DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Tutela della salute – TUTELA DEI CONSUMATORI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Categorizzazione dei prodotti – Decomposizione, deterioramento e presenza di corpi estranei nel materiale – Incidenza sulla categorizzazione iniziale – Art. 9, lett. d), e art. 10, lett. a) e f) Regolamento n. 1069/2009/CE – Rinvio pregiudiziale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Settembre 2021
Numero: C‑836/19
Data di udienza:
Presidente: Vilaras
Estensore: Šváby
Premassima
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Tutela della salute – TUTELA DEI CONSUMATORI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Categorizzazione dei prodotti – Decomposizione, deterioramento e presenza di corpi estranei nel materiale – Incidenza sulla categorizzazione iniziale – Art. 9, lett. d), e art. 10, lett. a) e f) Regolamento n. 1069/2009/CE – Rinvio pregiudiziale.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 4^, 2 settembre 2021 Sentenza C‑836/19
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Tutela della salute – TUTELA DEI CONSUMATORI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Categorizzazione dei prodotti – Decomposizione, deterioramento e presenza di corpi estranei nel materiale – Incidenza sulla categorizzazione iniziale – Art. 9, lett. d), e art. 10, lett. a) e f) Regolamento n. 1069/2009/CE – Rinvio pregiudiziale.
L’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, lettera h), e l’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che sottoprodotti di origine animale inizialmente classificati come materiali di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10, lettere a) e f), di quest’ultimo regolamento, che hanno subìto un processo di decomposizione o di deterioramento, oppure sono miscelati a corpi estranei, come pezzi d’intonaco o segatura di legno, cosicché non sono più idonei al consumo umano e/o non sono privi di qualsiasi rischio per la salute umana o degli animali, non rispettano il livello di rischio associato a tale categorizzazione e devono, di conseguenza, essere riclassificati in una categoria inferiore.
Pres. Vilaras, Rel. Šváby, Ric. Toropet Ltd contro Landkreis Greiz
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 4^, 02/09/2021 Sentenza C‑836/19SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 4^, 2 settembre 2021 Sentenza C‑836/19
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
2 settembre 2021
«Rinvio pregiudiziale – Salute – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Articolo 9, lettera d), e articolo 10, lettere a) e f) – Categorizzazione dei prodotti – Decomposizione, deterioramento e presenza di corpi estranei nel materiale – Incidenza sulla categorizzazione iniziale»
Nella causa C‑836/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Gera (Tribunale amministrativo di Gera, Germania), con decisione del 14 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 18 novembre 2019, nel procedimento
Toropet Ltd
contro
Landkreis Greiz,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby (relatore), S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Toropet Ltd, da S. Artopée, Rechtsanwalt;
– per il Landkreis Greiz, da K. Reiher, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da B. Eggers e W. Farrell, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 maggio 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, lettera d), e dell’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Toropet Ltd, società di diritto inglese che gestisce uno stabilimento di trasformazione delle frattaglie con sede in Germania, e il Landkreis Greiz (distretto di Greiz, Germania), in merito a una decisione di quest’ultimo con cui è stato disposto lo smaltimento di taluni sottoprodotti di origine animale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 178/2002
3 Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1), all’articolo 14, paragrafo 5, prevede quanto segue:
«Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione».
Regolamento (CE) n. 1013/2006
4 L’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1) definisce la nozione di «rifiuti pericolosi» rinviando alla definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU 1991, L 377, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 853/2004
5 L’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55, rettifiche in GU 2004, L 139, pag. 22, GU 2007, L 204, pag. 26 e GU 2013, L 160, pag. 15), ai punti 1.9 e 8.1 prevede quanto segue:
«1.9 “Carcassa”: il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura;
(…)
8.1 “Prodotti d’origine animale”:
– alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue,
– molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano,
– altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo».
Regolamento n. 1069/2009
6 I considerando 2, 5, 6, 11, 29, 35, 36 e 38 del regolamento n. 1069/2009 sono così formulati:
«(2) I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall’origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l’ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.
(…)
(5) È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.
(6) Tali regole generali dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme sanitarie relative all’immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale.
(…)
(11) (…) I principali obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, dovrebbero essere espressi chiaramente. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi.
(…)
(29) I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati dovrebbero essere classificati in tre categorie che riflettono il livello di rischio che essi presentano per la salute pubblica e degli animali, sulla base di valutazioni del rischio. Mentre i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che presentano un livello di rischio elevato dovrebbero essere utilizzati solo a fini esterni alla catena dei mangimi, il loro uso che presenta un rischio inferiore dovrebbe poter essere autorizzato nel rispetto di condizioni sicure.
(…)
(35) (…) Per altri sottoprodotti di origine animale non elencati in nessuna delle tre categorie, la categorizzazione automatica come materiale di categoria 2 dovrebbe essere mantenuta per motivi di cautela, in particolare per rafforzare l’esclusione generale di tale materiale dalla catena dei mangimi per animali d’allevamento, diversi dagli animali da pelliccia.
