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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno erariale Numero: 337 | Data di udienza: 6 Ottobre 2021

DANNO ERARIALE – Giudizi innanzi alla Corte dei Conti – Principio del ne bis in idem – Applicabilità – Primo giudizio conclusosi con una mera statuizione processuale – Non operatività del principio – Divieto di cumulo tra incarichi e impieghi – Art. 110, c. 5 d.lgs. n. 267/2000 – Principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale e del trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizioni organizzative – Conferimento cumulativo – Erogazione della maggiorazione retributiva – Danno erariale – Potere riduttivo dell’addebito per i vantaggi conseguiti dalla prestazione lavorativa resa. (Massime a cura di Luigi Carbone)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 17 Dicembre 2021
Numero: 337
Data di udienza: 6 Ottobre 2021
Presidente: Tenore
Estensore: Tenore


Premassima

DANNO ERARIALE – Giudizi innanzi alla Corte dei Conti – Principio del ne bis in idem – Applicabilità – Primo giudizio conclusosi con una mera statuizione processuale – Non operatività del principio – Divieto di cumulo tra incarichi e impieghi – Art. 110, c. 5 d.lgs. n. 267/2000 – Principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale e del trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizioni organizzative – Conferimento cumulativo – Erogazione della maggiorazione retributiva – Danno erariale – Potere riduttivo dell’addebito per i vantaggi conseguiti dalla prestazione lavorativa resa. (Massime a cura di Luigi Carbone)



Massima

CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia – 17 dicembre 2021, n. 337

DANNO ERARIALE – Giudizi innanzi alla Corte dei Conti – Principio del ne bis in idem – Applicabilità – Primo giudizio conclusosi con una mera statuizione processuale – Non operatività del principio.

Il principio del ne bis in idem non può non trovare applicazione anche nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, non essendo logicamente concepibile che un dipendente pubblico, per il medesimo fatto dannoso, sia oggetto di più processi giuscontabili. Tale basilare canone di civiltà giuridica però va rettamente inteso, precludendo logicamente due procedimenti sullo stesso fatto dannoso che si concludano con due condanne o con una prima assoluzione ed una successiva condanna, ovvero precludendo due valutazioni nel merito degli stessi fatti e non operando quando il primo giudizio si sia concluso con una mera statuizione processuale di inammissibilità della domanda per un vizio processuale. A fronte quindi di un primo giudizio che non abbia minimamente vagliato nel merito i fatti, limitandosi ad una assorbente declaratoria di inammissibilità della domanda attorea per omessa corretta instaurazione del contraddittorio, l’azione del P.M. è dunque riproponibile nei limiti temporali della prescrizione.

DANNO ERARIALE – Divieto di cumulo tra incarichi e impieghi – Art. 110, c. 5 d.lgs. n. 267/2000 – Principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale e del trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizioni organizzative – Conferimento cumulativo – Erogazione della maggiorazione retributiva – Danno erariale – Potere riduttivo dell’addebito per i vantaggi conseguiti dalla prestazione lavorativa resa.

Alla luce di univoci principi e disposizioni normative, quali, in particolare, il divieto di cumulo tra incarichi ed impieghi di cui all’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale di cui all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 ed il principio di omnicomprensività del trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizioni organizzative, di cui all’art. 10 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, è precluso il conferimento cumulativo di un incarico dirigenziale ex art.110, d.lgs. n.267 del 2020 ad un funzionario già titolare di posizione organizzativa. Non potendosi quindi riconoscere e liquidare due distinte voci retributive, ovvero quella prevista per la posizione organizzativa e quella stabilita per l’incarico ex art.110 d.lgs. n.267 del 2000, l’erogazione della maggiorazione retributiva dirigenziale rappresenta un danno erariale. Ai fini della quantificazione di tale ipotesi di danno si dovrà tuttavia tenere conto dei vantaggi “comunque conseguiti” (art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994), ammettendosi l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito (art.52, T.U. n.1214 del 1934) a fronte della prestazione lavorativa cumulativamente resa e riconosciuta dalla P.A.

Pres. ed Est. Tenore – Procura regionale per la Lombardia (PM Lupacchino, Grasso) c. Zamblera (avv.ti Di Lascio, Monzani)


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Titolo Completo

CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia - 17 dicembre 2021, n. 337

SENTENZA

CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA REGIONE LOMBARDIA – 17 dicembre 2021, n. 337

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