti per il subentro debba emettersi un provvedimento di decadenza dell’assegnazione, documenta che il subentro costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito ad essa e non implica invece l’instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. un., 12/07/2019, n. 18828).

Tale conclusione è erroneamente assunta dal ricorrente a fondamento della sua tesi, quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti.

Essa, infatti, è stata già ritenuta infondata dall’interpretazione accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, e qui condivisa, secondo cui in materia di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione, di tal chè in caso di morte dell’assegnatario si determinano la cessazione dell’assegnazione – locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l’assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un’interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; Cass. 09/05/2017, n. 11230; Cass. 04/07/2017, n. 16466).

A tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Campania n. 18/1997. Come è stato condivisibilmente rilevato ( Cass. 9/05/2017, n. 11230), l’intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto – in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all’assegnatario ed ai familiari – della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone:
a) l’adozione di un provvedimento di assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell’assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione.

Le vicende successorie non incidono sui presupposti indicati, in assenza dei quali non può insorgere il diritto, attribuito iure proprio (cfr. Cass. 10/01/2003, n. 178; Cass. 28/04/2003, n. 6588) ai familiari dell’assegnatario, al subentro nel titolo di assegnazione dell’alloggio e.r.p.

Non si dubita pertanto che l’accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l’erede come componente del nucleo familiare originario od ampliato costituiscano condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell’alloggio, occorrendo altresì che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell’alloggio.

La disciplina dettata dall’art. 14 della LR Campania n. 18/97 individua i soggetti componenti del “nucleo familiare” legittimati attivamente ad esercitare il “diritto di subentro nell’assegnazione”, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai “successibili” dei requisiti prescritti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa (Cass. 20/12/2019, n. 34161).

5. Va poi rilevata l’inammissibilità del controricorso non essendo stato tempestivamente notificato, come del resto dà per scontato il controricorrente, il quale ha chiesto la rimessione in termini, esponendo che, nelle more della pubblicazione della sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Giunta regionale della Campania con delibera n. 328/2019 ha sancito lo scioglimento e la messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. della Campania, disponendo il subentro dell’Acer in tutti i rapporti attivi e passivi da questi posti in essere.

Secondo quanto affermato dal controricorrente (p. 2 del controricorso) V. Frasca avrebbe prima notificato il ricorso allo IACP, in data 4 ottobre 2019, poi avrebbe notificato all’ACER Campania un nuovo ricorso contenente espressa rinuncia al primo, successivamente con pec del 19 novembre 2019, indirizzata ad uno dei procuratori dell’ACER, avrebbe comunicato la rinuncia anche a questo ricorso, preannunciando la notifica di un terzo atto, infine, con pec del 28 novembre 2019, avrebbe dichiarato di revocare quanto dichiarato nella pec del 19 novembre 2019 e di voler tener fermo il ricorso n. 30066/19.

Posto che nel ricorso notificato nel rispetto dei termini, il ricorrente aveva manifestato la chiara volontà di rinunciare al primo ricorso, ACER sarebbe stata indotta a non controricorrere.

L’istanza di ACER di considerare tempestivo il controricorso non può essere accolta, perché essa si è limitata a rappresentare in maniera apodittica le circostanze che dovrebbero integrare gli estremi della causa non imputabile che le aveva impedito di controricorrere tempestivamente, incorrendo nell’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

7. Nulla deve essere liquidato per le spese alla controricorrente.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 19/01/2021.

 

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