Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 28 Maggio 2021
Numero: 6307
Data di udienza:
Presidente: Marzano
Estensore: Amodio
Premassima
Massima
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 28/05/2021, n. 6307SENTENZA
Pubblicato il 28/05/2021
N. 06307/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04407/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4407 del 2021, proposto da:
Alexander Recchia, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Prandelli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Flavia Caruso in Roma, viale Mazzini 55;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 – Suppl. Ordinario n. 17, in primo luogo quanto alle statuizioni di cui all’art. 2, 9, 35 e 40 nonché – se del caso – alle altre ad esse connesse e/o presupposte e/o conseguenti, il tutto previa – se del caso – remissione della questione di legittimità costituzionale del D.L. dell’art. 1, comma 2, D.L. 19/2020 lett. a) e c) nonché dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 del D.L. 44/2021, attesa la violazione degli artt. 13, 16 e 17 della Costituzione, nella parte in cui non provvedono ad un bilanciamento (confortato da dati scientifici) tra i diritti individuali dei cittadini e le gravi limitazioni alle libertà personali, nonché nella parte in cui dispongono divieti concernenti la libertà personale riservati dalla Carta Costituzionale all’autorità giudiziaria;
per la rimessione alla Corte Costituzionale la relativa questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 13, 16 e 17 Cost., nonché altri ritenuti forieri dei basilari principi di libertà, legalità, tassatività e ragionevolezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, i difensori delle parti, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso:
– che, con ricorso notificato il 23 aprile 2021, il ricorrente ha impugnato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 – Suppl. Ordinario n. 17, segnatamente quanto alle disposizioni: che vietano in generale gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome (art. 2, comma 1); che impongono il cd. “coprifuoco” (art. 9); che disciplinano gli spostamenti in “zona arancione” (art. 35) e in “zona rossa” (art. 40);
– che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame eccependo, preliminarmente l’improcedibilità del ricorso e chiedendone, comunque la reiezione;
– che alla camera di consiglio del 26 maggio 2021, sentiti i difensori presenti e dato loro l’avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato:
– che le disposizioni del DPCM impugnato – la cui efficacia è formalmente spirata in data 6 aprile 2021- tra cui quelle oggetto di doglianza, hanno continuato ad applicarsi in forza del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (art. 1, comma 1) che a tale atto espressamente rinvia, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso decreto legge;
– che l’unica restrizione, tra quelle oggetto di doglianza, attualmente in vigore è relativa al cd. “coprifuoco”, la quale, tuttavia, da una parte è diversamente configurata e, dall’altra, è disciplinata non dal provvedimento impugnato bensì dall’art. 1 del D.L. 18 maggio 2021, n. 65;
Considerato:
– che la giurisprudenza ha già evidenziato l’effetto di formale legificazione delle misure in contestazione (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. III, ord. 23 aprile 2021, n. 2217; id. 29 marzo 2021 n. 1606);
– che, in ragione dei superiori rilievi, dall’eventuale accoglimento del ricorso il ricorrente non potrebbe più trarre alcuna utilità non avendo, peraltro, neanche manifestato interessi di tipo risarcitorio;
– che, quanto precede, esclude in radice la sussistenza dei presupposti per sottoporre alla Corte Costituzionale le prospettate questioni di costituzionalità;
Ritenuto:
– che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
– che le spese possano compensarsi, stante la limitata attività difensiva svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Laura Marzano | Antonino Savo Amodio | |
IL SEGRETARIO