(36) Altri atti legislativi entrati in vigore dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 (…), segnatamente il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari [(GU 2004, L 139, pag. 1)], il regolamento (CE) n. 853/2004 e il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi [(GU 2005, L 35, pag. 1)], rispetto ai quali il regolamento (CE) n. 1774/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1)] è complementare, stabiliscono che la responsabilità primaria di conformarsi alla legislazione comunitaria volta a tutelare la salute pubblica e degli animali spetta agli operatori del settore alimentare e mangimistico. Conformemente a tale legislazione gli operatori che svolgono attività di cui al presente regolamento dovrebbero anche essere primariamente responsabili del rispetto del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe essere ulteriormente chiarito e specificato per quanto riguarda i mezzi attraverso i quali va garantita la rintracciabilità, ad esempio la raccolta e l’inoltro separati dei sottoprodotti di origine animale. (…)
(…)
(38) I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere impiegati solo se i rischi per la salute pubblica e degli animali sono ridotti al minimo nel corso della trasformazione e dell’immissione sul mercato di prodotti derivati fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale. Se tale soluzione non fosse disponibile, i sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere smaltiti in condizioni di sicurezza. Le possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale delle varie categorie dovrebbero essere chiarite restando coerenti con la legislazione comunitaria. In generale, le opzioni previste per una categoria di rischio più elevato dovrebbero essere disponibili anche per le categorie di rischio inferiore, a meno che non valgano particolari considerazioni in relazione al rischio connesso a taluni sottoprodotti di origine animale».
7 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.°1069/2009 è del seguente tenore:
«Il presente regolamento si applica:
a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; (…)».
8 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», ai punti 3, 4, 10 e 11 prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(…)
3. “prodotti di origine animale”, prodotti di origine animale quali definiti al punto 8.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
4. “carcassa”, una carcassa quale definita al punto 1.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
(…)
10. “autorità competente”, l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo;
11. “operatore”, le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori».
9 L’articolo 4 del regolamento n. 1069/2009, intitolato «Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:
«1. Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza).
2. In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività.
3. Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 2. A tal fine, essi mantengono un sistema di controlli ufficiali conformemente alla pertinente legislazione comunitaria».
10 L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati», al paragrafo 1, così recita:
«I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10».
11 Il successivo articolo 8, intitolato «Materiali di categoria 1», alla lettera g), così dispone:
«I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(…)
g) miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3».
12 L’articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Materiali di categoria 2», alle lettere d) e h) così recita:
«I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(…)
d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;
(…)
h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3».
13 L’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009, intitolato «Materiali di categoria 3», alle lettere a) e f) prevede quanto segue:
«I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
(…)
f) prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
(…)».
14 L’articolo 14 del regolamento in parola, intitolato «Smaltimento e uso di materiali di categoria 3», è così formulato:
«I materiali di categoria 3 sono:
a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;
c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;
d) trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subìto un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, (…);
(…)».
15 L’articolo 24 di detto regolamento, intitolato «Riconoscimento di stabilimenti o impianti», prevede quanto segue:
«1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:
a) trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell’articolo 20;
(…)
h) manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
(…)».
16 L’articolo 25 del medesimo regolamento, intitolato «Prescrizioni generali in materia di igiene», al paragrafo 1, lettera e), così dispone:
«Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o gli impianti sotto il loro controllo che svolgono le attività di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e h):
(…)
e) abbiano preso adeguate disposizioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli per evitare rischi di contaminazione».
17 Ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 1069/2009, intitolato «Controlli interni»:
«Gli operatori istituiscono, attuano e mantengono controlli interni nei propri stabilimenti o impianti al fine di monitorare il rispetto del presente regolamento. Gli operatori garantiscono che nessun sottoprodotto animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità al presente regolamento lasci lo stabilimento o l’impianto, eccetto per lo smaltimento».
Regolamento (UE) n. 142/2011
18 L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU 2011, L 54, pag. 1), al capo I, sezione 4, punto 3, prevede quanto segue:
«Oltre alle condizioni generali di cui alla sezione 1, si applicano le seguenti prescrizioni:
(…)
3. Gli impianti di trasformazione di materiale di categoria 3 dispongono di un’installazione che consente di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da imballaggio o pezzi di metallo nei sottoprodotti di origine animale o nei prodotti derivati destinati ai mangimi. Tali corpi estranei vengono rimossi prima o durante la trasformazione».
Diritto tedesco
Legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale
19 Il Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale) del 25 gennaio 2004 (BGB1. 2004 I, pag. 82), nella sua versione applicabile al procedimento principale (BGB1. 2016 I, pag. 1966) (in prosieguo: la «legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale»), all’articolo 1, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:
«La presente legge è volta ad attuare il [regolamento n. 1069/2009], nonché gli atti giuridici della Comunità o dell’Unione europea direttamente applicabili, adottati in forza o in esecuzione di tale regolamento».
