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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 38182 | Data di udienza: 8 Settembre 2021

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera di composti organici volatili – Uso di strumenti specifici – Necessità – Esclusione – Campo di applicazione della disciplina – Nozione di emissione in atmosfera – Nozione di “stabilimento” – Artt. 267, 268, 272, 275, 279, d.lgs. n.152/2006 – Attività di riparazione e verniciatura di parti di carrozzeria di auto/motocicli – Autorizzazione e controlli in relazione alle emissioni in atmosfera – Configurabilità del reato ex art. 269 T.U.A. – Natura di reato permanente e di pericolo.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Ottobre 2021
Numero: 38182
Data di udienza: 8 Settembre 2021
Presidente: RAMACCI
Estensore: REYNAUD


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera di composti organici volatili – Uso di strumenti specifici – Necessità – Esclusione – Campo di applicazione della disciplina – Nozione di emissione in atmosfera – Nozione di “stabilimento” – Artt. 267, 268, 272, 275, 279, d.lgs. n.152/2006 – Attività di riparazione e verniciatura di parti di carrozzeria di auto/motocicli – Autorizzazione e controlli in relazione alle emissioni in atmosfera – Configurabilità del reato ex art. 269 T.U.A. – Natura di reato permanente e di pericolo.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26 ottobre 2021 (Ud. 08/09/2021), Sentenza n.38182

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera di composti organici volatili – Uso di strumenti specifici – Necessità – Esclusione – Campo di applicazione della disciplina – Nozione di emissione in atmosfera – Nozione di “stabilimento” – Artt. 267, 268, 272, 275, 279, d.lgs. n.152/2006.

Il campo di applicazione, ex art. 267, comma 1, d.lgs. 152/2006, si riferisce «agli impianti…e alle attività che producono emissioni in atmosfera» – per “emissione in atmosfera” s’intende «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’art. 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente» (art 268, lett. b, d.lgs. 152/2006), essendo rilevanti pure le “emissioni diffuse”, che «includono anche i COV contenuti nei prodotti» (art. 268, lett. d, d.lgs. 152/2006), tra cui i solventi delle vernici (cfr. allegato III alla parte V del citato decreto). Pertanto, non è necessario, che tali operazioni avvengano con strumenti specifici (ad es. forno, pistola ad aria, cabina di verniciatura), poiché, l’applicazione della disciplina (art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006) riguarda tanto gli “impianti” (nel significato di cui all’art. 268, lett. i), quanto le “attività”, atteso che la nozione di “stabilimento” considera anche attività di emissione compiute con dispositivi mobili od operazioni manuali e che rilevano pure le emissioni diffuse di composti organici volatili contenuti nei prodotti impiegati. Fattispecie, abusiva attività di riparazione di parti di carrozzeria di auto/motocicli, operazioni di verniciatura che originavano emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di riparazione e verniciatura di parti di carrozzeria di auto/motocicli – Autorizzazione e controlli in relazione alle emissioni in atmosfera – Configurabilità del reato ex art. 269 d.lgs. 152/2006 – Natura di reato permanente e di pericolo.

L’attività di riparazione di parti di carrozzeria di auto/motocicli, di operazioni di verniciatura originano emissioni in atmosfera, tale attività irregolare (anche) dal punto di vista amministrativo e fiscale, è assoggettata ai controlli in relazione alle emissioni in atmosfera, con necessità di richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 269 d.lgs. 152/2006, in assenza di autorizzazione, si integrata il reato. Trattasi di reato permanente – per la cui sussistenza è sufficiente l’esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in assenza della prescritta autorizzazione – e di pericolo, essendo sufficiente la sola sottrazione dell’attività al preventivo controllo degli organi di vigilanza, senza necessità di verificare se le emissioni in atmosfera in concreto verificatesi superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge. Quale reato proprio, poi, lo stesso è riferibile al “gestore dell’attività” da cui provengono le emissioni, soggetto obbligato a richiedere l’autorizzazione.

(riforma sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE DI GENOVA) Pres. RAMACCI , Rel. REYNAUD, Ric. Bernocco


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26/10/2021 (Ud. 08/09/2021), Sentenza n.38182

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Bernocco Roberto, nato a Genova;

avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE DI GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 febbraio 2019, il Tribunale di Genova ha condannato l’odierno ricorrente alla pena di mille euro di ammenda per il reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a lui ascritto per aver effettuato, nello svolgimento di un’abusiva attività di riparazione di parti di carrozzeria di auto/motocicli, operazioni di verniciatura che originavano emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione.

