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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 33420 | Data di udienza: 16 Aprile 2021

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Reiterata ricezione di rifiuti in violazione del titolo abilitativo – Natura di reato eventualmente abituale – Termine prescrizionale – Art. 256, d.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione inammissibile – Effetti.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Settembre 2021
Numero: 33420
Data di udienza: 16 Aprile 2021
Presidente: DI NICOLA
Estensore: ANDRONIO


Premassima

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Reiterata ricezione di rifiuti in violazione del titolo abilitativo – Natura di reato eventualmente abituale – Termine prescrizionale – Art. 256, d.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione inammissibile – Effetti.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 9 settembre 2021 (Ud. 16/04/2021), Sentenza n.33420

 

 

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Reiterata ricezione di rifiuti in violazione del titolo abilitativo – Natura di reato eventualmente abituale – Termine prescrizionale – Art. 256, d.lgs. n. 152/2006.

In materia di reati ex art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, sussiste il termine prescrizionale complessivo quinquennale – fissato dagli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., per le contravvenzioni. Si è in presenza, di un reato che deve essere considerato eventualmente abituale quando consiste nella reiterata ricezione di rifiuti in violazione del titolo abilitativo. La fattispecie del comma 4 dell’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 partecipa, infatti, della stessa natura delle fattispecie dei commi precedenti, ai quali fa richiamo; con la conseguenza che la reiterazione della condotta tipica rappresenta una delle sue possibili modalità.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione inammissibile – Effetti.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.. In particolare, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso.

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 15/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE) Pres. DI NICOLA, Rel. ANDRONIO, Ric. Bogi ed altri


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 09/09/2021 (Ud. 16/04/2021), Sentenza n.33420

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Bogi Roberto, nato a Livorno;
Bogi Valerio, nato a Livorno;
Migli Valter, nato a Livorno;

avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Pietro Gaeta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 15 settembre 2017, con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato Bogi Roberto alla pena di mesi 2 di arresto, convertita nella pena di euro 15.000,00 di multa, Bogi Valeria e Migli Valter alla pena di euro 5.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui all’art. all’art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 260 del medesimo decreto.

La vicenda processuale traeva origine da un’indagine condotta dalla Direzione distrettuale Antimafia fiorentina relativamente ad una presunta attività organizzata di traffico illecito di rifiuti metallici, consistente nel conferimento, da parte di soggetti privati, di ingenti quantitativi di rifiuti all’impianto di recupero di rifiuti ferrosi gestito dalla società Bogi, di cui i ricorrenti risultavano a vario titolo gestori. In primo grado il Tribunale, constatato che la Bogi s.r.l. era autorizzata alla gestione dell’impianto, non ha ritenuto integrato il reato ex art. 260 del D.lgs. n. 152 del 2006, tuttavia, ha riscontrato una difformità dell’attività esercitata rispetto al modello autorizzativo, dal momento la gestione era consistita nella presa in carico di rifiuti non tracciabili, in quanto non accompagnati dal relativo formulario, da parte di soggetti che si dichiaravano semplici privati ma che in realtà risultavano svolgere attività imprenditoriale; sicché, con decisione interamente confermata in appello, il Tribunale ha condannato i ricorrenti per il reato ex art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, tramite il difensore e con un unico atto, gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione.

2.1. Con un primo motivo di doglianza„ si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) , cod. proc pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che entrambi i giudici di merito avrebbero omesso di indicare quale fattispecie, tra quelle previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 256, del d.l.gs. n. 152 del 2006, cui fa rinvio il comma 4 della medesima disposizione, gli imputati avrebbero posto in essere con il mancato rispetto del precetto autorizzativo; così omettendo di considerare che il reato in questione, pur costituendo una fattispecie autonoma, non può prescindere dalla previa individuazione di una delle condotte contemplate nei commi richiamati.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano vizi di motivazione della sentenza sotto un duplice profilo. In primo luogo, si sostiene che la Corte territoriale si sarebbe indebitamente dilungata sul concetto di abusività proprio della fattispecie di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, già esclusa dal giudice di prima istanza, laddove, invece, la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero, in considerazione della natura devolutiva del giudizio di secondo grado, imponeva di soffermarsi unicamente sull’oggetto dello scritto difensivo, riguardante la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, rispetto al quale la motivazione difetterebbe del tutto. Sotto altro profilo, si lamenta la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che l’accettazione, da parte dei ricorrenti, dei rifiuti conferiti da soggetti privati in mancanza del formulario identificativo fosse rilevante ai sensi all’art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché in contrasto con il principio di tracciabilità, in considerazione dell’effettivo svolgimento da parte dei privati conferitori di attività imprenditoriale.

