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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 6435 | Data di udienza: 9 Settembre 2021

DIRITTO SANITARIO – Bisogno educativo speciale – Strumenti compensativi e dispensativi personalizzati – D. lgs. 226/2005 – DSA – Valutazione degli alunni – L. 170/2010 – Didattica a distanza (Massima a cura di Antonio Persico)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Settembre 2021
Numero: 6435
Data di udienza: 9 Settembre 2021
Presidente: Volpe
Estensore: Lopilato


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Bisogno educativo speciale – Strumenti compensativi e dispensativi personalizzati – D. lgs. 226/2005 – DSA – Valutazione degli alunni – L. 170/2010 – Didattica a distanza (Massima a cura di Antonio Persico)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 23 settembre 2021, n. 6435

DIRITTO SANITARIO – Bisogno educativo speciale – Strumenti compensativi e dispensativi personalizzati – D. lgs. 226/2005 – DSA – Valutazione degli alunni – L. 170/2010 – Didattica a distanza.

La valutazione finale di non ammissione di un alunno con DSA alla classe successiva deve essere adeguatamente motivata con riferimento alla peculiare situazione del minore e alle sue effettive esigenze, eventualmente accentuate a causa del ricorso alla didattica a distanza nel periodo dell’emergenza sanitaria. In tale prospettiva non può considerarsi sufficiente un generico riferimento all’impiego di «facilitatori», in quanto è necessaria una valutazione dell’alunno specificamente parametrata ai suoi bisogni, in relazione ai quali l’istituto scolastico è tenuto a predisporre strumenti e misure personalizzati.

(Riforma TAR Calabria, Catanzaro, 30 marzo 2021, n. -OMISSIS-) – Pres. Volpe, Est. Lopilato – OMISSIS (avv. P. Federico) c. Ministero dell’Istruzione e Istituto -OMISSIS- (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 23 settembre 2021, n. 6435

SENTENZA

Pubblicato il 23/09/2021

N. 06435/2021REG.PROV.COLL.
N. 03477/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pina Federico, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, Istituto -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, 30 marzo 2021, n. -OMISSIS-;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.

FATTO

1.˗ Il dirigente scolastico dell’Istituto -OMISSIS-, con atto del 15 giugno 2020, n. 2401, sulla base del verbale del consiglio di classe del 10 giugno 2020, ha disposto la non ammissione alla seconda classe, settore tecnologico, del minore-OMISSIS-, affetto da “-OMISSIS-”.
In particolare, la decisione si è basata sulle seguenti ragioni: i) 298 ore di assenze («in parte giustificate da certificato medico»), anche nel periodo di emergenza sanitaria con didattica a distanza, senza che vi siano stati problemi di «connessione internet»; ii) mancanza di impegno e motivazione, con l’aggiunta che è stato «vano anche lo sforzo dei docenti di contribuire alla sua crescita mediante l’uso di facilitatori (misure dispensative e compensative), come mappe concettuali, schemi, sintesi, priorità delle verifiche scritte su quelle orali e test semplificati»; iii) comportamento scorretto durante le lezioni, «con 30 note disciplinari».
2.˗ La sig.ra -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, ha impugnato i suddetti atti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, per i motivi riproposti in sede di appello e riportati nei successivi punti della motivazione.
3.˗ Il Tribunale amministrativo, con ordinanza 10 settembre 2020, n. -OMISSIS-, ha rigettato la domanda cautelare.
4.˗ Tale decisione, su appello della ricorrente, è stata riformata da questa Sezione, con ordinanza 15 ottobre 2020, n. -OMISSIS- con conseguente ammissione con riserva dell’alunno alla frequentazione del secondo anno.
5.˗ Il Tribunale amministrativo, con sentenza 30 marzo 2021, n. -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso.
6.˗ La ricorrente di primo grado ha proposto appello, chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza.
7.˗ Questa Sezione, con ordinanza 28 maggio 2021, n. -OMISSIS-, ha accolto l’istanza di sospensione «per evitare all’appellante minore l’irreversibile pregiudizio di perdere l’anno scolastico cui sta partecipando», disponendo che l’amministrazione, a fini istruttori, depositasse una relazione sul «progresso del profitto dell’appellante», con rinvio della causa al 9 settembre 2021.
8.˗ Alla camera di consiglio del 9 settembre nessuna delle parti è personalmente comparsa e la causa è stata decisa con la presente sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