2. Avverso tale sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la carenza di motivazione – meramente apparente – in ordine alla affermazione della sua responsabilità. In particolare, il giudice di prime cure non aveva spiegato in base a quali elementi dell’istruttoria avesse tratto il proprio convincimento ed avesse disatteso le dichiarazioni rese dall’imputato e dal teste indicato a difesa.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione del principio circa l’affermazione della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo stata raggiunta la prova che l’imputato avesse svolto operazioni di riparazione e di verniciatura.

2.2. Con il terzo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che la preventiva autorizzazione per l’emissione in atmosfera non è richiesta per le autorimesse e le officine meccaniche che non effettuano operazioni di verniciatura. Dalla motivazione della sentenza – si rileva – non emerge in base a quali elementi il giudice abbia ritenuto che l’imputato svolgesse (al di là di saltuarie attività di cambio olio e filtri) operazioni di verniciatura tali da richiedere la prescritta autorizzazione, non essendo neppure state rinvenute attrezzature professionali a tal fine idonee, ma una mera pistola elettrica, peraltro nuova.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dell’imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., posto che il giudice dà comunque conto della sua incensuratezza e della ridotta gravità del fatto.

2.4. Con il quinto motivo si lamenta il vizio di motivazione con riguardo all’eccessiva pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, chiedendosi l’annullamento della sentenza con rinvio anche per la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi – non sono fondati.

2. In diritto va premesso che, ai fini della disciplina la cui violazione è contestata – il campo di applicazione della quale, definito nell’art. 267, comma 1, d.lgs. 152/2006, si riferisce «agli impianti…e alle attività che producono emissioni in atmosfera» – per “emissione in atmosfera” s’intende «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’art. 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente» (art 268, lett. b, d.lgs. 152/2006), essendo rilevanti pure le “emissioni diffuse”, che «includono anche i COV contenuti nei prodotti» (art. 268, lett. d, d.lgs. 152/2006), tra cui i solventi delle vernici (cfr. allegato III alla parte V del citato decreto).

Per “stabilimento”, poi, si intende «il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività» (art. 268, lett. h, d.lgs. 152/2006).

Sotto altro angolo visuale, va ricordato che l’allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006, nella sua prima parte – intitolata «impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1» – individua il campo di operatività degli stabilimenti il cui esercizio non è sottoposto al rilascio dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera per la loro scarsa rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico. Tra questi, sub lett. k), figurano le “autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura”.

Non è necessario, peraltro, che tali operazioni avvengano con strumenti come quelli di cui il ricorrente lamenta nella specie l’assenza (un forno, la pistola ad aria, la cabina di verniciatura), poiché, come si è visto, il campo di applicazione della disciplina in esame (art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006) riguarda tanto gli “impianti” (nel significato di cui all’art. 268, lett. i), quanto le “attività”, atteso che la riportata nozione di “stabilimento” considera anche attività di emissione compiute con dispositivi mobili od operazioni manuali e che rilevano pure le emissioni diffuse di composti organici volatili contenuti nei prodotti impiegati.

3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata dà atto che l’imputato aveva la disponibilità di un “locale…costituito da una sorta di autorimessa all’interno della quale erano presenti alcuni motocicli” ove “erano stati rinvenuti un bancone da lavoro, un ponte per il sollevamento degli autoveicoli, attrezzature per le riparazioni, bombolette di vernice, saldatori e un fusto contenente apparentemente olio esausto” ed “erano stati trovati diversi blocchetti e agende sui quali erano indicati rendiconti di lavori eseguiti, quali sostituzioni di cavetti, cambio olio e altro”. Vi era inoltre “una pistola elettrica per le verniciature, pezzi di motore e una forcella di un motociclo apparentemente verniciata di fresco posta sul bancone da lavoro”. Gli operanti, peraltro, avevano effettuato il controllo perché con riguardo a quel locale era stata pubblicizzato in via telematica l’annuncio della “vendita di ricambi per motocicli”.

Il Tribunale, non dando credito alla versione difensiva resa dall’imputato, ha conseguentemente ritenuto che nel locale in questione – pur sprovvisto, all’esterno, di insegna – venivano di fatto «svolte piccole riparazioni ai motori e alla carrozzeria di veicoli tra le quali anche operazioni di verniciatura tramite bombolette e la pistola elettrica trovata dai verbalizzanti che originavano emissioni in atmosfera».

