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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 26608 | Data di udienza: 28 Maggio 2021

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Misure cautelari reali – Sequestro – Competenza – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 e art.181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. – Riqualificazione del ricorso come appello – Competenza funzionale del giudice – Misure ablative reali.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2021
Numero: 26608
Data di udienza: 28 Maggio 2021
Presidente: SARNO
Estensore: CORBETTA


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Misure cautelari reali – Sequestro – Competenza – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 e art.181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. – Riqualificazione del ricorso come appello – Competenza funzionale del giudice – Misure ablative reali.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13 luglio 2021 (Ud. 28/05/2021), Ordinanza n.26608

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Misure cautelari reali – Sequestro – Competenza – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 e art.181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. – Riqualificazione del ricorso come appello – Competenza funzionale del giudice – Misure ablative reali.

In tema di misure cautelari reali, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene oggetto di sequestro va chiesta al giudice della cognizione e contro la decisione di diniego è proponibile appello dinanzi al Tribunale del riesame. Una conclusione del genere deve essere coerentemente affermata in relazione ad ogni ipotesi in cui si pongano questioni in relazione all’adozione e all’esecuzione di un provvedimento ablativo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. In questi casi, permane il potere del giudice che procede a riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, in quello stato del procedimento, l’unico titolo legittimante della temporanea ablazione del bene; avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità, è perciò esperibile, da parte dell’interessato, l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen..

(riqualificazione del ricorso come appello avverso ordinanza del 11/09/2020 del G.i.p. del TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA) Pres. SARNO, Rel. CORBETTA, Ric. Spano


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 13/07/2021 (Ud. 28/05/2021), Ordinanza n.26608

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da Spano Manuel, nato a Olbia;

avverso l’ordinanza del 11/09/2020 del G.i.p. del TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fernando Lignola, che ha concluso chiedendo, previa qualificato il ricorso come opposizione all’esecuzione, la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania di Gotto, previa acquisizione del parere del pubblico ministero, rigettava l’istanza volta a richiedere la temporanea rimozione dei sigilli sull’immobile oggetto di sequestro preventivo, avanzata nell’interesse di Manuel Spano, nell’ambito di un procedimento in cui è imputato per i reati di cui agli artt. 110 cod. Pen., 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 e artt. 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.

2. Avverso l’indicata ordinanza, il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 34, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.

Assume il ricorrente che l’istanza di dissequestro era finalizzata ad ottemperare, nel termine di legge, l’ordine di demolizione impartito dal Comune di Olbia; il Tribunale ha rigettato l’istanza con motivazioni eccentriche, ossia che il bene immobile insiste su un’area a pericolosità idraulica molto elevata, classificata HI4, e che, in ogni caso, l’effetto estintivo, in caso di demolizione delle opere abusive, si realizzi solo a seguito di attivazione spontanea, da parte dell’interessato, per la rimessione in prestino dell’area.

L’ordinanza, in ogni caso, sarebbe viziata da violazione di legge, in quanto la possibilità di ottemperare all’ordine di demolizione non è esclusa dal fatto che l’immobile sia sottoposto a sequestro preventivo, ben potendo essere richiesto il dissequestro temporaneo e/o l’autorizzazione da parte dell’A.G.

3. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.

4. per impostare correttamente la problematica concernente i rimedi esperibili avverso le ordinanze emesse nella fase procedimentale afferenti a questioni relative alle modalità esecutive del provvedimento di sequestro preventivo è necessario prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 48126 del 20/07/2017, Muscari (dep. 19/10/2017, Rv. 270938), decisione con la quale non si confronta il ricorrente.

4. Pur intervenendo in una vicenda affatto diversa (ossia se il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, proprietario del bene del quale sia stata disposta, con sentenza, la confisca, sia legittimato a promuovere incidente di esecuzione prima della irrevocabilità della sentenza stessa), le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di misure cautelari reali, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene oggetto di sequestro va chiesta al giudice della cognizione e contro la decisione di diniego è proponibile appello dinanzi al Tribunale del riesame.

Una conclusione del genere riveste una portata più generale deve essere coerentemente affermata in relazione ad ogni ipotesi in cui si pongano questioni in relazione all’adozione e all’esecuzione di un provvedimento ablativo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

5. In tal senso milita un passaggio argomentativo con cui le Sezioni Unite escludono la possibilità di ricorrere al giudice dell’esecuzione per chiedere la restituzione del bene prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna: “Non si vede invero perché e come possa essere affidata al giudice della cognizione la procedura che il legislatore prevede per l’incidente di esecuzione; non si vede in qual modo chi ancora deve emettere una sentenza, ovvero ha già emesso una sentenza che non ha il carattere della definitività, possa comportarsi come se tale sentenza fosse venuta ad esistenza e fosse divenuta irrevocabile. L’incidente di esecuzione consente infatti la verifica del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di condanna, si colloca nell’ambito del c.d. ‘rapporto punitivo’ e viene attivato per l’esecuzione e nell’esecuzione della sentenza irrevocabile”.

6. Si tratta di una conclusione che, come anticipato, non può che rivestire carattere generale e che trova applicazione ogniqualvolta si pongano questioni relative alla concreta esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo.

Da ciò deriva che, prima della pronuncia definitiva (momento a partire dal quale si incardina la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione in tema di questioni relative a misure ablative reali), permane il potere del giudice che procede di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, in quello stato del procedimento, l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene; avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità, è perciò esperibile, da parte dell’interessato, l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.

7. Nel caso di specie, correttamente sull’istanza di rimozione dei sigilli si è pronunciato il G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania, ma non in veste di giudice dell’esecuzione, bensì come giudice procedente.

Contro l’ordinanza di rigetto, pertanto, il rimedio esperibile è l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., come tale, quindi, da qualificare il ricorso, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tempio Pausania.

Così deciso il 28/05/2021.

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