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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario, Maltrattamento animali Numero: 32602 | Data di udienza: 11 Maggio 2021

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Divieto di somministrazione dei vaccini (in specie contro la brucellosi RB51) – DIRITTO SANITARIO – Ratio normativa – Condotta criminosa – Inoculazione del vaccino vietato perché produttivo di rischi alla salute degli animali – Reato di pericolo presunto a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Settembre 2021
Numero: 32602
Data di udienza: 11 Maggio 2021
Presidente: MARINI
Estensore: ANDRONIO


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Divieto di somministrazione dei vaccini (in specie contro la brucellosi RB51) – DIRITTO SANITARIO – Ratio normativa – Condotta criminosa – Inoculazione del vaccino vietato perché produttivo di rischi alla salute degli animali – Reato di pericolo presunto a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 1 settembre 2021 (Ud. 11/05/2021), Sentenza n.32602

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Divieto di somministrazione dei vaccini (in specie contro la brucellosi RB51) – DIRITTO SANITARIO – Ratio normativa – Condotta criminosa – Inoculazione del vaccino vietato perché produttivo di rischi alla salute degli animali – Reato di pericolo presunto a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale.

L’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen. sanziona alternativamente due condotte, di cui la prima configura un reato di pericolo e la seconda, invece, un reato di danno. Invero, nel primo caso viene punita la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale. Dunque, tale condotta criminosa rappresenta un reato di pericolo presunto, in quanto il legislatore non richiede alcuna verifica in relazione alle conseguenze della suddetta somministrazione. Quest’ultima può avere ad oggetto sostanze stupefacenti, che possono consistere in qualsiasi sostanza con effetto psicotropo e stupefacente in senso lato, o sostanze vietate, le quali rispondono a un concetto normativo, che include tutte le sostanze, diverse da quelle stupefacenti, la cui somministrazione agli animali è vietata da una qualsiasi norma dell’ordinamento giuridico. Nel secondo caso previsto dall’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen. viene punita, invece, la condotta di sottoposizione a trattamenti che cagionano un danno alla salute dell’animale, la quale configura un reato ad evento. Fattispecie: somministrato ai capi bufalini adulti del vaccino contro la brucellosi RB51.

(rigetta il ricorso sentenza del 27/11/2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI) Pres. MARINI, Rel. ANDRONIO, Ric. Borrata


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 01/09/2021 (Ud. 11/05/2021), Sentenza n.32602

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Borrata G., nato a Casal di Principe;

avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.i. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12/10/2018, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, per il reato di cui al capo C) dell’imputazione: artt. 81 e 544-ter, secondo comma, cod. pen., per avere, in qualità di titolare di allevamento zootecnico, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, somministrato ai capi bufalini adulti, di età superiore a nove mesi, presenti nella propria azienda, sostanze vietate quali il vaccino contro la brucellosi RB51, in spregio alle disposizioni del D.M. n. 651 del 1994, il cui art. 25 vieta su tutto il territorio nazionale la commercializzazione e l’uso di vaccini contro la brucellosi bovina, salvo talune deroghe consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, nonché alle disposizioni della delibera n. 189 del 24/05/2011 della Giunta Regionale della Regione Campania, che dispone la somministrazione del vaccino RB51 negli animali di età compresa dai sei ai nove mesi.

2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., il difetto di motivazione e il travisamento del fatto, per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che la somministrazione del vaccino RB51 è vietata in quanto produttiva di danni alla salute degli animali. A parere dalla difesa, le ragioni dei divieti di inoculazione del suddetto vaccino, fissati con i vari piani triennali da parte della Regione Campania, non sono mai state connesse ai rischi per la salute degli animali, al contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale.

In particolare, la delibera n. 189 del 24/05/2011 della Giunta Regionale, valevole per il triennio 2011-2014, prevede come obbligatoria la vaccinazione in animali di età compresa tra i sei e i nove mesi, negli allevamenti situati nelle zone ad alto rischio, con lo scopo di debellare la malattia della Brucellosi.

La successiva delibera n. 313 del 08/08/2014, valevole per il triennio 2014-2017, prevede,invece )il divieto assoluto di vaccinazione, le cui ragioni però non sono connesse ai rischi per la salute degli animali i ma alla problematica della brucellosi che, proprio perché in via di definizione, non rende più indispensabile la somministrazione del vaccino.

Dunque, secondo la difesa, la motivazione della Corte d’appello è frutto di un travisamento del fatto, consistente nel ritenere che il divieto di somministrazione del vaccino è stato introdotto proprio per evitare rischi per la salute degli animali.

Inoltre, si lamenta la mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di esplicitare quali siano i rischi o i pregiudizi che l’imputato avrebbe in concreto cagionato ai bufali con l’inoculazione del vaccino. Secondo la difesa, la ratio dell’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., è quella di sanzionare la somministrazione non di qualsiasi sostanza vietata, ma solo di quelle che tendono ad arrecare inutili sofferenze all’animale, tali da mettere in pericolo la salute o la vita dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, l’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., che punisce la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, ovvero la sottoposizione dell’animale a un trattamento dal quale derivi un danno alla salute, è stato introdotto dalla legge n. 189 del 2004, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», che ha inserito nel codice il Titolo IX bis «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». Dagli atti preparatori della succitata legge emerge come l’originaria formulazione, approvata dalla Camera di deputati, del nuovo titolo fosse «Dei delitti contro gli animali». Nonostante la diversa formulazione entrata in vigore si riferisca al sentimento umano di pietà verso gli animali, si ritiene che l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice in esame debba essere individuato nella salute dell’animale, intesa come oggetto giuridico immediato.

