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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto processuale penale, Sicurezza sul lavoro Numero: 35510 | Data di udienza: 20 Maggio 2021

SICUREZZA SUL LAVORO – Infortunio a lavoratore in subappalto su nave straniera in acque estere – Giurisdizione e disciplina applicabile – Infortuni sul lavoro – Obblighi di informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro in relazione alle mansioni – Individuazione della responsabilità – Delega e subentro del delegato nella posizione di garanzia – Requisiti – APPALTI – Infortunio a lavoratore in subappalto – Dislocazione all’estero del cantiere – Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Compresenza di più imprese nel cantiere – Obbligo di coordinamento e di cooperazione sulla sicurezza – Art. 7 D. L.vo n. 626/1994 (ora art. 26, c.2, lett. a, D. Lgs. n. 81/2008) – Condotta omissiva del datore di lavoro – Concorso di persone nel reato e di frazione di condotta – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera – Compito del giudice verificare in concreto il difetto o la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana – Fattispecie.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Settembre 2021
Numero: 35510
Data di udienza: 20 Maggio 2021
Presidente: DI SALVO
Estensore: ESPOSITO


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Infortunio a lavoratore in subappalto su nave straniera in acque estere – Giurisdizione e disciplina applicabile – Infortuni sul lavoro – Obblighi di informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro in relazione alle mansioni – Individuazione della responsabilità – Delega e subentro del delegato nella posizione di garanzia – Requisiti – APPALTI – Infortunio a lavoratore in subappalto – Dislocazione all’estero del cantiere – Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Compresenza di più imprese nel cantiere – Obbligo di coordinamento e di cooperazione sulla sicurezza – Art. 7 D. L.vo n. 626/1994 (ora art. 26, c.2, lett. a, D. Lgs. n. 81/2008) – Condotta omissiva del datore di lavoro – Concorso di persone nel reato e di frazione di condotta – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera – Compito del giudice verificare in concreto il difetto o la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana – Fattispecie.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 27 settembre 2021 (Ud. 20/05/2021), Sentenza n.35510

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Infortunio a lavoratore in subappalto su nave straniera in acque estere – Giurisdizione e disciplina applicabile – Fattispecie: lavoratori italiani dipendenti da impresa italiana.

In tema di sicurezza dei lavori di cantiere, è perseguibile in base alla legislazione italiana e davanti al giudice italiano la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro accertata a bordo di una nave battente bandiera straniera, quando detta violazione, ed i conseguenti effetti lesivi, non abbiano interessato gli appartenenti alla c.d. “comunità navale” sottoposta, come tale, alla giurisdizione dello Stato cui la nave appartiene, ma bensì estranei alla detta comunità quali, nella specie, lavoratori italiani, peraltro dipendenti di un’impresa italiana. Di fatto, la normativa italiana in materia infortunistica, essendo posta a presidio del bene fondamentale della salute in ambito lavorativo, di sicura rilevanza costituzionale, deve considerarsi di ordine pubblico, per cui i datori di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, al fine di prevenire possibili infortuni, ovunque l’attività lavorativa si svolga.

SICUREZZA SUL LAVORO – Infortuni sul lavoro – Obblighi di informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro in relazione alle mansioni – Individuazione della responsabilità – Delega e subentro del delegato nella posizione di garanzia – Requisiti.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. Il datore di lavoro, peraltro, essendo tenuto a rendere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, risponde degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo. Pertanto, l’obbligo di sicurezza imposto nei confronti dei subordinati al datore di lavoro, e alle altre figure ivi istituzionalizzate e, in mancanza, al soggetto preposto alla responsabilità e al controllo della fase lavorativa specifica, consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i suddetti rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza. Tali obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. Infatti, la mera designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).

APPALTI – Infortunio a lavoratore in subappalto – Dislocazione all’estero del cantiere – Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – SICUREZZA SUL LAVORO – Compresenza di più imprese nel cantiere – Obbligo di coordinamento e di cooperazione sulla sicurezza – Art. 7 D. L.vo n. 626/1994 (ora art. 26, c.2, lett. a, D. Lgs. n. 81/2008).

Il possibile rischio in materia di sicurezza, impone l’obbligo di coordinamento e di cooperazione in caso di compresenza di più imprese nel cantiere per la cui operatività occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. In proposito, il concetto di “rischio interferenziale” non riceve una declinazione normativa; una definizione, invero, può rinvenirsi nella Determinazione n. 3 del 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come «circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne discende che la ratio dell’art. 7 D. L.vo n. 626 del 1994 (ora art. 26, comma 2, lett. a, D. Lgs. n. 81 del 2008) consiste nel tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa. In sintesi, l’imprenditore committente (nella fattispecie dell’armatore navale) risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Sicché, la dislocazione all’estero del cantiere costituisce un fattore del tutto irrilevante, inidoneo di per sé ad escludere l’operatività degli obblighi incombenti sul datore di lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO – Condotta omissiva del datore di lavoro – Concorso di persone nel reato e di frazione di condotta – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera – Compito del giudice verificare in concreto il difetto o la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana.

In tema di concorso di persone nel reato e di frazione di condotta contestata ad uno dei concorrenti nonché in tema di condotta omissiva del datore di lavoro, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. Mentre, in relazione ad illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a fatti idonei ad interferire nella vita della comunità costiera: pertanto, è compito del giudice verificare in concreto se dal fatto contestato siano derivate conseguenze estesesi allo Stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto sia stato di per sé idoneo a turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale, dovendosi escludere, in entrambe le ipotesi, il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana.

(rigetta i ricorsi avverso sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA) Pres. DI SALVO, Rel. ESPOSITO, Ric. Orioli ed altri


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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4^, 27/09/2021 (Ud. 20/05/2021), Sentenza n.35510

SENTENZA

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