20 L’articolo 3 della legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, intitolato «Obbligo di smaltimento», è così formulato:
«(1) Quando, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1,
1. i sottoprodotti di origine animale di categoria 1 di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1069/2009;
2. i sottoprodotti di origine animale di categoria 2 di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto lo stallatico, il guano, il contenuto del tubo digerente, il latte, i prodotti lattiero-caseari, il colostro, le uova e gli ovoprodotti; o
3. i prodotti derivati dai sottoprodotti di origine animale citati ai punti 1 o 2,
devono essere recuperati, raccolti, identificati, trasportati, immagazzinati, trattati, trasformati, utilizzati o smaltiti, l’autorità competente stabilisce le condizioni per il recupero, la raccolta, l’identificazione, il trasporto, il magazzinaggio, il trattamento, la trasformazione, l’uso e lo smaltimento. L’autorità competente deve recuperare, raccogliere, identificare, trasportare, immagazzinare, trattare, trasformare, utilizzare o smaltire
1. i sottoprodotti di origine animale di categoria 1;
2. i sottoprodotti di origine animale di categoria 2, eccetto lo stallatico, il guano, il contenuto del tubo digerente, il latte, i prodotti lattiero-caseari, il colostro, nonché uova e ovoprodotti; o
3. i prodotti derivati dai sottoprodotti di origine animale citati ai punti 1 o 2,
generati sul suo territorio conformemente agli atti giuridici di applicazione diretta di cui all’articolo 1, di cui alla presente legge e alle disposizioni adottate in esecuzione della stessa. Fino al loro recupero da parte dell’autorità competente, restano invariati gli obblighi dei proprietari di identificare, trasportare e immagazzinare i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati da essi generati, previsti dalle disposizioni degli atti giuridici di applicazione diretta di cui all’articolo 1. L’autorità competente può ricorrere a terzi per adempiere gli obblighi ad essa incombenti in forza della seconda frase. La seconda frase si applica anche agli animali selvatici morti, nella misura in cui l’autorità competente abbia ordinato un uso, una trasformazione o uno smaltimento per motivi connessi alla lotta contro le malattie degli animali.
(2) La seconda frase del paragrafo 1 non si applica quando i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono destinati alla produzione di mangimi e di prodotti derivati di cui agli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono stati raccolti, identificati, trasportati, immagazzinati, trattati, trasformati o utilizzati da imprese, stabilimenti o impianti registrati a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o riconosciuti a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
(3) Per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui al paragrafo 1, prima frase, l’autorità competente può trasferire parzialmente o interamente a una persona fisica o giuridica di diritto privato che gestisca uno stabilimento di trasformazione, un impianto di incenerimento o di coincenerimento, con il consenso di quest’ultima, l’obbligo di recuperare, raccogliere, identificare, trasportare, immagazzinare, trattare, trasformare o utilizzare o smaltire i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati, purché:
1. non vi osti alcun interesse pubblico prevalente,
2. lo stabilimento di trasformazione, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento rispetti le prescrizioni applicabili al metodo di trasformazione interessato, previste agli articoli 6, 8 e 9 del regolamento n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU 2011, L 54, pag. 1), nella versione aggiornata, e
3. sia garantito il rispetto delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009, degli atti giuridici adottati ai fini della sua esecuzione, della presente legge e delle disposizioni adottate in forza della stessa.
Nel caso di un trasferimento parziale, quest’ultimo può essere subordinato alla condizione che lo stabilimento di trasformazione, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento recuperi, raccolga, identifichi, trasporti, immagazzini, tratti, trasformi, utilizzi o smaltisca i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati generati in una determinata zona, qualora ciò sia imposto dall’interesse pubblico.
(4) L’autorità competente può obbligare uno stabilimento di trasformazione, un impianto di incenerimento o un impianto di coincenerimento ad autorizzare temporaneamente, dietro ragionevole remunerazione tenendo conto degli oneri e dei prodotti, l’utilizzo congiunto dello stabilimento o dell’impianto ai fini della trasformazione o dello smaltimento dei sottoprodotti o dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1, prima frase, generati al di fuori della zona d’intervento dello stabilimento di trasformazione, dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento, purché ciò sia ragionevole e i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati non possano essere utilmente trasformati o smaltiti in altro modo o possano esserlo soltanto mediante costi supplementari considerevoli. Se non è possibile raggiungere un accordo sulla remunerazione, quest’ultima è stabilita dall’autorità competente».
21 L’articolo 12 della legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, intitolato «Controllo», così dispone:
«(1) Il rispetto delle disposizioni degli atti giuridici di applicazione diretta di cui all’articolo 1, il rispetto delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati in forza di quest’ultima, nonché delle ingiunzioni esecutive emesse ai sensi degli atti giuridici di applicazione diretta di cui all’articolo 1, della presente legge o di un regolamento adottato in forza di quest’ultima, sono controllati dall’autorità competente e, nell’ambito della Bundeswehr (esercito federale), dai servizi designati dal Ministero federale della Difesa.
(2) L’autorità competente può emettere, caso per caso, le ingiunzioni necessarie al rispetto delle disposizioni degli atti giuridici di applicazione diretta di cui all’articolo 1 della presente legge e di cui ai regolamenti adottati in forza di quest’ultima. Tale disposizione si applica anche dopo la registrazione di cui all’articolo 23 del regolamento (…) n. 1069/2009 o dopo la concessione di un riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (…) n. 1069/2009».
