DANNO ERARIALE – Azione di accertamento – Prescrizione – Art. 2941, n. 8), c.c. – Art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994 – Concetto di danno erariale – Decorrenza del dies a quo – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – Evento dannoso (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Calabria
Città:
Data di pubblicazione: 22 Novembre 2021
Numero: 275
Data di udienza: 10 Novembre 2021
Presidente: Cirillo
Estensore: Facciorusso
Premassima
DANNO ERARIALE – Azione di accertamento – Prescrizione – Art. 2941, n. 8), c.c. – Art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994 – Concetto di danno erariale – Decorrenza del dies a quo – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – Evento dannoso (Massime a cura di Luca Maria Tonelli)
Massima
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE CALABRIA – 22 novembre 2021, n. 275
DANNO ERARIALE – Azione di accertamento – Prescrizione – Art. 2941, n. 8), c.c. – Art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994 – Concetto di danno erariale.
L’art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, stabilendo che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti […], in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”, detta una regola speciale non sovrapponibile a quella stabilita dall’art. 2941 n. 8) cc. Tale ultima disposizione, infatti, espressamente richiede: a) una condotta di doloso occultamento; b) che l’occultamento sia riferito al debito e c) la scoperta del dolo. L’art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, invece, riferisce espressamente al danno sia la condotta di occultamento doloso, sia l’evento dalla scoperta. L’art.1, comma 2, della L. n. 20 del 1994 presenta caratteri di marcata specialità rispetto all’omologa (ma differente) previsione civilistica di cui all’art. 2941, n. 8), c.c. Quest’ultima, infatti, nel richiedere una condotta di doloso occultamento del debito, fissa la ripresa del decorso della prescrizione alla data di scoperta del dolo, mentre la regola erariale ruota tutta intorno al concetto di “danno”, riferendo a questo tanto la condotta dolosa quanto la data in cui la prescrizione inizia a decorrere. È evidente, pertanto, che la piena scoperta del danno non può aversi se non dopo la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria (anche per la presenza del segreto istruttorio).
DANNO ERARIALE – Decorrenza del dies a quo – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – Evento dannoso.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dal compimento dell’evento dannoso e non dalla perpetrazione della condotta materiale. In materia di contributi pubblici, dunque, la prescrizione dell’azione erariale inizia a decorrere dalla data dell’effettivo pagamento degli aiuti, momento in cui si realizza concretamente il danno.
Pres. Cirillo, Est. Facciorusso – PM Dodaro c. omissis (avv. Alba)