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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno erariale Numero: 205 | Data di udienza: 13 Maggio 2021

DIRITTO PROCESSUALE – DANNO ERARIALE – Giurisdizione della Corte dei Conti – Non applicabilità dell’art. 180 del D.L. n. 34 del 2020 – Criterio di successione delle leggi nel tempo – Art. 11 Disp. prel. c.c. – Responsabilità amministrativo-contabile – Qualifica di “agente contabile” del gestore della struttura ricettiva – Attività di accertamento e di riscossione dell’imposta di soggiorno – Servizio pubblico – Natura pubblicistica dell’obbligazione – Rapporto di servizio – Funzione strumentale – Eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale – Casi di sequestro preventivo preordinato alla confisca – Infondatezza – Differenza tra confisca e risarcimento del danno – Illiceità della condotta – Sussistenza del nesso di causalità – Onere della prova – Responsabilità contabile – Art. 194, commi 1 e 2, del r.d. n. 827 del 1924 – Dolo – Prova del dolo – Art. 21 del D.L. n. 76 del 2020 (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Veneto
Città:
Data di pubblicazione: 19 Agosto 2021
Numero: 205
Data di udienza: 13 Maggio 2021
Presidente: Greco
Estensore: Zaffina


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE – DANNO ERARIALE – Giurisdizione della Corte dei Conti – Non applicabilità dell’art. 180 del D.L. n. 34 del 2020 – Criterio di successione delle leggi nel tempo – Art. 11 Disp. prel. c.c. – Responsabilità amministrativo-contabile – Qualifica di “agente contabile” del gestore della struttura ricettiva – Attività di accertamento e di riscossione dell’imposta di soggiorno – Servizio pubblico – Natura pubblicistica dell’obbligazione – Rapporto di servizio – Funzione strumentale – Eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale – Casi di sequestro preventivo preordinato alla confisca – Infondatezza – Differenza tra confisca e risarcimento del danno – Illiceità della condotta – Sussistenza del nesso di causalità – Onere della prova – Responsabilità contabile – Art. 194, commi 1 e 2, del r.d. n. 827 del 1924 – Dolo – Prova del dolo – Art. 21 del D.L. n. 76 del 2020 (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)



Massima

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE VENETO – 19 agosto 2021, n. 205

DIRITTO PROCESSUALE – Giurisdizione della Corte dei Conti – Non applicabilità dell’art. 180 del D.L. n. 34 del 2020 – Criterio di successione delle leggi nel tempo – Art. 11 Disp. prel. c.c.

Non trova applicazione la normativa di cui al D.L. n. 34 del 2020, ai fini della qualificazione dell’antigiuridicità della condotta posta in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, del rapporto di servizio e del danno, per gli illeciti amministrativo-contabili, in quanto va presa in esame la normativa vigente al momento dei fatti contestati, non avendo alcuna rilevanza il sopravvenire di una nuova disciplina legislativa. In assenza di norme intertemporali, non possono che trovare applicazione i consueti criteri disciplinanti la successione delle leggi e la loro interpretazione. Viene, dunque, in rilievo il principio di irretroattività che si desume dall’art. 11 delle Disp. prel. c.c. L’omesso versamento dell’imposta di soggiorno costituisce, quindi, un danno all’erario e radica la responsabilità amministrativo-contabile in capo al gestore della struttura ricettiva.

DIRITTO PROCESSUALE – DANNO ERARIALE – Responsabilità amministrativo-contabile – Qualifica di “agente contabile” del gestore della struttura ricettiva – Attività di accertamento e di riscossione dell’imposta di soggiorno – Servizio pubblico – Natura pubblicistica dell’obbligazione – Rapporto di servizio – Funzione strumentale.

Il gestore di una struttura ricettiva riveste la qualifica di “agente contabile” e, conseguentemente, è sottoponibile al regime della responsabilità contabile. L’attività di accertamento e di riscossione dell’imposta di soggiorno ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione di versare le somme a tale titolo incassate dal concessionario ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano al regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della Pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto che intercorre tra agente ed Ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e il concessionario riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro pubblico, sia costituita una relazione tra Ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base ad un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’Ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile. Il gestore della struttura ricettiva è chiamato, pertanto, a svolgere una funzione strumentale, ai fini della riscossione dell’imposta di soggiorno, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica e il conseguente rapporto di servizio, il cui contenuto prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, che hanno natura pubblica, in quanto ricevute quale pagamento di un debito di imposta, per sua natura di rilevanza pubblica.

DIRITTO PROCESSUALE – Eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale – Casi di sequestro preventivo preordinato alla confisca – Infondatezza – Differenza tra confisca e risarcimento del danno.

Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, in considerazione del sequestro preordinato alla confisca e della duplicazione risarcitoria che si verificherebbe in caso di condanna nel giudizio contabile, dal momento che il parametro di riferimento del giudizio di responsabilità penale è differente, in quanto diversa è la logica che sostiene l’una e l’altra tipologia di accertamento processuale. Va aggiunto che mentre la confisca viene imposta nell’interesse collettivo e con funzione socialpreventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l’effetto di reintegrare il patrimonio dell’Ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale. I provvedimenti adottati nelle due distinte sedi giudiziarie, infatti, hanno natura giuridica differente: la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contabile non è sanzione penale, nemmeno considerata nella sua accezione sostanziale, perché persegue finalità recuperatoria e non ha il carattere afflittivo coessenziale alla pena.

DANNO ERARIALE – Illiceità della condotta – Sussistenza del nesso di causalità – Onere della prova – Responsabilità contabile – Art. 194, commi 1 e 2, del r.d. n. 827 del 1924.

L’omesso adempimento dell’obbligo di riversamento delle somme riscosse costituisce condotta illecita e configura la sussistenza di danno erariale addebitale al convenuto. In tema di responsabilità contabile, l’onere della prova è ripartito tra l’attore (P.M. contabile) – tenuto a dimostrare l’inadempimento, ossia l’ammontare del denaro riscosso e rimasto in carico all’agente – e l’agente contabile, cui spetta eccepire l’esatto adempimento dell’obbligazione, fornendo la prova di avere versato quanto dovuto, in applicazione delle norme primarie, regolamentari e dalla convenzione stipulata. Gli agenti contabili, per essere discaricati del denaro riscosso e non versato all’Amministrazione, devono fornire la prova che “ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna”, mentre non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti.

DANNO ERARIALE – Dolo – Prova del dolo – Art. 21 del D.L. n. 76 del 2020.

La prova del dolo non richiede, nei casi di riscossione dell’imposta di soggiorno, la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, ai sensi della norma di cui all’art. 21 del D.L. n. 76 del 2020, in quanto la novella invocata non si applica ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica della norma in questione perché di carattere sostanziale, vigendo il principio di cui all’art. 11 delle Disp. prel. c.c.

Pres. Greco, Est. Zaffina – PM Daino c. S.T. (avv.ti Avino, Maturi e Povelato)


Allegato

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Titolo Completo

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE VENETO – 19 agosto 2021, n. 205

SENTENZA

Sent 205-2021_copia (1)

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