Legge del Land della Turingia relativa all’applicazione della legge federale sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale
22 Il Thüringer Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (legge del Land di Turingia relativa all’applicazione della legge federale sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale) del 10 giugno 2005 (Thür GVB1. 2005, pag. 224), all’articolo 2, intitolato «Responsabili della trasformazione e dello smaltimento dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2», così dispone:
«(1) I circondari e le città circondariali sono enti di diritto pubblico competenti (organismi responsabili dello smaltimento) ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. Essi adempiono tale compito nell’ambito dell’amministrazione autonoma.
(2) Per svolgere detto compito, gli organismi responsabili dello smaltimento di cui al paragrafo 1 possono costituire un’associazione di enti locali. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo statuto. Solo detto organismo responsabile dello smaltimento è incaricato di svolgere tale compito tramite l’associazione».
23 L’articolo 3 della legge del Land di Turingia relativa all’applicazione della legge federale sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, intitolato «Zone d’intervento», è così formulato:
«(1) Il Ministero incaricato delle questioni veterinarie stabilisce con regolamento, di concerto con gli organismi responsabili dello smaltimento, le zone all’interno delle quali detti organismi devono recuperare, raccogliere, trasportare, immagazzinare, trattare, trasformare o smaltire i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, della legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. A tale riguardo, devono essere presi in considerazione gli interessi della tutela contro le malattie degli animali, la produzione dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, della legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, le condizioni di circolazione e la capacità degli impianti di trasformazione.
(2) Il Ministero incaricato delle questioni veterinarie può, in casi del tutto eccezionali, autorizzare il trattamento, la trasformazione o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, della legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale in stabilimenti di trasformazione, impianti di incenerimento o di coincenerimento al di fuori della zona d’intervento stabilita conformemente al paragrafo 1».
Regolamento della Turingia relativo alle zone d’intervento adottato in forza della legge federale sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale
24 La Thüringer Verordnung über die Einzugsbereiche nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (regolamento della Turingia relativo alle zone d’intervento adottato in forza della legge federale sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale) dell’11 ottobre 2005 (Thür GVB1. 2005, pag. 355), all’articolo 1, prevede quanto segue:
«La zona d’intervento dello stabilimento di trasformazione situato a Elxleben, circondario di Sömmerda, si estende, per i materiali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, della [legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale], nella versione applicabile alla data dei fatti, all’intero territorio del Land».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
25 La Toropet gestisce in Germania uno stabilimento riconosciuto, ai sensi del regolamento n. 1069/2009, come stabilimento intermediario per i materiali di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento, ed è anche registrata come trasportatore di sottoprodotti di origine animale. Tale società non è tuttavia autorizzata a manipolare materiali di categorie 1 e 2, di cui agli articoli 8 e 9 di detto regolamento. Nell’ambito delle sue attività, la Toropet trasforma frattaglie animali e le commercializza, in particolare, presso produttori di mangimi, imprese di recupero di grassi animali e impianti di produzione di biogas.
26 Il 23 gennaio 2018, durante un controllo amministrativo effettuato nel suddetto stabilimento intermediario, il distretto di Greiz ha riscontrato la presenza di muffe, putrefazione e corpi estranei, come pezzi d’intonaco, residui di plastica e segatura di legno, in 38 grandi casse a palletta contenenti sottoprodotti di origine animale di categoria 3. A causa di tali difetti, il distretto di Greiz ha riclassificato i materiali interessati nella categoria 2 e ha disposto l’immediato smaltimento delle 38 casse a palletta tramite esecuzione forzata mediante intervento di un terzo, cui è stato dato corso il giorno stesso. Le spese dell’operazione, per un importo di EUR 2 346,17, sono state addebitate alla Toropet.
27 Tale esecuzione forzata è stata confermata dalla decisione del distretto di Greiz del 25 gennaio 2018, nella quale quest’ultimo ha precisato che, a causa dei suddetti difetti, i materiali in questione non potevano più essere classificati nella categoria 3, ma dovevano essere classificati nella categoria 2. Orbene, né la Toropet né il suo partner commerciale, che doveva farsi carico della trasformazione di tali materiali, sarebbero autorizzati a manipolare materiali di categoria 2. Inoltre, in mancanza di una cella frigorifera separata, i materiali di cui trattasi non avrebbero potuto essere immagazzinati in loco in attesa di raggiungere una soluzione amichevole.
28 Il 9 ottobre 2018, la Toropet ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Gera (Tribunale amministrativo di Gera, Germania) diretto a ottenere l’annullamento della decisione del 25 gennaio 2018.
29 Nell’ambito del suo ricorso, la Toropet sostiene che il distretto di Greiz sarebbe incorso in un errore riclassificando i materiali di cui trattasi nella categoria 2 senza effettuare esami scientifici. Essa contesta la fondatezza della valutazione secondo la quale tali materiali sarebbero avariati, putrefatti o ammuffiti. La Toropet ritiene che il criterio usato dai veterinari e dal distretto di Greiz, vale a dire il criterio vertente sul fatto che i prodotti devono essere idonei al consumo umano, andrebbe al di là di quanto disposto dall’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009.