Secondo la difesa, infatti, il giudice di appello avrebbe così introdotto a carico dei ricorrenti un dovere supplementare di controllo non contemplato da alcuna normativa, dal momento che l’art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede l’obbligo di compilare il formulario, per esigenze di tracciabilità ab origine, solo per le imprese, mentre consente ai privati di conferire liberamente i rifiuti ai centri di raccolta, imponendo ai rappresentanti di tali impianti di rispettare unicamente la tracciabilità all’interno del sito e nella filiera di lavorazione; pienamente rispettata nel caso di specie, tant’è vero che le indagini della polizia giudiziaria si sono fondate proprio sulla documentazione reperita all’interno dell’impianto.

Con motivi aggiunti depositati il 29 marzo 2021, la difesa degli imputati insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso e chiede, in subordine, dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi di fatti che sarebbero commessi dall’anno 2013 sino al 10 febbraio dell’anno 2015. Con conclusioni scritte depositate il 9 aprile 2021, la difesa insiste in quanto già dedotto, contestando la prospettazione del Procuratore generale nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché diretti, con argomentazioni generiche, ad ottenere una rivalutazione di rilievi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di secondo grado, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566). Va ricordato, in punto di diritto, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Pv. 276970).

1.1. Il primo motivo di censura, con il quale si lamenta l’omessa indicazione da parte dei giudici di merito della condotta di riferimento evocata dall’art. 256, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, è manifestamente infondato.

Occorre premettere che l’art. 256, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006 dispone che: «le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni».

Come già ampiamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, trattasi di una tipica norma penale “in bianco”, il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cd. “amnninistrativazione del diritto penale”, cioè dell’apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza (Sez. 3 n. 18891 del 22/11/2017, Rv. 272878).

Le ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni rendono problematica la distinzione tra le diverse condotte di reato, potendosi tale situazione risolvere nella sostanziale inesistenza del titolo abilitante, dal momento che vi deve essere coincidenza tra il possesso dei requisiti specifici e l’esercizio della corrispondente attività di gestione; con la conseguenza che l’assenza dei requisiti e/o delle condizioni richiesti per una determinata attività di gestione dei rifiuti potrebbe comportare l’impossibilità di ricorrere alla procedura semplificata, prospettandosi così la sussistenza di connotati offensivi identici a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione.

In via interpretativa, la soluzione al suddetto problema è stata individuata operando una distinzione tra requisiti e condizioni incidenti sulla medesima sussistenza del titolo abilitativo, la cui inesistenza integra un’illecita gestione e quelli che, invece, riguardano unicamente le modalità di esercizio della medesima attività, la cui mancanza determina la sussistenza della più favorevole fattispecie prevista dal comma 4 (Sez. 3, n. 5817 del 15/01/2019, Rv. 275696).

Svolte tali considerazioni, deve osservarsi che, nel caso di specie, la condotta per la quale i ricorrenti sono stati condannati è pacificamente consistita nell’avere “gestito” e “preso in carico” conferimenti di materiale non tracciabili provenienti da soggetti svolgenti attività commerciale in conto proprio o di terzi, con la consapevolezza che le dichiarazioni presentate da questi ultimi erano finalizzate esclusivamente a eludere gli obblighi di documentazione e contenevano informazioni non veritiere. Si tratta, dunque„ di una condotta che, essendo riconducibile alla categoria del comma 1 dell’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce una precisa “deviazione” dalle modalità di esercizio dell’attività di gestione previste dall’autorizzazione, sanzionata dal successivo comma 4 dello stesso articolo.