DIRITTO

1.˗ La questione all’esame della Sezione attiene alla legittimità degli atti, indicati nella parte in fatto, con i quali l’istituto scolastico non ha ammesso il minore alla classe successiva.
2.˗ L’appello è fondato.
3.˗ Con due motivi connessi l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati in quanto: i) la scuola non avrebbe adottato, in presenza di un «bisogno educativo speciale» (Bes) del minore, affetto da -OMISSIS-, i necessari strumenti compensativi e dispensativi, che avrebbero agevolato lo studio; ii) la valutazione di cinque in condotta avrebbe avuto, nel contesto sopra descritto, una valenza afflittiva, senza neanche il rispetto delle regole procedimentali di garanzia.
I motivi sono fondati.
Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 disciplina le modalità di valutazione, periodica e annuale, da parte degli insegnanti degli alunni che frequentano il secondo ciclo di istruzione.
Le valutazioni del consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno sono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile soltanto quanto, anche per motivazione inadeguata, si pongono in contrasto con il parametro normativo e con il principio di ragionevolezza tecnica (Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2021, n. 2775; Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2015, n. 5613).
Le regole di valutazione subiscono un adattamento in presenza dei cd. bisogni educativi speciali (Bes), i quali ricomprendono tutte le difficoltà evolutive che lo studente può incontrare in ambito educativo e apprenditivo.
La legge 8 ottobre 2010, n. 170 ha dettato norme specifiche in materia di «di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico». Si tratta di una legge che «riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (art. 1).
L’art. 5 dispone che agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: «a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».
La suddetta legge ha avuto il merito di consacrare in un testo normativo il principio di inclusione e di adattamento delle istituzioni scolastiche ai bisogni degli alunni che hanno disturbi specifici dell’apprendimento.
La principale criticità della legge n. 170 del 2010 era rappresentata dal limitato ambito applicativo.
Il Ministero dell’istruzione, con la direttiva del 27 dicembre 2012, ha stabilito, per ovviare a tale criticità, che «tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170 del 2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma» (si v. anche circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8).
Per tutti gli alunni che presentano un “bisogno educativo speciale” deve essere garantita, pertanto, l’inclusione scolastica mediante didattica “personalizzata”, “individualizzata” e “differenziata” in modo da facilitare la partecipazione sociale e l’apprendimento, con necessario adattamento delle forme organizzative e delle metodologie di insegnamento al fine di fare fronte alle diversificate esigenze formative. In questa prospettiva, assume prioritario rilievo l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative che tengano conto delle caratteristiche peculiari dell’alunno.
Nel caso in esame, il minore – sulla base di una diagnosi funzionale deposita in atti (certificato dell’azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, 12 ottobre 2017) e ritenuta adeguata dal Collegio – risulta affetto da “-OMISSIS-” e, dunque, presenta un “bisogno educativo speciale”. Nonostante tale situazione, la scuola non si è attenuta agli obblighi giuridici sopra riportati, non avendo adottato un adeguato “piano didattico personalizzato” e impiegato idonei strumenti compensativi e misure dispensative, con conseguente impedimento ad una inclusione effettiva dell’alunno nel sistema educativo.
Se fossero state adottate tali misure, gli esiti negativi espressi nella valutazione finale avrebbero potuto essere diversi.
Nella medesima prospettiva, il voto negativo in condotta risente delle suddette mancanze organizzative e non è calibrato sullo specifico bisogno del minore.
Deve, pertanto, ritenersi che la motivazione di non ammissione alla classe successiva non ha considerato in modo adeguato la peculiare situazione del minore e le sue effettive esigenze che si sono accentuate a causa del ricorso alla didattica a distanza nel periodo dell’emergenza sanitaria. In tale prospettiva non può considerarsi sufficiente un generico riferimento all’impiego di «facilitatori», in quanto sarebbe stata necessaria una valutazione dell’alunno specificamente parametrata ai suoi bisogni e in relazione ad essi l’istituto scolastico avrebbe dovuto predisporre strumenti e misure personalizzati.
Tale deficienza motivazionale rende illegittima la decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva.
4.˗ La particolare natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l’appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere
 
L’ESTENSORE

Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe
 
 

IL SEGRETARIO

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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