30 La Toropet rileva che dall’articolo 14, lettera d), di detto regolamento risulta che la decomposizione e il deterioramento dei sottoprodotti di origine animale non giustificano una riclassificazione in una categoria inferiore, in quanto è possibile un recupero conformemente all’articolo 14, lettera b), del medesimo regolamento e in quanto non è sempre necessario uno smaltimento. Secondo la Toropet, i sottoprodotti di origine animale in questione potevano ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, lettera f), del medesimo regolamento, in quanto la disposizione in parola esclude soltanto i prodotti che presentano i principali rischi causati dalle malattie animali. Orbene, essa ritiene che la carne alterata da muffa o da putrefazione non comporti un rischio del genere. Per quanto riguarda la presenza di corpi estranei nei materiali in questione, come pezzi d’intonaco, residui di plastica e segatura di legno, essa non può condurre a una riclassificazione, allorché sia possibile una semplice separazione meccanica.
31 In particolare, tale società sostiene che, poiché i materiali di categoria 3 non sono destinati al consumo umano, è irrilevante che i materiali di cui trattasi siano o meno idonei a un consumo siffatto.
32 Il giudice del rinvio rileva che i sottoprodotti di origine animale di cui trattasi riguardavano essenzialmente materiali inizialmente classificati nella categoria 3 in forza dell’articolo 10, lettera a), del regolamento n. 1069/2009, nel cui ambito rientrano le carcasse e le parti di animali macellati idonee al consumo umano, ma che non sono destinati a tale consumo, o dell’articolo 10, lettera f), di detto regolamento, concernente i prodotti di origine animale o i prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o altri motivi che non presentano rischi per la salute umana o degli animali.
33 Secondo tale giudice, la decomposizione e il deterioramento dei materiali di categoria 3, in linea di principio, rendono gli stessi non idonei al consumo umano e comportano un rischio per la salute umana e degli animali. Di conseguenza, esso si chiede se siffatti cambiamenti debbano condurre a una riclassificazione dei materiali interessati in una diversa categoria.
34 Il giudice del rinvio rileva che, come risulta dal suo considerando 11 e dal suo articolo 1, il principale obiettivo del regolamento n. 1069/2009 consiste nel contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e nella tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Pertanto, la pericolosità non riguarderebbe soltanto la salute umana. L’articolo 14, lettera d), del suddetto regolamento sottolineerebbe d’altronde che la decomposizione e il deterioramento comportano rischi per la salute pubblica e degli animali.
35 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 14, lettera d), del regolamento n. 1069/2009 possa ostare alla successiva modifica della categorizzazione iniziale dei materiali di cui trattasi a seguito di una decomposizione o di un deterioramento di questi ultimi. Infatti, secondo detto giudice, da tale disposizione si può evincere che la decomposizione e il deterioramento non pregiudicano, in linea di principio, la categorizzazione, bensì unicamente l’uso dei materiali di categoria 3. A suo avviso, benché sia escluso l’uso di detti materiali per la fabbricazione di mangimi in forza dell’articolo 14, lettera d), di detto regolamento, sembra invece possibile impiegare i suddetti materiali per altri scopi, segnatamente recuperandoli mediante coincenerimento, in conformità con l’articolo 14, lettera b), del regolamento medesimo.
36 Il giudice del rinvio s’interroga parimenti sull’interpretazione dell’articolo 9, lettera d), del regolamento n. 1069/2009. In forza di tale disposizione, infatti, i materiali dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei devono essere classificati nella categoria 2. Tuttavia, dal capo I, sezione 4, punto 3, dell’allegato IV del regolamento n. 142/2011 risulterebbe che la presenza di corpi estranei non è sufficiente per determinare la classificazione dei materiali di cui trattasi nella categoria 2, dal momento che la normativa richiede che gli impianti di trasformazione dei materiali di categoria 3 dispongano di un’installazione che consente di rilevare tali corpi estranei, i quali vengono rimossi prima o durante la trasformazione. Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se la prevenzione del rischio della presenza di corpi estranei sia rilevante qualora i materiali di categoria 3 non siano destinati a essere trasformati in mangimi, bensì a essere inceneriti o impiegati nella produzione di biodiesel.
37 In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Gera (Tribunale amministrativo di Gera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 10, lettera a), del [regolamento n. 1069/2009], debba essere interpretato nel senso che, qualora venga meno l’idoneità al consumo umano a causa di decomposizione e deterioramento, si perda la classificazione iniziale come materiali della categoria 3.
2) Se l’articolo 10, lettera f), del [regolamento n. 1069/2009], debba essere interpretato nel senso che, per i prodotti di origine animale o i prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, qualora a causa di successivi processi di decomposizione o deterioramento da tali materiali possano derivare rischi per la salute pubblica e degli animali, si perda la classificazione iniziale come materiali della categoria 3.
3) Se il disposto di cui all’articolo 9, lettera d), del [regolamento n. 1069/2009], debba essere interpretato in modo restrittivo nel senso che i materiali mescolati con corpi estranei, quali la segatura, debbano essere classificati come materiali di categoria 2 solo se si tratta di materiali da trasformare destinati all’uso come mangimi».
Sulle questioni pregiudiziali
38 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento n. 1069/2009 debba essere interpretato nel senso che sottoprodotti di origine animale classificati inizialmente come materiali di categoria 3 ai sensi di tale disposizione, che hanno subìto un processo di decomposizione o di deterioramento, oppure sono miscelati a corpi estranei, come pezzi d’intonaco o segatura di legno, cosicché non sono più idonei al consumo umano e/o non sono privi di qualsiasi rischio per la salute umana o degli animali, non rispettano il livello di rischio associato a tale categorizzazione e devono, di conseguenza, essere riclassificati in una categoria inferiore.