1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si criticano l’incoerenza del costrutto motivazionale rispetto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello del Procuratore generale e il ritenuto obbligo di utilizzazione del formulario per i conferimenti provenienti da soggetti privati, è dei pari manifestamente infondato.

Invero, del tutto irrilevante appare il primo profilo di censura, dal momento che oggetto di contestazione è, la più, una sovrabbondanza della motivazione, che tuttavia non costituisce vizio rilevabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., essendo in ogni caso dimostrata l’abusività dell’attività svolta dagli imputati, in quanto posta in essere in violazione dell’autorizzazione.

Quanto al secondo rilievo, i ricorrenti in realtà deducono, sotto la forma del vizio di motivazione, una violazione di legge avente ad oggetto l’inesatta qualificazione della condotta posta in essere, così formulando un rilievo che, al pari del precedente, non è suscettibile di essere ricondotto ad alcuna delle categorie previste dall’art. 606 cod. proc. pen.. In ogni caso, come bene evidenziato nel provvedimento impugnato, l’addebito contestato ai ricorrenti si è sostanziato nell’accettazione di ingenti quantitativi di materiale ferroso, a fronte della presentazione, da parte di soggetti apparentemente privati, di dichiarazioni fraudolente, finalizzate a eludere gli obblighi di documentazione e di tracciabilità.

Nel dettaglio, la Corte di appello ha precisato che, dall’esame della documentazione presente presso la ditta Bogi s.r.l., era emerso che il 40% del materiale acquisito dalla società negli anni 2013-2014 proveniva da soggetti che, pur non dichiarandolo, svolgevano in realtà attività organizzata in forma imprenditoriale e i cui conferimenti, pertanto, risultavano assoggettati a specifici obblighi di documentazione, rimasti inadempiuti.

Si constatavano, in particolare, rifiuti provenienti da conferimenti di privati per un totale di kg 3.066.279 nel 2013 e di kg 1.562.524 per il 2014, a fronte dei kg 4.855.631 per il 2013 e kg 2.406.702 per il 2014 provenienti da conferimenti di imprese. In relazione a tali conferimenti la Bogi s.r.l. emetteva semplice autofattura, ove veniva riportata la dichiarazione resa dal conferente attestante il conferimento del rifiuto occasionale e non in forma imprenditoriale. Così facendo, i ricorrenti hanno in sostanza dissimulato la qualità professionale dei conferenti, equiparando tali conferimenti a quelli episodici provenienti da privati non esercenti attività imprenditoriale e omettendo il tracciamento esterno dei rifiuti prescritto per legge, come del resto testimonia l’impossibilità di risalire, rispetto ai primi conferimenti, all’effettivo produttore del rifiuto.

2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili.

Sebbene per il reato ascritto ai ricorrenti sia maturata la prescrizione, deve richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U. n. 32/2000; Sez. U. n. 23428/2005). In particolare, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818 – 01).

Nel caso di specie, la prescrizione non è stata eccepita con il ricorso per cassazione, ma solo con i motivi nuovi, ai quali si estende, a norma dell’art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., la già rilevata inammissibilità dei motivi principali; con la conseguenza che la prescrizione del reato non potrebbe essere rilevata da questa Corte anche se maturata prima della sentenza d’appello.

Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve comunque rilevarsi che il termine prescrizionale complessivo quinquennale – fissato dagli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., per le contravvenzioni – è venuto a scadere dopo la pronuncia della sentenza di appello, in quanto il reato contravvenzionale è stato commesso il 10 febbraio 2015. Si tratta, infatti, di un reato che deve essere considerato eventualmente abituale (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Rv. 268566; Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 2007, Rv. 236326; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, non massimata sul punto), in quanto è consistito nella reiterata ricezione di rifiuti in violazione del titolo abilitativo, cessata, secondo quanto riportato nell’imputazione, il 10 febbraio 2015. La fattispecie del comma 4 dell’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 partecipa, infatti, della stessa natura delle fattispecie dei commi precedenti, ai quali fa richiamo; con la conseguenza che la reiterazione della condotta tipica rappresenta una delle sue possibili modalità.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/04/2021

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