Tale interpretazione dell’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., che configura una tutela immediata della salute dell’animale, è corroborata dalla logica secondo cui il sentimento che l’uomo ha per gli animali, che rappresenta un elemento giuridicamente incerto e puramente soggettivo, è diretto alla salute degli stessi, la quale invece è dotata di una sufficiente oggettività giuridica, non dipendente da valutazioni soggettive.

Alla luce di tali considerazioni preliminari, si ritiene che il secondo comma della norma in esame preveda ipotesi speciali di maltrattamento di animali che rappresentano un autonomo reato, per le intercorrenti differenze strutturali con la fattispecie di cui al primo comma della medesima disposizione. In species, l’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen. sanziona alternativamente due condotte, di cui la prima configura un reato di pericolo e la seconda, invece, un reato di danno. Invero, nel primo caso viene punita la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale. Dunque, tale condotta criminosa rappresenta un reato di pericolo presunto, in quanto il legislatore non richiede alcuna verifica in relazione alle conseguenze della suddetta somministrazione. Quest’ultima può avere ad oggetto sostanze stupefacenti, che possono consistere in qualsiasi sostanza con effetto psicotropo e stupefacente in senso lato, o sostanze vietate, le quali rispondono a un concetto normativo, che include tutte le sostanze, diverse da quelle stupefacenti, la cui somministrazione agli animali è vietata da una qualsiasi norma dell’ordinamento giuridico.

Nel secondo caso previsto dall’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen. viene punita, invece, la condotta di sottoposizione a trattamenti che cagionano un danno alla salute dell’animale, la quale configura un reato ad evento.

Invero, tali trattamenti – che possono consistere in ogni genere di comportamento, intervento od operazione sugli animali – devono costituire l’antecedente causale di un danno alla salute, il quale deve essere oggetto di specifico accertamento nel caso concreto.

1.2. La sentenza impugnata fa puntuale applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, in quanto la Corte d’appello, a fronte della medesima censura di assenza della prova del rischio o del danno alla salute dei bufali adulti cagionato dalla somministrazione del vaccino contro la brucellosi RB51, sollevata con i motivi di appello, ha ritenuto infondata la ricostruzione giuridica proposta dalla difesa secondo cui è necessaria, ai fini della materiale integrazione della fattispecie ex art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., la prova di una lesione o una alterazione del benessere dell’animale conseguente all’inoculazione della sostanza vietata.

La motivazione, al contrario di quanto lamentato dalla difesa, non risulta insufficiente o mancante, avendo la Corte territoriale rilevato che non sussistono dubbi nel caso di specie in merito all’effettiva somministrazione del vaccino vietato dall’agosto dell’anno 2014 ai sedici capi di bestiame, che sono risultati positivi alla presenza di anticorpi della brucella, determinata dall’utilizzo del vaccino RB51. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato – in maniera conforme alla corretta interpretazione prospettata del secondo comma dell’art. 544-ter cod. pen. – che la condotta stessa di somministrazione, di per sé, integra la fattispecie in esame, la quale include sia reati di mera condotta che reati di evento, perché punisce, da un lato, la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate e, dall’altro, la sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli animali.

Dunque, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto su esposto, secondo cui l’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen. punisce la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale, costituendo tale condotta criminosa un reato di pericolo presunto.

1.3. A fronte di tale corretta e logica motivazione, il ricorrente deduce, con un’unica censura, la violazione dell’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., il difetto di motivazione e il travisamento del fatto, in relazione alla ratio del divieto di somministrazione del vaccino contro la brucellosi RB51, previsto dalle delibere della Giunta Regionale della Regione Campania. La difesa lamenta il travisamento del fatto per avere la Corte d’appello affermato che la inoculazione del suddetto vaccino sia stata vietata perché produttiva di rischi alla salute degli animali.

Ma le ragioni effettive del divieto di somministrazione del vaccino contro la brucellosi, posto sia dall’art. 25 del D.M. n. 651 del 1994, su tutto il territorio nazionale, che dalle due delibere n. 189 del 24/05/2011 e n. 313 del 08/08/2014, per la Regione Campania, sono del tutto irrilevanti ai fini dell’integrazione nel caso concreto della fattispecie criminosa ex art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., rappresentando questa, per quanto concerne la condotta di somministrazione di sostanze vietate, come il vaccino RB51, un reato di pericolo presunto.

Dunque, ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in esame è che il legislatore abbia vietato la somministrazione di tale sostanza agli animali, a prescindere da quale sia lo specifico motivo di tale divieto. Pertanto, si deve disattendere l’interpretazione della ratio dell’art. 544-ter, secondo comma, cod. pen., proposta dalla difesa, secondo cui ad essere punita è la somministrazione di quelle sole sostanze vietate che arrecano inutili sofferenze all’animale, ritenendo necessaria la prova del danno alla salute dello stesso. Come correttamente e sufficientemente motivato dalla Corte d’appello, nel caso di specie, essendo stato accertato – e non contestato dalla difesa in sede di ricorso per cassazione – che i capi di bestiame sono stati sottoposti alla somministrazione di una sostanza vietata, quale il vaccino contro la brucellosi, deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all’art. 544- ter, secondo comma, cod. pen.

2. Alla luce di tali complessive considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11/05/2021.

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