39 Al fine di rispondere a tali questioni, occorre, in un primo momento, precisare le modalità di classificazione di un sottoprodotto di origine animale in una determinata categoria prima di analizzare, in un secondo momento, se tale classificazione sia immutabile o se un sottoprodotto di origine animale possa essere riclassificato a seguito di un processo di decomposizione o di deterioramento oppure alla sua mescolanza con corpi estranei, verificatisi dopo la sua categorizzazione iniziale.
40 In primo luogo, per quanto riguarda le modalità di classificazione di un sottoprodotto di origine animale in una determinata categoria, occorre rilevare che la classificazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati è disciplinata dal titolo I, capo I, sezione 4, del regolamento n. 1069/2009, che contiene gli articoli da 7 a 10 di quest’ultimo.
41 In base all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, i sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche con riguardo al livello di rischio che presentano per la salute pubblica e degli animali. Più in particolare, il suddetto regolamento prevede tre categorie, conformemente agli articoli 8, 9 e 10 di quest’ultimo, che comprendono, rispettivamente, i materiali di categoria 1, 2, e 3, e i sottoprodotti di origine animale devono necessariamente rientrare in una di queste tre categorie. Pertanto, rientrano nella categoria 3 i materiali che sono considerati dal legislatore dell’Unione a basso rischio, mentre i materiali rientranti nelle categorie 1 e 2 presentano un alto rischio per la salute pubblica e degli animali e i materiali di categoria 1 sono quelli che presentano il rischio più elevato.
42 In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 9, lettera h), del regolamento n. 1069/2009 risulta che l’elenco dei materiali di categoria 2 comprende i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3, cosicché la categoria 2 costituisce una categoria residuale. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, l’articolo 9, lettera h), di tale regolamento, alla luce del considerando 35 di quest’ultimo, secondo il quale altri sottoprodotti di origine animale non elencati in nessuna delle tre categorie dovrebbero essere considerati automaticamente come materiali di categoria 2, deve essere interpretato in modo ampio nel senso che esso copre qualsiasi sottoprodotto di origine animale che non sia stato classificato in un’altra categoria.
43 Ne deriva che gli elenchi di materiali delle categorie 1 e 3, previsti agli articoli 8 e 10 del regolamento n. 1069/2009, hanno un carattere esaustivo e, pertanto, devono essere interpretati restrittivamente in quanto, da un lato, essi comprendono unicamente i materiali ivi espressamente elencati e, dall’altro, detti materiali devono rispettare, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, il livello di rischio correlato alla categoria interessata.
44 Ne consegue che rientrano nella categoria 3 solo i materiali che vi sono espressamente menzionati e che rispettano il livello di rischio correlato a tale categoria.
45 In secondo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, occorre sottolineare che il livello di rischio costituisce anche il criterio rilevante per l’impiego finale dei sottoprodotti di origine animale. Il regolamento n. 1069/2009 ha previsto, agli articoli da 12 a 14, letti alla luce del suo considerando 38, elenchi in cui figurano le possibilità di uso e di smaltimento per ciascuna categoria di materiali nonché le norme applicabili a ognuna di esse affinché detto livello di rischio sia ridotto al minimo, senza tuttavia escludere che le possibilità di uso e di smaltimento applicabili a una categoria ad alto rischio si estendano anche a materiali rientranti nelle categorie a basso rischio.
46 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i materiali di cui trattasi nel procedimento principale erano inizialmente classificati nella categoria 3, ai sensi dell’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento n. 1069/2009.
47 Mentre l’articolo 10, lettera a), di detto regolamento prevede che rientrano in tale categoria le carcasse e le parti di animali macellati che sono idonee al consumo umano, ma che non sono destinate a tale consumo per motivi commerciali, l’articolo 10, lettera f), del regolamento medesimo comprende i materiali quali i prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di difetti di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute umana o degli animali. Ne consegue che il criterio che consente di stabilire se un sottoprodotto di origine animale rientri in una di tali disposizioni risiede nel requisito di essere idoneo al consumo umano e/o di essere privo di qualsiasi rischio per la salute umana o degli animali.
48 A tal proposito, per quanto riguarda, in particolare, la determinazione dell’idoneità al consumo umano degli alimenti, l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 178/2002 prevede che un alimento inadatto al consumo umano sia inaccettabile per tale consumo in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
49 In secondo luogo, occorre esaminare se difetti come quelli legati a un processo di decomposizione o di deterioramento e alla presenza di corpi estranei, come quelli accertati nell’ambito del controllo amministrativo del 23 gennaio 2018, descritto al punto 26 della presente sentenza, siano tali da modificare il livello di rischio che presentano materiali inizialmente classificati come materiali di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento n. 1069/2009, in modo da giustificare una riclassificazione di tali materiali nella categoria 2.