4. Reputa, dunque, il Collegio che la pur sintetica decisione dia adeguatamente conto dell’iter logico-giuridico seguito, non sia manifestamente illogica e applichi correttamente i principi di diritto più sopra richiamati: da un lato, viene descritta una stabile attività di fatto, riconducibile all’imputato, di autoriparazioni a motori e carrozzeria di veicoli; d’altro lato, si dà atto che nella stessa venivano pure svolte attività di verniciatura con emissioni in atmosfera, come appunto comprovato dalla forcella rinvenuta sul bancone.

In difetto di argomentate ragioni che inducano a contraria conclusione – il ricorso, sul punto, è irrimediabilmente generico e non si confronta in alcun modo con la disciplina più sopra evocata – l’attività di fatto svolta dall’imputato, pur irregolare (anche) dal punto di vista amministrativo e fiscale, avrebbe dunque dovuto essere assoggettata ai controlli in relazione alle emissioni in atmosfera, con necessità di richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 269 d.lgs. 152/2006, sicché, non essendo ciò avvenuto, risulta integrato il reato ascritto. Trattasi, infatti, di reato permanente – per la ,cui sussistenza è sufficiente l’esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in assenza della prescritta autorizzazione (Sez. 3, n. 4250 del 15/01/2019, Francolino, Rv. 274826) – e di pericolo, essendo sufficiente la sola sottrazione dell’attività al preventivo controllo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 28764 del 09/06/2015, Amoruso e aa., Rv. 264881), senza necessità di verificare se le emissioni in atmosfera in concreto verificatesi superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 48474 del 19/07/2011, Papa, Rv. 251618; Sez. 3, n. 35232 del 28/06/2007, Fongaro, Rv. 237383). Quale reato proprio, poi, lo stesso è riferibile al “gestore dell’attività” da cui provengono le emissioni, soggetto obbligato a richiedere l’autorizzazione (Sez. 3, n. 35572 del _30/05/2017, Favero, Rv. 271302; Sez. 3, n. 48456 del 27/10/2015, Preti, Rv. 266130; Sez. 3, n. 27260 del 11/01/2012, Pastore e a., Rv. 253048), nella specie pacificamente individuato nell’odierno ricorrente.

5. Passando ora all’ultimo motivo di ricorso, ne va rilevata l’inammissibilità per genericità e perché proposto per ragioni non consentite.

5.1. Va innanzitutto ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

In secondo luogo, osserva il Collegio che, in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), sicché quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

5.2. Nel caso di specie, i favorevoli elementi di valutazione indicati in ricorso (l’incensuratezza e la ridotta gravità del fatto) sono stati valorizzati in sentenza per contenere la pena nel minimo edittale assoluto della specie pecuniaria, e la sentenza – dando anche atto della abusività dell’attività svolta – rileva che non si ravvisano motivi per concedere le circostanze attenuanti generiche e ridurre ulteriormente la pena. Trattasi di valutazione di merito, conforme a diritto (v., in particolare, l’art. 62 bis, ultimo comma, cod. pen.), che non può essere in questa sede rivisitata.

5.3. Inammissibile – perché in alcun modo argomentato, e nemmeno specificamente indicato nell’intitolazione del motivo di ricorso – è il fugace accenno alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, che, stando alle non contestate conclusioni riepilogate in sentenza, non risulta peraltro essere stato neppure richiesto in sede di discussione.

6. Il quarto motivo di ricorso è invece fondato.

La sentenza impugnata non reca alcuna motivazione in ordine all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – espressamente richiesta, in via subordinata, in sede di discussione – né risultano argomentazioni dalle quali sia possibile ricavare un’implicita esclusione dei presupposti richiesti dall’art. 131 bis cod. pen., contraddittoriamente emergendo semmai il contrario. Ed invero, trattandosi di contravvenzione punita con pena i cui limiti edittali certamente rientrano nel campo di operatività della fattispecie, si è detto che il concreto trattamento sanzionatorio è stato contenuto nel minimo edittale assoluto della pena pecuniaria, evidenziandosi – oltre all’incensuratezza ed alla ridotta gravità del fatto – la “saltuarietà ed episodicità” dei lavori di verniciatura abusivamente svolti.

Non essendo il reato prescritto, la sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al giudizio sull’applicabilità dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto con rinvio al Tribunale di Genova.

Nel resto il ricorso va complessivamente rigettato.

Stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato, nel giudizio di rinvio non potrà rilevarsi l’eventuale successivo decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo e a., Rv. 264796; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e a., Rv. 267590; Sez. 3, sent. n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Genova.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso l’8 settembre 2021.

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