50 Si deve preliminarmente sottolineare che né l’articolo 7 del regolamento n. 1069/2009, né alcuna altra disposizione di tale regolamento prevedono espressamente la riclassificazione in una categoria inferiore di materiali inizialmente classificati nella categoria 3. Infatti, limitandosi a prevedere che la categorizzazione di un sottoprodotto di origine animale riflette il livello di rischio di quest’ultimo per la salute pubblica e degli animali, la formulazione dell’articolo 7 non consente di determinare se un materiale può essere oggetto di una riclassificazione.
51 Di conseguenza, considerata la mancanza di precisazioni utili nell’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento n. 1069/2009, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, si deve tener conto, segnatamente, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Vion Livestock, C‑383/16, EU:C:2017:783, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
52 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1069/2009, dall’articolo 1 e dai considerando 2, 5, 6 e 11 di tale regolamento risulta che gli obiettivi principali perseguiti dalla normativa relativa ai sottoprodotti di origine animale consistono nel contenere adeguatamente i rischi per la salute pubblica e degli animali e nel tutelare la sicurezza della catena alimentare umana e dei mangimi, nonché nello stabilire un quadro coerente e completo di norme sanitarie proporzionate ai rischi sanitari che la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale comporta da parte di operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento.
53 Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha inteso contenere i rischi per la salute pubblica e degli animali nel corso dell’intera gestione dei sottoprodotti di origine animale, in modo adeguato e proporzionato, il che implica che la categorizzazione di un sottoprodotto di origine animale possa essere rivalutata in qualsiasi momento della sua gestione e, pertanto, condurre a una riclassificazione di tale sottoprodotto qualora quest’ultimo non soddisfi più le condizioni poste per la sua categorizzazione iniziale.
54 Tale interpretazione è corroborata, in secondo luogo, dal contesto in cui si collocano gli articoli 7 e 10 del regolamento n. 1069/2009.
55 Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, spetta a tutti gli operatori provvedere affinché i sottoprodotti di origine animale rispettino le norme del regolamento medesimo «[i]n tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento» di tali sottoprodotti di origine animale.
56 Inoltre, occorre altresì sottolineare che il regolamento n. 1069/2009, conformemente al suo considerando 36, prevede che gli operatori siano primariamente responsabili del rispetto del regolamento in parola al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali. A tale riguardo, gli operatori sono obbligati a rispettare le prescrizioni di detto regolamento che si applicano alle loro attività quando trattano sottoprodotti di origine animale. In tale contesto, l’articolo 28 del regolamento n. 1069/2009 impone agli operatori di garantire, attraverso un sistema di controlli interni, che nessun sottoprodotto animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità a quest’ultimo lasci lo stabilimento o l’impianto, eccetto per lo smaltimento.
57 Analogamente, gli Stati membri, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1069/2009, istituiscono un sistema di controlli ufficiali nell’ambito dei quali controllano e verificano il rispetto delle pertinenti prescrizioni del suddetto regolamento da parte degli operatori lungo tutta la catena delle operazioni riguardanti i sottoprodotti di origine animale. Tale disposizione conferma altresì che gli operatori devono verificare in ogni fase della catena delle operazioni se i sottoprodotti di origine animale rimangano effettivamente nella categoria nella quale sono stati inizialmente classificati.
58 Risulta, pertanto, dal contesto in cui si inserisce l’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento n. 1069/2009 e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tali disposizioni fanno parte che la categorizzazione iniziale di materiali in una categoria specifica deve essere controllata e verificata lungo tutta la catena delle operazioni, cosicché se tali materiali non corrispondono più al livello di rischio ad essi inizialmente associato, la loro riclassificazione deve essere effettuata al fine di garantire la sicurezza della catena alimentare umana e dei mangimi. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, la classificazione in una categoria non è immutabile, ma dipende dal mantenimento del livello di rischio ad essa associato.
59 Ne deriva che un’alterazione dei materiali come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, inizialmente classificati nella categoria 3 ai sensi dell’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento n. 1069/2009, in seguito a un processo di decomposizione o di deterioramento o alla presenza di corpi estranei, sicché tali materiali non sono più idonei al consumo umano e/o non sono privi di qualsiasi rischio per la salute umana o degli animali, deve necessariamente condurre alla loro riclassificazione in una categoria inferiore.
60 Infatti, come rilevato sia dal giudice del rinvio sia dalla Commissione europea, un processo di decomposizione o di deterioramento di materiali di categoria 3 dà luogo a tossine le quali, in linea di principio, li rendono inadatti al consumo umano e producono altresì un rischio per la salute umana e degli animali.
61 Di conseguenza, i sottoprodotti di origine animale classificati inizialmente nella categoria 3, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che presentano un livello di rischio più elevato di quello consentito per essere classificati in tale categoria perdono il beneficio della loro classificazione in quest’ultima.
62 Ne consegue che, come rilevato al punto 42 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 9, lettera h), del regolamento n. 1069/2009, rientrano nella categoria 2 i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3. Pertanto, quest’ultima disposizione dovrebbe applicarsi a sottoprodotti di origine animale che, in seguito a un processo di decomposizione o di deterioramento, presentino un livello di rischio troppo elevato per soddisfare i requisiti dei materiali di categoria 3.
63 Per quanto riguarda la presenza di corpi estranei come pezzi d’intonaco o segatura di legno nei materiali di cui al procedimento principale, in primo luogo, dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e nel fascicolo a disposizione della Corte risulta che, data la loro natura, questi ultimi non sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi del regolamento n. 1013/2006. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, una siffatta miscela, in linea di principio, è soggetta all’applicazione del regolamento n. 1069/2009 (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, P.F. Kamstra Recycling e a., da C‑21/19 a C‑23/19, EU:C:2020:636, punto 55).
64 In secondo luogo, occorre rilevare che il capo I, sezione 4, punto 3, dell’allegato IV del regolamento n. 142/2011 impone agli impianti di trasformazione di materiale di categoria 3 di disporre di un’installazione che consente di rilevare la presenza di corpi estranei, quali materiale da imballaggio e pezzi di metallo. Quindi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni nonché dalla Commissione e dal distretto di Greiz, rientrano in tale disposizione solo i corpi estranei miscelati a materiali di categoria 3 che possono essere rimossi facilmente, in tutta sicurezza, e nel rispetto delle prescrizioni relative al livello di rischio previste per tale categoria dal regolamento n. 1069/2009.
65 Orbene, corpi estranei come pezzi d’intonaco o segatura di legno, ammesso che possano essere rilevati, possono associarsi al sottoprodotto di origine animale in maniera così stretta che la rimozione di tali corpi estranei potrebbe essere, se non impossibile, quanto meno difficile da realizzare, di modo che essi non possono essere considerati corpi estranei rientranti nel capo I, sezione 4, punto 3, dell’allegato IV del regolamento n. 142/2011.
66 A tale riguardo, occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, che la miscela di sottoprodotti di origine animale con corpi estranei, come pezzi d’intonaco o segatura di legno, presenta le stesse caratteristiche e, in particolare, il medesimo livello di rischio dei materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera d), del regolamento n. 1069/2009, che copre «prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei». Una miscela come quella di cui trattasi nel procedimento principale dovrebbe quindi essere classificata nella categoria 2, in forza del suddetto articolo 9, lettera d), nel caso di prodotti di origine animale ai sensi di tale disposizione, o in forza dell’articolo 9, lettera h), del regolamento in parola, nel caso di altri sottoprodotti di origine animale.
67 Infine, l’argomento secondo cui dall’articolo 14, lettera d), del regolamento n. 1069/2009 si potrebbe dedurre che la decomposizione o il deterioramento incidono non sulla classificazione, bensì sull’uso dei materiali di categoria 3 non può essere accolto in quanto tale interpretazione sarebbe in contrasto tanto con l’obiettivo quanto con l’impianto del regolamento n. 1069/2009.
68 Infatti, come rilevato al punto 45 della presente sentenza, gli articoli da 12 a 14 del regolamento n. 1069/2009 hanno previsto elenchi in cui figurano le possibilità di uso e di smaltimento per le categorie da 1 a 3, rispettivamente contemplate agli articoli da 8 a 10 di tale regolamento, ma sempre in base al livello di rischio che le diverse categorie comportano. Di conseguenza, l’articolo 14 di detto regolamento non prevede requisiti da soddisfare ai fini della classificazione dei materiali in categorie, che sono esclusivamente definite agli articoli da 8 a 10 dello stesso regolamento, e non può quindi pregiudicare la logica inerente alla classificazione istituita dal legislatore dell’Unione in tali articoli.
69 In questo stesso contesto, non può essere accolto l’argomento della Toropet secondo cui la categorizzazione iniziale dei materiali nella categoria 3 potrebbe essere mantenuta, nonostante la decomposizione o il deterioramento da essi subiti o nonostante la loro mescolanza con corpi estranei, in quanto tali materiali potrebbero essere utilizzati non per essere trasformati in mangimi, ma per altri fini, quali il loro incenerimento o la loro trasformazione in biogas. Il cambiamento della destinazione iniziale dei materiali di cui trattasi non può giustificare il loro mantenimento nella categoria 3 alla luce dell’elevato livello di rischio di questi ultimi per la salute umana e degli animali.
70 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alle tre questioni sollevate dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, lettera h), e l’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento n. 1069/2009, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che sottoprodotti di origine animale inizialmente classificati come materiali di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10, lettere a) e f), di quest’ultimo regolamento, che hanno subìto un processo di decomposizione o di deterioramento, oppure sono miscelati a corpi estranei, come pezzi d’intonaco o segatura di legno, cosicché non sono più idonei al consumo umano e/o non sono privi di qualsiasi rischio per la salute umana o degli animali, non rispettano il livello di rischio associato a tale categorizzazione e devono, di conseguenza, essere riclassificati in una categoria inferiore.
Sulle spese
71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, lettera h), e l’articolo 10, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che sottoprodotti di origine animale inizialmente classificati come materiali di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10, lettere a) e f), di quest’ultimo regolamento, che hanno subìto un processo di decomposizione o di deterioramento, oppure sono miscelati a corpi estranei, come pezzi d’intonaco o segatura di legno, cosicché non sono più idonei al consumo umano e/o non sono privi di qualsiasi rischio per la salute umana o degli animali, non rispettano il livello di rischio associato a tale categorizzazione e devono, di conseguenza, essere riclassificati in una categoria inferiore.
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